Ordinanza 31 gennaio 2018
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- 1. Infiltrazioni acqua condominio: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 novembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 31/01/2018, n. 2332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2332 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2018 |
Testo completo
ato la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 15388-2015 proposto da: DE OR CO, elettivamente domiciliata in ROMA,
CORSO DEL RINASCIMENTO
11, presso lo studio dell'avvocato BARBARA CATALDI, rappresentata e difesa dall'avvocato PANTALEO ERNESTO BACILE giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ER ES, ER AN, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PINTURICCHIO, 204, presso lo studio dell'avvocato ANNAPAOLA MORMINO, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIO CONTE, ES LUCIANO giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 807/2014 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 18/11/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. , STEFANO GIAIME GUIZZI;
FATTI DI CAUSA
1. CO De ZI ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, n. 807/14, depositata il 18 novembre 2014, che - riformando la sentenza resa dal Tribunale del capoluogo salentino, sezione distaccata di Gallipoli - ha accolto la domanda proposta nei confronti dell'odierna ricorrente da DR e EL RR, finalizzata al risarcimento dei danni originanti da infiltrazioni d'acqua, provenienti dalla rottura di un tubo di alimentazione della lavatrice posta in appartamento di proprietà della De ZI.
2. Riferisce, in punto di fatto, la ricorrente che - celebrato innanzi al Giudice di pace di Gallipoli, su iniziativa dei predetti RR, procedimento per accertamento tecnico preventivo per l'individuazione della causa del lamentato fenomeno infiltrativo - nel successivo giudizio di merito, instaurato per il risarcimento del danno davanti al medesimo ufficio, l'adito giudice declinava la competenza in favore dei Tribunale di Leece, sezione distaccata di Gallipoli. Riassunto (1 IO dà parte attrice, 4—quer l'esito consisteva nel rigetto della domanda attorea, motivato sul rilievo che i RR, ritirato il fascicolo di parte in occasione della precisazione delle conclusioni, non lo avevano più depositato, sicché il giudice di prime cure decideva la causa sulla base delle sole prove orali raccolte, ritenute non sufficienti ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria. Proposto appello dai RR, la Corte salentina - nella contumacia della De ZI - riformava la decisione del primo giudice, condannando l'odierna ricorrente a risarcire il danno, a norma dell'art. 2051 cod. civ.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la De ZI, sulla base di cinque motivi.
3.1. Con il primo motivo, vengono dedotti "errores in procedendo ex artt. 360, nn. 2) e 4), cod. proc. civ.", in particolare assumendosi la "nullità della sentenza" per "violazione e falsa applicazione dell'art.693 cod. proc. civ.", per avere la Corte di Appello posto a fondamento della decisione impugnata la relazione peritale resa in sede di accertamento tecnico preventivo, invece inutilizzabile - secondo la ricorrente - ai fini decisori, giacché intervenuta all'esito di un procedimento svoltosi innanzi ad un giudice dichiaratosi incompetente per valore e, come tale, affetta da nullità.
3.2. Il secondo motivo deduce "errores in iudicando in relazione all'art. 360, nn. 3) e 4), cod. proc. civ.", ovvero, nuovamente, la "nullità della sentenza", sebbene sotto "altro profilo", individuato nella "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 246 cod. proc. civ.", oltre che nella "contraddittorietà processuale della motivazione rispetto alle risultanze processuali". Per l'esattezza, secondo la ricorrente, l'affermazione della propria responsabilità a norma dell'art. 2051 cod. civ., si fonderebbe "su una prova inesistente e mai concretizzatasi in giudizio", non potendosi attribuire efficacia probatoria alla deposizione testimoniale resa da ER AC (amministratore dello stabile condominiale cui appartengono gli immobili di proprietà di entrambe le parti in causa), il quale ebbe a dichiarare di aver constatato personalmente - recatosi presso l'appartamento della De ZI - che l'allagamento traeva origine dalla rottura del tubo di alimentazione della lavatrice ivi presente. La prova testimoniale sarebbe "inattendibile", giacché assunta in violazione del divieto di cui all'art. 246 cod. proc. civ., in quanto proveniente da persona avente un interesse che avrebbe potuto legittimarne la partecipazione al giudizio, avendo essa De ZI "sempre affermato" che le infiltrazioni "avevano origine dalla rottura di un tubo idrico di scarico adducente la fognatura condominiale". Tale circostanza, inoltre, sarebbe stata "puntualmente evidenziata" già "nel corso dell'udienza del 29.6.2007", essendosi in quell'occasione eccepita la nullità della testimonianza.
3.3. Il terzo motivo è diretto, invece, a far valere "errores in iudicando ex art 360, n. 3), cod. proc. civ.", ovvero, "violazione e falsa applicazione degli artt. 2739 e 233 cod. proc. civ.", oltre che "contraddittorietà ed inidoneità della motivazione". Rammenta al riguardo, in primo luogo, la ricorrente che, nell'udienza di precisazione delle conclusioni innanzi al giudice di prime cure, il proprio procuratore deferiva agli attori - peraltro, non presentatisi, poi, all'udienza appositamente fissata per raccogliere le loro dichiarazioni - giuramento decisorio volto ad asseverare che le infiltrazioni non provenivano dalla proprietà De ZI, ma dall'impianto idrico condominiale. In secondo luogo, si evidenzia che la Corte di Appello - investita del gravame dei RR recante tra l'altro contestazione, sotto vari profili, dell'ammissibilità della decisione del primo giudice di dare corso a tale incombente - avrebbe accolto la censura degli appellati con motivazione contraddittoria. Difatti, la sentenza impugnata, dopo aver assunto, in un primo momento, "che il giuramento può avere ad oggetto fatti non direttamente riferibili al giurante («giuramento de scientia»)", ha, poi, contraddittoriamente, escluso l'ammissibilità del mezzo;
sul rilievo che la formula del giuramento - concernendo fatti non direttamente riferibili al giurante - avrebbe dovuto contenere "la specificazione che il fatto altrui" era "stato appreso o constatato dal giurante medesimo".
3.4. Con il quarto motivo vengono fatti valere "errores in iuducando in relazione all'art. 360, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ.", segnatamente sotto forma di "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 e dell'art. 2051 cod. civ.", oltre che di "contraddittorietà processuale della motivazione rispetto alle risultanze processuali". Nel ribadire che le ragioni attoree sono state accolte "sulla base di prove documentali nulle o inesistenti" (la già denunciata relazione peritale resa all'esito di un procedimento per ATP celebrato innanzi a giudice incompetente), la De ZI si duole del fatto che le stesse "non accertano in alcun modo l'origine dei danni lamentati, né il nesso eziologico dei medesimi con il contegno dell'odierna ricorrente". Inoltre, si censura l'impugnata decisione laddove ha recepito le risultanze della relazione tecnica, secondo cui "le infiltrazioni d'acqua sono provenienti dal piano superiore, e quindi dall'abitazione della convenuta, senza però poter individuare l'origine precisa a causa della vasta diffusione delle macchie di umido". In questo modo, dunque, si sarebbe contravvenuto al disposto dell'art. 2051 cod. civ., per la cui operatività sarebbe stato necessario "dimostrare la sussistenza del fatto lesivo, il danno subito e il rapporto di causalità tra condotta e danno, oltre la colpa dell'agente".
3.5. Infine, con il quinto motivo sono dedotti "errores in iuducando in relazione all'art. 360, nn. 3) e 5), cod. proc. civ.", assumendo la "illegittimità della decisione sulle spese", in quanto "una maggiore considerazione degli interessi contrapposti, comparata con l'effettiva emergenza processuale, avrebbe dovuto imporre al giudice quantomeno la conferma della compensazione delle spese disposta dal Giudice di primo grado".
4. Sono intervenuti in giudizio i coniugi RR per resistere con controricorso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto dell'avversario ricorso.
5. Il ricorrente ha presentato memoria, insistendo nelle proprie conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso va rigettato.
6.1. Il primo motivo è infondato. Deve, infatti, estendersi alla relazione peritale, resa all'esito di accertamento tecnico preventivo svoltosi innanzi a giudice dichiaratosi poi incompetente, quanto affermato in tema di consulenza tecnica d'ufficio. Invero, secondo questa Corte, "la declaratoria di incompetenza non spiega di per sé effetti invalidanti sugli atti istruttori disposti ed espletati dal giudice che ha dichiarato la propria incompetenza e, inoltre, la tempestiva riassunzione della causa innanzi al giudice competente determina la prosecuzione del processo originariamente instaurato;
ne discende che nel giudizio riassunto ben può essere utilizzata la consulenza tecnica espletata innanzi al giudice dichiaratosi incompetente" (così, da ultimo, Cass. Sez. 1, sent. 10 maggio 2013, n. 11234, Rv. 626322-01, in motivazione).
6.2. Il secondo motivo, del pari, non può essere accolto. In disparte il rilievo - sul quale hanno insistito i controricorrenti - circa l'inammissibilità del "motivo di ricorso per cassazione con il quale ci si dolga che non sia stata ritenuta l'incapacità testimoniale di un teste, allorché la sentenza impugnata non tratti di tale questione e il ricorrente non deduca di avere tempestivamente eccepito la nullità della deposizione (indicando, nell'osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale verbale d'udienza o atto abbia sollevato la questione), e di averla riproposta con l'atto d'appello" (cfr. Cass. Sez. 1, sent. 19 marzo 2004, n. 5550, Rv. 571327-01), deve escludersi, nella specie, la sua fondatezza. Occorre, infatti, rammentare che la domanda proposta da parte attrice concerne il risarcimento, a norma dell'art. 2051 cod. civ., di danni da infiltrazione d'acqua, di talché, rispetto alla deduzione dell'odierna ricorrente secondo cui le stesse avrebbero avuto origine non dal suo appartamento ma da strutture condominiali, il soggetto rispetto ai quali sarebbe stato astrattamente possibile immaginare quell'interesse determinante l'incapacità a testimoniare - a norma dell'art. 246 cod. proc. civ. - avrebbe dovuto identificarsi in ogni singolo condomino e non nell'amministratore condominiale. Difatti, quando a causa di infiltrazioni d'acqua, in ipotesi originanti da parti comuni dell'edificio condominiale, "il danneggiato sia un condomino", lo stesso va "equiparato a tali effetti ad un terzo, sicché devono individuarsi nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili, poiché la custodia, presupposta dalla struttura della responsabilità per danni prevista dall'art. 2051 cod. civ., non può essere imputata né al condominio, quale ente di sola gestione di beni comuni, né al suo amministratore, quale mandatario dei condomini" (così, da ultimo, Cass. Sez. Un., sent. 10 maggio 2016, n. 9946; nello stesso senso Cass. Sez. 2, sent. 29 gennaio 2015, n. 1674, Rv. 634159-01).
6.3. Il terzo motivo è, invece, inammissibile. La decisione di negare rilievo all'avvenuto deferimento del giuramento è stata motivata, nella sentenza impugnata, non solo sulla base della sua carenza di decisorietà, ma innanzitutto sul rilievo che l'istanza relativa proveniva da procuratore non munito di mandato ad hoc. Trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui, qualora "la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza" (così, da ultimo Cass. Sez. 6-5, ord. 18 aprile 2017, n. 9752, Rv. 643802-01).
6.4. Neanche il quarto motivo può essere accolto. Esso è, infatti, inammissibile nella parte in cui denuncia una supposta contraddittorietà della decisione rispetto alle risultanze istruttorie, risultando invece non fondato in quella in cui stigmatizza un erronea applicazione - soprattutto in punto di distribuzione inter partes degli oneri probatori (come parrebbe arguirsi dal riferimento all'art. 2697 c.c.) - dell'art. 2051 c.c. Ed invero, quanto al primo dei due profili, deve qui ribadirsi che il "cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante" (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01). Né, d'altra parte, coglie nel segno - come anticipato - la censura di erronea applicazione dell'art. 2051 cod. civ. (e di violazione dell'art.2697 c.c.), per avere la decisione impugnata - nel recepire le conclusioni della relazione peritale secondo cui "le infiltrazioni d'acqua sono provenienti dal piano superiore, e quindi dall'abitazione della convenuta, senza però poter individuare l'origine precisa a causa della vasta diffusione delle macchie di umido" - accolto la domanda attorea sulla base di quelle c&.. il ricorrente addita come "mere presunzioni di responsabilità, senza alcuna prova che dimostri effettivamente, con certezza" la stessa, non essendo statif--peztagt-erf gli attori in grado di "dimostrare la sussistenza del fatto lesivo, il danno subito e il rapporto di causalità tra condotta e danno, oltre la colpa dell'agente". Censure, queste, che paiono - tutte - frutto di un'erronea considerazione del disposto dell'art. 2051 cod. civ. (specialmente laddove postulano la necessità che il danneggiato provi la colpa del custode), giacché tale norma "non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode" (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 16 maggio 2017, n. 12027, Rv. 644285- 01), essendosi, peraltro, ritenuto sufficiente - ai fini della prova del nesso causale proprio del danno da infiltrazione d'acqua - l'accertamento che le stesse originino da appartamento soprastante a quello del soggetto danneggiato, rimanendo, invece, irrilevante l'esatta individuazione della loro causa, "essendo elemento che non attiene alla struttura del fatto illecito di cui all'art. 2051 c.c. - che risulta già perfezionato -, ma soltanto alla prova liberatoria del ./c0 fortuito" (vedi Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 376, Rv. 579857-01).
6.5. Infine, neppure il quinto motivo è fondato. Sul punto è sufficiente ribadire che in tema di spese processuali, "il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi" (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 31 marzo 2017, n. 8421, Rv. 643477- 01).
7. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte ricorrente come da dispositivo e sono liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condannando CO De ZI a rifondere ad DR e EL RR le spese del presente giudizio, che liquida in C. 1.500,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore import