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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4413/2020 R.G. di appello avverso l'ordinanza n.
30706/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 16/11/2020,
tra
(c.f. ), in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1
erede di Persona_1
nonché
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3
(c.f. ), Parte_4 C.F._4
(c.f. ), in qualità di eredi della predetta Parte_5 C.F._5 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Dario Migliaccio, (c.f. Persona_1
; C.F._6
APPELLANTI
e
(c.f. ), (p.iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosita Leone (c.f. ). C.F._7
APPELLATA
Oggetto: Buoni fruttiferi postali.
Conclusioni: come da note di udienza del 24 ottobre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. notificato in data 10.02.2020, Parte_1
in proprio ed in qualità di erede di nonché
[...] Persona_1 Pt_2
e in qualità di eredi
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
della predetta convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale Persona_1 di Napoli, chiedendo: “1) accertare e dichiarare il Controparte_1 diritto dei ricorrenti ad ottenere l'applicazione delle condizioni riportate sul retro del b.f.p. in questione, ovvero quelle della serie P/O riportate dal timbro modificativo sul retro per quanto riguarda il rendimento relativo al periodo dal 1° al 20° anno e quelle della serie O originariamente riportate sul retro dalla tabella dei rendimenti per quanto riguarda il rendimento dal
21° anno al 17/6/2015; 2) per l'effetto, condannare al Controparte_1
riconoscimento del controvalore derivante dalla differenza di rendimento tra la serie Q e la serie P in relazione ai primi venti anni e al controvalore derivante dalla differenza di rendimento tra la serie Q e la serie O per il periodo dal 21° anno al 17/6/2015, ovvero al pagamento in favore dei ricorrenti della complessiva somma di € ([66.136,55 – 23.695,82 =]
42.440,73 - 5.305,10 =) 37.135,63, al netto della somma già rimborsata (€
23.695,82) e della ritenuta fiscale del 12,5% (€ 5.305,10) e al lordo dell'eventuale imposta di bollo dovuta, o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) con vittoria di spese e compensi della presente procedura, oltre rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore in quanto antistatario”.
A sostegno della domanda le parti attrici deducevano che:
- in data 7/3/1988 ed avevano sottoscritto Parte_1 Persona_1 un buono fruttifero postale serie P (già serie O) – n° 000.180 del valore di
5.000.000 di lire;
- tale b.f.p. aveva durata trentennale con n. 5 scaglioni di detenzione/rendimento stampati sul retro (9% fino al 3° anno;
13% dal 4° all'8° anno;
15% dal 9° al 15° anno;
16% dal 16° al 20° anno;
più lire
1.777.400 per ogni bimestre maturato dal 21° al 30° anno);
2 - nello specifico, il b.f.p. in parola, negli angoli superiore sx ed inferiore dx della parte anteriore, riportava una lettera O coperta da due trattini orizzontali paralleli e affiancata da una lettera P, mentre sulla parte posteriore erano visibili due timbri sovrapposti, recanti i tassi delle serie
Q/P e P/O;
- in data 17/6/2015 il b.f.p. de quo veniva portato all'incasso e per l'effetto veniva rimborsata la somma di € 23.695,82;
- in data 22/7/2017 decedeva, lasciando quali eredi essi Persona_1
ricorrenti;
- atteso che il rimborso era stato effettuato sulla base del rendimento previsto per la serie Q/P con annessa ritenuta fiscale del 12,50% e ritenuto che, a mente degli artt. 5 del D.M. del 16/6/1984 e 5 del D.M. del
13/6/1986 e in base ai timbri apposti sul b.f.p. in parola (sul cui lato anteriore manca la dicitura “serie Q/P” ed era invece presente la dicitura
“P”), il titolo non appartenesse alla detta serie Q/P, bensì alla serie O, ovvero alla serie P, chiedevano alle il relativo rimborso, CP_1
tenuto conto peraltro del fatto che entrambi i timbri sovrapposti presenti sul retro del b.f.p., evidenziavano la modifica dei tassi soltanto fino al 20° anno, mancando di qualsiasi specificazione in ordine a modificazioni del rendimento dal 21° al 30° anno e lasciando di fatto inalterato il 5° scaglione (periodo dal 21° al 30° anno), per il quale la tabella di rendimento presente originariamente sul retro del b.f.p. in parola prevedeva un rendimento di “più lire 1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”.
Si costituiva in giudizio chiedendo: “1) Controparte_1
l'inammissibilità del rito introdotto stante la necessità di istruttoria;
2)
l'infondatezza della pretesa dei ricorrenti tenuto conto della quietanza rilasciata al momento del rimborso, esaustiva ex se delle loro pretese;
3) integrale rigetto della domanda dei ricorrenti con vittoria delle spese di lite”.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di Napoli, con ordinanza n. 30706/2019, così provvedeva: “• rigetta la domanda formulata dai ricorrenti;
• Condanna , Parte_1 Pt_6
[..
[...] , e alla rifusione in favore
[...] Parte_4 Parte_2 Parte_3
di delle spese del presente giudizio che si liquidano in Controparte_1
euro 2.767,00 per compensi professionali oltre Iva e Cpa e rimborso forfetario al 15% •”.
Il giudizio di appello
in proprio ed in qualità di erede di nonché Parte_1 Persona_1
e in qualità di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
eredi della predetta con atto di appello notificato in data Persona_1
04/12/2020 a hanno impugnato la predetta CP_1 Controparte_1
ordinanza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni:
“ - accertare e dichiarare la fondatezza della domanda degli istanti e per
l'effetto condannare POSTE al rimborso delle somme come richieste in ricorso, ossia in via principale al rimborso della somma di € 44.302,79 e in via subordinata al rimborso della somma di € 37.514,15, ovvero al rimborso di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, sempre al lordo dell'eventuale imposta di bollo dovuta, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario”.
Si è costituita in giudizio chiedendo: “1) rigettare Controparte_1
l'avversa domanda formulata essendo la stessa integralmente infondata e pertanto confermare integralmente nel merito l'Ordinanza resa il
12.11.2020 dal Tribunale di Napoli G. I. Dr.ssa C. De Falco.; 2) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24 ottobre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti censurano l'omessa pronuncia del giudice di prime cure in ordine alla contestazione di illeggibilità dei timbri sulla parte posteriore del buono.
Secondo la ricostruzione degli impugnanti, l'illeggibilità dei timbri, apposti
4 sulla parte posteriore del buono, riportanti il regime degli interessi della serie “P” e della serie “Q”, avrebbe dovuto determinare l'applicazione del regime degli interessi della serie “O” di cui alla tabella originariamente stampata sul buono.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti deducono l'errata valutazione della specifica ipotesi oggetto di causa e la conseguente mancata applicazione della normativa di riferimento, rilevando, nello specifico, come non abbia provveduto ad un Controparte_1 adeguamento documentale del buono, mediante l'apposizione della timbratura Q/P nella parte anteriore del buono, in violazione degli artt. 4 e
5 del D.M. del 1986.
L'appellante sostiene, inoltre, che, non avendo rettificato per CP_1
intero quanto riportato a tergo del modulo, lasciando inalterato il rendimento originariamente previsto per gli ultimi dieci anni, avrebbe dovuto trovare applicazione, nella fattispecie, la previsione contenuta nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, secondo cui gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni.
Con il terzo motivo di gravame, infine, viene contestata l'errata interpretazione da parte del primo giudice della sentenza delle Sezioni
Unite n. 3916/2019, riferendosi tale giurisprudenza esclusivamente ai buoni emessi ante D.M. del 13.06.1986 e non potendo, dunque, trovare applicazione nel caso di specie.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Appare opportuno premettere che, nella fattispecie in esame, vengono in rilievo le seguenti disposizioni normative:
-l'art. 173 del DPR 29.3.1973, n. 156 (Codice Postale), come modificato dal d.l. 30.9.1974, n. 460, convertito con modificazioni alla legge
25.11.1974, n. 588;
-l'art. 5 Decreto del Ministro del Tesoro del 16/6/1984;
-gli artt. 4 e 5 Decreto del Ministro del Tesoro del 13.6.1986, in G.U.
28.6.1986, n. 148, già in vigore all'epoca dell'emissione del buono postale dedotto in giudizio.
L'art. 173 DPR 29.3.1973, n. 156, nella sua versione originaria disponeva:
5 “
1. Gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni. 2 Le variazioni del saggio di interesse sono disposte con decreto del Ministro del Tesoro da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso, e non per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano ad applicarsi le tabelle d'interesse a tergo dei medesimi”. L'art. 173 citato è stato modificato dal D.L. 30.9.1974, n. 460, convertito con modificazioni dalla legge 25.11.1974, n. 588, nel senso che segue: «
1. Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.
2. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.
3. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali».
L'art. 173 DPR 29.3.1973, n. 156, è stato abrogato dall'art. 7, comma 3, D.
Lgs. 30.7.1999, n. 284, recante “Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ma continua ad applicarsi al caso in esame, perché il medesimo art. 7, comma 3, D. Lgs.
30.7.1999, n. 284, ha disposto che i rapporti già in essere continuano ad essere regolati dalle norme anteriori;
tale norma è stata seguita dal DM
19.12.2000.
L'art. 5 del D.M. del 16/6/1984 prevede: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della
6 nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "P", che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "O" emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi.
Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie P/O", l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi”.
L'art. 4 DM 13.6.1986, prescrive: “«
1. Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q” i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto.
2. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi»; l'articolo 5 DM 13.6.1986 ha aggiunto: «1. Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. 2.
Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi».
Nel caso in esame, il buono postale per cui è causa è stato emesso e sottoscritto in data 7/3/1988, quando era già in vigore il D.M. 13.6.1986, che aveva istituito, con effetto dal 1° luglio 1986, una nuova serie di buoni postali distinta con la lettera “Q”, nonché disposto che fossero, a tutti gli effetti, titoli di tale nuova serie, oltre i buoi postali fruttiferi contraddistinti dalla lettera “Q”, anche i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986, sui quali avrebbero dovuto essere apposti <due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi>>.
Ciò posto, l'ufficio postale utilizzava per il buono per cui è causa un supporto cartaceo della serie “O”, che presentava sul fronte una “O” coperta da due trattini orizzontali paralleli, affiancata da una lettera “P”, mentre sul retro, applicava solo parzialmente sulla preesistente tabella impressa a stampa, indicante i rendimenti dei buoni “O”, due timbri sovrapposti, sbiaditi, poco leggibili e non facilmente decifrabili quanto
7 all'individuazione della misura dei nuovi tassi.
Il buono riporta, dunque, chiaramente, sul fronte, la serie “P”, senza alcuna ulteriore stampigliatura che modifichi la serie da “P” a “Q/P”; mentre sul retro è dato rilevare tracce di stampigliature relative ai buoni della serie OP e PQ, di cui, tuttavia, non risulta facilmente leggibile il contenuto.
Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, siano applicabili i principi enucleati alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del
15.7.2007, n. 13979.
Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, venivano in rilievo buoni postali recanti la sigla “AA” sottoscritti successivamente alla pubblicazione del D.M. 16.6.1984, che aveva istituito una nuova serie speciale “AB”, aveva portato da otto a nove anni la scadenza del possibile rimborso anticipato ed aveva previsto che, in caso di impiego di moduli già stampati per le emissioni precedenti, recanti la sigla “AA”, si dovesse procedere ad apporre su di essi, sulla parte anteriore, una nuova stampigliatura con l'indicazione della sigla “AB-AA”, e, sul retro, la misura dei nuovi tassi ed i nuovi termini di scadenza, cosa che, in quel caso, non era stata fatta, per cui il buono era puramente e semplicemente un buono della serie “AA”.
Anche nel caso esaminato dalle SS.UU. del 2007, la questione dibattuta era se applicare a quei buoni postali le previsioni indicate sui buoni stessi, come ritenevano i sottoscrittori e come avevano statuito il giudice di primo e secondo grado, o le previsioni di cui al D.M. 16.6.1984, che era il D.M. in vigore al momento della sottoscrizione dei buoni, come invece riteneva
Controparte_1
Le SS.UU., nella citata sentenza, ritenevano di dare prevalenza alle condizioni relative ai tassi di interesse apposte sul titolo e fondavano la loro decisione sui seguenti passaggi argomentativi:
-la possibilità (espressamente prevista dall'art. 173 DPR 29.3.1973, n.
156, come modificato dalla L. 25.11.1974, n. 588) che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsti “non autorizza a svalutare totalmente la rilevanza delle diciture riportate sui buoni stessi
8 anche quando – come accaduto nella fattispecie in esame - in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei buoni”;
- al contrario, il fatto che la legge imponesse espressamente di procedere al rimborso degli interessi sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni sottoscritti dal risparmiatore, mentre solo in caso di sopravvenuta modifica per decreto di quei tassi si sarebbe dovuto tener conto anche dell'ulteriore tabella da mettere a disposizione presso gli uffici postali (art. 173 DPR 29.3.1973, n. 156, come modificato dalla L. 25.11.1974, n. 588), nonché la circostanza che lo stesso DM 16.6.1984 (con il quale era stata disposta l'ultima variazione dei tassi di interesse precedente all'emissione dei buoni oggetto del caso esaminato dalle SS.UU. del 2007) si fosse fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo di contrassegnare i buoni di nuova emissione con una sigla diversa dai precedenti, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, espressamente indicando sul documento il differente regime cui essi erano soggetti, “sono tutti elementi che persuadono di come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore di titoli fosse destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Al richiedente il buono postale è stata prospettata un'operazione finanziaria connotata nei termini specificamente indicati nei buoni, compilati, firmati e bollati dall'ufficio emittente, a fronte dei quali egli ha versato a quell'ufficio la somma corrispondente. Il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che – già in quel momento – le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati”;
- “la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna dell'amministrazione, ma non può
9 far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”;
- la funzione stessa dei buoni postali, destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollererebbe una interpretazione diversa, la quale, ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione e ponendo a carico del risparmiatore l'onere di agire per l'eventuale risarcimento, finirebbe per compromettere (o almeno per indebolire grandemente) le esigenze di tutela del risparmio diffuso, esigenze che sono salvaguardate dalle norme che impongono di riportare sui titoli i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, affinché egli possa compiutamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento, ma che verrebbero paradossalmente a porre le premesse di un'informazione fuorviante, ove si ammettesse che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono.
Sulla base di tali passaggi argomentativi, le SS.UU. nella menzionata sentenza 15.6.2007, n. 13979, affermano il principio così massimato:
“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti;
ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono”.
Appare evidente come il caso oggetto del presente giudizio di appello sia del tutto sovrapponibile a quello esaminato dalle SS.UU. del 2007: il
10 buono postale è stato emesso dopo l'entrata in vigore di un DM – il D.M.
13.6.1986 - che istituiva una nuova serie di buoni postali contrassegnati dalla lettera “Q”, con rendimenti più sfavorevoli di quelli della serie precedente e disponeva che fossero considerati, a tutti gli effetti, buoni della nuova serie “Q” anche i buoni della precedente serie “P”, sui quali avrebbe dovuto essere apposto sulla parte anteriore un timbro con la dicitura serie “P/Q” e sulla parte posteriore un timbro recante la misura dei nuovi tassi;
anche nel caso che ci occupa, sul buono non sono riportati i dati informativi prescritti dal D.M. 13.6.1986, in quanto sulla parte anteriore del buono non risulta apposto alcun timbro con la dicitura “P/Q” (ma risulta l'indicazione della serie “P”), e, sul retro, risultano stampigliature parziali e poco leggibili, non riportanti segni facilmente decifrabili quanto all'indicazione di diversi rendimenti.
Come nel caso esaminato dalle SSUU del 2007, anche nel caso oggetto della presente causa, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittori dei buoni postali si è, dunque, formato sulla base dei dati risultanti dal testo del buono stesso, dati che, nel caso di specie, devono ritenersi quelli della serie “P” (di cui al D.M. 16.6.1984, benché al momento della sottoscrizione fosse in vigore il nuovo D.M. 13.6.1986); il buono presenta, infatti, sul fronte la chiara indicazione della serie P, senza alcun riferimento alla nuova serie Q, per cui i sottoscrittori non aveva alcun modo di comprendere che il calcolo degli interessi fosse quello di tale ultima serie.
Ad avviso del Collegio, si pone, insomma, nella fattispecie in esame,
l'esigenza di tutelare l'affidamento incolpevole dei sottoscrittori, che non avevano nessun sufficiente e idoneo elemento per desumere una discrepanza tra le condizioni risultanti dal buono e le condizioni previste dalla normativa applicabile (DM 13.6.1986).
Non può invero trovare applicazione, nella specie, il principio espresso dalle SS.UU. nella sentenza n. 3916/2019.
Il generale principio dell'eterointegrazione dei b.f.p. mediante inserzione automatica di clausole ex art. 1339 c.c., è stato, infatti, dalla Suprema
Corte ritenuto prevalente, in virtù della presenza sul frontespizio del buono del timbro recante l'indicazione dell'appartenenza dello stesso alla serie
11 "Q/P" (nel caso di specie mancante). Appare evidente che tale specificazione, ove presente, non può ingenerare nel sottoscrittore il legittimo affidamento circa l'operatività dei tassi di interesse originariamente presenti sui titoli (e relativi alla precedente serie P) “atteso che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28.6.1986 del D.M.
13.06.1986 modificativo dei rendimenti e la messa a disposizione del pubblico delle tabelle con i tassi di interesse per ciascuna serie di Pt_7 presso gli uffici postali assumono valore di conoscenza legale”
(Cassazione civile sez. I - 10/02/2022, n. 4384).
La Suprema Corte di Cassazione ha anche chiarito, avuto riguardo ai rendimenti dovuti tra il ventunesimo e il trentesimo anno, rispetto ai quali non sia stato apposto il timbro modificativo dei tassi di interesse, che:
“l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente ("P"), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie ("Q/P") e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1, c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili”
(Cass. Cassazione civile sez. I - 10/02/2022, n. 4384).
Tale principio può trovare applicazione, nella fattispecie concreta in esame, solo con riferimento ai rendimenti della serie “P”, recando il buono in oggetto tale chiara indicazione sul frontespizio (previa correzione della precedente indicazione della serie “O”) - oltre che, come visto, un'incompleta e poco precisa indicazione, sul lato posteriore, dei relativi rendimenti - non essendovi, invece, sul frontespizio del buono, alcuna
12 indicazione della serie “Q”,
Ne deriva la riforma, sul punto, della sentenza impugnata, dovendosi ritenere applicabili al buono per cui è causa, i rendimenti di cui alla serie
P.
È chiaro, poi, che sarebbe contraddittoria ed ingiustificata, oltre che contraria alle regole di interpretazione del contratto, l'applicazione di un regime misto di tassi di interesse, avente ad oggetto la disciplina prevista per i buoni della serie P per i primi vent'anni e la disciplina prevista per quelli della serie O per l'ultimo decennio.
Sul punto la giurisprudenza chiarisce (sebbene con riferimento alle diverse serie P/Q): “la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie 'Q', provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie 'Q/P', con la disciplina prevista per i buoni della serie 'P', non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art.
1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie 'Q',
e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie 'Q', si applica anche alla serie 'Q/P', di modo che sul documento viene apposta la sigla 'Q/P', ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie 'P' è palesemente esclusa” (Cass. 10 febbraio
2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022,
n. 4751, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763, Cass., sez. I, 26/07/2023,
n.2261)
Tirando le fila delle argomentazioni sin qui espresse, Controparte_1 non ha correttamente provveduto all'adeguamento documentale previsto ex artt. 4 e 5 del D.M. del 1986, utilizzando all'atto dell'emissione del buono un vecchio modulo O, corretto con l'indicazione “P”, senza alcuna ulteriore stampigliatura sul fronte che modificasse la serie da “P” a “Q/P”.
Ciò, se da una parte, non ha consentito ai sottoscrittori di poter ragionevolmente supporre che le condizioni applicabili per il calcolo degli interessi fossero quelle risultanti dalla serie “Q” (attesa la chiara indicazione della serie “P” sulla parte anteriore del buono, la
13 stampigliatura, seppure poco leggibile, dei relativi rendimenti sul lato posteriore dello stesso e la completa assenza, invece, del riferimento alla serie “Q” nella parte anteriore del buono), dall'altra, certo non ha potuto ingenerare, tuttavia, negli stessi, come pure preteso dagli impugnanti, il legittimo affidamento circa l'operatività dei tassi di interesse originariamente presenti sui titoli (e relativi alla precedente serie “O”).
Ne deriva la riforma, sul punto, della sentenza impugnata, dovendosi ritenere applicabili al buono per cui è causa, i rendimenti di cui alla serie
P.
Entro tali limiti, l'appello deve essere accolto, con conseguente condanna di al pagamento, in favore degli odierni appellanti e Controparte_1
previa decurtazione degli importi già corrisposti, delle residue somme maturate alla scadenza del buono n° 000.180 del valore di 5.000.000 di lire, sottoscritto in data 7/3/1988 da ed Parte_1 Persona_1 risultanti dall'applicazione dei tassi di rendimento così come introdotti dal
D.M. del 16/6/1984, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
La riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10).
Tenuto conto, dunque, dell'esito complessivo della lite e della soccombenza di quest'ultima deve rifondere agli Controparte_1
odierni appellanti le spese del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, secondo le tariffe del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, avuto riguardo alla natura dell'affare, alle questioni trattate, all'opera prestata, nonché al valore della causa - individuato in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum (cfr. fra le tante, Cass., ordinanze n. 10984/2021, n. 22742/2019 e n. 27274/2017) - , in un importo comunque compreso tra i minimi e i medi tabellari, con esclusione, per il grado di appello, della fase istruttoria (non espletata), con aumento per il numero di parti ex art. 4 c.
2. D.M. e con attribuzione all'avv. Dario
14 Migliaccio, dichiaratosi antistatario.
Deve essere, infine, rigettata la richiesta di restituzione formulata dagli impugnanti in comparsa conclusionale, volta ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
Trattasi, invero, di domanda ammissibile in appello, ma deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di impugnazione, se a tale momento la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio, qualora l'esecuzione sia avvenuta successivamente alla proposizione del gravame.
Resta invece preclusa la proposizione di tale domanda in comparsa conclusionale, trattandosi di atto di carattere meramente illustrativo, senza che rilevi, in senso contrario, l'avvenuta messa in esecuzione della decisione di primo grado tra l'udienza di conclusioni e la scadenza del termine per il deposito delle relative comparse (Cass.18.7.2003 n.11244;
8.7.2010 n.16152; 26.1.2016 n.1324; 30.1.2018 n.2292; 15.3.2021
n.7144).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e con atto di appello notificato Parte_3 Parte_4 Parte_5 in data 04/12/2020, avverso l'ordinanza n. 30706/2019 del Tribunale di
Napoli, pubblicata in data 16/11/2020, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento, in favore di in proprio, Controparte_1 Parte_1 nonché in favore di quest'ultimo, di Parte_2 Parte_3 Pt_4
e pro quota, nella qualità di eredi di
[...] Parte_5 [...]
previa decurtazione degli importi già corrisposti, delle residue Per_1
somme maturate alla scadenza del buono n° 000.180 del valore di
5.000.000 di lire, sottoscritto in data 7/3/1988 da ed Parte_1
risultanti dai tassi di rendimento così come introdotti dal Persona_1
D.M. del 16/6/1984, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
2) condanna alla rifusione in favore degli odierni Controparte_1
15 appellanti e con attribuzione all'avv. Dario Migliaccio, dichiaratosi antistatario, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, per il primo grado in euro 3.500,00 per compensi ed euro 286,00 per esborsi e, per il secondo grado, in euro 4.000,00 a titolo di compensi professionali ed euro 777,00 per spese, oltre, per entrambi i gradi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge
Napoli nella Camera di Consiglio del 28 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Lucia Minauro
Il Presidente dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4413/2020 R.G. di appello avverso l'ordinanza n.
30706/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 16/11/2020,
tra
(c.f. ), in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1
erede di Persona_1
nonché
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3
(c.f. ), Parte_4 C.F._4
(c.f. ), in qualità di eredi della predetta Parte_5 C.F._5 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Dario Migliaccio, (c.f. Persona_1
; C.F._6
APPELLANTI
e
(c.f. ), (p.iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosita Leone (c.f. ). C.F._7
APPELLATA
Oggetto: Buoni fruttiferi postali.
Conclusioni: come da note di udienza del 24 ottobre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. notificato in data 10.02.2020, Parte_1
in proprio ed in qualità di erede di nonché
[...] Persona_1 Pt_2
e in qualità di eredi
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
della predetta convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale Persona_1 di Napoli, chiedendo: “1) accertare e dichiarare il Controparte_1 diritto dei ricorrenti ad ottenere l'applicazione delle condizioni riportate sul retro del b.f.p. in questione, ovvero quelle della serie P/O riportate dal timbro modificativo sul retro per quanto riguarda il rendimento relativo al periodo dal 1° al 20° anno e quelle della serie O originariamente riportate sul retro dalla tabella dei rendimenti per quanto riguarda il rendimento dal
21° anno al 17/6/2015; 2) per l'effetto, condannare al Controparte_1
riconoscimento del controvalore derivante dalla differenza di rendimento tra la serie Q e la serie P in relazione ai primi venti anni e al controvalore derivante dalla differenza di rendimento tra la serie Q e la serie O per il periodo dal 21° anno al 17/6/2015, ovvero al pagamento in favore dei ricorrenti della complessiva somma di € ([66.136,55 – 23.695,82 =]
42.440,73 - 5.305,10 =) 37.135,63, al netto della somma già rimborsata (€
23.695,82) e della ritenuta fiscale del 12,5% (€ 5.305,10) e al lordo dell'eventuale imposta di bollo dovuta, o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) con vittoria di spese e compensi della presente procedura, oltre rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore in quanto antistatario”.
A sostegno della domanda le parti attrici deducevano che:
- in data 7/3/1988 ed avevano sottoscritto Parte_1 Persona_1 un buono fruttifero postale serie P (già serie O) – n° 000.180 del valore di
5.000.000 di lire;
- tale b.f.p. aveva durata trentennale con n. 5 scaglioni di detenzione/rendimento stampati sul retro (9% fino al 3° anno;
13% dal 4° all'8° anno;
15% dal 9° al 15° anno;
16% dal 16° al 20° anno;
più lire
1.777.400 per ogni bimestre maturato dal 21° al 30° anno);
2 - nello specifico, il b.f.p. in parola, negli angoli superiore sx ed inferiore dx della parte anteriore, riportava una lettera O coperta da due trattini orizzontali paralleli e affiancata da una lettera P, mentre sulla parte posteriore erano visibili due timbri sovrapposti, recanti i tassi delle serie
Q/P e P/O;
- in data 17/6/2015 il b.f.p. de quo veniva portato all'incasso e per l'effetto veniva rimborsata la somma di € 23.695,82;
- in data 22/7/2017 decedeva, lasciando quali eredi essi Persona_1
ricorrenti;
- atteso che il rimborso era stato effettuato sulla base del rendimento previsto per la serie Q/P con annessa ritenuta fiscale del 12,50% e ritenuto che, a mente degli artt. 5 del D.M. del 16/6/1984 e 5 del D.M. del
13/6/1986 e in base ai timbri apposti sul b.f.p. in parola (sul cui lato anteriore manca la dicitura “serie Q/P” ed era invece presente la dicitura
“P”), il titolo non appartenesse alla detta serie Q/P, bensì alla serie O, ovvero alla serie P, chiedevano alle il relativo rimborso, CP_1
tenuto conto peraltro del fatto che entrambi i timbri sovrapposti presenti sul retro del b.f.p., evidenziavano la modifica dei tassi soltanto fino al 20° anno, mancando di qualsiasi specificazione in ordine a modificazioni del rendimento dal 21° al 30° anno e lasciando di fatto inalterato il 5° scaglione (periodo dal 21° al 30° anno), per il quale la tabella di rendimento presente originariamente sul retro del b.f.p. in parola prevedeva un rendimento di “più lire 1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”.
Si costituiva in giudizio chiedendo: “1) Controparte_1
l'inammissibilità del rito introdotto stante la necessità di istruttoria;
2)
l'infondatezza della pretesa dei ricorrenti tenuto conto della quietanza rilasciata al momento del rimborso, esaustiva ex se delle loro pretese;
3) integrale rigetto della domanda dei ricorrenti con vittoria delle spese di lite”.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di Napoli, con ordinanza n. 30706/2019, così provvedeva: “• rigetta la domanda formulata dai ricorrenti;
• Condanna , Parte_1 Pt_6
[..
[...] , e alla rifusione in favore
[...] Parte_4 Parte_2 Parte_3
di delle spese del presente giudizio che si liquidano in Controparte_1
euro 2.767,00 per compensi professionali oltre Iva e Cpa e rimborso forfetario al 15% •”.
Il giudizio di appello
in proprio ed in qualità di erede di nonché Parte_1 Persona_1
e in qualità di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
eredi della predetta con atto di appello notificato in data Persona_1
04/12/2020 a hanno impugnato la predetta CP_1 Controparte_1
ordinanza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni:
“ - accertare e dichiarare la fondatezza della domanda degli istanti e per
l'effetto condannare POSTE al rimborso delle somme come richieste in ricorso, ossia in via principale al rimborso della somma di € 44.302,79 e in via subordinata al rimborso della somma di € 37.514,15, ovvero al rimborso di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, sempre al lordo dell'eventuale imposta di bollo dovuta, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario”.
Si è costituita in giudizio chiedendo: “1) rigettare Controparte_1
l'avversa domanda formulata essendo la stessa integralmente infondata e pertanto confermare integralmente nel merito l'Ordinanza resa il
12.11.2020 dal Tribunale di Napoli G. I. Dr.ssa C. De Falco.; 2) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24 ottobre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti censurano l'omessa pronuncia del giudice di prime cure in ordine alla contestazione di illeggibilità dei timbri sulla parte posteriore del buono.
Secondo la ricostruzione degli impugnanti, l'illeggibilità dei timbri, apposti
4 sulla parte posteriore del buono, riportanti il regime degli interessi della serie “P” e della serie “Q”, avrebbe dovuto determinare l'applicazione del regime degli interessi della serie “O” di cui alla tabella originariamente stampata sul buono.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti deducono l'errata valutazione della specifica ipotesi oggetto di causa e la conseguente mancata applicazione della normativa di riferimento, rilevando, nello specifico, come non abbia provveduto ad un Controparte_1 adeguamento documentale del buono, mediante l'apposizione della timbratura Q/P nella parte anteriore del buono, in violazione degli artt. 4 e
5 del D.M. del 1986.
L'appellante sostiene, inoltre, che, non avendo rettificato per CP_1
intero quanto riportato a tergo del modulo, lasciando inalterato il rendimento originariamente previsto per gli ultimi dieci anni, avrebbe dovuto trovare applicazione, nella fattispecie, la previsione contenuta nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, secondo cui gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni.
Con il terzo motivo di gravame, infine, viene contestata l'errata interpretazione da parte del primo giudice della sentenza delle Sezioni
Unite n. 3916/2019, riferendosi tale giurisprudenza esclusivamente ai buoni emessi ante D.M. del 13.06.1986 e non potendo, dunque, trovare applicazione nel caso di specie.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Appare opportuno premettere che, nella fattispecie in esame, vengono in rilievo le seguenti disposizioni normative:
-l'art. 173 del DPR 29.3.1973, n. 156 (Codice Postale), come modificato dal d.l. 30.9.1974, n. 460, convertito con modificazioni alla legge
25.11.1974, n. 588;
-l'art. 5 Decreto del Ministro del Tesoro del 16/6/1984;
-gli artt. 4 e 5 Decreto del Ministro del Tesoro del 13.6.1986, in G.U.
28.6.1986, n. 148, già in vigore all'epoca dell'emissione del buono postale dedotto in giudizio.
L'art. 173 DPR 29.3.1973, n. 156, nella sua versione originaria disponeva:
5 “
1. Gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni. 2 Le variazioni del saggio di interesse sono disposte con decreto del Ministro del Tesoro da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso, e non per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano ad applicarsi le tabelle d'interesse a tergo dei medesimi”. L'art. 173 citato è stato modificato dal D.L. 30.9.1974, n. 460, convertito con modificazioni dalla legge 25.11.1974, n. 588, nel senso che segue: «
1. Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.
2. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.
3. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali».
L'art. 173 DPR 29.3.1973, n. 156, è stato abrogato dall'art. 7, comma 3, D.
Lgs. 30.7.1999, n. 284, recante “Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ma continua ad applicarsi al caso in esame, perché il medesimo art. 7, comma 3, D. Lgs.
30.7.1999, n. 284, ha disposto che i rapporti già in essere continuano ad essere regolati dalle norme anteriori;
tale norma è stata seguita dal DM
19.12.2000.
L'art. 5 del D.M. del 16/6/1984 prevede: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della
6 nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "P", che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "O" emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi.
Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie P/O", l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi”.
L'art. 4 DM 13.6.1986, prescrive: “«
1. Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q” i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto.
2. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi»; l'articolo 5 DM 13.6.1986 ha aggiunto: «1. Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. 2.
Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi».
Nel caso in esame, il buono postale per cui è causa è stato emesso e sottoscritto in data 7/3/1988, quando era già in vigore il D.M. 13.6.1986, che aveva istituito, con effetto dal 1° luglio 1986, una nuova serie di buoni postali distinta con la lettera “Q”, nonché disposto che fossero, a tutti gli effetti, titoli di tale nuova serie, oltre i buoi postali fruttiferi contraddistinti dalla lettera “Q”, anche i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986, sui quali avrebbero dovuto essere apposti <due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi>>.
Ciò posto, l'ufficio postale utilizzava per il buono per cui è causa un supporto cartaceo della serie “O”, che presentava sul fronte una “O” coperta da due trattini orizzontali paralleli, affiancata da una lettera “P”, mentre sul retro, applicava solo parzialmente sulla preesistente tabella impressa a stampa, indicante i rendimenti dei buoni “O”, due timbri sovrapposti, sbiaditi, poco leggibili e non facilmente decifrabili quanto
7 all'individuazione della misura dei nuovi tassi.
Il buono riporta, dunque, chiaramente, sul fronte, la serie “P”, senza alcuna ulteriore stampigliatura che modifichi la serie da “P” a “Q/P”; mentre sul retro è dato rilevare tracce di stampigliature relative ai buoni della serie OP e PQ, di cui, tuttavia, non risulta facilmente leggibile il contenuto.
Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, siano applicabili i principi enucleati alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del
15.7.2007, n. 13979.
Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, venivano in rilievo buoni postali recanti la sigla “AA” sottoscritti successivamente alla pubblicazione del D.M. 16.6.1984, che aveva istituito una nuova serie speciale “AB”, aveva portato da otto a nove anni la scadenza del possibile rimborso anticipato ed aveva previsto che, in caso di impiego di moduli già stampati per le emissioni precedenti, recanti la sigla “AA”, si dovesse procedere ad apporre su di essi, sulla parte anteriore, una nuova stampigliatura con l'indicazione della sigla “AB-AA”, e, sul retro, la misura dei nuovi tassi ed i nuovi termini di scadenza, cosa che, in quel caso, non era stata fatta, per cui il buono era puramente e semplicemente un buono della serie “AA”.
Anche nel caso esaminato dalle SS.UU. del 2007, la questione dibattuta era se applicare a quei buoni postali le previsioni indicate sui buoni stessi, come ritenevano i sottoscrittori e come avevano statuito il giudice di primo e secondo grado, o le previsioni di cui al D.M. 16.6.1984, che era il D.M. in vigore al momento della sottoscrizione dei buoni, come invece riteneva
Controparte_1
Le SS.UU., nella citata sentenza, ritenevano di dare prevalenza alle condizioni relative ai tassi di interesse apposte sul titolo e fondavano la loro decisione sui seguenti passaggi argomentativi:
-la possibilità (espressamente prevista dall'art. 173 DPR 29.3.1973, n.
156, come modificato dalla L. 25.11.1974, n. 588) che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsti “non autorizza a svalutare totalmente la rilevanza delle diciture riportate sui buoni stessi
8 anche quando – come accaduto nella fattispecie in esame - in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei buoni”;
- al contrario, il fatto che la legge imponesse espressamente di procedere al rimborso degli interessi sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni sottoscritti dal risparmiatore, mentre solo in caso di sopravvenuta modifica per decreto di quei tassi si sarebbe dovuto tener conto anche dell'ulteriore tabella da mettere a disposizione presso gli uffici postali (art. 173 DPR 29.3.1973, n. 156, come modificato dalla L. 25.11.1974, n. 588), nonché la circostanza che lo stesso DM 16.6.1984 (con il quale era stata disposta l'ultima variazione dei tassi di interesse precedente all'emissione dei buoni oggetto del caso esaminato dalle SS.UU. del 2007) si fosse fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo di contrassegnare i buoni di nuova emissione con una sigla diversa dai precedenti, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, espressamente indicando sul documento il differente regime cui essi erano soggetti, “sono tutti elementi che persuadono di come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore di titoli fosse destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Al richiedente il buono postale è stata prospettata un'operazione finanziaria connotata nei termini specificamente indicati nei buoni, compilati, firmati e bollati dall'ufficio emittente, a fronte dei quali egli ha versato a quell'ufficio la somma corrispondente. Il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che – già in quel momento – le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati”;
- “la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna dell'amministrazione, ma non può
9 far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”;
- la funzione stessa dei buoni postali, destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollererebbe una interpretazione diversa, la quale, ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione e ponendo a carico del risparmiatore l'onere di agire per l'eventuale risarcimento, finirebbe per compromettere (o almeno per indebolire grandemente) le esigenze di tutela del risparmio diffuso, esigenze che sono salvaguardate dalle norme che impongono di riportare sui titoli i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, affinché egli possa compiutamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento, ma che verrebbero paradossalmente a porre le premesse di un'informazione fuorviante, ove si ammettesse che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono.
Sulla base di tali passaggi argomentativi, le SS.UU. nella menzionata sentenza 15.6.2007, n. 13979, affermano il principio così massimato:
“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti;
ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono”.
Appare evidente come il caso oggetto del presente giudizio di appello sia del tutto sovrapponibile a quello esaminato dalle SS.UU. del 2007: il
10 buono postale è stato emesso dopo l'entrata in vigore di un DM – il D.M.
13.6.1986 - che istituiva una nuova serie di buoni postali contrassegnati dalla lettera “Q”, con rendimenti più sfavorevoli di quelli della serie precedente e disponeva che fossero considerati, a tutti gli effetti, buoni della nuova serie “Q” anche i buoni della precedente serie “P”, sui quali avrebbe dovuto essere apposto sulla parte anteriore un timbro con la dicitura serie “P/Q” e sulla parte posteriore un timbro recante la misura dei nuovi tassi;
anche nel caso che ci occupa, sul buono non sono riportati i dati informativi prescritti dal D.M. 13.6.1986, in quanto sulla parte anteriore del buono non risulta apposto alcun timbro con la dicitura “P/Q” (ma risulta l'indicazione della serie “P”), e, sul retro, risultano stampigliature parziali e poco leggibili, non riportanti segni facilmente decifrabili quanto all'indicazione di diversi rendimenti.
Come nel caso esaminato dalle SSUU del 2007, anche nel caso oggetto della presente causa, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittori dei buoni postali si è, dunque, formato sulla base dei dati risultanti dal testo del buono stesso, dati che, nel caso di specie, devono ritenersi quelli della serie “P” (di cui al D.M. 16.6.1984, benché al momento della sottoscrizione fosse in vigore il nuovo D.M. 13.6.1986); il buono presenta, infatti, sul fronte la chiara indicazione della serie P, senza alcun riferimento alla nuova serie Q, per cui i sottoscrittori non aveva alcun modo di comprendere che il calcolo degli interessi fosse quello di tale ultima serie.
Ad avviso del Collegio, si pone, insomma, nella fattispecie in esame,
l'esigenza di tutelare l'affidamento incolpevole dei sottoscrittori, che non avevano nessun sufficiente e idoneo elemento per desumere una discrepanza tra le condizioni risultanti dal buono e le condizioni previste dalla normativa applicabile (DM 13.6.1986).
Non può invero trovare applicazione, nella specie, il principio espresso dalle SS.UU. nella sentenza n. 3916/2019.
Il generale principio dell'eterointegrazione dei b.f.p. mediante inserzione automatica di clausole ex art. 1339 c.c., è stato, infatti, dalla Suprema
Corte ritenuto prevalente, in virtù della presenza sul frontespizio del buono del timbro recante l'indicazione dell'appartenenza dello stesso alla serie
11 "Q/P" (nel caso di specie mancante). Appare evidente che tale specificazione, ove presente, non può ingenerare nel sottoscrittore il legittimo affidamento circa l'operatività dei tassi di interesse originariamente presenti sui titoli (e relativi alla precedente serie P) “atteso che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28.6.1986 del D.M.
13.06.1986 modificativo dei rendimenti e la messa a disposizione del pubblico delle tabelle con i tassi di interesse per ciascuna serie di Pt_7 presso gli uffici postali assumono valore di conoscenza legale”
(Cassazione civile sez. I - 10/02/2022, n. 4384).
La Suprema Corte di Cassazione ha anche chiarito, avuto riguardo ai rendimenti dovuti tra il ventunesimo e il trentesimo anno, rispetto ai quali non sia stato apposto il timbro modificativo dei tassi di interesse, che:
“l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente ("P"), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie ("Q/P") e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1, c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili”
(Cass. Cassazione civile sez. I - 10/02/2022, n. 4384).
Tale principio può trovare applicazione, nella fattispecie concreta in esame, solo con riferimento ai rendimenti della serie “P”, recando il buono in oggetto tale chiara indicazione sul frontespizio (previa correzione della precedente indicazione della serie “O”) - oltre che, come visto, un'incompleta e poco precisa indicazione, sul lato posteriore, dei relativi rendimenti - non essendovi, invece, sul frontespizio del buono, alcuna
12 indicazione della serie “Q”,
Ne deriva la riforma, sul punto, della sentenza impugnata, dovendosi ritenere applicabili al buono per cui è causa, i rendimenti di cui alla serie
P.
È chiaro, poi, che sarebbe contraddittoria ed ingiustificata, oltre che contraria alle regole di interpretazione del contratto, l'applicazione di un regime misto di tassi di interesse, avente ad oggetto la disciplina prevista per i buoni della serie P per i primi vent'anni e la disciplina prevista per quelli della serie O per l'ultimo decennio.
Sul punto la giurisprudenza chiarisce (sebbene con riferimento alle diverse serie P/Q): “la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie 'Q', provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie 'Q/P', con la disciplina prevista per i buoni della serie 'P', non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art.
1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie 'Q',
e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie 'Q', si applica anche alla serie 'Q/P', di modo che sul documento viene apposta la sigla 'Q/P', ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie 'P' è palesemente esclusa” (Cass. 10 febbraio
2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022,
n. 4751, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763, Cass., sez. I, 26/07/2023,
n.2261)
Tirando le fila delle argomentazioni sin qui espresse, Controparte_1 non ha correttamente provveduto all'adeguamento documentale previsto ex artt. 4 e 5 del D.M. del 1986, utilizzando all'atto dell'emissione del buono un vecchio modulo O, corretto con l'indicazione “P”, senza alcuna ulteriore stampigliatura sul fronte che modificasse la serie da “P” a “Q/P”.
Ciò, se da una parte, non ha consentito ai sottoscrittori di poter ragionevolmente supporre che le condizioni applicabili per il calcolo degli interessi fossero quelle risultanti dalla serie “Q” (attesa la chiara indicazione della serie “P” sulla parte anteriore del buono, la
13 stampigliatura, seppure poco leggibile, dei relativi rendimenti sul lato posteriore dello stesso e la completa assenza, invece, del riferimento alla serie “Q” nella parte anteriore del buono), dall'altra, certo non ha potuto ingenerare, tuttavia, negli stessi, come pure preteso dagli impugnanti, il legittimo affidamento circa l'operatività dei tassi di interesse originariamente presenti sui titoli (e relativi alla precedente serie “O”).
Ne deriva la riforma, sul punto, della sentenza impugnata, dovendosi ritenere applicabili al buono per cui è causa, i rendimenti di cui alla serie
P.
Entro tali limiti, l'appello deve essere accolto, con conseguente condanna di al pagamento, in favore degli odierni appellanti e Controparte_1
previa decurtazione degli importi già corrisposti, delle residue somme maturate alla scadenza del buono n° 000.180 del valore di 5.000.000 di lire, sottoscritto in data 7/3/1988 da ed Parte_1 Persona_1 risultanti dall'applicazione dei tassi di rendimento così come introdotti dal
D.M. del 16/6/1984, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
La riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10).
Tenuto conto, dunque, dell'esito complessivo della lite e della soccombenza di quest'ultima deve rifondere agli Controparte_1
odierni appellanti le spese del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, secondo le tariffe del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, avuto riguardo alla natura dell'affare, alle questioni trattate, all'opera prestata, nonché al valore della causa - individuato in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum (cfr. fra le tante, Cass., ordinanze n. 10984/2021, n. 22742/2019 e n. 27274/2017) - , in un importo comunque compreso tra i minimi e i medi tabellari, con esclusione, per il grado di appello, della fase istruttoria (non espletata), con aumento per il numero di parti ex art. 4 c.
2. D.M. e con attribuzione all'avv. Dario
14 Migliaccio, dichiaratosi antistatario.
Deve essere, infine, rigettata la richiesta di restituzione formulata dagli impugnanti in comparsa conclusionale, volta ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
Trattasi, invero, di domanda ammissibile in appello, ma deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di impugnazione, se a tale momento la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio, qualora l'esecuzione sia avvenuta successivamente alla proposizione del gravame.
Resta invece preclusa la proposizione di tale domanda in comparsa conclusionale, trattandosi di atto di carattere meramente illustrativo, senza che rilevi, in senso contrario, l'avvenuta messa in esecuzione della decisione di primo grado tra l'udienza di conclusioni e la scadenza del termine per il deposito delle relative comparse (Cass.18.7.2003 n.11244;
8.7.2010 n.16152; 26.1.2016 n.1324; 30.1.2018 n.2292; 15.3.2021
n.7144).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e con atto di appello notificato Parte_3 Parte_4 Parte_5 in data 04/12/2020, avverso l'ordinanza n. 30706/2019 del Tribunale di
Napoli, pubblicata in data 16/11/2020, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento, in favore di in proprio, Controparte_1 Parte_1 nonché in favore di quest'ultimo, di Parte_2 Parte_3 Pt_4
e pro quota, nella qualità di eredi di
[...] Parte_5 [...]
previa decurtazione degli importi già corrisposti, delle residue Per_1
somme maturate alla scadenza del buono n° 000.180 del valore di
5.000.000 di lire, sottoscritto in data 7/3/1988 da ed Parte_1
risultanti dai tassi di rendimento così come introdotti dal Persona_1
D.M. del 16/6/1984, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
2) condanna alla rifusione in favore degli odierni Controparte_1
15 appellanti e con attribuzione all'avv. Dario Migliaccio, dichiaratosi antistatario, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, per il primo grado in euro 3.500,00 per compensi ed euro 286,00 per esborsi e, per il secondo grado, in euro 4.000,00 a titolo di compensi professionali ed euro 777,00 per spese, oltre, per entrambi i gradi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge
Napoli nella Camera di Consiglio del 28 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Lucia Minauro
Il Presidente dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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