Ordinanza cautelare 10 novembre 2020
Decreto collegiale 3 dicembre 2020
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 20/12/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01073/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00438/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 438 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Caporossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Fermo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Fermo (N.-OMISSIS-) con cui si disponeva il divieto di accesso in alcune aree urbane secondo il Regolamento Comunale della Polizia Urbana di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Fermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. AN RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, cittadina romena, allega che, per sopperire alle proprie difficoltà economiche, decise di intraprendere l’attività di prostituzione, ma senza ricevere contestazioni di rilievo (eccetto alcune lievi violazioni amministrative al divieto di accesso al centro urbano) pur essendo stata più volte identificata nello svolgimento di questa attività.
A seguito dell’ennesima identificazione e delle precedenti reiterate azioni similari (oltre 30 identificazioni e controlli dal 2018), veniva adottato il provvedimento oggetto dell’odierno gravame recante divieto di accedere, dal tramonto all’alba, sul tratto denominato SS16 all’interno del centro urbano di -OMISSIS-, oltre ad ogni altro spazio pubblico individuato dal Regolamento di Polizia Urbana vigente in tale comune.
La durata del divieto veniva fissata in 6 mesi dalla notifica.
L’amministrazione intimata si è costituita per resistere al gravame.
2. Con un’unica ed articolata censura viene dedotta violazione dell’art. 9, commi 1 e 3, della Legge n. 48/2017, nonché eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare viene dedotto quanto segue:
- difetto di motivazione e travisamento dei fatti nel ritenere che la ricorrente, nell’esercizio della prostituzione in orario notturno e con scarsa visibilità, abbia ostacolato la libera fruizione degli spazi pubblici occupando i marciapiedi;
- omessa indicazione del comportamento che la ricorrente dovrebbe tenere per evitare di creare pericoli nei luoghi interessati alla sosta e al transito della circolazione su spazi pubblici;
- omessa indicazione di quali precedenti azioni e violazioni la ricorrente avrebbe commesso;
- omessa motivazione per la quale la ricorrente viene considerata socialmente pericolosa tanto da impedirle libertà di movimento;
- il provvedimento è quindi eccessivamente generico perché si limita a citare alcuni precedenti.
Le censure vanno disattese.
Anche se il provvedimento non contiene l’analitica descrizione di ciò che ha fatto la ricorrente, contiene però la sua sintetica descrizione, indicando luoghi e spazi pubblici, date e orari. Del resto non stiamo discutendo di una singola azione che si consuma in pochi secondi, ma di un comportamento svolto nell’arco di una nottata da parte di una persona che frequenta abitualmente quei luoghi per esercitare la propria attività (quindi non ivi presente in via occasionale o sporadica).
Proprio per questo la ricorrente, per quanto tenda a sminuirne la rilevanza, è stata più volte sanzionata “per azioni o comportamenti, di seguito specificati, che determinavano impedimento o comunque limitazione dell’accessibilità e/o della fruibilità dei luoghi e/o spazi pubblici” (cfr. Doc. Allegati 003, 005, 007, 009 e 010, deposito del 30/10/2020).
Analoga osservazione deve essere svolta per l’ordine di non accedere agli spazi in oggetto “con modalità tali da mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica ovvero stazionando sulla pubblica via al fine di contrattare prestazioni sessuali”. Le concrete modalità saranno poi rimesse alla valutazione della ricorrente che, pur non essendo inibita allo svolgimento della propria attività, dovrà comunque coniugarla con comprensibili ragioni di riservatezza e discrezione quando si trova in spazi pubblici.
Da ultimo va osservato che alla ricorrente non è inibita libertà di movimento, poiché ella può benissimo accedere, anche dal tramonto all’alba, negli spazi pubblici indicati nel provvedimento, ma dovrà farlo nei modi e con le cautele di cui sopra.
3. Il ricorso va quindi respinto.
4. Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate per ragioni equitative.
5. Con separato provvedimento, all’esito della fissanda camera di consiglio, verrà trattata l’istanza di liquidazione del compenso per patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TT Anastasi, Presidente
AN RI, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RI | TT Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.