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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/06/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere avv. Antonietta Monaco Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1321\2023, trattenuta in decisione all'udienza del
12.02.2025 e promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Antonio Tenerelli e Fiorenzo Parte_1
Morrone, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
- appellante -
CONTRO
(già ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Aleandro Equizi e Angelica Equizi, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello
OGGETTO: appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Pescara n. 1440\2023, depositata in data 30.10.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“in parziale riforma della sentenza non definitiva n. 1440/23, resa inter partes dal Tribunale di
Pescara nel procedimento civile n. 2915/2021 R.G., decidere sull'an debeautur il giudizio, accertando e dichiarando la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo VW Polo, Tg.
DJ172RC, di proprietà di nella causazione del sinistro del 05.03.2019; in Parte_2
1 subordine, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare un concorso di colpa in capo a non superiore al 20%, ovvero nella misura che risulterà equa e Parte_1 di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“rigettare l'appello del sig. e, per l'effetto, confermare la sentenza non Parte_1 definitiva n. 1440/2023 resa dal Tribunale di Pescara. Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza non definitiva di cui in epigrafe, il Tribunale di Pescara ha dichiarato la responsabilità concorrente paritaria tra l'attore ed i convenuti Parte_1 [...]
rimasto contumace, ed in ordine al sinistro stradale Pt_2 Controparte_3 verificatosi in data 05.03.2019, in Sambuceto, sulla via Roma.
L'attore allegava di procedere sulla predetta via alla guida della sua bicicletta e di essere stato investito dalla vettura Polo Vw, di proprietà di condotta da , Parte_2 Controparte_4 ed assicurata per la responsabilità civile con immessasi sulla strada Controparte_3 pubblica provenendo da un'area privata sulla destra, senza concedere la dovuta precedenza.
1.1 Contestata dalla compagnia costituitasi la dinamica del fatto, in carenza di prova del nesso causale tra le lesioni ed il sinistro, ed invocato, in subordine, il concorso di colpa ex art. 2054, comma 2, c.c., il Tribunale, sulla base del compendio istruttorio orale e in difetto di prova contraria della natura pubblica dell'area di provenienza del veicolo, non integrata dalla generica contestazione mossa dalla Compagnia rispetto a quanto sostenuto dall'attore, ha ritenuto provata l'immissione del veicolo da area non soggetta a pubblico transito e, per questo, non potersi far riferimento al principio della c.d. precedenza di fatto dell'automezzo (pur proveniente da destra) rispetto alla bicicletta, diversamente dovendo trovare applicazione l'art. 145, comma 6, Codice della strada che, negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio, obbliga i conducenti ad arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.
Il Tribunale, pur riconosciuto detto obbligo in capo al conducente dell'auto, ha valutato, tenendo conto della presunzione di corresponsabilità dettata dall'art. 2054, comma 2, c.c. e dei criteri utili al suo superamento, anche la condotta del ciclista attore, ritenendo non avere questi fornito elementi idonei a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'urto, quali la repentinità dell'immissione del veicolo o l'impossibilità di avvedersi per tempo della situazione di pericolo.
Affermata, pertanto, la pari responsabilità delle parti nella causazione del sinistro, ha rimesso la causa in istruttoria per l'espletamento di CTU medico-legale per la determinazione del quantum risarcibile.
2. ha proposto appello immediato avverso tale decisione, chiedendone la Parte_1 riforma parziale nella parte in cui ha dichiarato la responsabilità concorrente, anziché esclusiva a
2 carico del conducente dell'autovettura, sulla base di un unico, articolato, motivo di impugnazione, con il quale ha lamentato l'erronea ricostruzione in fatto ed in diritto, viziata da omessa e\o illogica e\o erronea valutazione delle risultanze istruttorie, con specifico riguardo al compendio probatorio orale, nonché da violazione di legge, quanto agli artt. 145, comma 6, C.d.S. ed al
Regolamento attuativo dell'art. 149 Codice delle Assicurazioni Private.
3. Si è costituita (già ), insistendo per il rigetto del gravame. Controparte_1 Controparte_2
4. Disposta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza di discussione del
12.02.2025, con il deposito di note scritte entro il termine perentorio concesso a tal fine e scaduto detto termine, la Corte ha deliberato la presente sentenza.
5. L'appello è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
6. Secondo il giudice di primo grado, l'odierno appellante non avrebbe superato la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.; nondimeno. l'analisi e la rilettura del compendio istruttorio orale non consentono alla Corte di confermare la valutazione del
Tribunale.
7. La dinamica del sinistro, come descritta nell'atto introduttivo del giudizio in primo grado, ha trovato pieno riscontro nella deposizione del teste escusso, - della cui Testimone_1 attendibilità non vi è stato, né vi è, motivo alcuno di dubitare - il quale, per quanto qui di rilievo, ha affermato che , mentre procedeva in bicicletta lungo la Via Roma in Parte_1
Sambuceto, veniva attinto dalla autovettura Polo Vw di proprietà di che “usciva Parte_2 da strada privata” e confermato, dichiarando esser vera la circostanza di cui al relativo capito di prova, che “l'urto si concretizzava tra la parte anteriore sinistra del veicolo VW Polo e la parte laterale destra del velocipede”.
Il rappresentato, e non confutato, punto di collisione tra i mezzi è decisamente dirimente, non potendo sottovalutarsi l'evidenza costituita dal fatto che la bicicletta, al momento dell'impatto, stesse già transitando dinanzi al varco di uscita della strada da cui proveniva l'autovettura, di natura privata e non pubblica, secondo accertamento già condotto in primo grado e rimasto incontestato.
8. Ebbene, detta risultanza probatoria è coerente con una manovra non adeguata posta in essere dall'autoveicolo di proprietà dell'appellato Pt_2
Invero, avuto riguardo al punto di impatto tra i mezzi, il transito del velocipede era obiettivamente percepibile, sì da doversi ritenere che il conducente della vettura non abbia fermato il mezzo se non dopo aver superato la linea di arresto ed il ciclista non abbia avuto modo di porre in atto quelle manovre e\o condotte utili ed opportune ad evitare l'urto.
9. Ed a tal proposito, viene in rilievo anche il disposto dell'art. 145, comma 6, C.d.S. - la cui violazione è posta ad ulteriore sostegno della articolata censura - che impone al conducente di
3 un veicolo che si immette da luogo non soggetto a pubblico transito di arrestarsi e dare la precedenza ai veicoli già circolanti.
Contrariamente a quanto prospettato in gravame, invece, non sussiste violazione del
Regolamento attuativo del sistema di risarcimento diretto (approvato con D.P.R. n. 254\2006) che all'allegato A, “Tabella di determinazione del grado di responsabilità” in ordine ai sinistri disciplinati dall'art. 149 del Codice delle assicurazioni private, indica una responsabilità imputabile nella misura del 100% al veicolo che si immetta nel flusso della circolazione provenendo da area privata ed urti veicolo in circolazione, poiché il disposto de quo viepiù specifica che “A prescindere dalle indicazioni riportate nella suddetta tabella, ogni sinistro andrà valutato nel caso concreto, tenendo conto anche di ulteriori circostanze che possono aver influito sulla dinamica del sinistro” e, pertanto, non costituente quella indicazione un elemento incontrovertibile cui potersi fare riferimento in via assoluta e men che meno nel caso specifico.
10. Ciò posto, il rinnovato esame del compendio istruttorio come sopra, conduce la Corte a ritenere viziata la decisione di primo grado quanto alla ritenuta presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., in specie non applicabile attesane la funzione sussidiaria rispetto al criterio di imputazione della responsabilità ai sensi del comma 1, diversamente ricorrente giacché disponibili – ai fini del decidere - tutti gli elementi atti a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro ed a riconoscere, con l'apporto delle risultanze probatorie, che il conducente dell'autovettura non ha fatto tutto il possibile per evitare il danno.
10.1 E seppure è vero che l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054, comma 2, c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia posto in essere tutte le accortezze e le cautele necessarie ad evitare l'incidente, è altrettanto pacifico che, nella fattispecie in esame, nessuna prova emersa circa eventuali comportamenti imprudenti del ciclista, sì da escludersi profili di colpa a suo carico e dovendosi intendere questi liberato anche dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
10.2 Giova altresì osservare come la Suprema Corte abbia comunque precisato come la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione possa essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. ord,. n. 13672\2019), così come avvenuto in specie considerata la circostanziata deposizione testimoniale rilevante soprattutto in termini di accertamento del punto d'urto tra i mezzi.
4 11. Alla luce di quanto sin qui detto, l'appello deve, dunque, essere accolto con conseguenza riforma della sentenza impugnata ed accertamento della responsabilità esclusiva, nella causazione del sinistro, del conducente dell'autovettura VW Polo, di proprietà di Parte_2
12. Alla riforma della sentenza segue la diversa regolazione delle spese di lite di entrambi i gradi che, secondo soccombenza, vanno poste a carico degli appellati in solido e liquidate, come in dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui al d.m. n. 147\2022, per la non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate e tenuto conto delle attività effettivamente svolte e, pertanto, con esclusione, per il presente grado, della fase di trattazione che non ha visto espletamento di istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da nei confronti di , in persona Parte_1 Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore e di avverso la sentenza non definitiva del Parte_2
Tribunale di Pescara n. 1440\2023, depositata in data 30.10.2023;
- per l'effetto, in riforma della suddetta sentenza del Tribunale di Pescara n. 1440\2023, dichiara la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura VW Polo, Tg. DJ172RC, di proprietà di nella causazione del sinistro avvenuto in Sambuceto in data 05.03.2019; Parte_2
- condanna gli appellati, in solido tra loro, a rimborsare all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il primo grado, in € 4.600,00 per compensi e, per il presente grado di giudizio in € 804,00 per esborsi ed € 3.475,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario ed IVA e CAP come per legge.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025, tenutasi in videoconferenza.
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Antonietta Monaco Silvia Rita Fabrizio
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