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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/11/2024, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto: dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 428 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno2024, vertente tra
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Rachele Parte_1 Parte_2
Joung ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in ON alla via della Libertà n. 39; parte ricorrente
nonché
P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e esponevano di aver contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2 data 30.07.2011 e che, dall'unione coniugale, erano nati i figli e Per_1 Persona_2 rispettivamente in data 30.10.2012 e 04.06.2015. Esponevano, inoltre, che la comunione morale dei coniugi era divenuta intollerabile e, pertanto, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso congiunto. Inoltre, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 05.11.2024 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti rassegnavano le proprie conclusioni e, all'esito, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all'unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nel ricorso congiunto depositato nel fascicolo telematico di causa in data 25.03.2024, risultando dette condizioni idonee a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto nell'interesse della prole.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione di e , coniugi per Parte_1 Parte_2 matrimonio contratto in data 30.07.2011 in ON (atto n. 13, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno 2011);
2. ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione;
3. dispone in conformità a quanto stabilito dalle parti nel ricorso congiunto depositato nel fascicolo telematico di causa in data 25.03.2024;
4. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 07.11.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Aurelia Cuomo