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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 6011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6011 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott.ssa Maria Casaregola Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale n. 3091/2023
TRA
, in persona del liquidatore p.t., mandataria Parte_1
e (CF: ), in persona dell'amministratore unico p.t., Pt_2 CP_1 P.IVA_1 mandante rappresentate e difese dall'avv. Raffaele Ferola (C.F. n. Pt_2
), in forza di procura alle liti allegata all'atto di appello, nonché, anche CodiceFiscale_1 disgiuntamente, dall'avv. Alessandra Perrella (C.F. n. ), in forza di C.F._2 procura speciale per atto del notaio di Roma, Rep. N. 2637 del 9.6.2023, Persona_1 allegata all'atto di citazione in riassunzione, ex art. 392 c.p.c., elettivamente domiciliate presso l'avv. Ferola in Napoli, Piazza della Repubblica, n. 2;
Attrici in riassunzione, ex art. 392 cpc
E
(C.F. n. ), in persona del dirigente dell' Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 in carica pro tempore, dr. rappresentato e difeso, in forza di procura
[...] CP_4 alle liti allegata alla comparsa di risposta depositata nel presente giudizio di rinvio, dall'avv.
AU IA EL (C.F. n. , elettivamente domiciliata C.F._3 presso l'indirizzo pec indicato in atti;
1 Convenuto in riassunzione, ex art. 392 cpc
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 9119/2023, pubblicata in data 31.3.2023, che ha cassato, con rinvio, in relazione al primo motivo del ricorso incidentale proposto da e la sentenza della Parte_1 CP_1
Corte di Appello di Napoli, Sezione Civile Terza bis, n. 3018/2016, pubblicata in data
26.7.2016
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di rinvio è stato introdotto a seguito della cassazione, con rinvio, della sentenza della Corte di Appello di Napoli, Sezione Civile Terza bis, n. 3018/2016, pubblicata il 26.7.2016, limitatamente al primo motivo del ricorso presentato da
[...]
in qualità di mandataria dell' Parte_1 Parte_3
e (già , in qualità di mandante
[...] CP_1 Controparte_5 Pt_2
Per una migliore comprensione della vicenda si rappresenta quanto segue.
A. Giudizio di primo grado
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo , in qualità Parte_4 Parte_1 di mandataria dell' e la (già Parte_3 CP_1
, in qualità di mandante con atto di citazione notificato in data Controparte_5 Pt_2
5.2.1999, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il ed Controparte_2 esponevano che, in esecuzione del contratto di appalto stipulato in data 19.12.1989 con il convenuto, avevano eseguito (in associazione temporanea di imprese) un'opera CP_2 stradale, finanziata ai sensi della legge n. 64/1986, e che i lavori avevano avuto un andamento anomalo, per sospensioni illegittime e ritardi dovuti a cause imputabili alla stazione appaltante. Richiamando le dodici riserve iscritte e deducendo l'illegittimità della penale applicata dal , chiedevano di: Controparte_2
“1) accertare l'illegittimità delle sospensioni intervenute nel corso dei lavori;
2) dichiarare il responsabile di dette sospensioni;
Controparte_2
3) accertare l'esistenza dell'andamento anomalo;
4) dichiarare il responsabile dell'andamento anomalo;
Controparte_2
5) dichiarare l'illegittimità delle penali applicate dal Comune di e CP_2 conseguentemente disapplicarle;
6) solo ed esclusivamente in via subordinata, condannare il raggruppamento temporaneo alla corresponsione della penale nella misura in cui sia accertato il ritardo colpevole
2 dell' Pt_2
7) accertare la fondatezza delle riserve tutte di cui alla premessa;
8) accertare l'applicabilità della revisione prezzi secondo l'andamento reale dei lavori e dichiarare il di debitore delle somme dovute a tale titolo;
CP_2 CP_2
9) accertare l'esistenza delle lavorazioni di cui alla premessa, non previste in contratto ed eseguite dall' e dichiarare il Comune di debitore di tali Controparte_6 CP_2 somme;
10) condannare conseguentemente il al pagamento di £ Controparte_2
10.149.074.355 per risarcimento danni derivanti da inadempimento del CP_2
per mancata collaborazione ed errata progettazione, cause queste delle
[...] sospensioni illegittime e dell'andamento anomalo dei lavori, nonché al pagamento della somma di £ 611.544.893 per integrazione revisione prezzi, e della somma di £ 183.666.157 per lavori non contabilizzati, per un totale di £ 10.944.285.405 oltre rivalutazione monetaria ed interessi o a quella somma maggiore o minore che dovesse essere accertata;
11) condannare il al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio Controparte_2 comprensivi del 10% per spese generali”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il che, in via Controparte_2 preliminare, eccepiva il difetto di competenza del giudice ordinario, per essere la controversia devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale, ai sensi dell'art. 43 DPR
1063/1962, come modificato dall'art. 16, comma 1, legge 741/1981, nonché, limitatamente alla domanda di revisione dei prezzi, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
eccepiva, ancora, l'improponibilità delle domande proposte dalle attrici, perché le opere appaltate non erano state ancora collaudate, nonché
l'infondatezza delle domande;
nel contempo, proponeva domanda riconvenzionale per la condanna delle società attrici al pagamento della somma di £ 12.750.000.000, o, in via subordinata, della somma di £ 12.544.950.000, pari alla differenza tra la penale (di £
12.750.000.000) dovuta per il ritardo, ai sensi dell'art. 4 del contratto di appalto e di quanto previsto nel capitolato speciale, ed il saldo dovuto alle attrici (£ 205.039.911).
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria (che si sostanziava nell'assunzione della prova testimoniale e nell'espletamento della CTU), decideva la causa con sentenza n. 14188/2009, depositata in data 21.12.2009, con cui, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, con riferimento alla domanda di
3 revisione dei prezzi, e l'eccezione di incompetenza del giudice adito in favore del collegio arbitrale, ai sensi degli artt. 43 e 47 DPR 1063/1962, con riferimento al resto delle domande, così statuiva: 1) dichiara l'improponibilità della domanda attorea;
b) rigetta la domanda riconvenzionale, dichiarando assorbita ogni pretesa del comune convenuto;
3) dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente a carico delle attrici quelle relative alla CTU, come liquidate con decreti emessi in date 17/7/2003 e
22.23/2/2005.
Il Tribunale:
- dichiarava l'improponibilità di tutte le domande attoree, perché proposte prima dell'avvenuto collaudo dell'opera pubblica, ex art. 44 DPR 1063/1962, come eccepito dal convenuto;
CP_2
- rigettava la domanda riconvenzionale del perché il tempo di esecuzione delle CP_2 opere doveva essere valutato avuto riguardo, quale data di consegna delle aree da parte della committenza, a quella del 2.10.1996, da considerarsi come ultima consegna parziale, ai sensi dell'art. 10, ultimo comma. DPR 350/1985; pertanto, non si ravvisava nessun ritardo nel completamento delle opere, avendo le società attrici rispettato il termine di n.
1.128 giorni all'uopo stabilito, con l'ulteriore conseguenza che nessun importo poteva essere loro addebitato a titolo di penale.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello la in Parte_1 liquidazione, in proprio e quale mandataria dell' costituita con la nonché Pt_2 CP_1 la con atto di citazione notificato in data 21.5.2010 al , CP_1 Controparte_2 perché, in riforma della sentenza di primo grado, fossero accolte le conclusioni precisate in primo grado, con la conseguente condanna del al pagamento del CP_2 CP_2 dovuto, oltre le spese di lite.
Il si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza dell'appello, di Controparte_2 cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 3018/2016, depositata in data 26.7.2016, così statuiva:
-“in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 14188/09 del 21 dicembre 2009 ed in parziale accoglimento della domanda, condanna il al pagamento, in Controparte_2 favore della e della della somma di € Parte_1 CP_1
4 305.186,20 (con gli interessi come previsti dall'art. 36 D.P.R. 1063/62 dal 30 luglio 1999 al saldo) e di € 387.698,56 (con gli interessi da calcolare dalla data di pubblicazione su €
286.124,40, annualmente rivalutati secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per le famiglie di operai e impiegati e per il periodo successivo al saldo su € 387.698,56);
- condanna il al pagamento, in favore delle società attrici, delle spese Controparte_2 processuali, liquidate per il primo grado in euro 45.031,67, (di cui euro 256,00 per spese, euro 4.800,60 per diritti, euro 35.000,00 per onorari ed euro 4.975,07 per spese generali, oltre IVA e CPA oltre rimborso della somma anticipata per la CTU) e per l'appello in euro
21.417,20 (di cui euro 1.145,00 per spese, euro 17.628,00 per compensi di avvocato ed euro 2.644,20 per spese forfettarie), oltre IVA e CPA come per legge.”
La Corte di Appello:
- dava atto del passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado relativa al rigetto della domanda riconvenzionale del Comune di di pagamento della penale;
CP_2
- riteneva infondata l'eccezione del di improponibilità delle domande Controparte_2 delle società attrici, perché, al momento della notifica dell'atto di citazione, era ormai interamente decorso il termine di sei mesi previsto dalla legge (art. 5 della legge
10.12.1981, n. 741, abrogato dall'art. 231 DPR 21.12.1999, n. 554, ma in vigore alla data di proposizione della domanda) per l'ultimazione delle operazioni di collaudo e l'ulteriore termine di due mesi per l'approvazione del relativo certificato;
- riteneva precluso l'esame delle eccezioni non rilevabili d'ufficio che il CP_2
aveva sollevato in primo grado e non aveva espressamente riproposto in appello,
[...] tra le quali doveva ricomprendersi l'eccezione di decadenza dal diritto di far valere le pretese derivanti da sospensioni illegittime e dall'andamento anomalo dei lavori a causa della tardività delle relative riserve;
- accertava che le società appaltatrici erano ancora creditrici della somma di € 305.186,20, oltre interessi, ex art. 36 DPR 1063/1962, di cui € 105.894,12, a titolo di saldo del corrispettivo risultante dalla contabilità finale, e € 199.292,08, a titolo di revisione dei prezzi;
- determinava, inoltre, il risarcimento complessivamente dovuto alle società appaltatrici in €
286.124,40, di cui € 96.413,04 per maggiori oneri dovuti alle sospensioni illegittime dei lavori e € 189.711,36 per la tardiva percezione delle somme dovute a titolo di acconto e saldo;
il tutto oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Ista FOI e interessi legali sulla
5 somma annualmente rivalutata.
C. Il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione
Avverso la sentenza di appello n. 3018/2016 ha proposto ricorso per cassazione il
[...]
, a cui hanno resistito con controricorso la CP_2 Parte_1
, e la queste ultime, a loro volta, hanno proposto autonomo
[...] CP_1 ricorso, a cui ha resistito con controricorso il . Controparte_2
La Corte di Cassazione, riuniti i ricorsi, ha pronunciato ordinanza n. 9119/2023, depositata in data 31.3.2023, con cui: 1) ha accolto il primo motivo di ricorso presentato da
[...]
, e da ha dichiarato assorbito il secondo e Parte_1 CP_1 inammissibili il terzo, il quarto e il quinto;
2) ha rigettato il ricorso presentato dal
[...]
; 3) ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato CP_2 la causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, cui ha demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Il primo motivo di ricorso della , e di Parte_1 CP_1
accolto dalla Corte di Cassazione, lamenta l'omessa pronuncia, in violazione dell'art.
[...]
112 c.p.c., da parte della Corte di Appello, sulla domanda di ristoro delle maggiori spese generali che l'appaltatore aveva dovuto sostenere in conseguenza delle illegittime sospensioni dei lavori e dell'andamento anomalo degli stessi, dato che la decisione impugnata si era occupata solo delle voci di danno concernenti i maggiori oneri sopportati per attrezzature e personale ed i mancati utili.
La Corte di Cassazione ha rilevato in proposito:
-Fondedile e nell'agire in giudizio e nel proporre appello avverso la decisione del CP_1 giudice di primo grado, avevano fatto valere un credito di £ 10.149.074.355 per i maggiori oneri derivanti dalle sospensioni illegittime dei lavori e per l'andamento anomalo degli stessi, per fatti imputabili alla stazione appaltante, facendo riferimento alla prima riserva iscritta, poi richiamata all'interno delle riserve finali;
-fra i maggiori oneri derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante erano state indicate le spese generali correlate al periodo di ridotta produttività e alle sospensioni totali dei lavori;
-rispetto a questa specifica voce di danno, la Corte di merito nulla aveva statuito, occupandosi espressamente solo dei maggiori oneri dovuti alle “sospensioni (illegittime) dei lavori” e del “mancato utile”;
6 - non era possibile ritenere che la Corte di Appello avesse voluto rigettare una simile domanda laddove aveva rilevato che “le società appaltatrici, nel formulare le loro richieste hanno fatto riferimento (così come più volte ribadito dal CTU, ing. ) ad Persona_2 apodittiche voci di costo senza fornire il benché minimo elemento, documentale o soltanto oggettivo di possibile riscontro” (pag. 12), in quanto il riferimento a voci di costo che dovevano trovare giustificazione nel libro cespiti e nel libro matricola rendeva evidente come la Corte di Appello avesse inteso fare riferimento ai profili di danno derivanti dalle maggiori spese per personale e per attrezzature e mezzi d'opera, autonomamente esposte all'interno della riserva e separatamente richieste nell'atto introduttivo del giudizio;
- l'espressione utilizzata, invece, esulava completamente dalla tematica delle spese generali e del relativo danno che l'impresa sopporta durante la sospensione dei lavori, tenuto conto che le spese generali costituiscono una voce inerente all'azienda e all'impianto del cantiere dovute all'appaltatore nel caso di illegittima sospensione dei lavori a titolo risarcitorio, il cui rimborso costituisce componente ineluttabile del risarcimento del danno patito dall'appaltatore in conseguenza dell'allungamento dei tempi di lavorazione ed è dovuto in via automatica e presuntiva (cass. civ., 14779/2020; cass. civ., 4391/2014; cass. civ.,
28429/2011; cass. civ., 5010/2009).
D. Giudizio di rinvio
A seguito dell'ordinanza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione n.
9119/2023, la , quale mandataria ATI, e la Parte_1
quale mandante con atto di citazione, ex art. 392 c.p.c., notificato al CP_1 Pt_2
in data 29.6.2023, hanno riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte, Controparte_2 perché si pronunciasse sulla domanda di spese generali correlate al periodo di andamento anomalo dei lavori ed al periodo di sospensione totale degli stessi, richiamando, a tal fine, il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella menzionata ordinanza di rinvio, secondo cui “il rimborso delle spese generali costituisce componente ineluttabile del danno patito dall'appaltatore in conseguenza dell'allungamento dei tempi di lavorazione ed è dovuto in via automatica e presuntiva”.
Le società appaltatrici, attrici in riassunzione, hanno richiamato, riportandone il contenuto, la riserva n. 1 (relativa alle sospensioni illegittime dei lavori ed alla ridotta produzione da anomalo andamento degli stessi), come confermata ed aggiornata in sede di stato finale dei lavori, nella quale:
7 A) le spese generali loro spettanti per la ridotta produttività (anomalo andamento dei lavori) erano quantificate in £ 3.132.373.442;
B) le spese generali loro spettanti per la ridotta produttività dovuta a sospensioni totali erano quantificate in £ 2.233.104.649; hanno precisato che l'importo di cui alla lettera B) andava ridotto a £ 1.827.894.925, dovendosi tener conto delle statuizioni della sentenza di appello, non cassata sul punto, in ordine alla durata delle sospensioni totali imputabili al , che era stata Controparte_2 ritenuta pari a n. 821 giorni, in luogo dei n.
1.003 giorni come indicati in riserva;
pertanto, il totale delle spese generali loro spettanti ammontava a £ 4.960.268.367 (£ 3.132.373.442 + £
1.827.894.925 + £ 4.960.268.367), pari a € 2.561.764,82.
A tale somma andavano aggiunti rivalutazione monetaria ed interessi, secondo il criterio di cumulo stabilito dalle SS.UU. n. 1712/1995, con decorrenza della rivalutazione monetaria dalla data media di produzione del danno, individuata nel 25.6.1993, il tutto oltre interessi fino al saldo, pervenendo alla somma complessiva di € 7.841.271,93.
Le attrici in riassunzione hanno, quindi, concluso chiedendo di:
“a) accogliere la domanda delle appellanti relativa al risarcimento del danno per le maggiori spese generali occorse a causa della ridotta produttività e delle sospensioni totali, in conformità alle conclusioni precisate in primo grado e confermate in appello (cfr. pagg. 64-67 dell'atto 20.05.2010) e in ossequio ai principi stabiliti dall'ordinanza n.
9119/2023 della S.C. di Cassazione;
b) per l'effetto, condannare il al pagamento di € 2.561.764,82 per Controparte_2 sorta capitale, oltre € 5.279.507,11 per rivalutazione e interessi, e quindi in totale €
7.841.271,93, oltre interessi successivi al soddisfo;
c) condannare il al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e Controparte_2 del presente giudizio di rinvio, oltre accessori di legge”.
Il , costituitosi in data 25.10.2023, ha contestato nel quantum la somma Controparte_2 richiesta dalle attrici in riassunzione, evidenziando, in particolare, che:
- le spese generali sono costituite da una parte fissa, indipendente dalla durata del cantiere, e da una parte variabile, legata alle vicende del cantiere, con la conseguenza che il calcolo della somma di cui alla riserva n. 1 dovuta alle attrici in riassunzione avrebbe dovuto avere ad oggetto soltanto quest'ultime;
- le imprese appaltatrici, ai fini del calcolo delle spese generali loro spettanti per la ridotta
8 produttività dei lavori, avevano omesso di detrarre dall'importo iniziale, come determinato in sede di gara e pari a £ 10.907.262.290, la somma di £ 1.090.726.229, già liquidata, a titolo di anticipazione, con delibera G.M. n. 1891 del 17.12.1990;
- le imprese appaltatrici avevano calcolato i danni da maggiori spese sostenute durante l'andamento anomalo dei lavori e durante la sospensione illegittima degli stessi sull'intero importo contrattuale prima che si verificassero le sospensioni dei lavori dichiarate illegittime, senza considerare che avevano incassato, in precedenza, somme a titolo di acconto, comprese le stesse spese generali con i relativi SAL;
- la durata contrattuale dei lavori era stata pari a n. 1128 giorni e non n. 600 giorni, come assunto dalle imprese appaltatrici ai fini del calcolo della produzione media giornaliera;
- sulla base di tali presupposti, le spese generali sopportate dalle imprese appaltatrici per i periodi di sospensione illegittima ammontavano a £ 185.297.734 (a fronte di £
1.827.894.925 calcolato da parte attrice), mentre le spese generali sopportate per i periodi di andamento anomalo dei lavori ammontavano a £ 933.518.467 (a fronte di £ 3.132.373.441 calcolato dalla società attrice), per la somma complessiva di £ 1.118.815.841, pari a €
577.820,15, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, che decorrevano dalla data della domanda (5.2.1999), come statuito dalla Corte di Appello, in relazione alle altre voci di danno, nella sentenza n. 3018/2016, non impugnata sul punto e, quindi, passata in giudicato, al saldo.
Il ha, quindi, concluso chiedendo di: Controparte_2
“1. Accertare e dichiarare la formazione del giudicato della sentenza della Corte di
Appello di Napoli n. 3018/2016 in ordine al calcolo della decorrenza degli interessi dalla data della domanda (5 febbraio 1999);
2. In accoglimento della comparsa di costituzione e risposta rigettare per tutti i motivi esposti le richieste ed i conteggi come formulati da controparte;
3. Ancora, in accoglimento delle difese ed eccezioni sollevate e nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della precedente richiesta, rideterminare gli importi al ribasso eventualmente dovuti dall'ente, tenendo conto dei conteggi come sviluppati dall'amministrazione considerando gli importi già versati e non contestati in favore degli istanti nonché delle osservazioni riportate e contenute per esteso nell'allegato
4;
4. Vittoria di spese e competenze del presente giudizio di rinvio in favore del CP_2
9 , oltre spese generali ed oneri riflessi nella misura del 23,8%”. CP_2
Nella comparsa conclusionale depositata in data 22.7.2024, prima della rimessione della causa sul ruolo, le imprese appaltatrici hanno ridotto l'ammontare complessivo delle spese generali loro spettanti da € 2.561.764,82, per sorta capitale, come richiesto nell'atto di citazione in riassunzione, a € 1.686.536,64 (già £ 3.265.590.302), arrotondato a €
1.686.537,00.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 22.5.2024, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., ma è stata rimessa sul ruolo per la necessità di nominare un CTU ai fini della quantificazione delle spese generali spettanti alle imprese appaltatrici.
Disposta ed espletata la CTU, la causa è stata assunta nuovamente in decisione all'udienza del 12.3.2025, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., ma è stata nuovamente rimessa sul ruolo, attesa l'incompatibilità di un membro del Collegio per aver pronunciato la sentenza di primo grado;
indi, all'udienza del 17.9.2025, la causa è stata assunta in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Oggetto del presente giudizio di rinvio è la determinazione delle spese generali spettanti all'appaltatrice durante i periodi di andamento anomalo dei lavori e di sospensione illegittima degli stessi.
Le spese generali sono le spese che l'appaltatore affronta per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività imprenditoriale nel suo complesso, al fine di tenere in vita una idonea struttura.
La Corte di Cassazione, nell'ordinanza di rinvio, ha espresso un principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui le spese generali costituiscono una voce inerente all'azienda e all'impianto di cantiere dovuta all'appaltatore, a titolo risarcitorio, in caso di illegittima sospensione dei lavori, in conseguenza dell'allungamento dei tempi di lavorazione, e deve essere riconosciuta sempre, in via automatica e presuntiva.
La fattispecie di andamento anomalo dei lavori e di sospensione illegittima dei lavori, pur determinando entrambe un differimento del termine di ultimazione dei lavori, comportano conseguenze diverse per l'appaltatore.
Durante la sospensione illegittima dei lavori – notificata all'appaltatore con verbale di sospensione – il cantiere non è operativo e, quindi, l'appaltatore può organizzarsi di conseguenza, disimpegnando mezzi d'opera ed operai, ed anzi è tenuto a farlo, in ragione
10 del più generale obbligo di cooperare per attenuare l'eventuale danno a carico della stazione appaltante;
durante l'andamento anomalo dei lavori, invece, il cantiere è formalmente operativo, ma di fatto l'attività lavorativa procede a rilento e, quindi, l'appaltatore non riesce a produrre come da lui previsto.
Durante l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto per cui è causa, si erano verificate n. 5 sospensione dei lavori:
a) la prima dal 21.12.1990 al 29.4.1991, della durata di n. 152 giorni;
b) la seconda dal 20.10.1992 al 31.1.1993, della durata di n. 96 giorni;
c) la terza, dal 4.5.1993 al 19.9.1993, della durata di n. 139 giorni;
c) la quarta, 13.4.1994 al 19.11.1995, della durata di n. 586 giorni;
d) la quinta dal 19.6.1997 al 20.7.1997, della durata di n. 28 giorni
La Corte di Appello, con la sentenza n. 3018/2016, pubblicata il 26.7.2016, non impugnata sul punto, e, quindi, divenuta irrevocabile, ha accertato che:
- la prima sospensione dei lavori, n. 152 giorni, e la quinta, di n. 96 giorni, erano legittime: la prima era dovuta anche alla necessità di ovviare, con le varianti in corso d'opera ed i relativi atti di sottomissione, alla soluzione tecnica (mediante l'uso del “monolite a spinta”) proposta dalle imprese aggiudicatarie (nel progetto da loro presentato per l'aggiudicazione dell'appalto) e rivelatasi inidonea, perché fondata su una relazione geologica errata, eseguita a cura delle stesse imprese e allegata al contratto;
la quinta era dovuta a cause di forza maggiore (l'ordine emesso con decreto ministeriale del 7.7.1997);
-erano, invece, illegittime la seconda, la terza e la quarta sospensione, il tutto per la durata complessiva di n. 821 giorni.
Pertanto, ai fini della determinazione delle spese generali durante i periodi di sospensione illegittima dei lavori, bisogna tener conto solo della seconda, della terza e della quarta sospensione, per il numero complessivo di n. 821 giorni.
Le spese generali sono comprese nel corrispettivo dell'appalto, sulla base della durata dei lavori prevista nel contratto;
ove la durata dei lavori venga prolungata per cause imputabili al committente, le spese generali non sono più ammortizzate nel corrispettivo dell'appalto,
e, pertanto, rappresentano un onere, un danno di cui l'appaltatore deve essere risarcito.
Il calcolo delle spese generali per la sospensione illegittima dei lavori è stato previsto dal
D.M. 145/2000, che, però, non può trovare applicazione al caso in esame perché il contratto di appalto dedotto in giudizio è stato stipulato in data 19.12.1989 ed i lavori sono stati
11 ultimati in data 30.4.1989, ossia prima dell'emanazione del DM richiamato.
Come rilevato anche dal Comune di , le spese generali si distinguono in “spese CP_2 generali correnti” e “spese generali fisse”: le prime sono quelle su cui ha incidenza la durata dei lavori e che, pertanto, diventano infruttifere durante le sospensioni o i periodi di andamento anomalo dei lavori;
le seconde, invece, sono le spese che l'impresa sopporta comunque, quale che sia l'andamento anomalo dei lavori.
Pertanto, nel caso di specie occorre fare riferimento alle “spese generali correnti”.
Il CTU nominato nel presente grado di giudizio, ing. , ha evidenziato che, Persona_3 all'epoca del contratto di appalto dedotto in giudizio, la prassi consolidata era di quantificare le spese generali correnti nei 2/3 della percentuale prevista per legge (ritenendo il restante 1/3 imputabile alle c.d. “spese generali fisse”).
Alla data del contratto di appalto, 19.12.1989, era in vigore la legge 741/1981, che all'art. 14, comma 2, ai fini della determinazione delle spese generali, stabiliva “una percentuale variabile dal 13 per cento al 15 per cento, a seconda della natura, dell'importanza dei lavori”, da aggiungere ai costi della manodopera, dei mezzi e dei materiali per la formazione del prezzo della singola categoria di lavoro.
Tenuto conto del rilevante importo del contratto di appalto (circa 11 miliardi delle vecchie lire) e dell'importanza dell'opera (realizzazione di un manufatto in c.a., il cui solaio costituiva sia la tombatura di un alveo scoperto esistente, sia il supporto della nuova strada di collegamento veloce delle zone a ridosso dell'uscita dell'autostrada con gli scavi di
), proprio alla luce dei criteri di cui all'art. 14, comma 2, legge 741/1981, appare CP_2 coerente la scelta del CTU di determinare le spese generali, per il caso di andamento anomalo dei lavori, nella misura del 15% del costo unitario dei lavori e, per il caso di sospensione totale dei lavori, nella misura del 13% del costo unitario dei lavori, considerata la differenza concettuale tra “andamento anomalo” e “sospensione”, evidenziata in precedenza.
Tenuto, poi, conto che le spese generali correnti sono pari ai 2/3 delle spese generali intere, avremo:
. periodo di “anomalo andamento”:
- spese generali intere: 15%;
- spese generali correnti (2/3 del 15%) = 10%;
. periodo di “sospensione illegittima”:
12 - spese generali intere: 13%;
- spese generali correnti (2/3 del 13%) = 8,67%
Dalla documentazione in atti risulta che i lavori erano iniziati il 2.2.1990 ed erano stati ultimati il 30.4.1998: erano, quindi, durati n.
3.010 giorni.
Da questi n. 3010 giorni bisogna detrarre n. 821 giorni di sospensione illegittima (come accertati in maniera irrevocabile) e n. 180 giorni di sospensione legittima (corrispondenti alla prima e quinta sospensione, come accertati anch'essi in maniera irrevocabile), addivenendosi al risultato di n. 2009 giorni (3.010 – 821 – 180 = 2009 giorni).
Il CTU, ing. al fine di stabilire quale fosse la “produzione teorica media Per_3 giornaliera”, con cui confrontare la sottoproduzione durante la sospensione illegittima dei lavori ed i periodi di andamento anomalo, propone di dividere l'importo originario dei lavori previsto nel contratto (£ 10.907.262.290) per la durata dei lavori prevista nel contratto di appalto (n. 600 giorni), e, quindi: £ 10.907.262.290:600 giorni= £ 18.178.770 al giorno.
L'importo di £ 18.178.770 al giorno rappresenta la “produzione teorica media giornaliera”, cioè la produzione che l'appaltatore aveva previsto di realizzare in sede di presentazione dell'offerta e, quindi, al momento di conclusione del contratto.
Poiché, all'esito della seconda variante l'importo dei lavori da £ 10.907.262.290 era aumentato a £ 11.265.926.690, per sapere quanto sarebbero dovuti durare “normalmente” i lavori affinché la “produzione teorica media giornaliera” fosse quella prevista di £
18.178.770 al giorno, il CTU divide l'importo definitivo dei lavori di £ 11.265.926.690 per l'importo della “produzione teorica media giornaliera” pari a £ 18.178.770, ottenendo il risultato di n. 620 giorni (£ 11.265.926.690 : £18.178.770 = n. 620 giorni).
In altri termini, se i lavori fossero durati n. 620 giorni, la “produzione teorica media giornaliera” si sarebbe mantenuta uguale a quella di £ 18.178.770, prevista al momento della conclusione del contratto di appalto, e, quindi, l'appaltatore non avrebbe subito alcun danno.
Poiché, però, i lavori, detraendo le sospensioni legittime ed illegittime, erano durati n. 2009 giorni e poiché solo se fossero durati n. 620 giorni la produzione teorica media giornaliera si sarebbe mantenuta uguale a quella di £ 18.178.770, prevista al momento della conclusione del contratto di appalto, l'andamento anomalo dei lavori era stato di giorni n.
1389 (2009 -609 = 1389).
13 Sulla base di tali criteri, sviluppando i calcoli rappresentati nelle tabelle a pagg. 22 - 23 della relazione di consulenza tecnica, il CTU determinava:
- l'importo delle spese generali durante l'andamento anomalo dei lavori, durato n. 1389 giorni, in £ 1.996.4772.273, pari a € 1.031.094,46;
- l'importo delle spese generali durante i periodi di sospensione illegittima dei lavori, pari a n. 821 giorni, in £ 1.040.611.517, pari a € 537.431,00.
Avverso il ragionamento del CTU, ing. il CTP del comune di ha Per_3 CP_2 formulato tre osservazioni.
La prima osservazione del consiste nel fatto che per la durata dei Controparte_2 lavori da prendere in considerazione, al fine di determinare la produzione media giornaliera dell'appaltatore, non deve essere considerata solo la durata prevista nel contratto di appalto
(n. 600 giorni), ma devono essere considerate anche le proroghe ufficiali concesse dalla stazione appaltante, pari a n. 528 giorni (sul numero di giorni delle proroghe concesse non c'è contestazione), per una durata complessiva dei lavori di n. 1128 giorni (n. 600 giorni iniziali + 528 giorni di proroga= n. 1128 giorni).
In tal caso, “la produzione teorica media giornaliera” effettivamente realizzata dall'appaltatore si ottiene dividendo l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, pari a £
11.265.712.393, per la durata dei lavori comprensiva sia dei giorni (n. 600) previsti nel contratto di appalto, sia dei giorni di proroga (n. 528), e risulta essere pari a £ 9.987.334 al giorno (€ 11.265.712.393 importo dello stato finale dei lavori: 1128 giorni = £ 9.987.334 al giorno).
In altri termini, seguendo la prospettazione del CTP del Comune di , l'importo di £ CP_2
9.987.334 al giorno è la “produzione media giornaliera” effettivamente realizzata dall'appaltatore, tenuto conto delle proroghe legittime concesse dalla stazione appaltante (a fronte della “produzione teorico media giornaliera” di £ 18.178.770 calcolata dal CTU, e che è non la produzione effettivamente realizzata dall'appaltatore, tenuto conto delle proroghe concesse, ma la produzione che l'appaltatore prevedeva di realizzare ex ante, al momento della presentazione dell'offerta, senza, quindi, considerare le proroghe concesse dalla stazione appaltante nel corso dei lavori).
Il CTU, al fine di escludere dal computo della durata dell'appalto, ai fini della determinazione della “produzione teorica giornaliera media”, i giorni di proroga (n. 528) concessi dalla stazione appaltante, afferma che: 1) se la proroga concessa dalla stazione
14 appaltante viene conteggiata nel tempo contrattuale, la stazione appaltante, senza rimuovere le cause della sottoproduzione del cantiere, avrebbe la facoltà di ridurre, fino anche ad annullare, i danni da andamento anomalo dei lavori;
2) considerare le proroghe e, quindi, fare riferimento alla “produzione teorica media giornaliera” effettivamente realizzata (e non a quella prevista, ex ante, al momento della presentazione dell'offerta) vorrebbe dire che l'appaltatore sin dall'inizio si era già organizzato per produrre di meno, sapendo che in futuro vi sarebbero state delle proroghe;
3) l'obiezione del secondo cui occorre CP_2 tenere conto dei n. 528 giorni di proroga, perché essi alla fine hanno consentito all'appaltatore di evitare le penali da ritardo, non coglie nel segno, in quanto a norma dell'art. 10, ultimo comma, RD 350/1985 vigente all'epoca dei fatti, il tempo di esecuzione delle opere decorre dalla data dell'ultima consegna parziale (come peraltro affermato dalla sentenza di primo grado in modo irrevocabile): orbene, l'ultima consegna parziale era stata effettuata il 2.10.1996; anche considerando solo i 600 giorni previsti ab origine nel contratto a far data dall'ultima consegna, i lavori avrebbero dovuto essere ultimati il
25.5.1998, mentre erano stati ultimati il 30.4.1998 (cioè prima); ergo – osserva il CTU -
l'impresa non ha affatto beneficiato dei n. 528 giorni di proroga e tutta la discussione sulle penali sollevata dal CTP del Comune era inutile.
Il Collegio, dissentendo da quanto prospettato dal CTU, ritiene che le proroghe concesse dalla stazione appaltante, per un numero complessivo di n. 528 giorni, debbano essere computate ai fini della durata dell'appalto (sommandosi ai n. 600 giorni originariamente previsti nel contratto), ai fini del calcolo della “produzione media giornaliera”, che non è stata realizzata durante la sospensione illegittima o l'andamento anomalo dei lavori, perché ciò che rileva è la produzione media giornaliera “effettiva”, quella, cioè, realizzata in concreto dall'appaltatore in base alla durata “fisiologica” dell'appalto (durata “fisiologica” nel senso di durata costituita dai giorni originariamente previsti nel contratto di appalto e dai successivi giorni di proroga concessi dalla stazione appaltante), e non la produzione media giornaliera “teorica” che l'appaltatore aveva previsto di realizzare, ex ante, al momento di presentazione dell'offerta e di conclusione del contratto di appalto. A ragionare diversamente, dovrebbe arrivarsi alla conclusione che, poiché per effetto delle proroghe legittimamente concesse dalla stazione appaltante, inevitabilmente, si allunga la durata dell'appalto rispetto a quella originariamente prevista in sede di conclusione del contratto,
e, quindi, inevitabilmente si riduce la produzione media giornaliera teorica prevista, ex ante,
15 al momento della conclusione dell'appalto, anche nelle ipotesi di proroghe legittime concesse dalla stazione appaltante l'appaltatore avrebbe diritto al risarcimento del danno per i maggiori oneri sostenuti a titolo di spese generali, ma tanto non è sostenibile.
Inoltre, come ha obiettato il comune di , non assume rilievo la circostanza che i CP_2 lavori siano stati ultimati prima della scadenza contrattuale, considerato che la data di inizio dei lavori decorre con l'ultima consegna parziale (30.4.1998), in quanto il dato da prendere in considerazione è la durata contrattuale dell'appalto, costituita dai giorni previsti nel contratto e dai giorni di proroga, e non la circostanza, meramente contingente, che l'appaltatore abbia utilizzato solo in parte (o non abbia utilizzato) le proroghe concesse dalla committenza, ben potendo l'appaltatore anticipare l'ultimazione dei lavori, per capacità di organizzazione e bravura.
Seguendo il ragionamento del , che, ai fini della durata dell'appalto, Controparte_2 tiene conto anche dei giorni di proroga (n. 528), e che, quindi, considera la produzione media giornaliera “effettiva”, ossia la produzione giornaliera effettivamente realizzata dall'appaltatore tenuto conto della durata dell'appalto di n. 1128 giorni (n. 600 giorni previsti nel contratto di appalto + n. 528 giorni di proroga), sulla base dei calcoli sviluppati dal CTU, secondo la metodologia del “coefficiente di sottoproduzione”, nella tabella a pag.
32 della sua relazione tecnica, risulta che:
- la produzione media giornaliera, calcolata sulla durata di n. 1128 giorni, è pari a £
9.987.334;
- il coefficiente giornaliero di sottoproduzione è pari a 0,439 (a fronte del coefficiente di sottoproduzione calcolato secondo il ragionamento del CTU, che considera solo l'originaria durata del contratto di n. 600 giorni, pari a 0,692);
- l'ammontare delle spese generali sopportate dalle imprese appaltatrice durante i periodi di andamento anomalo dei lavori è pari a £ 695.560.551, pari a € 359.560,502 (a fronte di €
1.031.094,36 calcolato seguendo il ragionamento del CTU).
Le altre due osservazioni sollevate dal CTP del Comune di avverso il CP_2 ragionamento del CTU non sono, invece, condivisibili.
Con la seconda osservazione il CTP del Comune di rileva che il periodo di CP_2
“anomalo andamento” dei lavori era cessato il 2.10.1996, data in cui era avvenuta l'ultima consegna parziale dei lavori, e, che, pertanto, ai fini del calcolo del coefficiente di ridotta produttività, l'importo dei lavori da prendere in considerazione non è l'importo finale (pari
16 a £ 11.265.712.363), ma l'importo dei lavori eseguiti fino alla data del 2.10.1996, pari a £
9.073.000.777 (riferimento SAL n. 9).
Sono del tutto condivisibile le considerazioni espresse dal CTU al fine di respingere la seconda osservazione del CTP del . Controparte_2
Ed invero, il CTU ha rilevato che:
a) solo a luglio 1997 (quindi, dopo la data dell'ultima consegna parziale del 2.10.1996) era stata rilasciata la concessione edilizia che aveva permesso di demolire una passerella in uso ad un istituto religioso che impediva la realizzazione di alcune opere. Dalla documentazione in atti risulta che tale passerella, insieme ai problemi di natura espropriativa, la cui risoluzione competeva alla stazione appaltante, e alle vicende della stipulazione della convenzione con la CI (di competenza del committente), aveva CP_2 costituito una delle causa dei ritardi dell'attività di cantiere, a prescindere dai problemi geologici;
risulta, pertanto, che anche dopo il 2.10.1996, data dell'ultima consegna parziale dei lavori, vi erano stati dei rallentamenti nell'esecuzione del lavori per cause non imputabili alle imprese appaltatrici;
b) il CTU ha redatto un grafico (pag. 19 della sua relazione tecnica), da cui risulta che le produzione medie giornaliere effettivamente realizzate dalle appaltatrici nel periodo successivo al 2.10.1996 erano sistematicamente più basse anche della produzione media giornaliera effettiva calcolata secondo la tesi del CTP del comune di;
risulta, CP_2 quindi, che anche dopo la data del 2.10.1996 le imprese appaltatrici avevano prodotto meno anche rispetto al valore della produzione giornaliera “effettiva” considerata dal CTP del
Comune di , per motivi a loro non imputabili e, quindi, avevano subito un danno di CP_2 cui dovevano essere risarcite.
Infine, la terza osservazione del CTP del comune di riguarda le spese generali nei CP_2 periodi di “sospensione illegittima” dei lavori.
Il CTU ha affermato che, mentre nel caso di “anomalo andamento” dei lavori bisogna far riferimento all'importo finale dei lavori (e sul punto non vi è contestazione da parte del CTP del comune di ), nel caso delle “sospensioni illegittime” bisogna far riferimento CP_2 agli importi contrattuali al momento iniziale delle sospensioni (le prime due sospensioni illegittime erano intervenute quando già era stata approvata la prima variante che aveva fatto lievitare l'importo iniziale del contratto di appalto;
la terza sospensione illegittima era invece intervenuta all'esito dell'approvazione della seconda variante, che aveva comportato
17 una riduzione dell'importo dei lavori rispetto a quello della prima variante).
Il CTP del comune di ha, di contro, osservato che, nel momento in cui era CP_2 intervenuta la prima sospensione illegittima dei lavori, l'appaltatore aveva già incassato
SAL per circa 8 miliardi di vecchie lire, residuando lavori per solo 3 miliardi di vecchie lire circa, per cui, laddove non si fosse tenuto conto di questa circostanza, il comune di si sarebbe ritrovato a risarcire i danni derivanti da “spese generali” già incassate CP_2 dall'appaltatore con i precedenti SAL, determinandosi, quindi, una duplicazione di pagamento.
Anche in tal caso le valutazioni offerte dal CTU per superare le osservazioni formulate dal
CTP del comune di sono condivisibili. CP_2
Ed invero, una cosa sono le spese generali comprese nel corrispettivo dell'appalto
(giustamente remunerate tramite i SAL), altra cosa solo le spese generali infruttifere, non comprese nel corrispettivo dell'appalto, sopportate dall'appaltatore durante la sospensione illegittima dei lavori, quando cioè la produttività è ridotta, o è addirittura azzerata, e che rappresentano un danno di cui l'appaltatore deve essere risarcito.
Pertanto, ai fini del riconoscimento all'appaltatore delle spese generali durante i periodi di sospensione illegittima dei lavori, non rileva che l'appaltatore abbia già incassato gli importi liquidati nei SAL per circa 8 miliardi di vecchie lire, perché quei SAL comprendevano, e giustamente, le spese generali fisiologicamente ammortizzate nel corrispettivo dell'appalto, mentre le spese generali per i periodi di sospensione illegittima dei lavori integrano oneri ulteriori, non ricompresi nel corrispettivo dell'appalto.
Inoltre, il CTU ha evidenziato che la circostanza che si debba far riferimento all'importo globale dei lavori al momento delle varie sospensioni illegittime, e non all'importo residuo dei lavori, è confermato proprio dalla normativa intervenuta successivamente al contratto di appalto dedotto in giudizio, e che ha codificato il meccanismo di calcolo del danno da sospensione illegittima dei lavori, e, segnatamente, dall'art. 25, comma 2, del DM
145/2000, che dispone: “ai sensi dell'art. 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri: a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate…”
(la sottolineatura è aggiunta): il CTU ha osservato, con una considerazione condivisibile, che il “prezzo globale” è l'importo contrattuale al momento della sospensione dei lavori;
viceversa, sarebbe stato indicato “importo dei lavori ancora da realizzare” oppure “prezzo
18 lavori residui”, ove si fosse voluto far riferimento all'importo dei lavori residui.
Pertanto, deve ritenersi corretto il modus procedendi del CTU, che, ai fini della determinazione delle spese generali sopportate dall'appaltatore durante i periodi di sospensione illegittima dei lavori, ha preso in considerazione gli importi contrattuali dei lavori al momento delle sospensioni e, non invece, gli importi dei lavori ancora da eseguire, come pretenderebbe il CTP del . Controparte_2
In conclusione, ritenendo, in dissenso a quanto assunto dal CTU, ing. che, ai fini Per_3 della durata del contratto di appalto per la determinazione delle spese generali, occorra tener conto sia della durata originariamente prevista nel contratto (n. 600 giorni) sia delle proroghe concesse dalla stazione appaltante (n. 528 giorni), così come ritenuto dal CTP del
Comune di , e seguendo, invece, nel resto il ragionamento del CTU, in base ai CP_2 calcoli sviluppati dallo stesso secondo la metodologia del “coefficiente di sottoproduzione”, le spese generali sono così determinate:
- le spese generali, spettanti alle imprese appaltatrici per il periodo di “andamento anomalo” dei lavori, ammontano a € 359.227,05 (per i calcoli si rinvia alla tabella a pag. 32 della relazione tecnica del CTU);
-le spese generali, spettanti alle imprese appaltatrici per il periodo di “sospensione illegittima” dei lavori, ammontano complessivamente a € 347.650,28, di cui: € 55.924,65 per la sospensione illegittima dal 28.10.1992 al 31.1.1993; € 80.974,23 per la sospensione illegittima dal 4.5.1993 al 19.9.1993; € 210.751,41 per la sospensione illegittima dal
13.4.1994 al 19.11.1995 (per i calcoli si rinvia alle tre tabelle, una per ciascuno dei tre periodi di sospensione illegittima, a pagg. 38 e 39 della relazione tecnica del CTU), per la somma complessiva di € 706.877,33 (€ 359.227,05 + € 347.650,28 = € 706.877,33).
Il deve, quindi, essere condannato a pagare alle società appaltatrici, Controparte_2 odierne attrici in riassunzione, la somma complessiva di € 706.877,33, a titolo di spese generali da loro sopportate durante l'andamento anomalo dei lavori e durante le sospensioni illegittime degli stessi.
Trattandosi di debito risarcitorio e, quindi, di valore, sul predetto importo di € 706.877,33 è dovuta la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat FOI, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
La decorrenza della rivalutazione monetaria deve essere individuata nella data della domanda (5.2.1999), sulla base di quanto statuito dalla Corte di Appello nella sentenza n.
19 3018/2016, pubblicata in data 26.7.2016, con statuizione non impugnata e, quindi, ormai coperta da giudicato, con riferimento alla rivalutazione monetaria di altre somme liquidate a titolo risarcitorio, quali la somma di € 94.413,04, riconosciuta all'appaltatore per i maggiori oneri per mezzi e manodopera sopportati per la sospensione illegittima dei lavori.
Sono, altresì, dovuti gli interessi al tasso legale, sempre con decorrenza dalla data della domanda (5.2.1999) fino al saldo.
Al fine di evitare il cumulo di rivalutazione ed interessi (cass. civ., sez. un., 17.2.1995, n.
1712), gli interessi devono essere così applicati: dalla data del 5.2.1999 alla data di pubblicazione della presente sentenza, gli interessi decorrono sulla somma di € 706.877,33, che deve essere rivalutata anno per anno;
dalla data di pubblicazione della presente sentenza
(che converte in debito di valore in debito di valuta) al saldo, gli interessi decorrono sull'ammontare della somma come rivalutata alla data di pubblicazione della presente sentenza.
E. Le spese processuali
Occorre procedere alla liquidazione delle spese: a) del giudizio di primo grado;
b) del giudizio di appello, definito con la sentenza n. 3018/2016, pubblicata in data 26.7.2016, cassata dalla Corte di Cassazione solo in relazione al primo motivo di ricorso incidentale proposto dalle imprese appaltatrice e c) del giudizio di legittimità Parte_1 CP_1 dinanzi alla Corte di Cassazione;
d) del presente giudizio di rinvio.
In virtù del c.d. principio espansivo, di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite (cass. civ., 7.2.2022, n. 3798; cass. civ., 11.11.2024, n. 29056).
Con particolare riferimento a tale ultimo aspetto, il giudice del rinvio, a cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento all'esito di ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero addirittura, a condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e,
20 tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (cass. civ., sez. un., 8.11.2022, n. 32906; cass. civ., 11.11.2024, n. 29056).
L'esito globale del processo vede soccombente il , a carico del quale Controparte_2 devono essere poste le spese di tutte le fasi, ex art. 91 c.p.c.
Il valore della causa da prendere in considerazione, ai fini della liquidazione delle spese processuali, è diverso nei vari gradi di giudizio, perché va fissato sulla base del criterio del disputandum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza) integrato dal criterio del “decisum” (ossia del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), come evolutisi nel corso dell'intero processo (cass. civ., sez. un., 11.9.2007, n. 19014).
Le spese del giudizio di primo grado sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 2 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., ancorando il valore della causa di primo grado al valore della domanda riconvenzionale del (€ 6.478.931,18), Controparte_2 interamente rigettata, secondo il criterio del petitum, con conseguente impiego dello scaglione di riferimento € 4.000.000,01 a € 8.000.000,00, e tanto sul presupposto che la domanda riconvenzionale, non essendo proposta contro lo stesso convenuto, non si cumula con la domanda principale dell'attore, al fine di determinare il valore della causa, ma può determinare l'applicazione dello scaglione superiore, se essa autonomamente supera il valore della domanda principale, poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il "thema decidendum" ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti (cass. civ., 14.7.2015, n. 14691; cass. civ., 1.8.2023, n. 23406); applicando i valori tariffari intermedi tra i minimi ed i massimi.
Le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado devono essere poste a carico del
. Controparte_2
Le spese del precedente giudizio di appello, definito con la sentenza n. 3018/2016, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., individuando come valore della causa di appello, sulla base del decisum, il valore di
€ 1.298.187,93 (pari alla sommatoria degli importi attribuiti alle imprese appaltatrici dalla menzionata sentenza di appello n. 3018/2016 nella parte non cassata dalla Corte di Cassazione,
a cui deve essere aggiunto l'importo ulteriore di € 706.877,33, attribuito alle imprese appaltatrici all'esito del presente giudizio di rinvio), con conseguente impiego dello scaglione
21 di riferimento da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00; applicando i valori tariffari minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le altre fasi.
Le spese del giudizio di legittimità sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 13 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., individuando come valore della causa di legittimità, sulla base del decisum, quello di € 706.877,33, pari all'importo riconosciuto alle imprese appaltatrici all'esito del presente giudizio di rinvio, per effetto della cassazione con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, con conseguente impiego dello scaglione di riferimento da € 520.000,01 a € 1.000.000,00; applicando i valori medi per tutte le fasi.
Le spese del presente giudizio di rinvio sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., individuando il valore del predetto giudizio, sulla base del decisum, nella somma di € 706.877,33, pari all'importo riconosciuto alle imprese appaltatrici, all'esito del presente giudizio di rinvio, con conseguente impiego dello scaglione di riferimento quello da € 520.000,01 a €
1.000.000,00, applicando i valori i valori medi per tutte le fasi.
Le spese della CTU espletata nel presente giudizio di rinvio devono essere poste a carico del , soccombente. Controparte_2
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di rinvio, proposto da in liquidazione, quale Parte_1 mandataria (costituita con , e da quale mandante Pt_2 CP_1 CP_1 Pt_2 nei confronti del , a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. Controparte_2
9119/2023, pubblicata in data 31.3.2023, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accoglie la domanda di pagamento delle spese generali proposta da
[...]
liquidazione, quale mandataria (costituita con la Parte_1 Pt_2 CP_1
, e da quale mandante e, per l'effetto, ON il
[...] CP_1 Pt_2 CP_2
, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore della
[...] [...]
, mandataria e della mandante della Parte_1 Pt_2 CP_1 Pt_2 somma complessiva di € 706.877,33, a titolo di spese generali spettanti per il periodo di andamento anomalo dei lavori e per il periodo di sospensione illegittima dei lavori, oltre
22 rivalutazione monetaria secondo gli indici Ista FOI dalla data della domanda (5.2.1999) alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale dalla data del 5.2.1999 al saldo, da calcolare con le modalità indicate in parte motiva;
2) ON il al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
P
liquidazione, quale mandataria e di quale mandante delle Pt_2 CP_1 Pt_2 spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 256,00 per esborsi e € 48.104,00, per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
3) ON il al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
P
liquidazione, quale mandataria e di quale mandante A.T.I., delle Pt_2 CP_1 spese del giudizio di appello, che liquida in € 1.145,00 per esborsi e € 29.033,00, per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
4) ON il al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
P
liquidazione, quale mandataria e di quale mandante A.T.I., delle Pt_2 CP_1 spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.372,00 per esborsi e € 14.005,00, per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
5) ON il al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
P
liquidazione, quale mandataria e di quale mandante A.T.I., delle Pt_2 CP_1 spese del giudizio di rinvio, che liquida in € 2.529,00 per esborsi € 26.155,00, per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
6) Pone a carico del le spese della CTU espletata nel giudizio di primo Controparte_2 grado e quelle della CTU espletata nel presente giudizio di rinvio.
Napoli, 5.11.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dott. Giulio Cataldi
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott.ssa Maria Casaregola Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale n. 3091/2023
TRA
, in persona del liquidatore p.t., mandataria Parte_1
e (CF: ), in persona dell'amministratore unico p.t., Pt_2 CP_1 P.IVA_1 mandante rappresentate e difese dall'avv. Raffaele Ferola (C.F. n. Pt_2
), in forza di procura alle liti allegata all'atto di appello, nonché, anche CodiceFiscale_1 disgiuntamente, dall'avv. Alessandra Perrella (C.F. n. ), in forza di C.F._2 procura speciale per atto del notaio di Roma, Rep. N. 2637 del 9.6.2023, Persona_1 allegata all'atto di citazione in riassunzione, ex art. 392 c.p.c., elettivamente domiciliate presso l'avv. Ferola in Napoli, Piazza della Repubblica, n. 2;
Attrici in riassunzione, ex art. 392 cpc
E
(C.F. n. ), in persona del dirigente dell' Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 in carica pro tempore, dr. rappresentato e difeso, in forza di procura
[...] CP_4 alle liti allegata alla comparsa di risposta depositata nel presente giudizio di rinvio, dall'avv.
AU IA EL (C.F. n. , elettivamente domiciliata C.F._3 presso l'indirizzo pec indicato in atti;
1 Convenuto in riassunzione, ex art. 392 cpc
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 9119/2023, pubblicata in data 31.3.2023, che ha cassato, con rinvio, in relazione al primo motivo del ricorso incidentale proposto da e la sentenza della Parte_1 CP_1
Corte di Appello di Napoli, Sezione Civile Terza bis, n. 3018/2016, pubblicata in data
26.7.2016
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di rinvio è stato introdotto a seguito della cassazione, con rinvio, della sentenza della Corte di Appello di Napoli, Sezione Civile Terza bis, n. 3018/2016, pubblicata il 26.7.2016, limitatamente al primo motivo del ricorso presentato da
[...]
in qualità di mandataria dell' Parte_1 Parte_3
e (già , in qualità di mandante
[...] CP_1 Controparte_5 Pt_2
Per una migliore comprensione della vicenda si rappresenta quanto segue.
A. Giudizio di primo grado
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo , in qualità Parte_4 Parte_1 di mandataria dell' e la (già Parte_3 CP_1
, in qualità di mandante con atto di citazione notificato in data Controparte_5 Pt_2
5.2.1999, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il ed Controparte_2 esponevano che, in esecuzione del contratto di appalto stipulato in data 19.12.1989 con il convenuto, avevano eseguito (in associazione temporanea di imprese) un'opera CP_2 stradale, finanziata ai sensi della legge n. 64/1986, e che i lavori avevano avuto un andamento anomalo, per sospensioni illegittime e ritardi dovuti a cause imputabili alla stazione appaltante. Richiamando le dodici riserve iscritte e deducendo l'illegittimità della penale applicata dal , chiedevano di: Controparte_2
“1) accertare l'illegittimità delle sospensioni intervenute nel corso dei lavori;
2) dichiarare il responsabile di dette sospensioni;
Controparte_2
3) accertare l'esistenza dell'andamento anomalo;
4) dichiarare il responsabile dell'andamento anomalo;
Controparte_2
5) dichiarare l'illegittimità delle penali applicate dal Comune di e CP_2 conseguentemente disapplicarle;
6) solo ed esclusivamente in via subordinata, condannare il raggruppamento temporaneo alla corresponsione della penale nella misura in cui sia accertato il ritardo colpevole
2 dell' Pt_2
7) accertare la fondatezza delle riserve tutte di cui alla premessa;
8) accertare l'applicabilità della revisione prezzi secondo l'andamento reale dei lavori e dichiarare il di debitore delle somme dovute a tale titolo;
CP_2 CP_2
9) accertare l'esistenza delle lavorazioni di cui alla premessa, non previste in contratto ed eseguite dall' e dichiarare il Comune di debitore di tali Controparte_6 CP_2 somme;
10) condannare conseguentemente il al pagamento di £ Controparte_2
10.149.074.355 per risarcimento danni derivanti da inadempimento del CP_2
per mancata collaborazione ed errata progettazione, cause queste delle
[...] sospensioni illegittime e dell'andamento anomalo dei lavori, nonché al pagamento della somma di £ 611.544.893 per integrazione revisione prezzi, e della somma di £ 183.666.157 per lavori non contabilizzati, per un totale di £ 10.944.285.405 oltre rivalutazione monetaria ed interessi o a quella somma maggiore o minore che dovesse essere accertata;
11) condannare il al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio Controparte_2 comprensivi del 10% per spese generali”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il che, in via Controparte_2 preliminare, eccepiva il difetto di competenza del giudice ordinario, per essere la controversia devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale, ai sensi dell'art. 43 DPR
1063/1962, come modificato dall'art. 16, comma 1, legge 741/1981, nonché, limitatamente alla domanda di revisione dei prezzi, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
eccepiva, ancora, l'improponibilità delle domande proposte dalle attrici, perché le opere appaltate non erano state ancora collaudate, nonché
l'infondatezza delle domande;
nel contempo, proponeva domanda riconvenzionale per la condanna delle società attrici al pagamento della somma di £ 12.750.000.000, o, in via subordinata, della somma di £ 12.544.950.000, pari alla differenza tra la penale (di £
12.750.000.000) dovuta per il ritardo, ai sensi dell'art. 4 del contratto di appalto e di quanto previsto nel capitolato speciale, ed il saldo dovuto alle attrici (£ 205.039.911).
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria (che si sostanziava nell'assunzione della prova testimoniale e nell'espletamento della CTU), decideva la causa con sentenza n. 14188/2009, depositata in data 21.12.2009, con cui, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, con riferimento alla domanda di
3 revisione dei prezzi, e l'eccezione di incompetenza del giudice adito in favore del collegio arbitrale, ai sensi degli artt. 43 e 47 DPR 1063/1962, con riferimento al resto delle domande, così statuiva: 1) dichiara l'improponibilità della domanda attorea;
b) rigetta la domanda riconvenzionale, dichiarando assorbita ogni pretesa del comune convenuto;
3) dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente a carico delle attrici quelle relative alla CTU, come liquidate con decreti emessi in date 17/7/2003 e
22.23/2/2005.
Il Tribunale:
- dichiarava l'improponibilità di tutte le domande attoree, perché proposte prima dell'avvenuto collaudo dell'opera pubblica, ex art. 44 DPR 1063/1962, come eccepito dal convenuto;
CP_2
- rigettava la domanda riconvenzionale del perché il tempo di esecuzione delle CP_2 opere doveva essere valutato avuto riguardo, quale data di consegna delle aree da parte della committenza, a quella del 2.10.1996, da considerarsi come ultima consegna parziale, ai sensi dell'art. 10, ultimo comma. DPR 350/1985; pertanto, non si ravvisava nessun ritardo nel completamento delle opere, avendo le società attrici rispettato il termine di n.
1.128 giorni all'uopo stabilito, con l'ulteriore conseguenza che nessun importo poteva essere loro addebitato a titolo di penale.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello la in Parte_1 liquidazione, in proprio e quale mandataria dell' costituita con la nonché Pt_2 CP_1 la con atto di citazione notificato in data 21.5.2010 al , CP_1 Controparte_2 perché, in riforma della sentenza di primo grado, fossero accolte le conclusioni precisate in primo grado, con la conseguente condanna del al pagamento del CP_2 CP_2 dovuto, oltre le spese di lite.
Il si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza dell'appello, di Controparte_2 cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 3018/2016, depositata in data 26.7.2016, così statuiva:
-“in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 14188/09 del 21 dicembre 2009 ed in parziale accoglimento della domanda, condanna il al pagamento, in Controparte_2 favore della e della della somma di € Parte_1 CP_1
4 305.186,20 (con gli interessi come previsti dall'art. 36 D.P.R. 1063/62 dal 30 luglio 1999 al saldo) e di € 387.698,56 (con gli interessi da calcolare dalla data di pubblicazione su €
286.124,40, annualmente rivalutati secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per le famiglie di operai e impiegati e per il periodo successivo al saldo su € 387.698,56);
- condanna il al pagamento, in favore delle società attrici, delle spese Controparte_2 processuali, liquidate per il primo grado in euro 45.031,67, (di cui euro 256,00 per spese, euro 4.800,60 per diritti, euro 35.000,00 per onorari ed euro 4.975,07 per spese generali, oltre IVA e CPA oltre rimborso della somma anticipata per la CTU) e per l'appello in euro
21.417,20 (di cui euro 1.145,00 per spese, euro 17.628,00 per compensi di avvocato ed euro 2.644,20 per spese forfettarie), oltre IVA e CPA come per legge.”
La Corte di Appello:
- dava atto del passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado relativa al rigetto della domanda riconvenzionale del Comune di di pagamento della penale;
CP_2
- riteneva infondata l'eccezione del di improponibilità delle domande Controparte_2 delle società attrici, perché, al momento della notifica dell'atto di citazione, era ormai interamente decorso il termine di sei mesi previsto dalla legge (art. 5 della legge
10.12.1981, n. 741, abrogato dall'art. 231 DPR 21.12.1999, n. 554, ma in vigore alla data di proposizione della domanda) per l'ultimazione delle operazioni di collaudo e l'ulteriore termine di due mesi per l'approvazione del relativo certificato;
- riteneva precluso l'esame delle eccezioni non rilevabili d'ufficio che il CP_2
aveva sollevato in primo grado e non aveva espressamente riproposto in appello,
[...] tra le quali doveva ricomprendersi l'eccezione di decadenza dal diritto di far valere le pretese derivanti da sospensioni illegittime e dall'andamento anomalo dei lavori a causa della tardività delle relative riserve;
- accertava che le società appaltatrici erano ancora creditrici della somma di € 305.186,20, oltre interessi, ex art. 36 DPR 1063/1962, di cui € 105.894,12, a titolo di saldo del corrispettivo risultante dalla contabilità finale, e € 199.292,08, a titolo di revisione dei prezzi;
- determinava, inoltre, il risarcimento complessivamente dovuto alle società appaltatrici in €
286.124,40, di cui € 96.413,04 per maggiori oneri dovuti alle sospensioni illegittime dei lavori e € 189.711,36 per la tardiva percezione delle somme dovute a titolo di acconto e saldo;
il tutto oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Ista FOI e interessi legali sulla
5 somma annualmente rivalutata.
C. Il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione
Avverso la sentenza di appello n. 3018/2016 ha proposto ricorso per cassazione il
[...]
, a cui hanno resistito con controricorso la CP_2 Parte_1
, e la queste ultime, a loro volta, hanno proposto autonomo
[...] CP_1 ricorso, a cui ha resistito con controricorso il . Controparte_2
La Corte di Cassazione, riuniti i ricorsi, ha pronunciato ordinanza n. 9119/2023, depositata in data 31.3.2023, con cui: 1) ha accolto il primo motivo di ricorso presentato da
[...]
, e da ha dichiarato assorbito il secondo e Parte_1 CP_1 inammissibili il terzo, il quarto e il quinto;
2) ha rigettato il ricorso presentato dal
[...]
; 3) ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato CP_2 la causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, cui ha demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Il primo motivo di ricorso della , e di Parte_1 CP_1
accolto dalla Corte di Cassazione, lamenta l'omessa pronuncia, in violazione dell'art.
[...]
112 c.p.c., da parte della Corte di Appello, sulla domanda di ristoro delle maggiori spese generali che l'appaltatore aveva dovuto sostenere in conseguenza delle illegittime sospensioni dei lavori e dell'andamento anomalo degli stessi, dato che la decisione impugnata si era occupata solo delle voci di danno concernenti i maggiori oneri sopportati per attrezzature e personale ed i mancati utili.
La Corte di Cassazione ha rilevato in proposito:
-Fondedile e nell'agire in giudizio e nel proporre appello avverso la decisione del CP_1 giudice di primo grado, avevano fatto valere un credito di £ 10.149.074.355 per i maggiori oneri derivanti dalle sospensioni illegittime dei lavori e per l'andamento anomalo degli stessi, per fatti imputabili alla stazione appaltante, facendo riferimento alla prima riserva iscritta, poi richiamata all'interno delle riserve finali;
-fra i maggiori oneri derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante erano state indicate le spese generali correlate al periodo di ridotta produttività e alle sospensioni totali dei lavori;
-rispetto a questa specifica voce di danno, la Corte di merito nulla aveva statuito, occupandosi espressamente solo dei maggiori oneri dovuti alle “sospensioni (illegittime) dei lavori” e del “mancato utile”;
6 - non era possibile ritenere che la Corte di Appello avesse voluto rigettare una simile domanda laddove aveva rilevato che “le società appaltatrici, nel formulare le loro richieste hanno fatto riferimento (così come più volte ribadito dal CTU, ing. ) ad Persona_2 apodittiche voci di costo senza fornire il benché minimo elemento, documentale o soltanto oggettivo di possibile riscontro” (pag. 12), in quanto il riferimento a voci di costo che dovevano trovare giustificazione nel libro cespiti e nel libro matricola rendeva evidente come la Corte di Appello avesse inteso fare riferimento ai profili di danno derivanti dalle maggiori spese per personale e per attrezzature e mezzi d'opera, autonomamente esposte all'interno della riserva e separatamente richieste nell'atto introduttivo del giudizio;
- l'espressione utilizzata, invece, esulava completamente dalla tematica delle spese generali e del relativo danno che l'impresa sopporta durante la sospensione dei lavori, tenuto conto che le spese generali costituiscono una voce inerente all'azienda e all'impianto del cantiere dovute all'appaltatore nel caso di illegittima sospensione dei lavori a titolo risarcitorio, il cui rimborso costituisce componente ineluttabile del risarcimento del danno patito dall'appaltatore in conseguenza dell'allungamento dei tempi di lavorazione ed è dovuto in via automatica e presuntiva (cass. civ., 14779/2020; cass. civ., 4391/2014; cass. civ.,
28429/2011; cass. civ., 5010/2009).
D. Giudizio di rinvio
A seguito dell'ordinanza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione n.
9119/2023, la , quale mandataria ATI, e la Parte_1
quale mandante con atto di citazione, ex art. 392 c.p.c., notificato al CP_1 Pt_2
in data 29.6.2023, hanno riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte, Controparte_2 perché si pronunciasse sulla domanda di spese generali correlate al periodo di andamento anomalo dei lavori ed al periodo di sospensione totale degli stessi, richiamando, a tal fine, il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella menzionata ordinanza di rinvio, secondo cui “il rimborso delle spese generali costituisce componente ineluttabile del danno patito dall'appaltatore in conseguenza dell'allungamento dei tempi di lavorazione ed è dovuto in via automatica e presuntiva”.
Le società appaltatrici, attrici in riassunzione, hanno richiamato, riportandone il contenuto, la riserva n. 1 (relativa alle sospensioni illegittime dei lavori ed alla ridotta produzione da anomalo andamento degli stessi), come confermata ed aggiornata in sede di stato finale dei lavori, nella quale:
7 A) le spese generali loro spettanti per la ridotta produttività (anomalo andamento dei lavori) erano quantificate in £ 3.132.373.442;
B) le spese generali loro spettanti per la ridotta produttività dovuta a sospensioni totali erano quantificate in £ 2.233.104.649; hanno precisato che l'importo di cui alla lettera B) andava ridotto a £ 1.827.894.925, dovendosi tener conto delle statuizioni della sentenza di appello, non cassata sul punto, in ordine alla durata delle sospensioni totali imputabili al , che era stata Controparte_2 ritenuta pari a n. 821 giorni, in luogo dei n.
1.003 giorni come indicati in riserva;
pertanto, il totale delle spese generali loro spettanti ammontava a £ 4.960.268.367 (£ 3.132.373.442 + £
1.827.894.925 + £ 4.960.268.367), pari a € 2.561.764,82.
A tale somma andavano aggiunti rivalutazione monetaria ed interessi, secondo il criterio di cumulo stabilito dalle SS.UU. n. 1712/1995, con decorrenza della rivalutazione monetaria dalla data media di produzione del danno, individuata nel 25.6.1993, il tutto oltre interessi fino al saldo, pervenendo alla somma complessiva di € 7.841.271,93.
Le attrici in riassunzione hanno, quindi, concluso chiedendo di:
“a) accogliere la domanda delle appellanti relativa al risarcimento del danno per le maggiori spese generali occorse a causa della ridotta produttività e delle sospensioni totali, in conformità alle conclusioni precisate in primo grado e confermate in appello (cfr. pagg. 64-67 dell'atto 20.05.2010) e in ossequio ai principi stabiliti dall'ordinanza n.
9119/2023 della S.C. di Cassazione;
b) per l'effetto, condannare il al pagamento di € 2.561.764,82 per Controparte_2 sorta capitale, oltre € 5.279.507,11 per rivalutazione e interessi, e quindi in totale €
7.841.271,93, oltre interessi successivi al soddisfo;
c) condannare il al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e Controparte_2 del presente giudizio di rinvio, oltre accessori di legge”.
Il , costituitosi in data 25.10.2023, ha contestato nel quantum la somma Controparte_2 richiesta dalle attrici in riassunzione, evidenziando, in particolare, che:
- le spese generali sono costituite da una parte fissa, indipendente dalla durata del cantiere, e da una parte variabile, legata alle vicende del cantiere, con la conseguenza che il calcolo della somma di cui alla riserva n. 1 dovuta alle attrici in riassunzione avrebbe dovuto avere ad oggetto soltanto quest'ultime;
- le imprese appaltatrici, ai fini del calcolo delle spese generali loro spettanti per la ridotta
8 produttività dei lavori, avevano omesso di detrarre dall'importo iniziale, come determinato in sede di gara e pari a £ 10.907.262.290, la somma di £ 1.090.726.229, già liquidata, a titolo di anticipazione, con delibera G.M. n. 1891 del 17.12.1990;
- le imprese appaltatrici avevano calcolato i danni da maggiori spese sostenute durante l'andamento anomalo dei lavori e durante la sospensione illegittima degli stessi sull'intero importo contrattuale prima che si verificassero le sospensioni dei lavori dichiarate illegittime, senza considerare che avevano incassato, in precedenza, somme a titolo di acconto, comprese le stesse spese generali con i relativi SAL;
- la durata contrattuale dei lavori era stata pari a n. 1128 giorni e non n. 600 giorni, come assunto dalle imprese appaltatrici ai fini del calcolo della produzione media giornaliera;
- sulla base di tali presupposti, le spese generali sopportate dalle imprese appaltatrici per i periodi di sospensione illegittima ammontavano a £ 185.297.734 (a fronte di £
1.827.894.925 calcolato da parte attrice), mentre le spese generali sopportate per i periodi di andamento anomalo dei lavori ammontavano a £ 933.518.467 (a fronte di £ 3.132.373.441 calcolato dalla società attrice), per la somma complessiva di £ 1.118.815.841, pari a €
577.820,15, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, che decorrevano dalla data della domanda (5.2.1999), come statuito dalla Corte di Appello, in relazione alle altre voci di danno, nella sentenza n. 3018/2016, non impugnata sul punto e, quindi, passata in giudicato, al saldo.
Il ha, quindi, concluso chiedendo di: Controparte_2
“1. Accertare e dichiarare la formazione del giudicato della sentenza della Corte di
Appello di Napoli n. 3018/2016 in ordine al calcolo della decorrenza degli interessi dalla data della domanda (5 febbraio 1999);
2. In accoglimento della comparsa di costituzione e risposta rigettare per tutti i motivi esposti le richieste ed i conteggi come formulati da controparte;
3. Ancora, in accoglimento delle difese ed eccezioni sollevate e nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della precedente richiesta, rideterminare gli importi al ribasso eventualmente dovuti dall'ente, tenendo conto dei conteggi come sviluppati dall'amministrazione considerando gli importi già versati e non contestati in favore degli istanti nonché delle osservazioni riportate e contenute per esteso nell'allegato
4;
4. Vittoria di spese e competenze del presente giudizio di rinvio in favore del CP_2
9 , oltre spese generali ed oneri riflessi nella misura del 23,8%”. CP_2
Nella comparsa conclusionale depositata in data 22.7.2024, prima della rimessione della causa sul ruolo, le imprese appaltatrici hanno ridotto l'ammontare complessivo delle spese generali loro spettanti da € 2.561.764,82, per sorta capitale, come richiesto nell'atto di citazione in riassunzione, a € 1.686.536,64 (già £ 3.265.590.302), arrotondato a €
1.686.537,00.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 22.5.2024, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., ma è stata rimessa sul ruolo per la necessità di nominare un CTU ai fini della quantificazione delle spese generali spettanti alle imprese appaltatrici.
Disposta ed espletata la CTU, la causa è stata assunta nuovamente in decisione all'udienza del 12.3.2025, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., ma è stata nuovamente rimessa sul ruolo, attesa l'incompatibilità di un membro del Collegio per aver pronunciato la sentenza di primo grado;
indi, all'udienza del 17.9.2025, la causa è stata assunta in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Oggetto del presente giudizio di rinvio è la determinazione delle spese generali spettanti all'appaltatrice durante i periodi di andamento anomalo dei lavori e di sospensione illegittima degli stessi.
Le spese generali sono le spese che l'appaltatore affronta per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività imprenditoriale nel suo complesso, al fine di tenere in vita una idonea struttura.
La Corte di Cassazione, nell'ordinanza di rinvio, ha espresso un principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui le spese generali costituiscono una voce inerente all'azienda e all'impianto di cantiere dovuta all'appaltatore, a titolo risarcitorio, in caso di illegittima sospensione dei lavori, in conseguenza dell'allungamento dei tempi di lavorazione, e deve essere riconosciuta sempre, in via automatica e presuntiva.
La fattispecie di andamento anomalo dei lavori e di sospensione illegittima dei lavori, pur determinando entrambe un differimento del termine di ultimazione dei lavori, comportano conseguenze diverse per l'appaltatore.
Durante la sospensione illegittima dei lavori – notificata all'appaltatore con verbale di sospensione – il cantiere non è operativo e, quindi, l'appaltatore può organizzarsi di conseguenza, disimpegnando mezzi d'opera ed operai, ed anzi è tenuto a farlo, in ragione
10 del più generale obbligo di cooperare per attenuare l'eventuale danno a carico della stazione appaltante;
durante l'andamento anomalo dei lavori, invece, il cantiere è formalmente operativo, ma di fatto l'attività lavorativa procede a rilento e, quindi, l'appaltatore non riesce a produrre come da lui previsto.
Durante l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto per cui è causa, si erano verificate n. 5 sospensione dei lavori:
a) la prima dal 21.12.1990 al 29.4.1991, della durata di n. 152 giorni;
b) la seconda dal 20.10.1992 al 31.1.1993, della durata di n. 96 giorni;
c) la terza, dal 4.5.1993 al 19.9.1993, della durata di n. 139 giorni;
c) la quarta, 13.4.1994 al 19.11.1995, della durata di n. 586 giorni;
d) la quinta dal 19.6.1997 al 20.7.1997, della durata di n. 28 giorni
La Corte di Appello, con la sentenza n. 3018/2016, pubblicata il 26.7.2016, non impugnata sul punto, e, quindi, divenuta irrevocabile, ha accertato che:
- la prima sospensione dei lavori, n. 152 giorni, e la quinta, di n. 96 giorni, erano legittime: la prima era dovuta anche alla necessità di ovviare, con le varianti in corso d'opera ed i relativi atti di sottomissione, alla soluzione tecnica (mediante l'uso del “monolite a spinta”) proposta dalle imprese aggiudicatarie (nel progetto da loro presentato per l'aggiudicazione dell'appalto) e rivelatasi inidonea, perché fondata su una relazione geologica errata, eseguita a cura delle stesse imprese e allegata al contratto;
la quinta era dovuta a cause di forza maggiore (l'ordine emesso con decreto ministeriale del 7.7.1997);
-erano, invece, illegittime la seconda, la terza e la quarta sospensione, il tutto per la durata complessiva di n. 821 giorni.
Pertanto, ai fini della determinazione delle spese generali durante i periodi di sospensione illegittima dei lavori, bisogna tener conto solo della seconda, della terza e della quarta sospensione, per il numero complessivo di n. 821 giorni.
Le spese generali sono comprese nel corrispettivo dell'appalto, sulla base della durata dei lavori prevista nel contratto;
ove la durata dei lavori venga prolungata per cause imputabili al committente, le spese generali non sono più ammortizzate nel corrispettivo dell'appalto,
e, pertanto, rappresentano un onere, un danno di cui l'appaltatore deve essere risarcito.
Il calcolo delle spese generali per la sospensione illegittima dei lavori è stato previsto dal
D.M. 145/2000, che, però, non può trovare applicazione al caso in esame perché il contratto di appalto dedotto in giudizio è stato stipulato in data 19.12.1989 ed i lavori sono stati
11 ultimati in data 30.4.1989, ossia prima dell'emanazione del DM richiamato.
Come rilevato anche dal Comune di , le spese generali si distinguono in “spese CP_2 generali correnti” e “spese generali fisse”: le prime sono quelle su cui ha incidenza la durata dei lavori e che, pertanto, diventano infruttifere durante le sospensioni o i periodi di andamento anomalo dei lavori;
le seconde, invece, sono le spese che l'impresa sopporta comunque, quale che sia l'andamento anomalo dei lavori.
Pertanto, nel caso di specie occorre fare riferimento alle “spese generali correnti”.
Il CTU nominato nel presente grado di giudizio, ing. , ha evidenziato che, Persona_3 all'epoca del contratto di appalto dedotto in giudizio, la prassi consolidata era di quantificare le spese generali correnti nei 2/3 della percentuale prevista per legge (ritenendo il restante 1/3 imputabile alle c.d. “spese generali fisse”).
Alla data del contratto di appalto, 19.12.1989, era in vigore la legge 741/1981, che all'art. 14, comma 2, ai fini della determinazione delle spese generali, stabiliva “una percentuale variabile dal 13 per cento al 15 per cento, a seconda della natura, dell'importanza dei lavori”, da aggiungere ai costi della manodopera, dei mezzi e dei materiali per la formazione del prezzo della singola categoria di lavoro.
Tenuto conto del rilevante importo del contratto di appalto (circa 11 miliardi delle vecchie lire) e dell'importanza dell'opera (realizzazione di un manufatto in c.a., il cui solaio costituiva sia la tombatura di un alveo scoperto esistente, sia il supporto della nuova strada di collegamento veloce delle zone a ridosso dell'uscita dell'autostrada con gli scavi di
), proprio alla luce dei criteri di cui all'art. 14, comma 2, legge 741/1981, appare CP_2 coerente la scelta del CTU di determinare le spese generali, per il caso di andamento anomalo dei lavori, nella misura del 15% del costo unitario dei lavori e, per il caso di sospensione totale dei lavori, nella misura del 13% del costo unitario dei lavori, considerata la differenza concettuale tra “andamento anomalo” e “sospensione”, evidenziata in precedenza.
Tenuto, poi, conto che le spese generali correnti sono pari ai 2/3 delle spese generali intere, avremo:
. periodo di “anomalo andamento”:
- spese generali intere: 15%;
- spese generali correnti (2/3 del 15%) = 10%;
. periodo di “sospensione illegittima”:
12 - spese generali intere: 13%;
- spese generali correnti (2/3 del 13%) = 8,67%
Dalla documentazione in atti risulta che i lavori erano iniziati il 2.2.1990 ed erano stati ultimati il 30.4.1998: erano, quindi, durati n.
3.010 giorni.
Da questi n. 3010 giorni bisogna detrarre n. 821 giorni di sospensione illegittima (come accertati in maniera irrevocabile) e n. 180 giorni di sospensione legittima (corrispondenti alla prima e quinta sospensione, come accertati anch'essi in maniera irrevocabile), addivenendosi al risultato di n. 2009 giorni (3.010 – 821 – 180 = 2009 giorni).
Il CTU, ing. al fine di stabilire quale fosse la “produzione teorica media Per_3 giornaliera”, con cui confrontare la sottoproduzione durante la sospensione illegittima dei lavori ed i periodi di andamento anomalo, propone di dividere l'importo originario dei lavori previsto nel contratto (£ 10.907.262.290) per la durata dei lavori prevista nel contratto di appalto (n. 600 giorni), e, quindi: £ 10.907.262.290:600 giorni= £ 18.178.770 al giorno.
L'importo di £ 18.178.770 al giorno rappresenta la “produzione teorica media giornaliera”, cioè la produzione che l'appaltatore aveva previsto di realizzare in sede di presentazione dell'offerta e, quindi, al momento di conclusione del contratto.
Poiché, all'esito della seconda variante l'importo dei lavori da £ 10.907.262.290 era aumentato a £ 11.265.926.690, per sapere quanto sarebbero dovuti durare “normalmente” i lavori affinché la “produzione teorica media giornaliera” fosse quella prevista di £
18.178.770 al giorno, il CTU divide l'importo definitivo dei lavori di £ 11.265.926.690 per l'importo della “produzione teorica media giornaliera” pari a £ 18.178.770, ottenendo il risultato di n. 620 giorni (£ 11.265.926.690 : £18.178.770 = n. 620 giorni).
In altri termini, se i lavori fossero durati n. 620 giorni, la “produzione teorica media giornaliera” si sarebbe mantenuta uguale a quella di £ 18.178.770, prevista al momento della conclusione del contratto di appalto, e, quindi, l'appaltatore non avrebbe subito alcun danno.
Poiché, però, i lavori, detraendo le sospensioni legittime ed illegittime, erano durati n. 2009 giorni e poiché solo se fossero durati n. 620 giorni la produzione teorica media giornaliera si sarebbe mantenuta uguale a quella di £ 18.178.770, prevista al momento della conclusione del contratto di appalto, l'andamento anomalo dei lavori era stato di giorni n.
1389 (2009 -609 = 1389).
13 Sulla base di tali criteri, sviluppando i calcoli rappresentati nelle tabelle a pagg. 22 - 23 della relazione di consulenza tecnica, il CTU determinava:
- l'importo delle spese generali durante l'andamento anomalo dei lavori, durato n. 1389 giorni, in £ 1.996.4772.273, pari a € 1.031.094,46;
- l'importo delle spese generali durante i periodi di sospensione illegittima dei lavori, pari a n. 821 giorni, in £ 1.040.611.517, pari a € 537.431,00.
Avverso il ragionamento del CTU, ing. il CTP del comune di ha Per_3 CP_2 formulato tre osservazioni.
La prima osservazione del consiste nel fatto che per la durata dei Controparte_2 lavori da prendere in considerazione, al fine di determinare la produzione media giornaliera dell'appaltatore, non deve essere considerata solo la durata prevista nel contratto di appalto
(n. 600 giorni), ma devono essere considerate anche le proroghe ufficiali concesse dalla stazione appaltante, pari a n. 528 giorni (sul numero di giorni delle proroghe concesse non c'è contestazione), per una durata complessiva dei lavori di n. 1128 giorni (n. 600 giorni iniziali + 528 giorni di proroga= n. 1128 giorni).
In tal caso, “la produzione teorica media giornaliera” effettivamente realizzata dall'appaltatore si ottiene dividendo l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, pari a £
11.265.712.393, per la durata dei lavori comprensiva sia dei giorni (n. 600) previsti nel contratto di appalto, sia dei giorni di proroga (n. 528), e risulta essere pari a £ 9.987.334 al giorno (€ 11.265.712.393 importo dello stato finale dei lavori: 1128 giorni = £ 9.987.334 al giorno).
In altri termini, seguendo la prospettazione del CTP del Comune di , l'importo di £ CP_2
9.987.334 al giorno è la “produzione media giornaliera” effettivamente realizzata dall'appaltatore, tenuto conto delle proroghe legittime concesse dalla stazione appaltante (a fronte della “produzione teorico media giornaliera” di £ 18.178.770 calcolata dal CTU, e che è non la produzione effettivamente realizzata dall'appaltatore, tenuto conto delle proroghe concesse, ma la produzione che l'appaltatore prevedeva di realizzare ex ante, al momento della presentazione dell'offerta, senza, quindi, considerare le proroghe concesse dalla stazione appaltante nel corso dei lavori).
Il CTU, al fine di escludere dal computo della durata dell'appalto, ai fini della determinazione della “produzione teorica giornaliera media”, i giorni di proroga (n. 528) concessi dalla stazione appaltante, afferma che: 1) se la proroga concessa dalla stazione
14 appaltante viene conteggiata nel tempo contrattuale, la stazione appaltante, senza rimuovere le cause della sottoproduzione del cantiere, avrebbe la facoltà di ridurre, fino anche ad annullare, i danni da andamento anomalo dei lavori;
2) considerare le proroghe e, quindi, fare riferimento alla “produzione teorica media giornaliera” effettivamente realizzata (e non a quella prevista, ex ante, al momento della presentazione dell'offerta) vorrebbe dire che l'appaltatore sin dall'inizio si era già organizzato per produrre di meno, sapendo che in futuro vi sarebbero state delle proroghe;
3) l'obiezione del secondo cui occorre CP_2 tenere conto dei n. 528 giorni di proroga, perché essi alla fine hanno consentito all'appaltatore di evitare le penali da ritardo, non coglie nel segno, in quanto a norma dell'art. 10, ultimo comma, RD 350/1985 vigente all'epoca dei fatti, il tempo di esecuzione delle opere decorre dalla data dell'ultima consegna parziale (come peraltro affermato dalla sentenza di primo grado in modo irrevocabile): orbene, l'ultima consegna parziale era stata effettuata il 2.10.1996; anche considerando solo i 600 giorni previsti ab origine nel contratto a far data dall'ultima consegna, i lavori avrebbero dovuto essere ultimati il
25.5.1998, mentre erano stati ultimati il 30.4.1998 (cioè prima); ergo – osserva il CTU -
l'impresa non ha affatto beneficiato dei n. 528 giorni di proroga e tutta la discussione sulle penali sollevata dal CTP del Comune era inutile.
Il Collegio, dissentendo da quanto prospettato dal CTU, ritiene che le proroghe concesse dalla stazione appaltante, per un numero complessivo di n. 528 giorni, debbano essere computate ai fini della durata dell'appalto (sommandosi ai n. 600 giorni originariamente previsti nel contratto), ai fini del calcolo della “produzione media giornaliera”, che non è stata realizzata durante la sospensione illegittima o l'andamento anomalo dei lavori, perché ciò che rileva è la produzione media giornaliera “effettiva”, quella, cioè, realizzata in concreto dall'appaltatore in base alla durata “fisiologica” dell'appalto (durata “fisiologica” nel senso di durata costituita dai giorni originariamente previsti nel contratto di appalto e dai successivi giorni di proroga concessi dalla stazione appaltante), e non la produzione media giornaliera “teorica” che l'appaltatore aveva previsto di realizzare, ex ante, al momento di presentazione dell'offerta e di conclusione del contratto di appalto. A ragionare diversamente, dovrebbe arrivarsi alla conclusione che, poiché per effetto delle proroghe legittimamente concesse dalla stazione appaltante, inevitabilmente, si allunga la durata dell'appalto rispetto a quella originariamente prevista in sede di conclusione del contratto,
e, quindi, inevitabilmente si riduce la produzione media giornaliera teorica prevista, ex ante,
15 al momento della conclusione dell'appalto, anche nelle ipotesi di proroghe legittime concesse dalla stazione appaltante l'appaltatore avrebbe diritto al risarcimento del danno per i maggiori oneri sostenuti a titolo di spese generali, ma tanto non è sostenibile.
Inoltre, come ha obiettato il comune di , non assume rilievo la circostanza che i CP_2 lavori siano stati ultimati prima della scadenza contrattuale, considerato che la data di inizio dei lavori decorre con l'ultima consegna parziale (30.4.1998), in quanto il dato da prendere in considerazione è la durata contrattuale dell'appalto, costituita dai giorni previsti nel contratto e dai giorni di proroga, e non la circostanza, meramente contingente, che l'appaltatore abbia utilizzato solo in parte (o non abbia utilizzato) le proroghe concesse dalla committenza, ben potendo l'appaltatore anticipare l'ultimazione dei lavori, per capacità di organizzazione e bravura.
Seguendo il ragionamento del , che, ai fini della durata dell'appalto, Controparte_2 tiene conto anche dei giorni di proroga (n. 528), e che, quindi, considera la produzione media giornaliera “effettiva”, ossia la produzione giornaliera effettivamente realizzata dall'appaltatore tenuto conto della durata dell'appalto di n. 1128 giorni (n. 600 giorni previsti nel contratto di appalto + n. 528 giorni di proroga), sulla base dei calcoli sviluppati dal CTU, secondo la metodologia del “coefficiente di sottoproduzione”, nella tabella a pag.
32 della sua relazione tecnica, risulta che:
- la produzione media giornaliera, calcolata sulla durata di n. 1128 giorni, è pari a £
9.987.334;
- il coefficiente giornaliero di sottoproduzione è pari a 0,439 (a fronte del coefficiente di sottoproduzione calcolato secondo il ragionamento del CTU, che considera solo l'originaria durata del contratto di n. 600 giorni, pari a 0,692);
- l'ammontare delle spese generali sopportate dalle imprese appaltatrice durante i periodi di andamento anomalo dei lavori è pari a £ 695.560.551, pari a € 359.560,502 (a fronte di €
1.031.094,36 calcolato seguendo il ragionamento del CTU).
Le altre due osservazioni sollevate dal CTP del Comune di avverso il CP_2 ragionamento del CTU non sono, invece, condivisibili.
Con la seconda osservazione il CTP del Comune di rileva che il periodo di CP_2
“anomalo andamento” dei lavori era cessato il 2.10.1996, data in cui era avvenuta l'ultima consegna parziale dei lavori, e, che, pertanto, ai fini del calcolo del coefficiente di ridotta produttività, l'importo dei lavori da prendere in considerazione non è l'importo finale (pari
16 a £ 11.265.712.363), ma l'importo dei lavori eseguiti fino alla data del 2.10.1996, pari a £
9.073.000.777 (riferimento SAL n. 9).
Sono del tutto condivisibile le considerazioni espresse dal CTU al fine di respingere la seconda osservazione del CTP del . Controparte_2
Ed invero, il CTU ha rilevato che:
a) solo a luglio 1997 (quindi, dopo la data dell'ultima consegna parziale del 2.10.1996) era stata rilasciata la concessione edilizia che aveva permesso di demolire una passerella in uso ad un istituto religioso che impediva la realizzazione di alcune opere. Dalla documentazione in atti risulta che tale passerella, insieme ai problemi di natura espropriativa, la cui risoluzione competeva alla stazione appaltante, e alle vicende della stipulazione della convenzione con la CI (di competenza del committente), aveva CP_2 costituito una delle causa dei ritardi dell'attività di cantiere, a prescindere dai problemi geologici;
risulta, pertanto, che anche dopo il 2.10.1996, data dell'ultima consegna parziale dei lavori, vi erano stati dei rallentamenti nell'esecuzione del lavori per cause non imputabili alle imprese appaltatrici;
b) il CTU ha redatto un grafico (pag. 19 della sua relazione tecnica), da cui risulta che le produzione medie giornaliere effettivamente realizzate dalle appaltatrici nel periodo successivo al 2.10.1996 erano sistematicamente più basse anche della produzione media giornaliera effettiva calcolata secondo la tesi del CTP del comune di;
risulta, CP_2 quindi, che anche dopo la data del 2.10.1996 le imprese appaltatrici avevano prodotto meno anche rispetto al valore della produzione giornaliera “effettiva” considerata dal CTP del
Comune di , per motivi a loro non imputabili e, quindi, avevano subito un danno di CP_2 cui dovevano essere risarcite.
Infine, la terza osservazione del CTP del comune di riguarda le spese generali nei CP_2 periodi di “sospensione illegittima” dei lavori.
Il CTU ha affermato che, mentre nel caso di “anomalo andamento” dei lavori bisogna far riferimento all'importo finale dei lavori (e sul punto non vi è contestazione da parte del CTP del comune di ), nel caso delle “sospensioni illegittime” bisogna far riferimento CP_2 agli importi contrattuali al momento iniziale delle sospensioni (le prime due sospensioni illegittime erano intervenute quando già era stata approvata la prima variante che aveva fatto lievitare l'importo iniziale del contratto di appalto;
la terza sospensione illegittima era invece intervenuta all'esito dell'approvazione della seconda variante, che aveva comportato
17 una riduzione dell'importo dei lavori rispetto a quello della prima variante).
Il CTP del comune di ha, di contro, osservato che, nel momento in cui era CP_2 intervenuta la prima sospensione illegittima dei lavori, l'appaltatore aveva già incassato
SAL per circa 8 miliardi di vecchie lire, residuando lavori per solo 3 miliardi di vecchie lire circa, per cui, laddove non si fosse tenuto conto di questa circostanza, il comune di si sarebbe ritrovato a risarcire i danni derivanti da “spese generali” già incassate CP_2 dall'appaltatore con i precedenti SAL, determinandosi, quindi, una duplicazione di pagamento.
Anche in tal caso le valutazioni offerte dal CTU per superare le osservazioni formulate dal
CTP del comune di sono condivisibili. CP_2
Ed invero, una cosa sono le spese generali comprese nel corrispettivo dell'appalto
(giustamente remunerate tramite i SAL), altra cosa solo le spese generali infruttifere, non comprese nel corrispettivo dell'appalto, sopportate dall'appaltatore durante la sospensione illegittima dei lavori, quando cioè la produttività è ridotta, o è addirittura azzerata, e che rappresentano un danno di cui l'appaltatore deve essere risarcito.
Pertanto, ai fini del riconoscimento all'appaltatore delle spese generali durante i periodi di sospensione illegittima dei lavori, non rileva che l'appaltatore abbia già incassato gli importi liquidati nei SAL per circa 8 miliardi di vecchie lire, perché quei SAL comprendevano, e giustamente, le spese generali fisiologicamente ammortizzate nel corrispettivo dell'appalto, mentre le spese generali per i periodi di sospensione illegittima dei lavori integrano oneri ulteriori, non ricompresi nel corrispettivo dell'appalto.
Inoltre, il CTU ha evidenziato che la circostanza che si debba far riferimento all'importo globale dei lavori al momento delle varie sospensioni illegittime, e non all'importo residuo dei lavori, è confermato proprio dalla normativa intervenuta successivamente al contratto di appalto dedotto in giudizio, e che ha codificato il meccanismo di calcolo del danno da sospensione illegittima dei lavori, e, segnatamente, dall'art. 25, comma 2, del DM
145/2000, che dispone: “ai sensi dell'art. 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri: a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate…”
(la sottolineatura è aggiunta): il CTU ha osservato, con una considerazione condivisibile, che il “prezzo globale” è l'importo contrattuale al momento della sospensione dei lavori;
viceversa, sarebbe stato indicato “importo dei lavori ancora da realizzare” oppure “prezzo
18 lavori residui”, ove si fosse voluto far riferimento all'importo dei lavori residui.
Pertanto, deve ritenersi corretto il modus procedendi del CTU, che, ai fini della determinazione delle spese generali sopportate dall'appaltatore durante i periodi di sospensione illegittima dei lavori, ha preso in considerazione gli importi contrattuali dei lavori al momento delle sospensioni e, non invece, gli importi dei lavori ancora da eseguire, come pretenderebbe il CTP del . Controparte_2
In conclusione, ritenendo, in dissenso a quanto assunto dal CTU, ing. che, ai fini Per_3 della durata del contratto di appalto per la determinazione delle spese generali, occorra tener conto sia della durata originariamente prevista nel contratto (n. 600 giorni) sia delle proroghe concesse dalla stazione appaltante (n. 528 giorni), così come ritenuto dal CTP del
Comune di , e seguendo, invece, nel resto il ragionamento del CTU, in base ai CP_2 calcoli sviluppati dallo stesso secondo la metodologia del “coefficiente di sottoproduzione”, le spese generali sono così determinate:
- le spese generali, spettanti alle imprese appaltatrici per il periodo di “andamento anomalo” dei lavori, ammontano a € 359.227,05 (per i calcoli si rinvia alla tabella a pag. 32 della relazione tecnica del CTU);
-le spese generali, spettanti alle imprese appaltatrici per il periodo di “sospensione illegittima” dei lavori, ammontano complessivamente a € 347.650,28, di cui: € 55.924,65 per la sospensione illegittima dal 28.10.1992 al 31.1.1993; € 80.974,23 per la sospensione illegittima dal 4.5.1993 al 19.9.1993; € 210.751,41 per la sospensione illegittima dal
13.4.1994 al 19.11.1995 (per i calcoli si rinvia alle tre tabelle, una per ciascuno dei tre periodi di sospensione illegittima, a pagg. 38 e 39 della relazione tecnica del CTU), per la somma complessiva di € 706.877,33 (€ 359.227,05 + € 347.650,28 = € 706.877,33).
Il deve, quindi, essere condannato a pagare alle società appaltatrici, Controparte_2 odierne attrici in riassunzione, la somma complessiva di € 706.877,33, a titolo di spese generali da loro sopportate durante l'andamento anomalo dei lavori e durante le sospensioni illegittime degli stessi.
Trattandosi di debito risarcitorio e, quindi, di valore, sul predetto importo di € 706.877,33 è dovuta la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat FOI, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
La decorrenza della rivalutazione monetaria deve essere individuata nella data della domanda (5.2.1999), sulla base di quanto statuito dalla Corte di Appello nella sentenza n.
19 3018/2016, pubblicata in data 26.7.2016, con statuizione non impugnata e, quindi, ormai coperta da giudicato, con riferimento alla rivalutazione monetaria di altre somme liquidate a titolo risarcitorio, quali la somma di € 94.413,04, riconosciuta all'appaltatore per i maggiori oneri per mezzi e manodopera sopportati per la sospensione illegittima dei lavori.
Sono, altresì, dovuti gli interessi al tasso legale, sempre con decorrenza dalla data della domanda (5.2.1999) fino al saldo.
Al fine di evitare il cumulo di rivalutazione ed interessi (cass. civ., sez. un., 17.2.1995, n.
1712), gli interessi devono essere così applicati: dalla data del 5.2.1999 alla data di pubblicazione della presente sentenza, gli interessi decorrono sulla somma di € 706.877,33, che deve essere rivalutata anno per anno;
dalla data di pubblicazione della presente sentenza
(che converte in debito di valore in debito di valuta) al saldo, gli interessi decorrono sull'ammontare della somma come rivalutata alla data di pubblicazione della presente sentenza.
E. Le spese processuali
Occorre procedere alla liquidazione delle spese: a) del giudizio di primo grado;
b) del giudizio di appello, definito con la sentenza n. 3018/2016, pubblicata in data 26.7.2016, cassata dalla Corte di Cassazione solo in relazione al primo motivo di ricorso incidentale proposto dalle imprese appaltatrice e c) del giudizio di legittimità Parte_1 CP_1 dinanzi alla Corte di Cassazione;
d) del presente giudizio di rinvio.
In virtù del c.d. principio espansivo, di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite (cass. civ., 7.2.2022, n. 3798; cass. civ., 11.11.2024, n. 29056).
Con particolare riferimento a tale ultimo aspetto, il giudice del rinvio, a cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento all'esito di ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero addirittura, a condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e,
20 tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (cass. civ., sez. un., 8.11.2022, n. 32906; cass. civ., 11.11.2024, n. 29056).
L'esito globale del processo vede soccombente il , a carico del quale Controparte_2 devono essere poste le spese di tutte le fasi, ex art. 91 c.p.c.
Il valore della causa da prendere in considerazione, ai fini della liquidazione delle spese processuali, è diverso nei vari gradi di giudizio, perché va fissato sulla base del criterio del disputandum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza) integrato dal criterio del “decisum” (ossia del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), come evolutisi nel corso dell'intero processo (cass. civ., sez. un., 11.9.2007, n. 19014).
Le spese del giudizio di primo grado sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 2 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., ancorando il valore della causa di primo grado al valore della domanda riconvenzionale del (€ 6.478.931,18), Controparte_2 interamente rigettata, secondo il criterio del petitum, con conseguente impiego dello scaglione di riferimento € 4.000.000,01 a € 8.000.000,00, e tanto sul presupposto che la domanda riconvenzionale, non essendo proposta contro lo stesso convenuto, non si cumula con la domanda principale dell'attore, al fine di determinare il valore della causa, ma può determinare l'applicazione dello scaglione superiore, se essa autonomamente supera il valore della domanda principale, poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il "thema decidendum" ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti (cass. civ., 14.7.2015, n. 14691; cass. civ., 1.8.2023, n. 23406); applicando i valori tariffari intermedi tra i minimi ed i massimi.
Le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado devono essere poste a carico del
. Controparte_2
Le spese del precedente giudizio di appello, definito con la sentenza n. 3018/2016, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., individuando come valore della causa di appello, sulla base del decisum, il valore di
€ 1.298.187,93 (pari alla sommatoria degli importi attribuiti alle imprese appaltatrici dalla menzionata sentenza di appello n. 3018/2016 nella parte non cassata dalla Corte di Cassazione,
a cui deve essere aggiunto l'importo ulteriore di € 706.877,33, attribuito alle imprese appaltatrici all'esito del presente giudizio di rinvio), con conseguente impiego dello scaglione
21 di riferimento da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00; applicando i valori tariffari minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le altre fasi.
Le spese del giudizio di legittimità sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 13 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., individuando come valore della causa di legittimità, sulla base del decisum, quello di € 706.877,33, pari all'importo riconosciuto alle imprese appaltatrici all'esito del presente giudizio di rinvio, per effetto della cassazione con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, con conseguente impiego dello scaglione di riferimento da € 520.000,01 a € 1.000.000,00; applicando i valori medi per tutte le fasi.
Le spese del presente giudizio di rinvio sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., individuando il valore del predetto giudizio, sulla base del decisum, nella somma di € 706.877,33, pari all'importo riconosciuto alle imprese appaltatrici, all'esito del presente giudizio di rinvio, con conseguente impiego dello scaglione di riferimento quello da € 520.000,01 a €
1.000.000,00, applicando i valori i valori medi per tutte le fasi.
Le spese della CTU espletata nel presente giudizio di rinvio devono essere poste a carico del , soccombente. Controparte_2
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di rinvio, proposto da in liquidazione, quale Parte_1 mandataria (costituita con , e da quale mandante Pt_2 CP_1 CP_1 Pt_2 nei confronti del , a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. Controparte_2
9119/2023, pubblicata in data 31.3.2023, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accoglie la domanda di pagamento delle spese generali proposta da
[...]
liquidazione, quale mandataria (costituita con la Parte_1 Pt_2 CP_1
, e da quale mandante e, per l'effetto, ON il
[...] CP_1 Pt_2 CP_2
, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore della
[...] [...]
, mandataria e della mandante della Parte_1 Pt_2 CP_1 Pt_2 somma complessiva di € 706.877,33, a titolo di spese generali spettanti per il periodo di andamento anomalo dei lavori e per il periodo di sospensione illegittima dei lavori, oltre
22 rivalutazione monetaria secondo gli indici Ista FOI dalla data della domanda (5.2.1999) alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale dalla data del 5.2.1999 al saldo, da calcolare con le modalità indicate in parte motiva;
2) ON il al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
P
liquidazione, quale mandataria e di quale mandante delle Pt_2 CP_1 Pt_2 spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 256,00 per esborsi e € 48.104,00, per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
3) ON il al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
P
liquidazione, quale mandataria e di quale mandante A.T.I., delle Pt_2 CP_1 spese del giudizio di appello, che liquida in € 1.145,00 per esborsi e € 29.033,00, per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
4) ON il al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
P
liquidazione, quale mandataria e di quale mandante A.T.I., delle Pt_2 CP_1 spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.372,00 per esborsi e € 14.005,00, per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
5) ON il al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
P
liquidazione, quale mandataria e di quale mandante A.T.I., delle Pt_2 CP_1 spese del giudizio di rinvio, che liquida in € 2.529,00 per esborsi € 26.155,00, per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
6) Pone a carico del le spese della CTU espletata nel giudizio di primo Controparte_2 grado e quelle della CTU espletata nel presente giudizio di rinvio.
Napoli, 5.11.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dott. Giulio Cataldi
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