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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/11/2024, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell' udienza del 26.11..24 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 5747.22
TRA
rapp.ta e difesa dall' avv. Lauretta Alessandro, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Stefano CP_1
Azzano, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.10.2022 la ricorrente ha convenuto in giudizio l' , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare CP_1 che il provvedimento amministrativo impugnato è illegittimo, e per l'effetto che la ricorrente non è tenuta alla restituzione dell'importo di € 4.604,12 richiesto dall' con l'atto del 30/03/2022; 2) Sentir dichiarare per l'effetto l' CP_1 CP_1 tenuto alla restituzione in favore del ricorrente di quanto già trattenuto sull a sua prestazione categoria INVCIV n. 07355949; 3) Per l'effetto condannare l CP_1 alla restituzione in favore della SI.ra di tutte le somme trattenute Parte_1 sulla sua prestazione categoria INVCIV n. 07355949 per il titolo di cui al provvedimento impugnato;
4) Sentir condannare alle spese ed ai compensi professionali del giudizio il convenuto Ente, con attribuzione al procuratore anticipatario” Nello specifico, ha esposto: di essere titolare di pensione cat. INVCIV N.
07355949 sin dal dicembre dell'anno 2011; di essere coniugata al SI. Per_1
nato il [...] a [...]; che tanto la ricorrente, quanto il suo
[...] coniuge, ove necessario, avevano sempre dichiarato alla compente amministrazione finanziaria i loro redditi;
che avendo la ricorrente ottenuto, con decorrenza dicembre 2011, il riconoscimento dello stato di totale e permanente inabilità lavorativa ex L. 118/71, alla stessa veniva liquidata d'ufficio e senza domanda alcuna la maggiorazione ex art. 38 L. 448/01 (c.d. aumento al milione); - che, con provvedimento del 30/03/2022, l' di Castellammare di Stabia CP_1 comunicava alla SI.ra : “la sua pensione numero 07355949 Parte_1 categoria INVCIV è stata ricalcolata dal 1° gennaio 2020 sulla base delle informazioni acquisite dalla nostra sede e di quelle eventualmente comunicate dagli altri enti previdenziali per l'aggiornamento del Casellario dei pensionati. Il ricalcolo comprende la: - rideterminazione della maggiorazione sociale;
- rideterminazione della maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione) […] pertanto da gennaio 2021 a dicembre
2021 sulla pensione numero 07355949 categoria INVCIV l' ha corrisposto un CP_1 pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro
4.604,12” (v. modello TE08 del 30/03/2022); di non avere mai dovuto dichiarare alcunchè perché i suoi redditi erano solo quelli derivanti dalla pensione d'inabilità di cui sopra;
di aver proposto ricorso al Comitato provinciale senza alcun CP_1 esito.
In punto di diritto ha eccepito l'omessa motivazione del provvedimento impugnato, l'onere dell' di provare che la prestazione cat. INVCIV n. 07355949, non CP_2 contestata nell'an, fosse dovuta in misura inferiore a quella effettivamente corrisposta;
i principi di buona fede ed affidamento, come enunciati dai recenti arresti giurisprudenziali della Suprema Corte.
Si è costituito l' che, rappresentando l'infondatezza della domanda, ha CP_1 concluso per il rigetto del ricorso.
Ha rilevato, in particolare, che l'indebito di €. 4.604,12 era dovuto al fatto che nel
2021 era stata corrisposta alla ricorrente la maggiorazione sociale (cd. aumento al milione), maggiorazione alla quale la stessa non aveva diritto, neppure parzialmente, per il possesso di redditi coniugali in misura superiore al tetto previsto dalla legge per il godimento della prestazione in parola. L'importo di €.
7,390,04 era stato corrisposto al SI. insieme al rateo di gennaio Persona_1
2021; gli arretrati, insieme a quanto corrisposto a titolo di assegno di invalidità civile con le singole rate del 2021, avevano determinato un reddito complessivo del coniuge della ricorrente per l'anno 2021 di €. 11.256,50 ; il reddito del coniuge della ricorrente di €. 11.256,50 per l'anno 2021, dalla ricorrente non dichiarato all' , aveva quindi determinato l'azzeramento della maggiorazione sociale per CP_1 il 2021 sulla pensione di invalidità civile in godimento della ricorrente e dunque l'indebito impugnato con il presente ricorso.
Sulla base della documentazione in atti, all'odierna udienza questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito enunciate, di natura dirimente.
L'indebito deriva dal ricalcolo della prestazione INVCIV n. 07355949, di cui è titolare la ricorrente (pensione di invalidità civile totale con indennità di accompagnamento) effettuato dal centro elaborazione pensioni per motivi reddituali.
Orbene, ai fini della risoluzione della controversia, occorre fare applicazione dei recenti arresti giurisprudenziali di legittimità in punto indebito assistenziale (v.
Cass. n. 29419/2018; Cass. n. 3802/2019; Cass. n. 13223/2020). Invero, la
Suprema Corte ha chiarito che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilita' di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" ; ciò in quanto le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. 13 gennaio 2006, n.1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'articolo 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
La regola che ne deriva e' quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, articolo 37, comma 8), che consente la ripetibilita' fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non puo' dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.
Pertanto, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
cio' a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilita' dell'indebito.
Ha, nello specifico, affermato la Corte di legittimità (v. Cass. n. 26036/2019):
“…la regola che ne deriva e' quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente,
e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennita' di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”.
Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito tale principio di diritto, affermando, nello specifico “ In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033
c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del
1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. (Cass. Sentenza n.13915 del
20/05/2021 ).
Nella fattispecie, non può essere ravvisata una condotta dolosa della ricorrente nel non avere comunicato all' gli arretrati percepiti dal coniuge in seguito alla CP_1 ricostituzione della pensione, trattandosi di prestazione erogata dallo stesso Istituto.
Invero, la Corte di legittimità ha espressamente escluso la configurabilità del dolo in capo al percipiente per la mera “omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. L, Ordinanza n.13223 del 30/06/2020, secondo cui: “ In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere).
Nello specifico, la Corte di legittimità ha affermato che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica, atteso che il vigente CP_1 sistema normativo (art. 42 d.l. n. 269/2003, conv. In l. n. 326/ 2001 ed art.15 d.l.
78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102) consente la conoscenza dei redditi dichiarati, onerando l'Istituto del controllo telematico dei requisiti reddituali.
In applicazione degli esposti principi di diritto, nella fattispecie, deve ritenersi sussistente un legittimo affidamento dell'accipiens a percepire le somme oggi chieste in ripetizione dall' CP_1
Difatti, l'indebito ha avuto origine dalla titolarità di due prestazioni dall' CP_1 stesso erogate e dunque dall'Istituto perfettamente conosciute, non può imputarsi alcun dolo alla ricorrente (né al coniuge), trattandosi di revisione delle operazioni di calcolo effettuata dall' in seguito a liquidazione di una nuova prestazione CP_1 di invalidità civile . Per le ragioni esposte la domanda va accolta e per l'effetto si dichiarano non dovute dalla ricorrente le somme richieste dall' con il provvedimento del CP_1
30.03.22 impugnato, non risultando già effettuate le relative trattenute.
Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede:
dichiara non dovute dalla ricorrente le somme richieste dall' con il CP_1 provvedimento del 30.03.22 impugnato;
condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente CP_1 liquidate in complessivi euro 1312,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
In Torre Annunziata, il 26.11. 2024
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè
.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell' udienza del 26.11..24 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 5747.22
TRA
rapp.ta e difesa dall' avv. Lauretta Alessandro, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Stefano CP_1
Azzano, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.10.2022 la ricorrente ha convenuto in giudizio l' , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare CP_1 che il provvedimento amministrativo impugnato è illegittimo, e per l'effetto che la ricorrente non è tenuta alla restituzione dell'importo di € 4.604,12 richiesto dall' con l'atto del 30/03/2022; 2) Sentir dichiarare per l'effetto l' CP_1 CP_1 tenuto alla restituzione in favore del ricorrente di quanto già trattenuto sull a sua prestazione categoria INVCIV n. 07355949; 3) Per l'effetto condannare l CP_1 alla restituzione in favore della SI.ra di tutte le somme trattenute Parte_1 sulla sua prestazione categoria INVCIV n. 07355949 per il titolo di cui al provvedimento impugnato;
4) Sentir condannare alle spese ed ai compensi professionali del giudizio il convenuto Ente, con attribuzione al procuratore anticipatario” Nello specifico, ha esposto: di essere titolare di pensione cat. INVCIV N.
07355949 sin dal dicembre dell'anno 2011; di essere coniugata al SI. Per_1
nato il [...] a [...]; che tanto la ricorrente, quanto il suo
[...] coniuge, ove necessario, avevano sempre dichiarato alla compente amministrazione finanziaria i loro redditi;
che avendo la ricorrente ottenuto, con decorrenza dicembre 2011, il riconoscimento dello stato di totale e permanente inabilità lavorativa ex L. 118/71, alla stessa veniva liquidata d'ufficio e senza domanda alcuna la maggiorazione ex art. 38 L. 448/01 (c.d. aumento al milione); - che, con provvedimento del 30/03/2022, l' di Castellammare di Stabia CP_1 comunicava alla SI.ra : “la sua pensione numero 07355949 Parte_1 categoria INVCIV è stata ricalcolata dal 1° gennaio 2020 sulla base delle informazioni acquisite dalla nostra sede e di quelle eventualmente comunicate dagli altri enti previdenziali per l'aggiornamento del Casellario dei pensionati. Il ricalcolo comprende la: - rideterminazione della maggiorazione sociale;
- rideterminazione della maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione) […] pertanto da gennaio 2021 a dicembre
2021 sulla pensione numero 07355949 categoria INVCIV l' ha corrisposto un CP_1 pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro
4.604,12” (v. modello TE08 del 30/03/2022); di non avere mai dovuto dichiarare alcunchè perché i suoi redditi erano solo quelli derivanti dalla pensione d'inabilità di cui sopra;
di aver proposto ricorso al Comitato provinciale senza alcun CP_1 esito.
In punto di diritto ha eccepito l'omessa motivazione del provvedimento impugnato, l'onere dell' di provare che la prestazione cat. INVCIV n. 07355949, non CP_2 contestata nell'an, fosse dovuta in misura inferiore a quella effettivamente corrisposta;
i principi di buona fede ed affidamento, come enunciati dai recenti arresti giurisprudenziali della Suprema Corte.
Si è costituito l' che, rappresentando l'infondatezza della domanda, ha CP_1 concluso per il rigetto del ricorso.
Ha rilevato, in particolare, che l'indebito di €. 4.604,12 era dovuto al fatto che nel
2021 era stata corrisposta alla ricorrente la maggiorazione sociale (cd. aumento al milione), maggiorazione alla quale la stessa non aveva diritto, neppure parzialmente, per il possesso di redditi coniugali in misura superiore al tetto previsto dalla legge per il godimento della prestazione in parola. L'importo di €.
7,390,04 era stato corrisposto al SI. insieme al rateo di gennaio Persona_1
2021; gli arretrati, insieme a quanto corrisposto a titolo di assegno di invalidità civile con le singole rate del 2021, avevano determinato un reddito complessivo del coniuge della ricorrente per l'anno 2021 di €. 11.256,50 ; il reddito del coniuge della ricorrente di €. 11.256,50 per l'anno 2021, dalla ricorrente non dichiarato all' , aveva quindi determinato l'azzeramento della maggiorazione sociale per CP_1 il 2021 sulla pensione di invalidità civile in godimento della ricorrente e dunque l'indebito impugnato con il presente ricorso.
Sulla base della documentazione in atti, all'odierna udienza questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito enunciate, di natura dirimente.
L'indebito deriva dal ricalcolo della prestazione INVCIV n. 07355949, di cui è titolare la ricorrente (pensione di invalidità civile totale con indennità di accompagnamento) effettuato dal centro elaborazione pensioni per motivi reddituali.
Orbene, ai fini della risoluzione della controversia, occorre fare applicazione dei recenti arresti giurisprudenziali di legittimità in punto indebito assistenziale (v.
Cass. n. 29419/2018; Cass. n. 3802/2019; Cass. n. 13223/2020). Invero, la
Suprema Corte ha chiarito che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilita' di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" ; ciò in quanto le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. 13 gennaio 2006, n.1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'articolo 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
La regola che ne deriva e' quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, articolo 37, comma 8), che consente la ripetibilita' fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non puo' dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.
Pertanto, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
cio' a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilita' dell'indebito.
Ha, nello specifico, affermato la Corte di legittimità (v. Cass. n. 26036/2019):
“…la regola che ne deriva e' quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente,
e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennita' di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”.
Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito tale principio di diritto, affermando, nello specifico “ In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033
c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del
1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. (Cass. Sentenza n.13915 del
20/05/2021 ).
Nella fattispecie, non può essere ravvisata una condotta dolosa della ricorrente nel non avere comunicato all' gli arretrati percepiti dal coniuge in seguito alla CP_1 ricostituzione della pensione, trattandosi di prestazione erogata dallo stesso Istituto.
Invero, la Corte di legittimità ha espressamente escluso la configurabilità del dolo in capo al percipiente per la mera “omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. L, Ordinanza n.13223 del 30/06/2020, secondo cui: “ In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere).
Nello specifico, la Corte di legittimità ha affermato che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica, atteso che il vigente CP_1 sistema normativo (art. 42 d.l. n. 269/2003, conv. In l. n. 326/ 2001 ed art.15 d.l.
78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102) consente la conoscenza dei redditi dichiarati, onerando l'Istituto del controllo telematico dei requisiti reddituali.
In applicazione degli esposti principi di diritto, nella fattispecie, deve ritenersi sussistente un legittimo affidamento dell'accipiens a percepire le somme oggi chieste in ripetizione dall' CP_1
Difatti, l'indebito ha avuto origine dalla titolarità di due prestazioni dall' CP_1 stesso erogate e dunque dall'Istituto perfettamente conosciute, non può imputarsi alcun dolo alla ricorrente (né al coniuge), trattandosi di revisione delle operazioni di calcolo effettuata dall' in seguito a liquidazione di una nuova prestazione CP_1 di invalidità civile . Per le ragioni esposte la domanda va accolta e per l'effetto si dichiarano non dovute dalla ricorrente le somme richieste dall' con il provvedimento del CP_1
30.03.22 impugnato, non risultando già effettuate le relative trattenute.
Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede:
dichiara non dovute dalla ricorrente le somme richieste dall' con il CP_1 provvedimento del 30.03.22 impugnato;
condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente CP_1 liquidate in complessivi euro 1312,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
In Torre Annunziata, il 26.11. 2024
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè
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