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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/11/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa IA CA Presidente dott.ssa NI IC Giudice rel.est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3025 del Ruolo Generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...], residente Parte_1 CodiceFiscale_1
a Gubbio (PG), Fraz. Torre dei Calzolari, Rotonda Volturno n. 28, elettivamente domiciliata in
Gubbio (PG), Via B. Ubaldi snc - Centro Polifunzionale “I Tigli”, presso lo studio dell'Avv.
RI LA che la rappresenta e difende in Email_1 forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrente
Contro
C.F. , nato a Buenaventura in [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
18.04.1989 e residente in [...] – interno 2;
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: conclusioni della ricorrente:“1-) Dichiarare, anche in contumacia
e con sentenza parziale la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2-) Nulla disporre in ordine al reciproco mantenimento personale, essendo i coniugi
[...] titolari di congrui e sufficienti redditi;
3-) Statuire, secondo il regime di affido condiviso, che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sui minori
e assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse Per_1 Per_2 relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute degli stessi, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di ciascuno;
4-)
Statuire quanto alla collocazione che il figli e siano collocati in via Per_1 Per_2 prevalente presso l'abitazione della IG.ra in Gubbio (PG), Fraz. Torre dei Parte_1
Calzolari, Rotonda Volturno n. 28, alla quale la medesima abitazione viene assegnata;
5-)
Disporre che il padre possa sentire i figli con la massima libertà, vederli e tenerli con sé a
Gubbio, previo accordo con la madre, almeno un giorno a settimana di regola dalle ore 16.00
(nel periodo scolastico dall'uscita da scuola) fino alle ore 21.00 (cena compresa) e sempre comunque nel rispetto delle esigenze, dei bisogni e del miglior interesse dei minori;
Disporre che il padre possa tenere con sé i figli, previo accordo con la madre, anche un sabato o una domenica ogni 15 giorni dalla mattina alle ore 10.00 sino alla sera alle 21.00 (cena compresa), visita da espletarsi in ogni caso a Gubbio e alla presenza della IG.ra Pt_1 madre dei minori;
Fermo il reperimento di un'adeguata ed idonea abitazione nella città di
Gubbio da parte del IG. entrambi i genitori potranno inoltre Controparte_1 trascorrere alternativamente con i figli il periodo natalizio dal 23 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 02 gennaio, e ciò ad anni alterni. Ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per il periodo pasquale per tre giorni consecutivi in via alternata dal giovedì al sabato o dalla domenica al martedì e così ad anni alterni;
Il padre e la madre durante il periodo estivo potranno portare in vacanza i figli nel territorio italiano e tenerli con sé per sette giorni consecutivi;
in tal caso ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il periodo di vacanza ed il luogo di villeggiatura con tutti i recapiti almeno un mese prima della partenza;
6-)
Disporre che il IG. versi alla IG.ra sul conto corrente Controparte_1 Parte_1 che verrà indicato a titolo di concorso nel mantenimento ordinario dei figli e Per_1 entro il 05 di ogni mese l'importo mensile di €. 250,00 per ciascun figlio (totale €. Per_2
500,00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Perugia ed in uso dal
25.05.2016, preventivamente concertate salvo il caso di urgenza, in ogni caso documentate;
7-) Disporre che l'assegno unico universale sia richiesto e percepito dalla IG.ra nella Pt_1 misura integrale del 100%; 8-) Assegnare e stabilire che la casa coniugale sita in Gubbio PG
Fraz. Torre dei Calzolari, Rotonda Volturno n. 28, di proprietà esclusiva della IG.ra Pt_1
e presso la quale saranno collocati i figli minori e con ogni arredo
[...] Per_1 Per_2
e con tutti i mobili, sia assegnata alla IG.ra ; 9-) Stabilire che le rispettive Parte_1 autovetture siano assegnate secondo l'uso attuale ai rispettivi proprietari: la lancia Y alla
IG.ra e Mazda CX30 al IG. 10-) Mandare alla cancelleria di Pt_1 CP_1 trasmettere copia autentica della sentenza di separazione all'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Gubbio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
11-) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gubbio di procedere alla trascrizione ed annotazione della emananda sentenza”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M., cui gli atti sono stati inviati in data 9.9.2024, non ha fatto pervenire conclusioni.
SVOLGIMENTO IN FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 25.7.2024, la sig.ra ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dal marito Ha al fine esposto: di Controparte_1 aver contratto con lui matrimonio civile in Gubbio il 29.12.2016, iscritto nei Registri di stato civile di detto Comune al n. 38, Parte I, Anno 2016; che dall'unione sono nati i figli
[...]
(il 23.05.2018) e (il 22.02.2022); che la relazione si è Persona_3 Persona_4 incrinata a causa di profonde differenze caratteriali, dovute anche a diverse origini nazionali e all'emergere di differenti stili di vita;
che nel tempo, ed in particolare dopo la nascita del secondogenito, le difficoltà di gestione familiare si erano acuite per la mancanza di collaborazione da parte del padre;
che il resistente, dopo aver perso il lavoro nel 2020, non si era attivato per trovarne un altro, finendo col trascorrere intere giornate in casa senza fare nulla e alimentando un clima di tensione per futili motivi, con frequenti litigi e forme di violenza e aggressività verbale e fisica a danno della ricorrente;
che in detto clima, il marito aveva iniziato anche a dubitare della fedeltà coniugale della moglie, aggravando la crisi familiare;
che a seguito di un ennesimo litigio occorso il 19.2.2024, sfociato in aggressioni fisiche e verbali, la ricorrente aveva chiesto l'intervento dei Carabinieri e il , appresa la CP_1 volontà della coniuge di separarsi, aveva lasciato la casa coniugale per trasferirsi in provincia di Siena, in domicilio rimasto a lungo ignoto;
che nonostante i tentativi della ricorrente di favorire la prosecuzione della frequentazione paterna dei figli, concordando preventivamente visite e incontri con lui, il resistente aveva manifestato disinteresse verso la prole, non cercandola e pretendendo che fossero i figli ad andare presso la sua dimora a Siena;
che il CP_1 aveva trascurato anche i doveri economici di mantenimento dei figli, essendosi limitato a versare in una sola occasione, dal giorno del suo allontanamento da casa, la somma di euro
205,00; che i tentativi di addivenire ad una soluzione concordata sono stati vani.
La ricorrente ha inoltre esposto di avere sempre seguito ed accudito in prima persona i due figli minori, che hanno sempre vissuto nella casa familiare sita in Gubbio di sua esclusiva proprietà, di essersi fatta carico anche di tutte le spese ordinarie e straordinarie, oltre che delle utenze domestiche. La ricorrente ha poi rappresentato di lavorare stabilmente quale responsabile di laboratorio ricerche e sviluppo presso Progressus s.r.l, percependo uno stipendio mensile di circa euro 1.950,00 netti, con un reddito annuo lordo nel 2021 di euro
22.794,00, nel 2022 di euro 33.216,00 e nel 2023 di euro 32.784,00; ha aggiunto di percepire assegno di invalidità di euro 232,21 mensili. Quanto alla condizione economica del resistente, ha riferito di avere appreso che il predetto lavora con contratto a tempo determinato presso una lavanderia in provincia di Siena. Ha concluso come sopra riportato.
Il resistente, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito in giudizio e, all'udienza del
18.03.2025, ne è stata dichiarata la contumacia. Alla stessa udienza, è stata sentita personalmente la ricorrente, la quale ha dichiarato: “Sono responsabile di laboratorio di un'azienda cosmetica e percepisco stipendio di euro 2300; mio marito non vede i figli dal 22 dicembre, quando su sua richiesta ci eravamo organizzati per incontrarci a metà strada in un centro commerciale, e comunque da quando a febbraio 2024 ha lasciato casa non è più tornato a Gubbio ed ha visto i figli volte contate, per qualche ora e sempre alla mia presenza. Li chiama al telefono una o due volte a settimana, non sempre ci parla al telefono perché magari chiama la sera quando loro dormono. So che lui consegna i giornali alle edicole e lavora di notte, non so per che ditta lavori.
Una volta al telefono mi ha detto che prende 1900 di stipendio, ma non so se è vero o no. Mi ha mandato 200 euro a giugno dell'anno scorso mi pare e poi non ha mai versato altro;
quando ne abbiamo parlato lui prende tempo, dice che il mese prossimo me li manda, che adesso non può, che ha un sacco di spese e, ma poi non li manda, del resto lui è così. I figli non lo cercano, al grande avevo dovuto spiegare perché non vivevamo più assieme perché non capiva e qualche volta devo obbligare il grande a parlare al telefono, fare almeno un saluto, credo che si stia abituando all'assenza; il piccolo aveva due anni e forse ha avvertito meno il cambiamento. Mi faccio aiutare dalle baby-sitter per la gestione dei figli, perché mio padre e mia sorella stanno Spoleto e a
Gubbio sono da sola. Fino ad ora è capitato una volta che mi servisse una firma del padre e ci sono voluti una decina di giorni ma alla fine me l'ha fatta avere, poi non ci sono state altre particolari necessità o difficoltà. Percepisco assegno unico di euro 400 per tutti e due i figli. Lui sa di questo procedimento, ma ha detto che non sarebbe andato da nessun avvocato, che non ha
i soldi per l'avvocato, ha detto fate voi, quindi io sapevo che lui non si sarebbe costituito”.
Il Giudice relatore, con ordinanza del 20.3.2025, ha adottato i provvedimenti provvisori di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c. disponendo l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre e conseguente assegnazione a lei della casa coniugale, disciplinando le occasioni di visita paterne e ponendo a carico del resistente un assegno di mantenimento per i figli di euro 450,00 (euro 225,00 per ciascuno) oltre al 50% delle spese straordinarie per essi necessarie. La causa, matura per la decisione senza che fosse necessaria attività istruttoria, è stata rinviata all'udienza 14.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in esito alla quale, sulle conclusioni precisate dalla ricorrente (e sopra riportate), è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
****
1. Non è dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione chiesta da parte ricorrente, apparendo chiaro che vi è nel rapporto di coppia una crisi tale da escludere, allo stato, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza emerge sia dal contenuto del ricorso, sia dalle risultanze dagli atti ed è comunque desumibile dal fatto che la convivenza tra i coniugi si
è definitivamente interrotta già da febbraio 2024, senza mai riprendere. La stessa mancata partecipazione al giudizio da parte del resistente rende palese la mancanza di ogni interesse rispetto alle sorti del legame matrimoniale, ormai compromesso.
Sono dunque da ritenersi integrati gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi, a norma dell'art. 151 co. 1 c.c..
2. Venendo alle statuizioni accessorie, ritiene il collegio che possa trovare integrale conferma nella presente sede la regolamentazione già contenuta nell'ordinanza con la quale sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, non essendo emersi in seguito elementi che rendano necessaria o opportuna una revisione dell'assetto ivi delineato. In particolare, deve darsi atto che dalle allegazioni di cui al ricorso e dalle dichiarazioni rese in udienza dalla Pt_1
è emerso un tendenziale disinteresse del nei confronti dei due figli minori, manifestatosi CP_1 in particolare a seguito della separazione di fatto dalla moglie, al punto che lo stesso, terminata la convivenza, li ha visti e incontrati in pochissime occasioni (l'ultima delle quali, stando alle dichiarazioni rese all'udienza di comparizione del 18.3.25, risalirebbe al 22.12.24) e solo grazie alla disponibilità della madre ad accompagnarli a Siena, ove si è trasferito a vivere il padre, o comunque a metà strada, senza che mai il padre abbia fatto ritorno a Gubbio per trascorrere del tempo con loro. Anche sotto il profilo economico, il padre ha mancato di contribuire al loro sostentamento, salvo un unico versamento, di modesta entità, a giugno del 2024. Tale condotta, di per sé, legittimerebbe senza dubbio una pronuncia di affido esclusivo alla madre, la quale, tuttavia, auspicando una futura maggiore partecipazione del padre alla vita dei figli, con una più assidua frequentazione e l'assunzione del dovere di contribuire ai loro bisogni materiali, oltreché affettivi e morali, ha chiesto l'affidamento condiviso, con modalità idonee a garantire alla prole il mantenimento di rapporti significativi con il padre e la condivisione con lo stesso delle scelte che li riguardano. Il collegio ritiene di poter condividere l'auspicio della ricorrente, disponendo in conformità sulla domanda di affidamento condiviso, che è notoriamente scelta preferenziale anche nelle intenzioni del legislatore, perché idonea, quanto meno in astratto, a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità dei minori, ove non sia riscontrata una chiara incapacità di uno dei genitori di crescere e educare adeguatamente i figli o una perdurante condotta pregiudizievole per i medesimi.
Non è poi dubbio doversi confermare il collocamento abitativo dei minori con la madre, presso l'abitazione familiare (già di sua proprietà), a Gubbio, come pure la disciplina dei tempi e modalità di visita paterna, con la precisazione, già contenuta nell'ordinanza ex art. 473-bis.22
c.p.c., che la possibilità di pernottamento dei bambini presso il padre è da intendersi subordinata alla previa dimostrazione da parte di questi di disporre (in Gubbio o a Siena) di adeguata abitazione dove tenere i figli;
tutto come meglio si indica in dispositivo.
Venendo alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli, ritiene il collegio che pur non disponendosi di nessuna informazione certa sulle condizioni economiche e patrimoniali del resistente, rimasto contumace, possa confermarsi l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno mensile di euro 450,00 mensili (euro 225,00 per ciascun figlio) per il mantenimento ordinario, cui deve aggiungersi l'obbligo di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie. La somma indicata appare invero congrua in considerazione delle esigenze di spesa ordinariamente connesse al mantenimento di due minori dell'età di (anni 7) e Per_1
(anni 3), anche tenendo conto del fatto che ogni esigenza di accudimento e cura grava Per_2 esclusivamente sulla madre, che non può contare su alcuna collaborazione paterna.
L'assegno unico universale per i figli a carico, in conformità alla richiesta avanzata dalla verrà percepito integralmente dalla madre, in ragione del collocamento prevalente di Pt_1 entrambi i figli presso di lei.
Le spese di lite, tenuto conto della mancata partecipazione al giudizio del resistente, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
30.9.1984, e nato in [...] il [...], autorizzandoli per Controparte_1
l'effetto a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto. 2) Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e Per_1 [...]
I genitori assumeranno concordemente tutte le decisioni riguardanti la cura, Persona_4 crescita ed istruzione dei figli, stabilendo altresì, in modo univoco, le modalità di attuazione delle decisioni stesse.
3) Dispone la collocazione dei figli minori presso l'abitazione della madre, alla quale per l'effetto assegna la causa coniugale, sita in Gubbio.
4) Dispone che il padre possa sentire e vedere i figli ogni volta che vorrà previo accordo con la madre, e comunque: un giorno a settimana di regola dalle ore 16.00 (nel periodo scolastico dall'uscita da scuola) fino alle ore 21.00 (cena compresa) e sempre comunque nel rispetto delle esigenze, dei bisogni e del miglior interesse dei minori;
il sabato o la domenica ogni 15 giorni dalla mattina alle ore 10.00 sino alla sera alle 21.00 (cena compresa), a Gubbio e alla presenza della madre dei minori;
ove il padre fornirà dimostrazione di disporre di adeguata ed idonea abitazione nella città di Gubbio, potrà tenere con sé i figli alternativamente con la madre dal
23 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 2 gennaio;
per tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale, alternando dal giovedì al sabato o dalla domenica al martedì; per sette giorni consecutivi durante il periodo estivo, comunicando all'altro genitore il periodo di vacanza ed il luogo di villeggiatura con relativi i recapiti almeno un mese prima della partenza.
5) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, assegno di mantenimento ordinario per i figli di euro 450,00 (euro
225,00 per ciascuno), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per essi necessarie, secondo quanto previsto dal “Protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente” in uso presso l'Ufficio.
6) Autorizza la sig.ra a percepire integralmente l'Assegno unico universale Parte_1 per la prole a carico.
7) Manda al competente Ufficiale dello stato civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
8) Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
NI IC IA CA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa IA CA Presidente dott.ssa NI IC Giudice rel.est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3025 del Ruolo Generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...], residente Parte_1 CodiceFiscale_1
a Gubbio (PG), Fraz. Torre dei Calzolari, Rotonda Volturno n. 28, elettivamente domiciliata in
Gubbio (PG), Via B. Ubaldi snc - Centro Polifunzionale “I Tigli”, presso lo studio dell'Avv.
RI LA che la rappresenta e difende in Email_1 forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrente
Contro
C.F. , nato a Buenaventura in [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
18.04.1989 e residente in [...] – interno 2;
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: conclusioni della ricorrente:“1-) Dichiarare, anche in contumacia
e con sentenza parziale la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2-) Nulla disporre in ordine al reciproco mantenimento personale, essendo i coniugi
[...] titolari di congrui e sufficienti redditi;
3-) Statuire, secondo il regime di affido condiviso, che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sui minori
e assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse Per_1 Per_2 relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute degli stessi, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di ciascuno;
4-)
Statuire quanto alla collocazione che il figli e siano collocati in via Per_1 Per_2 prevalente presso l'abitazione della IG.ra in Gubbio (PG), Fraz. Torre dei Parte_1
Calzolari, Rotonda Volturno n. 28, alla quale la medesima abitazione viene assegnata;
5-)
Disporre che il padre possa sentire i figli con la massima libertà, vederli e tenerli con sé a
Gubbio, previo accordo con la madre, almeno un giorno a settimana di regola dalle ore 16.00
(nel periodo scolastico dall'uscita da scuola) fino alle ore 21.00 (cena compresa) e sempre comunque nel rispetto delle esigenze, dei bisogni e del miglior interesse dei minori;
Disporre che il padre possa tenere con sé i figli, previo accordo con la madre, anche un sabato o una domenica ogni 15 giorni dalla mattina alle ore 10.00 sino alla sera alle 21.00 (cena compresa), visita da espletarsi in ogni caso a Gubbio e alla presenza della IG.ra Pt_1 madre dei minori;
Fermo il reperimento di un'adeguata ed idonea abitazione nella città di
Gubbio da parte del IG. entrambi i genitori potranno inoltre Controparte_1 trascorrere alternativamente con i figli il periodo natalizio dal 23 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 02 gennaio, e ciò ad anni alterni. Ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per il periodo pasquale per tre giorni consecutivi in via alternata dal giovedì al sabato o dalla domenica al martedì e così ad anni alterni;
Il padre e la madre durante il periodo estivo potranno portare in vacanza i figli nel territorio italiano e tenerli con sé per sette giorni consecutivi;
in tal caso ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il periodo di vacanza ed il luogo di villeggiatura con tutti i recapiti almeno un mese prima della partenza;
6-)
Disporre che il IG. versi alla IG.ra sul conto corrente Controparte_1 Parte_1 che verrà indicato a titolo di concorso nel mantenimento ordinario dei figli e Per_1 entro il 05 di ogni mese l'importo mensile di €. 250,00 per ciascun figlio (totale €. Per_2
500,00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Perugia ed in uso dal
25.05.2016, preventivamente concertate salvo il caso di urgenza, in ogni caso documentate;
7-) Disporre che l'assegno unico universale sia richiesto e percepito dalla IG.ra nella Pt_1 misura integrale del 100%; 8-) Assegnare e stabilire che la casa coniugale sita in Gubbio PG
Fraz. Torre dei Calzolari, Rotonda Volturno n. 28, di proprietà esclusiva della IG.ra Pt_1
e presso la quale saranno collocati i figli minori e con ogni arredo
[...] Per_1 Per_2
e con tutti i mobili, sia assegnata alla IG.ra ; 9-) Stabilire che le rispettive Parte_1 autovetture siano assegnate secondo l'uso attuale ai rispettivi proprietari: la lancia Y alla
IG.ra e Mazda CX30 al IG. 10-) Mandare alla cancelleria di Pt_1 CP_1 trasmettere copia autentica della sentenza di separazione all'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Gubbio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
11-) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gubbio di procedere alla trascrizione ed annotazione della emananda sentenza”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M., cui gli atti sono stati inviati in data 9.9.2024, non ha fatto pervenire conclusioni.
SVOLGIMENTO IN FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 25.7.2024, la sig.ra ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dal marito Ha al fine esposto: di Controparte_1 aver contratto con lui matrimonio civile in Gubbio il 29.12.2016, iscritto nei Registri di stato civile di detto Comune al n. 38, Parte I, Anno 2016; che dall'unione sono nati i figli
[...]
(il 23.05.2018) e (il 22.02.2022); che la relazione si è Persona_3 Persona_4 incrinata a causa di profonde differenze caratteriali, dovute anche a diverse origini nazionali e all'emergere di differenti stili di vita;
che nel tempo, ed in particolare dopo la nascita del secondogenito, le difficoltà di gestione familiare si erano acuite per la mancanza di collaborazione da parte del padre;
che il resistente, dopo aver perso il lavoro nel 2020, non si era attivato per trovarne un altro, finendo col trascorrere intere giornate in casa senza fare nulla e alimentando un clima di tensione per futili motivi, con frequenti litigi e forme di violenza e aggressività verbale e fisica a danno della ricorrente;
che in detto clima, il marito aveva iniziato anche a dubitare della fedeltà coniugale della moglie, aggravando la crisi familiare;
che a seguito di un ennesimo litigio occorso il 19.2.2024, sfociato in aggressioni fisiche e verbali, la ricorrente aveva chiesto l'intervento dei Carabinieri e il , appresa la CP_1 volontà della coniuge di separarsi, aveva lasciato la casa coniugale per trasferirsi in provincia di Siena, in domicilio rimasto a lungo ignoto;
che nonostante i tentativi della ricorrente di favorire la prosecuzione della frequentazione paterna dei figli, concordando preventivamente visite e incontri con lui, il resistente aveva manifestato disinteresse verso la prole, non cercandola e pretendendo che fossero i figli ad andare presso la sua dimora a Siena;
che il CP_1 aveva trascurato anche i doveri economici di mantenimento dei figli, essendosi limitato a versare in una sola occasione, dal giorno del suo allontanamento da casa, la somma di euro
205,00; che i tentativi di addivenire ad una soluzione concordata sono stati vani.
La ricorrente ha inoltre esposto di avere sempre seguito ed accudito in prima persona i due figli minori, che hanno sempre vissuto nella casa familiare sita in Gubbio di sua esclusiva proprietà, di essersi fatta carico anche di tutte le spese ordinarie e straordinarie, oltre che delle utenze domestiche. La ricorrente ha poi rappresentato di lavorare stabilmente quale responsabile di laboratorio ricerche e sviluppo presso Progressus s.r.l, percependo uno stipendio mensile di circa euro 1.950,00 netti, con un reddito annuo lordo nel 2021 di euro
22.794,00, nel 2022 di euro 33.216,00 e nel 2023 di euro 32.784,00; ha aggiunto di percepire assegno di invalidità di euro 232,21 mensili. Quanto alla condizione economica del resistente, ha riferito di avere appreso che il predetto lavora con contratto a tempo determinato presso una lavanderia in provincia di Siena. Ha concluso come sopra riportato.
Il resistente, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito in giudizio e, all'udienza del
18.03.2025, ne è stata dichiarata la contumacia. Alla stessa udienza, è stata sentita personalmente la ricorrente, la quale ha dichiarato: “Sono responsabile di laboratorio di un'azienda cosmetica e percepisco stipendio di euro 2300; mio marito non vede i figli dal 22 dicembre, quando su sua richiesta ci eravamo organizzati per incontrarci a metà strada in un centro commerciale, e comunque da quando a febbraio 2024 ha lasciato casa non è più tornato a Gubbio ed ha visto i figli volte contate, per qualche ora e sempre alla mia presenza. Li chiama al telefono una o due volte a settimana, non sempre ci parla al telefono perché magari chiama la sera quando loro dormono. So che lui consegna i giornali alle edicole e lavora di notte, non so per che ditta lavori.
Una volta al telefono mi ha detto che prende 1900 di stipendio, ma non so se è vero o no. Mi ha mandato 200 euro a giugno dell'anno scorso mi pare e poi non ha mai versato altro;
quando ne abbiamo parlato lui prende tempo, dice che il mese prossimo me li manda, che adesso non può, che ha un sacco di spese e, ma poi non li manda, del resto lui è così. I figli non lo cercano, al grande avevo dovuto spiegare perché non vivevamo più assieme perché non capiva e qualche volta devo obbligare il grande a parlare al telefono, fare almeno un saluto, credo che si stia abituando all'assenza; il piccolo aveva due anni e forse ha avvertito meno il cambiamento. Mi faccio aiutare dalle baby-sitter per la gestione dei figli, perché mio padre e mia sorella stanno Spoleto e a
Gubbio sono da sola. Fino ad ora è capitato una volta che mi servisse una firma del padre e ci sono voluti una decina di giorni ma alla fine me l'ha fatta avere, poi non ci sono state altre particolari necessità o difficoltà. Percepisco assegno unico di euro 400 per tutti e due i figli. Lui sa di questo procedimento, ma ha detto che non sarebbe andato da nessun avvocato, che non ha
i soldi per l'avvocato, ha detto fate voi, quindi io sapevo che lui non si sarebbe costituito”.
Il Giudice relatore, con ordinanza del 20.3.2025, ha adottato i provvedimenti provvisori di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c. disponendo l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre e conseguente assegnazione a lei della casa coniugale, disciplinando le occasioni di visita paterne e ponendo a carico del resistente un assegno di mantenimento per i figli di euro 450,00 (euro 225,00 per ciascuno) oltre al 50% delle spese straordinarie per essi necessarie. La causa, matura per la decisione senza che fosse necessaria attività istruttoria, è stata rinviata all'udienza 14.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in esito alla quale, sulle conclusioni precisate dalla ricorrente (e sopra riportate), è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
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1. Non è dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione chiesta da parte ricorrente, apparendo chiaro che vi è nel rapporto di coppia una crisi tale da escludere, allo stato, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza emerge sia dal contenuto del ricorso, sia dalle risultanze dagli atti ed è comunque desumibile dal fatto che la convivenza tra i coniugi si
è definitivamente interrotta già da febbraio 2024, senza mai riprendere. La stessa mancata partecipazione al giudizio da parte del resistente rende palese la mancanza di ogni interesse rispetto alle sorti del legame matrimoniale, ormai compromesso.
Sono dunque da ritenersi integrati gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi, a norma dell'art. 151 co. 1 c.c..
2. Venendo alle statuizioni accessorie, ritiene il collegio che possa trovare integrale conferma nella presente sede la regolamentazione già contenuta nell'ordinanza con la quale sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, non essendo emersi in seguito elementi che rendano necessaria o opportuna una revisione dell'assetto ivi delineato. In particolare, deve darsi atto che dalle allegazioni di cui al ricorso e dalle dichiarazioni rese in udienza dalla Pt_1
è emerso un tendenziale disinteresse del nei confronti dei due figli minori, manifestatosi CP_1 in particolare a seguito della separazione di fatto dalla moglie, al punto che lo stesso, terminata la convivenza, li ha visti e incontrati in pochissime occasioni (l'ultima delle quali, stando alle dichiarazioni rese all'udienza di comparizione del 18.3.25, risalirebbe al 22.12.24) e solo grazie alla disponibilità della madre ad accompagnarli a Siena, ove si è trasferito a vivere il padre, o comunque a metà strada, senza che mai il padre abbia fatto ritorno a Gubbio per trascorrere del tempo con loro. Anche sotto il profilo economico, il padre ha mancato di contribuire al loro sostentamento, salvo un unico versamento, di modesta entità, a giugno del 2024. Tale condotta, di per sé, legittimerebbe senza dubbio una pronuncia di affido esclusivo alla madre, la quale, tuttavia, auspicando una futura maggiore partecipazione del padre alla vita dei figli, con una più assidua frequentazione e l'assunzione del dovere di contribuire ai loro bisogni materiali, oltreché affettivi e morali, ha chiesto l'affidamento condiviso, con modalità idonee a garantire alla prole il mantenimento di rapporti significativi con il padre e la condivisione con lo stesso delle scelte che li riguardano. Il collegio ritiene di poter condividere l'auspicio della ricorrente, disponendo in conformità sulla domanda di affidamento condiviso, che è notoriamente scelta preferenziale anche nelle intenzioni del legislatore, perché idonea, quanto meno in astratto, a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità dei minori, ove non sia riscontrata una chiara incapacità di uno dei genitori di crescere e educare adeguatamente i figli o una perdurante condotta pregiudizievole per i medesimi.
Non è poi dubbio doversi confermare il collocamento abitativo dei minori con la madre, presso l'abitazione familiare (già di sua proprietà), a Gubbio, come pure la disciplina dei tempi e modalità di visita paterna, con la precisazione, già contenuta nell'ordinanza ex art. 473-bis.22
c.p.c., che la possibilità di pernottamento dei bambini presso il padre è da intendersi subordinata alla previa dimostrazione da parte di questi di disporre (in Gubbio o a Siena) di adeguata abitazione dove tenere i figli;
tutto come meglio si indica in dispositivo.
Venendo alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli, ritiene il collegio che pur non disponendosi di nessuna informazione certa sulle condizioni economiche e patrimoniali del resistente, rimasto contumace, possa confermarsi l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno mensile di euro 450,00 mensili (euro 225,00 per ciascun figlio) per il mantenimento ordinario, cui deve aggiungersi l'obbligo di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie. La somma indicata appare invero congrua in considerazione delle esigenze di spesa ordinariamente connesse al mantenimento di due minori dell'età di (anni 7) e Per_1
(anni 3), anche tenendo conto del fatto che ogni esigenza di accudimento e cura grava Per_2 esclusivamente sulla madre, che non può contare su alcuna collaborazione paterna.
L'assegno unico universale per i figli a carico, in conformità alla richiesta avanzata dalla verrà percepito integralmente dalla madre, in ragione del collocamento prevalente di Pt_1 entrambi i figli presso di lei.
Le spese di lite, tenuto conto della mancata partecipazione al giudizio del resistente, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
30.9.1984, e nato in [...] il [...], autorizzandoli per Controparte_1
l'effetto a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto. 2) Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e Per_1 [...]
I genitori assumeranno concordemente tutte le decisioni riguardanti la cura, Persona_4 crescita ed istruzione dei figli, stabilendo altresì, in modo univoco, le modalità di attuazione delle decisioni stesse.
3) Dispone la collocazione dei figli minori presso l'abitazione della madre, alla quale per l'effetto assegna la causa coniugale, sita in Gubbio.
4) Dispone che il padre possa sentire e vedere i figli ogni volta che vorrà previo accordo con la madre, e comunque: un giorno a settimana di regola dalle ore 16.00 (nel periodo scolastico dall'uscita da scuola) fino alle ore 21.00 (cena compresa) e sempre comunque nel rispetto delle esigenze, dei bisogni e del miglior interesse dei minori;
il sabato o la domenica ogni 15 giorni dalla mattina alle ore 10.00 sino alla sera alle 21.00 (cena compresa), a Gubbio e alla presenza della madre dei minori;
ove il padre fornirà dimostrazione di disporre di adeguata ed idonea abitazione nella città di Gubbio, potrà tenere con sé i figli alternativamente con la madre dal
23 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 2 gennaio;
per tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale, alternando dal giovedì al sabato o dalla domenica al martedì; per sette giorni consecutivi durante il periodo estivo, comunicando all'altro genitore il periodo di vacanza ed il luogo di villeggiatura con relativi i recapiti almeno un mese prima della partenza.
5) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, assegno di mantenimento ordinario per i figli di euro 450,00 (euro
225,00 per ciascuno), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per essi necessarie, secondo quanto previsto dal “Protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente” in uso presso l'Ufficio.
6) Autorizza la sig.ra a percepire integralmente l'Assegno unico universale Parte_1 per la prole a carico.
7) Manda al competente Ufficiale dello stato civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
8) Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
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