Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/04/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Maria Lucia Dellapina G.O.P. Dott.ssa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis. 51 c.p.c. depositato in data 27.9.2024
da
(C.F. C.F. 1 ), nata il Parte 1
27.1.1974 a Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Covini,
presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
(C.F. C.F. 2 ), nato il Controparte_1
17.4.1971 a Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto
Pietro Bernocchi, presso il quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
-· INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 27.9.2024, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore Per_1 con
collocazione presso la madre e diritto di visita del padre liberamente quando vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche, previa comunicazione telefonica alla madre, in ogni caso per due pomeriggi infrasettimanali ed a fine settimana alternati dal sabato all'uscita di scuola alla domenica sera, con modalità da concordarsi tra i genitori, con festività natalizie e pasquali in via alternata e per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
2) l'arretrato della quota di mantenimento dei figli è stato
rideterminato con scrittura privata 22/07/2022 nella misura di €
16.000,00 (sedicimila) senza interessi e/o rivalutazione monetaria. Il
pagamento è stato concordato nei seguenti termini:
- una prima rata di € 5.000,00 (cinquemila/00), è stata già versata alla data della stipula della scrittura privata del 22/07/2022, e le successive concordate 55 rate mensili di € 200,00 (duecento/00) sono da versarsi entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese, a decorrere dal 25/10/2022; le parti danno atto che da tale data e fino al deposito del presente atto le rate sono state regolarmente versate;
3) la sig.ra Controparte_2 onferma la rinuncia al contributo del padre per il mantenimento della figlia maggiorenne Per 2 di €
150,00 (centocinquanta/00) a decorrere dal mese di maggio 2022 e rinuncia al mantenimento del figlio maggiorenne Per_3 di € 150,00
(centocinquanta/00) a decorrere dal mese di agosto 2024;
4) il contributo per il mantenimento dei figli Per_4, Per 5 ed Per_1
resta quindi determinato nel complessivo importo di € 450,00 mensili,
Per 1 e due pari a € 150,00 per ciascun figlio, una minorenne maggiorenni ma attualmente non del tutto auto sufficienti economicamente, Per 4 (22 anni, all'ultimo anno dell'Università per Assistente Sociale – lavora presso “Sereni Orizzonti” percependo €
700,00 al mese) e Per_5 (19 anni, al primo anno dell'Università di
-Psicologia – lavora presso “Sereni Orizzonti” percependo € 400,00 al mese); le parti si impegnano, al raggiungimento della completa indipendenza economica di ciascun figlio, a rivedere le presenti condizioni;
5) il sig. CP 1 si obbliga a versare mensilmente alla sig.ra
Parte 1 la detta quota di € 450,00 a titolo di mantenimento dei tre figli Per 4, Per 5 ed Persona_6 e non oltre il 25 di ogni mese, con decorrenza dal mese di agosto 2024; le parti danno atto che fino a tale data e fino al deposito del presente atto il padre ha versato le quote di mantenimento concordate con la scrittura del 22/07/2022 ai punti
4 e 5;
6) le spese straordinarie sono a carico del padre nella misura del 50%,
come di seguito precisate in aderenza alle linee guida delContr
a) Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili,
spese per dentista, oculista e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato (escluse le spese per visite di controllo e di routine e per gli abituali trattamenti terapeutici che rientrano nell'assegno di mantenimento), spese protesiche, spese di assicurazione e bollo per mezzo di trasposto
(quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori);
b) Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori:
Scolastiche: scuole private, spese di alloggio in università pubbliche e private, ripetizioni, master e specializzazioni post-universitari,
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio etc.;
Spese di natura ludica e parascolastica: corsi attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, vacanze senza i genitori, conseguimento della patente presso autoscuole private ecc.;
Spese sportive: attività sportiva compresa l'attrezzatura e quanto necessario per l'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: interventi chirurgici, spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche 0 private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite
specialistiche etc.;
Ricevimenti e feste dedicate ai figli.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese
è dovuto entro il termine di 20 giorni dalla rispettiva richiesta che dovrà essere effettuata via e-mail dalle parti ai rispettivi indirizzi
Email_1 e Email 2 con l'inoltro delle ricevute di spesa riferimento. La deducibilità e detraibilità fiscale delle spese straordinarie si intende posta in parte uguale ai due genitori.
7) Tutti i pagamenti di cui ai punti precedenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario su conto intestato alla sig.ra i cui si indicano le coordinate:Parte 1
[...];
8) l'assegno unico e universale per i figli Per_4, Per_5 ed Per_1 viene ed il sig. percepito integralmente dalla sig.ra Parte 1
rinuncia alla quota del 50% di sua competenza con CP_1
decorrenza dal mese di luglio 2022.
9) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, e conseguentemente rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo a titolo di mantenimento."
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett. B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
"Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge".
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte 1 e Controparte 1
matrimonio celebrato in data 5.4.1997 in Piacenza e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 32,
parte II, serie A anno 1997 alle condizioni così convenute
,
dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Piacenza perché
provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D. 09.07.1939
n.1238 e successive modifiche.
Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 15.4.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti