Art. 1. Articolo unico.
Agli articoli 6 , 9 e 10 della legge 3 aprile 1958, n. 499 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 6, primo comma, dopo le parole: "e' soppressa", sono aggiunte le seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 1958";
b) al testo dell'art. 9 e' anteposto il seguente comma: "Le rendite per morte e quelle per inabilita' permanente dal 30 per cento al 100 per cento per infortunio sul lavoro avvenuto fino al 31 dicembre 1948 o per malattia professionale manifestatasi fino a tale data sono aumentate del 20 per cento", e aggiunto il seguente ultimo comma: "Gli aumenti disposti dal presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1958";
c) nell'art. 10, dopo le parole: "verificatisi dal 1 gennaio 1958", sono aggiunte le seguenti: "a decorrere dalla data stessa".
Agli articoli 6 , 9 e 10 della legge 3 aprile 1958, n. 499 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 6, primo comma, dopo le parole: "e' soppressa", sono aggiunte le seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 1958";
b) al testo dell'art. 9 e' anteposto il seguente comma: "Le rendite per morte e quelle per inabilita' permanente dal 30 per cento al 100 per cento per infortunio sul lavoro avvenuto fino al 31 dicembre 1948 o per malattia professionale manifestatasi fino a tale data sono aumentate del 20 per cento", e aggiunto il seguente ultimo comma: "Gli aumenti disposti dal presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1958";
c) nell'art. 10, dopo le parole: "verificatisi dal 1 gennaio 1958", sono aggiunte le seguenti: "a decorrere dalla data stessa".