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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/05/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1874/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1874/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA S. Parte_1 C.F._1
SONNINO, 195 09127 CAGLIARI presso lo studio dell'avv. MARRAS GIANFRANCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), e cf. ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
in giudizio rappresentate da (C.F. ), elettivamente domiciliate in VIA F. CP_3 P.IVA_3
CORRIDONI,1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BOTTAZZI LEONARDO, che le rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATE
E
pagina 1 di 25 (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA LARGA 9 Controparte_4 P.IVA_4
MILANO presso lo studio dell'avv. GUZZETTI PAOLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ed in riforma dell'impugnata sentenza:
In via pregiudiziale di rito,
- dichiarare la propria incompetenza a conoscere della presente controversia in favore di quella esclusiva del Tribunale di Cagliari (foro del consumatore).
Nel merito
In via preliminare,
- dichiararsi il difetto di legittimazione attiva nonché di titolarità dei diritti oggetto della domanda in capo alle società cessionarie intervenute per le ragioni diffusamente esposte in atti.
1) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia dei richiamati contratti di compravendita 07.11.2008
a rogito notaio Rep. 19214 e del successivo contratto di leasing, per le ragioni di cui alla Persona_1 espositiva, nonché l'usurarietà e, in subordine, l'indeterminatezza degli interessi e costi connessi al contratto di mutuo in data 28.09.2005 a rogito (Rep. 18551), con ogni conseguente Per_2
statuizione quanto alla riconduzione del rapporto a gratuità, ovvero al ricalcolo dello stesso onde procedere a rideterminazione del saldo dei rapporti di dare-avere tra le parti;
2) Rigettare, per l'effetto, ogni avversa domanda, mandando assolto il resistente da ogni avversa pretesa;
3) Accertata la responsabilità della ricorrente in rapporto a quanto contestatole negli atti difensivi, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, in dipendenza di ciò occorsi al resistente nella misura che risulterà in corso di causa, determinandone l'ammontare anche mediante ricorso a criteri equitativi, nonché alla ripetizione delle maggiori somme dal resistente corrisposte, come chiarito in atti e come risulterà in corso di causa, per l'eccedenza rispetto a quanto sarebbe stato dovuto, alla data di estinzione del mutuo, come quantificato in ragione della domanda di cui al superiore punto 1) delle presenti conclusioni.
4) In via subordinata istruttoria, si insiste perché la Corte adita voglia rimettere la causa in istruttoria
pagina 2 di 25 e disporre la invocata CTU sui quesiti indicati e precisati in atti.
In ogni caso, condannare la ricorrente, in solido con le intervenute, alla rifusione delle spese e dei compensi di lite del doppio grado, nonché le spese (come documentate) ed i compensi afferenti il procedimento di mediazione, ivi comprese per entrambi quelle forfettarie, oltre gli accessori di legge.
Per Controparte_1 Controparte_5
:
[...]
- dichiarare inammissibile l'appello proposto per i motivi meglio espositi in narrativa, con riferimento
e alla nullità della citazione, ed all'accertata la violazione del disposto di cui agli artt. 342 e 348 bis
c.p.c.;
- rigettare in assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora l'istanza di sospensiva proposta dall'appellante-
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: Rigettare integralmente l'appello proposto dal dr. Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi sopra espressi e, per l'effetto,
[...]
confermare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Milano n. 5153/2024 (R.G.
49578/2021), pubblicata il 17.05.2024, e ciò per tutti i motivi sopra esposti, da aversi qui integralmente riprodotti e trascritti.
IN OGNI CASO: Sono confermate le conclusioni rassegnate in primo grado dalla cedente
[...]
e dalle intervenute e come da foglio di Controparte_4 Controparte_2 Controparte_1
precisazione delle conclusioni depositato dalle appellate nel giudizio di primo grado, conclusioni che vengono per completezza riportate di seguito:
“In via pregiudiziale e/o preliminare:
- rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale;
- per quanto meglio esposto in narrativa, dichiarare la prescrizione di tutte le domande e deduzioni riferibili al contratto di mutuo a rogito Notaio del 28.09.2005 (Rep. 18551), registrato a Per_3
Sanluri il 03.10.2005 al n. 1140 serie 1;
Nel merito in via principale: previe le declaratorie di legge e del caso, rigettarsi comunque ogni domanda proposta nei confronti di e siccome inammissibile e/o Controparte_2 CP_1
improcedibile e/o improponibile, in ogni caso infondata in fatto e in diritto anche per intervenuta prescrizione e/o decadenza e/o compensazione, assolvendo le stesse e Controparte_2 CP_1
da ogni pretesa avversaria o, comunque, accogliendo le loro difese ed eccezioni esposte anche in via di subordine.
pagina 3 di 25 Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudice ritenga nulli i contratti stipulati, accertare la qualità di terzo acquirente in buona fede dell'immobile di CP_2
e condannare, dunque, a restituire a quest'ultima l'immobile.
[...] Parte_1
In via istruttoria: ci si oppone alle richieste istruttorie ex adverso proposte e si contestano i documenti prodotti in quanto inopponibili al convenuto. Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., già depositate.
In ogni caso: con vittoria di spese, IVA e CPA.”
Per Controparte_4
IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare inammissibile l'appello proposto per i motivi meglio espositi in narrativa, con riferimento
e alla nullità della citazione, ed all'accertata la violazione del disposto di cui agli artt. 342 e 348 bis
c.p.c.;
- rigettare in assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora l'istanza di sospensiva proposta dall'appellante;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: Rigettare integralmente l'appello proposto dal dott. Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi sopra espressi e, per l'effetto,
[...]
confermare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Milano n. 5153/2024 (R.G.
49578/2021), pubblicata il 17.05.2024, e ciò per tutti i motivi sopra esposti, da aversi qui integralmente riprodotti e trascritti.
IN OGNI CASO: Sono confermate le conclusioni rassegnate in primo grado da Controparte_4
come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato dalle appellate nel giudizio di primo grado, conclusioni che vengono per completezza riportate di seguito:
“In via pregiudiziale e/o preliminare:
-rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale;
-per quanto meglio esposto in narrativa, dichiarare la prescrizione di tutte le domande e deduzioni riferibili al contratto di mutuo a rogito Notaio del 28.09.2005 (Rep. 18551), registrato a Per_3
Sanluri il 03.10.2005 al n. 1140 serie 1;
Nel merito in via principale: previe le declaratorie di legge e del caso, rigettarsi comunque ogni domanda proposta nei confronti di , siccome inammissibile e/o improcedibile e/o Controparte_4
improponibile, in ogni caso infondata in fatto e in diritto anche per intervenuta prescrizione e/o
pagina 4 di 25 decadenza e/o compensazione, assolvendo le stesse da ogni pretesa avversaria o, Controparte_4
comunque, accogliendo le loro difese ed eccezioni esposte anche in via di subordine.
Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudice ritenga nulli i
Co contratti stipulati, condannare in via riconvenzionale il sig. a restituire a il prezzo Parte_1
Co versatogli da stessa per l'acquisto dell'immobile concesso poi in leasing oltre al pagamento degli interessi e al risarcimento del danno, anche in via equitativa.
In via istruttoria: ci si oppone alle richieste istruttorie ex adverso proposte e si contestano i documenti prodotti in quanto inopponibili al convenuto.
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, VI comma,
c.p.c., già depositate.
In ogni caso: con vittoria di spese, IVA e CPA.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato telematicamente il 19 giugno 2024 il dr. da Parte_1
Cagliari appellava la sentenza n. 5153/2024 del 15 maggio 2024, pubblicata il 17 maggio 2024 e notificata il 20 maggio successivo, con la quale il Tribunale di Milano - definendo la causa n.
49578/2021 di Rg. promossa nei suoi confronti da e nella quale erano medio Controparte_4
tempore intervenute ex art. 111 cpc le società e entrambe Controparte_1 Controparte_2 rappresentate da , quali successori particolari della prima nell'ambito di un'operazione CP_3
di cartolarizzazione -, disattese le sue domande ed eccezioni, aveva accertato l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 00913845/001 concluso il 7.11.2008 fra il medesimo e, quale concedente, (poi divenuta ), a seguito della Parte_2 Controparte_4
comunicazione del 25.7.2016 con la quale la finanziaria aveva dichiarato di intendere avvalersi della clausola ex art. 1456 cc di cui all'art. 11 delle relative condizioni generali conseguentemente alla morosità nel pagamento dei canoni mensili da parte del conduttore, per l'effetto, condannato al rilascio in favore di dell'immobile locato, sito in Cagliari, via Sebastiano Controparte_2
Satta n., 24/A, piano terra con annesso cortile, meglio in atti descritto, oltre alla rifusione delle spese di lite in favore delle controparti.
1.2 Si costituivano in giudizio, resistendo al gravame, le appellate, e Controparte_2 CP_1
con congiunta comparsa di risposta del 18 luglio 2024, mediante
[...] Controparte_4
comparsa di risposta del 9 ottobre 2024.
pagina 5 di 25 1.3 Ad esito della prima udienza del 12 novembre 2024, la Corte, in diversa composizione, con ordinanza riservata del medesimo giorno rigettava l'istanza ex art. 283/351 cpc proposta dall'appellante; nel contempo, la causa veniva rinviata al 13 maggio 2025 per la rimessione al
Collegio, con concessione dei termini ex art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli atti conclusivi.
1.4 Successivamente, il nuovo Consigliere istruttore designato dal Presidente della Corte il 20 gennaio
2025, con decreto del 28 gennaio 2025, poi corretto per errore materiale il 31.1.2025, anticipava l'udienza per la rimessione della lite in decisione all'8 aprile 2025, con rimodulazione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 cpc per gli adempimenti ivi previsti.
1.5 Alla predetta udienza dell'8 aprile 2025 – tenuta con trattazione ex art. 127 ter cpc mediante deposito dai procuratori delle parti di apposite note scritte – la causa veniva, quindi, rimessa per la decisione al Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
2.1 Con il primo motivo l'appellante si duole del rigetto da parte del Tribunale di Milano della propria eccezione di incompetenza territoriale in favore del Foro di Cagliari sul presupposto che egli difetti della prospettata qualità di consumatore con riferimento agli obblighi dipendenti dal contratto di vendita del bene a rogito del Notaio dr. del 7.11.2008 e della contestuale locazione Per_1
finanziaria.
2.2 Secondo il qui procedente, il primo decidente erroneamente ha ritenuto che egli avesse partecipato alle scritture negoziali in discussione quale professionista, con conseguente ritenuta validità della clausola n. 19 del contratto di leasing, derogativa della competenza territoriale in favore del Foro di
Milano; ciò, avendo valorizzato, da un lato, che nelle proprie difese fosse stata specificata la sua professione di odontoiatra, dall'altro lato, che nell'atto di compravendita e nel contratto di locazione finanziaria fosse stata indicata la propria partita Iva e, dall'altro lato ancora, che l'immobile oggetto del leasing dovesse essere ristrutturato per le sue necessità libero professionali, circostanze, peraltro, per sé, non escludenti la predicata qualità di consumatore se lette coerentemente con le difese assunte, nelle quali egli aveva dedotto che l'intera operazione non era frutto di propria autonoma decisione, ma il risultato della sollecitazione di , la quale CP_7 aveva favorito l'originario acquisto del fabbricato da parte sua (rogito Notaio dr. del Per_2
2005) e, nel contempo, promesso le risorse per la sua ristrutturazione, a tacere che la natura del bene (un immobile fatiscente ad uso magazzino) doveva risultare sufficiente per escludere la pagina 6 di 25 possibilità che fosse posto in connessione con la propria attività professionale o, comunque, che l'acquisto fosse stato effettuato in funzione di detta attività; e, del resto, in occasione della successiva vendita dell'immobile a (rogito del dr. del 7.11.2008), il fabbricato Parte_2 Per_1
non aveva subìto variazioni di sorta, né quanto a destinazione urbanistica, né quanto ad effettivo utilizzo nel senso ipotizzato, così che nessuna delle affermate finalità, che il Giudice a quo ha ritenuto di intravedere, si sarebbe potuta considerare sussistente;
e, del pari, nemmeno vi è riscontro che egli abbia partecipato agli atti negoziali indicando la propria partita Iva, rilevata dal primo decidente da un timbro apposto sul frontespizio del contratto di leasing, quando nel corpo di dette scritture vi appariva il solo codice fiscale.
2.3 D'altra parte, conclude il dr. sul punto, a nulla vale che il Notaio abbia riportato nel Parte_1
rogito la propria professione di odontoiatra, trattandosi di mero obbligo notarile, che non implica necessariamente che il negozio fosse stato perfezionato in funzione dell'esercizio di tale attività, che non contempla l'acquisto di immobili, oltretutto ad uso magazzino, quale quello di specie, privo delle oggettive caratteristiche per un suo impiego strumentale in rapporto a tale professione e, tanto meno, per il dichiarato intento.
2.4 Tele motivo non coglie nel segno.
2.5 Vale, in proposito, immediatamente rilevare come lo stesso appellante, al fine di sostenere la propria istanza ex artt. 283/351 cpc, ha inteso evidenziare che nell'immobile per cui è causa egli esercita l'attività odontoiatrica con un consistente indotto di clientela (v. pag. 29 dell'atto di citazione del 19.6.2024), affermazione incompatibile con quanto asserito nel motivo di gravame in commento, laddove ha sostenuto che l'acquisto, prima, e la successiva rivendita del bene per porlo ad oggetto del contratto di leasing in discussione non erano stati perfezionati in funzione dell'esercizio della propria attività. D'altra parte, nell'atto di compravendita del 19.10.2005, a pag.
1, era specificato che all'acquisto il dr. era “odontoiatra”, mentre nel contratto di mutuo Parte_1
del 28.9.2005, a pag. 13, art. 11, era stato precisato che il finanziamento non era contratto per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze;
infine, il contratto di leasing del 7.11.2008 (doc. 2 del fascicolo di prime cure di Controparte_4
riporta, nel corpo della scrittura (e non in un timbro apposto successivamente),
[...] nell'intestazione, il nome, quale utilizzatore, del dr. affiancato Parte_1 dall'indicazione, quale indirizzo, della “sede legale” della sua attività (all'epoca dichiarata in pagina 7 di 25 Cagliari, via Alghero) e della partita Iva, oltre che del codice fiscale. Nello stesso contratto di leasing veniva anche precisato che il finanziamento avrebbe potuto essere reso disponibile all'utilizzatore anche “per il tramite di provvista messa a disposizione dalla Banca Europea per gli investimenti nell'ambito di un prestito globale finalizzato al sostegno di iniziative di investimento promosse da piccole e medie imprese”.
2.6 Non può, quindi, esservi alcun dubbio che l'appellante abbia espresso le proprie volontà sinallagmatiche nell'ambito di rapporti di specie in qualità di professionista e non quale mero
“consumatore”, con conseguente piena validità, come già correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, della clausola n. 19 del contratto di locazione finanziaria, prevedente la competenza esclusiva del Foro di Milano per qualsiasi controversia dal medesimo derivante, dal conduttore sottoscritta anche specificamente ai fini di cui agli artt. 1341 e 1342 cc.
3.1 Con il secondo motivo il qui procedente censura l'impugnata sentenza laddove il Tribunale non si è pronunciato sulla questione della proprietà del bene oggetto della locazione finanziaria in discussione, avendo ritenuto la domanda al riguardo formulata da e da Controparte_4
abbandonata per non essere stata riportata dalle stesse in sede di precisazione Controparte_2
delle conclusioni, quando, a suo avviso, il preliminare accertamento del relativo diritto (la cui titolarità in capo all'intervenuta era stata da parte di esso appellante contestata sia sotto il profilo dell'an, che dell'oggetto) si pone in rapporto di necessaria dipendenza rispetto a quella di riconsegna del bene (quale suo antefatto logico-giuridico), così che, in difetto di prova al riguardo, la domanda di rilascio non avrebbe potuto trovare accoglimento, del resto, a veder bene, per il dr.
, anch'essa non coltivata in forza del titolo originariamente posto dalla ricorrente a Parte_1 fondamento della pronuncia (ovvero, il contratto di leasing); né alcuna prova, secondo l'appellante,
è stata offerta a sostegno della titolarità giuridica in favore del soggetto che detta domanda aveva fatto propria per effetto dell'intervento, a nulla valendo l'estratto della Gazzetta Ufficiale dove ha dato notizia ex art. 58 TUB dell'avvenuta cessione, né la dichiarazione Controparte_2
della solo asserita cedente esibita dalla controparte, documenti sui quali il primo decidente ha fondato il proprio convincimento.
3.2 Ed, infatti, aggiunge il qui procedente, è intervenuta in giudizio ex art. 111 Controparte_2 cpc sulla premessa di essere titolare dei diritti sul bene già spettanti all'originaria concedente, assumendo che detto diritto fosse ad essa pervenuto per effetto della cessione in suo favore pagina 8 di 25 effettuata nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione, producendo soltanto l'estratto della G.U. (doc. E del ricorso ex art. 111 cpc) ed una dichiarazione della cedente, peraltro, sottoscritta da soggetto non meglio identificato, non bastando la firma digitale a detti fini
(doc. 1 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 cpc), con la quale quest'ultima dava atto dell'avvenuta cessione dei diritti sul bene (oltre che dei crediti in favore di , Controparte_1
ritenendo di avere soddisfatto l'onere probatorio sul punto, al pari del Tribunale, che non ha considerato le proprie eccezioni, che avrebbero dovuto imporre a carico della controparte una prova rigorosa del trasferimento, dalla quale risultasse con certezza la titolarità in capo a
[...] del diritto di proprietà dell'immobile per il rilascio del quale la stessa aveva CP_2
inizialmente dichiarato di fare propria la domanda originariamente proposta dalla sua asserita dante causa, asserzione che avrebbe richiesto la produzione del contratto di cessione che, stante il conseguente trasferimento del diritto reale su di un immobile, non consente mezzi di prova diversi;
ciò, anche in ragione dell'incerta espressione utilizzata nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, dal quale risulta che la società veicolo avrebbe acquistato “taluni crediti” derivanti da
“contratti di leasing”, formula evidentemente insoddisfacente al fine di identificare esattamente o, quanto meno, con sufficiente certezza i “crediti” oggetto della cessione, senza avere individuato, ed in essa compreso, anche il credito e, correlativamente, i diritti sul bene dipendenti dal contratto di leasing per cui è causa, per cui, diversamente da quanto statuito in sentenza, in mancanza della prova di un valido trasferimento del bene immobile, difettando in capo alle intervenute la legittimazione, nonché la titolarità giuridica attiva, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda di rilascio.
3.3 Tale, articolato, motivo è infondato.
3.4 Al riguardo, osserva la Corte come non possa dubitarsi dell'opponibilità nei confronti del dr.
dell'atto di cessione in blocco dei crediti e della titolarità dei diritti e dei beni oggetto dei Parte_1
contratti di leasing già facenti capo ad in favore di quanto ai Controparte_4 Controparte_1
crediti, e a quanto alla gestione dei rapporti di leasing e dei beni immobili Controparte_8
oggetto degli stessi, fra cui quello per cui è causa;
ciò, considerato che dalla documentazione da quest'ultima prodotta in prime cure - fra cui la notizia, con i relativi estremi, del contratto notarile del 2.12.2022 pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, parte seconda, foglio delle inserzioni,
n. 149 del 24.12.2022, prodotta in atti dalla stessa in prime cure (doc. E del ricorso ex art. 111 cpc depositato) unitamente alla dichiarazione attestante l'avvenuta operazione di cartolarizzazione, pagina 9 di 25 rilasciata dalla cedente (doc. 1 della memoria ex art 183, sesto comma, n. 1 Controparte_4
cpc), quindi, proveniente dal soggetto già titolare del relativo diritto - si è pienamente in grado di individuare il rapporto ed il titolo in forza dei quali la medesima ha inteso intervenire in giudizio ex art. 111 cpc, in sostituzione della sua dante causa, a ciò pienamente legittimata.
3.5 Detta cessione è avvenuta ad esito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n. 130 ed in forza degli artt. 1, 4, 7.1 della Legge 130, di cui è stata data idonea e completa notizia mediante atti in forza dei quali, in sostanza, le azioni e le ragioni della prima titolare – quanto alla gestione degli immobili ad esito della risoluzione della locazione finanziaria che ci occupa - sono state acquisite dall'intervenuta con la conseguenza che, Controparte_8
essendone divenuta titolare, legittimamente, tramite la procuratrice speciale si è CP_3
costituita in giudizio, facendo proprie le domande già proposte avanti al Tribunale ex art. 702 bis cpc dall'originaria ricorrente.
3.6 Del resto, la pubblicazione dell'avviso delle operazioni di cartolarizzazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica le rende opponibili erga omnes, senza necessità di ulteriori formalità e annotazioni e, verso il debitore ceduto, con gli effetti di cui al quarto comma dell'art. 1264 c.c. (cfr.
Cassazione Civile, Sez. 6-1, ordinanze n. 24798 del 5.11.2020 e n. 20495 del 29.9.2020;
Cassazione Civile, Sez. 1, sentenza n. 5997 del 17.3.2006); quanto sopra, anche considerati i puntuali dati riportati in Gazzetta Ufficiale, con specifica individuazione dei rogiti notarili sottesi alle predette operazioni, comprese quelle attinenti la cessione, oltre che dei crediti deteriorati pervenuti a della titolarità e della gestione dei beni, trasferite a Controparte_1 Controparte_8
[...
3.7 Ad abundatiam, va anche considerato che l'accertamento della proprietà dell'immobile de quo nemmeno può dirsi determinante ai fini dell'accoglimento della domanda di rilascio a seguito della accertata risoluzione del contratto di leasing oggetto di lite per nemmeno negata morosità del conduttore nel pagamento dei canoni scaduti alla data (25.7.2016) della diffida inviata da
[...]
(doc. 4 del ricorso ex art. 702 bis cpc), posto che il contratto di leasing, per sé, integra CP_4
un negozio di natura obbligatoria, per cui, come avviene in materia di locazione di immobili ad uso abitativo o commerciale, il rilascio va disposto in favore della parte locatrice, oggi
[...]
a seguito della cessione in parola, a prescindere dal predetto accertamento (cfr. sul CP_8
punto, ex multis: Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanze n. 25339 del 20.9.2024, n. 18486
pagina 10 di 25 dell'8.7.2024 e n. 27910 del 3.10.2023).
4.1 Con il terzo motivo la qui procedente si duole che il Giudice a quo abbia escluso la sussistenza degli elementi dal medesimo evidenziati perché la fattispecie potesse inquadrarsi nell'ambito di un patto commissorio vietato dall'art. 2744 c.c.; quanto sopra, laddove il primo decidente ha ritenuto che la concedente, al momento dell'acquisto del fabbricato per poi concederglielo in leasing, avesse corrisposto un prezzo (€ 550.000) frutto di supervalutazione a danno della locatrice e tale da dimostrare una finalità di finanziamento in favore di esso venditore-locatario, quest'ultimo avendolo acquistato in precedenza ad un prezzo sensibilmente inferiore, pari ad € 290.000, oltretutto aggiungendo la carenza di prova del proprio “stato di bisogno”, in quanto non ravvisabile nella circostanza che egli fosse obbligato al mantenimento di moglie e figli, dando rilievo ad un asserito proprio impegno in operazioni di significativa rilevanza economica ed alla natura strumentale del bene oggetto della relativa contrattazione.
4.2 Tali motivazioni del Tribunale, secondo l'appellante, risultano in contrasto con gli approdi cui la giurisprudenza è pervenuta in relazione ai possibili punti di contatto tra la fattispecie in questione
(lease-back) ed il patto commissorio, rinvenibile in qualsiasi negozio, tipico o atipico, che sia in concreto utilizzato per conseguire il fine dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito.
4.3 Secondo il dr. , sarebbe stato necessario che il primo decidente esaminasse la complessa Parte_1
operazione sotto il profilo della causa in concreto, avendo riguardo ai fini perseguiti con i singoli atti posti in essere dalle parti per darvi attuazione e, successivamente, verificasse ogni circostanza rilevante che aveva determinato ed inciso sulla stipula, oltre al risultato conseguito dalle parti, individuando gli elementi di giudizio che, se correttamente valorizzati, avrebbero consentito di pervenire a risultati diametralmente opposti rispetto a quelli cui è giunto in sentenza. Ciò, da un lato, considerata la sussistenza, pacifica e non contestata, di pregressi rapporti di debito/credito fra le parti, dall'altro lato, la necessità di valutare le modalità attraverso le quali i patti intercorsi erano stati congegnati, non solo in funzione del loro obbiettivo collegamento e scopo, ma anche in rapporto ai significativi risultati economici, in termini di concretezza (con vantaggio di uno solo dei contraenti), che l'operazione era potenzialmente in grado di generare e. di fatto, ha comportato.
4.4 Per l'appellante, le premesse su cui si basa il ragionamento del Tribunale è errato, in quanto, in pagina 11 di 25 primo luogo, non è assolutamente conferente, ma, anzi, è fuorviante, l'avere attinto il valore del bene raffrontando l'importo originariamente corrisposto da parte sua a titolo di prezzo per l'acquisto (€ 290.000) e quello poi versatogli dalla società di leasing (€ 550.000) per concludere che quanto da quest'ultima pagato fosse stato corrisposto a titolo di finanziamento e perchè, in secondo luogo, il decidente ha totalmente pretermesso l'esame del - pur collegato con l'intera operazione – contratto di mutuo del 28.9.2005 a rogito (doc. 4 del proprio fascicolo di Per_2 primo grado), con il quale la aveva finanziato l'acquisto dello stesso fabbricato per un CP_7
importo significativamente superiore rispetto al prezzo versato da parte sua nel 2005, a tacere che la futura concedente (doc. 44 della propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 cpc), in periodo antecedente alla stipula, aveva stimato il valore del bene – ivi compresi gli oneri per la sua ristrutturazione – in misura superiore al doppio rispetto al corrispettivo dalla medesima attribuitogli in occasione della vendita prodromica alla concessione del leasing.
4.5 Il Tribunale, aggiunge il dr. nemmeno ha congruamente posto l'attenzione sulla Pt_3
circostanza che egli aveva colto una favorevole opportunità acquistando un bene, sebbene in precarie condizioni di manutenzione, con una elevata potenzialità di sfruttamento economico, il tutto ad un prezzo significativamente inferiore rispetto a quelli correnti di mercato, tanto è vero che la Banca, che aveva finanziato l'acquisto sotto la forma del mutuo fondiario, aveva ritenuto di attribuire al cespite un valore di € 400.000, procedendo all'erogazione per un importo corrispondente ed iscrivendovi ipoteca con l'assenso dei venditori;
e da tali circostanze, per il qui procedente, risulta evidente come l'istituto di credito fosse ben persuaso del maggiore valore del bene rispetto al prezzo di acquisto concordato dalle parti, tanto da deliberare ed erogare generosamente il finanziamento, confidando, a garanzia delle restituzioni, sul solo valore cauzionale del cespite, seppure classato come magazzino e, per giunta, in condizioni di fatiscenza, consentendone l'acquisizione che mai egli si sarebbe determinato di concludere se non a motivo ed in prospettiva della sua possibile ristrutturazione, che la banca aveva promesso di finanziare, onde consentirgli di porlo a reddito.
4.6 Solo successivamente e a distanza di tempo, prosegue l'appellante, l'istituto bancario ebbe a manifestare di non potergli erogare gli importi necessari se non nelle forme del leasing, attraverso l'intervento di un terzo soggetto del medesimo gruppo (la società ), con cui l'operazione Parte_2
– cui egli venne costretto per l'urgenza e stante la consapevolezza che da altri non avrebbe potuto ottenere il corposo finanziamento necessario per la ristrutturazione, in presenza del gravame già pagina 12 di 25 iscritto sul bene - venne successivamente attuata.
4.7 D'altra parte, aggiunge il qui procedente, successivamente alla vendita intervenuta con Parte_2 ed al contestuale contratto di locazione finanziaria stipulato con quest'ultima, fra le parti venne sottoscritto in data 11.9.2009 un patto aggiuntivo al contratto di leasing (doc. 20 del proprio fascicolo di prime cure), attraverso il quale la concedente si era impegnata a dare corso all'esecuzione delle opere di ristrutturazione del fabbricato per un importo (di incerta quantificazione) pari ad € 370.000 in linea capitale, sul quale l'utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere, oltre all'IVA, i relativi oneri analogamente a quelli concordati con il contratto principale, dal che si può desumere che fin da allora si era consapevoli che le opere eseguite sull'immobile, ultimate il 21.10.2011, ne avrebbero aumentato significativamente il valore ad esclusivo vantaggio e profitto della concedente, tanto che, in occasione delle stima preliminare, il tecnico della finanziaria ne aveva quantificato il valore in un importo pari ad € 1.175.000, ovvero in misura doppia rispetto al prezzo versato per la vendita, sproporzione neppure bilanciata in contratto dalla presenza del patto marciano, per il quale, per l'ipotesi di sua inadempienza, era previsto che l'utilizzatore avesse diritto di recuperare la differenza tra il prezzo corrisposto in suo favore per la vendita ed il valore dell'immobile.
4.8 Del resto, prosegue l'appellante, il lease-back impostogli dalla banca non poteva assolvere alcuna funzione di finanziamento, posto che alla data della vendita in funzione del leasing egli aveva già corrisposto 36 ratei di mutuo per un importo di € 104.941,85 (a fronte dell'erogazione di € 397.764 al netto delle spese di istruttoria), con riduzione del capitale residuo di mutuo ad € 361.514,44, da cui discende che, dei pagamenti eseguiti nel periodo 30.11.2005/31.10.2008, ben € 62.070 erano stati imputati ad interessi corrispettivi, per cui i proventi dalla vendita intervenuta con Parte_2
nel 2008 erano andati a coprire, in via prevalente, il capitale residuo di mutuo, restando formalmente nella disponibilità di esso venditore-utilizzatore la somma di € 188.485,66 (al netto degli addebiti per “interessi corrispettivi del periodo” e della “penale” per l'estinzione anticipata del mutuo); e di tale importo, € 23.798,06 andarono a coprire i costi di estinzione di altro finanziamento, contratto per il pagamento della polizza assicurativa “personale”, collegata al mutuo, imposta dalla banca e mai rimborsata;
da qui, secondo il dr. , appare dimostrato Parte_1 che la residua somma di € 164.687,50 rimasta nella sua disponibilità – peraltro, ulteriormente falcidiata dall'addebito erariale di ulteriori € 100.000 a titolo di prelievo per imposte applicate nei propri confronti sulla plusvalenza derivante dal trasferimento infra-quinquennale compiuto - era pagina 13 di 25 insufficiente per fare fronte ai costi necessari per gli interventi di ristrutturazione indispensabili perchè il bene oggetto di leasing potesse risultare fruibile ed astrattamente idoneo a produrre redditi per quanto dalla concedente stimato, con palese riduzione ad € 64.687,50 circa delle utilità finanziarie traibili dal lease-back in questione, in sostanza neppure bastevoli per onorare la maxi rata iniziale del leasing;
da qui, la conseguenza che l'intera operazione di ipotizzato finanziamento non solo non aveva prodotto risultati apprezzabili economicamente per l'utilizzatore/venditore, ma aveva unicamente realizzato il fine ed il risultato che la banca e la concedente avevano di mira e cioè acquisire la proprietà del bene in funzione di garanzia, rendendo evidente la fondatezza dell'eccepita nullità dei patti attuativi della complessa operazione per violazione del divieto di cui all'art. 2744 cc.
4.9 Oltre a quanto sopra, aggiunge il procedente, va considerato il proprio concreto stato di bisogno all'epoca dei rapporti di specie, che il Tribunale non ha correttamente valutato, avendo attribuito rilevanza non già all'obbiettiva condizione di difficoltà in cui egli si trovava (avendo l'obbligo di versare in favore delle moglie e dei figli un assegno di mantenimento di € 2.400,00 mensili ed avendo situazione reddituale, al momento dell'originario acquisto, di circa € 50.000 annue al netto delle imposte), quanto alle conseguenze finanziarie alle quali egli era stato, suo malgrado, costretto dalla banca;
ciò, senza contare che in detto frangente temporale aveva ricevuto lo sfratto dall'immobile ove all'epoca esercitava la professione, cosa che lo aveva portato ad un'impellente necessità di reperire altro immobile, sobbarcandosi, oltre al canone di locazione del precedente studio, anche il pagamento dei ratei per il finanziamento accordatogli, senza, tuttavia, potere ritrarre dal bene oggetto di causa alcuna utilità, così che fu anche costretto, per fare fronte agli impegni del mutuo, a ricorrere ad un ulteriore finanziamento, sostenendone i relativi oneri, situazione di difficoltà finanziaria persistente anche al momento della complessa operazione di lease-back, tanto che, nonostante avesse ricevuto la somma di € 550.000 quale prezzo per la vendita del bene, per pagare la prima maxi rata era stato costretto ad un ulteriore finanziamento con lo stesso istituto di credito e, successivamente, a stipularne anche un altro per realizzare le preventivate opere di ristrutturazione del fabbricato;
né ad alcunchè vale, per l'appellante, onde escludere la nullità dell'operazione in parola, l'affermata strumentalità del bene al momento della stipula, in effetti, a suo avviso, del tutto ininfluente, in quanto non si deve dare rilievo alla natura del bene, quanto alla sua effettiva destinazione ed all'utilizzo in concreto da parte dell'acquirente, accertandone anche il rapporto di stretta connessione con l'attività di impresa o professionale svolta, che il primo pagina 14 di 25 decidente non ha correttamente valutato, in quanto non ha considerato che al momento dell'acquisto del cespite, nonché del mutuo, egli non poteva fruire del bene, trattandosi di immobile in precarie condizioni di manutenzione e con destinazione ad uso magazzino incompatibile con la propria professione a prescindere dalle opere di ristrutturazione e da una sua radicale trasformazione, condizioni in cui si trovava anche nel momento di stipula del lease-back in discussione, così che su di sé erano gravati solo i costi (anche per l'iva, erroneamente applicata a suo carico sui canoni di leasing per non corretta valutazione come strumentale della natura del bene), senza poterne trarre alcuna utilità.
5.1 Anche tale motivo non coglie nel segno.
5.2 Va, a tale fine, in primis, rammentato il granitico principio espresso dal Supremo Collegio, più volte fatto proprio anche da questa Corte (per tutte, cfr. le sentenze n. 434/2024, n. 257/2024, n.
1863/23, n. 1692/2023, n. 3474/2022, n. 1032/22, n. 837/21; n. 470/2021; n. 283/2021; n.
3082/2020), per il quale il giudice adìto è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla sua formazione, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti compiuta una valutazione dei vari elementi acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso, rientrando nei compiti propri del decidente stabilire quale degli stessi sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l'indagine sollecitata dalle parti, con conseguente potere del medesimo di basarsi esclusivamente su quanto ritenga, motivatamente, rilevante e influente per la formazione del giudizio richiestogli e di negare ingresso a questioni ritenute del tutto superflue o defatigatorie (v. Cassazione Civile, ordinanze 8 agosto 2019, n. 21210;
n. 16467 del 4 luglio 2017 e n. 742 del 19 gennaio 2015); quanto sopra, ben potendo applicare la ragione più liquida (per tutte: cfr.: Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n. 693 del 9.1.2024;
Cassazione Civile, Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019, precedute da: Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9936 dell'8 maggio 2014).
5.3 D'altra parte, è stato da tempo chiarito dal Supremo Collegio che lo schema contrattuale del “sale and lease back” è, in linea di massima ed almeno in astratto, valido, in quanto contratto d'impresa socialmente tipico, ferma la necessità di verificare, caso per caso, l'assenza di elementi patologici, sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia, vòlto ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto di patto commissorio e, pertanto, sanzionabile, per
pagina 15 di 25 illiceità della causa, con la nullità ex art. 1344 cc in relazione all'art. 1418, secondo comma, cc, quali l'esistenza di una pregressa situazione di credito e debito tra la società finanziaria ed il venditore-utilizzatore, le difficoltà economiche di quest'ultimo, la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente (cfr. Cassazione Civile, Sez. 1, ordinanza n. 2219 del 25.1.2022, conforme a Cassazione, Sez. 3, ordinanza n. 4664 del 22.2.2021 e a
Cassazione Civile, Sez. 1, ordinanza n. 13305 del 28.5.2018), con la precisazione, da parte dei più recenti arresti giurisprudenziali in materia, che per potere considerare l'operazione compiuta con violazione del patto commissorio ex art. 2744 cc si può anche prescindere dalla presenza congiunta di detti elementi patologici, qualora sia ravvisabile che la complessiva operazione negoziale sia finalizzata a realizzare una causa concreta di garanzia in luogo dell'effettivo trasferimento del bene, mediante un accertamento che può compiersi, eventualmente, anche sulla base di altri e diversi indici rivelatori;
ciò, in quanto l'art. 2744 cc deve essere interpretato in maniera funzionale, sicchè in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il patto ivi descritto, ma qualunque tipo di convenzione – quale ne sia il contenuto – che venga impiegato per conseguire il risultato, vietato dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito (v. sul punto: Cassazione
Civile, Sez. 3, ordinanze n. 9331 del 9.4.2025, n. 28553 del 6.11.2024 e n. 16367 dell'8 giugno
2023).
5.4 Orbene: calati i surriferiti principi al caso di specie, va considerato che, in sostanza, l'appellante si è limitato a prospettare una diversa valutazione degli elementi, in fatto ed in diritto, acquisiti, rispetto a quella fatta propria dal Tribunale, la cui decisione, peraltro, appare pienamente condivisibile e sorretta da congrua e corretta motivazione dell'iter logico-giuridico di formazione del suo convincimento.
5.5 Rileva il Collegio, al riguardo, che, da un lato, al momento della stipula della vendita dell'immobile da parte del dr. a (cfr. atto a rogito del Notaio dott.ssa di Parte_1 Parte_2 Persona_4
Cagliari n. 19214 rep., n. 9968 di racc. del 7.11.2008, doc. 1 del fascicolo di prime cure di
[...]
e del coevo contratto di leasing (doc. 2 dello stesso fascicolo), l'acquirente, ancorchè CP_4
appartenente al medesimo gruppo societario, era, comunque, soggetto giuridico distinto da
[...]
, la quale, in precedenza, il 28.9.2005, con atto a rogito della dott.ssa di CP_9 Persona_5
Villacidro n. 18551 rep., n. 6080 racc. (doc. 4 del fascicolo di prime cure dell'appellante), aveva pagina 16 di 25 concesso a quest'ultimo un mutuo fondiario per importo capitale di € 400.000, utilizzato solo in parte dal mutuatario (per importo pari ad € 290.000) per l'acquisto dello stesso fabbricato dagli originari proprietari, signori e dall'altro lato, per tale mutuo il qui CP_10 CP_11
procedente non ha dedotto, e, tanto meno, comprovato di essere rimasto in mora verso CP_9
prima della vendita del fabbricato a , epoca nel quale, oltretutto, era già stato estinto,
[...] Parte_2
come evidenziato dal Notaio dott.ssa a pag. 519, punto 3, ultime 3 righe del rogito, con Per_1
espresso rinvio alla dichiarazione in tale senso rilasciata da , allegata all'atto Controparte_4
notarile come documento sub. “C”, tanto da avere la creditrice già assentito alla cancellazione dell'ipoteca a suo tempo iscritta sull'immobile. A ciò, si aggiunga, dall'altro lato ancora, che dal relativo contratto di locazione finanziaria (doc. 1 del fascicolo di prime cure di Controparte_4
, pag. 1, risulta testualmente come all'operazione venne dato corso dalla concedente “sulla
[...] base della richiesta di locazione finanziaria presentata dall'utilizzatore e della relativa documentazione comprovante la situazione giuridica, amministrativa ed economico-patrimoniale del medesimo”, con ulteriore precisazione che “l'utilizzatore garantisce la solidità finanziaria e la solvibilità del venditore, rimanendo responsabile, nei confronti della concedente, di ogni evento che possa incidere sia sul buon fine della compravendita, che sulle garanzie cui il venditore è tenuto ai sensi degli artt. 1476 e seguenti cod. civ.”. Orbene: da tali premesse emerge come lo stesso dr. avesse dato origine all'operazione di lease back oggetto di lite, perfezionatasi Parte_1 previa dichiarazione attestante l'estinzione del mutuo, con espressa e specifica garanzia rilasciata da parte dell'appellante alla finanziaria circa la propria solidità economico-finanziaria, Parte_2
sia come utilizzatore, che come venditore del fabbricato, il che smentisce per tabulas quanto dal medesimo affermato, senza avere di ciò fornito alcuna idonea prova, circa un'ipotesi di possibile approfittamento a proprio danno da parte di e (oggi entrambe Controparte_9 Parte_2 [...]
. CP_4
5.6 A ciò, va aggiunto che difetta anche la prova, concreta ed oggettiva, dello stato di bisogno del dr.
al momento dell'insorgenza dei rapporti oggetto di causa, nulla di per sé comprovando Parte_1
l'assegno di € 2.400,00 mensili dal medesimo dovuto per il mantenimento di moglie e figli, già previsto in sede di separazione dal coniuge fin dal 4.11.2004, come da verbale dell'udienza avanti al Tribunale dal medesimo prodotto in primo grado (doc. 11), obbligazione, quindi, antecedente al primo atto di compravendita ed alla stipula del mutuo, conclusi, conseguentemente, dal medesimo nella consapevolezza della sua situazione finanziaria e degli impegni che andava ad assumere, che,
pagina 17 di 25 all'evidenza, aveva valutato di essere in grado di assolvere;
inoltre, nella sentenza divorzile definitiva del 12.12.2016 (doc. 12, stesso fascicolo) - preceduta, come ivi riportato, da sentenza parziale del 19.2.2013 di cessazione degli effetti civili di matrimonio - il Tribunale di Cagliari, motivando la conferma dell'assegno di mantenimento già precedentemente disposto a carico del dr.
, ha dato rilievo a circostanze dimostrative di indiscutibili capacità economiche del Parte_1
medesimo, quali l'avere uno studio di dentista in pieno centro di Cagliari con due dipendenti
(un'addetta alla poltrona ed una segretaria) ed alcuni collaboratori (igienista e ortodontisti), l'avere avuto un elevato tenore di vita durante il matrimonio, caratterizzato da abitazione con aiuto di coadiutrici domestiche e baby sitter, vacanze invernali sulla neve ed estive a Capri, viaggi all'estero, per cui le dichiarazioni dei redditi dal medesimo esibite, per sé, non possono di certo esprimere valori determinanti al fine di certificare la riduttiva capacità economico-patrimoniale dal medesimo rappresentata;
ciò, specie di fronte ad operazioni speculative quali quelle dal medesimo compiute e per cui è causa, denotate dalla volontaria assunzione di impegni economici nell'ordine di centinaia di migliaia di euro per realizzare il nuovo studio per la sua attività, come bene a ragione evidenziato dal Giudice a quo.
5.7 D'altra parte, difetta nel caso di specie anche la sproporzione a danno del conduttore/venditore fra il valore del bene ed il prezzo riconosciutogli al momento dell'alienazione strumentale alla conclusione del leasing, atteso che, come anche sul punto correttamente rilevato dal primo decidente, la sproporzione, semmai, risulta a danno della finanziaria, la quale, di fronte ad un immobile acquistato dal dr. nel 2005 per la somma di € 290.000 e nemmeno medio Parte_1
tempore ristrutturato (nonostante gli fosse stato concesso in precedenza un mutuo di € 400.000,00)
e, quindi, in nemmeno negato pessimo stato di manutenzione, ha riconosciuto al venditore, nel
2008, ben € 550.000,00, elementi tutti dai quali emerge con chiarezza che l'appellante, tramite le scritture negoziali in discussione, ha ottenuto nel tempo provviste ben superiori al valore economico del bene in questione, in sostanza approfittando della disponibilità degli istituti creditizi e di leasing cui si era rivolto a finanziare l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile dal medesimo prescelto per porvi la sede della propria attività.
5.8 Da qui, la conferma che in concreto non si è verificata – e, comunque, non risulta comprovata - alcuna illecita coercizione del qui procedente;
né risulta dimostrato, alla luce delle circostanze di causa, che il medesimo abbia dovuto sottostare alla volontà del creditore allorquando ha inteso concludere l'operazione di lease back in questione, oltretutto il contratto di leasing prevendendo, in pagina 18 di 25 caso di risoluzione per inadempimento da parte del conduttore o, comunque, in caso di scioglimento del contratto, il riaccredito del ricavato dalla vendita del bene o dalla sua ricollocazione sul mercato in favore dello stesso, se superiore al debito maturato (art. 12), il che esclude ulteriormente la possibilità di ravvedere nei rapporti fra le parti un indebito arricchimento in capo alla concedente a scapito del locatario.
5.9 Conseguentemente, va escluso che le parti abbiano concluso un illecito patto commissorio quale quello ipotizzato dall'appellante, la cui domanda di nullità degli accordi sinallagmatici in discussione sul punto, reiterata dal medesimo in questa sede, non può trovare accoglimento, così come fondatamente già ritenuto dal Giudice di prime cure.
6.1 Con il quarto motivo l'appellante censura l'impugnata sentenza per violazione da parte del
Tribunale del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, avendo accolto le domande di rilascio del bene in favore di in forza dell'intervenuta risoluzione Controparte_2 del contratto di leasing, sebbene abbandonata sia dalla parte ricorrente, quanto dall'intervenuta, con violazione dell'art. 112 cpc, laddove proposta da quest'ultima nelle conclusioni rassegnate solo in via subordinata, avendo ritenuto il primo decidente di potere statuire al riguardo in forza del principio secondo il quale il giudice non sarebbe vincolato dalla graduazione delle domande delle parti, potendo egli deciderle secondo l'ordine logico delle difese svolte dalla parte.
6.2 A vedere bene, prosegue il dr. , come emerge dalle conclusioni delle controparti, nessuna Parte_1
domanda di rilascio, pur originariamente proposta dalla ricorrente in forza del rapporto obbligatorio, è stata successivamente coltivata e formulata dall'avente causa Controparte_8
né con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 cpc, né al momento di precisazione delle conclusioni, con conseguente rinuncia, ancor più evidente dal fatto che nessuna pronuncia è stata sul punto invocata dalla concludente in via principale;
ciò, anche perché quanto richiesto in via di subordine dall'intervenuta, modificando il perimetro delle proprie precedenti difese, afferiva e trovava ragione su di un presupposto giuridico a sostegno dell'invocato rilascio differente ed indipendente, ovvero su di un acquisto a titolo derivativo di un bene immobile effettuato in buona fede a non domino dall'intervenente/acquirente rispetto a quello inizialmente dedotto, ma rinunciato, fondato sul contratto di leasing.
6.3 Conseguentemente, per il qui procedente, il Giudice a quo si è pronunciato ultra petita sulla domanda di rilascio fondata su un diverso titolo giuridico, incorrendo nella denunciata violazione,
pagina 19 di 25 da cui consegue la nullità della decisione oggetto di gravame. Ciò, anche perché, in conseguenza al mutamento del rito e di rinvio dell'udienza di cui all'art. 183 cpc, la ricorrente Controparte_4 nell'apposita prima memoria non ha confermato le proprie domande, essendosi limitata ad insistere per il rigetto di quelle formulate da esso odierno appellante, limitatamente alle questioni legate al mutuo del 2005, proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale, vòlta alla condanna del mutuatario, per il caso in cui fossero stati ritenuti nulli i contratti, alla restituzione delle somme dalla medesima corrisposte per l'acquisto del bene poi concesso in leasing, domande confermate anche in sede di precisazione delle conclusioni, lasciando chiaramente intendere che essa avesse abbandonato quelle precedentemente proposte con il ricorso ex art. 702 bis cpc.
6.4 Tale motivo è decisamente infondato.
6.5 A tale fine, basta leggere attentamente gli atti depositati in prime cure rispettivamente nell'interesse di e delle intervenute e per rendersi Controparte_4 Controparte_2 Controparte_1
conto che, alla luce dei princìpi espressi dal Supremo Collegio con la nota sentenza delle Sezioni
Unite n. 1785/2018 del 24.1.2018 richiamata anche dall'appellante (preceduta, in senso conforme, ex multis, dalla 1 sezione civile della stessa Corte con sentenza n. 15860 del 10.7.2014 ed ordinanza n. 31571 del 3.12.2019 e seguìta, da ultimo, con ordinanza n. 23719 del 4.9.2024 dalla terza sezione), l'iniziale domanda di cui al ricorso ex art. 702 bis cpc proposta per la prima tramite la procuratrice speciale (specificamente, per quanto qui interessa, così articolata: - CP_3 accertata la piena ed intera proprietà dell'unità immobiliare come descritta e catastalmente identificate in premessa in capo alla ricorrente - accertato Controparte_4
l'inadempimento di all'obbligo di corresponsione dei canoni dovuti alla ricorrente in Parte_1
relazione al contratto di leasing n. 00913845/001; - accertata l'avvenuta risoluzione ad ogni effetto di legge del suddetto contratto di locazione finanziaria;
Ordinare al convenuto Sig. Parte_1
(C.F. ) residente a [...],
[...] CodiceFiscale_2
l'immediata restituzione alla ricorrente dei seguenti beni immobili oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 00913845/001 libero da persone o cose, la piena proprietà della porzione immobiliare sita in Comune di Cagliari alla Via Sebastiano Satta n. 24/A consistente in locale adibito ad uso magazzino, posto al piano terreno del fabbricato di cui sopra, della superficie catastale di metri quadri 172 (centosettantadue) con annesso cortile retrostante), non è mai stata abbandonata in corso di causa né dalla ricorrente, né dalle intervenute, che le avevano fatte proprie.
Ciò, emerge senza ombra di dubbio dall'analisi delle conclusioni proposte da Controparte_4 pagina 20 di 25 nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 cpc – in cui aveva, fra l'altro, chiesto che il Tribunale rigettasse ogni domanda svolta nei propri confronti dall'odierno appellante, nel contempo,
“assolvendo le stesse da ogni pretesa avversaria o, comunque, accogliendo le loro Controparte_4 difese ed eccezioni esposte anche in via di subordine” (quindi, all'evidenza, anche le domande originarie di cui al ricorso ex art. 702 cpc sopra trascritte, palesemente rientranti nel concetto di proprie “difese” di cui chiedeva l'accoglimento); dette conclusioni venivano, poi, ribadite successivamente, sia nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 13.4.2023 depositate da CP_3
per conto della ricorrente e delle intervenute, in cui, per quale cessionaria
[...] Controparte_2 del diritto di proprietà dell'immobile oggetto del contratto di leasing, si era insistito “per
l'emissione, nei confronti di LO (C.F. ) residente a [...]
Cagliari, in Viale San Vincenzo n. 49, dell'ordinanza di immediata restituzione dei seguenti beni immobili oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 00913845/001 libero da persone o cose, la piena proprietà della porzione immobiliare sita in Comune di Cagliari alla Via Sebastiano Satta
n. 24/A consistente in locale adibito ad uso magazzino, posto al piano terreno del fabbricato di cui sopra, della superficie catastale di metri quadri 172 (centosettantadue) con annesso cortile retrostante”, sia nel precedente ricorso ex art. 111 cpc del 24.2.2023, in cui le società CP_1
e avevano dichiarato di “intervenire nel procedimento in sostituzione
[...] Controparte_2
di , facendo propria ogni ragione, domanda e istanza dalla stessa formulata” Controparte_4
(quindi anche quelle proposte con il ricorso ex art. 702 bis cpc), sia nei fogli di precisazione delle conclusioni depositati in occasione del trattenimento della causa in decisione da parte delle odierne appellate (ricorrente ed intervenute in prime cure), in parte riportate anche nella sentenza gravata, in cui, ancora una volta, le stesse, fra l'altro, avevano chiesto, nel merito ed in via principale, previe le declaratorie di legge e del caso, il rigetto comunque di ogni domanda proposta dal dr. nei Parte_1
confronti, rispettivamente, di , da una parte, e di e Controparte_4 Controparte_1 CP_2
, dall'altra parte, “siccome inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile, in ogni caso
[...]
infondata in fatto e in diritto anche per intervenuta prescrizione e/o decadenza e/o compensazione”, e di assolvere le stesse “da ogni pretesa avversaria o, comunque, accogliendo le loro difese ed eccezioni esposte anche in via di subordine”, formula senz'altro ampia, tale da ricomprendere, come sopra anticipato ed ancora una volta, anche la domanda - proposta in via principale e, comunque, in via ultronea, formulata dalla stessa anche in via subordinata (nell'ottica di acquirente in buona fede del fabbricato), a valere quest'ultima nella sola ipotesi in cui fossero pagina 21 di 25 state accolte le domande di nullità formulate dell'ivi convenuto - tesa ad ottenere, comunque, la condanna del qui procedente al rilascio del bene in favore di correttamente Controparte_2
accolta dal Giudice di prime cure.
7.1 Con il quinto motivo il dr. si duole che il Tribunale, ritenendola sollevata tardivamente, Parte_1
non si è pronunciato sulla propria domanda di nullità del contratto di mutuo a rogito del Notaio dott.ssa con riferimento alle previsioni sinallagmatiche in esso contenute, il che comporta Per_2 violazione dell'art. 112 cpc;
ciò, in quanto detta domanda era stata proposta da parte sua fin dalla fase sommaria del procedimento, corredata da due perizie contabili depositate con nota del 12.9.22
(doc. 34 e 35 del proprio fascicolo), tanto da avere provocato sul punto il contraddittorio con la controparte, che, a sua volta, aveva formulato apposite repliche nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, cpc e, poi, prodotto note tecniche di confutazione con quella istruttoria (doc. 48); il vizio di nullità in questione era stato individuato da parte sua con specifico riguardo alla previsione di interessi e costi connessi all'erogazione del credito, che, attesa la loro indeterminatezza ed indeterminabilità, in rapporto a quanto in concreto applicato, risultavano significativamente superiori alla soglia usuraria, con conseguente illegittimità della relativa previsione, comportante la necessità di riconduzione del rapporto a gratuità e di ricalcolare il complessivo saldo dei rapporti di dare-avere fra le parti, in funzione della ripetizione in proprio favore di quanto indebitamente versato.
7.2 Al riguardo, aggiunge l'appellante, la circostanza che, nella fase di merito, egli abbia prodotto nuovamente le stesse perizie anche con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 cpc non giustifica i presupposti e gli argomenti che il Giudice di prime cure ha posto a fondamento della decisione assunta, per cui egli insiste perché la causa venga rimessa in istruttoria per farsi luogo alla CTU già invocata in primo grado al fine del compimento degli accertamenti connessi con quanto lamentato.
7.3 Tale motivo va de plano rigettato.
7.4 Rileva il Collegio che il procedente nel corso del processo di prime cure, salvo che, ma a quel punto tardivamente, nella comparsa conclusionale, si è limitato ad un mero, inammissibile, rinvio per relationem al contenuto di due perizie di parte dal medesimo prodotte in prime cure, dapprima, con una nota di deposito (doc. 34-35) e, poi, con la memoria istruttoria (doc. 46-47), senza avere svolto in entrambe le occasioni alcuna attività assertiva e difensiva ed affidandosi a generiche – e non provate – dissertazioni non riguardanti per sè la misura degli interessi corrispettivi, ma solo quella pagina 22 di 25 degli interessi di mora, senza avere neppure allegato di avere per gli stessi mai pagato alcunchè durante la vigenza sinallagmatica e senza, peraltro, avere specificato quali sarebbero i costi e gli oneri aggiuntivi, a suo dire, da sommare al relativo saggio per potere giungere ad individuarne l'asserita usurarietà per superamento del tasso soglia, dal medesimo quantificato nella misura dell'5,80 % al momento della stipula di quel contratto;
così prospettando la questione, peraltro, come bene evidenziato dal Tribunale, risulta carente l'allegazione e l'introduzione in giudizio di fatti sui quali si sarebbe potuto incardinare il contraddittorio con le controparti e basare l'accertamento richiesto;
quanto sopra, anche considerato che la CTU, per come dal medesimo sollecitata, risulta, comunque, inammissibile, laddove palesemente esplorativa.
7.5 Non solo: la mancanza di specifiche e tempestive doglianze riferite agli interessi corrispettivi e la carenza di deduzioni, e comunque di dimostrazione, circa l'avvenuto versamento di interessi di mora nel corso del rapporto in discussione inducono a ritenere che l'appellante sia privo di un concreto ed attuale interesse ex art. 100 cpc a coltivare la questione, posto che, anche se relativamente al saggio di mora si potesse, in astratto, prospettare il superamento della soglia per l'usura, ciò non inciderebbe in alcun modo sulla clausola di determinazione degli interessi corrispettivi, che rimarrebbero comunque dovuti;
e, pertanto, non si potrebbe pervenire ad alcuna statuizione di accertamento di un diverso rapporto di dare/avere fra le parti, né, tanto meno, di ripetizione di somme, del cui pagamento da parte del dr. , per quanto in discussione, in Parte_1
sostanza, non risulta sia stata fornita alcuna prova.
7.6 A ciò, si aggiunga che le prospettazioni proposte dal procedente sul punto appaiono del tutto ipotetiche, apodittiche e fuorvianti, al pari di quanto elaborato sia nelle relazioni tecniche di parte di cui si è detto, sia in quella “di replica” riversata in atti successivamente (doc. 48), in quanto basate su presupposti palesemente erronei, fra cui la pretesa di sommare agli interessi di mora – quantificati nell'art. 5 del contratto di mutuo in parola nella misura del 5,750% nominale annuo (e, quindi, entro “soglia”, considerato che il tasso per l'usura era fissato, al momento della stipula, per stessa ammissione del procedente, al 5,80%), oltretutto calcolati con espresso rinvio, quale parametro, al tasso effettivo globale medio pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge n. 108/96 per la categoria delle operazioni qualificate come “mutui con garanzia reale a tasso variabile” - non meglio individuati oneri e costi aggiuntivi per potere rappresentare un'inesistente ipotesi di superamento di detta soglia.
pagina 23 di 25 7.7 Quanto sopra, vale anche per le asserite ulteriori anomalie riferite al contratto di mutuo ed a quello di leasing - peraltro costituite da mera elencazione di ipotetici vizi sinallagmatici ed esposte in modo del tutto apodittico, senza sostegno di idonee deduzioni argomentative, né di prove concrete di quanto sostenutovi - riferite dall'appellante come tratte da elaborato del proprio CTP e descritte nelle pagine 18 e 19 della comparsa conclusionale depositata in questa sede (come aveva già fatto, per la prima volta, avanti al Tribunale con la conclusionale del 27.12.2023, alle pagg. 21 e 22), mediante prospettazioni, comunque, palesemente precluse, laddove proposte tardivamente già in prime cure, come bene a ragione ritenuto dal Giudice a quo.
8.1 Le considerazioni che precedono, assorbenti ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, portano al rigetto dell'appello proposto dal dr. avverso la sentenza n. Parte_1
5153/2024 del 15 maggio 2024, pubblicata il 17 maggio 2024, del Tribunale di Milano, che, per l'effetto, va confermata, integrata nella motivazione dalle osservazioni che precedono.
8.2 Le spese del presente grado di giudizio, che si determinano come in dispositivo, applicati i parametri medi introdotti con d.m. n.55/2014, come integrati dal DM 37/2018 e adeguati dal DM.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua natura e all'attività difensiva in concreto svolta, da liquidarsi in favore di , da una parte, e, in via solidale fra Controparte_4 loro, quanto a e dall'altra parte, stante l'unitaria loro Controparte_2 Controparte_1
posizione processuale, contenute entro quanto richiesto nelle apposite note depositate, seguono la soccombenza.
8.3 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero
115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, assorbita o respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal dr. avverso la Parte_1
sentenza n. 5153/2024 del 15 maggio 2024 e pubblicata il 17 maggio 2024 del Tribunale di Milano, così provvede:
1) respinge l'appello avverso la sentenza di cui sopra, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna l'appellante, dr. alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 [...]
delle spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 8.470,00 CP_4
pagina 24 di 25 (di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva ed € 4.287,00 per la fase decisionale), oltre alle spese generali, nella misura del 15%, ed agli oneri e contributi come per Legge;
3) condanna l'appellante, dr. alla rifusione in favore delle appellate Parte_1
e in solido fra loro, delle spese processuali del presente Controparte_2 Controparte_1
grado, che liquida in complessivi € 8.470,00 (di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva ed € 4.287,00 per la fase decisionale), oltre alle spese generali, nella misura del 15%, ed agli oneri e contributi come per Legge;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio
2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
Milano, 15 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dr. Roberto Aponte
Palatino di Villachiara Ragazzoni
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1874/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA S. Parte_1 C.F._1
SONNINO, 195 09127 CAGLIARI presso lo studio dell'avv. MARRAS GIANFRANCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), e cf. ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
in giudizio rappresentate da (C.F. ), elettivamente domiciliate in VIA F. CP_3 P.IVA_3
CORRIDONI,1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BOTTAZZI LEONARDO, che le rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATE
E
pagina 1 di 25 (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA LARGA 9 Controparte_4 P.IVA_4
MILANO presso lo studio dell'avv. GUZZETTI PAOLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ed in riforma dell'impugnata sentenza:
In via pregiudiziale di rito,
- dichiarare la propria incompetenza a conoscere della presente controversia in favore di quella esclusiva del Tribunale di Cagliari (foro del consumatore).
Nel merito
In via preliminare,
- dichiararsi il difetto di legittimazione attiva nonché di titolarità dei diritti oggetto della domanda in capo alle società cessionarie intervenute per le ragioni diffusamente esposte in atti.
1) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia dei richiamati contratti di compravendita 07.11.2008
a rogito notaio Rep. 19214 e del successivo contratto di leasing, per le ragioni di cui alla Persona_1 espositiva, nonché l'usurarietà e, in subordine, l'indeterminatezza degli interessi e costi connessi al contratto di mutuo in data 28.09.2005 a rogito (Rep. 18551), con ogni conseguente Per_2
statuizione quanto alla riconduzione del rapporto a gratuità, ovvero al ricalcolo dello stesso onde procedere a rideterminazione del saldo dei rapporti di dare-avere tra le parti;
2) Rigettare, per l'effetto, ogni avversa domanda, mandando assolto il resistente da ogni avversa pretesa;
3) Accertata la responsabilità della ricorrente in rapporto a quanto contestatole negli atti difensivi, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, in dipendenza di ciò occorsi al resistente nella misura che risulterà in corso di causa, determinandone l'ammontare anche mediante ricorso a criteri equitativi, nonché alla ripetizione delle maggiori somme dal resistente corrisposte, come chiarito in atti e come risulterà in corso di causa, per l'eccedenza rispetto a quanto sarebbe stato dovuto, alla data di estinzione del mutuo, come quantificato in ragione della domanda di cui al superiore punto 1) delle presenti conclusioni.
4) In via subordinata istruttoria, si insiste perché la Corte adita voglia rimettere la causa in istruttoria
pagina 2 di 25 e disporre la invocata CTU sui quesiti indicati e precisati in atti.
In ogni caso, condannare la ricorrente, in solido con le intervenute, alla rifusione delle spese e dei compensi di lite del doppio grado, nonché le spese (come documentate) ed i compensi afferenti il procedimento di mediazione, ivi comprese per entrambi quelle forfettarie, oltre gli accessori di legge.
Per Controparte_1 Controparte_5
:
[...]
- dichiarare inammissibile l'appello proposto per i motivi meglio espositi in narrativa, con riferimento
e alla nullità della citazione, ed all'accertata la violazione del disposto di cui agli artt. 342 e 348 bis
c.p.c.;
- rigettare in assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora l'istanza di sospensiva proposta dall'appellante-
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: Rigettare integralmente l'appello proposto dal dr. Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi sopra espressi e, per l'effetto,
[...]
confermare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Milano n. 5153/2024 (R.G.
49578/2021), pubblicata il 17.05.2024, e ciò per tutti i motivi sopra esposti, da aversi qui integralmente riprodotti e trascritti.
IN OGNI CASO: Sono confermate le conclusioni rassegnate in primo grado dalla cedente
[...]
e dalle intervenute e come da foglio di Controparte_4 Controparte_2 Controparte_1
precisazione delle conclusioni depositato dalle appellate nel giudizio di primo grado, conclusioni che vengono per completezza riportate di seguito:
“In via pregiudiziale e/o preliminare:
- rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale;
- per quanto meglio esposto in narrativa, dichiarare la prescrizione di tutte le domande e deduzioni riferibili al contratto di mutuo a rogito Notaio del 28.09.2005 (Rep. 18551), registrato a Per_3
Sanluri il 03.10.2005 al n. 1140 serie 1;
Nel merito in via principale: previe le declaratorie di legge e del caso, rigettarsi comunque ogni domanda proposta nei confronti di e siccome inammissibile e/o Controparte_2 CP_1
improcedibile e/o improponibile, in ogni caso infondata in fatto e in diritto anche per intervenuta prescrizione e/o decadenza e/o compensazione, assolvendo le stesse e Controparte_2 CP_1
da ogni pretesa avversaria o, comunque, accogliendo le loro difese ed eccezioni esposte anche in via di subordine.
pagina 3 di 25 Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudice ritenga nulli i contratti stipulati, accertare la qualità di terzo acquirente in buona fede dell'immobile di CP_2
e condannare, dunque, a restituire a quest'ultima l'immobile.
[...] Parte_1
In via istruttoria: ci si oppone alle richieste istruttorie ex adverso proposte e si contestano i documenti prodotti in quanto inopponibili al convenuto. Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., già depositate.
In ogni caso: con vittoria di spese, IVA e CPA.”
Per Controparte_4
IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare inammissibile l'appello proposto per i motivi meglio espositi in narrativa, con riferimento
e alla nullità della citazione, ed all'accertata la violazione del disposto di cui agli artt. 342 e 348 bis
c.p.c.;
- rigettare in assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora l'istanza di sospensiva proposta dall'appellante;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: Rigettare integralmente l'appello proposto dal dott. Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi sopra espressi e, per l'effetto,
[...]
confermare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Milano n. 5153/2024 (R.G.
49578/2021), pubblicata il 17.05.2024, e ciò per tutti i motivi sopra esposti, da aversi qui integralmente riprodotti e trascritti.
IN OGNI CASO: Sono confermate le conclusioni rassegnate in primo grado da Controparte_4
come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato dalle appellate nel giudizio di primo grado, conclusioni che vengono per completezza riportate di seguito:
“In via pregiudiziale e/o preliminare:
-rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale;
-per quanto meglio esposto in narrativa, dichiarare la prescrizione di tutte le domande e deduzioni riferibili al contratto di mutuo a rogito Notaio del 28.09.2005 (Rep. 18551), registrato a Per_3
Sanluri il 03.10.2005 al n. 1140 serie 1;
Nel merito in via principale: previe le declaratorie di legge e del caso, rigettarsi comunque ogni domanda proposta nei confronti di , siccome inammissibile e/o improcedibile e/o Controparte_4
improponibile, in ogni caso infondata in fatto e in diritto anche per intervenuta prescrizione e/o
pagina 4 di 25 decadenza e/o compensazione, assolvendo le stesse da ogni pretesa avversaria o, Controparte_4
comunque, accogliendo le loro difese ed eccezioni esposte anche in via di subordine.
Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudice ritenga nulli i
Co contratti stipulati, condannare in via riconvenzionale il sig. a restituire a il prezzo Parte_1
Co versatogli da stessa per l'acquisto dell'immobile concesso poi in leasing oltre al pagamento degli interessi e al risarcimento del danno, anche in via equitativa.
In via istruttoria: ci si oppone alle richieste istruttorie ex adverso proposte e si contestano i documenti prodotti in quanto inopponibili al convenuto.
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, VI comma,
c.p.c., già depositate.
In ogni caso: con vittoria di spese, IVA e CPA.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato telematicamente il 19 giugno 2024 il dr. da Parte_1
Cagliari appellava la sentenza n. 5153/2024 del 15 maggio 2024, pubblicata il 17 maggio 2024 e notificata il 20 maggio successivo, con la quale il Tribunale di Milano - definendo la causa n.
49578/2021 di Rg. promossa nei suoi confronti da e nella quale erano medio Controparte_4
tempore intervenute ex art. 111 cpc le società e entrambe Controparte_1 Controparte_2 rappresentate da , quali successori particolari della prima nell'ambito di un'operazione CP_3
di cartolarizzazione -, disattese le sue domande ed eccezioni, aveva accertato l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 00913845/001 concluso il 7.11.2008 fra il medesimo e, quale concedente, (poi divenuta ), a seguito della Parte_2 Controparte_4
comunicazione del 25.7.2016 con la quale la finanziaria aveva dichiarato di intendere avvalersi della clausola ex art. 1456 cc di cui all'art. 11 delle relative condizioni generali conseguentemente alla morosità nel pagamento dei canoni mensili da parte del conduttore, per l'effetto, condannato al rilascio in favore di dell'immobile locato, sito in Cagliari, via Sebastiano Controparte_2
Satta n., 24/A, piano terra con annesso cortile, meglio in atti descritto, oltre alla rifusione delle spese di lite in favore delle controparti.
1.2 Si costituivano in giudizio, resistendo al gravame, le appellate, e Controparte_2 CP_1
con congiunta comparsa di risposta del 18 luglio 2024, mediante
[...] Controparte_4
comparsa di risposta del 9 ottobre 2024.
pagina 5 di 25 1.3 Ad esito della prima udienza del 12 novembre 2024, la Corte, in diversa composizione, con ordinanza riservata del medesimo giorno rigettava l'istanza ex art. 283/351 cpc proposta dall'appellante; nel contempo, la causa veniva rinviata al 13 maggio 2025 per la rimessione al
Collegio, con concessione dei termini ex art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli atti conclusivi.
1.4 Successivamente, il nuovo Consigliere istruttore designato dal Presidente della Corte il 20 gennaio
2025, con decreto del 28 gennaio 2025, poi corretto per errore materiale il 31.1.2025, anticipava l'udienza per la rimessione della lite in decisione all'8 aprile 2025, con rimodulazione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 cpc per gli adempimenti ivi previsti.
1.5 Alla predetta udienza dell'8 aprile 2025 – tenuta con trattazione ex art. 127 ter cpc mediante deposito dai procuratori delle parti di apposite note scritte – la causa veniva, quindi, rimessa per la decisione al Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
2.1 Con il primo motivo l'appellante si duole del rigetto da parte del Tribunale di Milano della propria eccezione di incompetenza territoriale in favore del Foro di Cagliari sul presupposto che egli difetti della prospettata qualità di consumatore con riferimento agli obblighi dipendenti dal contratto di vendita del bene a rogito del Notaio dr. del 7.11.2008 e della contestuale locazione Per_1
finanziaria.
2.2 Secondo il qui procedente, il primo decidente erroneamente ha ritenuto che egli avesse partecipato alle scritture negoziali in discussione quale professionista, con conseguente ritenuta validità della clausola n. 19 del contratto di leasing, derogativa della competenza territoriale in favore del Foro di
Milano; ciò, avendo valorizzato, da un lato, che nelle proprie difese fosse stata specificata la sua professione di odontoiatra, dall'altro lato, che nell'atto di compravendita e nel contratto di locazione finanziaria fosse stata indicata la propria partita Iva e, dall'altro lato ancora, che l'immobile oggetto del leasing dovesse essere ristrutturato per le sue necessità libero professionali, circostanze, peraltro, per sé, non escludenti la predicata qualità di consumatore se lette coerentemente con le difese assunte, nelle quali egli aveva dedotto che l'intera operazione non era frutto di propria autonoma decisione, ma il risultato della sollecitazione di , la quale CP_7 aveva favorito l'originario acquisto del fabbricato da parte sua (rogito Notaio dr. del Per_2
2005) e, nel contempo, promesso le risorse per la sua ristrutturazione, a tacere che la natura del bene (un immobile fatiscente ad uso magazzino) doveva risultare sufficiente per escludere la pagina 6 di 25 possibilità che fosse posto in connessione con la propria attività professionale o, comunque, che l'acquisto fosse stato effettuato in funzione di detta attività; e, del resto, in occasione della successiva vendita dell'immobile a (rogito del dr. del 7.11.2008), il fabbricato Parte_2 Per_1
non aveva subìto variazioni di sorta, né quanto a destinazione urbanistica, né quanto ad effettivo utilizzo nel senso ipotizzato, così che nessuna delle affermate finalità, che il Giudice a quo ha ritenuto di intravedere, si sarebbe potuta considerare sussistente;
e, del pari, nemmeno vi è riscontro che egli abbia partecipato agli atti negoziali indicando la propria partita Iva, rilevata dal primo decidente da un timbro apposto sul frontespizio del contratto di leasing, quando nel corpo di dette scritture vi appariva il solo codice fiscale.
2.3 D'altra parte, conclude il dr. sul punto, a nulla vale che il Notaio abbia riportato nel Parte_1
rogito la propria professione di odontoiatra, trattandosi di mero obbligo notarile, che non implica necessariamente che il negozio fosse stato perfezionato in funzione dell'esercizio di tale attività, che non contempla l'acquisto di immobili, oltretutto ad uso magazzino, quale quello di specie, privo delle oggettive caratteristiche per un suo impiego strumentale in rapporto a tale professione e, tanto meno, per il dichiarato intento.
2.4 Tele motivo non coglie nel segno.
2.5 Vale, in proposito, immediatamente rilevare come lo stesso appellante, al fine di sostenere la propria istanza ex artt. 283/351 cpc, ha inteso evidenziare che nell'immobile per cui è causa egli esercita l'attività odontoiatrica con un consistente indotto di clientela (v. pag. 29 dell'atto di citazione del 19.6.2024), affermazione incompatibile con quanto asserito nel motivo di gravame in commento, laddove ha sostenuto che l'acquisto, prima, e la successiva rivendita del bene per porlo ad oggetto del contratto di leasing in discussione non erano stati perfezionati in funzione dell'esercizio della propria attività. D'altra parte, nell'atto di compravendita del 19.10.2005, a pag.
1, era specificato che all'acquisto il dr. era “odontoiatra”, mentre nel contratto di mutuo Parte_1
del 28.9.2005, a pag. 13, art. 11, era stato precisato che il finanziamento non era contratto per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze;
infine, il contratto di leasing del 7.11.2008 (doc. 2 del fascicolo di prime cure di Controparte_4
riporta, nel corpo della scrittura (e non in un timbro apposto successivamente),
[...] nell'intestazione, il nome, quale utilizzatore, del dr. affiancato Parte_1 dall'indicazione, quale indirizzo, della “sede legale” della sua attività (all'epoca dichiarata in pagina 7 di 25 Cagliari, via Alghero) e della partita Iva, oltre che del codice fiscale. Nello stesso contratto di leasing veniva anche precisato che il finanziamento avrebbe potuto essere reso disponibile all'utilizzatore anche “per il tramite di provvista messa a disposizione dalla Banca Europea per gli investimenti nell'ambito di un prestito globale finalizzato al sostegno di iniziative di investimento promosse da piccole e medie imprese”.
2.6 Non può, quindi, esservi alcun dubbio che l'appellante abbia espresso le proprie volontà sinallagmatiche nell'ambito di rapporti di specie in qualità di professionista e non quale mero
“consumatore”, con conseguente piena validità, come già correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, della clausola n. 19 del contratto di locazione finanziaria, prevedente la competenza esclusiva del Foro di Milano per qualsiasi controversia dal medesimo derivante, dal conduttore sottoscritta anche specificamente ai fini di cui agli artt. 1341 e 1342 cc.
3.1 Con il secondo motivo il qui procedente censura l'impugnata sentenza laddove il Tribunale non si è pronunciato sulla questione della proprietà del bene oggetto della locazione finanziaria in discussione, avendo ritenuto la domanda al riguardo formulata da e da Controparte_4
abbandonata per non essere stata riportata dalle stesse in sede di precisazione Controparte_2
delle conclusioni, quando, a suo avviso, il preliminare accertamento del relativo diritto (la cui titolarità in capo all'intervenuta era stata da parte di esso appellante contestata sia sotto il profilo dell'an, che dell'oggetto) si pone in rapporto di necessaria dipendenza rispetto a quella di riconsegna del bene (quale suo antefatto logico-giuridico), così che, in difetto di prova al riguardo, la domanda di rilascio non avrebbe potuto trovare accoglimento, del resto, a veder bene, per il dr.
, anch'essa non coltivata in forza del titolo originariamente posto dalla ricorrente a Parte_1 fondamento della pronuncia (ovvero, il contratto di leasing); né alcuna prova, secondo l'appellante,
è stata offerta a sostegno della titolarità giuridica in favore del soggetto che detta domanda aveva fatto propria per effetto dell'intervento, a nulla valendo l'estratto della Gazzetta Ufficiale dove ha dato notizia ex art. 58 TUB dell'avvenuta cessione, né la dichiarazione Controparte_2
della solo asserita cedente esibita dalla controparte, documenti sui quali il primo decidente ha fondato il proprio convincimento.
3.2 Ed, infatti, aggiunge il qui procedente, è intervenuta in giudizio ex art. 111 Controparte_2 cpc sulla premessa di essere titolare dei diritti sul bene già spettanti all'originaria concedente, assumendo che detto diritto fosse ad essa pervenuto per effetto della cessione in suo favore pagina 8 di 25 effettuata nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione, producendo soltanto l'estratto della G.U. (doc. E del ricorso ex art. 111 cpc) ed una dichiarazione della cedente, peraltro, sottoscritta da soggetto non meglio identificato, non bastando la firma digitale a detti fini
(doc. 1 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 cpc), con la quale quest'ultima dava atto dell'avvenuta cessione dei diritti sul bene (oltre che dei crediti in favore di , Controparte_1
ritenendo di avere soddisfatto l'onere probatorio sul punto, al pari del Tribunale, che non ha considerato le proprie eccezioni, che avrebbero dovuto imporre a carico della controparte una prova rigorosa del trasferimento, dalla quale risultasse con certezza la titolarità in capo a
[...] del diritto di proprietà dell'immobile per il rilascio del quale la stessa aveva CP_2
inizialmente dichiarato di fare propria la domanda originariamente proposta dalla sua asserita dante causa, asserzione che avrebbe richiesto la produzione del contratto di cessione che, stante il conseguente trasferimento del diritto reale su di un immobile, non consente mezzi di prova diversi;
ciò, anche in ragione dell'incerta espressione utilizzata nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, dal quale risulta che la società veicolo avrebbe acquistato “taluni crediti” derivanti da
“contratti di leasing”, formula evidentemente insoddisfacente al fine di identificare esattamente o, quanto meno, con sufficiente certezza i “crediti” oggetto della cessione, senza avere individuato, ed in essa compreso, anche il credito e, correlativamente, i diritti sul bene dipendenti dal contratto di leasing per cui è causa, per cui, diversamente da quanto statuito in sentenza, in mancanza della prova di un valido trasferimento del bene immobile, difettando in capo alle intervenute la legittimazione, nonché la titolarità giuridica attiva, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda di rilascio.
3.3 Tale, articolato, motivo è infondato.
3.4 Al riguardo, osserva la Corte come non possa dubitarsi dell'opponibilità nei confronti del dr.
dell'atto di cessione in blocco dei crediti e della titolarità dei diritti e dei beni oggetto dei Parte_1
contratti di leasing già facenti capo ad in favore di quanto ai Controparte_4 Controparte_1
crediti, e a quanto alla gestione dei rapporti di leasing e dei beni immobili Controparte_8
oggetto degli stessi, fra cui quello per cui è causa;
ciò, considerato che dalla documentazione da quest'ultima prodotta in prime cure - fra cui la notizia, con i relativi estremi, del contratto notarile del 2.12.2022 pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, parte seconda, foglio delle inserzioni,
n. 149 del 24.12.2022, prodotta in atti dalla stessa in prime cure (doc. E del ricorso ex art. 111 cpc depositato) unitamente alla dichiarazione attestante l'avvenuta operazione di cartolarizzazione, pagina 9 di 25 rilasciata dalla cedente (doc. 1 della memoria ex art 183, sesto comma, n. 1 Controparte_4
cpc), quindi, proveniente dal soggetto già titolare del relativo diritto - si è pienamente in grado di individuare il rapporto ed il titolo in forza dei quali la medesima ha inteso intervenire in giudizio ex art. 111 cpc, in sostituzione della sua dante causa, a ciò pienamente legittimata.
3.5 Detta cessione è avvenuta ad esito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n. 130 ed in forza degli artt. 1, 4, 7.1 della Legge 130, di cui è stata data idonea e completa notizia mediante atti in forza dei quali, in sostanza, le azioni e le ragioni della prima titolare – quanto alla gestione degli immobili ad esito della risoluzione della locazione finanziaria che ci occupa - sono state acquisite dall'intervenuta con la conseguenza che, Controparte_8
essendone divenuta titolare, legittimamente, tramite la procuratrice speciale si è CP_3
costituita in giudizio, facendo proprie le domande già proposte avanti al Tribunale ex art. 702 bis cpc dall'originaria ricorrente.
3.6 Del resto, la pubblicazione dell'avviso delle operazioni di cartolarizzazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica le rende opponibili erga omnes, senza necessità di ulteriori formalità e annotazioni e, verso il debitore ceduto, con gli effetti di cui al quarto comma dell'art. 1264 c.c. (cfr.
Cassazione Civile, Sez. 6-1, ordinanze n. 24798 del 5.11.2020 e n. 20495 del 29.9.2020;
Cassazione Civile, Sez. 1, sentenza n. 5997 del 17.3.2006); quanto sopra, anche considerati i puntuali dati riportati in Gazzetta Ufficiale, con specifica individuazione dei rogiti notarili sottesi alle predette operazioni, comprese quelle attinenti la cessione, oltre che dei crediti deteriorati pervenuti a della titolarità e della gestione dei beni, trasferite a Controparte_1 Controparte_8
[...
3.7 Ad abundatiam, va anche considerato che l'accertamento della proprietà dell'immobile de quo nemmeno può dirsi determinante ai fini dell'accoglimento della domanda di rilascio a seguito della accertata risoluzione del contratto di leasing oggetto di lite per nemmeno negata morosità del conduttore nel pagamento dei canoni scaduti alla data (25.7.2016) della diffida inviata da
[...]
(doc. 4 del ricorso ex art. 702 bis cpc), posto che il contratto di leasing, per sé, integra CP_4
un negozio di natura obbligatoria, per cui, come avviene in materia di locazione di immobili ad uso abitativo o commerciale, il rilascio va disposto in favore della parte locatrice, oggi
[...]
a seguito della cessione in parola, a prescindere dal predetto accertamento (cfr. sul CP_8
punto, ex multis: Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanze n. 25339 del 20.9.2024, n. 18486
pagina 10 di 25 dell'8.7.2024 e n. 27910 del 3.10.2023).
4.1 Con il terzo motivo la qui procedente si duole che il Giudice a quo abbia escluso la sussistenza degli elementi dal medesimo evidenziati perché la fattispecie potesse inquadrarsi nell'ambito di un patto commissorio vietato dall'art. 2744 c.c.; quanto sopra, laddove il primo decidente ha ritenuto che la concedente, al momento dell'acquisto del fabbricato per poi concederglielo in leasing, avesse corrisposto un prezzo (€ 550.000) frutto di supervalutazione a danno della locatrice e tale da dimostrare una finalità di finanziamento in favore di esso venditore-locatario, quest'ultimo avendolo acquistato in precedenza ad un prezzo sensibilmente inferiore, pari ad € 290.000, oltretutto aggiungendo la carenza di prova del proprio “stato di bisogno”, in quanto non ravvisabile nella circostanza che egli fosse obbligato al mantenimento di moglie e figli, dando rilievo ad un asserito proprio impegno in operazioni di significativa rilevanza economica ed alla natura strumentale del bene oggetto della relativa contrattazione.
4.2 Tali motivazioni del Tribunale, secondo l'appellante, risultano in contrasto con gli approdi cui la giurisprudenza è pervenuta in relazione ai possibili punti di contatto tra la fattispecie in questione
(lease-back) ed il patto commissorio, rinvenibile in qualsiasi negozio, tipico o atipico, che sia in concreto utilizzato per conseguire il fine dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito.
4.3 Secondo il dr. , sarebbe stato necessario che il primo decidente esaminasse la complessa Parte_1
operazione sotto il profilo della causa in concreto, avendo riguardo ai fini perseguiti con i singoli atti posti in essere dalle parti per darvi attuazione e, successivamente, verificasse ogni circostanza rilevante che aveva determinato ed inciso sulla stipula, oltre al risultato conseguito dalle parti, individuando gli elementi di giudizio che, se correttamente valorizzati, avrebbero consentito di pervenire a risultati diametralmente opposti rispetto a quelli cui è giunto in sentenza. Ciò, da un lato, considerata la sussistenza, pacifica e non contestata, di pregressi rapporti di debito/credito fra le parti, dall'altro lato, la necessità di valutare le modalità attraverso le quali i patti intercorsi erano stati congegnati, non solo in funzione del loro obbiettivo collegamento e scopo, ma anche in rapporto ai significativi risultati economici, in termini di concretezza (con vantaggio di uno solo dei contraenti), che l'operazione era potenzialmente in grado di generare e. di fatto, ha comportato.
4.4 Per l'appellante, le premesse su cui si basa il ragionamento del Tribunale è errato, in quanto, in pagina 11 di 25 primo luogo, non è assolutamente conferente, ma, anzi, è fuorviante, l'avere attinto il valore del bene raffrontando l'importo originariamente corrisposto da parte sua a titolo di prezzo per l'acquisto (€ 290.000) e quello poi versatogli dalla società di leasing (€ 550.000) per concludere che quanto da quest'ultima pagato fosse stato corrisposto a titolo di finanziamento e perchè, in secondo luogo, il decidente ha totalmente pretermesso l'esame del - pur collegato con l'intera operazione – contratto di mutuo del 28.9.2005 a rogito (doc. 4 del proprio fascicolo di Per_2 primo grado), con il quale la aveva finanziato l'acquisto dello stesso fabbricato per un CP_7
importo significativamente superiore rispetto al prezzo versato da parte sua nel 2005, a tacere che la futura concedente (doc. 44 della propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 cpc), in periodo antecedente alla stipula, aveva stimato il valore del bene – ivi compresi gli oneri per la sua ristrutturazione – in misura superiore al doppio rispetto al corrispettivo dalla medesima attribuitogli in occasione della vendita prodromica alla concessione del leasing.
4.5 Il Tribunale, aggiunge il dr. nemmeno ha congruamente posto l'attenzione sulla Pt_3
circostanza che egli aveva colto una favorevole opportunità acquistando un bene, sebbene in precarie condizioni di manutenzione, con una elevata potenzialità di sfruttamento economico, il tutto ad un prezzo significativamente inferiore rispetto a quelli correnti di mercato, tanto è vero che la Banca, che aveva finanziato l'acquisto sotto la forma del mutuo fondiario, aveva ritenuto di attribuire al cespite un valore di € 400.000, procedendo all'erogazione per un importo corrispondente ed iscrivendovi ipoteca con l'assenso dei venditori;
e da tali circostanze, per il qui procedente, risulta evidente come l'istituto di credito fosse ben persuaso del maggiore valore del bene rispetto al prezzo di acquisto concordato dalle parti, tanto da deliberare ed erogare generosamente il finanziamento, confidando, a garanzia delle restituzioni, sul solo valore cauzionale del cespite, seppure classato come magazzino e, per giunta, in condizioni di fatiscenza, consentendone l'acquisizione che mai egli si sarebbe determinato di concludere se non a motivo ed in prospettiva della sua possibile ristrutturazione, che la banca aveva promesso di finanziare, onde consentirgli di porlo a reddito.
4.6 Solo successivamente e a distanza di tempo, prosegue l'appellante, l'istituto bancario ebbe a manifestare di non potergli erogare gli importi necessari se non nelle forme del leasing, attraverso l'intervento di un terzo soggetto del medesimo gruppo (la società ), con cui l'operazione Parte_2
– cui egli venne costretto per l'urgenza e stante la consapevolezza che da altri non avrebbe potuto ottenere il corposo finanziamento necessario per la ristrutturazione, in presenza del gravame già pagina 12 di 25 iscritto sul bene - venne successivamente attuata.
4.7 D'altra parte, aggiunge il qui procedente, successivamente alla vendita intervenuta con Parte_2 ed al contestuale contratto di locazione finanziaria stipulato con quest'ultima, fra le parti venne sottoscritto in data 11.9.2009 un patto aggiuntivo al contratto di leasing (doc. 20 del proprio fascicolo di prime cure), attraverso il quale la concedente si era impegnata a dare corso all'esecuzione delle opere di ristrutturazione del fabbricato per un importo (di incerta quantificazione) pari ad € 370.000 in linea capitale, sul quale l'utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere, oltre all'IVA, i relativi oneri analogamente a quelli concordati con il contratto principale, dal che si può desumere che fin da allora si era consapevoli che le opere eseguite sull'immobile, ultimate il 21.10.2011, ne avrebbero aumentato significativamente il valore ad esclusivo vantaggio e profitto della concedente, tanto che, in occasione delle stima preliminare, il tecnico della finanziaria ne aveva quantificato il valore in un importo pari ad € 1.175.000, ovvero in misura doppia rispetto al prezzo versato per la vendita, sproporzione neppure bilanciata in contratto dalla presenza del patto marciano, per il quale, per l'ipotesi di sua inadempienza, era previsto che l'utilizzatore avesse diritto di recuperare la differenza tra il prezzo corrisposto in suo favore per la vendita ed il valore dell'immobile.
4.8 Del resto, prosegue l'appellante, il lease-back impostogli dalla banca non poteva assolvere alcuna funzione di finanziamento, posto che alla data della vendita in funzione del leasing egli aveva già corrisposto 36 ratei di mutuo per un importo di € 104.941,85 (a fronte dell'erogazione di € 397.764 al netto delle spese di istruttoria), con riduzione del capitale residuo di mutuo ad € 361.514,44, da cui discende che, dei pagamenti eseguiti nel periodo 30.11.2005/31.10.2008, ben € 62.070 erano stati imputati ad interessi corrispettivi, per cui i proventi dalla vendita intervenuta con Parte_2
nel 2008 erano andati a coprire, in via prevalente, il capitale residuo di mutuo, restando formalmente nella disponibilità di esso venditore-utilizzatore la somma di € 188.485,66 (al netto degli addebiti per “interessi corrispettivi del periodo” e della “penale” per l'estinzione anticipata del mutuo); e di tale importo, € 23.798,06 andarono a coprire i costi di estinzione di altro finanziamento, contratto per il pagamento della polizza assicurativa “personale”, collegata al mutuo, imposta dalla banca e mai rimborsata;
da qui, secondo il dr. , appare dimostrato Parte_1 che la residua somma di € 164.687,50 rimasta nella sua disponibilità – peraltro, ulteriormente falcidiata dall'addebito erariale di ulteriori € 100.000 a titolo di prelievo per imposte applicate nei propri confronti sulla plusvalenza derivante dal trasferimento infra-quinquennale compiuto - era pagina 13 di 25 insufficiente per fare fronte ai costi necessari per gli interventi di ristrutturazione indispensabili perchè il bene oggetto di leasing potesse risultare fruibile ed astrattamente idoneo a produrre redditi per quanto dalla concedente stimato, con palese riduzione ad € 64.687,50 circa delle utilità finanziarie traibili dal lease-back in questione, in sostanza neppure bastevoli per onorare la maxi rata iniziale del leasing;
da qui, la conseguenza che l'intera operazione di ipotizzato finanziamento non solo non aveva prodotto risultati apprezzabili economicamente per l'utilizzatore/venditore, ma aveva unicamente realizzato il fine ed il risultato che la banca e la concedente avevano di mira e cioè acquisire la proprietà del bene in funzione di garanzia, rendendo evidente la fondatezza dell'eccepita nullità dei patti attuativi della complessa operazione per violazione del divieto di cui all'art. 2744 cc.
4.9 Oltre a quanto sopra, aggiunge il procedente, va considerato il proprio concreto stato di bisogno all'epoca dei rapporti di specie, che il Tribunale non ha correttamente valutato, avendo attribuito rilevanza non già all'obbiettiva condizione di difficoltà in cui egli si trovava (avendo l'obbligo di versare in favore delle moglie e dei figli un assegno di mantenimento di € 2.400,00 mensili ed avendo situazione reddituale, al momento dell'originario acquisto, di circa € 50.000 annue al netto delle imposte), quanto alle conseguenze finanziarie alle quali egli era stato, suo malgrado, costretto dalla banca;
ciò, senza contare che in detto frangente temporale aveva ricevuto lo sfratto dall'immobile ove all'epoca esercitava la professione, cosa che lo aveva portato ad un'impellente necessità di reperire altro immobile, sobbarcandosi, oltre al canone di locazione del precedente studio, anche il pagamento dei ratei per il finanziamento accordatogli, senza, tuttavia, potere ritrarre dal bene oggetto di causa alcuna utilità, così che fu anche costretto, per fare fronte agli impegni del mutuo, a ricorrere ad un ulteriore finanziamento, sostenendone i relativi oneri, situazione di difficoltà finanziaria persistente anche al momento della complessa operazione di lease-back, tanto che, nonostante avesse ricevuto la somma di € 550.000 quale prezzo per la vendita del bene, per pagare la prima maxi rata era stato costretto ad un ulteriore finanziamento con lo stesso istituto di credito e, successivamente, a stipularne anche un altro per realizzare le preventivate opere di ristrutturazione del fabbricato;
né ad alcunchè vale, per l'appellante, onde escludere la nullità dell'operazione in parola, l'affermata strumentalità del bene al momento della stipula, in effetti, a suo avviso, del tutto ininfluente, in quanto non si deve dare rilievo alla natura del bene, quanto alla sua effettiva destinazione ed all'utilizzo in concreto da parte dell'acquirente, accertandone anche il rapporto di stretta connessione con l'attività di impresa o professionale svolta, che il primo pagina 14 di 25 decidente non ha correttamente valutato, in quanto non ha considerato che al momento dell'acquisto del cespite, nonché del mutuo, egli non poteva fruire del bene, trattandosi di immobile in precarie condizioni di manutenzione e con destinazione ad uso magazzino incompatibile con la propria professione a prescindere dalle opere di ristrutturazione e da una sua radicale trasformazione, condizioni in cui si trovava anche nel momento di stipula del lease-back in discussione, così che su di sé erano gravati solo i costi (anche per l'iva, erroneamente applicata a suo carico sui canoni di leasing per non corretta valutazione come strumentale della natura del bene), senza poterne trarre alcuna utilità.
5.1 Anche tale motivo non coglie nel segno.
5.2 Va, a tale fine, in primis, rammentato il granitico principio espresso dal Supremo Collegio, più volte fatto proprio anche da questa Corte (per tutte, cfr. le sentenze n. 434/2024, n. 257/2024, n.
1863/23, n. 1692/2023, n. 3474/2022, n. 1032/22, n. 837/21; n. 470/2021; n. 283/2021; n.
3082/2020), per il quale il giudice adìto è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla sua formazione, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti compiuta una valutazione dei vari elementi acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso, rientrando nei compiti propri del decidente stabilire quale degli stessi sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l'indagine sollecitata dalle parti, con conseguente potere del medesimo di basarsi esclusivamente su quanto ritenga, motivatamente, rilevante e influente per la formazione del giudizio richiestogli e di negare ingresso a questioni ritenute del tutto superflue o defatigatorie (v. Cassazione Civile, ordinanze 8 agosto 2019, n. 21210;
n. 16467 del 4 luglio 2017 e n. 742 del 19 gennaio 2015); quanto sopra, ben potendo applicare la ragione più liquida (per tutte: cfr.: Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n. 693 del 9.1.2024;
Cassazione Civile, Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019, precedute da: Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9936 dell'8 maggio 2014).
5.3 D'altra parte, è stato da tempo chiarito dal Supremo Collegio che lo schema contrattuale del “sale and lease back” è, in linea di massima ed almeno in astratto, valido, in quanto contratto d'impresa socialmente tipico, ferma la necessità di verificare, caso per caso, l'assenza di elementi patologici, sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia, vòlto ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto di patto commissorio e, pertanto, sanzionabile, per
pagina 15 di 25 illiceità della causa, con la nullità ex art. 1344 cc in relazione all'art. 1418, secondo comma, cc, quali l'esistenza di una pregressa situazione di credito e debito tra la società finanziaria ed il venditore-utilizzatore, le difficoltà economiche di quest'ultimo, la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente (cfr. Cassazione Civile, Sez. 1, ordinanza n. 2219 del 25.1.2022, conforme a Cassazione, Sez. 3, ordinanza n. 4664 del 22.2.2021 e a
Cassazione Civile, Sez. 1, ordinanza n. 13305 del 28.5.2018), con la precisazione, da parte dei più recenti arresti giurisprudenziali in materia, che per potere considerare l'operazione compiuta con violazione del patto commissorio ex art. 2744 cc si può anche prescindere dalla presenza congiunta di detti elementi patologici, qualora sia ravvisabile che la complessiva operazione negoziale sia finalizzata a realizzare una causa concreta di garanzia in luogo dell'effettivo trasferimento del bene, mediante un accertamento che può compiersi, eventualmente, anche sulla base di altri e diversi indici rivelatori;
ciò, in quanto l'art. 2744 cc deve essere interpretato in maniera funzionale, sicchè in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il patto ivi descritto, ma qualunque tipo di convenzione – quale ne sia il contenuto – che venga impiegato per conseguire il risultato, vietato dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito (v. sul punto: Cassazione
Civile, Sez. 3, ordinanze n. 9331 del 9.4.2025, n. 28553 del 6.11.2024 e n. 16367 dell'8 giugno
2023).
5.4 Orbene: calati i surriferiti principi al caso di specie, va considerato che, in sostanza, l'appellante si è limitato a prospettare una diversa valutazione degli elementi, in fatto ed in diritto, acquisiti, rispetto a quella fatta propria dal Tribunale, la cui decisione, peraltro, appare pienamente condivisibile e sorretta da congrua e corretta motivazione dell'iter logico-giuridico di formazione del suo convincimento.
5.5 Rileva il Collegio, al riguardo, che, da un lato, al momento della stipula della vendita dell'immobile da parte del dr. a (cfr. atto a rogito del Notaio dott.ssa di Parte_1 Parte_2 Persona_4
Cagliari n. 19214 rep., n. 9968 di racc. del 7.11.2008, doc. 1 del fascicolo di prime cure di
[...]
e del coevo contratto di leasing (doc. 2 dello stesso fascicolo), l'acquirente, ancorchè CP_4
appartenente al medesimo gruppo societario, era, comunque, soggetto giuridico distinto da
[...]
, la quale, in precedenza, il 28.9.2005, con atto a rogito della dott.ssa di CP_9 Persona_5
Villacidro n. 18551 rep., n. 6080 racc. (doc. 4 del fascicolo di prime cure dell'appellante), aveva pagina 16 di 25 concesso a quest'ultimo un mutuo fondiario per importo capitale di € 400.000, utilizzato solo in parte dal mutuatario (per importo pari ad € 290.000) per l'acquisto dello stesso fabbricato dagli originari proprietari, signori e dall'altro lato, per tale mutuo il qui CP_10 CP_11
procedente non ha dedotto, e, tanto meno, comprovato di essere rimasto in mora verso CP_9
prima della vendita del fabbricato a , epoca nel quale, oltretutto, era già stato estinto,
[...] Parte_2
come evidenziato dal Notaio dott.ssa a pag. 519, punto 3, ultime 3 righe del rogito, con Per_1
espresso rinvio alla dichiarazione in tale senso rilasciata da , allegata all'atto Controparte_4
notarile come documento sub. “C”, tanto da avere la creditrice già assentito alla cancellazione dell'ipoteca a suo tempo iscritta sull'immobile. A ciò, si aggiunga, dall'altro lato ancora, che dal relativo contratto di locazione finanziaria (doc. 1 del fascicolo di prime cure di Controparte_4
, pag. 1, risulta testualmente come all'operazione venne dato corso dalla concedente “sulla
[...] base della richiesta di locazione finanziaria presentata dall'utilizzatore e della relativa documentazione comprovante la situazione giuridica, amministrativa ed economico-patrimoniale del medesimo”, con ulteriore precisazione che “l'utilizzatore garantisce la solidità finanziaria e la solvibilità del venditore, rimanendo responsabile, nei confronti della concedente, di ogni evento che possa incidere sia sul buon fine della compravendita, che sulle garanzie cui il venditore è tenuto ai sensi degli artt. 1476 e seguenti cod. civ.”. Orbene: da tali premesse emerge come lo stesso dr. avesse dato origine all'operazione di lease back oggetto di lite, perfezionatasi Parte_1 previa dichiarazione attestante l'estinzione del mutuo, con espressa e specifica garanzia rilasciata da parte dell'appellante alla finanziaria circa la propria solidità economico-finanziaria, Parte_2
sia come utilizzatore, che come venditore del fabbricato, il che smentisce per tabulas quanto dal medesimo affermato, senza avere di ciò fornito alcuna idonea prova, circa un'ipotesi di possibile approfittamento a proprio danno da parte di e (oggi entrambe Controparte_9 Parte_2 [...]
. CP_4
5.6 A ciò, va aggiunto che difetta anche la prova, concreta ed oggettiva, dello stato di bisogno del dr.
al momento dell'insorgenza dei rapporti oggetto di causa, nulla di per sé comprovando Parte_1
l'assegno di € 2.400,00 mensili dal medesimo dovuto per il mantenimento di moglie e figli, già previsto in sede di separazione dal coniuge fin dal 4.11.2004, come da verbale dell'udienza avanti al Tribunale dal medesimo prodotto in primo grado (doc. 11), obbligazione, quindi, antecedente al primo atto di compravendita ed alla stipula del mutuo, conclusi, conseguentemente, dal medesimo nella consapevolezza della sua situazione finanziaria e degli impegni che andava ad assumere, che,
pagina 17 di 25 all'evidenza, aveva valutato di essere in grado di assolvere;
inoltre, nella sentenza divorzile definitiva del 12.12.2016 (doc. 12, stesso fascicolo) - preceduta, come ivi riportato, da sentenza parziale del 19.2.2013 di cessazione degli effetti civili di matrimonio - il Tribunale di Cagliari, motivando la conferma dell'assegno di mantenimento già precedentemente disposto a carico del dr.
, ha dato rilievo a circostanze dimostrative di indiscutibili capacità economiche del Parte_1
medesimo, quali l'avere uno studio di dentista in pieno centro di Cagliari con due dipendenti
(un'addetta alla poltrona ed una segretaria) ed alcuni collaboratori (igienista e ortodontisti), l'avere avuto un elevato tenore di vita durante il matrimonio, caratterizzato da abitazione con aiuto di coadiutrici domestiche e baby sitter, vacanze invernali sulla neve ed estive a Capri, viaggi all'estero, per cui le dichiarazioni dei redditi dal medesimo esibite, per sé, non possono di certo esprimere valori determinanti al fine di certificare la riduttiva capacità economico-patrimoniale dal medesimo rappresentata;
ciò, specie di fronte ad operazioni speculative quali quelle dal medesimo compiute e per cui è causa, denotate dalla volontaria assunzione di impegni economici nell'ordine di centinaia di migliaia di euro per realizzare il nuovo studio per la sua attività, come bene a ragione evidenziato dal Giudice a quo.
5.7 D'altra parte, difetta nel caso di specie anche la sproporzione a danno del conduttore/venditore fra il valore del bene ed il prezzo riconosciutogli al momento dell'alienazione strumentale alla conclusione del leasing, atteso che, come anche sul punto correttamente rilevato dal primo decidente, la sproporzione, semmai, risulta a danno della finanziaria, la quale, di fronte ad un immobile acquistato dal dr. nel 2005 per la somma di € 290.000 e nemmeno medio Parte_1
tempore ristrutturato (nonostante gli fosse stato concesso in precedenza un mutuo di € 400.000,00)
e, quindi, in nemmeno negato pessimo stato di manutenzione, ha riconosciuto al venditore, nel
2008, ben € 550.000,00, elementi tutti dai quali emerge con chiarezza che l'appellante, tramite le scritture negoziali in discussione, ha ottenuto nel tempo provviste ben superiori al valore economico del bene in questione, in sostanza approfittando della disponibilità degli istituti creditizi e di leasing cui si era rivolto a finanziare l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile dal medesimo prescelto per porvi la sede della propria attività.
5.8 Da qui, la conferma che in concreto non si è verificata – e, comunque, non risulta comprovata - alcuna illecita coercizione del qui procedente;
né risulta dimostrato, alla luce delle circostanze di causa, che il medesimo abbia dovuto sottostare alla volontà del creditore allorquando ha inteso concludere l'operazione di lease back in questione, oltretutto il contratto di leasing prevendendo, in pagina 18 di 25 caso di risoluzione per inadempimento da parte del conduttore o, comunque, in caso di scioglimento del contratto, il riaccredito del ricavato dalla vendita del bene o dalla sua ricollocazione sul mercato in favore dello stesso, se superiore al debito maturato (art. 12), il che esclude ulteriormente la possibilità di ravvedere nei rapporti fra le parti un indebito arricchimento in capo alla concedente a scapito del locatario.
5.9 Conseguentemente, va escluso che le parti abbiano concluso un illecito patto commissorio quale quello ipotizzato dall'appellante, la cui domanda di nullità degli accordi sinallagmatici in discussione sul punto, reiterata dal medesimo in questa sede, non può trovare accoglimento, così come fondatamente già ritenuto dal Giudice di prime cure.
6.1 Con il quarto motivo l'appellante censura l'impugnata sentenza per violazione da parte del
Tribunale del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, avendo accolto le domande di rilascio del bene in favore di in forza dell'intervenuta risoluzione Controparte_2 del contratto di leasing, sebbene abbandonata sia dalla parte ricorrente, quanto dall'intervenuta, con violazione dell'art. 112 cpc, laddove proposta da quest'ultima nelle conclusioni rassegnate solo in via subordinata, avendo ritenuto il primo decidente di potere statuire al riguardo in forza del principio secondo il quale il giudice non sarebbe vincolato dalla graduazione delle domande delle parti, potendo egli deciderle secondo l'ordine logico delle difese svolte dalla parte.
6.2 A vedere bene, prosegue il dr. , come emerge dalle conclusioni delle controparti, nessuna Parte_1
domanda di rilascio, pur originariamente proposta dalla ricorrente in forza del rapporto obbligatorio, è stata successivamente coltivata e formulata dall'avente causa Controparte_8
né con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 cpc, né al momento di precisazione delle conclusioni, con conseguente rinuncia, ancor più evidente dal fatto che nessuna pronuncia è stata sul punto invocata dalla concludente in via principale;
ciò, anche perché quanto richiesto in via di subordine dall'intervenuta, modificando il perimetro delle proprie precedenti difese, afferiva e trovava ragione su di un presupposto giuridico a sostegno dell'invocato rilascio differente ed indipendente, ovvero su di un acquisto a titolo derivativo di un bene immobile effettuato in buona fede a non domino dall'intervenente/acquirente rispetto a quello inizialmente dedotto, ma rinunciato, fondato sul contratto di leasing.
6.3 Conseguentemente, per il qui procedente, il Giudice a quo si è pronunciato ultra petita sulla domanda di rilascio fondata su un diverso titolo giuridico, incorrendo nella denunciata violazione,
pagina 19 di 25 da cui consegue la nullità della decisione oggetto di gravame. Ciò, anche perché, in conseguenza al mutamento del rito e di rinvio dell'udienza di cui all'art. 183 cpc, la ricorrente Controparte_4 nell'apposita prima memoria non ha confermato le proprie domande, essendosi limitata ad insistere per il rigetto di quelle formulate da esso odierno appellante, limitatamente alle questioni legate al mutuo del 2005, proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale, vòlta alla condanna del mutuatario, per il caso in cui fossero stati ritenuti nulli i contratti, alla restituzione delle somme dalla medesima corrisposte per l'acquisto del bene poi concesso in leasing, domande confermate anche in sede di precisazione delle conclusioni, lasciando chiaramente intendere che essa avesse abbandonato quelle precedentemente proposte con il ricorso ex art. 702 bis cpc.
6.4 Tale motivo è decisamente infondato.
6.5 A tale fine, basta leggere attentamente gli atti depositati in prime cure rispettivamente nell'interesse di e delle intervenute e per rendersi Controparte_4 Controparte_2 Controparte_1
conto che, alla luce dei princìpi espressi dal Supremo Collegio con la nota sentenza delle Sezioni
Unite n. 1785/2018 del 24.1.2018 richiamata anche dall'appellante (preceduta, in senso conforme, ex multis, dalla 1 sezione civile della stessa Corte con sentenza n. 15860 del 10.7.2014 ed ordinanza n. 31571 del 3.12.2019 e seguìta, da ultimo, con ordinanza n. 23719 del 4.9.2024 dalla terza sezione), l'iniziale domanda di cui al ricorso ex art. 702 bis cpc proposta per la prima tramite la procuratrice speciale (specificamente, per quanto qui interessa, così articolata: - CP_3 accertata la piena ed intera proprietà dell'unità immobiliare come descritta e catastalmente identificate in premessa in capo alla ricorrente - accertato Controparte_4
l'inadempimento di all'obbligo di corresponsione dei canoni dovuti alla ricorrente in Parte_1
relazione al contratto di leasing n. 00913845/001; - accertata l'avvenuta risoluzione ad ogni effetto di legge del suddetto contratto di locazione finanziaria;
Ordinare al convenuto Sig. Parte_1
(C.F. ) residente a [...],
[...] CodiceFiscale_2
l'immediata restituzione alla ricorrente dei seguenti beni immobili oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 00913845/001 libero da persone o cose, la piena proprietà della porzione immobiliare sita in Comune di Cagliari alla Via Sebastiano Satta n. 24/A consistente in locale adibito ad uso magazzino, posto al piano terreno del fabbricato di cui sopra, della superficie catastale di metri quadri 172 (centosettantadue) con annesso cortile retrostante), non è mai stata abbandonata in corso di causa né dalla ricorrente, né dalle intervenute, che le avevano fatte proprie.
Ciò, emerge senza ombra di dubbio dall'analisi delle conclusioni proposte da Controparte_4 pagina 20 di 25 nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 cpc – in cui aveva, fra l'altro, chiesto che il Tribunale rigettasse ogni domanda svolta nei propri confronti dall'odierno appellante, nel contempo,
“assolvendo le stesse da ogni pretesa avversaria o, comunque, accogliendo le loro Controparte_4 difese ed eccezioni esposte anche in via di subordine” (quindi, all'evidenza, anche le domande originarie di cui al ricorso ex art. 702 cpc sopra trascritte, palesemente rientranti nel concetto di proprie “difese” di cui chiedeva l'accoglimento); dette conclusioni venivano, poi, ribadite successivamente, sia nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 13.4.2023 depositate da CP_3
per conto della ricorrente e delle intervenute, in cui, per quale cessionaria
[...] Controparte_2 del diritto di proprietà dell'immobile oggetto del contratto di leasing, si era insistito “per
l'emissione, nei confronti di LO (C.F. ) residente a [...]
Cagliari, in Viale San Vincenzo n. 49, dell'ordinanza di immediata restituzione dei seguenti beni immobili oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 00913845/001 libero da persone o cose, la piena proprietà della porzione immobiliare sita in Comune di Cagliari alla Via Sebastiano Satta
n. 24/A consistente in locale adibito ad uso magazzino, posto al piano terreno del fabbricato di cui sopra, della superficie catastale di metri quadri 172 (centosettantadue) con annesso cortile retrostante”, sia nel precedente ricorso ex art. 111 cpc del 24.2.2023, in cui le società CP_1
e avevano dichiarato di “intervenire nel procedimento in sostituzione
[...] Controparte_2
di , facendo propria ogni ragione, domanda e istanza dalla stessa formulata” Controparte_4
(quindi anche quelle proposte con il ricorso ex art. 702 bis cpc), sia nei fogli di precisazione delle conclusioni depositati in occasione del trattenimento della causa in decisione da parte delle odierne appellate (ricorrente ed intervenute in prime cure), in parte riportate anche nella sentenza gravata, in cui, ancora una volta, le stesse, fra l'altro, avevano chiesto, nel merito ed in via principale, previe le declaratorie di legge e del caso, il rigetto comunque di ogni domanda proposta dal dr. nei Parte_1
confronti, rispettivamente, di , da una parte, e di e Controparte_4 Controparte_1 CP_2
, dall'altra parte, “siccome inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile, in ogni caso
[...]
infondata in fatto e in diritto anche per intervenuta prescrizione e/o decadenza e/o compensazione”, e di assolvere le stesse “da ogni pretesa avversaria o, comunque, accogliendo le loro difese ed eccezioni esposte anche in via di subordine”, formula senz'altro ampia, tale da ricomprendere, come sopra anticipato ed ancora una volta, anche la domanda - proposta in via principale e, comunque, in via ultronea, formulata dalla stessa anche in via subordinata (nell'ottica di acquirente in buona fede del fabbricato), a valere quest'ultima nella sola ipotesi in cui fossero pagina 21 di 25 state accolte le domande di nullità formulate dell'ivi convenuto - tesa ad ottenere, comunque, la condanna del qui procedente al rilascio del bene in favore di correttamente Controparte_2
accolta dal Giudice di prime cure.
7.1 Con il quinto motivo il dr. si duole che il Tribunale, ritenendola sollevata tardivamente, Parte_1
non si è pronunciato sulla propria domanda di nullità del contratto di mutuo a rogito del Notaio dott.ssa con riferimento alle previsioni sinallagmatiche in esso contenute, il che comporta Per_2 violazione dell'art. 112 cpc;
ciò, in quanto detta domanda era stata proposta da parte sua fin dalla fase sommaria del procedimento, corredata da due perizie contabili depositate con nota del 12.9.22
(doc. 34 e 35 del proprio fascicolo), tanto da avere provocato sul punto il contraddittorio con la controparte, che, a sua volta, aveva formulato apposite repliche nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, cpc e, poi, prodotto note tecniche di confutazione con quella istruttoria (doc. 48); il vizio di nullità in questione era stato individuato da parte sua con specifico riguardo alla previsione di interessi e costi connessi all'erogazione del credito, che, attesa la loro indeterminatezza ed indeterminabilità, in rapporto a quanto in concreto applicato, risultavano significativamente superiori alla soglia usuraria, con conseguente illegittimità della relativa previsione, comportante la necessità di riconduzione del rapporto a gratuità e di ricalcolare il complessivo saldo dei rapporti di dare-avere fra le parti, in funzione della ripetizione in proprio favore di quanto indebitamente versato.
7.2 Al riguardo, aggiunge l'appellante, la circostanza che, nella fase di merito, egli abbia prodotto nuovamente le stesse perizie anche con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 cpc non giustifica i presupposti e gli argomenti che il Giudice di prime cure ha posto a fondamento della decisione assunta, per cui egli insiste perché la causa venga rimessa in istruttoria per farsi luogo alla CTU già invocata in primo grado al fine del compimento degli accertamenti connessi con quanto lamentato.
7.3 Tale motivo va de plano rigettato.
7.4 Rileva il Collegio che il procedente nel corso del processo di prime cure, salvo che, ma a quel punto tardivamente, nella comparsa conclusionale, si è limitato ad un mero, inammissibile, rinvio per relationem al contenuto di due perizie di parte dal medesimo prodotte in prime cure, dapprima, con una nota di deposito (doc. 34-35) e, poi, con la memoria istruttoria (doc. 46-47), senza avere svolto in entrambe le occasioni alcuna attività assertiva e difensiva ed affidandosi a generiche – e non provate – dissertazioni non riguardanti per sè la misura degli interessi corrispettivi, ma solo quella pagina 22 di 25 degli interessi di mora, senza avere neppure allegato di avere per gli stessi mai pagato alcunchè durante la vigenza sinallagmatica e senza, peraltro, avere specificato quali sarebbero i costi e gli oneri aggiuntivi, a suo dire, da sommare al relativo saggio per potere giungere ad individuarne l'asserita usurarietà per superamento del tasso soglia, dal medesimo quantificato nella misura dell'5,80 % al momento della stipula di quel contratto;
così prospettando la questione, peraltro, come bene evidenziato dal Tribunale, risulta carente l'allegazione e l'introduzione in giudizio di fatti sui quali si sarebbe potuto incardinare il contraddittorio con le controparti e basare l'accertamento richiesto;
quanto sopra, anche considerato che la CTU, per come dal medesimo sollecitata, risulta, comunque, inammissibile, laddove palesemente esplorativa.
7.5 Non solo: la mancanza di specifiche e tempestive doglianze riferite agli interessi corrispettivi e la carenza di deduzioni, e comunque di dimostrazione, circa l'avvenuto versamento di interessi di mora nel corso del rapporto in discussione inducono a ritenere che l'appellante sia privo di un concreto ed attuale interesse ex art. 100 cpc a coltivare la questione, posto che, anche se relativamente al saggio di mora si potesse, in astratto, prospettare il superamento della soglia per l'usura, ciò non inciderebbe in alcun modo sulla clausola di determinazione degli interessi corrispettivi, che rimarrebbero comunque dovuti;
e, pertanto, non si potrebbe pervenire ad alcuna statuizione di accertamento di un diverso rapporto di dare/avere fra le parti, né, tanto meno, di ripetizione di somme, del cui pagamento da parte del dr. , per quanto in discussione, in Parte_1
sostanza, non risulta sia stata fornita alcuna prova.
7.6 A ciò, si aggiunga che le prospettazioni proposte dal procedente sul punto appaiono del tutto ipotetiche, apodittiche e fuorvianti, al pari di quanto elaborato sia nelle relazioni tecniche di parte di cui si è detto, sia in quella “di replica” riversata in atti successivamente (doc. 48), in quanto basate su presupposti palesemente erronei, fra cui la pretesa di sommare agli interessi di mora – quantificati nell'art. 5 del contratto di mutuo in parola nella misura del 5,750% nominale annuo (e, quindi, entro “soglia”, considerato che il tasso per l'usura era fissato, al momento della stipula, per stessa ammissione del procedente, al 5,80%), oltretutto calcolati con espresso rinvio, quale parametro, al tasso effettivo globale medio pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge n. 108/96 per la categoria delle operazioni qualificate come “mutui con garanzia reale a tasso variabile” - non meglio individuati oneri e costi aggiuntivi per potere rappresentare un'inesistente ipotesi di superamento di detta soglia.
pagina 23 di 25 7.7 Quanto sopra, vale anche per le asserite ulteriori anomalie riferite al contratto di mutuo ed a quello di leasing - peraltro costituite da mera elencazione di ipotetici vizi sinallagmatici ed esposte in modo del tutto apodittico, senza sostegno di idonee deduzioni argomentative, né di prove concrete di quanto sostenutovi - riferite dall'appellante come tratte da elaborato del proprio CTP e descritte nelle pagine 18 e 19 della comparsa conclusionale depositata in questa sede (come aveva già fatto, per la prima volta, avanti al Tribunale con la conclusionale del 27.12.2023, alle pagg. 21 e 22), mediante prospettazioni, comunque, palesemente precluse, laddove proposte tardivamente già in prime cure, come bene a ragione ritenuto dal Giudice a quo.
8.1 Le considerazioni che precedono, assorbenti ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, portano al rigetto dell'appello proposto dal dr. avverso la sentenza n. Parte_1
5153/2024 del 15 maggio 2024, pubblicata il 17 maggio 2024, del Tribunale di Milano, che, per l'effetto, va confermata, integrata nella motivazione dalle osservazioni che precedono.
8.2 Le spese del presente grado di giudizio, che si determinano come in dispositivo, applicati i parametri medi introdotti con d.m. n.55/2014, come integrati dal DM 37/2018 e adeguati dal DM.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua natura e all'attività difensiva in concreto svolta, da liquidarsi in favore di , da una parte, e, in via solidale fra Controparte_4 loro, quanto a e dall'altra parte, stante l'unitaria loro Controparte_2 Controparte_1
posizione processuale, contenute entro quanto richiesto nelle apposite note depositate, seguono la soccombenza.
8.3 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero
115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, assorbita o respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal dr. avverso la Parte_1
sentenza n. 5153/2024 del 15 maggio 2024 e pubblicata il 17 maggio 2024 del Tribunale di Milano, così provvede:
1) respinge l'appello avverso la sentenza di cui sopra, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna l'appellante, dr. alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 [...]
delle spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 8.470,00 CP_4
pagina 24 di 25 (di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva ed € 4.287,00 per la fase decisionale), oltre alle spese generali, nella misura del 15%, ed agli oneri e contributi come per Legge;
3) condanna l'appellante, dr. alla rifusione in favore delle appellate Parte_1
e in solido fra loro, delle spese processuali del presente Controparte_2 Controparte_1
grado, che liquida in complessivi € 8.470,00 (di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva ed € 4.287,00 per la fase decisionale), oltre alle spese generali, nella misura del 15%, ed agli oneri e contributi come per Legge;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio
2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
Milano, 15 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dr. Roberto Aponte
Palatino di Villachiara Ragazzoni
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