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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/12/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4172/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4172/2025 promosso da: nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
IN PO;
e nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
IN PO.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI.
MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La figlia maggiorenne , non ancora economicamente autosufficiente, sarà Persona_1 collocata presso la residenza della madre sita a Camerano (AN) in via Bagacciano n.7, con obbligo del padre a versare, a titolo di mantenimento della stessa, la somma mensile di €
200,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da effettuarsi tramite bonifico bancario in favore della sig.ra (IBAN: [...]), entro il Parte_2 giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3. Avendo le parti raggiunto un accordo di natura economica prima dell'introduzione del presente giudizio, ed essendo economicamente indipendenti dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e, pertanto, rinunciano all'assegno
e/o ad ogni altra indennità e/o emolumento economico. 4. Entrambe le parti dichiarano, inoltre, di rinunciare a qualsivoglia reciproca ragione di credito per qualsivoglia titolo o ragione in ordine ai rapporti pregressi”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona l'8/01/2000.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla
L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 851 del 06/07/2020 il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di dodici mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona
l'8/01/2000 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Camerano (AN) al n.
2, parte II, serie B Ufficio 1 dell'anno 2000.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia Silvia, maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Nulla con riferimento all'altro figlio della coppia, maggiorenne ed indipendente sotto il profilo economico.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 ad Ancona l'8/01/2000 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Parte_2
Comune di Camerano (AN) al n. 2, parte II, serie B Ufficio 1 dell'anno 2000; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camerano (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4172/2025 promosso da: nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
IN PO;
e nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
IN PO.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI.
MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La figlia maggiorenne , non ancora economicamente autosufficiente, sarà Persona_1 collocata presso la residenza della madre sita a Camerano (AN) in via Bagacciano n.7, con obbligo del padre a versare, a titolo di mantenimento della stessa, la somma mensile di €
200,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da effettuarsi tramite bonifico bancario in favore della sig.ra (IBAN: [...]), entro il Parte_2 giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3. Avendo le parti raggiunto un accordo di natura economica prima dell'introduzione del presente giudizio, ed essendo economicamente indipendenti dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e, pertanto, rinunciano all'assegno
e/o ad ogni altra indennità e/o emolumento economico. 4. Entrambe le parti dichiarano, inoltre, di rinunciare a qualsivoglia reciproca ragione di credito per qualsivoglia titolo o ragione in ordine ai rapporti pregressi”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona l'8/01/2000.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla
L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 851 del 06/07/2020 il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di dodici mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona
l'8/01/2000 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Camerano (AN) al n.
2, parte II, serie B Ufficio 1 dell'anno 2000.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia Silvia, maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Nulla con riferimento all'altro figlio della coppia, maggiorenne ed indipendente sotto il profilo economico.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 ad Ancona l'8/01/2000 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Parte_2
Comune di Camerano (AN) al n. 2, parte II, serie B Ufficio 1 dell'anno 2000; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camerano (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi