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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 4295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4295 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione specializzata agraria composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Luigi Mancini – consigliere dr. Arianna Divella – esperta dr. Marco Razzano – esperto all'udienza del 17.09.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1675\2023 RG in materia di opposizione a decreto ingiuntivo (appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino 24.10.2023 n. 1593), vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Di Parte_1 C.F._1
Franza, c.f. appellante C.F._2
e
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Di Scala, CP_1 C.F._3
appellato
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 17.09.2025.
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con ordinanza del 4.03.2023, la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Benevento ha così statuito: “premessa la natura controversa della questione relativa all'applicabilità del procedimento per convalida di sfratto alla materia agraria;
ritenuto, al riguardo, doversi con- dividere l'orientamento adottato dalla Suprema Corte secondo cui “nella previsione delle norme [in tema di competenza delle sezioni agrarie specializzate] … si debbono ritenere con- template le controversie relative alla risoluzione dei contratti di affitto sia quando sono intro-
1 dotte nella forma della convalida di sfratto, sia quando risultino trattate nelle forme del giu- dizio ordinario a seguito della trasformazione del primo in giudizio ordinario a seguito dell'opposizione dell'intimato” (cfr. Cass. 2236/95); letta l'intimazione di sfratto per finita lo- cazione, notificata dal locatore al conduttore;
atte- CP_1 Parte_1 Parte_1
so che l'intimazione con la contestuale citazione per la convalida è stata ritualmente notifica- ta nelle forme e nel termine di cui all'art. 660 c.p.c.; atteso che l'intimato non è comparso;
at- teso che il contratto è scaduto alla data del 31.12.2021 e ne è esclusa la tacita rinnovazione;
visti gli artt. 657 e 663 c.p.c. e l'art. 56 legge n. 392 del 1978, nonché l'art. 91 c.p.c. e il d.m. n.
55/2014; CONVALIDA lo sfratto per finita locazione alla data del 31.12.2021; ORDINA l'appo- sizione della formula esecutiva sull'originale dell'atto di intimazione e citazione;
FISSA per l'e- secuzione la data del 31.10.2023; CONDANNA la parte intimata a rimborsare alla controparte le spese processuali, che liquida di ufficio in complessivi euro 1.591,00 a titolo di compensi, oltre IVA e CPA nella misura di legge”.
2. ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: “(…) annullare l'Or- Parte_1
dinanza cron. n. 1663/2023 del 4.03.2023 emessa dal Tribunale di Benevento, Sez. Agraria, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2157/22, notificata in data 7.03.2023 (…). IN VIA SUBORDINA-
TA In riforma dell'Ordinanza (…), accogliere tutte le conclusioni di cui alla propria comparsa di costituzione in opposizione come di seguito riportate e trascritte e conseguentemente disat- tendere tutte le eccezioni, deduzioni, istanze, produzioni e richieste ex adverso sin qui formu- late per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Il tutto con vittoria di spese e compen- si (…) relativi ad entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado e completamente disattese dal Giudicante di prime cure per tutte le ragioni già esposte nella parte motiva del presente appello”.
3. Si è costituito e ha così concluso: “In via preliminare dichiarare (…) l'inammissibi- CP_1
lità dell'appello, rigettandolo con ogni conseguenza di legge. In via subordinata, ove l'On.le
Corte dovesse ritenere invalida l'ordinanza resa dal Tribunale di Benevento all'esito del giudi- zio 2157/2022, provvedere nel merito della domanda riproposta in questa sede dal sig.
[...]
e, quindi:
1. dichiarare che il contratto di locazione di fondi rustici in essere tra le Parte_2
parti è scaduto in data 31/12/2021, come pattuito, e che, in presenza di valida comunicazio- ne del proprietario di non volere rinnovare il rapporto, questi si è concluso alla predetta data.
2. Condannare, per l'effetto, il sig. a lasciare entro il termine ritenuto di Parte_1
giustizia libero da persone e cose i fondi a lui locati ed appresso specificati: - Comune di Amo-
2 rosi - foglio n° 4 - p.lle 22, 23, 104, 429, 528, 329 e 530; - Comune di San Salvatore Telesino - foglio n° 23 - p.lle 122; - Comune di San Salvatore Telesino - foglio n° 24 - p.lle 90, 91 e 340; 3.
Condannare il sig. al risarcimento dei danni da ritardata consegna, ai Parte_1
sensi dell'art. 1591 c.c., nonché al pagamento del canone convenzionale di € 2.700,00 sino alla consegna del fondo, oltre interessi e rivalutazione.
4. Con vittoria si spese e competenze di lite, oltre oneri di legge”.
4. Sostiene con il primo motivo d'appello che l'ordinanza impugnata sia nulla per- Parte_1
ché basata sul falso presupposto che l'intimato non si fosse presentato in udienza e non si fosse opposto alla convalida. Al contrario, esso come si desume dal relativo verbale, Parte_1
era presente all'udienza del 25.01.2023 con il proprio difensore, avv. Francesca Di Franza, e si oppose alla convalida, sicché il giudice avrebbe dovuto disporre il mutamento del rito (art. 667 c.p.c.), dando ingresso al giudizio di cognizione secondo il rito speciale.
5. Sostiene ancora con il secondo motivo d'appello che l'ordinanza impugnata sia Parte_1
errata nella parte in cui ordina il rilascio entro il 31.10.2023 e non al termine dell'annata agraria (10.11.2023) secondo il combinato disposto degli artt. 11, comma 11, d.lgs. 150\2011
e 39 legge 302\1982.
6. Con il terzo articolato motivo di gravame, deduce innanzitutto che l'ordinanza Parte_1
impugnata è del tutto carente di motivazione (o si limita a una motivazione per relationem) e non spiega perché l'orientamento espresso da Cass. 2236\1995 (peraltro ininfluente) debba preferirsi a quello più recente di Cass. 17\2000 – altrettanto ininfluente [nota di questa Cor- te] – e di Trib. Nocera Inferiore 18.04.2008, “sulla scorta che, disponendo la L. 3 maggio 1982
n. 203, art. 47 co. 2 che il rilascio del fondo a seguito di giudizio può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa sentenza esecutiva, tale preciso riferi- mento alla sentenza esecutiva, che richiede lo svolgimento di un giudizio di cognizione piena sul merito, porta a escludere la possibilità di riferirsi all'ordinanza di convalida che non ri- sponde ai requisiti posti da detta norma, relativamente alla pienezza dell'accertamento in es- sa contenuto. Pertanto, allo scopo di ottenere il rilascio del fondo affittato è praticabile il solo procedimento ordinario dinanzi al Giudice specializzato agrario”.
deduce ancora che l'ordinanza impugnata è viziata di ultrapetizione perché all'af- Parte_1
fermazione che “il contratto è scaduto alla data del 31.12.2021” aggiunge la locuzione “e ne è esclusa la tacita rinnovazione”, laddove il contratto in data 11.02.2013 prevede che “detto termine si intenderà tacitamente prorogato per un eguale periodo”.
3 Peraltro, nel merito, dal momento che il contratto fu stipulato “nelle modalità ordinarie” e non “in deroga”, la data di scadenza pattuita del 31.12.2021 deve considerarsi automatica- mente prorogata ex art. 39 legge 203\1982 alla fine dell'annata agraria (10.11.2022), onde l'infondatezza della convalida di sfratto per finita locazione alla data risultante dal contratto.
7. I primi tre motivi di appello, evidentemente connessi, possono essere esaminati con- giuntamente.
È infondata l'eccezione di di inammissibilità dell'appello sull'assunto che l'ordinan- CP_1
za di convalida andasse impugnata con opposizione ex art. 668 c.p.c., norma che regola la ben diversa ipotesi in cui l'intimato non abbia “avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”.
Nel caso in esame è applicabile invece il principio per cui l'ordinanza di convalida di sfratto, ove erroneamente emessa malgrado l'opposizione dell'intimato, assume natura decisoria e contenuto sostanziale di sentenza, sicché è impugnabile con l'appello, potendo con tale atto l'intimato chiedere la rimessione in termini per espletare l'attività difensiva impeditagli in primo grado, fermo restando che il giudice del gravame deve decidere la controversia nel merito, atteso che l'omissione del mutamento di rito, di cui all'art. 667 c.p.c., non integra al- cuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. per la rimessione della causa al primo giudice [Cass. ord. 13.06.2017 n. 14625].
Effettivamente l'ordinanza di convalida, emessa sul falso presupposto dell'assenza dell'in- timato, è nulla perché l'intimato era presente in udienza con il sul procuratore, avv. Parte_1
Francesca Di Franza, la quale depositò memoria difensiva, contestò la domanda di sfratto, formulò istanze istruttorie e rassegnò le conclusioni, come attestato dal verbale di udienza.
Ne consegue che resta assorbita l'eccezione di carenza di motivazione dell'ordinanza di convalida, la quale, peraltro, non doveva rendere alcuna ulteriore motivazione oltre il riscon- tro (risultato erroneo) dell'assenza dell'intimato.
La nullità dell'ordinanza impugnata e la conseguente necessità di esaminare la domanda di sfratto nel merito e secondo il rito ordinario assorbe l'eccezione di in merito alla Parte_1
pretesa impraticabilità (pur ferma la competenza funzionale della Sezione agraria) del rito speciale di convalida di sfratto, eccezione peraltro infondata come si desume dal tenore let- terale dell'art. 657 c.p.c. e dall'opinione della migliore dottrina e della giurisprudenza preva- lente.
È pure assorbito – dovendosi riesaminare nel merito ab imis la durata del rapporto oggetto
4 di causa – il secondo motivo di appello in ordine alla riconducibilità della cessazione di ogni rapporto agrario alla fine dell'annata agraria (10 novembre) pur quando il contratto, come nel nostro caso, preveda una data diversa.
8. Con il quarto motivo d'appello, ha premesso che il 10.01.2005 aveva stipulato Parte_1
con un contratto annuale (registrato il 2.02.2006) “di conduzione di vigneti”, CP_1
da intendersi, in base alle clausole negoziali, come contratto associativo agrario, la cui decor- renza, benché stabilita alla data di stipula, non poteva che essere riferita all'inizio dell'annata agraria (11.11.2004). In data 11.02.2013 le parti avevano poi stipulato (senza l'assistenza del- le organizzazioni professionali) un contratto “di affitto di fondi rustici”, riguardante i medesi- mi terreni, con canone annuo di € 2.700,00 e con espressa dichiarazione di voler ricondurre il pregresso rapporto alla tipologia dell'affitto come disciplinato dalla legge 203\1982: ricondu- zione che – secondo LI – opera comunque ipso jure e produce i suoi effetti ab origine
(art. 27 legge 203\1982), con durata non inferiore ad anni quindici e rinnovo tacito, “indipen- dentemente dalla circostanza che, dopo la stipulazione dell'originario contratto, siano stati conclusi nuovi accordi parzialmente modificativi per quanto attiene all'estensione del fondo, o che siano intervenute eventuali novazioni soggettive del rapporto stesso per subentro di di- scendenti”. Di conseguenza, secondo il contratto andava a scadere il 10.11.2019 e si Parte_1
è tacitamente rinnovato perché la disdetta del 5.10.2020 è tardiva.
Nella parte in cui (art. 2) prevede che “l'affitto è convenuto per la durata di anni quindici ad iniziare dall'annata agraria 2006 e terminerà con l'annata agraria 2021 e comunque alla data del 31 dicembre 2021”, il contratto dell'11.02.2013 è nullo perché, prevedendo una durata di soli otto anni dalla stipula, configura una clausola vessatoria che il conduttore avrebbe dovu- to specificamente sottoscrivere;
e perché costituisce patto in deroga stipulato senza la ne- cessaria assistenza delle rappresentanze professionali.
Sotto altro profilo, il termine iniziale stabilito nel contratto dell'11.02.2013 sarebbe nullo (o impossibile o giuridicamente inesistente) perché retroattivo di ben sette anni.
Se invece si ritenesse corretta la decorrenza del rapporto di affitto dall'11.11.2012 (inizio dell'annata agraria in cui fu stipulato il contratto dell'11.02.2013), la scadenza naturale sa- rebbe il 10.11.2027.
Infine, la disdetta del 4.08.2020 sarebbe “invalida, inefficace e illegittima” perché:
-- “in assenza della cassetta postale domiciliare e/o dell'indicazione esatta del destinatario è necessario che l'addetto postale provveda, non già a rilasciare ugualmente l'avviso di giacen-
5 za magari depositandolo in luoghi adiacenti ed inadatti, bensì a restituire al mittente la rac- comandata così da consentire che la conoscenza dell'atto possa ugualmente avvenire, seppur in modalità diverse in quanto in caso contrario non può dirsi avverata la disposizione di cui all'art. 1335 c.c.” (così l'Allegato A della delibera n. 385/13/CONS Condizioni generali di servi- zio per l'espletamento del servizio universale postale di ); CP_2
-- recante un indirizzo diverso da quello del destinatario;
la stessa risulta inviata alla via Ca- stagne quando invece, il Sig. sin dall'anno 1998, è residente in [...], Parte_1
come da certificazione in atti.
9. Replica che il contratto datato 11.02.2013 è un “documento chiarificatore” dei CP_1
rispettivi obblighi e diritti, dal momento che il precedente contratto aveva determinato “nu- merose incomprensioni”. Sicché validamente le parti avrebbero stabilito all'art. 2 che “l'affit- to è convenuto per la durata di anni quindici ad iniziare dall'annata agraria 2006 e terminerà con l'annata agraria 2021 e comunque alla data del 31/12/2021 (…)”. Sicché – secondo To- maso – il dies a quo del rapporto coincide con la data dell'11.11.2006 (“inizio annata agraria
2006”) e il termine finale corrisponde alla data dell'11.11.2021, convenzionalmente pattuito al 31.12.2021.
10. Osserva la Corte che il contratto “di conduzione di vigneti” del 10.01.2005 prevedeva che il concedente ( , proprietario dei fondi, avrebbe sostenuto le spese per l'acquisto CP_1
delle materie prime occorrenti mentre avrebbe fornito manodopera e mezzi agricoli Parte_1
per la coltivazione. Venduto il raccolto, l'incasso sarebbe stato diviso in parti uguali.
Si tratta chiaramente di un contratto associativo simile alla tradizionale mezzadria, per cui non è chiaro quali “numerose incomprensioni” nell'interpretazione delle clausole negoziali siano insorte tra i contraenti.
Sta di fatto che questi stipularono l'11.02.2013 un contratto (per la coltivazione degli stessi fondi) completamente diverso, modellato sullo schema dell'affitto ex lege 203\1982, con la previsione di un canone fisso annuo in denaro a carico del conduttore abilitato a far Parte_1
proprio l'intero raccolto.
La radicale diversità dei rapporti agrari previsti dai due contratti non consente di ritenere che l'uno sia la naturale prosecuzione dell'altro: che si tratti cioè di un unico rapporto sempli- cemente “chiarificato” dal secondo contratto. Ne consegue che la decorrenza iniziale del rapporto di affitto instaurato con il contratto dell'11.02.2013, indicata dalle parti contraenti in quindici anni, così come previsto dalla norma imperativa di cui all'art. 1, 2° comma, della
6 legge 203\1982, decorre necessariamente dall'inizio dell'annata agraria durante la quale il contratto fu stipulato e perciò dal 11.11.2012, con prima scadenza al 10.11.2027.
La minore durata fino al 31.12.2021 – pattuita senza l'assistenza delle organizzazioni pro- fessionali di categoria – integra una clausola nulla perché contraria a norma imperativa e vie- ne perciò sostituita dalla richiamata norma di legge sulla durata minima in virtù del meccani- smo di inserzione automatica di clausole di cui all'art. 1339 c.c..
Ne consegue che il conduttore dovrà rilasciare i fondi – censiti in Catasto Comune Parte_1
di Amorosi, Foglio 4 p.lle 22, 23, 104, 429, 528, 529 e 530; in Catasto Comune di San Salvato- re Telesino, Foglio 23 p.lla 122 e Foglio 24 p.lle 90, 91 e 340 – al locatore entro il CP_1
10.11.2027, scadenza rispetto alla quale il ricorso per convalida di sfratto vale come tempe- stiva disdetta. Ciò consente di ritenere assorbito l'ultimo motivo di appello riguardante la ri- tualità della notificazione della disdetta inviata con raccomandata del 4.08.2020.
Nei termini indicati la causa va decisa nel merito.
La soluzione adottata dalla Corte individua peraltro una decorrenza del rapporto di affitto difforme dalle principali allegazioni delle parti e dalla volontà dalle medesime dichiarata nel contratto dell'11.02.2013 (fonte del rapporto), circostanza che giustifica la compensazione delle spese di primo e secondo grado.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, Sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso l'ordi- Parte_1 CP_1
nanza di convalida di sfratto per finita locazione emessa dalla sezione specializzata agraria del
Tribunale di Benevento il 4.03.2023 cron. n. 1663/2023, in procedimento n. 2157/2022 RG, così provvede:
a) annulla l'ordinanza impugnata;
b) determina la scadenza del rapporto di affitto di fondi rustici meglio indicati in premessa, di cui al contratto registrato in data 8.03.2013, alla data del 10.11.2027 e dispone il rilascio dei fondi entro tale data da parte di in favore di;
Parte_1 CP_1
c) dichiara interamente compensate le spese di primo e secondo grado.
Così deciso in Napoli il 17 settembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
7
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione specializzata agraria composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Luigi Mancini – consigliere dr. Arianna Divella – esperta dr. Marco Razzano – esperto all'udienza del 17.09.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1675\2023 RG in materia di opposizione a decreto ingiuntivo (appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino 24.10.2023 n. 1593), vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Di Parte_1 C.F._1
Franza, c.f. appellante C.F._2
e
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Di Scala, CP_1 C.F._3
appellato
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 17.09.2025.
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con ordinanza del 4.03.2023, la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Benevento ha così statuito: “premessa la natura controversa della questione relativa all'applicabilità del procedimento per convalida di sfratto alla materia agraria;
ritenuto, al riguardo, doversi con- dividere l'orientamento adottato dalla Suprema Corte secondo cui “nella previsione delle norme [in tema di competenza delle sezioni agrarie specializzate] … si debbono ritenere con- template le controversie relative alla risoluzione dei contratti di affitto sia quando sono intro-
1 dotte nella forma della convalida di sfratto, sia quando risultino trattate nelle forme del giu- dizio ordinario a seguito della trasformazione del primo in giudizio ordinario a seguito dell'opposizione dell'intimato” (cfr. Cass. 2236/95); letta l'intimazione di sfratto per finita lo- cazione, notificata dal locatore al conduttore;
atte- CP_1 Parte_1 Parte_1
so che l'intimazione con la contestuale citazione per la convalida è stata ritualmente notifica- ta nelle forme e nel termine di cui all'art. 660 c.p.c.; atteso che l'intimato non è comparso;
at- teso che il contratto è scaduto alla data del 31.12.2021 e ne è esclusa la tacita rinnovazione;
visti gli artt. 657 e 663 c.p.c. e l'art. 56 legge n. 392 del 1978, nonché l'art. 91 c.p.c. e il d.m. n.
55/2014; CONVALIDA lo sfratto per finita locazione alla data del 31.12.2021; ORDINA l'appo- sizione della formula esecutiva sull'originale dell'atto di intimazione e citazione;
FISSA per l'e- secuzione la data del 31.10.2023; CONDANNA la parte intimata a rimborsare alla controparte le spese processuali, che liquida di ufficio in complessivi euro 1.591,00 a titolo di compensi, oltre IVA e CPA nella misura di legge”.
2. ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: “(…) annullare l'Or- Parte_1
dinanza cron. n. 1663/2023 del 4.03.2023 emessa dal Tribunale di Benevento, Sez. Agraria, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2157/22, notificata in data 7.03.2023 (…). IN VIA SUBORDINA-
TA In riforma dell'Ordinanza (…), accogliere tutte le conclusioni di cui alla propria comparsa di costituzione in opposizione come di seguito riportate e trascritte e conseguentemente disat- tendere tutte le eccezioni, deduzioni, istanze, produzioni e richieste ex adverso sin qui formu- late per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Il tutto con vittoria di spese e compen- si (…) relativi ad entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado e completamente disattese dal Giudicante di prime cure per tutte le ragioni già esposte nella parte motiva del presente appello”.
3. Si è costituito e ha così concluso: “In via preliminare dichiarare (…) l'inammissibi- CP_1
lità dell'appello, rigettandolo con ogni conseguenza di legge. In via subordinata, ove l'On.le
Corte dovesse ritenere invalida l'ordinanza resa dal Tribunale di Benevento all'esito del giudi- zio 2157/2022, provvedere nel merito della domanda riproposta in questa sede dal sig.
[...]
e, quindi:
1. dichiarare che il contratto di locazione di fondi rustici in essere tra le Parte_2
parti è scaduto in data 31/12/2021, come pattuito, e che, in presenza di valida comunicazio- ne del proprietario di non volere rinnovare il rapporto, questi si è concluso alla predetta data.
2. Condannare, per l'effetto, il sig. a lasciare entro il termine ritenuto di Parte_1
giustizia libero da persone e cose i fondi a lui locati ed appresso specificati: - Comune di Amo-
2 rosi - foglio n° 4 - p.lle 22, 23, 104, 429, 528, 329 e 530; - Comune di San Salvatore Telesino - foglio n° 23 - p.lle 122; - Comune di San Salvatore Telesino - foglio n° 24 - p.lle 90, 91 e 340; 3.
Condannare il sig. al risarcimento dei danni da ritardata consegna, ai Parte_1
sensi dell'art. 1591 c.c., nonché al pagamento del canone convenzionale di € 2.700,00 sino alla consegna del fondo, oltre interessi e rivalutazione.
4. Con vittoria si spese e competenze di lite, oltre oneri di legge”.
4. Sostiene con il primo motivo d'appello che l'ordinanza impugnata sia nulla per- Parte_1
ché basata sul falso presupposto che l'intimato non si fosse presentato in udienza e non si fosse opposto alla convalida. Al contrario, esso come si desume dal relativo verbale, Parte_1
era presente all'udienza del 25.01.2023 con il proprio difensore, avv. Francesca Di Franza, e si oppose alla convalida, sicché il giudice avrebbe dovuto disporre il mutamento del rito (art. 667 c.p.c.), dando ingresso al giudizio di cognizione secondo il rito speciale.
5. Sostiene ancora con il secondo motivo d'appello che l'ordinanza impugnata sia Parte_1
errata nella parte in cui ordina il rilascio entro il 31.10.2023 e non al termine dell'annata agraria (10.11.2023) secondo il combinato disposto degli artt. 11, comma 11, d.lgs. 150\2011
e 39 legge 302\1982.
6. Con il terzo articolato motivo di gravame, deduce innanzitutto che l'ordinanza Parte_1
impugnata è del tutto carente di motivazione (o si limita a una motivazione per relationem) e non spiega perché l'orientamento espresso da Cass. 2236\1995 (peraltro ininfluente) debba preferirsi a quello più recente di Cass. 17\2000 – altrettanto ininfluente [nota di questa Cor- te] – e di Trib. Nocera Inferiore 18.04.2008, “sulla scorta che, disponendo la L. 3 maggio 1982
n. 203, art. 47 co. 2 che il rilascio del fondo a seguito di giudizio può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa sentenza esecutiva, tale preciso riferi- mento alla sentenza esecutiva, che richiede lo svolgimento di un giudizio di cognizione piena sul merito, porta a escludere la possibilità di riferirsi all'ordinanza di convalida che non ri- sponde ai requisiti posti da detta norma, relativamente alla pienezza dell'accertamento in es- sa contenuto. Pertanto, allo scopo di ottenere il rilascio del fondo affittato è praticabile il solo procedimento ordinario dinanzi al Giudice specializzato agrario”.
deduce ancora che l'ordinanza impugnata è viziata di ultrapetizione perché all'af- Parte_1
fermazione che “il contratto è scaduto alla data del 31.12.2021” aggiunge la locuzione “e ne è esclusa la tacita rinnovazione”, laddove il contratto in data 11.02.2013 prevede che “detto termine si intenderà tacitamente prorogato per un eguale periodo”.
3 Peraltro, nel merito, dal momento che il contratto fu stipulato “nelle modalità ordinarie” e non “in deroga”, la data di scadenza pattuita del 31.12.2021 deve considerarsi automatica- mente prorogata ex art. 39 legge 203\1982 alla fine dell'annata agraria (10.11.2022), onde l'infondatezza della convalida di sfratto per finita locazione alla data risultante dal contratto.
7. I primi tre motivi di appello, evidentemente connessi, possono essere esaminati con- giuntamente.
È infondata l'eccezione di di inammissibilità dell'appello sull'assunto che l'ordinan- CP_1
za di convalida andasse impugnata con opposizione ex art. 668 c.p.c., norma che regola la ben diversa ipotesi in cui l'intimato non abbia “avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”.
Nel caso in esame è applicabile invece il principio per cui l'ordinanza di convalida di sfratto, ove erroneamente emessa malgrado l'opposizione dell'intimato, assume natura decisoria e contenuto sostanziale di sentenza, sicché è impugnabile con l'appello, potendo con tale atto l'intimato chiedere la rimessione in termini per espletare l'attività difensiva impeditagli in primo grado, fermo restando che il giudice del gravame deve decidere la controversia nel merito, atteso che l'omissione del mutamento di rito, di cui all'art. 667 c.p.c., non integra al- cuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. per la rimessione della causa al primo giudice [Cass. ord. 13.06.2017 n. 14625].
Effettivamente l'ordinanza di convalida, emessa sul falso presupposto dell'assenza dell'in- timato, è nulla perché l'intimato era presente in udienza con il sul procuratore, avv. Parte_1
Francesca Di Franza, la quale depositò memoria difensiva, contestò la domanda di sfratto, formulò istanze istruttorie e rassegnò le conclusioni, come attestato dal verbale di udienza.
Ne consegue che resta assorbita l'eccezione di carenza di motivazione dell'ordinanza di convalida, la quale, peraltro, non doveva rendere alcuna ulteriore motivazione oltre il riscon- tro (risultato erroneo) dell'assenza dell'intimato.
La nullità dell'ordinanza impugnata e la conseguente necessità di esaminare la domanda di sfratto nel merito e secondo il rito ordinario assorbe l'eccezione di in merito alla Parte_1
pretesa impraticabilità (pur ferma la competenza funzionale della Sezione agraria) del rito speciale di convalida di sfratto, eccezione peraltro infondata come si desume dal tenore let- terale dell'art. 657 c.p.c. e dall'opinione della migliore dottrina e della giurisprudenza preva- lente.
È pure assorbito – dovendosi riesaminare nel merito ab imis la durata del rapporto oggetto
4 di causa – il secondo motivo di appello in ordine alla riconducibilità della cessazione di ogni rapporto agrario alla fine dell'annata agraria (10 novembre) pur quando il contratto, come nel nostro caso, preveda una data diversa.
8. Con il quarto motivo d'appello, ha premesso che il 10.01.2005 aveva stipulato Parte_1
con un contratto annuale (registrato il 2.02.2006) “di conduzione di vigneti”, CP_1
da intendersi, in base alle clausole negoziali, come contratto associativo agrario, la cui decor- renza, benché stabilita alla data di stipula, non poteva che essere riferita all'inizio dell'annata agraria (11.11.2004). In data 11.02.2013 le parti avevano poi stipulato (senza l'assistenza del- le organizzazioni professionali) un contratto “di affitto di fondi rustici”, riguardante i medesi- mi terreni, con canone annuo di € 2.700,00 e con espressa dichiarazione di voler ricondurre il pregresso rapporto alla tipologia dell'affitto come disciplinato dalla legge 203\1982: ricondu- zione che – secondo LI – opera comunque ipso jure e produce i suoi effetti ab origine
(art. 27 legge 203\1982), con durata non inferiore ad anni quindici e rinnovo tacito, “indipen- dentemente dalla circostanza che, dopo la stipulazione dell'originario contratto, siano stati conclusi nuovi accordi parzialmente modificativi per quanto attiene all'estensione del fondo, o che siano intervenute eventuali novazioni soggettive del rapporto stesso per subentro di di- scendenti”. Di conseguenza, secondo il contratto andava a scadere il 10.11.2019 e si Parte_1
è tacitamente rinnovato perché la disdetta del 5.10.2020 è tardiva.
Nella parte in cui (art. 2) prevede che “l'affitto è convenuto per la durata di anni quindici ad iniziare dall'annata agraria 2006 e terminerà con l'annata agraria 2021 e comunque alla data del 31 dicembre 2021”, il contratto dell'11.02.2013 è nullo perché, prevedendo una durata di soli otto anni dalla stipula, configura una clausola vessatoria che il conduttore avrebbe dovu- to specificamente sottoscrivere;
e perché costituisce patto in deroga stipulato senza la ne- cessaria assistenza delle rappresentanze professionali.
Sotto altro profilo, il termine iniziale stabilito nel contratto dell'11.02.2013 sarebbe nullo (o impossibile o giuridicamente inesistente) perché retroattivo di ben sette anni.
Se invece si ritenesse corretta la decorrenza del rapporto di affitto dall'11.11.2012 (inizio dell'annata agraria in cui fu stipulato il contratto dell'11.02.2013), la scadenza naturale sa- rebbe il 10.11.2027.
Infine, la disdetta del 4.08.2020 sarebbe “invalida, inefficace e illegittima” perché:
-- “in assenza della cassetta postale domiciliare e/o dell'indicazione esatta del destinatario è necessario che l'addetto postale provveda, non già a rilasciare ugualmente l'avviso di giacen-
5 za magari depositandolo in luoghi adiacenti ed inadatti, bensì a restituire al mittente la rac- comandata così da consentire che la conoscenza dell'atto possa ugualmente avvenire, seppur in modalità diverse in quanto in caso contrario non può dirsi avverata la disposizione di cui all'art. 1335 c.c.” (così l'Allegato A della delibera n. 385/13/CONS Condizioni generali di servi- zio per l'espletamento del servizio universale postale di ); CP_2
-- recante un indirizzo diverso da quello del destinatario;
la stessa risulta inviata alla via Ca- stagne quando invece, il Sig. sin dall'anno 1998, è residente in [...], Parte_1
come da certificazione in atti.
9. Replica che il contratto datato 11.02.2013 è un “documento chiarificatore” dei CP_1
rispettivi obblighi e diritti, dal momento che il precedente contratto aveva determinato “nu- merose incomprensioni”. Sicché validamente le parti avrebbero stabilito all'art. 2 che “l'affit- to è convenuto per la durata di anni quindici ad iniziare dall'annata agraria 2006 e terminerà con l'annata agraria 2021 e comunque alla data del 31/12/2021 (…)”. Sicché – secondo To- maso – il dies a quo del rapporto coincide con la data dell'11.11.2006 (“inizio annata agraria
2006”) e il termine finale corrisponde alla data dell'11.11.2021, convenzionalmente pattuito al 31.12.2021.
10. Osserva la Corte che il contratto “di conduzione di vigneti” del 10.01.2005 prevedeva che il concedente ( , proprietario dei fondi, avrebbe sostenuto le spese per l'acquisto CP_1
delle materie prime occorrenti mentre avrebbe fornito manodopera e mezzi agricoli Parte_1
per la coltivazione. Venduto il raccolto, l'incasso sarebbe stato diviso in parti uguali.
Si tratta chiaramente di un contratto associativo simile alla tradizionale mezzadria, per cui non è chiaro quali “numerose incomprensioni” nell'interpretazione delle clausole negoziali siano insorte tra i contraenti.
Sta di fatto che questi stipularono l'11.02.2013 un contratto (per la coltivazione degli stessi fondi) completamente diverso, modellato sullo schema dell'affitto ex lege 203\1982, con la previsione di un canone fisso annuo in denaro a carico del conduttore abilitato a far Parte_1
proprio l'intero raccolto.
La radicale diversità dei rapporti agrari previsti dai due contratti non consente di ritenere che l'uno sia la naturale prosecuzione dell'altro: che si tratti cioè di un unico rapporto sempli- cemente “chiarificato” dal secondo contratto. Ne consegue che la decorrenza iniziale del rapporto di affitto instaurato con il contratto dell'11.02.2013, indicata dalle parti contraenti in quindici anni, così come previsto dalla norma imperativa di cui all'art. 1, 2° comma, della
6 legge 203\1982, decorre necessariamente dall'inizio dell'annata agraria durante la quale il contratto fu stipulato e perciò dal 11.11.2012, con prima scadenza al 10.11.2027.
La minore durata fino al 31.12.2021 – pattuita senza l'assistenza delle organizzazioni pro- fessionali di categoria – integra una clausola nulla perché contraria a norma imperativa e vie- ne perciò sostituita dalla richiamata norma di legge sulla durata minima in virtù del meccani- smo di inserzione automatica di clausole di cui all'art. 1339 c.c..
Ne consegue che il conduttore dovrà rilasciare i fondi – censiti in Catasto Comune Parte_1
di Amorosi, Foglio 4 p.lle 22, 23, 104, 429, 528, 529 e 530; in Catasto Comune di San Salvato- re Telesino, Foglio 23 p.lla 122 e Foglio 24 p.lle 90, 91 e 340 – al locatore entro il CP_1
10.11.2027, scadenza rispetto alla quale il ricorso per convalida di sfratto vale come tempe- stiva disdetta. Ciò consente di ritenere assorbito l'ultimo motivo di appello riguardante la ri- tualità della notificazione della disdetta inviata con raccomandata del 4.08.2020.
Nei termini indicati la causa va decisa nel merito.
La soluzione adottata dalla Corte individua peraltro una decorrenza del rapporto di affitto difforme dalle principali allegazioni delle parti e dalla volontà dalle medesime dichiarata nel contratto dell'11.02.2013 (fonte del rapporto), circostanza che giustifica la compensazione delle spese di primo e secondo grado.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, Sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso l'ordi- Parte_1 CP_1
nanza di convalida di sfratto per finita locazione emessa dalla sezione specializzata agraria del
Tribunale di Benevento il 4.03.2023 cron. n. 1663/2023, in procedimento n. 2157/2022 RG, così provvede:
a) annulla l'ordinanza impugnata;
b) determina la scadenza del rapporto di affitto di fondi rustici meglio indicati in premessa, di cui al contratto registrato in data 8.03.2013, alla data del 10.11.2027 e dispone il rilascio dei fondi entro tale data da parte di in favore di;
Parte_1 CP_1
c) dichiara interamente compensate le spese di primo e secondo grado.
Così deciso in Napoli il 17 settembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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