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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/09/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giorgio Latti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6318/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
c.f. , , nato a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2
residente in [...], c.f. , nato a [...] il C.F._2 Parte_3
21.03.1954 ed ivi residente in [...], c.f. , C.F._3 Parte_4
, nato a [...] il [...] e residente in [...], c.f.
[...]
, , nato a [...] il [...] ed ivi residente nella C.F._4 Parte_5
Via Scornigiani n. 14, c.f. , , nata a [...] il C.F._5 Parte_6
07.07.1976 e residente in [...], c.f. C.F._6
, nato a [...] [...] e residente in [...], c.f. Parte_7
, , nata a [...] l'[...] e residente in C.F._7 Parte_8
Monserrato, Vico 3 Giulio Cesare, c.f. , , nato a C.F._8 Parte_9
Cagliari il 23.04.1956 ed ivi residente nella Via Forlanini n. 14 c.f. , C.F._9
, nato in [...] il [...] e residente in [...], c.f. Parte_10
pagina 1 di 7 , , nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F._10 Parte_11
Via Carpi n. 56, c.f. , nato a [...] il [...] e C.F._11 Parte_12
residente in [...], c.f. , , CodiceFiscale_12 Parte_13
nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Cagliari – Case Sparse – Loc. Pontibecciu
snc, c.f. , , nata a [...] l'[...] e residente in C.F._13 Parte_14
Dolianova nella Strada Comunale di San Giorgio n. 14, c.f. , C.F._14
tutti elettivamente domiciliati in Maracalagonis, presso lo studio dell'Avv. Roberto Pusceddu, del Foro
di Cagliari, che li rappresenta e difende,
ricorrenti
CONTRO
(C.F.P.IVA ) con sede in Cagliari, Via Caprera 8, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. ) Controparte_2 C.F._15
elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Dante 77, presso lo studio dell'avv. Maria Gabriella Pirisi che la rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv. Alessandra Morittu;
resistente
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto una domanda di accertamento del debito nei confronti del , CP_1
esponendo a sostegno della domanda:
di soggiornare nel campeggio gestito dall' , che detiene, in virtù di Controparte_1
concessione da parte di i terreni siti in Pula, Località Santa Margherita;
Parte_15
pagina 2 di 7 a seguito di Ordinanza n. 34 datata 10.05.2023, emessa dal Comune - Controparte_3
indirizzata all' Campeggio Ersat, contenente la 'diffida a demolire' di “opere Controparte_1
eseguite sui suoli di proprietà dello Stato, della Regione o di Enti Pubblici, in assenza del prescritto
titolo edilizio e in assenza dell'autorizzazione ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004”;
di avere subito “un significativo danno morale ed economico di rilevante entità” e, in particolare, di avere dovuto rimuovere quanto era presente nelle piazzole e avere dovuto corrispondere e versare le somme quale corrispettivo per l'insediamento nelle singole piazzole per la stagione 2023;
di avere incaricato il legale di “predisporre intimazione/diffida stragiudiziale per poter ottenere il
rimborso delle somme indebitamente trattenute dalla ed il conseguente risarcimento dei CP_1
danni patiti”.
I ricorrenti hanno quindi formulato le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che il , sito in Santa Margherita di Pula (Ca), CF , CP_1 P.IVA_2
sede legale in via Caprera n. 8, 09123 Cagliari, in persona del Presidente Sardu Anna Rita, è debitore
nei confronti dei ricorrenti delle seguenti somme:
1. versati 1.900 richiesti 3.000 Parte_4
2. 1.900 3.000 Parte_1
3. Tavolacci 1.900 3.000 Pt_5
4. Mossa Rino 1.100 2.500
5. Accorte Silvana 1.000 1.800
6. 1.300 2.100 Parte_6
7. 1.900 3.000 Parte_10
8. 1.950 2.750 Parte_11
9. 1.900 3.000 Parte_9
10. 1.100 2.500 Parte_12 pagina 3 di 7 11. 1.000 2.500 Parte_7
12. 1.100 2.500 Parte_2
13. 1.900 3.000 Parte_3
14. 1.010 Parte_14
B. per l'effetto condannare il , sito in Santa Margherita di Pula (Ca), CF , CP_1 P.IVA_2
sede legale in via Caprera n. 8, 09123 Cagliari nella misura che risulterà dovuta in corso di causa o
quella maggiore o minore ritenuta di giustizia con eventuale ricorso al criterio equitativo in favore
dell'odierna ricorrente oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, le spese e competenze del
presente procedimento.
C. emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva).
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge ed
oltre interessi dalla domanda e sino al saldo.”
Si è costituita l' che ha eccepito l'incompetenza per valore e il rigetto della Controparte_1
domanda, esponendo:
il regolamento del prevede all'art. 17, che “il contratto forfettario di Parte_16
soggiorno stagionale dei campeggiatori stanziali dura dal giorno dell'apertura a quello di chiusura
stabiliti di anno in anno e non è rinnovabile tacitamente”; all'art. 18, rubricato conferme e rinnovi,
che: “il rinnovo del contratto stagionale va comunicato entro il 31 dicembre dell'anno in corso” ed il successivo art. 19, rubricato disdetta, prevede che: “Disdette ritardate causano notevole disagio
all'organizzazione e danni all'Amministrazione per questo motivo si richiede di rispettare le scadenze
indicate. La rinuncia al rinnovo del contratto stagionale dovrà avvenire esclusivamente tramite
comunicazione scritta.” ;
pagina 4 di 7 le singole roulottes di proprietà dei ricorrenti si trovavano fino a maggio 2023 nella piazzola loro assegnata da oltre un decennio, in alcuni casi anche da oltre un ventennio e sono state spostate soltanto a maggio 2023; con il pagamento della quota per la stagione 2023 hanno confermato il contratto di soggiorno per l'anzidetta annualità;
in esecuzione dell'ordinanza n. 34 del 10.05.2023, in ordine al posizionamento in via continuativa di tutte le roulottes presenti nel campeggio, il ha richiesto a tutti gli assegnatari di piazzole di CP_1
sgomberare le piazzole occupate da roulottes “non a norma”;
i ricorrenti hanno dichiarato di esercitare la facoltà di non rinnovare il contratto di soggiorno nel campeggio con contestuale richiesta di rimborso della quota per il 2023 già versata, ma il CP_1
contratto era gia stato rinnovato da tutti i ricorrenti fin da marzo 2023 e ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 17 del Regolamento “Le giornate non usufruite non sono rimborsabili, in particolar modo se si
tratta di provvedimenti delle autorità competenti o per causa di forza maggiore”.
In ogni caso, e in via preliminare, il litisconsorzio facoltativo improprio non comporta deroghe alle norme sulla competenza per valore e la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda che, come si evince dalla tabella riporatata nell'avverso ricorso, rientra nella competenza del
Giudice di Pace;
inoltre, il ricorso sarebbe improcedibile per difetto della negoziazione assistita obbligatoria e nullo per difetto delle "ragioni della domanda".
L'associazione ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni: CP_1
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione ed istanza:
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare la propria incompetenza per valore per essere competente per ogni singola
domanda il Giudice di Pace;
- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancata invito alla negoziazione assistita
nella specie obbligatoria;
pagina 5 di 7 - accertare e dichiarare la nullita del ricorso (artt.163, comma 3, n.4 e 164 c.pc.) per la mancata
esposizione in modo chiaro e preciso dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della
domanda, con le relative conclusioni.
NEL MERITO
- rigettare ogni avversa domanda azionata contro il siccome infondata e/o improcedibile e/o CP_1
inammissibile;
- con vittoria di spese di giudizio.
Nel corso del giudizio, nonostante sia stata formulata una proposta conciliativa e le parti abbiano ottenuto un rinvio per valutarla, non è stato raggiunto l'accordo e la causa, istruita con produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
***
Come già chiarito nell'ordinanza del 19.6.2024, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il cumulo delle domande, stabilito agli effetti della competenza per valore dall'art. 10, comma 2, c.p.c., riguarda solo le domande proposte tra le stesse parti e non si riferisce all'ipotesi di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo disciplinato dall'art. 103 c.p.c., nel qual caso, non richiamando detta ultima norma l'art. 10, comma 2
c.p.c., la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda. (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3107 del 06/02/2017).
Il principio espresso dalla Cassazione è perfettamente applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio, nella quale i ricorrenti hanno proposto distinte domande nei confronti dello stesso soggetto;
né, all'evidenza, appare pertinente l'esigenza di economia processuale richiamata dalla parte ricorrente,
in quanto anche davanti al giudice di pace la competenza si determina, come afferma la giurisprudenza,
in base al valore di ogni singola domanda;
così come appare evidente che alcun pregiudizio sulla pagina 6 di 7 “certezza processuale” si avrebbe qualora i ricorrenti radicassero le loro domande presso il giudice correttamente individuato sulla base della inequivoca giurisprudenza sopra richiamata.
In accoglimento della eccezione sollevata dalla parte resistente, deve essere, quindi, dichiarata l'incompetenza per valore in favore del Giudice di pace di Cagliari.
La dichiarazione di incompetenza rende superfluo l'esame delle ulteriori questioni di rito e di merito.
Le spese processuali debbono essere poste a carico della parte attrice, in virtù del principio della soccombenza, stabilito dagli artt. 91 e seguenti cpc. (valore sino a euro 5.200,00, compensi medi per fase di studio e introduttiva, minimi per fase di trattazione)
P.Q.M.
Il Giudice
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di pace di Cagliari;
2) condanna i ricorrenti a rimborsare alla parte resistente le spese di lite che liquidain euro 1.276,00 pe ronorari, oltre spese esenti, spese generali, IVA e CPA.
Cagliari, 25.9.2025
Il Giudice
Giorgio Latti
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giorgio Latti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6318/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
c.f. , , nato a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2
residente in [...], c.f. , nato a [...] il C.F._2 Parte_3
21.03.1954 ed ivi residente in [...], c.f. , C.F._3 Parte_4
, nato a [...] il [...] e residente in [...], c.f.
[...]
, , nato a [...] il [...] ed ivi residente nella C.F._4 Parte_5
Via Scornigiani n. 14, c.f. , , nata a [...] il C.F._5 Parte_6
07.07.1976 e residente in [...], c.f. C.F._6
, nato a [...] [...] e residente in [...], c.f. Parte_7
, , nata a [...] l'[...] e residente in C.F._7 Parte_8
Monserrato, Vico 3 Giulio Cesare, c.f. , , nato a C.F._8 Parte_9
Cagliari il 23.04.1956 ed ivi residente nella Via Forlanini n. 14 c.f. , C.F._9
, nato in [...] il [...] e residente in [...], c.f. Parte_10
pagina 1 di 7 , , nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F._10 Parte_11
Via Carpi n. 56, c.f. , nato a [...] il [...] e C.F._11 Parte_12
residente in [...], c.f. , , CodiceFiscale_12 Parte_13
nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Cagliari – Case Sparse – Loc. Pontibecciu
snc, c.f. , , nata a [...] l'[...] e residente in C.F._13 Parte_14
Dolianova nella Strada Comunale di San Giorgio n. 14, c.f. , C.F._14
tutti elettivamente domiciliati in Maracalagonis, presso lo studio dell'Avv. Roberto Pusceddu, del Foro
di Cagliari, che li rappresenta e difende,
ricorrenti
CONTRO
(C.F.P.IVA ) con sede in Cagliari, Via Caprera 8, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. ) Controparte_2 C.F._15
elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Dante 77, presso lo studio dell'avv. Maria Gabriella Pirisi che la rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv. Alessandra Morittu;
resistente
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto una domanda di accertamento del debito nei confronti del , CP_1
esponendo a sostegno della domanda:
di soggiornare nel campeggio gestito dall' , che detiene, in virtù di Controparte_1
concessione da parte di i terreni siti in Pula, Località Santa Margherita;
Parte_15
pagina 2 di 7 a seguito di Ordinanza n. 34 datata 10.05.2023, emessa dal Comune - Controparte_3
indirizzata all' Campeggio Ersat, contenente la 'diffida a demolire' di “opere Controparte_1
eseguite sui suoli di proprietà dello Stato, della Regione o di Enti Pubblici, in assenza del prescritto
titolo edilizio e in assenza dell'autorizzazione ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004”;
di avere subito “un significativo danno morale ed economico di rilevante entità” e, in particolare, di avere dovuto rimuovere quanto era presente nelle piazzole e avere dovuto corrispondere e versare le somme quale corrispettivo per l'insediamento nelle singole piazzole per la stagione 2023;
di avere incaricato il legale di “predisporre intimazione/diffida stragiudiziale per poter ottenere il
rimborso delle somme indebitamente trattenute dalla ed il conseguente risarcimento dei CP_1
danni patiti”.
I ricorrenti hanno quindi formulato le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che il , sito in Santa Margherita di Pula (Ca), CF , CP_1 P.IVA_2
sede legale in via Caprera n. 8, 09123 Cagliari, in persona del Presidente Sardu Anna Rita, è debitore
nei confronti dei ricorrenti delle seguenti somme:
1. versati 1.900 richiesti 3.000 Parte_4
2. 1.900 3.000 Parte_1
3. Tavolacci 1.900 3.000 Pt_5
4. Mossa Rino 1.100 2.500
5. Accorte Silvana 1.000 1.800
6. 1.300 2.100 Parte_6
7. 1.900 3.000 Parte_10
8. 1.950 2.750 Parte_11
9. 1.900 3.000 Parte_9
10. 1.100 2.500 Parte_12 pagina 3 di 7 11. 1.000 2.500 Parte_7
12. 1.100 2.500 Parte_2
13. 1.900 3.000 Parte_3
14. 1.010 Parte_14
B. per l'effetto condannare il , sito in Santa Margherita di Pula (Ca), CF , CP_1 P.IVA_2
sede legale in via Caprera n. 8, 09123 Cagliari nella misura che risulterà dovuta in corso di causa o
quella maggiore o minore ritenuta di giustizia con eventuale ricorso al criterio equitativo in favore
dell'odierna ricorrente oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, le spese e competenze del
presente procedimento.
C. emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva).
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge ed
oltre interessi dalla domanda e sino al saldo.”
Si è costituita l' che ha eccepito l'incompetenza per valore e il rigetto della Controparte_1
domanda, esponendo:
il regolamento del prevede all'art. 17, che “il contratto forfettario di Parte_16
soggiorno stagionale dei campeggiatori stanziali dura dal giorno dell'apertura a quello di chiusura
stabiliti di anno in anno e non è rinnovabile tacitamente”; all'art. 18, rubricato conferme e rinnovi,
che: “il rinnovo del contratto stagionale va comunicato entro il 31 dicembre dell'anno in corso” ed il successivo art. 19, rubricato disdetta, prevede che: “Disdette ritardate causano notevole disagio
all'organizzazione e danni all'Amministrazione per questo motivo si richiede di rispettare le scadenze
indicate. La rinuncia al rinnovo del contratto stagionale dovrà avvenire esclusivamente tramite
comunicazione scritta.” ;
pagina 4 di 7 le singole roulottes di proprietà dei ricorrenti si trovavano fino a maggio 2023 nella piazzola loro assegnata da oltre un decennio, in alcuni casi anche da oltre un ventennio e sono state spostate soltanto a maggio 2023; con il pagamento della quota per la stagione 2023 hanno confermato il contratto di soggiorno per l'anzidetta annualità;
in esecuzione dell'ordinanza n. 34 del 10.05.2023, in ordine al posizionamento in via continuativa di tutte le roulottes presenti nel campeggio, il ha richiesto a tutti gli assegnatari di piazzole di CP_1
sgomberare le piazzole occupate da roulottes “non a norma”;
i ricorrenti hanno dichiarato di esercitare la facoltà di non rinnovare il contratto di soggiorno nel campeggio con contestuale richiesta di rimborso della quota per il 2023 già versata, ma il CP_1
contratto era gia stato rinnovato da tutti i ricorrenti fin da marzo 2023 e ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 17 del Regolamento “Le giornate non usufruite non sono rimborsabili, in particolar modo se si
tratta di provvedimenti delle autorità competenti o per causa di forza maggiore”.
In ogni caso, e in via preliminare, il litisconsorzio facoltativo improprio non comporta deroghe alle norme sulla competenza per valore e la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda che, come si evince dalla tabella riporatata nell'avverso ricorso, rientra nella competenza del
Giudice di Pace;
inoltre, il ricorso sarebbe improcedibile per difetto della negoziazione assistita obbligatoria e nullo per difetto delle "ragioni della domanda".
L'associazione ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni: CP_1
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione ed istanza:
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare la propria incompetenza per valore per essere competente per ogni singola
domanda il Giudice di Pace;
- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancata invito alla negoziazione assistita
nella specie obbligatoria;
pagina 5 di 7 - accertare e dichiarare la nullita del ricorso (artt.163, comma 3, n.4 e 164 c.pc.) per la mancata
esposizione in modo chiaro e preciso dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della
domanda, con le relative conclusioni.
NEL MERITO
- rigettare ogni avversa domanda azionata contro il siccome infondata e/o improcedibile e/o CP_1
inammissibile;
- con vittoria di spese di giudizio.
Nel corso del giudizio, nonostante sia stata formulata una proposta conciliativa e le parti abbiano ottenuto un rinvio per valutarla, non è stato raggiunto l'accordo e la causa, istruita con produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
***
Come già chiarito nell'ordinanza del 19.6.2024, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il cumulo delle domande, stabilito agli effetti della competenza per valore dall'art. 10, comma 2, c.p.c., riguarda solo le domande proposte tra le stesse parti e non si riferisce all'ipotesi di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo disciplinato dall'art. 103 c.p.c., nel qual caso, non richiamando detta ultima norma l'art. 10, comma 2
c.p.c., la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda. (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3107 del 06/02/2017).
Il principio espresso dalla Cassazione è perfettamente applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio, nella quale i ricorrenti hanno proposto distinte domande nei confronti dello stesso soggetto;
né, all'evidenza, appare pertinente l'esigenza di economia processuale richiamata dalla parte ricorrente,
in quanto anche davanti al giudice di pace la competenza si determina, come afferma la giurisprudenza,
in base al valore di ogni singola domanda;
così come appare evidente che alcun pregiudizio sulla pagina 6 di 7 “certezza processuale” si avrebbe qualora i ricorrenti radicassero le loro domande presso il giudice correttamente individuato sulla base della inequivoca giurisprudenza sopra richiamata.
In accoglimento della eccezione sollevata dalla parte resistente, deve essere, quindi, dichiarata l'incompetenza per valore in favore del Giudice di pace di Cagliari.
La dichiarazione di incompetenza rende superfluo l'esame delle ulteriori questioni di rito e di merito.
Le spese processuali debbono essere poste a carico della parte attrice, in virtù del principio della soccombenza, stabilito dagli artt. 91 e seguenti cpc. (valore sino a euro 5.200,00, compensi medi per fase di studio e introduttiva, minimi per fase di trattazione)
P.Q.M.
Il Giudice
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di pace di Cagliari;
2) condanna i ricorrenti a rimborsare alla parte resistente le spese di lite che liquidain euro 1.276,00 pe ronorari, oltre spese esenti, spese generali, IVA e CPA.
Cagliari, 25.9.2025
Il Giudice
Giorgio Latti
pagina 7 di 7