Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/04/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 4.04.2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
nato il [...] in [...] ed ivi residente a[...]
Diaz N 154 ,elettivamente domiciliato presso lo studio del Prof Elio Lo Monte alla via C
Colombo del foro di Salerno che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del presente atto
ATTORE
CONTRO
,nata a [...] il [...] e ivi residente a[...] Controparte_1
,rappresentata e difesa ,disgiuntamente e congiuntamente dagli Avv Nicola Demma con studio in Corleto Perticara alla via Comitato N 9 e Antonella Palo con studio in Pietragalla alla via
Mancosa N 5 giusto mandato in calce del presente atto
CONVENUTO
OGGETTO: Proprietà
FATTO
Pietragalla il 2.10.1925 ( coniugi in regime di comunione legale)comproprietari in comune e in pro indiviso della quota dei diecidiciottesimi (10/18) dell'unità immobiliare sita in Pietragalla alla via C Battisti N 4 donavano per Notar Dott del 29.09.1990,rep Persona_2
n.24.766 Raccn 11.814 la detta proprietà al figlio riservandosi Parte_1
l'usufrutto vita natural durante e con successivo diritto di accrescimento in favore del donatario.
L'oggetto della donazione era costituito da una abitazione ubicata al primo piano di Via C
Battisti N 4 e composta da due vani utili e accessori ( cucina e bagno),individuata nel
N.C.E.U.R.P.143 fg n 44 (Confi ni;
,prospetti esterni da due lati prospicenti Per_3 CP_3
su via Isonzo e Via Diaz).
Le restanti otto diciottesimi (8/18) parti dello stesso immobile erano di proprietà della
SI. ,nata a [...] il [...] e deceduta in data 04.08.2010, alla cui Persona_4
morte succedeva la figlia ,nata a [...] il [...] e ivi residente Controparte_1
alla Via Mancosa.Tra le due abitazioni in oggetto, riferisce l'attore, sussiste una differenza di circa cinque ( 5) metri in favore dell'abitazione del SI infatti Parte_1
l'abitazione di due vani e accessori originariamente era ed attualmente è divisa da una parete con la conseguenza che la comproprietà gravava su entrambe le parti e ciascuno dei comproprietari godeva in modo pieno ed esclusivo della propria porzione di fabbricato. Si precisa che durante l'uso del bene , essendo il godimento pacifico e continuativo ,i comproprietari non esercitavano nessuna azione di rivendicazione. Alla morte della SI.ra
, la SI.ra si attribuiva , a parere dell'attore, l'intera Persona_4 Controparte_1
proprietà della porzione di fabbricato ,per cui l'attore rappresentando la disponibilità ad addivenire ad un bonario componimento della questione concernente lo scioglimento della comunione diffidava la SI.ra a rettificare la situazione da lei stessa Controparte_1
creata.In riscontro,la SI.ra , dopo una prima opposizione rinunciava Pt_1 CP_1
formalmente a qualsiasi eventuale seppur minima metratura eccedente la propria quota piena e legittima .Sta di fatto, riferisce l'attore, che non è stato possibile comporre la vicenda per cui l'attore ha chiesto :disporsi lo scioglimento della comunione dell'unità immobiliare descritta in premessa , con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante , per l'effetto, disporre con ordinanza la divisione dell'appartamento di cui alla narrativa ovvero disporla con Sentenza in caso di contestazione del diritto ad attribuire in proprietà esclusiva a ciascuno comproprietario le parti dell'unità immobiliare che la compongono;
per l'effetto, condannare la SI.ra al pagamento in favore dell'attore della somma Controparte_1
ritenuta di giustizia per aver goduto in via esclusiva del bene comune.
Condannare , altresì, parte convenuta al risarcimento del danno in favore dell'istante per il mancato raggiungimento dell'accordo.
In ogni caso, con vittoria di spese , competenze ed onorari da distrarsi in favore del difensore antistatario. Con Comparsa di costituzione e risposta del 5.04.2017 la sig.ra CP_1
, si costituisce in giudizio contestando le avverse richieste e conclusioni in quanto
[...]
manca la prova della esistenza della comunione come affermata da parte attrice della quale si chiede lo scioglimento :manca ogni interesse dell'attore a promuovere il giudizio per cui è causa;
la documentazione prodotta dall'attore nulla comprova e documenta per cui ha chiesto di accertare la inesistenza della comunione vantata dalla controparte nei confronti della convenuta e per l'effetto;
Respingere ogni domanda proposta da parte attrice poiché infondata in fatto e diritto.
Ordinare all'attore la correzione delle trascrizioni che coinvolgono la SI.ra CP_1
e i suoi danti causa , conseguenziali alla donazione per Notaio depositata in atti
[...] Per_2 dall'attore.
Condannare l'attore al risarcimento del danno ingiustamene subito a causa del comportamento dello stesso .Con vittoria di spese competenze e onorari ,oltre IVA e CPA come per legge.
Nel corso della prima udienza sono stati concessi i termini di all'art 183 .A seguito del deposito delle memorie difensive il Tribunale di Potenza a scioglimento della riservata assunta all'udienza del 24.01.2018 dopo aver esaminato gli atti del fascicolo e le richieste formulate dalle parti, ha ritenuto indispensabile, prima di ogni decisione, che la parte più diligente depositi certificazione della Conservatoria del registro , attestante le trascrizioni ed iscrizioni gravanti sul patrimonio comune, a favore e contro le parti, nel ventennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione o in epoca anteriore sino all'atto di provenienza in favore delle parti o del loro dante causa , o in alternativa ,la certificazione notarile attestante le medesime circostanze “ e conseguentemente ha fissato l'udienza del 18.05.2018 ore 10.30 per consentire alla parte più diligente di depositare la detta documentazione. Parte attrice ha provveduto a depositare una certificazione notarile a firma del Notaio del 28.03.2018 che Persona_5 confermerebbe l'esistenza della comunione. Il tribunale a scioglimento della riserva assunta in data 18.05.2018 ha disposto l'espletamento della CTU e all'uopo ha nominato il Geometra
da Potenza ponendo allo stesso i seguenti quesiti: Persona_6
1) Dica il CTU, esaminata la documentazione presente al fascicolo ,inclusa la certificazione notarile , ed espletati gli opportuni accertamenti in relazione ai titoli di provenienza , se vi sia prova dell'esistenza di una comunione tra le parti. In caso di risposta affermativa 1) Individui i beni oggetto della massa da dividere e la misura di ciascuna quota;
2) Descriva dettagliatamente i beni stessi e ne dia la rappresentazione grafica e fotografica;
3) Predisponga un progetto di comoda divisione con eventuali conguagli in denaro;
4) Ove i beni non siano comodamente divisibili , dia adeguata spiegazione di detta indivisibilità.
5) Determini il loro attuale valore di mercato, chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata.
6) Rilevi se gli immobili presentino, o meno, i requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della L. 28.02.1985 N 47.Dopo il conferimento dell'incarico con conseguente giuramento è stata depositata la perizia e, il Tribunale, con provvedimento del 11.12.2019, nonostante le contestazioni sollevate dalle parti in riferimento alla richiesta di rinnovazione della CTU, ha invitato le parti a precisare le conclusioni.
Anche a seguito delle note di trattazione del 21.12.2022, il precedente giudicante ha confermato la mancanza di necessità di chiarimenti avendo il CTU offerto sufficienti repliche alle osservazioni delle parti. La causa , senza ulteriore attività istruttoria, dopo vari rinvii viene dalla scrivente introitata a Sentenza il 24.04.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalle risultanze della depositata CTU ,emerge e tanto anche dopo aver esaminato le osservazione dei CTP delle parti, che: ”Non risulta esservi prova dell'esistenza di una comunione tra le parti in causa, le quali sono proprietarie ciascuna per la propria quota dell'immobile oggetto di causa identificato catastalmente nel Comune di Pietragalla , via
Cesare Battisti N 4 in catasto al foglio 45 particella 263 subalterno 3, graffata alla particella 815 subalterno 4 categoria A/4, Classe 5, consistenza tre vani, così come descritto nei su detti atti pubblici, porzione che peraltro era già detenuta nel possesso da ciascuna parte. Tanto l'ausiliario ha riferito dopo aver esaminato tutta la documentazione presente negli atti delle rispettive parti in causa, inclusa la certificazione notarile, ed espletati gli opportuni accertamenti in relazione ai titoli di provenienza .Il Consulente riferisce poichè l'anomalia che determina la poca chiarezza della situazione e che può indurre a confusione è costituita dalla circostanza che i due beni immobili in origine possedevano un unico identificativo catastale e che le due proprietà immobiliari, per contro ,non possedevano dall'origine un separato e distinto identificativo catastale , cosa che sarebbe stato necessario attuare sin dall'origine della diversa attribuzione della proprietà dei tre vani complessivamente costituenti l'immobile; attualmente, come sopra relazionato, a seguito della variazione catastale dell'immobile oggetto di causa intervenuta il 31.03.2011, data della soppressione catastale dell'immobile originario, l'immobile è stato di fatto catastalmente frazionato in due distinte unità immobiliari urbane, precedentemente descritte , le quali corrispondono alle due distinte unità immobiliari appartenenti, rispettivamente alla parte attrice e alla parte Convenuta e, peraltro, dalle stesse già detenute in possesso;
Anche in fase di ristrutturazione dell'immobile ( ristrutturazione edilizia attuata ai sensi della legge 219/81 inerente il sisma del 1980) le parti hanno condotto e esercitato il possesso delle due dette porzioni dell'immobile oggetto di causa , così come emerge anche dall'esame della documentazione tecnica del comune di
Pietragalla. Tali risultanze, come motivatamente condivise vanno qui ribadite ,non risultando a tal riguardo meritevoli di accoglimento le contestazioni svolte da
[...]
. Parte_1
Da tanto consegue che le altre domande proposte dall'attore, ivi compresa quella di condanna della SI.ra al pagamento in favore dell'attore della Controparte_1
somma ritenuta di giustizia per aver goduto in via esclusiva del bene comune, devono rigettarsi.
Anche la domanda proposta dal convenuto tesa ad ottenere il risarcimento del danno ingiustamente subito a causa del comportamento dell'attore deve essere disattesa per non aver trovato nessun concreto riscontro in corso di causa.
Del pari deve essere rigettata la richiesta di condanna di parte attrice al risarcimento del danno per lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa ex art96 cpc atteso che agli atti di causa ed, in particolare della perizia depositata agli atti si evidenzia la anomalia, la poca chiarezza della situazione per cui è causa dettata dalla circostanza che i due immobili possedevano un unico identificativo catastale e che le due proprietà immobiliari, per contro ,non possedevano all'origine un separato “ distinto identificativo catastale cosa che sarebbe stato necessario attuare sin dall'origine della diversa attribuzione della proprietà dei tre vani complessivamente costituenti l'immobile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate con separato decreto.
PQM
Il Tribunale di Potenza definitivamente decidendo la controversia vertente tra
[...]
contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
Rigetta la domanda proposta da con la quale è stata chiesto lo Parte_1
scioglimento della comunione nonché tutte le ulteriori domande che ne conseguono sempre dallo stesso proposte contro la Controparte_1
Condanna alle spese di giudizio che liquida in euro 2.540,00per Parte_1
compenso di Avvocato, oltre IVA e CPA- se dovuta e rimborso spese forfettarie come per legge in favore del difensore antistatario .Le spese di CTU liquidate con separato decreto vanno poste a carico del . Parte_1
Così deciso in Potenza lì 25.03.2025