Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/04/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 673/2022
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 673/2022 R.G.A.C.C., promossa da
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Salvatore Lopreiato, dal prof. Gian Domenico Mosco
e dall'avv. Bartolomeo Dell'Orco
- Appellante -
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Massimo Granato
- Appellata -
OGGETTO: ”. Parte_1
dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.12.2024 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto di citazione notificato il 9.11.2016 (di Controparte_1
seguito ”) ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, il Parte_2 [...]
chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità dei procedimenti Controparte_2
sanzionatori posti in essere ex art. 15 Reg. Cons. dal e finalizzati a invitare i clienti CP_3
cessionari dell'attrice a dichiarare e versare direttamente al (e non alla ”) il Parte_1 Parte_2
contributo ambientale delle successive forniture, nonché del provvedimento di iscrizione d'ufficio della società al suddetto , con conseguente revoca dei medesimi atti e condanna Parte_1
CP_ dell' convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, da quantificarsi ai sensi dell'art. 1226 cod. civ..
1.1. – In particolare, l'attrice ha dedotto la conformità alla legge della propria attività
imprenditoriale in quanto, da un lato, avente ad oggetto il commercio di beni di plastica non qualificabili come imballaggi, così escludendo l'obbligo di iscrizione al;
dall'altro lato, Parte_1
perché idonea a ricondurre la Società, sulla scorta della normativa vigente, nel novero degli utilizzatori e non tra i produttori, come tali non obbligati al versamento del contributo ambientale c.d. c.a.c.) direttamente all'omonimo giacché corrisposto ai propri fornitori, CP_3 Parte_1
così da giustificare la revoca dei suddetti provvedimenti sanzionatori.
2. – Il si è costituito in giudizio, eccependo la propria carenza di legittimazione CP_3
passiva e contestando il fondamento nel merito della domanda attorea, stante l'omesso pagamento del contributo ambientale. Inoltre, ha proposto domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna di al pagamento della quota di adesione al Consorzio ex art. 6 co. 3 dello Statuto Parte_3
e art. 3 Reg., l'accertamento dell'inadempimento degli obblighi legali e consortili gravanti sull'attrice e, conseguentemente, dell'ammontare complessivo del contributo ambientale che la
2 Società aveva acquisito dai propri clienti, senza riversalo al in relazione alle cessioni di CP_3
imballaggi effettuate dal 2012 al giorno della costituzione in giudizio, con condanna dell'attrice al relativo pagamento, anche a titolo di risarcimento del danno per inadempimento.
3. – La causa è stata istruita con produzione documentale, ctu contabile a firma del dott.
finalizzata a determinare l'importo complessivo che l'attrice doveva versare al Testimone_1
a titolo di contributo ambientale nel periodo oggetto di contestazione, nonché con CP_3
l'esibizione, su ordine del giudice, degli elenchi dei fornitori e dei clienti della Società e delle fatture di acquisto e di vendita di imballaggi nell'arco temporale preso in considerazione.
4. – Con sentenza n. 2502/2021, pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare del 27.10.2021, il Tribunale di Foggia, dopo aver qualificato Parte_3
quale società utilizzatrice anziché produttrice di imballaggi, ha accolto parzialmente la
[...]
domanda attorea, dichiarando l'illegittimità dei procedimenti sanzionatori instaurati ex art. 15 Reg.
dal e annullando i relativi provvedimenti;
al contempo, accertata la legittimità del CP_3
provvedimento di iscrizione d'ufficio di “ al Consorzio, operando la società con Parte_3
beni riconducibili nell'ampia nozione di imballaggi, ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale, condannando l'attrice al pagamento della quota di adesione al Consorzio ex art. 6
dello Statuto e art. 3 Reg.; infine, ha rigettato tutte le ulteriori rispettive domande, compensando integralmente tra le parti le spese processuali.
4.1. – Più specificamente, il giudice di prime cure, facendo proprie le conclusioni del Ctu, ha fondato la decisione su due principali argomentazioni. In primo luogo, ha valorizzato la circostanza in base alla quale l'inserimento nelle fatture ai clienti del contributo ambientale distintamente dal prezzo di vendita delle merci costituisce una pratica consentita dalla Guida
all'adesione e all'applicazione del c.a.c. anche agli utilizzatori;
sicché, tale modalità non rappresenta un elemento sufficiente per qualificare come produttore ed a Parte_3
configurare quelle operazioni commerciali come c.d. “prime cessioni” (per esse intendendosi quelle effettuate dall'ultimo produttore al primo utilizzatore), per le quali sussiste l'obbligo, in
3 capo alla consorziata, di riversare al l contributo ambientale acquisito dai propri clienti. CP_3
Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che la Società ha acquistato la quasi totalità degli imballaggi,
poi ceduti ai propri clienti, da imprese terze, assolvendo il pagamento del contributo ambientale al momento dell'acquisto.
5. – Avverso la sentenza il a proposto appello, chiedendone la riforma sulla scorta CP_3
di due motivi, sostanzialmente volti a censurare le conclusioni del Ctu alle quali il Tribunale
avrebbe acriticamente aderito.
6. – Al gravame ha resistito , che ha sollevato, in via pregiudiziale di rito, Parte_3
eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività ex art. 327 c.p.c. in quanto l'impugnazione,
notificata il 28.04.2022, sarebbe stata proposta oltre il termine perentorio previsto dalla legge,
essendo il “dies a quo” decorso non dal giorno della comunicazione effettuata dall'ufficio di cancelleria, bensì da quello del 27.10.2021 di pubblicazione della sentenza, pronunciata all'esito dell'udienza ai sensi dell'art 281-sexies c.p.c con la sottoscrizione del relativo verbale. Nel merito,
ha dedotto la correttezza giuridica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione del
Tribunale di Foggia, avendo il giudice di prime cure richiamato la Guida all'adesione ed applicazione del contributo ambientale (edizione 2018, volume I) in cui è lo stesso a CP_3
consentire anche agli “utilizzatori-commercianti” di poter emettere le fatture esponendo il contributo ambientale con il metodo “per referenza” (o in alternativa apponendo l'indicazione di avvenuto assolvimento del contributo), così legittimando l'operato dell'appellata. Infine, ha ribadito di aver ampiamente dimostrato il pagamento del contributo ambientale con le fatture di acquisto, prodotte in giudizio a seguito dell'ordine di esibizione del giudice, su impulso del appellante. Parte_1
7. – All'udienza del 16.5.2023 la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190
cpc, per poi essere rimessa sul ruolo con ordinanza del 3.10.2023 al fine di disporre l'espletamento di altra ctu, affidata al dottore commercialista , al quale il Collegio ha Persona_1
sottoposto i seguenti quesiti: “previo esame degli atti di causa, della ctu a firma del dottore
4 commercialista espletata nel primo grado del giudizio, nonché delle consulenze Testimone_1
tecniche di parte, accerti: 1) se, sulla scorta della condotta commerciale tenuta nel periodo in
esame dalla società appellata, essa sia qualificabile come produttrice ovvero utilizzatrice secondo
le definizioni desumibili dalla normativa di settore, dello Statuto e del Regolamento del Consorzio;
2) le modalità con le quali la società appellata avrebbe assolto all'obbligo di corrispondere il
contributo ambientale;
3) in particolare, se le modalità di fatturazione in concreto adoperate da
“ siano inquadrabili in quelle “per referenza” ovvero costituiscano delle prime Parte_3
cessioni (nel senso inteso dalla normativa di riferimento), idonee a comportare un ulteriore
prelievo del contributo ambientale dai propri clienti;
4) i rapporti commerciali esistenti tra la
società appellata e le imprese terze fornitrici, specie con “ , anche tramite Parte_3
l'acquisizione della documentazione contabile o altro atto ritenuto necessario di “ e Parte_3
di “Certech s.r.l.”; fornisca alla Corte ogni altro elemento utile ai fini della decisione”.
8. – All'udienza del 3.12.2024 la causa è stata definitivamente riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo di appello il ensura la sentenza impugnata nella parte in CP_3
cui il giudicante ha qualificato la società appellata come utilizzatrice nonostante la pratica dell'esposizione in fattura del contributo ambientale distintamente dal prezzo delle merci vendute sia consentita anche agli utilizzatori, ma solo “per referenza”, ossia per ciascuno dei prodotti venduti senza comportare un ulteriore prelievo dai clienti, altrimenti integrando una prima cessione
(ossia quelle tra l'ultimo produttore e il primo utilizzatore), alla quale è connesso l'obbligo di riversare il contributo ambientale al . Parte_1
2. – Con il secondo motivo l'appellante, nel censurare l'operato del Ctu e le conclusioni alle quali il giudice di prime cure avrebbe aderito acriticamente, lamenta la mancata dimostrazione dell'effettivo pagamento del contributo ambientale da parte di “ alle proprie Parte_3
imprese fornitrici, non potendo ritenersi soddisfatto il suddetto onere probatorio tramite la mera
5 esibizione delle fatture di acquisto poiché in contrasto con l'opposto consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di valenza probatoria della fattura commerciale;
“a fortiori” se, come nella specie, l'acquisto dei beni e il relativo pagamento del contributo ambientale risulti avvenuto nei confronti di una società, ossia “ , avente il medesimo amministratore unico Parte_3
dell'appellata.
3. – In via pregiudiziale, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità
dell'appello per tardività ai sensi dell'art. 327 cpc, non potendo essere condiviso l'assunto dell'appellata circa l'applicabilità dell'art. 281-sexies 2 co. cpc anche alle ipotesi in cui la trattazione orale della causa sia avvenuta in modalità “cartolare”. Infatti, l'assimilazione tra la lettura del dispositivo in udienza, con conseguente sottoscrizione da parte del giudice del verbale, e la pubblicazione della sentenza trova la propria giustificazione proprio nella trattazione orale dell'udienza. Tale modalità rappresenta il punto di equilibrio idoneo a contemperare l'esigenza di celerità e quella di assicurare l'effettiva conoscenza del contenuto della decisione, indispensabile per il decorso del termine di impugnazione.
3.1. – Pertanto, come ritenuto dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 1209/2023, nel caso l'udienza si sia svolta con le modalità della trattazione scritta, sia essa in virtù della normativa
“emergenziale” (D.L. 17/03/2020 n.18 art. 83 e D.L. 19/05/2020 n. 34 art. 221), sia essa sulla scorta del recente art. 127-ter c.p.c., il provvedimento, pure emesso ex art. 281-sexies cpc, deve ritenersi come pronunciato “fuori udienza”, essendo preclusa alle parti la conoscenza istantanea del contenuto della statuizione. In questa prospettiva, quindi, a nulla rileva la circostanza della pregressa consapevolezza delle parti in ordine alle modalità con le quali il giudice avrebbe deciso la causa, essendo venuto meno il presupposto (id est trattazione orale) che giustifica l'immediato decorso del termine di impugnazione.
3.2. – In definitiva, il Collegio, nel solco tracciato dall'orientamento ermeneutico da ultimo avallato dalla Suprema Corte, ritiene preferibile l'interpretazione letterale, la quale, limitando l'ambito applicativo dell'anzidetta disposizione alle sole udienze svoltesi in modalità orale, risulta
6 maggiormente coerente con il diritto di difesa. Di conseguenza, nel caso di specie, stante la comunicazione della sentenza in data 28.10.2021, l'atto di impugnazione del 28.4.2022 deve reputarsi tempestivo.
4. – Tanto premesso, il primo motivo di appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
4.1. – In ordine alla qualificazione giuridica della Società appellata, appare condivisibile l'analisi operata dal Ctu dott. , il quale, pur rilevando che “l'analisi delle Persona_1
fatture presenti nel fascicolo non permette di determinare, con assoluta certezza, se la Parte_3
abbia svolto, nel periodo in esame, solo attività di commercio o, anche, di
[...]
produzione/lavorazione delle materie prime.”, analogamente a quanto già rilevato dal Ctu
incaricato nel corso del giudizio di primo grado, ha riconosciuto la qualifica di utilizzatrice,
valorizzando ulteriori elementi (anche presuntivi) che depongono in tal senso. In primo luogo, a seguito del raffronto tra le fatture di acquisto emesse dalle imprese fornitrici nel periodo in contestazione e gli estratti dei bilanci della società appellata, il Ctu a pag. 27 e ss della propria relazione rileva che “I costi della produzione indicati nei bilanci depositati non sono mai stati
superiori, per importi rilevanti, rispetto alle somme rinvenute nelle fatture di acquisto disponibili
esaminate”, desumendo una sostanziale sovrapponibilità dei costi delle materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci con il totale delle fatture di acquisto riferiti ai medesimi periodi. Tale
circostanza risulta indicativa dell'assenza di un'attività di produzione, manipolazione o trasformazione degli imballaggi, come peraltro confermato da ulteriori elementi contabili evidenziati nell'elaborato consulenziale. In particolare, tanto i costi relativi al personale, mai superiori al 3%, quanto le immobilizzazioni materiali, sempre indicate per importi minimi,
avvalorano la tesi della natura di mera commercializzazione di beni, in precedenza acquistati dai rispettivi fornitori.
4.2. – Sul punto, non possono trarsi elementi di univoco significato dal comportamento per vero ondivago della Società appellata, la quale, con riferimento alle modalità di fatturazione, ha contribuito ad ingenerare una situazione di incertezza ed apparente confusione. Infatti, il Ctu, a
7 pag. 31-32 della relazione tecnica, osserva che “…la con la applicazione del Parte_3
Contributo Ambientale addebitato ai propri clienti nelle fatture di vendita, abbia tenuto un
comportamento assimilabile a quello di produttrice, ma si può anche ritenere che abbia
interpretato in maniera non proprio corretta un passaggio, che a parere del sottoscritto CTU
sembra poco felice, presente nella stessa Guida e inerente all'esposizione in fattura del Contributo
Ambientale per gli utilizzatori di imballaggi.”. Ed ancora, a pag. 40, precisa che “Le fatture sono
state emesse esponendo in modalità diversa nel tempo l'addebito per contributo ambientale
I metodi usati sono stati i seguenti: - riga autonoma di addebito con indicazione delle CP_3
tonnellate e del prezzo per il totale del contributo;
- dalla fattura n. 185 del 25.7.2014 indicazione
in colonna della tariffa contributiva per singolo prodotto e riporto nella colonna totale del prezzo
relativo al prodotto già comprensivo di cac;
- in alcuni casi indicazione della esenzione cac.”.
4.2.1. – Dette modalità di fatturazione, ancorché oggettivamente disorganiche, sembrano,
tuttavia, legittimate dalla disciplina “ratione temporis” prevista dal . Ai sensi del punto Parte_1
4.2.3 della Guida dell'anno 2014, infatti, nelle cessioni successive alla “prima” gli utilizzatori possono alternativamente apporre la formula “contributo ambientale assolto” ovvero esporre il c.a.c. in fattura “per referenza”, ossia evidenziandolo per colonna o per riga con riferimento a ciascun prodotto venduto. Nel caso di specie, dunque, l'utilizzazione di queste ultime modalità da parte di ”, pur ingenerando oggettiva incertezza, non risulta dirimente ai fini della Parte_2
qualificazione della stessa come produttore, in linea con quanto già ritenuto dal primo Ctu e dal giudice unico del Tribunale di Foggia.
4.2.2. – Inoltre, come evidenziato dal secondo Ctu a pag. 34 dell'elaborato, soltanto a seguito della modifica intervenuta con la circolare del 29.11.2018 del efficace dal 1° gennaio CP_3
2019, ossia successivamente al periodo di tempo in contestazione, la c.d. prima cessione, dalla quale deriva per il cedente l'obbligo di corrispondere il c.a.c. al , è stata traslata in Parte_1
avanti, in corrispondenza della vendita effettuata dall'ultimo commerciante al primo utilizzatore.
Invece, con riferimento all'arco temporale oggetto della presente controversia, deve ritenersi che la
8 “prima cessione” resti inquadrabile nel trasferimento prodromico dell'imballaggio effettuato dall'ultimo produttore al primo utilizzatore (punto 4.1. della Guida all'adesione e all'applicazione del contributo ambientale). Sicché, nel caso di specie, le vendite effettuate da ”, Parte_2
essendo precedute dall'acquisto dai propri produttori con corrispondente pagamento del c.a.c., non integrano una “prima cessione” ai sensi della suddetta disciplina. Con la conseguenza che per i successivi commercianti e utilizzatori (tra cui deve ricomprendersi la Società appellata) non deriva alcun obbligo di versamento diretto del c.a.c. in favore del n quanto già corrisposto ai CP_3
propri fornitori tramite il pagamento del prezzo dei beni, comprensivo del relativo contributo.
4.3. – Né possono trovare accoglimento le doglianze formulate dal ella comparsa CP_3
conclusionale, con le quali lo stesso censura alcuni passaggi della relazione di ctu nella quale l'Ausiliare del Corte di Appello ha utilizzato espressioni dubitative, dal momento che esse rappresentano le sole premesse dell'attività valutativa che nel prosieguo ha dissipato la parte
“nevralgica” degli aspetti critici della vicenda. Inoltre, le censure di presunta inadeguatezza delle risultanze consulenziali non possono in alcun caso rilevare, posto che la ctu non costituisce un mezzo di prova che sopperisce all'onere probatorio gravante sulle parti secondo la disciplina processuale del relativo riparto. Nella specie, infatti, il è il soggetto creditore tenuto a CP_3
dimostrare la fonte del diritto di credito fatto valere in giudizio, ossia la qualità di produttore dalla società appellata, quale presupposto dell'obbligo di versamento diretto al primo del contributo ambientale. Sicché, il mancato assolvimento di tale onere probatorio, gravante sull'appellante,
nonché l'assenza di una prova positiva circa la natura di produttore dell'appellata preclude ogni decisiva considerazione in ordine ai marginali profili di incertezza che possano residuare in merito alla natura di utilizzatrice di ”, peraltro corroborata dal suddetto quadro di elementi Parte_2
fattuali coerentemente indicativi della medesima qualifica giuridica. Tali argomentazioni, in definitiva, non possono che tradursi nel rigetto del primo motivo di appello.
5. – Il secondo motivo di impugnazione risulta del pari infondato in quanto se è vero, come sostenuto dall'appellante, che per orientamento costante della giurisprudenza della Suprema Corte
9 di Cassazione la produzione delle fatture non sia di per sé sufficiente a dimostrare l'effettiva corresponsione del prezzo ivi indicato a titolo di contributo ambientale alle imprese fornitrici, è
altrettanto vero che la natura di utilizzatrice di ” (come desunta dal Ctu dott. ) Parte_2 Per_1
esclude un rapporto obbligatorio diretto tra la stessa e il , essendo la prima tenuta Parte_1
esclusivamente al pagamento del contributo inglobato nel prezzo pattuito ai propri fornitori,
produttori degli imballaggi acquistati.
5.1. – Né l'appellante ha fornito la prova certa della sostanziale identità soggettiva tra la
” e le due aziende fornitrici ( e Certech s.r.l.), in quanto, sebbene sia Parte_2 Parte_3
emerso a seguito dell'attività svolta dal Ctu nominato in secondo grado la medesimezza del socio ed amministratore unico ( delle tre società sino all'anno 2015, tale circostanza Controparte_5
resta confinata sul piano meramente indiziario, a fronte di ulteriori elementi fattuali, relativi alla diversità di sede, patrimoni sociali ed attività svolte, confermativi dell'alterità soggettiva,
quantomeno sotto il profilo formale, tra le suddette società, che il Collegio non può ritenere superabile sulla scorta di mere allegazioni congetturali prive di concreto valore probatorio.
5.2. – Di conseguenza, ai fini del presente giudizio l'assenza di un obbligo di versamento diretto del c.a.c. in favore del reclude “a monte” la verifica dell'effettività dei pagamenti CP_3
dovuti dalla Società appellata nei confronti delle imprese fornitrici che non sono parti del processo e la cui concreta “contiguità” rispetto al rapporto sostanziale tra ”, ancorché CP_3 Parte_2
solo allegata e presunta, non è stata dimostrata secondo criteri di certezza idonei a comprovare il
“sistema” illecito prospettato dall'appellante. Da tali rilievi discende l'infondatezza anche del secondo motivo di appello.
6. – Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in base allo scaglione in cui è ricompreso il valore della controversia, individuato dallo stesso appellante nel proprio atto di impugnazione nello scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00, facendo applicazione dei parametri forensi minimi, tenuto conto dell'oscurità della normativa di settore,
10 idonea ad ingenerare una situazione di oggettiva incertezza nonché al fine di ricondurre il compenso legale entro limiti di equità, ragionevolezza e proporzione.
7. – Inoltre, devono essere poste definitivamente a carico dell'appellante le spese della ctu espletata nel presente grado del giudizio.
8. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti sanciti dall'art. 13 co.
1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2502/2021, pubblicata il 28.10.2021, nei
[...]
confronti di “ , con atto di citazione del 28.04.2022, così provvede: Parte_3
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore di delle Controparte_6
spese del giudizio, che si liquidano in € 13.078,00 per compenso professionale, oltre Rsf al 15%,
Cpa ed Iva come per legge;
3) pone definitivamente a carico dell'appellante le spese di ctu del presente grado del giudizio;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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