Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/05/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2727/2025 V.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°2727/2025 V.G. da
, con l'avv. MICHELON MARTA Parte_1 ricorrente e
, con l'avv. MICHELON MARTA Controparte_1
ricorrente e con l'intervento del P.M. oggetto: scioglimento del matrimonio
Con ricorso depositato il 13/03/2025 le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio, ordinando al competente
Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute, e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, ribadite nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 6/05/2025:
1) Si assegni la casa coniugale, in locazione, con i mobili ivi contenuti, alla Sig.ra
[...] che vi vivrà con la figlia che Controparte_1 Persona_1 manterrà la residenza presso la madre;
Per_ 2) Si affidi in via condivisa la figlia minore con collocamento prevalente presso la madre.
Per_ 3) Si stabilisca la possibilità per il padre di vedere e rimanere con la figlia con la più ampia disponibilità e comunque a week-end alternati a partire dal sabato al lunedì mattina quando il padre accompagnerà la minore a scuola. Il padre, inoltre, durante il periodo scolastico,
Per_ preleverà la figlia tutte le mattine, per accompagnarla a scuola e qualora la minore frequenti i centri estivi sarà il padre ad accompagnarla con le medesime modalità. La madre,
Per_ invece, la preleverà da scuola o dal centro estivo. La settimana in cui non trascorrerà il week -end con il padre, lo stesso, potrà tenerla con sé per un pernottamento notturno e
Per_ quindi andando a prendere la figlia a casa prima di cena e riaccompagnandola a scuola il giorno successivo, compatibilmente con le esigenze della minore e gli impegni lavorativi del padre. La figlia trascorrerà, poi le vacanze estive almeno quindici giorni con il padre, le vacanze invernali una settimana con il padre e una settimana con la madre, passando ad anni alterni il Natale con un genitore e il primo dell'anno con l'altro. Tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, trascorrendo la Pasqua con quel genitore con il quale non ha trascorso il Natale e il lunedì in albis con l'altro genitore e ciò ad anni alterni secondo il piano genitoriale come indicato in ricorso introduttivo
4) Il sig si impegna a versare entro il giorno 18 di ogni mese alla ricorrente per il Pt_1 Per_ mantenimento della figlia la somma mensile di euro 300, annualmente rivalutabili in base agli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo di questo
Tribunale.
5) Si stabilisca che l'assegno unico venga percepito al 100% dal Sig. Pt_1
6) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e Parte_1 CP_1 CP_1
hanno contratto matrimonio civile in Padova (PD) in data 30 ottobre 2003,
[...] atto presente nei Registri dello Stato Civile del Comune di Padova (PD) al n. 326,
Parte I, vol. 02, anno 2003, optando per il regime della separazione dei beni. 3
Dall'unione dei sigg. e sono nati due figli: , in data Pt_1 CP_1 Per_2 Per_ 21.05.2003, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
, in data
19.10.2011.
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, la sig.ra adiva l'intestato Tribunale al fine di CP_1 sentir pronunciare la loro separazione personale. In seguito all'udienza di comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente delegato del Tribunale, avvenuta in data 12/04/2023 e poi rinviata al 7/06/2023 per integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. , i coniugi raggiungevano un accordo di separazione, il quale Pt_1 veniva omologato con Decreto n. 5122/2023 del 24/07/23, depositato il 26/07/2023, alle condizioni indicate in ricorso ed a verbale dell'udienza del 7/06/2023 riportate.
Preliminarmente, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio secondo il Regolamento (UE) n.
1111/2019 del Consiglio, del 25/06/2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo
32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso;
nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi la residenza abituale dei coniugi.
Si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 lett. a) del regolamento
1259/2010 pertanto la domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data di comparizione personale dei coniugi avanti al Presidente delegato del Tribunale, avvenuta a contraddittorio integro il 7.6.2023.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Quanto alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Reg. UE n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda, ovvero nel caso in esame il giudice italiano;
si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja 19 ottobre 1996. 4
Quanto all'ulteriore domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento in favore della figlia minore, trova applicazione il regolamento (CE) n.
4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, "relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", in vigore dal 30 gennaio 2009 ed applicabile dal
18 giugno 2011. Il regolamento trova applicazione a prescindere dalla nazionalità europea delle parti ed alle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno e individua quale criterio generale di competenza giurisdizionale, ai sensi dell'articolo
3 lettera b, la residenza del creditore della prestazione alimentare.
Si ritiene applicabile in merito la legge italiana ai sensi dell'art. 3 Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 (richiamato dall'art. 15 Regolamento 4/2009).
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della figlia minore: pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
La condizione di cui al n. 5, pur facendo parte dell'accordo e regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituisce espressione della libertà negoziale delle parti.
Nulla sulle spese, stante l'accordo e avendo le parti il medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e , il 30.10.2003 nel
[...] Controparte_1
Comune di Padova (PD), trascritto nei registri del suddetto Comune al n. 326,
Parte I, vol. 02, anno 2003;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei predetti registri;
3) Prende atto delle condizioni di cui al ricorso congiunto sopra riportate;
4) Nulla sulle spese
Padova, 13.05.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato