Ordinanza cautelare 24 novembre 2023
Sentenza 4 aprile 2024
Decreto cautelare 24 luglio 2024
Ordinanza cautelare 29 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/02/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00950/2025REG.PROV.COLL.
N. 05980/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5980 del 2024, proposto dal signor RE RZ, rappresentato e difeso dall’avvocato Sabrina Molinar Min con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il signor BR PO, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Marengo e Salvatore Musumeci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
del signor KS TU, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione I bis , n. 6518 del 4 aprile 2024, resa inter partes , concernente un concorso, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Esercito, per il 2023, di 33 VFP 4, in qualità di atleta.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del signor BR PO e del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati Maria Giuseppina Guerriero, per l’avvocato Sabrina Min Molinar, Alberto Merengo e l’avvocato dello Stato Giancarlo Pampanelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 14134 del 2023, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, il signor BR PO aveva chiesto l’annullamento:
a ) del “ Decreto di graduatoria di merito ” (decreto dirigenziale n. M_DAB05933 REG2023 0424859 del 20 luglio 2023) pubblicato per estratto in data 20 luglio 2023 sul sito internet “ https://concorsi.difesa.it/ei/vfp4/atleti/2023/Pagine/home.aspx ” (doc. 1;lo si produce insieme ai relativi “ Avviso pubblicazione graduatorie ” e “ Avviso pubblicazione area decreto di graduatoria ”, anch’essi pubblicati il 20 luglio 2023 sul sito internet del concorso) con il quale sono state inter alia approvate le graduatorie di merito, distinte per discipline/specialità, relative al concorso, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Esercito, per il 2023, di 33 VFP4, in qualità di atleta, indetto con il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933REG2023 0205273 del 4 aprile 2023 (il “Concorso”), nella parte relativa all’approvazione della graduatoria per la disciplina/specialità “ sci di fondo: atleti di sesso maschile tutte le specialità ”;
b ) di tutti gli atti presupposti, susseguenti, conseguenti, inerenti o comunque connessi rispetto a quello impugnato, ancorché non noti al ricorrente, con esplicita riserva di motivi aggiunti ove ritenuti necessari, fra cui espressamente, e a titolo non esaustivo:
b .1. l’“ Elenco Vincitori Convocati Atleti EI 2023 ” pubblicato in data 20 luglio2023 sul sito internet “ https://concorsi.difesa.it/ei/vfp4/atleti/2023/Pagine/home.aspx ”, contenente l’elenco dei convocati per l’incorporazione, nella parte relativa alla disciplina/specialità “ sci di fondo maschile – tutte le specialità ”;
b .2. i verbali nn. 2, 3 e 4 della Commissione, rispettivamente del 20 giugno 2023, 21 giugno 2023 e 22 giugno 2023, riguardanti l’esame delle candidature dei partecipanti al Concorso e l’approvazione dei relativi punteggi (“ schede punteggi ”), limitatamente alla disciplina/specialità “ sci di fondo maschile –tutte le specialità ”;
b .3. il verbale n. 5 della Commissione, del 23 giugno 2023, riguardante il controllo delle candidature dei partecipanti al Concorso e delle relative schede con i relativi punteggi, nonché la redazione e approvazione della Graduatoria Finale, limitatamente alla disciplina/specialità “ sci di fondo maschile – tutte le specialità ”;
b .4. le “ schede punteggi ” dei partecipanti al Concorso utilizzate dalla Commissione per la redazione della Graduatoria Finale;
b .5. il verbale n. 6 della Commissione, del 18 luglio 2023, riguardante le determinazioni della Commissione stessa in merito alle istanze di riesame, limitatamente alla disciplina/specialità “ sci di fondo maschile – tutte le specialità ”;
b .6. le “ schede punteggi ” dei partecipanti al Concorso esaminate relative alla fase del riesame limitatamente alla disciplina/specialità “ sci di fondo maschile– tutte le specialità ”, ivi compresa quella relativa al ricorrente;
e per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in favore del ricorrente.
2. A sostegno del ricorso, lamentando di avere indebitamente conseguito un punteggio (pari a 48,5 punti a seguito di riesame) inferiore ai due vincitori (KS TU con punti 89 e RE RZ con punti 54,5) aveva dedotto quanto segue:
i) violazione di legge in relazione agli artt. 2, comma 1, lett. l) e 8 del bando, all’art. 960 del d.p.r. 90/1990 e all’art. 3 della l. 241/2010; eccesso di potere nelle figure sintomatiche del travisamento ed erronea valutazione dei fatti posti alla base del procedimento e contraddittorietà tra atti della medesima autorità nell’ambito dello stesso procedimento. ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e difetto di motivazione ”;
ii) in via subordinata, un ulteriore motivo rubricato “ violazione di legge in relazione all’art.1 della l. 241/2010; eccesso di potere nella sua figura sintomatica della violazione del principio della verbalizzazione delle operazioni di concorso ”.
3. Costituitasi l’Amministrazione in resistenza, il Tribunale adìto (Sezione I bis ), dopo aver disposto in sede cautelare, nei confronti dell’appellante, la sua aggregazione con riserva e in soprannumero al Gruppo Sportivo dell’Esercito per la disciplina “ sci di fondo: atleti di sesso maschile tutte le specialità ”, ha così deciso, come da dispositivo, il gravame al suo esame:
“-- - lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla, per quanto d’interesse del ricorrente, gli atti impugnati e ridetermina la graduatoria attribuendo al controinteressato AL RZ il punteggio di 31,5 ed a BR PO quello di 49,5, proclamando quest’ultimo secondo classificato e vincitore del concorso per titoli per l’accesso al Centro sportivo dell’Esercito in qualità di atleta nella disciplina/specialità “sci di fondo: 2 atleti di sesso maschile tutte le specialità” con ogni conseguenza di legge;
--- accoglie la richiesta risarcitoria del ricorrente nei sensi precisati in parte motiva disponendo ai sensi dell'art. 34, comma 4, CPA che il Ministero della Difesa proponga al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno il pagamento di una somma quantificata secondo i criteri indicati in motivazione, entro 30(trenta) giorni dalla ricezione della documentazione relativa all’eventuale aliunde perceptum da parte del ricorrente;
--- condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, CNPA e IVA (se dovuta) sul coacervo, con ulteriore onere, come per legge, di rimborso dell’importo del contributo unificato versato.
--- respinge ogni altra domanda .”
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- “ il ricorrente ha dimostrato che nel caso del controinteressato, secondo classificato, RE RZ la Commissione ha considerato tre titoli da lui conseguiti nei campionati italiani “giovanili” (under 20) come ottenuti in campionati italiani “assoluti” con indebita applicazione dei più alti punteggi stabiliti dalla Tabella e l’attribuzione quindi di 26 punti anziché di 11 ”, con conseguente indebita attribuzione a RZ di 15 punti così da doversi collocare a quota 39,5 punti (54,5 – 15);
- a RZ andrebbero sottratti altri 8 punti per le competizioni estive di Forni Avoltri del 4 settembre 2021 e del 5 settembre 2021 su skiroll ;
- a PO andrebbe attribuito anche il punteggio dovuto per il secondo posto ottenuto nella gara under 23 di DO del 29 marzo 2023 (10 Km Individuale TL) di coppa Italia che avrebbe dovuto comportare per lui 1 punto, con conseguente punteggio finale di 49,5 punti;
- è da reputare fondata l’azione extracontrattuale per il risarcimento del danno ingiusto patito in conseguenza delle illegittimità risalenti agli atti o ai comportamenti dell’Amministrazione, così da “ quantificare il danno nella misura del 50% del trattamento stipendiale tabellare netto che la parte avrebbe potuto percepire ove fosse stata tempestivamente immessa in servizio e, quindi, da riferire al periodo che va dal 25 luglio 2023 al 27 dicembre 2023 ” con la necessaria detrazione dell’eventuale aliunde perceptum .
5. Avverso tale pronuncia il Sig. RE RZ ha interposto l’appello in trattazione, notificato l’11/07/2024 e depositato il 23/07/2024, lamentando, attraverso due motivi di gravame (pagine 8-36), quanto di seguito sintetizzato:
I) Violazione dei limiti del sindacato del Giudice amministrativo rispetto all’esercizio della discrezionalità tecnica spettante all’Amministrazione , avendo il T.a.r. rideterminato la graduatoria attribuendo specifici punteggi ai candidati così sostituendosi all’amministrazione;
II) Vizio per ultra-petizione , in quanto, non essendo la richiesta formulata dall’allora ricorrente nei termini di un’azione extracontrattuale ex art. 2043 c.c., ma solo di risarcimento di danno patrimoniale consistente nel rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle competizioni sportive, il riconoscimento della spettanza del risarcimento del danno nei predetti termini evidenzierebbe un vizio di ultra-petizione; il giudice avrebbe dovuto rinnovare la valutazione dei titoli non per i soli RZ e PO ma per tutti i candidati applicando i medesimi criteri; ha altresì articolato specifici rilievi in ordine ai seguenti profili della vicenda di causa: “ Attribuzione del punteggio in base alla posizione in classifica Under 23 per gare che non contemplano tale classifica ”, “ Contraddittorietà nella valutazione delle gare come nazionali o internazionali ”; “ Mancata valutazione dei titoli conseguiti nelle competizioni di skiroll ”; i curricula degli atleti che hanno presentato la domanda di partecipazione al concorso, collocatisi nelle posizioni dalla 1 alla 5 della nuova graduatoria del 14.05.2024 avrebbero dovuto comportare l’attribuzione di un punteggio ben inferiore e segnatamente pari a: punti 66 (in luogo di 89) per US KS, punti 31 (in luogo di 49,5) per PO BR, punti 39,5 per OB MO (in luogo di 40,5), punti 34 per HO HA in conformità a quanto attribuitogli, punti 52 (in luogo di 31,5) per ZI RE, così da risultare quest’ultimo secondo classificato.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso di primo grado e quindi la conferma dei provvedimenti impugnati e in via subordinata e nel merito, accogliere comunque il ricorso e per l’effetto annullare la sentenza appellata, demandando all’Amministrazione l’eventuale rivalutazione dei titoli.
7. In data 5 agosto 2024 il sig. BR PO si è costituito in giudizio al fine di chiedere il rigetto dell’avverso gravame.
8. In data 13 agosto 2024 il Ministero della difesa si è costituito in giudizio.
9. In data 16 agosto 2024 parte appellante ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento della domanda cautelare.
10. In data 22 agosto 2024 parte appellata ha depositato memoria al fine di insistere per il rigetto dell’atto di appello, evidenziando, tra l’altro, che, all’esito del giudizio, non sarebbe residuato alcun potere discrezionale in capo all’amministrazione, che le questioni sollevate non possono riguardare altri concorrenti, che la domanda risarcitoria, rispetto alla quale parte appellante non avrebbe alcun interesse a formulare contestazioni, sarebbe stata effettivamente proposta; i pretesi errori di valutazione dovevano essere veicolati attraverso la tempestiva impugnazione della graduatoria originaria, talché si tratta di aspetti del tutto irricevibili e inammissibili; la questione relativa al punteggio riconosciuto in ordine alle competizioni di skiroll non è in grado di influire sull’esito del giudizio.
11. In data 14 novembre 2024 parte appellata ha depositato appello incidentale per contestare la sentenza di prime cure nella misura in cui non ha accolto integralmente il terzo motivo del ricorso, deducendo: ERROR IN IUDICANDO: IL MANIFESTO ILLEGITTIMO MANCATO CONTEGGIO DI TITOLI SPORTIVI DELL’APPELLANTE INCIDENTALE , in quanto il T.a.r. non avrebbe considerato che la Commissione, con la Tabella Punteggi, si era auto vincolata a valutare i risultati conseguiti da BR PO nelle due classifiche di Coppa Italia.
12. In data 7 dicembre 2024 parte appellante ha depositato memoria per controdedurre nei riguardi dell’appello incidentale di controparte concludendo per la sua infondatezza.
13. In data 12 dicembre 2024 il Ministero della difesa ha depositato memoria di controdeduzioni concludendo per il rigetto sia dell’appello principale che di quello incidentale.
14. In data 18 dicembre 2024 parte appellante ha depositato memoria al fine di insistere per l’accoglimento dell’appello proposto e per il rigetto del gravame incidentale.
15. In data 24 dicembre 2024 l’appellato PO ha depositato memoria al fine di insistere per l’infondatezza dell’avverso gravame.
16. In data 30 dicembre 2024 entrambe le parti RZ e PO hanno depositato memorie di replica insistendo per le rispettive conclusioni. Parte appellante ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità e/o irricevibilità della memoria del 24.12.2024 depositata nell’interesse del Sig. PO, per deposito tardivo.
17.Il 17 gennaio parte appellata che chiesto il rinvio della causa facendo presente che, tenuto conto della data di proposizione del proprio appello incidentale, non erano scaduti i termini di difesa delle controparti.
18. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 21 gennaio 2025, è stata trattenuta in decisione e l’appellante principale si è opposto alla richiesta di rinvio della causa articolata dall’appellante incidentale.
17.1. Osserva preliminarmente il Collegio che non sussistono i presupposti per disporre il rinvio della trattazione della causa, che l’art. 73, comma 1 bis , del c.p.a. consente infatti solo “ per casi eccezionali ”. Peraltro la richiesta in tal senso di parte appellata, siccome motivata per il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 71, comma 5 c.p.a., riflette non un interesse proprio bensì delle altre parti, tanto più che:
a) l’TU nemmeno si è costituito nel presente giudizio, come neanche nel giudizio di primo grado, per cui non avrebbe dovuto neppure essere obbligatoriamente intimato nell’odierno grado di giudizio;
b) nei confronti dell’appellante principale i termini risultano rispettati e questi si è peraltro opposto al rinvio.
18. Per le ragioni di cui infra , l’appello principale è da reputare infondato.
19. Preliminarmente, come invocato da parte appellante, va disposta la cancellazione della memoria di parte appellata del 24 dicembre 2024, in quanto depositata tardivamente rispetto al termine di trenta giorni di cui all’art. 73 c.p.a.
20. Risulta infondato il primo motivo, in quanto non risulta che il T.a.r. abbia debordato dai confini di una indagine afferente al piano della mera legittimità, al fine di verificare la coerenza dei punteggi assegnati con i criteri precostituiti fissati in sede concorsuale. L’esito di tale indagine non poteva non refluire sulla graduatoria in ottica modificativa, fermo restando che non vi è interesse a contestare il fatto che a tale incombenza abbia provveduto il T.a.r. o l’Amministrazione.
20.1. Deduce quindi parte appellante, nel contesto lessicale del secondo motivo, che “ la richiesta formulata dall’allora ricorrente non fosse affatto nei termini di un’azione extracontrattuale ex art. 2043 c.c., ma si limitasse ad una richiesta di risarcimento di danno patrimoniale consistente nel rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle competizioni sportive, che infatti sono anche state documentate in corso di causa ...”.
Il motivo, reputata assorbita l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse formulata da parte appellata, risulta del tutto infondato, atteso che è dato rinvenire la domanda risarcitoria nelle conclusioni del gravame di primo grado del ricorrente PO.
21. Inammissibile risulta il secondo motivo laddove, articolando le relative deduzioni in via subordinata, si auspica una complessiva rivalutazione dell’intera graduatoria, non dovendo invece concernere la posizione degli ulteriori graduati.
Invero, il fuoco dell’indagine del giudice adito non può concentrarsi se non sui soggetti partecipanti alla procedura concorsuale direttamente coinvolti nel giudizio innescato dalla domanda giudiziale. Ne consegue che lo scrutinio deve riguardare i candidati TU, RZ e PO e non anche TT e BE. Per giunta le deduzioni relative al punteggio conseguito dal primo sono ininfluenti ai fini dell’esito del giudizio, in quanto anche a voler ridimensionare il punteggio da 89 a 66 risulterebbe comunque primo graduato.
22. Parte appellante formula ulteriori deduzioni di tenore generale che attengono alla complessiva valutazione dei titoli in possesso degli anzidetti candidati nei testuali termini che seguono:
- Attribuzione del punteggio in base alla posizione in classifica Under 23 per gare che non contemplano tale classifica. Questo errore, invero, riguarda la sola valutazione del curriculum del Sig. PO,
- Contraddittorietà nella valutazione delle gare come nazionali o internazionali.
- Mancata valutazione dei titoli conseguiti nelle competizioni di skirol
Le prime due deduzioni, come eccepito da parte appellata, risultano in radice inammissibili, atteso che non si rapportano a precisi passaggi motivazionali dell’impugnata sentenza invocandosi una rivisitazione complessiva di tutti i punteggi rispettivamente assegnati. Per quanto riguarda la terza censura, invece pertinente alla vicenda di causa, si argomenterà infra nel senso della sua infondatezza.
23. Non resta, quindi, che verificare se il T.a.r. abbia correttamente rideterminato i punteggi dell’appellante RZ e dell’appellato PO.
Diventa determinante stabilire al riguardo se la quantificazione del punteggio nei riguardi dell’appellato RZ sia o meno coerente con i criteri all’uopo stabiliti, in quanto, non è legittimato l’odierno appellante a formulare in sede di appello contestazioni che riguardano il PO estranee all’oggetto del giudizio di prime cure.
Il diaframma valutativo che in questa sede si impone attiene al divario tra il punteggio attribuito dalla Commissione di 48,5 e quello di 49,5 riconosciuto dal T.a.r. Tale divario risulta tuttavia ininfluente ai fini dell’esito del giudizio laddove dovesse risultare suscettibile di conferma il punteggio attribuito allo RZ di 31,5 o comunque inferiore a 48,5. Peraltro, come eccepito da parte appellata, “ l’Appellante non contesta la Sentenza Appellata laddove, in accoglimento del Terzo motivo del Ricorso in primo grado ha attribuito all’Appellato BR PO un punto in più rispetto a quelli riconosciutigli dalla Graduatoria originaria (in altre parole, non contesta il parziale accoglimento del Terzo motivo di impugnazione) ”. Tale considerazione trova infatti riscontro negli atti di causa.
24. Occorre pertanto scrutinare l’apparato censorio afferente alla posizione del RZ al fine di contestare la riduzione del punteggio attribuitogli dalla Commissione, con la conseguenza che gli spetterebbero punti 52 invece che 31,5.
Ebbene, anche in tal caso parte appellante ha formulato rilievi non attinenti al quadro valutativo che connota la sentenza impugnata, a sua volta riflettente il ricorso di prime cure, e segnatamente con riguardo al fatto che “ la nuova graduatoria non ha preso in considerazione alcune gare ricomprese nei Campionati Italiani di categoria, che, al contrario, devono essere conteggiate ”, “ risultano alcune gare inserite correttamente nel curriculum e tuttavia, senza alcuna motivazione, non conteggiate dalla Commissione ai fini del concorso ”, “ la nuova graduatoria non ha preso in considerazione alcune gare ricomprese nei Campionati Italiani di categoria ”. Tali elementi valutativi non possono quindi essere presi in considerazione in questa sede di giudizio.
25. Non resta che esaminare la censura relativa alla “ Mancata valutazione dei titoli conseguiti nelle competizioni di skirol” (pagine 15-19 dell’appello).
Ebbene, anche tale censura risulta inammissibile in quanto il punteggio in discussione è pari a punti 8, con la conseguenza che il suo riconoscimento non consentirebbe all’appellante di raggiungere e tanto più superare la posizione del candidato PO (31,5 + 8 = 39,5 < 48,5).
26. La rilevata infondatezza dell’appello principale comporta la declaratoria di improcedibilità dell’appello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.
27. In conclusione, l’appello principale, proposto dal signor RZ, è da respingere mentre l’appello incidentale, proposto dal signor PO, è da dichiarare improcedibile per sopravventa carenza di interesse.
28. Le spese di giudizio, secondo il canone della soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 5980/2024), così decide:
-respinge l’appello principale, proposto dal signor RZ;
- dichiara l’appello incidentale, proposto dal signor PO, improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Condanna parte appellante al rimborso, in favore del signor PO, delle spese del presente grado di giudizio nell’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA, CPA ed accessori di legge se dovuti, mentre le compensa con riferimento alla posizione del Ministero appellato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO