Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3428 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 14937/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sezione, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato in data 08.06.2021 e promossa con atto di citazione in riassunzione notificato in data 31.05.2021
da
nato a [...] il [...], cod. fiscale Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, via Toledo n. 256, presso lo studio degli Avv.ti Giorgio
Parlato e Gianluca Lemmo, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
(ora Controparte_1 Controparte_2
), cod. fiscale , in persona del pro tempore, rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1 CP_3 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliato presso la sede di quest'ultima sita in Napoli, via Diaz n. 11
CONVENUTO
OGGETTO: revoca finanziamento pubblico
Conclusioni per l'attore: I. Annullare e/o disapplicare tutti gli atti presupposti al provvedimento di revoca del contributo concesso al nonché annullare e/o disapplicare il Pt_1 provvedimento di revoca n. 1318 del 8.03.2016 portato a conoscenza del solo in data Pt_1
24.05.2019 a seguito dell'istanza di accesso del 21.05.2019 in quanto fondato su fatti erronei;
II. Accertare e/o dichiarare l'esatto adempimento del agli obblighi assunti o imposti Pt_1 contestualmente all'erogazione del contributo ed il diritto del all'erogazione Pt_1 dell'agevolazione di cui al decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni n.139641 con il quale si riconosceva un contributo in conto impianti di €. 309.168,00 alla Ditta Individuale Savi
Sud di cui il Sig. era titolare, con sede legale in Napoli, alla Traversa San Parte_1
Giovanni De Matha, 37, da ridursi in virtù di quanto dichiarato dal CTU e, quindi di conseguenza, a trattenere quanto ha formato oggetto delle erogazioni fino ad oggi eseguite a suo favore, con diritti a ripetere quanto ha finora versato in favore del a titolo di CP_1 restituzione di quanto percepito a titolo di acconto, nonché condannare esso al CP_1
1
III. in ogni caso, condannare il convenuto al pagamento delle spese e compensi di giudizio in favore dei sottoscritti avvocati anticipatari.
Conclusioni per il : nel merito rigettare la domanda perché inammissibile, CP_1 improcedibile, prescritta, infondata e non provata, con il favore delle spese.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1. ha agito nei confronti del per Parte_1 Controparte_1 ottenere: a) l'annullamento e/o la disapplicazione del provvedimento n. 1318 del 08.03.2016, con cui gli è stato revocato il finanziamento concesso in via provvisoria con decreto n. 139641 del 16.02.2005; b) l'accertamento del suo diritto a trattenere quanto già erogato dal CP_1
(€ 206.112,00), con condanna di quest'ultimo al pagamento della terza e ultima rata di €
103.056,00, oltre interessi e rivalutazione.
§ 1.1. Prima di analizzare le allegazioni difensive dell'attore, occorre una breve ricapitolazione delle vicende che hanno preceduto l'introduzione della presente lite.
Con decreto n. 139641 del 16.02.2005, il Ministero delle Attività Produttive concesse, in via provvisoria, al un finanziamento di € 309.168,00 a fronte di un programma di Pt_1 investimenti, che prevedeva una spesa complessiva pari a € 535.000,00 (cfr. doc. 6 attore). Il finanziamento fu concesso ai sensi del d.l. n. 415 del 22.10.1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 19.12.1992.
Il progetto finanziato rientrava nella tipologia “ampliamento con trasferimento” e prevedeva l'acquisto di un nuovo opificio e di nuovi macchinari, al fine di ampliare la capacità produttiva dell'impresa, specializzata nella produzione di cabine di trasformazione e quadri elettrici (cfr. doc. 3 attore).
Inizialmente il intendeva comprare un capannone sito in Napoli, via Ferrante Pt_1
Imparato n. 190, ma, in un secondo momento, optò per una diversa sede produttiva, acquistando l'opificio sito in Napoli, via Nuova Villa n. 84, composto da due distinti corpi di fabbrica e censito in catasto alla sez. SGO, foglio 7, particella 159, sub. 4 e sub.
5. La variazione fu autorizzata dal con nota del 06.02.2009 (cfr. doc. 7 convenuto). CP_1
In data 20.04.2009, a seguito dell'esame della documentazione inviata dal la banca Pt_1 concessionaria erogò le prime due rate di contributo.
Tuttavia, in base alla “relazione sullo stato finale del programma di investimenti”, inviatagli dalla banca concessionaria in data 21.01.2014 (cfr. doc. 8 convenuto), il Ministero emise il decreto di revoca del finanziamento n. 1318 del 08.03.2016 (doc. 23 attore).
Come si evince dall'esame del suddetto decreto, la revoca si fonda sulla mancanza di informazioni o documentazione attestanti: « - la regolarità amministrativa degli immobili acquistati;
- la classificazione delle opere edili eseguite ed incluse nel programma di investimenti rendicontato (da considerare in ogni caso inammissibili sia se si classifichino come spese di “manutenzione ordinaria” - non agevolabili dalla normativa di riferimento, sia se si
2 classifichino come spese di “manutenzione straordinaria” poiché non risulta attivato l'iter autorizzativo in virtù del quale si è dato corso alle medesime lavorazioni); - la sussistenza dei requisiti di agibilità per i locali in cui è ubicata l'unità produttiva». Inoltre, nel provvedimento si evidenzia che l'unità produttiva «non è risultata censita presso la C.C.I.A.A. competente per territorio, né risulta attivato per l'impresa il codice ATECO 2007 “27.11.0”- Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità come disciplinato dal decreto di concessione provvisorio». Infine, nel decreto si accenna al fatto che l'impresa risulta cancellata dal registro delle imprese “per cessazione di ogni attività dal 31.12.2013”, ma tale circostanza viene richiamata al solo fine di giustificare la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca.
§ 1.2. A fondamento delle domande, l'attore ha dedotto: - di aver evaso tutte le richieste della banca concessionaria, trasmettendole la documentazione relativa all'attuazione del programma di investimento, ivi compresa quella comprovante la regolarità urbanistica degli immobili (certificato di destinazione urbanistica, scheda ambito 14, stralcio dell'art.144, relazione tecnica giurata a firma del geom. , documentazione storica catastale, Controparte_4 perizia giurata del 10.03.2009 a firma del dott. ; - che, quindi, non Persona_1 sussistevano i presupposti “per l'esercizio del potere di autotutela”; - che la questione relativa al codice Ateco era superata dal fatto che aveva eseguito quanto previsto nel progetto finanziato;
- che la produzione di quadri elettrici era confermata dalle fatture aventi ad oggetto la vendita di tali prodotti;
- che non aveva distolto dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di 5 anni dalla relativa data di entrata in funzione, in quanto la produzione era iniziata già nel lontano 2007, per cui la cancellazione per cessata attività era intervenuta oltre i 5 anni.
Il si è costituito, replicando che: - l'impresa non aveva dato prova della regolarità CP_1 urbanistica delle unità immobiliari acquistate;
- i lavori di manutenzione ordinaria non potevano essere oggetto di finanziamento, mentre quelli di manutenzione straordinaria, categoria a cui appartenevano le opere eseguite dal dovevano essere preceduti Pt_1 dall'invio di una D.I.A., di cui non vi era prova in atti;
- la beneficiaria non aveva adempiuto l'obbligo di invio della dichiarazione di monitoraggio relativa agli anni 2010 e 2011; - il provvedimento di revoca era stato legittimamente adottato sulla base delle condivisibili e giustificate valutazioni della banca concessionaria;
- l'eventuale illegittimità del provvedimento di revoca, non comportava il sorgere del diritto al mantenimento del contributo, essendo comunque necessaria “l'essenziale verifica sulla pertinenza ed ammissibilità delle spese stralciate dalla banca concessionaria”; - inoltre, dovevano essere svolti una serie di accertamenti di natura amministrativa, quali ad es. l'acquisizione della certificazione antimafia e del DURC e la verifica, presso Equitalia, dell'inesistenza di inadempimenti nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 48 bis del d.P.R. n. 602 del 1973. Ciò dedotto, ha concluso per il rigetto della domanda.
§ 2. Così riassunti i termini della controversia, va evidenziato che la posizione giuridica
3 azionata dal è qualificabile in termine di diritto soggettivo, in quanto affonda le sue Pt_1 radici nella fase paritetica del rapporto giuridico sorto a seguito della concessione, in via provvisoria, del beneficio di carattere pubblicistico. Inoltre, le doglianze dell'attore riguardano un atto di revoca fondato sull'inadempimento delle obbligazioni nate a suo carico in forza del provvedimento di concessione e della normativa in materia di finanziamenti pubblici (cfr., in particolare, il decreto ministeriale n. 527 del 20/10/1995). In tali casi, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario (cfr. Cass., sez. un., 18/05/2021, n. 13492) e l'oggetto della cognizione del giudice non è l'atto di revoca, bensì il rapporto nascente dall'atto stesso - costituito dalla pretesa dell'amministrazione di ripetere, come indebito, quanto a suo tempo erogato e dal contrapposto diritto dell'interessato al mantenimento del beneficio - e cioè, in definitiva, la sola sussistenza dell'asserito inadempimento delle condizioni di attribuzione del beneficio stesso (cfr. Cass., sez. I, 16/04/2004, n. 7241; Cass., sez. I, 10/05/2024, n. 12800).
Pur avendo ad oggetto il rapporto, la cognizione del giudice resta limitata alle cause di revoca indicate nel provvedimento, non potendo l'amministrazione dedurre ulteriori motivi di revoca in comparsa di costituzione. È noto, infatti, che «l'integrazione in sede giudiziale della motivazione del provvedimento è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento - nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta - oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida, restando, invece, inammissibile un'integrazione postuma effettuata mediante atti processuali o, comunque, scritti difensivi» (cfr. Cass., sez. un., n. 25665 del 04/09/2023; in senso conforme vedi Cons.
Stato, sez. IV, 30/01/ 2023, n. 1096; Cons. Stato, sez. III, 28/11/2022, n. 10448).
Nel caso in esame, peraltro, non vi è necessità di procedere all'integrazione della motivazione mediante l'esame degli atti istruttori, perché il provvedimento di revoca si fonda sull'indicazione di specifici inadempimenti da parte del Pertanto, l'oggetto del presente Pt_1 giudizio deve ritenersi limitato alla verifica delle ragioni di revoca espresse nel provvedimento impugnato dall'attore.
§ 3. La prima questione da affrontare riguarda la legittimità urbanistica dell'immobile acquistato dal Pt_1
Il CTU, ing. ha appurato che: a) la destinazione d'uso industriale – Persona_2 artigianale delle due unità immobiliari di cui è composto l'opificio è compatibile con il piano regolatore generale del Comune e si trova in un'area non sottoposta a vincoli particolari;
b) nella tavola n. 7 della variante al P.R.G., il sub. 4 viene classificato come “unità edilizia di recente formazione” (in pratica è stato edificato tra il 1943 e il 1967); c) invece, il sub. 5 viene classificato come “unità edilizia di base ottocentesca originaria o di ristrutturazione a blocco” ed è sicuramente antecedente al 1942; d) il sub. 4 fu interessato da lavori autorizzati con licenza edilizia n. 1121 del 16.03.1952, eseguiti dalla precedente proprietaria dell'immobile; e) al termine dei predetti lavori, in data 18.02.1954, il Comune autorizzò “l'usabilità” dell'immobile (autorizzazione equivalente all'abitabilità).
4 Quanto alla disciplina urbanistica, nel comune di Napoli è necessario munirsi di licenza edilizia prima di procedere all'edificazione sin dal 1935 e ciò in forza del regolamento edilizio approvato con le deliberazioni n. 2372 del 15.09.1935 e n. 2584 del 10.10.1935 del
(cfr. p. 22 CTU, nonché , sez. IV, Parte_2 Controparte_5
07/07/2017, n. 3669; Cons. Stato, sez. II, 12/06/2020, n. 3748).
Va poi sottolineato che la legittimità urbanistica è un profilo distinto da quello della commerciabilità, in quanto gli immobili edificati in epoca antecedente al 1967 possono essere alienati anche se non muniti di titolo edilizio, essendo sufficiente, per la validità dell'atto traslativo che, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il proprietario attesti che l'immobile
è stato edificato in data anteriore al 1° settembre 1967 (cfr. art. 40 della legge n. 47 del
28/02/1985).
Dunque, per stabilire se l'immobile acquistato dal sia legittimo dal punto di vista Pt_1 urbanistico, è necessario verificare se esso sia munito di licenza edilizia o se sia stato edificato in epoca anteriore al 1935.
Ad avviso del Tribunale, è possibile affermare che l'unità immobiliare sub. 5 è stata edificata prima del 1935, atteso che, come in precedenza evidenziato, la stessa è classificata dal
Comune come “unità edilizia di base ottocentesca originaria o di ristrutturazione a blocco”.
Quanto all'immobile sub. 4, è presumibile che si tratti di edificio legittimo dal punto di vista urbanistico, anche se edificato dopo il 1935, in quanto il Comune rilasciò alla precedente proprietaria dell'immobile una licenza edilizia per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione, cui seguì il rilascio del certificato di usabilità (cfr. pp. 27 e 28 elaborato peritale). Ebbene, in caso di immobile costruito in assenza di titolo edilizio, il Comune non avrebbe rilasciato la licenza edilizia n. 1121 del 1952.
A questo punto occorre esaminare l'altro profilo sollevato dalla banca concessionaria ossia quello concernente l'agibilità dei locali. In data 31.05.2010, il presentò l'istanza per il Pt_1 rilascio della certificazione di agibilità (cfr. doc. 33 attore). Il non si è pronunziato Pt_2 sulla suddetta istanza, ma nella relazione della banca vengono sollevati dubbi in ordine alla possibilità di formazione del silenzio assenso, “considerando che nessun chiarimento è stato fornito riguardo, ad es., in ordine all'effettiva trasmissione al Comune della certificazione di idoneità statica” (cfr. doc. 8 convenuto, p. 13 file).
Orbene, non sembra che la banca possa sostituirsi alla P.A. competente, andando a sindacare l'esistenza dei presupposti per il formarsi del silenzio – assenso previsto dal comma
4 dell'art. 25 del d.P.R. n. 380 del 2001. Ciò che conta, nel caso in esame, è che il Pt_2 non ha respinto l'istanza del Inoltre, il CTU ha accertato che non vi sono motivi di Pt_1 revoca del certificato di agibilità (cfr. p. 28 elaborato peritale) e che l'immobile era dotato di collaudo statico n. 321 del 14.10.1953, come attestato nell'autorizzazione di usabilità del
18.02.1954.
In base a quanto sino ad ora esposto, i motivi di revoca che fanno leva sulla mancata dimostrazione della legittimità urbanistica degli immobili acquistati dal e Pt_1
5 sull'inesistenza dei presupposti per il rilascio del certificato di agibilità non sono fondati.
§ 4. Ulteriore motivo di revoca è costituito dal fatto che l'impresa non ha attivato il codice
ATECO corrispondente alla tipologia di attività oggetto di finanziamento. Nel decreto di revoca, si legge che «la Banca concessionaria con la citata nota del 21.01.2004 ha rappresentato ulteriori criticità in merito all'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, in quanto non era risultata censita presso la C.C.I.A.A. competente per territorio, né risulta attivato per l'impresa il codice ATECO 2007 “27.11.0” – “Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione
e il controllo dell'elettricità” come disciplinato dal decreto di concessione provvisoria» (cfr. doc.
23 ricorrente).
Secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. g), del d.m. n. 527 del 1995, le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, «qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della "Classificazione delle attività economiche ISTAT '91" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato».
Il Ministero ritiene che la mancata attivazione del codice ATECO 2007 “27.11.0” («derivante dal codice 31.20.1 della vecchia codifica ATECO 1991 – “fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità”», cfr. relazione banca, doc. 8 resistente, p. 15 del file) integri la causa di revoca prevista dalla norma in precedenza riportata.
In realtà, la norma si muove su di un piano sostanziale, nel senso che la revoca va disposta nel caso in cui l'indirizzo produttivo dell'impianto venga modificato nel corso di realizzazione del programma finanziato. In altri termini, non rileva quanto emerge dalle visure della Camera di Commercio, ma ciò che conta è la reale attività svolta dall'impresa.
Nel caso in esame, è pacifico che il non ha mai modificato l'indirizzo produttivo della Pt_1 sua impresa, consistente nella produzione e installazione di quadri elettrici e cabine di trasformazione (cfr. doc. 3 e doc. 26 ricorrente). Non sussiste quindi la causa di revoca invocata dal . CP_1
Identico discorso riguarda il fatto che l'unità produttiva oggetto delle agevolazioni non era censita presso la Camera di Commercio. La banca concessionaria ha verificato che l'unità produttiva di via Nuova Villa n. 84 era stata effettivamente adibita a sede dell'impresa del
(vedi relazione in atti, doc. 8 convenuto), sicché il profilo formale evidenziato nel Pt_1 decreto non può essere causa di revoca del finanziamento.
§ 5. In comparsa di costituzione, il Ministero ha accennato alla possibile decadenza del dal contributo in forza di quanto previsto dall'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000. Pt_1
In particolare a p. 10 si legge il seguente passaggio: «Inoltre, la situazione rappresentata dalla banca e le irregolarità poste in essere dalla ditta potrebbero prefigurare anche
l'applicazione dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, rubricato “Decadenza dai benefici”, che prevede quanto segue: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 [NdR: l'applicazione delle sanzioni penali], qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del
6 contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”».
L'allegazione in esame è però generica, perché non indica quale sarebbe la dichiarazione ex art. 46 o ex art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 non veritiera, né specifica quale sarebbe la falsità attestata dal Si tratta di una genericità che incide sul diritto di difesa della Pt_1 controparte, perché le impedisce di difendersi in merito all'accusa mossale. Siamo quindi in presenza di un'allegazione incompleta, a cui non può essere dato alcun rilievo ai fini della decisione. Peraltro, si tratta di un motivo non posto alla base della revoca, sicché esso non poteva essere introdotto per la prima volta in sede processuale.
§ 6. Ancora in comparsa di costituzione, il ha dedotto un ulteriore motivo di CP_1 revoca consistente nel mancato invio delle dichiarazioni di monitoraggio relative agli esercizi
2010 e 2011 (cfr. pp. 10 e 11).
L'allegazione del convenuto è fondata sul disposto dell'art. 11, comma 1 bis, del d.m. n. 527 del 1995, norma formulata nel modo seguente: «ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria di cui all'articolo 6, comma 7, invia periodicamente alla banca concessionaria una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, attestante lo stato d'avanzamento del programma, i dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, e gli ulteriori eventuali elementi individuati con circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
L'impresa provvede al detto invio entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale e fino all'esercizio successivo a quello di regime del programma agevolato. Il dato relativo allo stato d'avanzamento è dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse».
Orbene, nel provvedimento di revoca non si accenna in alcun modo al motivo in esame, che quindi non può essere vagliato nella presente sede, non essendo ammissibile una motivazione postuma del provvedimento (vedi giurisprudenza citata al paragrafo n. 2 della presente sentenza).
In ogni caso, come si evince dall'ultimo periodo della disposizione in precedenza riportata, il mancato invio della dichiarazione può comportare la revoca delle agevolazioni, soltanto ove l'inadempimento sia previamente contestato all'impresa. Nel caso in esame, non risulta che il mancato invio delle dichiarazioni di monitoraggio relative agli esercizi 2010 e 2011 sia stato contestato al prima dell'introduzione del giudizio, con conseguente insussistenza del Pt_1 presupposto procedimentale richiamato dalla norma.
§ 7. A pag. 9 della comparsa di risposta, il Ministero ha dedotto quanto segue: «Con riferimento, poi, alla voce “Macchinari, impianti e attrezzature” la ditta consuntivava spese per
7 € 120.591,21, ma la banca in sede di sopralluogo presso l'opificio rilevava la mancata apposizione sui beni delle specifiche targhette riportanti in modo chiaro ed indelebile il numero di progetto agevolato e, dove esistente, il numero di matricola assegnato dal fornitore».
Anche tale questione non è ammissibile, perché non risulta tra i motivi di revoca del finanziamento.
§ 8. A questo punto occorre affrontare il motivo di revoca relativo alle opere edilizie eseguite nel complesso industriale interessato dal finanziamento.
Nella relazione del 20.01.2014, la banca evidenzia che i tecnici del hanno Pt_1 classificato le suddette opere come di ordinaria amministrazione. Secondo la concessionaria, le opere rientranti nella suddetta categoria non sarebbero ammissibili a finanziamento. Tuttavia, la banca ritiene che le lavorazioni eseguite dall'attore siano da classificare, per tipologia e consistenza economica, come di straordinaria manutenzione, con la conseguenza che occorreva presentare una D.I.A. ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 380 del 2001 (nella versione applicabile ratione temporis). Non essendo stata presentata alcuna D.I.A., si tratterebbe di opere abusive non ammissibili a finanziamento.
Nella relazione di chiarimenti depositata in data 10.12.2024 (vedi p. 4), in punto di classificazione dei lavori eseguiti, il CTU è giunto alle stesse conclusioni della banca: a suo avviso, le opere realizzate vanno considerate come un intervento unitario, le cui caratteristiche complessive fanno propendere per una qualificazione in termini opere di straordinaria manutenzione, secondo quanto previsto dall'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 (nella formulazione vigente all'epoca della realizzazione dei lavori, risalenti agli anni 2006 - 2007).
All'epoca dei fatti, per eseguire opere di straordinaria amministrazione, era necessario presentare la denunzia di inizio attività prevista dall'art. 22 del d.P.R. n. 380 del 2001 (la manutenzione straordinaria non rientrava nella c.d. edilizia libera, vedi art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 nella sua formulazione originaria).
Nel corso delle operazioni peritali, parte attrice ha consegnato all'ing. quella che Per_2 sembrerebbe essere una D.I.A. relativa ai lavori oggetto di causa.
In punto di utilizzabilità del suddetto documento, va richiamato il principio di diritto secondo cui “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'acquisizione, ad opera del consulente, di documenti diretti a provare i fatti principali, dedotti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere solo delle parti provare, è sanzionata da nullità relativa ex art. 157
c.p.c., rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso” (cfr. Cass., sez. III, n. 17916 del 01/06/2022; in senso conforme Cass., sez. un., n. 3086 del 01/02/2022). La D.I.A. è volta a provare i fatti costitutivi della pretesa del in quanto la legittimità urbanistica è un presupposto di ammissibilità della spesa, Pt_1 per cui il CTU non poteva acquisire il documento nel corso delle operazioni peritali, quando le preclusioni istruttorie si erano già verificate. Tuttavia, a seguito del deposito della consulenza in data 20.07.2023, nella prima difesa utile (ossia in occasione dell'udienza del 18.09.2023, sostituita con un termine per il deposito di note scritte), il non ha sollevato CP_1
8 l'eccezione di nullità, sicché il vizio si è sanato in base al disposto dell'art. 157, comma 2, c.p.c.
(la nullità non è stata sollevata neanche nelle note depositate in data 05.02.2024, per la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni).
Una volta assodato che il documento può essere utilizzato ai fini della decisione, occorre chiedersi se lo stesso sia idoneo a provare la presentazione della D.I.A..
Al quesito deve darsi risposta negativa, atteso che sul documento in esame non è presente alcun elemento in grado di attestarne il deposito presso gli uffici comunali competenti. A penna, sul lato sinistro della prima pagina, è apposto il numero “2467/2007”, che però, secondo quanto appurato dal CTU a seguito di un supplemento di indagini, non costituisce il numero identificativo della D.I.A., ma un non meglio precisato numero di “protocollo interno”
(cfr. p. 7 della consulenza depositata in data 10.12.2024). Inoltre, sul documento non è presente una data di deposito e il timbro, in tesi riconducibile al è illeggibile, in Pt_2 quanto sbiadito. L'ing. si è recato presso l'ufficio comunale competente, ma, in Per_2 mancanza del numero di protocollo ufficiale, non è riuscito a reperire l'originale della D.I.A. né ha potuto appurare se la stessa sia stata effettivamente presentata. Né la prova del deposito può essere ricavata dal certificato di collaudo, parimenti acquisito dal CTU, in quanto anche rispetto ad esso manca la prova del deposito presso gli uffici comunali (al pari della D.I.A., il documento è privo di un numero di protocollo attribuito dal e su di esso è apposto un Pt_2 timbro sbiadito, non riconducibile con certezza all'ente pubblico).
Oltre a quanto sino ad ora esposto, va evidenziato che nella fase amministrativa precedente all'introduzione della presente lite, il non ha mai accennato alla presentazione di una Pt_1
D.I.A., anzi il suo tecnico ha (erroneamente) attestato che le opere eseguite erano di manutenzione ordinaria (vedi perizia giurata dell'arch. doc. 12 attore). Per_1
Dunque, alla luce delle criticità evidenziate in ordine al documento acquisito dal CTU e alla luce di quanto sostenuto dall'attore nel corso del procedimento amministrativo, è possibile affermare che non vi è prova della legittimità urbanistica delle opere di manutenzione straordinaria eseguite sull'immobile acquistato. Le suddette opere hanno avuto un costo complessivo di € 169.296,72, su un totale rendicontato pari a € 509.887,93 (vedi relazione banca, doc. 8 convenuto, nonché doc. 14 attore).
Ebbene, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto di concessione,
“l'impresa beneficiaria delle agevolazioni è obbligata a: … c) … operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie, urbanistiche e di salvaguardia ambientale”.
Inoltre, in base al successivo comma 2, tra le cause di revoca, totale o parziale, del finanziamento vi è anche la violazione degli obblighi previsti dalla lettera c).
Ad avviso del Tribunale, l'illegittimità urbanistica dei lavori eseguiti dal non può Pt_1 essere considerata una ragione sufficiente a revocare l'intero finanziamento, sia perché si tratta di opere che già all'epoca potevano essere agevolmente sanate (vedi art. 37 del d.P.R.
n. 380 del 2001 nella versione applicabile ratione temporis) sia perché, in fin dei conti, l'attore ha realizzato il progetto finanziato, come accertato dalla banca nella citata relazione del
9 20.01.2014. E allora la conseguenza dell'illegittimità dei lavori va individuata nella non ammissibilità a finanziamento della spesa che li concerne, sicché l'importo spettante all'attore va ricalcolato tenendo conto che, una volta espunto il costo dei lavori in esame, l'importo delle spese ammissibili ammonta a complessivi € 340.591,21, di cui € 220.000,00 per opere murarie
(si tratta del prezzo pagato per l'acquisto del capannone) ed € 120.591,21 per macchinari, impianti ed attrezzature ecc. (contrariamente a quanto sostenuto dal CTU non risultano provate le spese di progettazione).
§ 9. In comparsa di costituzione, il ha obiettato che l'eventuale illegittimità del CP_1 provvedimento di revoca “non farebbe automaticamente sorgere il diritto dell'impresa al mantenimento del contributo in quanto sarebbe comunque necessaria l'essenziale verifica sulla pertinenza ed ammissibilità delle spese stralciate dalla banca concessionaria”.
La difesa in esame è generica, in quanto per paralizzare il diritto del alla Pt_1 corresponsione del contributo, il convenuto avrebbe dovuto indicare le ragioni che rendono le spese inammissibili o non pertinenti.
§ 10. Sempre in comparsa di costituzione, il ha osservato che prima di procedere CP_1 alla definitiva attribuzione del finanziamento «andrebbe comunque svolta una serie di accertamenti di natura amministrativa - richiesta dalla legge - tra i quali, l'acquisizione della certificazione antimafia dalla quale non risultino cause di divieto o di sospensione previste dall'art. 10 della Legge n. 575 del 31.05.1965 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo il D. Lgs. n. 159 del 06.09.2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, l'acquisizione del DURC, ai sensi dell'art. 31 del D.L.
69/2013 convertito in Legge n. 98/2013, la verifica, presso Equitalia, dell'inesistenza di inadempimento nei confronti di ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73”. CP_6
Anche in tal caso siamo in presenza di un'eccezione sollevata in via puramente teorica, in quanto se davvero vi fossero state ragioni atte ad impedire l'erogazione del finanziamento, il
Ministero avrebbe dovuto allegarle in comparsa e non limitarsi ad elencare i controlli da effettuare.
§ 11. In conclusione, il ha diritto ad ottenere la sovvenzione, con conseguente Pt_1 illegittimità del provvedimento di revoca per insussistenza dei relativi presupposti. Tuttavia, il finanziamento va ricalcolato in base al nuovo quadro delle spese ammissibili, pari a €
340.591,21. Per stabilire l'ammontare della somma di denaro in concreto dovuta non è possibile utilizzare la CTU dell'ing. sia perché quest'ultimo ha errato nell'individuare Per_2 il costo complessivo delle opere edili sia perché nell'effettuare il ricalcolo non ha seguito i criteri stabiliti dall'art. 2 del d.m. n. 527 del 1995. Pertanto, è necessario un supplemento di istruttoria, mediante nomina di nuovo CTU, il quale dovrà calcolare la somma di denaro spettante al sulla base dell'importo delle spese ammissibili individuato nella presente Pt_1 sentenza (€ 340.591,21).
Spese al definitivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta il diritto di a conseguire il finanziamento concessogli in via Parte_1 provvisoria con decreto del Ministero delle attività produttive n. 139641 del
16.02.2005;
b) accerta in € 340.591,21 l'importo delle spese ammissibili, sulla base del quale quantificare l'importo di denaro in concreto spettante all'attore;
c) dispone come da separata ordinanza per l'ulteriore istruzione della causa;
d) spese al definitivo.
Napoli, 07.04.2025 Il Giudice
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