TRIB
Decreto 8 aprile 2025
Decreto 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, decreto 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 893/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
CRISI D'IMPRESA E PROCEDURE CONCORSUALI
_______________________________
La Giudice, dott.ssa Antonia LO, dato atto della riassegnazione alla scrivente del presente fascicolo in data 10.01.2025; letto il ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7, I comma della legge 27 gennaio 2012 n. 3, depositato in data 12.12.2020 da e con Parte_1 Parte_2
l'ausilio del gestore della crisi, Avv. Sara Pala;
tenuto conto dell'integrazione della proposta depositata in data 30 aprile 2021, a seguito dei rilievi espressi dal Giudice delegato con provvedimento del 10 febbraio 2021;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, ha pronunciato il seguente
DECRETO
e hanno depositato in data 12 febbraio 2020 Parte_1 Parte_2 una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7, I comma della l. n. 3/2012, derivante dai debiti maturati sia in costanza di matrimonio, sia a seguito della intervenuta separazione (sent. n.389 del 2014, Tribunale di Tempio Pausania), rappresentando la seguente situazione debitoria:
- DEBITI VERSO BNL: Euro 197.058,98, come da atto di precetto notificato in data 29.02.2016 oltre interessi, spese e accessori v/s Banca Nazionale del lavoro, in forza di contratto di mutuo fondiario rogato dal Notaio Avv. Fabio Papaccio (cfr doc.13), Rep. n. 67868, registrato presso la Conservatoria di
Tempio Pausania in data 21.03.2008 n. 523, serie 1T, da cui è originata la procedura esecutiva immobiliare n. 128/2016 da cui va necessariamente detratto l'importo di euro 39.365,00 pagati dal 2014 al 2018 dalla sig.ra anche in virtù delle trattative pendenti, per complessive euro 157.693,98; Pt_1
- DEBITI VERSO ADER da parte del solo : euro 4.792,60 v/s Agenzia delle Entrate Parte_2 di NO (all. 14- estratto situazione debitoria) La natura del credito è dipendente dalla mancata corresponsione dei contributi Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, imposte comunali, camera di commercio, come da tabella che segue. In forza del credito è stato depositato atto di intervento nelle procedure esecutive immobiliari pendenti, iscritte presso il registro esecuzioni immobiliari del
Suintestato Tribunale al n. 128/2016 per un importo di euro 5.959/12 (All.14/A), come sopra esposto. Euro 15.134,71 v/s Agenzia delle Entrate di AS (Doc. 14- estratto situazione debitoria). La natura del credito è dipendente dalla mancata corresponsione dei contributi Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, imposte comunali, camera di commercio, per complessivi euro 21.093,83.
Con riferimento al patrimonio immobiliare e mobiliare, per quanto di rilievo, i proponenti deducono di essere proprietari in misura di ½ ciascuno dei beni immobili siti nel Comune di Palau alla via
Bortigiadas n.ri 15 e n. 17, distinti al N.C.E.U. di Tempio Pausania al Foglio 6, mappale 3540 sub. 9, sub. 10, sub. 5, del valore complessivo di euro 403.035,00 (all. 11 perizia ag. Immobiliare e all. 32- perizia giurata sub 5-9 oggetto di vendita).
Alla luce della situazione così come appena rappresentata, il contenuto della proposta dei ricorrenti, a seguito dell'integrazione disposta dal GD con provvedimento del 10.02.2021, può essere così esposto: viene proposta la liquidazione parziale dei beni dei debitori e in particolare la vendita, mediante procedure competitive da espletarsi nell'ambito della presente procedura, del solo immobile distinto al
NCEU di Tempio Pausania al F. 6, mappale 3540 sub 9, del valore di euro 137.035,00 – seconda casa – stimato dalla perizia giurata (depositato in ossequio al provvedimento del GD del 2.01.2021); si prevede che, nell'ipotesi in cui l'asta vada deserta, la vendita a trattativa privata sulla base dell'offerta di acquisto presentata al di fuori sia della procedura esecutiva sia dell'intestata procedura, al valore di euro
130.000,00 (doc. 12-12/A di cui al ricorso); ove invece vi siano offerenti, si procederebbe con gara al rialzo. In conseguenza della vendita con procedure competitive, si avrebbe la cancellazione del pignoramento trascritto, dell'ipoteca a garanzia di mutuo fondiario concesso ai proponenti e relativa restrizione della stessa ai soli immobili distinti al NCEU di Tempio Pausania, f. 6, mappale 3540 sub 9
(abitazione principale) del valore asseritamente stimato di euro 266.000,00.
L'adempimento delle obbligazioni assunte, pertanto, è previsto in un arco temporale di dieci anni, presuppone la vendita con modalità competitive del solo immobile adibito ad abitazione principale, la corresponsione integrale del ricavato della vendita al creditore ipotecario, nonché la rateizzazione dei residui debiti come segue (cfr. tabella 11 relazione OCC, Avv. Sara Pala):
- le spese in prededuzione relative alle competenze dell'occ e alle spese pubblicitarie e di giustizia pari ad € 6462,15, verranno versate con le seguenti modalità: quanto ad € 4889,70, verranno versati il giorno successivo all'omologa, a tal fine si chiede che venga ordinata la consegna di dette somme giacenti Contr presso la ai ricorrenti (cfr All.25), mediante assegno circolare intestato all'occ Avv. Sara Pala;
sempre a titolo di spese occ, quanto alla residua somma di € 1575,45 mediante il versamento di 12 rate mensili di euro 131/03, per il primo anno dall'omologa;
- quanto alle spese e competenze di liquidazione le stesse si stabiliscono nella misura di € 3500/00 salvo maggiori spese per cui verrà richiesta la liquidazione al G.D. e verranno saldate in prededuzione all'esito della procedura competitiva;
- Euro 347,97 euro, da destinare altresì ai creditori nella misura di: euro 231,96 alla BNL s.p.a per anni
10; euro 37,10 ad per anni 2, nonché euro 78,91 per anni 4, come Controparte_2 specificato nella tabella finale.
In ogni caso si chiede la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 128/2016.
Con decreto del 12.01.2023, il Giudice designato, vista la documentazione integrativa depositata e preso atto della relazione resa dall'OCC e del parere positivo in merito alla proposta, ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti alla data del 15.03.2023, disponendone la trattazione in modalità c.d. cartolare.
Con memorie depositate in data 23.01.2023 si è costituito il creditore BNL S.p.A., chiedendo che fosse dichiarata l'inammissibilità della proposta di accordo o comunque che non venisse omologata, per i motivi di seguito sinteticamente riportati: erronea rappresentazione della posizione debitoria nei Contr confronti di facente riferimento all'importo di euro 197.058,98 di cui all'atto di precetto notificato in data 29.02.2016 dalla Banca, con conseguente carenza di attendibilità dell'attestazione dell'OCC in ordine tanto alla veridicità dei dati forniti dai debitori, quanto alla fattibilità della proposta;
erronea deduzione dall'importo succitato di somme che i debitori asseriscono (ma non proverebbero) di aver corrisposto nel periodo tra il 2014 e il 2018, mentre l'istituto di credito avrebbe già tenuto conto nell'atto di precetto dei pagamenti medio tempore effettivamente ricevuti;
erronea valutazione di fattibilità della proposta, sia in dipendenza della carenza del requisito di veridicità dei dati sulla situazione debitoria su cui essa si fonda, sia per la mancata previsione di un'ipotesi alternativa di piano nel caso in cui la liquidazione del bene immobile avvenga ad un prezzo inferiore;
mancata attribuzione al creditore ipotecario del diritto di voto per la parte del credito non soddisfatta dalla vendita e che verrebbe corrisposta nel termine di 10 anni, in violazione dell'art. 8 co. 4 L. n. 3/2012; erronea valutazione della preferibilità della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, stante il pregiudizio che ne deriverebbe all'istituto di credito.
Con memorie depositate del 10.03.2023, l'OCC ha rappresentato che tutti e tre i creditori avevano espresso voto contrario alla proposta, evidenziando la tardività del voto di Agenzia delle Entrate e Contr contestando quanto asserito dall'istituto di credito nella propria memoria di costituzione. L'OCC Contr ha evidenziato come il voto espresso da non possa essere preso in considerazione, in quanto non validamente espresso, da un lato per la mancanza di una procura che conferisca al procuratore poteri di rappresentanza sostanziale, dall'altro in quanto il soddisfacimento integrale del creditore ipotecario precluderebbe allo stesso, ai sensi dell'art. 11 n.2 della L. 3/2012, di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.
Viste le note depositate dalle parti, con provvedimento del 15.03.2023, il Giudice designato ha fissato termine fino al 31 marzo 2023 per consentire ai proponenti di replicare ai rilievi del creditore. Con provvedimento del 10.01.2025, il procedimento è stato rimesso in istruttoria con fissazione dell'udienza al 5.03.2025 in modalità c.d. cartolare.
All'esito dell'udienza, la scrivente si è riservata.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Dalla documentazione versata in atti, emerge che i proponenti sono proprietari al 50% di alcune unità immobiliari (Comune di Palau, via Bortigiadas n. 15 e 17, distinti al NCEU di Tempio Pausania, al
Foglio 6, mappale 3540, sub 10, sub 9 e box auto sub 5, oggetto di pignoramento e stimati dal perito incaricato dalla ricorrente rispettivamente in euro 266.000,00, in euro 106.000,00 ed in euro 20.000,00), sebbene sia escluso dalla proposta l'appartamento di cui al Foglio 6, mappale 3540 sub 10, che verrebbe adibito ad abitazione principale dei coniugi separati, garantendo agli stessi una vita autonoma, in quanto facilmente divisibile in natura.
L'appartamento escluso è altresì gravato da ipoteca volontaria, iscritta a garanzia del mutuo fondiario contratto con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., per l'importo capitale originario di € 210.000,00, con capitale residuo da rimborsare di € 197.058,98 (al 29.02.2016, come da atto di precetto notificato dalla
Banca) secondo la prospettazione dei debitori, di € 278.366,41 al momento dell'apertura dell'intestata procedura, secondo la prospettazione dell'istituto di credito.
A prescindere dalle contestazioni mosse dai proponenti all'istituto di credito in ordine alla quantificazione dell'importo residuo allo stesso dovuto, la proposta di accordo presenta numerose criticità.
In primo luogo, e con valore assorbente, devono trovare accoglimento le osservazioni formulate dal creditore ipotecario con riferimento alla mancata previsione del diritto di voto rispetto alla proposta di soddisfacimento del credito residuo con una dilazione di 10 anni dopo l'omologa, per gli importi non soddisfatti dalla vendita dell'immobile, in quanto in contrasto con l'art. 8 L. 3/2012.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di pronunciarsi sul tema, ha affermato l'applicabilità all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 L.
3/2012, dei principi sanciti in materia di concordato. In particolare, secondo Cass. Sez. 1, 3 luglio 2019,
n. 17834: “Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno all'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge
n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.”
Ne deriva che, contrariamente a quanto dedotto dall'OCC, il creditore ipotecario, non soddisfatto integralmente, avrebbe avuto diritto ad esprimersi sul contenuto della proposta, che nulla ha previsto a riguardo. Non può nemmeno trascurarsi che, a prescindere dalla formale e valida votazione nell'ambito della procedura, il creditore ha formulato numerose osservazioni rispetto alla proposta medesima, manifestando di fatto il proprio dissenso.
A ciò deve aggiungersi che l'indicazione di una dilazione di pagamento di 10 anni, senza che siano state offerte garanzie reali (posto che l'immobile adibito ad abitazione personale viene escluso dalla proposta)
o personali di terzi, induce a ritenere che il giudizio di fattibilità della proposta sia solo ipotetico e presuntivo. L'attivo da destinarsi al soddisfacimento dei creditori risulta provenire dal versamento di una quota di stipendio mensile dei ricorrenti. La fattibilità della proposta, dunque, è condizionata e subordinata al mantenimento dell'attività lavorativa e del relativo stipendio per un periodo di tempo prolungato (10 anni).
Inoltre, la mancata comprensione del bene nell'ambito della proposta di accordo, a prescindere da ogni considerazione sull'ammissibilità di un piano che non comprenda tutti i beni del debitore, non risulta palesemente vantaggiosa per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.
Infine, la divergenza tra la rappresentazione dei ricorrenti, e dunque dell'OCC, e del creditore ipotecario in ordine alla effettiva esposizione debitoria sfocia in contestazioni in ordine al quantum del credito che non possono trovare sede nell'intestata procedura, impregiudicata la possibilità per i ricorrenti di avvalersi – nell'ambito dell'avviata procedura esecutiva immobiliare – del rimedio di cui all'art. 615 co 2
c.p.c.
Alla luce delle suesposte ragioni, non ricorrono i presupposti per l'omologa della proposta di accordo di composizione della crisi avanzata dai ricorrenti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7, I comma, legge 27 gennaio 2012 n. 3 presentato da e . Parte_1 Parte_2
Si comunichi.
Tempio Pausania, il 6.04.2025
La Giudice
Antonia LO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
CRISI D'IMPRESA E PROCEDURE CONCORSUALI
_______________________________
La Giudice, dott.ssa Antonia LO, dato atto della riassegnazione alla scrivente del presente fascicolo in data 10.01.2025; letto il ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7, I comma della legge 27 gennaio 2012 n. 3, depositato in data 12.12.2020 da e con Parte_1 Parte_2
l'ausilio del gestore della crisi, Avv. Sara Pala;
tenuto conto dell'integrazione della proposta depositata in data 30 aprile 2021, a seguito dei rilievi espressi dal Giudice delegato con provvedimento del 10 febbraio 2021;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, ha pronunciato il seguente
DECRETO
e hanno depositato in data 12 febbraio 2020 Parte_1 Parte_2 una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7, I comma della l. n. 3/2012, derivante dai debiti maturati sia in costanza di matrimonio, sia a seguito della intervenuta separazione (sent. n.389 del 2014, Tribunale di Tempio Pausania), rappresentando la seguente situazione debitoria:
- DEBITI VERSO BNL: Euro 197.058,98, come da atto di precetto notificato in data 29.02.2016 oltre interessi, spese e accessori v/s Banca Nazionale del lavoro, in forza di contratto di mutuo fondiario rogato dal Notaio Avv. Fabio Papaccio (cfr doc.13), Rep. n. 67868, registrato presso la Conservatoria di
Tempio Pausania in data 21.03.2008 n. 523, serie 1T, da cui è originata la procedura esecutiva immobiliare n. 128/2016 da cui va necessariamente detratto l'importo di euro 39.365,00 pagati dal 2014 al 2018 dalla sig.ra anche in virtù delle trattative pendenti, per complessive euro 157.693,98; Pt_1
- DEBITI VERSO ADER da parte del solo : euro 4.792,60 v/s Agenzia delle Entrate Parte_2 di NO (all. 14- estratto situazione debitoria) La natura del credito è dipendente dalla mancata corresponsione dei contributi Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, imposte comunali, camera di commercio, come da tabella che segue. In forza del credito è stato depositato atto di intervento nelle procedure esecutive immobiliari pendenti, iscritte presso il registro esecuzioni immobiliari del
Suintestato Tribunale al n. 128/2016 per un importo di euro 5.959/12 (All.14/A), come sopra esposto. Euro 15.134,71 v/s Agenzia delle Entrate di AS (Doc. 14- estratto situazione debitoria). La natura del credito è dipendente dalla mancata corresponsione dei contributi Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, imposte comunali, camera di commercio, per complessivi euro 21.093,83.
Con riferimento al patrimonio immobiliare e mobiliare, per quanto di rilievo, i proponenti deducono di essere proprietari in misura di ½ ciascuno dei beni immobili siti nel Comune di Palau alla via
Bortigiadas n.ri 15 e n. 17, distinti al N.C.E.U. di Tempio Pausania al Foglio 6, mappale 3540 sub. 9, sub. 10, sub. 5, del valore complessivo di euro 403.035,00 (all. 11 perizia ag. Immobiliare e all. 32- perizia giurata sub 5-9 oggetto di vendita).
Alla luce della situazione così come appena rappresentata, il contenuto della proposta dei ricorrenti, a seguito dell'integrazione disposta dal GD con provvedimento del 10.02.2021, può essere così esposto: viene proposta la liquidazione parziale dei beni dei debitori e in particolare la vendita, mediante procedure competitive da espletarsi nell'ambito della presente procedura, del solo immobile distinto al
NCEU di Tempio Pausania al F. 6, mappale 3540 sub 9, del valore di euro 137.035,00 – seconda casa – stimato dalla perizia giurata (depositato in ossequio al provvedimento del GD del 2.01.2021); si prevede che, nell'ipotesi in cui l'asta vada deserta, la vendita a trattativa privata sulla base dell'offerta di acquisto presentata al di fuori sia della procedura esecutiva sia dell'intestata procedura, al valore di euro
130.000,00 (doc. 12-12/A di cui al ricorso); ove invece vi siano offerenti, si procederebbe con gara al rialzo. In conseguenza della vendita con procedure competitive, si avrebbe la cancellazione del pignoramento trascritto, dell'ipoteca a garanzia di mutuo fondiario concesso ai proponenti e relativa restrizione della stessa ai soli immobili distinti al NCEU di Tempio Pausania, f. 6, mappale 3540 sub 9
(abitazione principale) del valore asseritamente stimato di euro 266.000,00.
L'adempimento delle obbligazioni assunte, pertanto, è previsto in un arco temporale di dieci anni, presuppone la vendita con modalità competitive del solo immobile adibito ad abitazione principale, la corresponsione integrale del ricavato della vendita al creditore ipotecario, nonché la rateizzazione dei residui debiti come segue (cfr. tabella 11 relazione OCC, Avv. Sara Pala):
- le spese in prededuzione relative alle competenze dell'occ e alle spese pubblicitarie e di giustizia pari ad € 6462,15, verranno versate con le seguenti modalità: quanto ad € 4889,70, verranno versati il giorno successivo all'omologa, a tal fine si chiede che venga ordinata la consegna di dette somme giacenti Contr presso la ai ricorrenti (cfr All.25), mediante assegno circolare intestato all'occ Avv. Sara Pala;
sempre a titolo di spese occ, quanto alla residua somma di € 1575,45 mediante il versamento di 12 rate mensili di euro 131/03, per il primo anno dall'omologa;
- quanto alle spese e competenze di liquidazione le stesse si stabiliscono nella misura di € 3500/00 salvo maggiori spese per cui verrà richiesta la liquidazione al G.D. e verranno saldate in prededuzione all'esito della procedura competitiva;
- Euro 347,97 euro, da destinare altresì ai creditori nella misura di: euro 231,96 alla BNL s.p.a per anni
10; euro 37,10 ad per anni 2, nonché euro 78,91 per anni 4, come Controparte_2 specificato nella tabella finale.
In ogni caso si chiede la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 128/2016.
Con decreto del 12.01.2023, il Giudice designato, vista la documentazione integrativa depositata e preso atto della relazione resa dall'OCC e del parere positivo in merito alla proposta, ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti alla data del 15.03.2023, disponendone la trattazione in modalità c.d. cartolare.
Con memorie depositate in data 23.01.2023 si è costituito il creditore BNL S.p.A., chiedendo che fosse dichiarata l'inammissibilità della proposta di accordo o comunque che non venisse omologata, per i motivi di seguito sinteticamente riportati: erronea rappresentazione della posizione debitoria nei Contr confronti di facente riferimento all'importo di euro 197.058,98 di cui all'atto di precetto notificato in data 29.02.2016 dalla Banca, con conseguente carenza di attendibilità dell'attestazione dell'OCC in ordine tanto alla veridicità dei dati forniti dai debitori, quanto alla fattibilità della proposta;
erronea deduzione dall'importo succitato di somme che i debitori asseriscono (ma non proverebbero) di aver corrisposto nel periodo tra il 2014 e il 2018, mentre l'istituto di credito avrebbe già tenuto conto nell'atto di precetto dei pagamenti medio tempore effettivamente ricevuti;
erronea valutazione di fattibilità della proposta, sia in dipendenza della carenza del requisito di veridicità dei dati sulla situazione debitoria su cui essa si fonda, sia per la mancata previsione di un'ipotesi alternativa di piano nel caso in cui la liquidazione del bene immobile avvenga ad un prezzo inferiore;
mancata attribuzione al creditore ipotecario del diritto di voto per la parte del credito non soddisfatta dalla vendita e che verrebbe corrisposta nel termine di 10 anni, in violazione dell'art. 8 co. 4 L. n. 3/2012; erronea valutazione della preferibilità della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, stante il pregiudizio che ne deriverebbe all'istituto di credito.
Con memorie depositate del 10.03.2023, l'OCC ha rappresentato che tutti e tre i creditori avevano espresso voto contrario alla proposta, evidenziando la tardività del voto di Agenzia delle Entrate e Contr contestando quanto asserito dall'istituto di credito nella propria memoria di costituzione. L'OCC Contr ha evidenziato come il voto espresso da non possa essere preso in considerazione, in quanto non validamente espresso, da un lato per la mancanza di una procura che conferisca al procuratore poteri di rappresentanza sostanziale, dall'altro in quanto il soddisfacimento integrale del creditore ipotecario precluderebbe allo stesso, ai sensi dell'art. 11 n.2 della L. 3/2012, di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.
Viste le note depositate dalle parti, con provvedimento del 15.03.2023, il Giudice designato ha fissato termine fino al 31 marzo 2023 per consentire ai proponenti di replicare ai rilievi del creditore. Con provvedimento del 10.01.2025, il procedimento è stato rimesso in istruttoria con fissazione dell'udienza al 5.03.2025 in modalità c.d. cartolare.
All'esito dell'udienza, la scrivente si è riservata.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Dalla documentazione versata in atti, emerge che i proponenti sono proprietari al 50% di alcune unità immobiliari (Comune di Palau, via Bortigiadas n. 15 e 17, distinti al NCEU di Tempio Pausania, al
Foglio 6, mappale 3540, sub 10, sub 9 e box auto sub 5, oggetto di pignoramento e stimati dal perito incaricato dalla ricorrente rispettivamente in euro 266.000,00, in euro 106.000,00 ed in euro 20.000,00), sebbene sia escluso dalla proposta l'appartamento di cui al Foglio 6, mappale 3540 sub 10, che verrebbe adibito ad abitazione principale dei coniugi separati, garantendo agli stessi una vita autonoma, in quanto facilmente divisibile in natura.
L'appartamento escluso è altresì gravato da ipoteca volontaria, iscritta a garanzia del mutuo fondiario contratto con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., per l'importo capitale originario di € 210.000,00, con capitale residuo da rimborsare di € 197.058,98 (al 29.02.2016, come da atto di precetto notificato dalla
Banca) secondo la prospettazione dei debitori, di € 278.366,41 al momento dell'apertura dell'intestata procedura, secondo la prospettazione dell'istituto di credito.
A prescindere dalle contestazioni mosse dai proponenti all'istituto di credito in ordine alla quantificazione dell'importo residuo allo stesso dovuto, la proposta di accordo presenta numerose criticità.
In primo luogo, e con valore assorbente, devono trovare accoglimento le osservazioni formulate dal creditore ipotecario con riferimento alla mancata previsione del diritto di voto rispetto alla proposta di soddisfacimento del credito residuo con una dilazione di 10 anni dopo l'omologa, per gli importi non soddisfatti dalla vendita dell'immobile, in quanto in contrasto con l'art. 8 L. 3/2012.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di pronunciarsi sul tema, ha affermato l'applicabilità all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 L.
3/2012, dei principi sanciti in materia di concordato. In particolare, secondo Cass. Sez. 1, 3 luglio 2019,
n. 17834: “Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno all'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge
n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.”
Ne deriva che, contrariamente a quanto dedotto dall'OCC, il creditore ipotecario, non soddisfatto integralmente, avrebbe avuto diritto ad esprimersi sul contenuto della proposta, che nulla ha previsto a riguardo. Non può nemmeno trascurarsi che, a prescindere dalla formale e valida votazione nell'ambito della procedura, il creditore ha formulato numerose osservazioni rispetto alla proposta medesima, manifestando di fatto il proprio dissenso.
A ciò deve aggiungersi che l'indicazione di una dilazione di pagamento di 10 anni, senza che siano state offerte garanzie reali (posto che l'immobile adibito ad abitazione personale viene escluso dalla proposta)
o personali di terzi, induce a ritenere che il giudizio di fattibilità della proposta sia solo ipotetico e presuntivo. L'attivo da destinarsi al soddisfacimento dei creditori risulta provenire dal versamento di una quota di stipendio mensile dei ricorrenti. La fattibilità della proposta, dunque, è condizionata e subordinata al mantenimento dell'attività lavorativa e del relativo stipendio per un periodo di tempo prolungato (10 anni).
Inoltre, la mancata comprensione del bene nell'ambito della proposta di accordo, a prescindere da ogni considerazione sull'ammissibilità di un piano che non comprenda tutti i beni del debitore, non risulta palesemente vantaggiosa per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.
Infine, la divergenza tra la rappresentazione dei ricorrenti, e dunque dell'OCC, e del creditore ipotecario in ordine alla effettiva esposizione debitoria sfocia in contestazioni in ordine al quantum del credito che non possono trovare sede nell'intestata procedura, impregiudicata la possibilità per i ricorrenti di avvalersi – nell'ambito dell'avviata procedura esecutiva immobiliare – del rimedio di cui all'art. 615 co 2
c.p.c.
Alla luce delle suesposte ragioni, non ricorrono i presupposti per l'omologa della proposta di accordo di composizione della crisi avanzata dai ricorrenti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7, I comma, legge 27 gennaio 2012 n. 3 presentato da e . Parte_1 Parte_2
Si comunichi.
Tempio Pausania, il 6.04.2025
La Giudice
Antonia LO