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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/02/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV° Sezione Civile, G o p avv. Angela
Verolla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile iscritto al R.G. N. 8050/2014 ed avente ad oggetto: “risarcimento danni”.
TRA
(C.F. , residente in [...] C.F._1
Roma n. 56/58, rappresentata e difesa in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Giovanni Leuci e con questi elettivamente dom.ta in Santa Maria Capua Vetere alla Traversa Mario FI n. 12, Palazzo Aversano;
ATTRICE
E
“ (C.F. ) sito in Capua (CE) alla Via Roma n. 56, in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore p.t. Rag. rappresentato e difeso in virtù di Controparte_2 mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Antonio
Treppiccione, presso il cui studio in S. Maria C.V. (CE) alla Via F. Lugnano n. 19 elettivamente domicilia;
CONVENUTO
NONCHÉ
Geom. (C.F. , titolare della omonima TA Controparte_3 C.F._2 individuale di costruzioni (partita IVA ), rappresentato e difeso in virtù di P.IVA_2 procura a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Salvatore Cammuso presso il cui studio in Bellona (CE) alla via Grazia Deledda n. 2 elettivamente domicilia;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
E
1 Dott. rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Francesco PE
Squeglia, presso il cui studio in S. Maria C.V. (CE) al Corso Aldo Moro Parco delle Rose n. 21 elettivamente domicilia
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
C O N C L U S I O N I
Le parti, all'udienza del 05.09.2024 si riportavano ai rispettivi atti, memorie e documenti prodotti, concludendo per l'accoglimento delle richieste, eccezioni e deduzioni formulate e vittoria di spese e la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusive.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc con omissione dello “svolgimento del processo” salvo richiamarlo ove necessario al fine di una migliore comprensione delle motivazioni della decisione.
Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra , premetteva di Parte_1 essere proprietaria di due unità immobiliari site in Capua alla Via Roma n. 64, riportate in catasto al foglio 52, particella 445, rispettivamente al sub 10 e sub 11, facenti parte dell'edificio denominato , ed entrambe situate al 2° piano dello stabile Controparte_1
(ultimo) con sovrastante sottotetto e relativa copertura;
che la muratura dei vani dei due bagni delle rispettive unità immobiliari, posti l'uno a ridosso dell'altro, nel muro di spina in comune e lungo il muro perimetrale del , da qualche anno si presentava CP_1 impregnata di umidità, con maggiore estensione in concomitanza delle precipitazioni meteoriche rendendo i vani insalubri e non fruibili;
che in seguito alla richiesta dell'attrice rivolta al condominio a porre in essere una serie di interventi finalizzati all'eliminazione dell'umidità causata dalle infiltrazioni d'acqua, i lavori venivano deliberati ed affidati dal condominio alla TA , senza tuttavia procedere alla nomina di un Controparte_3 tecnico del condominio ed affidarne la direzione dei lavori;
che i lavori così eseguiti erano risultati insufficienti a risolvere le problematiche lamentate ed anzi l'umidità delle pareti dei due bagni era addirittura aumentata, avendo tra l'altro la TA nominata dal codominio apposto grondaie di capacità insufficienti a raccogliere le acque meteoriche dalla copertura;
che come verificato a mezzo del proprio consulente di parte, le macchie presenti su entrambi i lati della parete comune ai due bagni erano dunque da imputarsi alle infiltrazioni di acque meteoriche nel muro perimetrale a seguito del taglio di parte del cornicione con l'eliminazione delle tegole della copertura unitamente ad CP_4
2 alcune successive modifiche effettuate alle grondaie di capacità insufficienti a raccogliere le acque meteoriche dalla copertura, nonché alla sostituzione di una canna fumaria privata
(dei coniugi ) posta a ridosso della parete, con installazione della nuova canna Parte_2 fumaria circolare in acciaio di dimensioni inferiori rispetto alla precedente, stimando il costo dei lavori per l'eliminazione dei danni nei due vani-bagno in € 5.411,62 otre iva;
di avere pertanto depositato in data 18.09.2013 ricorso per ATP iscritto al n. di R.G. 4352/13, che veniva rigettato per difetto del requisito dell'urgenza; tanto premesso conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t. e il dott. quale ex amministratore dello stabile, per PE ivi sentire accertare e dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra l'umidità comparsa nella muratura dei vani dei due bagni delle due unità immobiliari di sua proprietà e le infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal muro perimetrale a seguito del taglio di parte del cornicione con l'eliminazione delle tegole della copertura, CP_4 intensificatesi con per effetto delle ulteriori lavorazioni eseguite con l'assenso del
; accertare e dichiarare per l'effetto la responsabilità del CP_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c. per carenza ed errata manutenzione della copertura nella qualità di custode, nonché per colpa e negligenza nell'aver consentito al arch. CP_1 CP_5
di eseguire i lavori di sostituzione della canna fumaria ed omessa vigilanza e controllo
[...] del con adeguata direzione tecnica ed altresì per l'errata esecuzione dei lavori CP_1 posti in essere dal in modo inadeguato e non conferente allo stato dei luoghi, CP_1 accertare e dichiarare altresì la responsabilità del in persona Controparte_1 dell'amm.re p. t. in concorso con l'amministratore p.t. dell'epoca in proprio, dott.
[...]
, anche per mala gestio nell'esecuzione dei lavori ed omessa vigilanza sui lavori Per_1 deliberati eseguiti in difformità della deliberazione assunta ed ancora per non aver convocato altra assemblea condominiale per porre nuovamente la problematica in discussione, e per l'effetto condannarsi il in persona dell'amm.re p. t. Controparte_1 in via esclusiva ed autonoma al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice ed alle spese straordinarie per i lavori condominiali inutilmente sostenuti, nonché per quelle a sostenersi da quantificarsi in corso di causa, compreso il danno biologico per l'utilizzo di immobili insalubri;
ovvero condannare sempre il in persona dell'amm.re p. t. in Controparte_1 concorso ed in solido con l'amministratore p.t. dell'epoca in proprio, dott. , PE al risarcimento dei medesimi danni subiti dall'attrice, nonché alla ripetizione delle spese straordinarie sostenute per i lavori condominiali inutilmente realizzati in relazione ad entrambe le unità immobiliari di cui è proprietaria, pari ad € 2.166,52, oltre a quelle a sostenersi da quantificarsi in corso di causa, compreso il danno biologico per l'uso di immobili insalubri;
in ogni caso dichiarare la responsabilità dei convenuti in solido ex art. 2055 c.c. in via autonoma e/o concorsuale anche con eventuali altri soggetti che dovessero
3 risultare responsabili dei danni subiti dall'attrice, ed infine accertare ed ordinare al in persona dell'amm.re p.t., previa CTU, l'esecuzione dei lavori per Controparte_1 porre rimedio alle cause che provocavano l'umidità negli immobili dell'attrice dispensando quest'ultima dalla ripartizione dei relativi costi degli oneri straordinari da porsi a carico solo del resto dei condomini, oltre le spese di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il a mezzo Controparte_1 dell'avv. Antonio Treppiccione, il quale impugnava la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto nella parte in cui si chiedeva la condanna di esso convenuto, avendo il condominio sempre mostrato piena disponibilità alla risoluzione delle problematiche lamentate dall'attrice e di fatto realizzato quanto richiesto e deliberato congiuntamente nell'assemblea del 6.03.2012, nonché eseguito gli ulteriori lavori così come indicati dall'Arch. , tecnico incaricato dalla stessa attrice, come deliberati Parte_3 all'unanimità nella successiva assemblea condominiale del 30.07.2012; chiedeva in ogni caso autorizzarsi la chiamata in causa dell'impresa “Geom. ” in persona Controparte_3 del titolare sig. geom. e del dr. in qualità di ex amministratore del CP_3 PE
, la prima quale TA esecutrice dei lavori per cui è causa ed il secondo Controparte_1 quale direttore dei lavori de facto per la mancata nomina di un direttore dei lavori, per essere garantito e manlevato dalle pretese attoree ove fosse stato dimostrato che i danni CP_ erano da ascriversi proprio alla cattiva esecuzione dei lavori da parte della medesima, ovvero alla eventuale mancata vigilanza da parte del dr. , chiedendo dunque PE emettersi direttamente nei loro confronti la condanna risarcitoria, il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio il geom. in Controparte_3 qualità di titolare della omonima TA di costruzioni, a mezzo dell'avv. Salvatore Cammuso, il quale preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto estraneo ai rapporti intercorsi tra l'attrice ed il , chiedendo Controparte_1
l'estromissione dal giudizio;
eccepiva altresì l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda ex art. 1667 c.c. posto che il , unico committente dei lavori Controparte_1 non aveva effettuato alcuna contestazione sull'esecuzione degli stessi nel termine di cui all'art. 1667 c.c. essendo decaduto da ogni diritto, ed essendosi comunque prescritta l'azione contro l'appaltatore per il decorso dei due anni dall'esecuzione dei lavori medesimi. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda attorea e per il rigetto della chiamata in garanzia e di manleva deducendo altresì che i presunti danni subiti dall'attrice non erano comunque ascrivibili ai lavori eseguiti dall'impresa come commissionati CP_3 dal condominio e preesistenti, il tutto con vittoria si spese ed attribuzione.
Si costituiva, infine, il dott. a mezzo dell'avv. Francesco Squeglia, negando PE qualsivoglia responsabilità per gli addebiti mossi, stante l'insussistenza della violazione di
4 legge pretesa da parte attrice, avendo egli ben adempiuto agli obblighi connessi al proprio ruolo di amministratore condominiale all'epoca dell'esecuzione dei lavori per cui è causa ed atteso che le funzioni di direttore dei lavori, nel caso de quo, erano state attribuite e svolte da un professionista incaricato anche dall'odierna attrice, non sussistendo ad ogni buon conto per i lavori di pertinenza condominiale alcun obbligo o necessità di nominare un direttore dei lavori, né il predetto comparente avrebbe potuto rivestire, anche de facto, la qualità di direttore dei lavori, non essendo in possesso dei necessari requisiti tecnici ed abilitativi previsti dalla vigente normativa.
All'esito della trattazione, nel corso della quale veniva prodotta documentazione, ammessa ed espletata la CTU richiesta dalle parti, la causa veniva riservata per la decisione di merito.
* * *
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal terzo chiamato , quale titolare dell'omonima TA individuale Controparte_3 dichiarando di essere estraneo ai rapporti intercorsi tra l'attrice ed il , Controparte_1 atteso che risulta incontestato ed ammesso dallo stesso comparente appaltatore che chiede di essere estromesso dal giudizio, che i lavori deliberati dal condominio e cui l'attrice attribuisce parte delle responsabilità per i danni patiti agli immobili, sono stati realizzati proprio dalla TA . CP_3
Invero, la legittimazione ad agire o contraddire è una “condizione dell'azione”, intesa come diritto potestativo di ottenere dal giudice una decisione nel merito, vale a dire come identità tra colui che esperisce o contrasta l'azione e colui al quale la legge riconosce il potere di proporla o contrastarla, così che tutte le questioni sull'effettiva titolarità del diritto riguardano il “merito”. Chi sostiene la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio e, conseguentemente, il difetto della titolarità dell'attore o propria rispetto ai diritti e agli obblighi che a quel rapporto si ricollegano, solleva in realtà una “questione di merito” sulla effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto controverso
(e, dunque, sull'identificabilità o meno dell'attore o del convenuto nel soggetto, rispettivamente, avente diritto alla prestazione richiesta dall'attore o tenuto alla stessa) e chiede che questa si risolva con una pronuncia di “rigetto” della domanda proposta dall'attore.
Atteso che trattasi di un profilo attinente all'individuazione, nel caso in cui sia fornita la prova dei fatti dedotti dall'attrice, del soggetto responsabile nel caso di specie,
l'individuazione in concreto del soggetto responsabile è questione che attiene al merito della controversia.
Nel merito, la TA appaltatrice terza chiamata ha eccepito altresì la decadenza e la prescrizione dall'azione di garanzia nei contratti di appalto (art.1667 cod. civ.), affermando che alcuna contestazione dei lavori deliberati nell'assemblea del 06.03.2012 è stata fatta
5 dal condominio committente alla medesima impresa esecutrice dei lavori nei termini previsti dall'art. 1667 c.c., cosicché non sarebbe stato rispettato né il termine di decadenza per la contestazione dei vizi e difetti (60 giorni dalla scoperta) né, in ogni caso il termine di prescrizione per promuovere l'azione, posto che l'esecuzione degli stessi avveniva nei mesi di aprile-luglio 2012, mentre l'atto di chiamata in causa del terzo veniva notificato solo in data 04.02.2015 e cioè oltre due anni dall'esecuzione dei lavori effettuati ed eseguiti sotto il controllo dell'arch. , che assisteva i condomini ed il condominio nel Parte_3 completamento dei lavori (installazione del canale di gronda lato nord e ripristino della canna fumaria di proprietà dei signori condomini ). Parte_4
Orbene, l'art. 1667 cod. civ. prescrive che il committente, a pena di decadenza, deve denunciare e contestare i vizi e difetti entro il termine di 60 giorni dalla loro scoperta, statuendo altresì che, in ogni caso, l'azione diretta a far valere la garanzia si prescrive decorsi due anni dalla consegna dei lavori.
Nel caso di specie, tuttavia, il convenuto principale, quale committente dei CP_1 lavori, non è incorso né nella decadenza dalla contestazione dei vizi e difetti, né nella prescrizione della relativa azione, cosicché le eccezioni sollevate in tal senso dalla TA appaltatrice terzia chiamata sono prive di fondamento.
Invero, dall'istruttoria espletata è emerso che si è trattato di vizi occulti, ovvero di vizi che non erano presenti o comunque riscontrabili al momento della consegna dei lavori, avvenuta pacificamente tra luglio ed agosto 2012, come confermato dalla stessa TA esecutrice dei lavori nella memoria di costituzione per il giudizio di ATP, ma che sono invece emersi a distanza di tempo dalla consegna, avendo l'attrice incardinato il giudizio ex art. 696 e 696 bis cpc, rubricato al n. 4352/2013 del Tribunale di S. Maria C.V. nell'ottobre 2013, notificato sia al condominio che alla stessa TA appaltatrice, a mezzo del quale il codominio apprendeva della sussistenza dei vizi imputati alla TA . CP_3
Nel ricorso per ATP, l'attrice ha infatti imputato alla TA Geom. una Controparte_3 errata esecuzione dei lavori presso il , cui la stessa appaltatrice Controparte_1 replicava nella propria memoria di costituzione del 05.11.2013; anche il codominio costituitosi nel predetto giudizio in data 06.11.2013, apprendendo in tale sede della sussistenza dei vizi e della non eliminazione per effetto delle lavorazioni eseguite, ha paventato che le cause del peggiorare delle infiltrazioni e dunque dei maggiori danni alle proprietà attoree, potessero essere ricondotte anche ai lavori eseguiti dalla , CP_7 di fatto denunciando in tale sede i vizi dell'opera.
Pertanto, essendo comprovato che il aveva avuto conoscenza dei vizi e difetti CP_1 CP_ dei lavori eseguiti dalla soltanto in seguito alla notifica del ricorso per ATP nel CP_3 mese di ottobre 2013 e che, quindi, si è tratto di vizi occulti, la loro contestazione è stata tempestiva, ovvero rispettosa del termine di 60 giorni dalla loro scoperta.
6 Sulla scorta dei medesimi fatti deve essere disattesa anche l'eccezione di prescrizione dall'azione per la garanzia dei vizi sancita dall'art.1667 cod. civ..
Come detto, nel caso in questione si è trattato di vizi occulti, ovvero emersi e, quindi, scoperti soltanto a distanza di tempo dalla consegna dei lavori e, segnatamente, nel mese di ottobre 2013 allorquando veniva notificato al condomino dall'odierna attrice il ricorso per ATP.
A proposito dei vizi occulti la giurisprudenza di legittimità, in ordine al termine di prescrizione di cui all'art.1667 cod. civ., è univoca nell'affermare il principio per cui " in tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art. 1667, comma 3, c.c., decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, essendo onere dell'appaltatore, se mai, dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza in data anteriore" (Corte di Cassazione, Sez. III, 19 agosto 2009 n.18402; Corte di Cassazione, sezione seconda civile, 3 gennaio 2019, n.11; Cass. Civ. 14199/2017; Cass. Civ.
26233/2013).
Non vi è dubbio, pertanto, che in presenza di vizi occulti il termine di prescrizione biennale dell'azione di garanzia disciplinata dall'art.1667 cod. civ. decorre dal momento della scoperta dei vizi (e non dal momento della consegna).
Nel caso di specie i vizi e difetti nel fabbricato sono emersi e sono stati scoperti dal condominio committente nel mese di ottobre 2013, cosicché il termine di prescrizione biennale (scadente quindi ad ottobre 2015) non è affatto decorso, considerato odierno opponente ha promosso l'azione per far valere la garanzia per vizi e difetti mediante la l'atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificato in data 04.02.2015.
Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione è priva di fondamento.
Nel merito, la domanda attorea appare parzialmente fondata e merita accoglimento, sia pure con alcune precisazioni in punto di responsabilità.
Nella fattispecie de qua, appare evidente che, attesa la connotazione tecnica degli elementi rilevanti ai fini della decisione, ed in assenza di prove testimoniali, rilievo centrale hanno gli accertamenti compiuti dal CTU nel corso del presente giudizio.
Il Giudicante ritiene di far proprie le conclusioni del CTU, in quanto sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni, assistite da presunzioni di imparzialità e supportate da completi riscontri tecnici.
Invero, la CTU espletata ha fornito convincenti e condivisibili conferme sia della effettiva presenza delle infiltrazioni come denunciate dall'attrice e dei conseguenti danni, che della responsabilità concorrente del per omessa manutenzione dell'immobile e CP_1 della TA appaltatrice per non avere eseguito i relativi lavori a regola d'arte che non
7 avevano rimosso le cause delle infiltrazioni negli immobili dell'attrice ed anzi le avevano aggravate, individuando tuttavia quale concausa anche un problema alle tubazioni interne dei bagni della proprietà attorea.
In particolare, il CTU ha accertato l'esistenza delle lamentate infiltrazioni sulla parete comune ai due servizi igienici delle abitazioni dell'attrice, riscontrando “umidità, efflorescenze ed ammaloramento dell'intonaco in alcuni punti”, problematiche riscontrate al di sopra del rivestimento e non estese su tutte le altre facce del servizio igienico e non presenti al soffitto, dunque confermando che le infiltrazioni riguardavano unicamente la parete comune ai due bagni come dedotto da parte attorea.
In ordine alle cause delle accertate infiltrazioni, dalle conclusioni di cui al primo elaborato peritale è emerso che “le problematiche sono da attribuirsi sia a difetti di manutenzione di beni comuni, sia ai lavori effettuati di cui discorrono le parti negli atti nonché alle tubazioni interne ed, in particolare, alla vaschetta di carico WC, così come è emerso dalla prova Termografica”.
Nel dettaglio, ha precisato il CTU nel primo elaborato peritale, che “Il passaggio di forma della canna fumaria (da quadrata a circolare) ha generato una zona di muratura più vulnerabile alle acque meteoriche, la lamiera piegata, all'interno della quale passa la canna fumaria che doveva fungere come ripristino del vecchio cornicione, è ad una quota maggiore rispetto al preesistente cornicione, ed inoltre la sua posizione orizzontale, rispetto all'inclinazione del cornicione, genera una superficie di maggior esposizione della muratura con l'acqua piovana, il degrado fisico del manto di copertura e la sua particolare geometria incrementa tali problematiche;
la particolare formazione dei raccordi e delle curve in prossimità del punto più depresso del compluvio necessita di una ulteriore pluviale”. Il CTU non ha escluso tuttavia, come concausa un'eventuale perdita dell'impianto di adduzione idrica nel servizio igienico denominato “A” di proprietà attorea, anzi meglio precisando in riposta alle osservazioni dei ctp di parte attorea, che concause rilevanti sono sia il degrado fisico del manto di copertura con il suo non allineamento che la parte di tubazione della vaschetta wc, spiegando che “la manutenzione delle tubazioni interne è di estrema importanza nel caso specifico poiché una perdita interna anche di piccolissima portata, manifesta i suoi effetti superiormente la quota del rivestimento su entrambe le facce della muratura dei servizi igienici denominato “A” e “B”.
Anche nel successivo supplemento di CTU, elaborato a seguito degli ulteriori e più invasivi rilievi tecnici, il consulente nominato dal Tribunale ha confermato le precedenti conclusioni, non avendo le nuove indagini condotto a risultati dissimili da quelli cui era giunto all'esito delle prime operazioni peritali, affermandosi dunque anche in tale sede che le cause delle problematiche da cui si erano generate le infiltrazioni negli immobili attorei, erano da ricondursi a tre fattori, ovvero a “difetti di manutenzione dei beni comuni ovvero
8 degrado del manto di copertura con coppi lesionati e spostati”, alla “lamiera piegata, utilizzata come ripristino di cornicione, sopraelevata rispetto ad esso e avente posizione orizzontale”, nonché a “problematiche tubazioni interne”.
Il C.T.U. ha dunque accertato che parte delle problematiche infiltrative vadano ascritte al per difetto manutenzione di parti condominiali, mentre altra parte ai lavori CP_1 eseguiti dalla TA appaltatrice terza chiamata, ed in ultima analisi vadano ricondotte anche alla stessa proprietà attorea in quanto derivanti da perdite delle tubazioni interne.
In ordine, tuttavia, alla graduazione dell'incidenza delle suddette concause sul danno alla proprietà attorea, il CTU ha precisato che “Nessun elemento è emerso per qualificare come preponderante alcuna delle concause originariamente individuate”, dovendo pertanto ripartirsi in ugual misura le relative responsabilità tra il , la TA appaltatrice e CP_1 la stessa attrice.
Orbene, avendo quantificato i CTU nel computo metrico allegato all'elaborato peritale i danni alla proprietà attorea in € 930,41 per l'immobile (dante causa Persona_2 dell'attrice) ed € 944,86 per l'immobile , per un totale di € 1.875,27, Controparte_8
l'attrice ha diritto al risarcimento nella misura dei 2/3, ovvero in ordine alle concause ascrivibili in pari misura alle responsabilità del e della TA, per un totale di € CP_1
1.250,18, mentre per il restante 1/3 non potranno essere risarcite, dovendo imputarsi in tale misura il danno alla stessa proprietà attorea.
Alla luce degli esiti della ctu, appare dunque accertata la responsabilità per culpa in vigilando del convenuto, in ordine a quella parte di danno (1/3) pacificamente CP_1 riconducibile all'omessa manutenzione delle parti comuni del fabbricato, pari ad € 625,09
e che dovrà dunque essere risarcita dal . CP_1
Quanto infine alle responsabilità ex art. 2043 c.c. ascritte dall'attrice al CP_1
in concorso con l'allora amministratore p.t. del citato condominio dott.
[...] [...]
per mala gestio nell'esecuzione dei lavori, anche per omessa nomina di un Per_1 direttore tecnico che vigilasse sulla tipologia dei lavori e per aver consentito che la TA
ne eseguisse altri in sostanziale difformità dalla deliberazione assunta, nonché alle CP_3 responsabilità per i vizi dell'opera imputate dal all'amministratore per Controparte_1 aver ricoperto ruolo di direttore dei lavori de facto, si evidenzia quanto segue.
Preliminarmente va detto che la nomina del direttore dei lavori, nell'ambito di un appalto privato (com'è quello che riguarda il condominio), non è mai obbligatoria.
9 Non sussisteva pertanto nel caso di specie alcun obbligo di nomina di un direttore dei lavori per l'esecuzione delle opere appaltate, come meglio precisate nel verbale di costatazione del 29.06.2012 ove venivano descritte le modalità operative da adottare per il completamento dei lavori già avviati dalla TA del Geom. . CP_3
Tuttavia, stante la mancata nomina del direttore dei lavori, può dedursi che i lavori stessi fossero stati, quanto meno, iniziati sotto la direzione e responsabilità diretta e concorrente degli stessi committenti e dunque del , chiamato a rispondere per i danni CP_1 causati da errori esecutivi unitamente all'impresa, perché la mancanza del direttore lavori non accresce, di per sé sola, la responsabilità dell'impresa esecutrice (Cass. n. 22884/2016).
Quanto alla posizione dell'amministratore rispetto alle richieste risarcitorie avanzate nei suoi confronti dall'attrice e dal convenuto ai fini della manleva, egli non CP_1 costituisce un'entità diversa dal condominio del quale è rappresentante, perché il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica diversa da quella dei singoli condomini (Cass. ord. 11 gennaio 2012, n. 177).Ciò significa che il condòmino che ritenga di essere stato danneggiato, come nella specie, da un'omessa vigilanza da parte del nell'esecuzione di lavori sulle parti comuni non può considerare CP_1
l'amministratore come un soggetto terzo ed estraneo, dovendo comunque rivolgere la propria pretesa risarcitoria nei confronti del il quale, a sua volta, valuterà se CP_1 esistono gli estremi di una rivalsa nei confronti dell'amministratore. (Cass. n. 20557/2014).
La domanda risarcitoria rivolta in via principale dall'attrice anche nei confronti dell'ex amministratore p.t. dott. si appalesa dunque inammissibile. PE
Di contro, alla luce della richiamata giurisprudenza, potrà essere vagliata la domanda risarcitoria avanzata ai fini della manleva dal nei confronti dell'ex Controparte_1 amministratore p.t. dott. . Per_1
Sul punto va precisato che, lo stesso amministratore nel verbale di constatazione del
29.06.2012 espressamente precisava di aver proceduto, in contraddittorio con la TA
Geom. , alla constatazione delle modalità operative da adottare per il CP_3 completamento dei lavori di installazione del canale di gronda lato nord e ripristino della canna fumaria dei sig.ri FI e , stabilendo anche concordemente le ulteriori opere CP_5 da realizzare per risolvere le problematiche infiltrative.
L'amministratore dott. aveva conseguentemente assunto di fatto il compito di Per_1 organizzare e dirigere i lavori per conto del condominio stesso, assumendo una posizione
10 di garanzia, mentre l'arch. , veniva designato quale mero tecnico di parte Parte_3 dell'attrice e non direttore dei lavori nell'interesse del condominio, non essendo stato nominato in sede di assemblea ma unicamente dai condomini interessati e nel loro interesse, dovendo pertanto rispondere l'amministratore p.t. per eventuali responsabilità da culpa in vigilando, quale rappresentante del committente condominio. Questo principio
è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sentenza n. 42347/2013), che ha ricordato appunto come "l'amministratore di un condominio assuma la posizione di garanzia propria del datore di lavoro nel caso in cui proceda direttamente all'organizzazione
e direzione di lavori da eseguirsi nell'interesse del stesso". CP_1
Va detto tuttavia che è di regola l'appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell'inosservanza della legge penale durante l'esecuzione del contratto, attesa l'autonomia con cui egli svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l'opera o il servizio cui si era obbligato”. Il controllo e la sorveglianza del committente, invece, si limitano all'accertamento e alla verifica della corrispondenza dell'opera o del servizio affidato all'appaltatore con quanto costituisce l'oggetto del contratto. In tale contesto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, tanto che l'appaltatore finisca per agire quale nudus minister privo dell'autonomia che normalmente gli compete (Cassazione n.
20557/2014, n. 2745/1999, n. 7499/2004, n. 4361/2005, n. 7755/2007).
Ebbene, nel caso di specie non appare configurabile una responsabilità del CP_1 committente e per esso dell'amministratore p.t. che lo rappresentava per culpa in vigilando in ordine ai danni cagionati all'immobile attoreo ovvero per difformità delle lavorazioni rispetto alle opere appaltate, posto che non sembra esservi divergenza tra i lavori le cui modalità operative venivano definite nel verbale di costatazione del 29.06.2012 di concerto con la stessa attrice e la TA , tra i quali si prevedeva anche l'istallazione di una CP_3 canna fumaria ad una distanza di almeno 5 cm. dalla parete esterna e l'installazione di un raccordo tra le pendenze, gli sporti esistenti e la canna fumaria attraverso una scossalina metallica in alluminio rivettata alle strutture esistenti e sigillata in silicone ad alta resistenza meccanica, e quelli accertati come realizzati dal CTU, salvo a precisare il consulente tecnico d'ufficio che “la lamiera piegata, all'interno della quale passa la canna fumaria che doveva fungere come ripristino del vecchio cornicione, è ad una quota maggiore rispetto al preesistente cornicione, ed inoltre la sua posizione orizzontale, rispetto all'inclinazione del
11 cornicione, genera una superficie di maggior esposizione della muratura con l'acqua piovana, il degrado fisico del manto di copertura e la sua particolare geometria incrementa tali problematiche;
la particolare formazione dei raccordi e delle curve in prossimità del punto più depresso del compluvio necessita di una ulteriore pluviale”.
Di fatto il ctu ha ritenuto che gli accorgimenti concordati dall'attrice assistita dal proprio tecnico con il condominio e posti in opera dalla TA in modo inadeguato (lamiera CP_3 di una quota maggiore rispetto al cornicione, posizione orizzontale, particolare formazione di raccordi e curve) fossero insufficienti a risolvere le problematiche infiltrative, ritenendo necessaria anche l'installazione di una ulteriore pluviale nonché la parziale ricostruzione del cornicione con idonea coibentazione che tuttavia non era contemplata nel verbale di constatazione delle lavorazioni da eseguire del 12.06.2012 e dunque non poteva l'amministratore pretenderne la realizzazione, né quest'ultimo possedeva le necessarie competenze tecniche per comprendere se le lavorazioni poste in essere dalla appaltatrice in conformità a quanto concordato tra le parti fossero idonee e sufficienti ad assolvere a pieno alla funzione di convogliare le acque meteoriche onde evitare le infiltrazioni accertate, essendosi limitato a verificare che venissero realizzate le opere come concordate.
Peraltro la segnalazione del peggioramento delle problematiche infiltrative e dunque della non corretta esecuzione dei lavori avveniva a distanza di circa un anno dal loro completamento, ovvero con la lettera del 12.06.2013 allegata al verbale dell'assemblea del
17.07.2013, trattandosi di vizi occulti che l'amministratore non avrebbe potuto rilevare durante l'esecuzione dei lavori.
Invero, certamente rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Il direttore dei lavori, in sostanza, assume la specifica funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità a quanto stabilito nel capitolato di appalto.
Da questo, tuttavia, la Suprema Corte ha più volte chiarito che non deriva a suo carico né una responsabilità per cattiva esecuzione dei lavori imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, né, automaticamente, un obbligo continuo di vigilanza, (Cass. n.
15255/2005 e n. 10728/2008), non avendo egli alcun obbligo della sua continua presenza sul luogo del lavoro ovvero l'obbligo di sorveglianza delle operazioni da svolgersi.
12 La responsabilità del direttore dei lavori non è infatti di automatica applicazione, non potendosi esigere dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, mentre è necessario verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della TA scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (così Sez. 4^ n.
3563, sentenza 30 gennaio 2012).
Ed ancora la Cassazione sempre in tema di appalto ha affermato che il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera (Cass.
n. 20557/2014; conf. n. 39448/2021)
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, escluso che il potere di controllo sui beni comuni permanga in capo all'amministratore quando l'appaltatore sia posto in condizioni di "esclusivo custode delle cose sulle quali si effettuano i lavori". (Cass. n. 25251/ 2008).
Ciò posto, atteso che risulta pacificamente dai verbali assembleari che era stato il stesso a decidere con apposita delibera di affidare i lavori alla TA del geom. CP_1
dopo l'esame dei preventivi di altre imprese, in ragione dell'offerta più vantaggiosa CP_3 presentata dalla medesima appaltatrice. Infatti, in tale ipotesi, l'amministratore non ha avuto alcuna autonomia decisionale né operativa e, in virtù del suo rapporto di mandato, era per legge tenuto a dare esecuzione alla decisioni assunte dai condomini.
Vero è che il ctu ha comunque ricondotto in parte i danni alla proprietà attorea proprio a all'inadeguatezza e l'inidoneità di tali opere in ordine alle problematiche infiltrative lamentate, avendo generato una superficie di maggior esposizione della muratura con l'acqua piovana.
In conformità alla giurisprudenza in tema di appalto sopra ricordata e degli esiti della CTU, la TA quale appaltatrice, rimane esclusiva responsabile dell'esecuzione dei lavori, CP_3 nonché dei relativi danni conseguenti a negligenza nell'esecuzione. (Cass. n. 20557/2014;
13 conf. n. 39448/2021), dovendo accogliersi parzialmente la domanda di manleva avanzata dal nei confronti della TA , ovvero unicamente in ordine a Controparte_1 CP_3 quella quota di danno (1/3) ascrivibile ai suddetti lavori per € 625,09, per i quali sarà chiamato a rispondere la TA appaltatrice.
Devono invece poste a carico del le opere necessarie ad eliminare le cause CP_1 delle infiltrazioni che hanno causato i danni alla proprietà attorea, come meglio descritte nell'elaborato peritale e rimarcate nel supplemento di perizia ovvero: - sistemazione del manto di copertura con le opere di lattoneria necessarie per il ripristino dell'integrità delle grondaie e soprattutto delle curve che convogliano le acque della gronda superiore nella pluviale;
- ricostruzione parziale del cornicione con idonea coibentazione e inclinazione fino a ricomprendere la canna fumaria, da porsi a carico del condominio secondo gli ordinari criteri di ripartizione come per legge o da regolamento condominiale .
Infine, non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno biologico lamentato dall'attrice per l'asserito utilizzo di immobili insalubri. Invero la domanda di risarcimento danni è rimasta del tutto priva di riscontro probatorio, non avendo l'attrice neppure provato di abitare stabilmente gli immobili interessati dalle infiltrazioni, né può farsi luogo ad una liquidazione equitativa del danno in quanto tale valutazione da un lato è subordinata alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare e dall'altro presuppone già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno. È necessario che chi agisce per la liquidazione deduca e dimostri l'esistenza e la misura del pregiudizio effettivamente realizzatosi e, considerato che il rimedio del risarcimento danni mira a garantire il ristoro integrale del pregiudizio sofferto dal danneggiato, deve dar modo al giudice di valutarne la consistenza e l'entità. Nel caso di specie, difetta ogni allegazione e prova anche solo a livello presuntivo da parte dell'attrice anche della quantificazione del presunto danno sofferto.
In ordine alle spese di lite, la certezza nell'esecuzione dei lavori non a regola d'arte da parte della TA RA terza chiamata e dei relativi danni subiti dagli immobili della sig.ra
, nonché la pari riconducibilità degli stessi anche ad un cattivo stato Parte_1 manutentivo degli impianti della stessa attrice, come evidenziato nella relazione peritale ed il parziale rigetto della domanda attorea, integrano le gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite, comprese le spese di
CTU come liquidate in corso di causa.
P. Q. M.
14 Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V., IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− in accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata da , Parte_1 condanna il “ ”, in persona dell'amministratore p.t., sito in Capua Controparte_1 alla Via Roma n. 56, a pagare a favore dell'attrice la somma di € 625,09, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
− accoglie parzialmente la domande di manleva avanzate dal nei Controparte_1 confronti del Geometra titolare dell'omonima TA individuale e per Controparte_3
l'effetto condanna quest'ultimo a pagare direttamente a favore dell'attrice la somma di
€ 625,09, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
− rigetta le ulteriori domande risarcitorie avanzate dall'attrice;
− ordina al “ ”, in persona dell'amministratore p.t., sito in Capua alla Controparte_1
Via Roma n. 56, di provvedere all'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare le cause delle infiltrazioni nella proprietà attorea, come meglio descritte nell'elaborato peritale e nel supplemento di perizia ovvero: -sistemazione del manto di copertura con le opere di lattoneria necessarie per il ripristino dell'integrità delle grondaie e soprattutto delle curve che convogliano le acque della gronda superiore nella pluviale, - ricostruzione parziale del cornicione con idonea coibentazione e inclinazione fino a ricomprendere la canna fumaria, con spese da suddividersi secondo gli ordinari criteri di ripartizione come per legge o regolamento condominiale;
− pone le spese di CTU come liquidate, a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Così deciso in Santa Maria C.V. 26 Febbraio 2025
IL GOP
Avv. Angela Verolla
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