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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/10/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 60/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 30/10/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e Parte_1 difeso da: avv.ti BARONE CARMINE e TROVATI ANTONELLA, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e rappresentato e difeso da: avv. MATTEUCCI MASSIMILIANO, Controparte_1 elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Appello avverso la sentenza n. 59/2025 del 24/02/2025, emessa dal Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 30/10/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 13/03/2025 l Parte_1 ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, pronunciata il 24/02/2025, depositata in pari data e non notificata, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto in data 26/03/2024 da il Fondo di Garanzia ex l. n. 297/1982 gestito dall'Istituto era stato Controparte_1 condannato al pagamento in suo favore della somma di €. 3.920,25 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di ultime tre mensilità di retribuzione relative al rapporto di lavoro intercorso con la ditta 1686.1 di CP_2 CP_3 dal 03/04/2019 al 09/04/2020.
[...]
L'impugnata sentenza ha accolto la domanda ritenendo che: le ultime tre mensilità di retribuzione rientrassero nell'anno anteriore all'insolvenza della datrice di lavoro, poiché il aveva proposto ricorso avanti il Tribunale di Pescara per la condanna della datrice al CP_1 pagamento delle differenze retributive spettantegli, ivi comprese le ultime tre mensilità, in data 11/05/2021, aveva notificato la sentenza n. 252/2022, con la quale il Tribunale aveva condannato la datrice al pagamento in suo favore della somma di €. 40.476,84, in data
27/06/2022, ed aveva esperito tentativo di pignoramento mobiliare con esito negativo in data
02/08/2022; l'iniziativa processuale del lavoratore era tempestiva, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza prevista dall'art. 34 d.l. 18/2020, nonché della sospensione dei termini processuali ex art. 83 c. 2 d.l. stesso, che aveva impedito il compimento di qualsiasi atto di inizio di un procedimento civile non rientrante tra le controversie urgenti, dal 09/03/2020 al 11/05/2020, non permettendo al lavoratore di agire in giudizio per un fatto indipendente dalla propria volontà; l'importo delle ultime tre retribuzioni non corrisposte al lavoratore rientrava nei limiti del triplo dell'integrazione salariale.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione e violazione di legge, poiché:
1. il termine di dodici mesi precedenti l'inizio dell'esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro, di cui all'art. 2 d.lgs. n. 80/1992, non ha natura di prescrizione o decadenza, con conseguente inapplicabilità della sospensione dei termini di cui all'art. 34 d.l. 18/2020, e la sospensione dei termini disposta dall'art. 83 c. 2 d.l. n. 18/2020 per l'emergenza Covid 19 non impediva la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio volto a far valere le pretese del lavoratore, che era possibile anche in via telematica;
in ogni caso, l'efficacia delle disposizioni dell'art. 83 d.l. n. 18/2020 era cessata il 30/06/2020, e dal 01/07/2020 il CP_1 avrebbe potuto attivarsi per proporre il giudizio;
pertanto, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, le tre mensilità di retribuzione richieste erano anteriori ai dodici mesi precedenti l'accertamento dell'insolvenza, con conseguente non indennizzabilità da parte del Fondo di Garanzia;
2. l'importo massimo dell'integrazione salariale per l'anno 2020 (di cessazione del rapporto di lavoro con la , per retribuzioni inferiori a € 2.159,48, era di €. 939,89, laddove il CP_2 giudice di primo grado aveva erroneamente utilizzato i limiti previsti dalla disciplina dell'assegno di integrazione salariale del Fondo del Settore Creditizio per l'anno 2023, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, l'ammontare massimo liquidabile era di €. 2.819,67 lordi.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta dal in primo grado o, in subordine, la riduzione dell'entità della somma da CP_1 liquidarsi.
si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la Controparte_1 correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
È fondato il primo motivo di appello, con conseguente assorbimento del secondo, per le seguenti considerazioni.
Come ormai pacifico in giurisprudenza, in caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del Fondo di
Garanzia gestito dall' di cui alla l. n. 297/1982, l'iniziativa del lavoratore, da cui Pt_1 computare -a ritroso- il segmento temporale annuale entro il quale collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ex art. 2 c. 1 d.lgs. n. 80/1992, assume rilievo in relazione alla data in cui il lavoratore propone la domanda giudiziale volta a far valere i propri diritti retributivi, non potendo andare a detrimento del lavoratore i tempi lunghi del procedimento concorsuale o di quello esecutivo individuale, e ciò ancorché il credito retributivo non pagato possa venire a collocarsi temporalmente in un momento anteriore all'anno rispetto al tempo in cui si è constatata l'effettiva esistenza dell'insolvenza (cfr. Cass. Sez. L. nn. 16249 del 29/07/2020 rv.
658494 – 01, 33550 del 15/11/2022 rv. 666212 – 01 e 6834 del 07/03/2023 rv. 667052 - 01).
Il Fondo di Garanzia , quindi, interviene ex art. 2 c. 1 lett. a) d.lgs. n. 80/1992 per il Pt_1 pagamento delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono l'iniziativa giudiziale del lavoratore all'esito della quale è stata accertata (mediante apertura di procedura concorsuale o esperimento di esecuzione individuale con esito negativo)
l'insolvenza del datore, cioè delle ultime tre mensilità temporalmente collocate in detto periodo di dodici mesi (cfr. le pronunce sopra richiamate nonché già Cass. Sez. L. nn. 22621 del 26/10/2007 rv. 600259 – 01 e 15415 del 01/07/2009 rv. 609405 - 01).
Inoltre, va considerato che il detto ambito temporale annuale di collocazione delle mensilità di retribuzione non ha natura di termine prescrizionale o decadenziale, ma ha la funzione di stabilire il nesso temporale tra l'omesso pagamento delle retribuzioni e l'insolvenza datoriale e di indurre il lavoratore interessato ad agire in giudizio sollecitamente, al fine di agevolare la verifica del diritto alla tutela da parte del Fondo (cfr. ancora le pronunce sopra richiamate), sicché, con evidenza, costituisce uno dei presupposti di intervento del Fondo di Garanzia ed ha pertanto natura non processuale ma sostanziale.
Infine, nessuna disposizione prevede che l'intervento del Fondo di Garanzia sia subordinato al rispetto da parte del lavoratore di termini, decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, entro i quali egli debba agire in giudizio per la tutela dei propri crediti retributivi, ma, al contrario, la verifica delle mensilità retributive rientranti nel detto ambito temporale di intervento del Fondo va operata a posteriori, cioè all'esito dell'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro, appunto facendo retroagire l'ambito ai dodici mesi precedenti non l'accertamento dell'insolvenza, ma l'iniziativa giudiziale del lavoratore.
Pertanto, l'impugnata sentenza ha erroneamente ritenuto che l'appellato fosse onerato di agire in giudizio entro un termine, e che questo sia stato prorogato per un periodo pari a quello della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia previdenziale di cui all'art. 34
d.l. n. 18/2020, ovvero per un periodo pari alla sospensione del termini ex art. 83 c. 2 d.l. stesso, appunto poiché l'ambito temporale annuale ex art. 2 c. 1 d.lgs. n. 80/1992 non ha natura di termine di prescrizione o decadenza, e la sospensione ex art. 83 cit. si riferisce ai soli termini processuali, avendo la norma la funzione di evitare il maturarsi di decadenze processuali in un periodo di tempo in cui il compimento delle attività era materialmente inibito per l'eccezionale vicenda pandemica da Covid-19 (cfr. Cass. Sez. 3 n. 11375 del
30/04/2025 rv. 674871-01).
Peraltro, anche volendo enucleare un termine dalle richiamate previsioni dell'art. 2 c. 1 d.lgs.
n. 80/1992, si tratterebbe di un termine a ritroso (dodici mesi prima dell'iniziativa giudiziale), non oggetto di sospensione ex art. 83 c. 2 d.l. cit., in quanto la disposizione contiene previsioni per i termini a ritroso solo qualora riferiti al compimento di attività processuali collegate all'udienza dalla quale decorre il termine.
Infine, ancora contrariamente all'impugnata sentenza, nemmeno sarebbe sostenibile che la sospensione dei termini ex art. 83 c. 2 d.l. cit. abbia costituito impedimento assoluto all'instaurazione di giudizi, essendo pacifico che l'atto processuale compiuto da una parte nel corso del periodo di sospensione non è affetto da nullità, restandone unicamente impedita la produzione dei suoi effetti tipici in relazione alla prosecuzione del giudizio (cfr. Cass. Sez. 5
n. 2115 del 22/01/2024 rv. 670166 - 01).
In applicazione di tali principi, va quindi considerato che il rapporto di lavoro tra l'appellato e la 1686.1 è intercorso dal 03/04/2019 al 09/04/2020, e che egli ha proposto ricorso CP_2 avanti il Tribunale di Pescara – G.L. chiedendo la condanna della datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive in data 11/05/2021, sicché, con evidenza, gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro sono precedenti ai dodici mesi anteriori all'accertamento dell'insolvenza, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'intervento del Fondo di
Garanzia ex art. 2 c. 1 d.lgs. n. 80/992.
Il carattere assorbente delle questioni trattate rende superfluo l'esame del secondo motivo di appello.
In riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta dall'appellato in primo grado va pertanto rigettata.
La novità e peculiarità dell'oggetto del giudizio giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 59/2025 in data 24/02/2025 del Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da nei confronti dell' con ricorso del Controparte_1 Pt_1
26/03/2024 avanti il Tribunale di Chieti – G.L.; compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 30/10/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 30/10/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e Parte_1 difeso da: avv.ti BARONE CARMINE e TROVATI ANTONELLA, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e rappresentato e difeso da: avv. MATTEUCCI MASSIMILIANO, Controparte_1 elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Appello avverso la sentenza n. 59/2025 del 24/02/2025, emessa dal Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 30/10/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 13/03/2025 l Parte_1 ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, pronunciata il 24/02/2025, depositata in pari data e non notificata, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto in data 26/03/2024 da il Fondo di Garanzia ex l. n. 297/1982 gestito dall'Istituto era stato Controparte_1 condannato al pagamento in suo favore della somma di €. 3.920,25 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di ultime tre mensilità di retribuzione relative al rapporto di lavoro intercorso con la ditta 1686.1 di CP_2 CP_3 dal 03/04/2019 al 09/04/2020.
[...]
L'impugnata sentenza ha accolto la domanda ritenendo che: le ultime tre mensilità di retribuzione rientrassero nell'anno anteriore all'insolvenza della datrice di lavoro, poiché il aveva proposto ricorso avanti il Tribunale di Pescara per la condanna della datrice al CP_1 pagamento delle differenze retributive spettantegli, ivi comprese le ultime tre mensilità, in data 11/05/2021, aveva notificato la sentenza n. 252/2022, con la quale il Tribunale aveva condannato la datrice al pagamento in suo favore della somma di €. 40.476,84, in data
27/06/2022, ed aveva esperito tentativo di pignoramento mobiliare con esito negativo in data
02/08/2022; l'iniziativa processuale del lavoratore era tempestiva, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza prevista dall'art. 34 d.l. 18/2020, nonché della sospensione dei termini processuali ex art. 83 c. 2 d.l. stesso, che aveva impedito il compimento di qualsiasi atto di inizio di un procedimento civile non rientrante tra le controversie urgenti, dal 09/03/2020 al 11/05/2020, non permettendo al lavoratore di agire in giudizio per un fatto indipendente dalla propria volontà; l'importo delle ultime tre retribuzioni non corrisposte al lavoratore rientrava nei limiti del triplo dell'integrazione salariale.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione e violazione di legge, poiché:
1. il termine di dodici mesi precedenti l'inizio dell'esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro, di cui all'art. 2 d.lgs. n. 80/1992, non ha natura di prescrizione o decadenza, con conseguente inapplicabilità della sospensione dei termini di cui all'art. 34 d.l. 18/2020, e la sospensione dei termini disposta dall'art. 83 c. 2 d.l. n. 18/2020 per l'emergenza Covid 19 non impediva la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio volto a far valere le pretese del lavoratore, che era possibile anche in via telematica;
in ogni caso, l'efficacia delle disposizioni dell'art. 83 d.l. n. 18/2020 era cessata il 30/06/2020, e dal 01/07/2020 il CP_1 avrebbe potuto attivarsi per proporre il giudizio;
pertanto, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, le tre mensilità di retribuzione richieste erano anteriori ai dodici mesi precedenti l'accertamento dell'insolvenza, con conseguente non indennizzabilità da parte del Fondo di Garanzia;
2. l'importo massimo dell'integrazione salariale per l'anno 2020 (di cessazione del rapporto di lavoro con la , per retribuzioni inferiori a € 2.159,48, era di €. 939,89, laddove il CP_2 giudice di primo grado aveva erroneamente utilizzato i limiti previsti dalla disciplina dell'assegno di integrazione salariale del Fondo del Settore Creditizio per l'anno 2023, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, l'ammontare massimo liquidabile era di €. 2.819,67 lordi.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta dal in primo grado o, in subordine, la riduzione dell'entità della somma da CP_1 liquidarsi.
si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la Controparte_1 correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
È fondato il primo motivo di appello, con conseguente assorbimento del secondo, per le seguenti considerazioni.
Come ormai pacifico in giurisprudenza, in caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del Fondo di
Garanzia gestito dall' di cui alla l. n. 297/1982, l'iniziativa del lavoratore, da cui Pt_1 computare -a ritroso- il segmento temporale annuale entro il quale collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ex art. 2 c. 1 d.lgs. n. 80/1992, assume rilievo in relazione alla data in cui il lavoratore propone la domanda giudiziale volta a far valere i propri diritti retributivi, non potendo andare a detrimento del lavoratore i tempi lunghi del procedimento concorsuale o di quello esecutivo individuale, e ciò ancorché il credito retributivo non pagato possa venire a collocarsi temporalmente in un momento anteriore all'anno rispetto al tempo in cui si è constatata l'effettiva esistenza dell'insolvenza (cfr. Cass. Sez. L. nn. 16249 del 29/07/2020 rv.
658494 – 01, 33550 del 15/11/2022 rv. 666212 – 01 e 6834 del 07/03/2023 rv. 667052 - 01).
Il Fondo di Garanzia , quindi, interviene ex art. 2 c. 1 lett. a) d.lgs. n. 80/1992 per il Pt_1 pagamento delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono l'iniziativa giudiziale del lavoratore all'esito della quale è stata accertata (mediante apertura di procedura concorsuale o esperimento di esecuzione individuale con esito negativo)
l'insolvenza del datore, cioè delle ultime tre mensilità temporalmente collocate in detto periodo di dodici mesi (cfr. le pronunce sopra richiamate nonché già Cass. Sez. L. nn. 22621 del 26/10/2007 rv. 600259 – 01 e 15415 del 01/07/2009 rv. 609405 - 01).
Inoltre, va considerato che il detto ambito temporale annuale di collocazione delle mensilità di retribuzione non ha natura di termine prescrizionale o decadenziale, ma ha la funzione di stabilire il nesso temporale tra l'omesso pagamento delle retribuzioni e l'insolvenza datoriale e di indurre il lavoratore interessato ad agire in giudizio sollecitamente, al fine di agevolare la verifica del diritto alla tutela da parte del Fondo (cfr. ancora le pronunce sopra richiamate), sicché, con evidenza, costituisce uno dei presupposti di intervento del Fondo di Garanzia ed ha pertanto natura non processuale ma sostanziale.
Infine, nessuna disposizione prevede che l'intervento del Fondo di Garanzia sia subordinato al rispetto da parte del lavoratore di termini, decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, entro i quali egli debba agire in giudizio per la tutela dei propri crediti retributivi, ma, al contrario, la verifica delle mensilità retributive rientranti nel detto ambito temporale di intervento del Fondo va operata a posteriori, cioè all'esito dell'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro, appunto facendo retroagire l'ambito ai dodici mesi precedenti non l'accertamento dell'insolvenza, ma l'iniziativa giudiziale del lavoratore.
Pertanto, l'impugnata sentenza ha erroneamente ritenuto che l'appellato fosse onerato di agire in giudizio entro un termine, e che questo sia stato prorogato per un periodo pari a quello della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia previdenziale di cui all'art. 34
d.l. n. 18/2020, ovvero per un periodo pari alla sospensione del termini ex art. 83 c. 2 d.l. stesso, appunto poiché l'ambito temporale annuale ex art. 2 c. 1 d.lgs. n. 80/1992 non ha natura di termine di prescrizione o decadenza, e la sospensione ex art. 83 cit. si riferisce ai soli termini processuali, avendo la norma la funzione di evitare il maturarsi di decadenze processuali in un periodo di tempo in cui il compimento delle attività era materialmente inibito per l'eccezionale vicenda pandemica da Covid-19 (cfr. Cass. Sez. 3 n. 11375 del
30/04/2025 rv. 674871-01).
Peraltro, anche volendo enucleare un termine dalle richiamate previsioni dell'art. 2 c. 1 d.lgs.
n. 80/1992, si tratterebbe di un termine a ritroso (dodici mesi prima dell'iniziativa giudiziale), non oggetto di sospensione ex art. 83 c. 2 d.l. cit., in quanto la disposizione contiene previsioni per i termini a ritroso solo qualora riferiti al compimento di attività processuali collegate all'udienza dalla quale decorre il termine.
Infine, ancora contrariamente all'impugnata sentenza, nemmeno sarebbe sostenibile che la sospensione dei termini ex art. 83 c. 2 d.l. cit. abbia costituito impedimento assoluto all'instaurazione di giudizi, essendo pacifico che l'atto processuale compiuto da una parte nel corso del periodo di sospensione non è affetto da nullità, restandone unicamente impedita la produzione dei suoi effetti tipici in relazione alla prosecuzione del giudizio (cfr. Cass. Sez. 5
n. 2115 del 22/01/2024 rv. 670166 - 01).
In applicazione di tali principi, va quindi considerato che il rapporto di lavoro tra l'appellato e la 1686.1 è intercorso dal 03/04/2019 al 09/04/2020, e che egli ha proposto ricorso CP_2 avanti il Tribunale di Pescara – G.L. chiedendo la condanna della datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive in data 11/05/2021, sicché, con evidenza, gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro sono precedenti ai dodici mesi anteriori all'accertamento dell'insolvenza, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'intervento del Fondo di
Garanzia ex art. 2 c. 1 d.lgs. n. 80/992.
Il carattere assorbente delle questioni trattate rende superfluo l'esame del secondo motivo di appello.
In riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta dall'appellato in primo grado va pertanto rigettata.
La novità e peculiarità dell'oggetto del giudizio giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 59/2025 in data 24/02/2025 del Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da nei confronti dell' con ricorso del Controparte_1 Pt_1
26/03/2024 avanti il Tribunale di Chieti – G.L.; compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 30/10/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -