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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 874/2023 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giannicola Scarciolla;
Parte_1
APPELLANTE
Contro
in persona del Presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Nino Balassone
e Avv. Ettore Sisino;
APPELLATA
Avverso la sentenza n. 69/2023 emessa dal Tribunale di Teramo pubblicata in data 02 febbraio 2023.
OGGETTO: impugnazione lodo arbitrale.
CONCLUSIONI: I difensori delle parti si riportano ai rispettivi atti conclusivi
Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 14 gennaio 2025 ai sensi dell'art.127 ter, nella formulazione introdotta dall'art. 35 D.lgs. 149/22, che prevede la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e la Corte con ordinanza in pari data tratteneva la causa in decisione, avendo già in precedenza assegnato i termini di cui all'art. 352 c.p.c. FATTO E DIRITTO
1 Con la sentenza impugnata n. 69/2023 pubblicata in data 2 febbraio 2023, il Tribunale di Teramo decideva su impugnazione da parte di di lodo arbitrale Parte_2
emesso in data 4 dicembre 2020 dal Collegio Arbitrale di Teramo e dichiarato esecutivo con decreto del Tribunale di Teramo in data 23 febbraio 2021 emesso tra la predetta ed il . Pt_2 Controparte_1
Con l'impugnazione del lodo la rilevava la violazione dell'art. 808 ter n. 4 per Pt_2
avere gli arbitri seguito la procedura di arbitrato rituale, malgrado le parti con la clausola compromissoria avessero stabilito la definizione delle controversie tra di loro insorte con arbitrato irrituale;
la violazione dell'artt. 808 ter n. 1 cpc rilevando la inapplicabilità della procedura di arbitrata alla controversia in oggetto, avendo peraltro la esercitato il recesso prima dell'istaurazione della procedura di arbitrato;
la Pt_2
violazione dell'art. 808 ter n. 1 e 5 c.p.c. per aver pronunciato gli arbitri sulla domanda relativa alle quote dell'anno 2019 e sulla domanda di condanna della alla Pt_2
stipula della polizza fideiussoria in favore del;
la Parte_3
violazione dell'art. 808 ter n. 5 cpc per avere gli arbitri ingiustamente rigettato le istanze istruttorie;
nel merito insistendo per il riconoscimento della inadempienza del CP_1
in ordine alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie non considerate.
1.1)Si costituiva in primo grado il riferendo di avere attivato la procedura di CP_1
arbitrato nei confronti della per omesso versamento dei contributi Parte_2 annuali consortili per gli anni dal 2014 al 2019 per circa € 17.926,95 e per non avere ottemperato al piano di lottizzazione con la stipula di polizza fideiussoria.
Eccepiva il convenuto l'inammissibilità dell'impugnazione del lodo, essendo stato questo svolto con la procedura rituale e dovendo pertanto essere impugnato innanzi alla
Corte d'Appello con le forme di cui all'art. 828 c.p.c. Chiedeva altresì la condanna di controparte ai sensi dell'artt. 96 c.p.c.
2. La sentenza. Con la sentenza impugnata la domanda attorea veniva dichiarata inammissibile.
Osservava il primo giudice come il lodo arbitrale instaurato in base all'art. 18 dello
Statuto consortile era stato emesso in seguito ad arbitrato rituale la ritualità non era stata pag. 2/8 oggetto di contestazione delle parti e quindi è regolato dalle norme di cui all'art. 806 e segg. c,p,c.
In conseguenza di quanto detto l'impugnazione poteva essere svolta solo nelle forme di cui agli artt. 827 e seg c.p.c., quindi per nullità, revocazione e per opposizione di terzo, innanzi alla Corte d'Appello, il tutto anche se l'impugnazione fosse stata rivolta a far valere l'irritualità dell'arbitrato.
Pertanto l'impugnazione proposta innanzi al Tribunale avanzata dall'istante veniva dichiarata inammissibile e tutte le altre doglianze assorbite dall'incompetenza del
Tribunale adito.
Veniva rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. e regolate le spese di lite in base al principio della soccombenza.
3) L'appello: Avverso la predetta sentenza veniva proposto appello da Parte_2
per i seguenti motivi:
3.1) Con il primo motivo di appello si duole della dichiarata Parte_2
inammissibilità dell'impugnazione di primo grado basata sull'erronea qualifica del lodo arbitrale come rituale. Osserva come invece la clausola statutaria compromissoria prevedeva chiaramente un arbitrato irrituale, dovendo prevalere la volontà delle parti sulla procedura eventualmente richiamata dagli arbitri, peraltro contestata in quella sede.
Ricorda inoltre come l'impugnazione era volta anche a far qualificare correttamente l'arbitrato come irrituale e che pertanto alla luce di tutte le osservazioni svolta l'arbitrato doveva essere qualificato come irrituale, rendendo del tutto legittima, corretta ed ammissibile l'impugnazione innanzi al Tribunale nelle forme ordinarie.
3.2) Lamentava l'appellante la mancata ammissione in primo grado di tutte le istanze istruttorie tornando ad insistere sulle stesse.
3.3) Ribadiva come motivi di appello, i motivi di nullità del lodo già proposti in primo grado, chiedendo che venissero esaminati ed accolti dalla Corte d'appello.
3.4) Si doleva l'appellante della liquidazione delle spese poste a proprio carico chiedendo la riforma della sentenza anche su tale punto. Con vittoria di spese anche del grado.
pag. 3/8 3.5) Si costituiva il eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per essere stato proposto tardivamente, oltre l'anno dalla sottoscrizione del lodo, in quanto, una volta proposto in primo grado, la parte aveva consumato la possibilità di impugnare in altra sede e comunque di impugnare oltre i termini, non applicandosi al caso di specie la “traslatio iudicii”.
Nel merito si chiedeva il rigetto per infondatezza con vittoria di spese.
4 Motivi della decisione. L'appello è inammissibile, oltre che infondato.
4.1) Preliminarmente deve osservarsi come a mezzo l'appello proposto viene di fatto impugnato nuovamente il lodo arbitrale oggetto di impugnativa innanzi al Tribunale.
Pertanto deve stabilirsi, da una parte se sia ammissibile una nuova impugnativa del lodo già gravato in primo grado, dall'altro se la pronuncia sulla inammissibilità espressa in primo grado sia condivisibile o meno.
4.2) In ordine al primo quesito, questa Corte ritiene fondata l'eccezione sul punto sollevata da parte appellata, ritenendo tardivo e pertanto inammissibile l'impugnazione del lodo, riproposta in questa sede tra i motivi di appello.
Deve osservarsi al riguardo come abbia impugnato il lodo sottoscritto Parte_2
in data 4 dicembre 2020 innanzi al Tribunale di Teramo invece che innanzi alla Corte
d'Appello, ritenendo che, trattandosi di arbitrato irrituale previsto in tale forma dalla norma statutaria del quindi dalla volontà delle parti, l'impugnazione dello CP_1
stesso debba, per giurisprudenza consolidata, essere proposta nelle forme dell'appello ordinario e non secondo le norme di cui all'art. 828 c.p.c.
A fronte di ciò, parte appellata ha eccepito come, una volta consumata la possibilità di impugnazione da parte dell'istante, anche se con un mezzo errato, la stessa parte non può più proporre nuovamente impugnazione nelle sedi competenti, quindi innanzi alla
Corte d'appello se è ormai decorso il termine di impugnazione, fissato in un anno dalla sottoscrizione, quindi con termine ultimo nel dicembre 2021, non valendo ai fini della determinazione della decadenza la indicazione della data di proposizione della primo impugnazione, seppur erronea.
L'assunto è fondato e condivisibile, secondo quanto tra l'altro chiarito anche dalla Corte di Cassazione.
pag. 4/8 La Suprema Corte ha infatti avuto modo di affermare che: “nell'ipotesi di proposizione al tribunale, anziché ala Corte d'appello, dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, trattandosi di incompetenza per grado, non opera il principio secondo il quale la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza della impugnazione, determinando la cosiddetta traslatio giudicii, e l'impugnazione è inammissibile” (Cass. Ord. n. 32641 del 25 maggio 2022).
Tale impostazione interpretativa risulta uniforme e reiterata già da epoca risalente, come testimonia la decisione della Suprema Corte secondo cui: “il principio secondo il quale la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza della impugnazione, determinando la c.d. “traslatio iudicii”, non trova applicazione in caso di incompetenza per grado, e , di conseguenza, non opera nella ipotesi di proposizione al tribunale, anziché alla corte d'apello, della impugnazione per nullità del lodo arbitrale. Pertanto, in tale ipotesi l'impugnazione è inammissibile, e non può essere riassunta davanti al giudice competente” (Cass. Sent. n. 5814 del 12 giugno
1999).
Pertanto, la Corte, condividendo il predetto indirizzo, considerato che l'appello proposto innanzi a questa Corte con la riproposizione dei motivi di nullità del lodo risulta notificato e depositato ben oltre il termine di un anno dal sottoscrizione del lodo stesso, dichiara l'impugnazione tardiva ed inammissibile.
4.3) In ogni caso, in ordine alla decisione del primo giudice che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del lodo per incompetenza del Tribunale, questa Corte ritiene di condividere tale pronuncia ritenendo del tutto infondato sul punto il motivo di gravame.
Al riguardo deve premettersi che la distinzione tra arbitrato rituale ed irrituale deve basarsi sulla sostanza e sulla effettiva applicazione delle norme e regole applicate, indipendentemente da quanto stabilito nella clausola compromissoria, tenuto conto della procedura affermata e seguita dagli arbitri.
Al riguardo la Suprema Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che: “in tema di arbitrato, la distinzione tra quello rituale e quello irrituale s'impernia sulla volontà delle parti, che nella prima figura mira a pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., mentre nella seconda si limita pag. 5/8 ad affidare all'arbitro la soluzione di controversie attraverso il mero strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento, con l'impegno di considerare la relativa decisione come espressione della propria volontà.
Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione del lodo, non rileva, peraltro, la natura dell'arbitrato prevista dalle parti, bensì la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, sicchè il lodo, allorchè sia reso nelle forme di cui agli artt. 816 e ss.
c.p.c., è impugnabile esclusivamente ai sensi dell'art. 827 c.p.c., pur a fronte di un compromesso o di una clausola compromissoria prevedenti un arbitrato irrituale” (Cass.
Ord. n. 6140 del 7 marzo 2024).
Nel caso di specie, indipendentemente da quanto stabilito nella clausola di cui all'art. 18 dello statuto di , nel verbale di costituzione del collegio arbitrale in data 25 CP_1
settembre 2019 in atti, gli arbitri indicavano espressamente che avrebbero applicato la procedura rituale, così poi seguendo le indicazione di cui all'art. 806 e segg. c.p.c.
Su tale punto non vi è stata specifica contestazione ed opposizione delle parti in ordine alle regole di procedura seguite, cosicchè, deve ritenersi che l'arbitrato abbia avuto natura rituale e che pertanto l'unico mezzo di impugnazione ammissibile sarebbe stato quello di cui all'art. 828 c.p.c. innanzi alla Corte d'appello.
Deve notarsi peraltro che il medesimo mezzo di impugnazione è l'unico possibile ed ammissibile anche nel caso l'appellante volesse, come nel caso di specie, far valere l'erronea applicazione delle regole seguite nel lodo e la natura irrituale dello stesso.
In tal senso si è più volte espressa la Cassazione affermando che: “ove gli arbitri abbiano ritenuto, anche implicitamente, la natura rituale dell'arbitrato, avendo provveduto nelle forme di cui agli artt.816 e ss. c.p.c., l'impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell'arbitrato ed i conseguenti errores in procedendo commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla corte d'appello, ai sensi dell'art. 827 c.p.c. e ss, e non nei modi propri dell'impugnazione dell'arbitrato irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente facendo valere soltanto i vizi che possono inficiare qualsiasi manifestazione di volontà negoziale” (Cass. Ord. n. 22005 del 5 agosto 2024).
pag. 6/8 Pertanto, l'appello proposto, oltre che tardivo ed inammissibile avverso il lodo arbitrale, appare in ogni caso infondato, per essere stato proposto innanzi al Tribunale in primo grado in luogo del giudice previsto ex art. 828 c.p.c. quale la Corte d'Appello.
Resta assorbita ogni altra doglianza di merito ed istruttoria.
Quanto alla domanda proposta dall'appellato di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., questa Corte ritiene che non ne sussistano i presupposti, non risultando provata la mala fede e la chiara consapevolezza di proporre motivi palesemente infondati da parte dell'istante, stante le argomentazioni di diritto esposte nell'atto di impugnazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza secondo liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n. 18523/2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Parte_1
contro la sentenza n. 69/2023 emessa dal Tribunale di Teramo pubblicata in data 2 febbraio 2023 nei confronti del in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, così provvede:
• Dichiara inammissibile l'impugnazione;
• Condanna a rimborsare le spese di lite in favore di controparte, Parte_2 liquidate in € 3.966,00 oltre 15% spese generali, IVA e Cap come per legge;
• Dichiara l'appellante tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23 gennaio 2025 su relazione della
Dott.ssa Barbara Del Bono.
pag. 7/8 La Presidente est.
Barbara Del Bono
pag. 8/8