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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/07/2025, n. 11359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11359 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n.57732 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
NA TA CI, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nato a [...] l'[...] Controparte_1
Resistente non costituito Resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte per udienza del 15.7.2025 la ricorrente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da che, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio in data 28.3.2009 con
[...]
; che dall'unione coniugale non erano nati figli;
che con sentenza CP_1
n.8095/2018 pronunciata dal Tribunale di Roma e pubblicata il 20/04/2018
veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi che non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, non avendo più notizie del marito (con residenza fittizia in via Modesta Valenti);
chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso;
disposta la sostituzione del Giudice relatore;
concessi termini per il rinnovo della notifica e rilevato che il resistente non si costituiva, sebbene ritualmente citato ex art 143 c.p.c.;
letti gli atti ed i documenti allegati;
lette le note scritte per l'udienza del 15.7.25 (trattata cartolarmente dopo rinuncia della ricorrente alla comparizione personale) con richiesta di decidersi il giudizio senza alcuna condizione;
visto il provvedimento in pari data del G.D. che previa conferma dei provvedimenti vigenti, riservava al Collegio per la decisione;
ritenuto che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio, giacchè è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) la cui relativa pronuncia è passata in giudicato (cfr. attestazione del 6.11.23) e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto anche riguardo al comportamento processuale ed extraprocessuale del resistente;
che alcun altro pronunciamento debba farsi, in difetto di domanda;
che le spese di lite possono dichiararsi irripetibili attesa la mancata costituzione del resistente e la natura necessaria della pronuncia;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 57732/2023 R.G.A.C così provvede:
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
28.3.2009 da (Roma, 5.12.1985) e (Roma, Parte_1 Controparte_1
11.7.1977);
B) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, parte I, serie 03, n. 317);
C) irripetibili le spese.
Così deciso in Roma il 15.7.25
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n.57732 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
NA TA CI, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nato a [...] l'[...] Controparte_1
Resistente non costituito Resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte per udienza del 15.7.2025 la ricorrente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da che, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio in data 28.3.2009 con
[...]
; che dall'unione coniugale non erano nati figli;
che con sentenza CP_1
n.8095/2018 pronunciata dal Tribunale di Roma e pubblicata il 20/04/2018
veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi che non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, non avendo più notizie del marito (con residenza fittizia in via Modesta Valenti);
chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso;
disposta la sostituzione del Giudice relatore;
concessi termini per il rinnovo della notifica e rilevato che il resistente non si costituiva, sebbene ritualmente citato ex art 143 c.p.c.;
letti gli atti ed i documenti allegati;
lette le note scritte per l'udienza del 15.7.25 (trattata cartolarmente dopo rinuncia della ricorrente alla comparizione personale) con richiesta di decidersi il giudizio senza alcuna condizione;
visto il provvedimento in pari data del G.D. che previa conferma dei provvedimenti vigenti, riservava al Collegio per la decisione;
ritenuto che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio, giacchè è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) la cui relativa pronuncia è passata in giudicato (cfr. attestazione del 6.11.23) e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto anche riguardo al comportamento processuale ed extraprocessuale del resistente;
che alcun altro pronunciamento debba farsi, in difetto di domanda;
che le spese di lite possono dichiararsi irripetibili attesa la mancata costituzione del resistente e la natura necessaria della pronuncia;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 57732/2023 R.G.A.C così provvede:
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
28.3.2009 da (Roma, 5.12.1985) e (Roma, Parte_1 Controparte_1
11.7.1977);
B) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, parte I, serie 03, n. 317);
C) irripetibili le spese.
Così deciso in Roma il 15.7.25
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi