Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/05/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
In persona del Giudice, dott.ssa TI AG, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 379 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv. DI Parte 1
SORBO ANTONELLA presso il quale è elettivamente domiciliato in VIA CERRETELLE
N. 21 81013 CAIAZZO
ricorrente
E CP 1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv.
CUZZUPOLI LUCA presso il quale è elettivamente domiciliata in AVVOCATURA INPS-
VIA ARENA LOC. SAN BENEDETTO - C/O CP_1 81100 CASERTA
Resistente
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Casanova, domiciliata come in atti
Ragioni di fatto e diritto della decisione
32820140003490425000, formato il 09.09.2014 e non notificato, per contributi I.V.S. coltivatori diretti, n. 32820150002583048000 formato in data 24.09.2015 e notificato in data 17.11.2015, per
I.V.S. operai a tempo determinato, n. 32820150002612968000, n. 32820160005626858000, formato in data 24.10.2016 e notificato in data 27.12.2016, per contributi I.V.S. operai a tempo determinato- comp. individuali, n. 32820160005659816000, formato in data 24.10.2016 e notificato in data
27.12.2016, per contributi I.V.S. operai a tempo determinato-comp. individuali, n.
32820160005693271000, formato in data 24.10.2016 e notificato in data 27.12.2016, per contributi
I.V.S. coltivatori diretti, n. 32820170005025674000 formato in data 09.12.2017 e notificato in data
08.01.2018, per contributi I.V.S. coltivatori diretti.
Chiedeva, quindi, l'accertamento negativo del credito per omessa notifica degli avvisi di addebito e per intervenuta prescrizione dei crediti ivi contenuti. Spese vinte con attribuzione.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti opposte che resistevano al ricorso con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto.
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza versata in atti.
Il ricorso è inammissibile e non può essere accolto per i motivi che seguono.
Il legislatore è recentemente intervenuto in ordine all'ammissibilità dell'impugnativa dell'estratto di ruolo, statuendo, con D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3 bis, da una parte, che lo stesso non è autonomamente impugnabile;
dall'altra, circoscrivendo a tre le ipotesi suscettibili di diretta impugnazione ovvero quelle in cui o il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, o per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all' art. 1 comma 1 lett.a) del regolamento di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Tale disposizione è stata subito posta al vaglio delle Sezioni Unite anche in ordine alla sua portata
"retroattiva". Sul punto, in funzione nomofilattica, sono intervenute le Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n.
26283/2022) chiarendo che il legislatore con la nuova disposizione ha regolato i casi specifici di
"azione diretta", dinanzi ad una invalida notificazione della cartella, dalla quale potrebbe conseguire la necessità di una immediata tutela giurisdizionale.
La Corte ha precisato che tale disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che è ancora da compiere e non già su uno degli effetti dell'impugnazione e, quindi, in armonia col principio del giusto processo, la dimostrazione del pregiudizio insorto al momento della presentazione del ricorso a causa dell'estratto di ruolo, può essere fornita anche durante il processo.
A tal proposito, è utile l'istituto della rimessione nei termini, posto che l'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinato dalla novità della norma. La nuova disposizione, dunque, non comporta l'automatica inammissibilità dei ricorsi avverso l'estratto di ruolo, ma i contribuenti devono dimostrare la sussistenza delle ragioni in base alle quali sussisteva un pregiudizio al momento dell'impugnazione.
Alla luce di suddette coordinate ermeneutiche il ricorso non è ammissibile in quanto il ricorrente afferma propriamente di essere venuta a conoscenza delle cartelle e degli avvisi contestati a seguito di una spontanea richiesta di estratto di ruolo ed in sede di note di trattazione scritta non ha specificato l'interesse ad agire vantato in concreto o chiesto un differimento per meglio qualificarlo tra quelli tipizzati e così recepiti dalla giurisprudenza di legittimità, innanzi indicata, con riferimento ai giudizi in corso.
Le spese, alla luce delle precedenti oscillazioni giurisprudenziali, nonché delle recenti riforme normative e ricostruzioni interpretative sul punto, sono integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, 22.05.2025 Il giudice del lavoro dr.ssa TI AG