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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/07/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1002/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1002/2018 R.G.A.C. avente ad oggetto: risarcimento danni e vertente TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Maria Parte_1 CodiceFiscale_1
Bloise, elettivamente domiciliato come in atti;
Attore CONTRO
, nato a [...] il [...] Controparte_1
Convenuto contumace CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note scritte depositate per l'udienza del 25.03.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. La causa è stata riservata in decisione con concessione del solo termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali (scaduto il 16 Giugno 2025 attesa la comunicazione alle parti del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. il 16.04.2025). L'attore non ha depositato comparsa conclusionale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1 Controparte_1 dinnanzi all'intestato Tribunale, onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito della condotta illecita posta in essere dal convenuto, accertata con sentenza penale del Giudice di Pace di San Sosti n. 04/11 del 02/03/2011, da determinarsi in via equitativa, con rivalutazione Istat e interessi legali dalla data dell'evento all'effettivo saldo e con vittoria di spese e onorari di giudizio. A tal fine ha dedotto: che il , con più azioni del medesimo disegno criminoso, in data CP_1
09.11.2009 gli ha sferrato un pugno sul naso e calci sul petto, provocandogli gravi lesioni e, contestualmente, lo ha minacciato di un male ingiusto proferendogli le seguenti frasi: “vigliacco se hai coraggio esci fuori che ti rombo la faccia …”; che in seguito a tali accadimenti, è stato incardinato procedimento penale presso il Giudice di Pace di San Sosti, per i reati di cui agli artt. 81, 582 e 612 c.p.; che il processo di primo grado si è concluso con sentenza n. 04/11 del
1 02.03.2011 che ha così disposto: “Dichiara colpevole dei reati a lui ascritti in Controparte_1 rubrica e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna, letto l'art. 52 D.L. nr. 274/2000, alla pena di € 300,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;
letti gli art. 538 e 541 del cpp condanna l'imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte Controparte_1 civile per la cui quantificazione le parti vengono rimesse dinanzi il Giudice Civile, Parte_1 nonché al pagamento in favore delle stessa, delle spese relative alla spiegata azione civile che liquida in complessivi €. 500,00 (cinquecento oltre cap, iva e rimborso forfettario come per legge”; che, avverso tale sentenza ha proposto gravame al Tribunale di Castrovillari Controparte_1 che, a definizione del giudizio, ha così statuito: “visto l'art. 605 cpp, conferma l'impugnata sentenza nr. 04/11 emessa dal Giudice di Pace di San Sosti in data 02.03.11; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento, in favore della costituita parte civile, delle spese relative all'azione civile nella presente fase del giudizio, che si liquidano in complessivi
€. 1.000,00 oltre spese ed accessori, se dovuti, come per legge.”; che avverso tale sentenza
, in data 14/12/2011, ha proposto ricorso in Cassazione la quale, con sentenza Controparte_1 emessa in data 05/12/2012 ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio;
che sussistono gli elementi fondanti l'obbligazione risarcitoria, avente ad oggetto il danno conseguito dalla condotta illecita posta in essere da;
che trattasi Controparte_1 essenzialmente di danno morale;
che, tenuto conto delle lesioni subite, delle offese proferite, delle minacce al decoro, al contesto in cui il fatto si è collocato ossia nei luoghi e con persone di abituale frequentazione dell'attore, la somma ritenuta congrua a ristorare il danno ammonta ad € 4.500,00 oltre rivalutazione e interessi dal fatto di reato sino al soddisfo, ovvero nella somma minore o maggiore da contenersi in ogni caso nello scaglione di € 5.200,00, da determinarsi sulla base di criteri equitativi e di giustizia. All'udienza del 10/07/2019, il Tribunale, dichiarata la contumacia di ha Controparte_1 concesso a parte attrice termine di 15 giorni per instaurare il procedimento di negoziazione assistita. Esperita la condizione di procedibilità parte attrice, all'udienza del 13.02.2020 ha rinunciato ai termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e ha chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni;
il Tribunale, preso atto della rinuncia ha rinviato all'udienza del 07/07/2021 per la precisazione delle conclusioni, successivamente differita per esigenze di ruolo. All'udienza del 25/03/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni “ L'avv. Gaetano Maria Bloise, per il CC in pensione OT CA si riporta integralmente al contenuto dei propri atti e scritti difensivi e ne chiede l'accoglimento. Rassegna le proprie conclusioni come da atti da intendersi qui ritrascritte;
l'avv. Bloise nelle sue qualità, si rimette al Giudice per la decisione della causa, con la concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali. Hanno partecipato alla redazione delle presenti note, nonché allo studio della controversia i dott.ri: , Controparte_2 CP_3
e Salvezza illimitate” (cfr. note scritte del 24.03.2025). La causa,
[...] Persona_1 quindi, è stata posta in decisione con concessione del solo termine di soli 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali (scaduto il 16 Giugno 2025 attesa la comunicazione alle parti del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. il 16.04.2025). L'attore non ha depositato comparsa conclusionale. La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
2 Avuto riguardo al petitum ed alla causa petendi contenuti nell'atto introduttivo la domanda esperita da deve essere qualificata come azione per il risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1 derivante da reato. Tanto precisato, appare opportuno, innanzitutto, premettere che, il referente normativo in cui sussumere la fattispecie concreta, va individuato nel disposto dell'art. 2059 c.c.. Come ormai noto, l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costituitivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c. e cioè, la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda e la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso (cd. danno-conseguenza; v. Corte Cost. n. 372/1994; Cass. S.U. n. 576, 581, 582, 584/2008). Sul piano processuale, grava sulla parte che invoca il risarcimento, non solo l'onere di provare l'esistenza del danno ingiusto subito, patrimoniale o non patrimoniale (cd. eventus-damni) e la causale riconducibilità dello stesso ad un fatto colposo o doloso altrui, quanto fornire la prova dell'esistenza di una determinata conseguenza pregiudizievole di natura patrimoniale o non patrimoniale, ad esso riconducibile (cd. danno conseguenza), che serve a stabilire la misura del risarcimento. Per ciò che più in particolare attiene alla vicenda oggetto di scrutinio, in cui il danno non patrimoniale deriva da fatto-reato, occorre ricordare che, il danneggiato dal reato il quale, costituitosi parte civile nel processo penale, abbia ottenuto sentenza favorevole anche in relazione alla domanda risarcitoria in tale sede formulata e la cui valutazione sia stata demandata in sede civile, pur restando esonerato dal dover provare l'accadimento dell'evento lesivo coperto da giudicato penale è tenuto a fornire l'effettiva prova dei pregiudizi subiti e del rapporto di causalità che li avvince alla condotta di reato. Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo il quale, la sentenza penale che, accertando la sussistenza del reato abbia altresì disposto la condanna dell'imputato al risarcimento del danno, demandandone la liquidazione ad altro giudizio, ha effetto vincolante solo in ordine alla declaratoria di generica condanna al risarcimento suddetto, restando, invece, impregiudicato l'accertamento riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire (v. Cass. n. 4318/2019). Ciò significa che, il giudicato penale di condanna generica al risarcimento attiene al danno- evento e nel giudizio civile dovrà essere accertato il danno-conseguenza. Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, da cui questo Tribunale ritiene non doversi discostare, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno, anche quello non patrimoniale, deve essere provata da chi lo invoca. Giova all'uopo richiamare il principio formulato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 26972/2008 secondo cui: “Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato;
a tal fine, il giudice può far ricorso a presunzioni, ma il danneggiato dovrà comunque allegare tutti gli elementi idonei a fornire, nella concreta fattispecie, la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.” (v. anche Cass. n. 691/2012) Con particolare riferimento al danno all'onore ed alla reputazione la Suprema Corte ha poi affermato che: “in tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla
3 reputazione, il danno risarcibile non è in re ipsa e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato” (Cass. n. 2968/2021; Cass. n. 4005/2020; v. anche sentenza n. 1046/2019, secondo cui: “ il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni", precisandosi, tuttavia, che assumono "a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento", tra gli altri, "la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima" (Cass. Sez. 3, ord. 26 ottobre 2017, n. 25420, Rv. 646634-04) e ciò, oltretutto, "tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale" (Cass. Sez. 3, sent. 25 maggio 2017, ord. 13153, Rv. 644406-02)”. Così tracciate le coordinate normative e giurisprudenziali e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente procedimento, c'è da dire innanzitutto che, la domanda risarcitoria proposta da , si fonda su sentenza penale, divenuta irrevocabile, con la quale Parte_1
è stata riconosciuta la penale responsabilità del convenuto e conseguentemente disposta la condanna generica al risarcimento del danno subito dall'odierno attore, persona offesa costituitasi parte civile nel procedimento penale. Orbene, pur non essendovi dubbio alcuno che, in via di principio, l'attore sia legittimato ad agire dinnanzi al giudice civile per ottenere il risarcimento dei danni che ha dedotto aver subito a causa della condotta illecita posta in essere dal convenuto, la domanda proposta non può essere accolta in quanto risulta carente di specifica indicazione e di prova in ordine al concreto pregiudizio prodotto dalla suddetta condotta. Sul punto le allegazioni dell'attore sono del tutto generiche essendosi egli limitato a dedurre di aver subito un danno morale dalla condotta illecita posta in essere dal convenuto, sia in ragione delle lesioni fisiche che per l'offesa propria reputazione, sul presupposto che, l'aggressione, sarebbe avvenuta nei luoghi e dinnanzi alle persone di abituale convivenza. L'attore, tuttavia, si è limitato ad allegare di aver patito il suddetto danno morale ma non ha in alcun modo spiegato, in cosa si siano concretamente dispiegate le conseguenze della condotta di reato posta in essere dall'odierno convenuto. Infatti, riguardo al lamentato pregiudizio arrecato alla propria reputazione, l'attore non ha in alcun modo spiegato in cosa esso sia effettivamente consistito, non potendo ritenersi sufficiente a provare eventuali sofferenze interiori ovvero di perdita di fiducia e di stima da parte delle altre persone, la generica menzione al fatto che, le offese e le minacce proferite dal gli siano state rivolte in CP_1 luoghi di abituale convivenza e alla presenza di persone con cui si ha quotidiano contatto. Stesse considerazioni valgono quanto alle lesioni provocate: l'attore non ha prodotto alcuna documentazione medica atta a fornire dei parametri di riferimento da cui muovere per la determinazione del danno né, a tale scopo, ha precisato la domanda né ha chiesto di articolare mezzi istruttori, avendo rinunciato alla concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. (si rileva inoltre che anche la prova per interpello indicata in citazione è inammissibile in quanto non articolata con capi specifici).
4 In conclusione, trattandosi di danno-conseguenza (che, alla luce di quanto argomentato, deve essere provato) e non già di danno in re ipsa, a fronte delle generiche allegazioni non ricorrono, nel caso di specie, le condizioni per il riconoscimento del chiesto risarcimento. C'è in ultimo da considerare che, la totale mancanza di allegazione e di prova in ordine alle ripercussioni derivate dalla condotta di reato, in termini di intensità e durata, rende in ogni caso impossibile per il giudice quantificare l'effettiva consistenza del risarcimento spettante. Ragion per cui, la domanda risarcitoria formulata deve ritenersi infondata e va rigettata. In relazione alle spese, nulla va disposto attesa la contumacia del convenuto vittorioso.
P.Q.M.
il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) NULLA sulle spese. Così deciso in Castrovillari, in data 01.07.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Valeria Morrone
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1002/2018 R.G.A.C. avente ad oggetto: risarcimento danni e vertente TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Maria Parte_1 CodiceFiscale_1
Bloise, elettivamente domiciliato come in atti;
Attore CONTRO
, nato a [...] il [...] Controparte_1
Convenuto contumace CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note scritte depositate per l'udienza del 25.03.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. La causa è stata riservata in decisione con concessione del solo termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali (scaduto il 16 Giugno 2025 attesa la comunicazione alle parti del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. il 16.04.2025). L'attore non ha depositato comparsa conclusionale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1 Controparte_1 dinnanzi all'intestato Tribunale, onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito della condotta illecita posta in essere dal convenuto, accertata con sentenza penale del Giudice di Pace di San Sosti n. 04/11 del 02/03/2011, da determinarsi in via equitativa, con rivalutazione Istat e interessi legali dalla data dell'evento all'effettivo saldo e con vittoria di spese e onorari di giudizio. A tal fine ha dedotto: che il , con più azioni del medesimo disegno criminoso, in data CP_1
09.11.2009 gli ha sferrato un pugno sul naso e calci sul petto, provocandogli gravi lesioni e, contestualmente, lo ha minacciato di un male ingiusto proferendogli le seguenti frasi: “vigliacco se hai coraggio esci fuori che ti rombo la faccia …”; che in seguito a tali accadimenti, è stato incardinato procedimento penale presso il Giudice di Pace di San Sosti, per i reati di cui agli artt. 81, 582 e 612 c.p.; che il processo di primo grado si è concluso con sentenza n. 04/11 del
1 02.03.2011 che ha così disposto: “Dichiara colpevole dei reati a lui ascritti in Controparte_1 rubrica e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna, letto l'art. 52 D.L. nr. 274/2000, alla pena di € 300,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;
letti gli art. 538 e 541 del cpp condanna l'imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte Controparte_1 civile per la cui quantificazione le parti vengono rimesse dinanzi il Giudice Civile, Parte_1 nonché al pagamento in favore delle stessa, delle spese relative alla spiegata azione civile che liquida in complessivi €. 500,00 (cinquecento oltre cap, iva e rimborso forfettario come per legge”; che, avverso tale sentenza ha proposto gravame al Tribunale di Castrovillari Controparte_1 che, a definizione del giudizio, ha così statuito: “visto l'art. 605 cpp, conferma l'impugnata sentenza nr. 04/11 emessa dal Giudice di Pace di San Sosti in data 02.03.11; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento, in favore della costituita parte civile, delle spese relative all'azione civile nella presente fase del giudizio, che si liquidano in complessivi
€. 1.000,00 oltre spese ed accessori, se dovuti, come per legge.”; che avverso tale sentenza
, in data 14/12/2011, ha proposto ricorso in Cassazione la quale, con sentenza Controparte_1 emessa in data 05/12/2012 ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio;
che sussistono gli elementi fondanti l'obbligazione risarcitoria, avente ad oggetto il danno conseguito dalla condotta illecita posta in essere da;
che trattasi Controparte_1 essenzialmente di danno morale;
che, tenuto conto delle lesioni subite, delle offese proferite, delle minacce al decoro, al contesto in cui il fatto si è collocato ossia nei luoghi e con persone di abituale frequentazione dell'attore, la somma ritenuta congrua a ristorare il danno ammonta ad € 4.500,00 oltre rivalutazione e interessi dal fatto di reato sino al soddisfo, ovvero nella somma minore o maggiore da contenersi in ogni caso nello scaglione di € 5.200,00, da determinarsi sulla base di criteri equitativi e di giustizia. All'udienza del 10/07/2019, il Tribunale, dichiarata la contumacia di ha Controparte_1 concesso a parte attrice termine di 15 giorni per instaurare il procedimento di negoziazione assistita. Esperita la condizione di procedibilità parte attrice, all'udienza del 13.02.2020 ha rinunciato ai termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e ha chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni;
il Tribunale, preso atto della rinuncia ha rinviato all'udienza del 07/07/2021 per la precisazione delle conclusioni, successivamente differita per esigenze di ruolo. All'udienza del 25/03/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni “ L'avv. Gaetano Maria Bloise, per il CC in pensione OT CA si riporta integralmente al contenuto dei propri atti e scritti difensivi e ne chiede l'accoglimento. Rassegna le proprie conclusioni come da atti da intendersi qui ritrascritte;
l'avv. Bloise nelle sue qualità, si rimette al Giudice per la decisione della causa, con la concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali. Hanno partecipato alla redazione delle presenti note, nonché allo studio della controversia i dott.ri: , Controparte_2 CP_3
e Salvezza illimitate” (cfr. note scritte del 24.03.2025). La causa,
[...] Persona_1 quindi, è stata posta in decisione con concessione del solo termine di soli 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali (scaduto il 16 Giugno 2025 attesa la comunicazione alle parti del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. il 16.04.2025). L'attore non ha depositato comparsa conclusionale. La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
2 Avuto riguardo al petitum ed alla causa petendi contenuti nell'atto introduttivo la domanda esperita da deve essere qualificata come azione per il risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1 derivante da reato. Tanto precisato, appare opportuno, innanzitutto, premettere che, il referente normativo in cui sussumere la fattispecie concreta, va individuato nel disposto dell'art. 2059 c.c.. Come ormai noto, l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costituitivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c. e cioè, la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda e la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso (cd. danno-conseguenza; v. Corte Cost. n. 372/1994; Cass. S.U. n. 576, 581, 582, 584/2008). Sul piano processuale, grava sulla parte che invoca il risarcimento, non solo l'onere di provare l'esistenza del danno ingiusto subito, patrimoniale o non patrimoniale (cd. eventus-damni) e la causale riconducibilità dello stesso ad un fatto colposo o doloso altrui, quanto fornire la prova dell'esistenza di una determinata conseguenza pregiudizievole di natura patrimoniale o non patrimoniale, ad esso riconducibile (cd. danno conseguenza), che serve a stabilire la misura del risarcimento. Per ciò che più in particolare attiene alla vicenda oggetto di scrutinio, in cui il danno non patrimoniale deriva da fatto-reato, occorre ricordare che, il danneggiato dal reato il quale, costituitosi parte civile nel processo penale, abbia ottenuto sentenza favorevole anche in relazione alla domanda risarcitoria in tale sede formulata e la cui valutazione sia stata demandata in sede civile, pur restando esonerato dal dover provare l'accadimento dell'evento lesivo coperto da giudicato penale è tenuto a fornire l'effettiva prova dei pregiudizi subiti e del rapporto di causalità che li avvince alla condotta di reato. Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo il quale, la sentenza penale che, accertando la sussistenza del reato abbia altresì disposto la condanna dell'imputato al risarcimento del danno, demandandone la liquidazione ad altro giudizio, ha effetto vincolante solo in ordine alla declaratoria di generica condanna al risarcimento suddetto, restando, invece, impregiudicato l'accertamento riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire (v. Cass. n. 4318/2019). Ciò significa che, il giudicato penale di condanna generica al risarcimento attiene al danno- evento e nel giudizio civile dovrà essere accertato il danno-conseguenza. Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, da cui questo Tribunale ritiene non doversi discostare, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno, anche quello non patrimoniale, deve essere provata da chi lo invoca. Giova all'uopo richiamare il principio formulato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 26972/2008 secondo cui: “Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato;
a tal fine, il giudice può far ricorso a presunzioni, ma il danneggiato dovrà comunque allegare tutti gli elementi idonei a fornire, nella concreta fattispecie, la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.” (v. anche Cass. n. 691/2012) Con particolare riferimento al danno all'onore ed alla reputazione la Suprema Corte ha poi affermato che: “in tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla
3 reputazione, il danno risarcibile non è in re ipsa e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato” (Cass. n. 2968/2021; Cass. n. 4005/2020; v. anche sentenza n. 1046/2019, secondo cui: “ il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni", precisandosi, tuttavia, che assumono "a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento", tra gli altri, "la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima" (Cass. Sez. 3, ord. 26 ottobre 2017, n. 25420, Rv. 646634-04) e ciò, oltretutto, "tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale" (Cass. Sez. 3, sent. 25 maggio 2017, ord. 13153, Rv. 644406-02)”. Così tracciate le coordinate normative e giurisprudenziali e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente procedimento, c'è da dire innanzitutto che, la domanda risarcitoria proposta da , si fonda su sentenza penale, divenuta irrevocabile, con la quale Parte_1
è stata riconosciuta la penale responsabilità del convenuto e conseguentemente disposta la condanna generica al risarcimento del danno subito dall'odierno attore, persona offesa costituitasi parte civile nel procedimento penale. Orbene, pur non essendovi dubbio alcuno che, in via di principio, l'attore sia legittimato ad agire dinnanzi al giudice civile per ottenere il risarcimento dei danni che ha dedotto aver subito a causa della condotta illecita posta in essere dal convenuto, la domanda proposta non può essere accolta in quanto risulta carente di specifica indicazione e di prova in ordine al concreto pregiudizio prodotto dalla suddetta condotta. Sul punto le allegazioni dell'attore sono del tutto generiche essendosi egli limitato a dedurre di aver subito un danno morale dalla condotta illecita posta in essere dal convenuto, sia in ragione delle lesioni fisiche che per l'offesa propria reputazione, sul presupposto che, l'aggressione, sarebbe avvenuta nei luoghi e dinnanzi alle persone di abituale convivenza. L'attore, tuttavia, si è limitato ad allegare di aver patito il suddetto danno morale ma non ha in alcun modo spiegato, in cosa si siano concretamente dispiegate le conseguenze della condotta di reato posta in essere dall'odierno convenuto. Infatti, riguardo al lamentato pregiudizio arrecato alla propria reputazione, l'attore non ha in alcun modo spiegato in cosa esso sia effettivamente consistito, non potendo ritenersi sufficiente a provare eventuali sofferenze interiori ovvero di perdita di fiducia e di stima da parte delle altre persone, la generica menzione al fatto che, le offese e le minacce proferite dal gli siano state rivolte in CP_1 luoghi di abituale convivenza e alla presenza di persone con cui si ha quotidiano contatto. Stesse considerazioni valgono quanto alle lesioni provocate: l'attore non ha prodotto alcuna documentazione medica atta a fornire dei parametri di riferimento da cui muovere per la determinazione del danno né, a tale scopo, ha precisato la domanda né ha chiesto di articolare mezzi istruttori, avendo rinunciato alla concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. (si rileva inoltre che anche la prova per interpello indicata in citazione è inammissibile in quanto non articolata con capi specifici).
4 In conclusione, trattandosi di danno-conseguenza (che, alla luce di quanto argomentato, deve essere provato) e non già di danno in re ipsa, a fronte delle generiche allegazioni non ricorrono, nel caso di specie, le condizioni per il riconoscimento del chiesto risarcimento. C'è in ultimo da considerare che, la totale mancanza di allegazione e di prova in ordine alle ripercussioni derivate dalla condotta di reato, in termini di intensità e durata, rende in ogni caso impossibile per il giudice quantificare l'effettiva consistenza del risarcimento spettante. Ragion per cui, la domanda risarcitoria formulata deve ritenersi infondata e va rigettata. In relazione alle spese, nulla va disposto attesa la contumacia del convenuto vittorioso.
P.Q.M.
il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) NULLA sulle spese. Così deciso in Castrovillari, in data 01.07.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Valeria Morrone
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