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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Prencipe Presidente
Dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. 33/2023 R.G.A.C.C., promossa da
, in persona del suo amministratore pro PA tempore, rappresentato e difeso in atti all'avv. Paolo Di Bello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
– appellante – nei confronti di
Avv. Matarrese Nicola, in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
– appellato –
Oggetto: appello in materia di servitù di uso pubblico.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del
17.9.2024.
Fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. Nicola Matarrese conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, il , onde sentir PA dichiarare che il piazzale di proprietà del convenuto era gravato da PA una servitù di uso pubblico, costituitasi per intervenuta usucapione da parte del ovvero per dicatio ad patriam, riconducibile al comportamento Parte_2
pagina 1 di 21 dell'originario proprietario della zona;
in subordine, per sentir dichiarare in suo favore l'intervenuta usucapione della servitù di passo e sosta sulla predetta zona.
Si costituiva il , eccependo preliminarmente il PA difetto di legittimazione attiva del Matarrese e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda, perché infondata.
All'esito dell'istruttoria, il Giudice designato, con sentenza n. 4598/2022
(depositata in data 3.12.2022 e notificata in data 15.12.2022), accoglieva la domanda principale, evidenziando:
- che l'istruttoria aveva confermato che l'area scoperta di proprietà del convenuto era gravata da servitù di uso pubblico, che trovava titolo PA nella dicatio ad patriam fattane dal proprietario originario, ovverosia l'impresa di costruzioni LL: era emerso, infatti, che il fabbricato condominiale convenuto era stato eretto nel 1988 dall'impresa di costruzioni LL (che ottenne dal
Comune di la concessione edilizia n. 280 del 23.12.1986 su un suolo di Pt_2 proprietà, comprendente anche un'area scoperta frontistante la Via Sottotenente
Guerra);
- che, tra l'area scoperta e la Via S.T. Guerra, vi era originariamente un muro a delimitazione del confine, come si desumeva direttamente dalla pratica edilizia di seconda variante al progetto e, segnatamente, dalla particolareggiata relazione tecnica datata 14.10.1988 a firma illeggibile, ove il tecnico comunale certificava l'esistenza di «muri a secco in parte diroccati e antiestetici»;
- che, in conformità alla seconda variante approvata, l'impresa LL distrusse i muretti e provvide al livellamento dei fondi, in modo tale da consentire un innesto piano e continuo direttamente dalla Via Guerra all'area scoperta di proprietà del
; PA
- che l'impresa provvide anche alla costruzione della rampa di scale che congiungeva l'area scoperta condominiale con posta ad un livello Pt_1 superiore;
- che la volontà univoca dell'impresa LL di assoggettare il proprio bene all'uso generalizzato da parte della collettività si evinceva da una serie di elementi, ovvero:
1. dalla relazione dei progettisti RB e Loperfido, allegata alla richiesta della seconda variante al progetto edificatorio, da cui si evinceva l'intenzione dell' di realizzare un raccordo stradale che potesse avvantaggiare l'intera Pt_3
pagina 2 di 21 collettività cittadina, andando a snellire la circolazione nell'adiacente Via Madonna della Croce;
2. dal parere favorevole della Commissione edilizia comunale alla richiesta di variante e dalle dichiarazioni del tecnico che svolse l'istruttoria, da cui si ricavava che i tecnici comunali percepirono la richiesta di variante del costruttore LL come un comportamento che, accanto ad un interesse indubbiamente privato, consentiva anche la soddisfazione dell'esigenza pubblica di aumentare le aree di parcheggio in quella zona della città, evidentemente gravata dal traffico veicolare;
3. dalle dichiarazioni testimoniali raccolte, da cui era emerso che, nel piazzale di proprietà del convenuto, gli avventori provvedevano al transito e al PA parcheggio indiscriminato sin dall'origine, condotte favorite dall'originaria assenza di impedimenti fisici (e.g. cancelli, sbarre, segnali di divieto, etc.);
4. dalla descrizione dei luoghi contenuta in tutti gli atti di alienazione dei locali siti nell'area scoperta di proprietà dell' , rappresentati come “aventi Controparte_1 accesso dal prolungamento di via Sottotenente Guerra”, da cui si desumeva che lo stesso proprietario considerava l'area condominiale scoperta come una zona destinata ad essere una componente della viabilità pubblica;
5. che era sufficiente - ai fini della configurazione della servitù di uso pubblico - che fossero i cittadini, in quanto soggetti, a trarre dal bene altrui una utilità di carattere generale, a prescindere dall'esistenza di un'oggettiva utilità tra i fondi.
Pertanto, il Tribunale condannava il convenuto alla rimozione della PA sbarra elettrica, che impediva l'accesso alla zona da parte dei cittadini e, in applicazione del principio della soccombenza, condannava il PA convenuto al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza, interponeva appello il , PA che censurava l'intero iter logico del Giudice di primo grado, assumendo:
1. la mancanza di prova circa l'esistenza di una servitù di uso pubblico sul piazzale condominiale dell'edificio di in ed invero, dallo stesso PA Pt_2 contenuto dell'atto di citazione, si evinceva che il piazzale venne realizzato nel
1988, previa demolizione di alcuni muretti a secco (che delimitavano la relativa area);
2. che l'attore accedeva a detto piazzale non quale civis del Comune di bensì Pt_2 quale parte di un accordo privato raggiunto (in proprio e/o quale rappresentante pagina 3 di 21 del condominio di via S. Maria della Croce n. 19) con il proprietario costruttore
LL, dietro consenso all'abbattimento del muro che separava l'area da via S.T.
Guerra, per effetto del quale gli era stato consentito di parcheggiare la propria auto nel costruendo piazzale;
3. che, pertanto, il primo giudice aveva dato rilievo non a una prova certa, ma si era affidato a uno standard probatorio di tipo probabilistico, in termini indiretti e presuntivi, posto che la relazione al progetto della seconda variante presentato dai tecnici dell'impresa non conteneva alcuna volontà del costruttore di CP_2 mettere a disposizione l'area di parcheggio condominiale a vantaggio della collettività di Pt_2
4. che invero l'utilità era riferita ai proprietari e condomini di e, PA semmai, a quelli del fabbricato Mottola, ma non dell'intera collettività; pertanto, il progetto di variante mirava a far usufruire di un'area di parcheggio i soli condomini di , con indiretto beneficio anche dei condomini del PA fabbricato Mottola;
5. che, quanto al parere della Commissione edilizia di (nella seduta del Pt_2
14.10.1988), il non ebbe a richiedere la cessione gratuita dell'area da Pt_2 destinare a parcheggio pubblico e neppure ne chiese il semplice asservimento a parcheggio (comunque privato); il Tribunale, pertanto, non avrebbe dovuto trarre indici presuntivi dalle dichiarazioni dei tecnici, in quanto la volontà di una pubblica amministrazione poteva essere espressa da atti amministrativi e non dalle
“percezioni” dei propri dipendenti;
6. che, quanto alla descrizione dei luoghi contenuta negli atti di alienazione dei locali alla strada, valorizzata dal primo Giudice, si trattava di una mera illazione, posto che una siffatta descrizione, lungi dal volersi riferire ad alcuna viabilità pubblica, mirava esclusivamente alla corretta identificazione dei luoghi, effettivamente corrispondenti ad un'area, non altrimenti ubicabile, che rappresentava appunto il prolungamento della preesistente via Sottotenente Guerra (una stradina lunga pochi metri che terminava appunto a ridosso dell'accesso alla superficie scoperta di proprietà del convenuto); PA
7. che il Giudice di primo grado aveva altresì omesso di valutare il comportamento del qualificabile quale negazione dell'esistenza della servitù, Parte_2 poiché: a) la richiesta relativa all'installazione della sbarra elettrica a chiusura dell'area privata antistante il di via Roma n.13, presentata da PA
pagina 4 di 21 quest'ultimo in data 20.11.2015 ed acquisita dal con prot. n. Parte_2
16938, era stata regolarmente evasa in senso positivo dal medesimo Ente;
b) il tentativo dell'avv. Matarrese di ottenere dall'Ufficio Tecnico del Comune di la Pt_2 sospensione cautelare dei lavori di installazione della predetta sbarra, attraverso l'istanza di accesso agli atti del procedimento, si era rivelato inammissibile, oltre che infondato;
8. che anche il particolare connotato di interclusione dell'area deponeva in senso contrario all'accertata dicatio indeterminata in favore di una collettività, inducendo a concludere per una utilità limitata dell'area ai soli proprietari frontisti, dovendosi ribadire che era assolutamente inesistente la rotatoria di cui aveva parlato il primo giudice, essendo il transito consistente nelle sole manovre di entrata e uscita dai parcheggi, anche da parte dei c.d. abusivi;
9. che sussisteva l'errata valutazione da parte del Tribunale delle prove e della documentazione fotografica, laddove non teneva conto né dell'inattendibilità del teste (poiché contraddettosi più volte) né della vaghezza e Testimone_1 genericità delle dichiarazioni del teste;
e laddove non aveva Testimone_2 considerato che le fotografie prodotte dall'originario attore, ancorché prive di data, erano in verità riconducibili al periodo in cui fu installata in loco la sbarra elettrica (2016), come risultava dalla presenza nelle immagini del materiale inerte accumulato per la relativa installazione e delle tracce dell'impianto elettrico scavate ed ancora prive di copertura bituminosa, e ritraevano autovetture di proprietà degli stessi condomini di o comunque di loro parenti e PA amici.
Tanto premesso, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte dall'originario attore.
Si costituiva l'avv. Matarrese Nicola, che resisteva all'appello, esponendo:
- che il primo giudice aveva correttamente applicato sia l'art. 115 c.p.c. che l'art. 2697 c.c., avendo ritenuto provata l'esistenza della servitù di uso pubblico sul piazzale condominiale del fabbricato di in ed invero, sulla PA Pt_2
(asserita) erronea valutazione della richiesta della seconda variante del progetto edilizio, rappresentava che la volontà del costruttore era quella di creare l'accesso da Via S.T. Guerra, che avrebbe consentito un accesso più agevole ai locali ivi ubicati da parte degli inquilini del appellante, una fruizione della PA
pagina 5 di 21 detta zona (ovvero del piazzale) da parte dei condomini del fabbricato Mottola
(ovvero Condominio di Via S. Maria della Croce n. 19) ed un notevole vantaggio per tutta la circolazione (ovvero per tutta la cittadinanza di che avrebbe Pt_2 potuto nel detto piazzale invertire la marcia e parcheggiare);
- che, con riguardo all'asserita erronea valutazione del parere della Commissione edilizia del non accettava il contraddittorio sulle nuove deduzioni Parte_2 di parte appellante e ribadiva che il parere della Commissione edilizia era quello di realizzare un parcheggio pubblico a vantaggio della circolazione stradale e di tutta la cittadinanza di (cosa avvenuta per ben 27 anni), rimarcando la Pt_2 presenza sul piazzale dei tombini recanti la scritta “illuminazione pubblica” e la scritta “EAAP”, non disconosciuti neppure dall'amministratore del;
PA
- che, in ordine alla censura sull'interpretazione della descrizione dei luoghi contenuta negli atti di alienazione, evidenziava che Via S.T. Guerra non era una stradina di pochi metri ma era lunga oltre 100 metri;
inoltre, detto piazzale era considerato dal costruttore di fatto come prolungamento di Via S.T. Guerra;
diversamente, non lo avrebbe indicato in quei termini negli atti di vendita;
- che, quanto all'omesso esame del comportamento concludente assunto dal premesso che non accettava il contraddittorio sulla nuova Parte_2 deduzione di parte appellante, sottolineava che la richiesta relativa alla installazione della sbarra non era “stata regolarmente evasa” dal in Pt_2 quanto il Condominio aveva falsamente dichiarato, nella SCIA presentata per l'installazione della sbarra a pag. 5, che lo stato attuale dell'immobile risultava conforme a quello di fatto legittimato dalla concessione edilizia n. 280 del
23.12.1986 e successive varianti n. 109 dell'1.7.1988 e n. 226 del 31.10.1988 ed a pag. 28 e aveva indicato, come allegati, la ”dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori ed il verbale assemblea condominiale”
(allegazioni non effettuate, come si evinceva dalla copia della detta SCIA rilasciata il 29.6.2016 dal Responsabile del Settore Gestione e Assetto del
Territorio);
- che, sull'erronea valutazione delle prove orali e della documentazione fotografica, ribadiva l'attendibilità dei testi escussi e l'incisività delle dichiarazioni rese, evidenziando che, in sede di interrogatorio formale, la stessa amministratrice del Condominio convenuto, , non aveva escluso Controparte_3 che i veicoli parcheggiati potessero essere di proprietà di estranei al , PA
pagina 6 di 21 riferendo che, in occasione delle sagre cittadine, i condomini le avevano parlato della presenza di auto e furgoni parcheggiati sul piazzale;
inoltre, spiegava che la produzione fotografica costituiva prova che nel piazzale si parcheggiava e che, oltretutto, si continuava a parcheggiare anche durante i lavori di posizionamento della sbarra;
- che aveva offerto prova idonea circa l'intervenuta costituzione della servitù di uso pubblico, evidenziando altresì che nel piazzale vi erano senza ombra di dubbio opere permanenti, visibili ed idonee (da ben 27 anni) a rivestire funzione inequivocabile di destinazione al transito di persone (funzione e/o interesse pubblico), costituite dalla scalinata in pietra realizzata dal costruttore per il collegamento delle due strade e dall'aiuola centrale realizzata dal costruttore al centro del piazzale per la circolazione delle autovetture che, transitando intorno a detta aiuola, veniva agevolata in ingresso e in uscita;
- che, per ben 27 anni, ovvero fino alla installazione della sbarra, vi era stata completa inerzia sotto tutti i punti di vista da parte del appellante, PA che non aveva mai ostacolato l'ingresso, la circolazione e la sosta delle autovetture sul piazzale, né il transito pedonale;
- che anche il divieto di transito posto all'ingresso del piazzale - del quale vi era evidenza che fosse stato apposto nell'anno 2008 (ovvero dopo che erano trascorsi circa 20 anni, dal 1989) - non era indice di nulla, atteso che anche dopo l'apposizione di detta segnaletica si continuava ad accedere nel piazzale in maniera non sporadica nè abusiva, ma continuativa e giornaliera, senza alcuna opposizione da parte dei condomini del appellante. PA
Richiamava pertanto tutte le domande e deduzioni svolte con l'atto di citazione in primo grado, nonché tutti gli atti ed eccezioni formulate in quella sede, chiedendo che l'appello, per come proposto, venisse dichiarato infondato, con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza depositata il 15.05.2023, veniva rigettata l'istanza di inibitoria, con rinvio per precisazioni delle conclusioni all'udienza cartolare del 17.9.2024, all'esito della quale la causa veniva riservata per la decisione.
Diritto.
Deve premettersi che costituisce principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. 1, 17/7/2024, n. 19784) quello secondo cui la dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pagina 7 di 21 pubblico, postula che il proprietario, con un comportamento anche non intenzionalmente diretto a dare vita al predetto diritto, metta volontariamente il proprio bene a disposizione della collettività, con carattere di continuità e non di mera precarietà e tolleranza, assoggettandolo al relativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune dei membri della collettività considerati uti cives (cfr. Cass.,
Sez. II, 14/06/2018, n. 15618; 22/11/2000, n. 15111; di recente, Cass., sez. 1,
26/4/2024, n. 11320), e ciò indipendentemente non solo dai motivi per cui tale comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima
(cfr. Cass., Sez. II, 4/06/2001, n. 7481; 21/05/2001, n. 6924; 17/03/1995, n.
3117), ma anche dal decorso di un congruo periodo di tempo o dall'esistenza di un atto negoziale o un provvedimento ablativo (cfr. Cass., Sez. II, 10/12/1994,
n. 10574).
Va altresì evidenziato che è stata esclusa la sussistenza della dicatio ad patriam allorquando i privati avessero inteso destinare le aree di loro proprietà all'uso, come strada, dei soli proprietari e utenti degli edifici, costruiti o da costruire, sui diversi lotti fronteggianti, con la conseguente illegittimità della condotta del comune che, occupandole, le aveva sottratte ai proprietari realizzandovi opere stabili che ne avevano montato irreversibilmente la conformazione (v. Cass., sez.
1, 11/3/2016, n. 4851).
Si è anche ritenuto che il comportamento del proprietario di un fondo, il quale, nel lottizzarlo, metta volontariamente e con carattere di continuità una striscia di terreno a disposizione della collettività, assoggettandola al relativo uso pedonale e carrabile, rende applicabile l'istituto della cd. "dicatio ad patriam", quale modo di costituzione di una servitù. Ne deriva che la successiva esecuzione, da parte del di lavori di miglioria su detta striscia e, segnatamente, la Pt_2 realizzazione di un marciapiedi, non dà luogo ad una cd. occupazione usurpativa, difettandone i presupposti della trasformazione del bene in opera pubblica e della sua radicale manipolazione in guisa da farlo divenire strutturalmente un "aliud" rispetto a quello precedente e, mancando, altresì, a monte, un provvedimento amministrativo che riveli l'intendimento della P.A. di appropriarsi della strada e di trasformarla in strada pubblica, includendola nel relativo elenco (v. Cass., sez. 1,
27/6/2018, n. 16979).
Ora, il primo Giudice ha ritenuto che la servitù di uso pubblico traesse titolo dalla dicatio ad patriam, disposta dal primo proprietario dell'immobile (impresa pagina 8 di 21 costruttrice LL) nell'anno 1988, a seguito della presentazione della pratica edilizia di seconda variante al progetto edilizio, in cui (v.dsi relazione dei progettisti) si legge: “ … se ne propone la realizzazione con innesto dalla stradina prospiciente che si diparte dalla via Madonna della Croce, con la conseguente realizzazione di un parcheggio antistante, avente una superficie di mq. 658. Tale soluzione, oltre a consentire un più agevole accesso ai suddetti locali, con la zona destinata a parcheggio, offre la possibilità di migliorare le condizioni igienico- sanitarie tuttora esistenti in prossimità del fabbricato “Mottola” e di fruizione della suddetta zona anche da parte degli inquilini dello stesso stabile con notevole vantaggio per tutta la circolazione di via Madonna della Croce”.
A detta del primo Giudice, era stato lo stesso proprietario a palesare l'intenzione di realizzare un “raccordo stradale, che potesse avvantaggiare l'intera collettività cittadina, andando a snellire la circolazione nell'adiacente Via madonna della
Croce” (cfr. motiv.).
A parere della Corte, l'argomentazione non è condivisibile.
Ed invero, dalla lettura della citata relazione tecnica prodotta da parte attrice, non si evince la volontà del proprietario costruttore di mettere a disposizione della collettività l'area di parcheggio condominiale, quanto piuttosto la volontà di rendere possibile l'accesso dei condomini di anche attraverso la PA strada denominata S.ten. Guerra, con la creazione di una zona di parcheggio che consentisse non solo un più agevole accesso ai locali dell'erigendo fabbricato condominiale, ma anche di migliorare le condizioni igienico-sanitarie esistenti in prossimità del preesistente fabbricato condominiale “Mottola”, consentendo la fruizione di detta zona di parcheggio anche per gli inquilini di questo stabile, con vantaggio per tutta la circolazione di via Madonna della Croce.
In altri termini, non pare che l'animus del costruttore fosse quello di mettere a disposizione della collettività intera l'area di parcheggio, quanto di realizzare un parcheggio per i condòmini del fabbricato di , antistante i locali a PA piano terra (garage, depositi e cantinole), in modo da poter beneficiare – sia pure indirettamente – anche i condomini del fabbricato Mottola ed agevolare, così,
l'intera circolazione sulla via Madonna della Croce.
Ne deriva che non vi è prova adeguata della volontà del privato costruttore di mettere l'area privata di sua proprietà a disposizione di una comunità indeterminata di cittadini, con carattere di continuità, ma soltanto di ottenere un pagina 9 di 21 più comodo accesso ai propri locali garage/deposito attraverso l'altro accesso, da via S.T. Guerra (previo abbattimento di muretti fatiscenti e degradati), in modo da migliorare le condizioni igienico-sanitarie in prossimità del fabbricato condominiale Mottola e consentendo così, anche ai suoi abitanti, di ricevere un beneficio indiretto da questo accesso stradale.
Ma, così opinando, è del tutto evidente che il vantaggio non era per la collettività di (v. sul punto, Cass. n. 4851/2016), bensì per i soli proprietari e utenti Pt_2 degli edifici costruiti (Fabbricato Mottola) o da costruire (cond. ). PA
Va poi rilevato, in senso contrario alla dicatio ad patriam, che la documentazione depositata da parte appellante con la memoria ex art. 127 c.p.c. in data
13.9.2024 smentisce totalmente l'assunto del primo Giudice relativo alla volontà del costruttore estrinsecata nella relazione presentata con la seconda variante al progetto edilizio.
Si legge, invero, nelle note scritte depositate per l'udienza del 17.9.2024, che il documento depositato in primo grado dall'attore avv. Matarrese, fosse - in realtà
- monco di due pagine, assolutamente essenziali ai fini del decidere.
In particolare, la relazione tecnica degli arch. RB e Loperfido (presente alle pagg. 15, 16 e 17 del doc. 4 prodotto dall'attore), non era quella poi effettivamente approvata dalla Commissione Edilizia nella seduta del 14.10.1988
(e posta a base della concessione edilizia): la relazione tecnica approvata era infatti allegata alla pag. 18 del suddetto doc. 4, di cui controparte aveva tuttavia prodotto il solo frontespizio (omettendo la relativa relazione di n. 2 pagine degli stessi arch. RB e Loperfido, che corrispondeva appunto a quella approvata per il progetto effettivamente realizzato, come da planimetria corrispondente ancora oggi allo stato dei luoghi;
cfr. pagg. 19 e 20 del medesimo doc. 4).
Il parere dell'UTC, recepito dalla Commissione edilizia nella predetta seduta, faceva espressamente riferimento a n. 2 soluzioni relative alla sistemazione esterna presentate dall'impresa costruttrice: una soluzione principale (quella poi approvata) ed una soluzione subordinata, contrassegnata con la lettera “B”.
Il documento prodotto dall'avv. Matarrese, invece, faceva riferimento non alla soluzione effettivamente approvata dalla Commissione edilizia (ovverosia, “se ne propone la realizzazione con innesto dalla stradina prospiciente che si diparte dalla Via Madonna della Croce, e, correndo parallelamente al fabbricato
“MOTTOLA” smista gli accessi ai garages ed ai locali deposito. Sono previsti
pagina 10 di 21 altresì dei muri di calcestruzzo a contenimento del rilevato a scarpata con sovrastante sistemazione a verde, nonché due aree destinate a parcheggio: una di mq.100 a quota della strada a monte in adiacenza del tratto A-B e l'altra di mq. 144 alla stessa quota dell'ingresso ai garages”), bensì alla soluzione “B”, scartata dalla Commissione Edilizia, in cui si leggeva appunto: “ … se ne propone la realizzazione con innesto dalla stradina prospiciente che si diparta da Via
Madonna della Croce, con la conseguente realizzazione di un parcheggio antistante avente una superficie di mq.658. tale soluzione, oltre a consentire un più agevole accesso ai suddetti locali, con la zona destinata a parcheggio, offre la possibilità di migliorare le condizioni igienico-sanitarie tuttora esistenti in prossimità del fabbricato “MOTTOLA”, e di fruizione della suddetta zona anche da parte degli inquilini dello stesso stabile con notevole vantaggio per tutta la circolazione su Via Madonna della Croce”.
Viceversa, la relazione principale - e fatta propria dalla Commissione edilizia (in quanto vi è apposto il timbro della fa riferimento ad una zona CP_4 destinata a verde e a due aree, destinate appunto a parcheggio condominiale, per un totale di mq. 244: tale soluzione è stata poi quella approvata dalla C.E. nella seduta del 14.10.1988, con l'ulteriore precisazione “… a condizione che la superficie a verde sia sistemata a quota 400,70”.
La planimetria ivi allegata corrisponde, infatti, allo stato dei luoghi attuale.
Ora, sulla produzione documentale effettuata da parte appellante si sono incentrate le critiche di parte appellata, che ha eccepito trattarsi di documenti nuovi, che non sarebbero stati tempestivamente depositati;
tuttavia, a parare della Corte, non può parlarsi di nuovo documento (in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c.), bensì della mera regolarizzazione, con le n. 2 pagine mancanti, del doc. 4 prodotto nel fascicolo di controparte di primo grado (l'intera pratica edilizia).
Né può dubitarsi della legittimità di tale produzione: la Suprema Corte (v. Cass.
1366/2016, 17172/2007, 26030/14) ha evidenziato che “non può considerarsi nuova la produzione in originale di un documento già presente, in atti, in fotocopia, trattandosi della regolarizzazione formale di una produzione pregressa, tempestivamente avvenuta, in funzione di uno specifico mezzo istruttorio”; ne deriva che il documento non può considerarsi come “nuovo”, e che la produzione in copia di due fogli mancanti del documento prodotto in primo grado, laddove si pagina 11 di 21 tratti appunto di regolarizzare formalmente una documentazione pregressa, non viola affatto il disposto dell'art. 345 c.p.c.
Ciò posto, è evidente che la relazione approvata dal reca come unici Pt_2 destinatari del parcheggio i soli abitanti del condominio di . PA
Pur volendo prescindere da tale assorbente considerazione, e ritenere che, dagli atti prodotti, non è dato comprendere quale sia stata la soluzione approvata dalla
Commissione edilizia (in quanto, se da un lato, visivamente, il frontespizio recante la “lettera B” risulta sbarrato - in assenza di alcun elemento da cui possa evincersi l'identità dell'autore della “X” - dall'altro lato, il parere dell'U.T.C. fa espressamente riferimento ad entrambe le soluzioni, leggendosi che “ …. le due soluzioni relative alla sistemazione esterna si ritengono meritevoli di accoglimento, considerato che (vedi la soluz. B) va a bonificare un'area attualmente interessata da muri a secco in parte diroccati e antiestetici, nonché contrastanti con la igiene pubblica”), va tuttavia osservato che l'elemento che emerge dalla lettura della relazione (oltre alla necessità di demolire i muri a secco in quanto diroccati e antiestetici e considerati nocivi della igiene pubblica) è che il
LL intendeva imprimere al suddetto piazzale esterno la destinazione di parcheggio dedicato ai futuri proprietari degli appartamenti e dei locali deposito e garage (attuali inquilini del ), senza alcun PA riferimento ad un uso pubblico dello stesso, con ulteriore e indiretto vantaggio per gli inquilini del (c.d. Parte_4
“ ”). Controparte_5
Il che non equivale affatto a ritenere che l'intenzione del costruttore fosse quella di assoggettare l'area in questione ad un parcheggio fruibile dalla collettività degli abitanti di Pt_2
Quanto all'argomentazione, sostenuta in sentenza, che la volontà del costruttore fosse quella di realizzare “un raccordo stradale”, che potesse avvantaggiare
“l'intera collettività cittadina”, va detto – come osservato in modo condivisibile dalla difesa di parte appellante – che l'area del condominio di , per PA sua conformazione, non poteva affatto fungere da raccordo stradale e/o collegamento per strade pubbliche o private, in quanto aperta in una sola direzione e, dall'altra, interclusa;
per cui, non poteva che consentire solamente manovre funzionali al parcheggio ed all'entrata/uscita delle autovetture.
pagina 12 di 21 Va altresì osservato che il Comune di non avrebbe potuto rilasciare la Pt_2 concessione edilizia in mancanza della destinazione ai condòmini delle aree a parcheggio: è noto che, ai sensi dell'art. 41 sexies della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, nelle nuove costruzioni - ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse - debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 m² per ogni 20 m³ di costruzione e tale disposizione configura norma imperativa inderogabile in correlazione degli interessi pubblicistici da essa perseguiti, che opera non soltanto nel rapporto fra il costruttore o proprietario di edificio e l'autorità competente in materia urbanistica, ma anche nei rapporti privatistici inerenti detti spazi, nel senso di imporre la loro destinazione ad uso diretto delle persone che stabilmente occupano le costruzioni o ad esse abitualmente accedono.
Deve dunque ritenersi che la volontà del costruttore non fosse quella di destinare alla collettività tale area di parcheggio dell'erigendo fabbricato, bensì di assicurare degli spazi di parcheggio in favore dei proprietari del condominio di Pt_1 onde ottenere, appunto, il rilascio della concessione edilizia e, indirettamente, a quelli del fabbricato Mottola.
E, peraltro, non risulta che il Comune di bbia richiesto il calcolo del rapporto Pt_2 tra superficie dell'area scoperta e volumetria della costruzione [per dare assolto l'obbligo a favore dei condomini di (ex art. art. 18 L. 6 agosto PA
1967, n. 765)] né che abbia richiesto la cessione gratuita dell'area da destinare a parcheggio pubblico.
Venendo adesso all'altro elemento valorizzato dal Tribunale per sostenere la dicatio ad patriam, vale a dire la valutazione effettuata dai tecnici comunali, deve rilevarsi che anch'esso non appare elemento decisivo per ritenere configurata la c.d. dicatio ad patriam in favore della collettività del Parte_2
Si legge, nella motivazione del primo giudice, che “ …è indicativo anche il modo in cui, nei fatti, la commissione edilizia ebbe a recepire le intenzioni del costruttore allorquando, nella seduta del 14.10.1988, fornì parere favorevole alla richiesta di variante. Infatti, il tecnico che provvide all'istruttoria dichiarò: “le due soluzioni relative alla sistemazione esterna ritengono meritevoli di accoglimento considerato che a beneficiare un'area attualmente interessata da muri a secco in parte diroccati e antiestetici nonchè contrastanti con la igiene pubblica. Con la eliminazione di tali manufatti e il relativo livellamento delle aree attive si
pagina 13 di 21 otterrebbe un idoneo parcheggio pubblico a tutto vantaggio, tra l'altro, della circolazione nella zona particolarmente interessata al problema parcheggio”. Se ne ricava, sia pure in termini indiretti e presuntivi, che i tecnici comunali percepirono la richiesta di variante del costruttore come un comportamento che, accanto ad un interesse indubbiamente privato, consentiva anche la soddisfazione dell'esigenza pubblica di aumentare le aree di parcheggio in quella zona della città evidentemente gravata dal traffico veicolare”.
A parere della Corte, anche tale argomentazione non è condivisibile.
In primo luogo, deve farsi proprio il rilievo che le percezioni dei tecnici comunali debbono ritenersi assolutamente inconferenti ai fini di integrare la volontà del costruttore;
quel che conta è che la Commissione edilizia, nella citata seduta del
14.10.1998, rese il proprio parere favorevole, a condizione che “la superficie a verde sia sistemata a quota 400,70”.
Lo stesso tecnico istruttore comunale, peraltro, si era dichiarato favorevole alla richiesta di variante, “a condizione che i locali a piano interrato vengano vincolati
a parcheggio con idoneo atto pubblico” (cfr. doc. 4 pag. 3 attore).
Ne deriva che la dicatio ad patriam non è ravvisabile neppure dal comportamento del che nè richiese la cessione gratuita dell'area da destinare a Pt_2 parcheggio pubblico e neppure il semplice asservimento a parcheggio dell'area.
Al di là di quanto dichiarò il tecnico incaricato dell'istruttoria, resta il fatto che la relazione progettuale (A), senza riferire in alcun modo di una circolazione stradale sull'area condominiale, dichiarava di voler realizzare un parcheggio (“se ne propone la realizzazione con innesto dalla stradina prospiciente che si diparte dalla Via Madonna della Croce, e, correndo parallelamente al fabbricato “Mottola” smista gli accessi ai garages ed ai locali deposito. Sono previsti altresì dei muri di calcestruzzo a contenimento del rilevato a scarpata con sovrastante sistemazione
a verde, nonché due aree destinate a parcheggio: una di mq.100 a quota della strada a monte in adiacenza del tratto A-B e l'altra di mq. 144 alla stessa quota dell'ingresso ai garages”) a vantaggio esclusivo dei soli condòmini del fabbricato di , e che il Comune concesse la concessione edilizia a condizione PA
“…che i locali a piano interrato vengano vincolati a parcheggio con idoneo atto pubblico”, e che “la superficie a verde sia sistemata a quota 400,70”.
pagina 14 di 21 Va poi osservato che, in ossequio alla legge Ponte, l'impresa LL effettivamente destinò le aree a parcheggio dei condomini di , PA come desumibile dagli atti di alienazione prodotti.
Ne deriva che non può condividersi la prospettazione di parte appellata, secondo cui entrambe le relazioni (A e B) prevedevano la realizzazione di un parcheggio pubblico;
come detto, in nessuna delle due relazioni l'impresa LL riferiva di voler realizzare un parcheggio pubblico.
Venendo adesso al terzo elemento valorizzato dal primo Giudice, ovvero gli atti di alienazione prodotti, va premesso che il primo Giudice ha evidenziato che, in tutti gli atti di vendita dei locali siti nell'area scoperta in questione, l'impresa aveva descritto i locali come “ … aventi accesso dal prolungamento di via Sottotenente
Guerra”, con ciò “a voler ricavare un ulteriore elemento presuntivo in ordine al fatto che il proprietario considerava l'area condominiale scoperta come una zona destinata ad essere una componente della viabilità pubblica” (cfr. motiv. sentenza impugnata).
Ora, a parere della Corte, trattasi semplicemente della identificazione dell'area condominiale, altrimenti non individuabile (neppure dalla toponomastica), cui si accedeva dal prolungamento della (preesistente) via S.ten. Guerra, come tale avente una funzione di identificazione dell'oggetto della compravendita per il costruttore-venditore e di mero ausilio per la trascrizione nei pubblici registri.
Peraltro, dagli atti notarili prodotti da parte appellata, si ricava che l'impresa
LL, dopo la realizzazione del parcheggio, aveva effettivamente trasferito dette aree ai condomini di , a riprova dell'intento del costruttore di PA destinare quei beni ai condòmini suddetti.
Deve invero ribadirsi che, per costante orientamento giurisprudenziale “un'area privata può ritenersi assoggettata ad uso pubblico di passaggio quando l'uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati "uti cives" ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale e non "uti singuli", ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 21.5.2001, n. 6924, in senso conforme anche cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 28869/2021).
Quanto, poi, ai modi di costituzione di tale diritto, in mancanza di un titolo legale
(costituito da un provvedimento amministrativo o da una convenzione con il privato), esso non può che avvenire a mezzo della c.d. dicatio ad patriam oppure pagina 15 di 21 attraverso l'uso del bene da parte della collettività indifferenziata dei cittadini, protratto per il tempo di maturazione dell'usucapione ventennale (cfr. Consiglio di
Stato, Sez. V, sent. n. 6846/2021).
Ora, un valido titolo idoneo a costituire il diritto ovvero il comportamento non univoco del proprietario (che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, risulti idoneo a manifestare l'intenzione di porre il bene a disposizione della collettività, v. Cass., SS. UU., n. 1072/1988) sono elementi che
– ad avviso della Corte - non ricorrono nella fattispecie concreta.
In conclusione, non può condividersi la prospettazione del primo giudice relativamente alla sussistenza di una servitù di uso pubblico per c.d. dicatio ad patriam.
Ciò posto, deve allora esaminarsi l'ulteriore domanda, proposta in via alternativa dall'attore in primo grado - e ribadita anche in sede di gravame in caso di accoglimento del gravame - della sussistenza di una servitù di uso pubblico per maturata usucapione ventennale.
Sul punto, il primo Giudice non l'ha esaminata, ritenendola evidentemente assorbita.
Ad avviso della Corte, la domanda dell'attore (proposta in via alternativa), è fondata.
Va premesso che, come affermato dalla Suprema Corte, “perché si costituisca per usucapione una servitù pubblica di passaggio su una strada privata, è necessario che concorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
1) l'uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati "uti cives" in quanto portatori di un interesse generale, non essendo sufficiente un'utilizzazione "uti singuli", cioè finalizzata a soddisfare un personale esclusivo interesse per il più agevole accesso ad un determinato immobile di proprietà privata;
2) l'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù;
3) il protrarsi dell'uso per il tempo necessario all'usucapione” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 28632 del 29/11/2017).
Ora, sussiste anzitutto la prova di un parcheggio generalizzato di autoveicoli sul piazzale in questione protrattosi per il tempo necessario alla maturazione dell'usucapione ventennale della servitù.
pagina 16 di 21 Anzitutto, il legale rappresentante del non ha potuto disconoscere la PA presenza di autoveicoli appartenenti anche ad estranei sul piazzale in questione, rappresentati altresì da auto e furgoni, in occasione di sagre cittadine;
il teste indifferente, il quale ha riferito di conoscere i luoghi di causa perché vi Tes_2 abitavano i propri genitori (in via S.T Guerra) ha dichiarato che chiunque poteva parcheggiare nel piazzale a partire dall'estate del 1989 e sino a metà giugno del
2016, allorquando il condominio vi appose una sbarra;
il teste ha dichiarato che parcheggiavano non solo i proprietari del condominio di e del PA
(compreso l'avv. Matarrese), ma anche i vicini di via Guerra, i Controparte_6 familiari, amici e tutti i cittadini che, transitando in via Madonna della croce, avevano necessità di parcheggiare utilizzando il piazzale antistante;
detto piazzale veniva anche utilizzato dai commercianti nei giorni di mercato settimanale, nelle fiere e sagre cittadine per parcheggiare i loro veicoli ed altrettanto facevano le persone che ivi si riportavano a nelle sagre e Pt_2 festività.
Anche le foto prodotte dal Matarrese (poco prima del posizionamento della sbarra da parte del ) riproducono scatti di autoveicoli chiaramente estranei al PA
, costituiti da furgoni, caravan ed altri veicoli pesanti, a riprova del PA fatto che chiunque poteva parcheggiare sul piazzale antistante i locali garage del di e che il non aveva, quanto meno sino PA PA PA al 2008, neppure apposto un cartello con il divieto di transito.
Il teste , venditore ambulante, ha ricordato di aver parcheggiato il proprio Tes_1 furgone tutti i martedì dagli anni '80 in poi e che chiunque poteva parcheggiare nel piazzale, ivi compresi gli altri venditori ambulanti e i comuni cittadini;
ha confermato che il piazzale poteva essere attraversato anche a piedi, per portarsi da via S.T. Guerra a anche dopo il posizionamento della sbarra;
Pt_1 precisava inoltre di aver utilizzato il piazzale anche in altri giorni della settimana, oltre a quello del mercato rionale, e che nessuno gli aveva mai contestato l'utilizzo del piazzale.
Si reputa superflua l'assunzione di altri e ulteriori testi (la lista testi prodotta da parte attrice in primo grado è di 27 testimoni, ritenuta sovrabbondante dal primo
Giudice), in quanto appare evidente, anche dal corposo corredo fotografico in atti
(comprovato anche da visure al P.R.A.), che chiunque potesse parcheggiare pagina 17 di 21 l'autovettura in quel piazzale, non solo i residenti dei due condomini di PA
[...
e Mottola.
Ebbene, dal tenore di tali dichiarazioni, si desume che esistesse sullo stesso piazzale un transito pedonale e veicolare esercitato “uti cives”, essendo lo stesso compiuto non solo dagli abitanti del condominio di . PA
Come affermato dalla Suprema Corte, perché un'area privata possa ritenersi assoggettata a uso pubblico di passaggio è necessario che l'uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati "uti cives", ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale e non "uti singuli", ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene che si pretende gravato.
In questo caso, dalle deposizioni dei due testi ammessi dal primo Giudice (due per parte) - non aventi una posizione qualificata rispetto al bene garantito e quindi considerati uti cives - si desume che, dalla fine degli anni '80, chiunque potesse parcheggiare nella zona in questione, senza subire rimostranze o lamentele da parte di nessun condomino.
Del resto, è la stessa parte appellante a riferire che il condominio si risolse a chiedere l'autorizzazione per l'apposizione della sbarra solo dopo aver subito un furto ed esasperato dalle continue violazioni della privacy operate da soggetti abusivi rispetto al condominio.
Deve, pertanto, escludersi che l'uso del passaggio fosse stato in passato esercitato soltanto dai proprietari di determinati immobili “ … in dipendenza della particolare ubicazione degli stessi o da coloro che avessero occasione di accedere ad essi per esigenze connesse alla loro privata utilizzazione” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 5312 del 29/05/1998), né è possibile ritenere che lo stesso transito per il parcheggio avvenisse in modo sporadico od episodico (circostanza senz'altro compatibile con un atteggiamento di mera tolleranza da parte del proprietario).
In proposito, appare significativo che l'uso indiscriminato del parcheggio e del passaggio pedonale si sia protratto per oltre ventisette anni, il che è chiaramente incompatibile con l'atteggiamento di mera tolleranza o cortesia del proprietario, né tantomeno sintomatico della sporadicità od episodicità del passaggio.
pagina 18 di 21 Deve pertanto ritenersi che il passaggio pedonale e il parcheggio veicolare, pur abusivo, sia stato sempre esercitato sino all'apposizione della sbarra, non risultando alcuna contestazione da parte del . PA
Ne deriva che, anche sotto il profilo temporale, la domanda proposta dal
Matarrese risulta adeguatamente dimostrata, posto che l'uso generalizzato del piazzale si è protratto per un tempo sufficiente al maturare dell'usucapione.
Anche l'apposizione del cartello di divieto di transito, dopo che erano già trascorsi vent'anni, non ha costituito elemento di dissuasione dei cittadini, come riconosciuto dalla stessa parte appellante (“… il condominio stanco della presenza seppure occasionale di autovetture estranee al condominio si decise appunto ad installare la sbarra”), a riprova del fatto che alcuni cittadini – come l'avv.
Matarrese - avessero maturato la convinzione di esercitare sull'area in questione un vero e proprio diritto di parcheggio sull'area in questione, essendosi maturata una vera e propria servitù di uso pubblico.
Peraltro, la chiusura veicolare con la sbarra e la precisazione (all'ente comunale) che il avrebbe continuato a garantire il passaggio pedonale per PA passare da via S.T. Guerra a sta a significare che il passaggio pedonale Pt_1 sul detto piazzale era sempre esistito sin dalla concessione edilizia e non sarebbe stato impedito con la sbarra;
il che appare decisamente contraddittorio rispetto alla natura privata del piazzale in questione, configurando altresì l'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù di uso pubblico.
Ora, a parere della Corte, ricorrono tutti i presupposti per configurare la servitù di uso pubblico per usucapione: l'uso risponde alla necessità ed utilità di un insieme di persone, agenti come componenti della collettività, e che è stato esercitato continuativamente per oltre un ventennio, con l'intenzione di agire "uti cives" e disconoscendo il diritto del proprietario (Cass., Sez. 2, n. 11346 del 17/06/2004); la servitù di uso pubblico può inoltre essere acquistata mediante il possesso protrattosi per il tempo necessario all'usucapione anche se manchino opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, essendo il requisito dell'apparenza prescritto dall'art. 1061 c.c., soltanto per le servitù prediali (Cass., Sez. Un., n.
20138 del 03/10/2011).
In assenza di una convenzione tra i proprietari dell'area e l'ente comunale, appare dimostrato non solo l'uso generalizzato del passaggio da parte di una pagina 19 di 21 collettività indeterminata di individui considerati uti cives e l'idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse, ma anche l'avvenuto decorso del tempo necessario alla maturazione dell'usucapione.
La sussistenza di una servitù di uso pubblico non esclude, poi, la proprietà privata del terreno su cui essa grava, anzi presuppone il carattere privato del fondo servente.
Né può ritenersi che sia ricorrente nella specie un'utilizzazione del piazzale più intensa e diversa, a vantaggio dei soli condomini Mottola, che non sarebbe riconducibile al contenuto della stessa (Cass., Sez. 2, n. 21953 del 25/09/2013), essendovi l'uso generalizzato da parte di una collettività indeterminata di individui, che hanno agito uti civies e non uti singuli.
In conclusione, va accolta la domanda proposta in primo grado di avvenuta costituzione della servitù di uso pubblico per maturata usucapione.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto che la sentenza, sia pure per motivi diversi da quelli indicati dal primo giudice, è conforme a diritto, esse seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (D.M. 55/2014 e successive modif. - valore indeterminabile – complessità bassa – valori minimi).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da PA
, in persona del suo amministratore pro tempore, nei confronti
[...] dell'avv. Matarrese Nicola avverso la sentenza n. n. 4598/2022, depositata in data 3.12.2022 e notificata in data 15.12.2022, così provvede:
- accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto, rigetta la domanda dell'avv.
Matarrese di accertamento della servitù di uso pubblico per dicatio ad patriam sull'area posteriore del condominio di in avente accesso PA Pt_2 diretto dalla via Sottotenente Guerra;
- accoglie la domanda dell'avv. Matarrese proposta in via alternativa e, per l'effetto, accerta e dichiara che l'area posteriore del condominio di PA in avente accesso diretto dalla via Sottotenente Guerra, è gravata da Pt_2 servitù di uso pubblico per il transito pedonale e carrabile e per la sosta di veicoli per maturata usucapione;
- conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
pagina 20 di 21 - dichiara tenuto e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di lite in favore di parte appellata, che liquida nella complessiva somma di €
4.996,00, oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 30.12.2024
Il Giudice rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr. Michele Prencipe
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Prencipe Presidente
Dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. 33/2023 R.G.A.C.C., promossa da
, in persona del suo amministratore pro PA tempore, rappresentato e difeso in atti all'avv. Paolo Di Bello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
– appellante – nei confronti di
Avv. Matarrese Nicola, in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
– appellato –
Oggetto: appello in materia di servitù di uso pubblico.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del
17.9.2024.
Fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. Nicola Matarrese conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, il , onde sentir PA dichiarare che il piazzale di proprietà del convenuto era gravato da PA una servitù di uso pubblico, costituitasi per intervenuta usucapione da parte del ovvero per dicatio ad patriam, riconducibile al comportamento Parte_2
pagina 1 di 21 dell'originario proprietario della zona;
in subordine, per sentir dichiarare in suo favore l'intervenuta usucapione della servitù di passo e sosta sulla predetta zona.
Si costituiva il , eccependo preliminarmente il PA difetto di legittimazione attiva del Matarrese e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda, perché infondata.
All'esito dell'istruttoria, il Giudice designato, con sentenza n. 4598/2022
(depositata in data 3.12.2022 e notificata in data 15.12.2022), accoglieva la domanda principale, evidenziando:
- che l'istruttoria aveva confermato che l'area scoperta di proprietà del convenuto era gravata da servitù di uso pubblico, che trovava titolo PA nella dicatio ad patriam fattane dal proprietario originario, ovverosia l'impresa di costruzioni LL: era emerso, infatti, che il fabbricato condominiale convenuto era stato eretto nel 1988 dall'impresa di costruzioni LL (che ottenne dal
Comune di la concessione edilizia n. 280 del 23.12.1986 su un suolo di Pt_2 proprietà, comprendente anche un'area scoperta frontistante la Via Sottotenente
Guerra);
- che, tra l'area scoperta e la Via S.T. Guerra, vi era originariamente un muro a delimitazione del confine, come si desumeva direttamente dalla pratica edilizia di seconda variante al progetto e, segnatamente, dalla particolareggiata relazione tecnica datata 14.10.1988 a firma illeggibile, ove il tecnico comunale certificava l'esistenza di «muri a secco in parte diroccati e antiestetici»;
- che, in conformità alla seconda variante approvata, l'impresa LL distrusse i muretti e provvide al livellamento dei fondi, in modo tale da consentire un innesto piano e continuo direttamente dalla Via Guerra all'area scoperta di proprietà del
; PA
- che l'impresa provvide anche alla costruzione della rampa di scale che congiungeva l'area scoperta condominiale con posta ad un livello Pt_1 superiore;
- che la volontà univoca dell'impresa LL di assoggettare il proprio bene all'uso generalizzato da parte della collettività si evinceva da una serie di elementi, ovvero:
1. dalla relazione dei progettisti RB e Loperfido, allegata alla richiesta della seconda variante al progetto edificatorio, da cui si evinceva l'intenzione dell' di realizzare un raccordo stradale che potesse avvantaggiare l'intera Pt_3
pagina 2 di 21 collettività cittadina, andando a snellire la circolazione nell'adiacente Via Madonna della Croce;
2. dal parere favorevole della Commissione edilizia comunale alla richiesta di variante e dalle dichiarazioni del tecnico che svolse l'istruttoria, da cui si ricavava che i tecnici comunali percepirono la richiesta di variante del costruttore LL come un comportamento che, accanto ad un interesse indubbiamente privato, consentiva anche la soddisfazione dell'esigenza pubblica di aumentare le aree di parcheggio in quella zona della città, evidentemente gravata dal traffico veicolare;
3. dalle dichiarazioni testimoniali raccolte, da cui era emerso che, nel piazzale di proprietà del convenuto, gli avventori provvedevano al transito e al PA parcheggio indiscriminato sin dall'origine, condotte favorite dall'originaria assenza di impedimenti fisici (e.g. cancelli, sbarre, segnali di divieto, etc.);
4. dalla descrizione dei luoghi contenuta in tutti gli atti di alienazione dei locali siti nell'area scoperta di proprietà dell' , rappresentati come “aventi Controparte_1 accesso dal prolungamento di via Sottotenente Guerra”, da cui si desumeva che lo stesso proprietario considerava l'area condominiale scoperta come una zona destinata ad essere una componente della viabilità pubblica;
5. che era sufficiente - ai fini della configurazione della servitù di uso pubblico - che fossero i cittadini, in quanto soggetti, a trarre dal bene altrui una utilità di carattere generale, a prescindere dall'esistenza di un'oggettiva utilità tra i fondi.
Pertanto, il Tribunale condannava il convenuto alla rimozione della PA sbarra elettrica, che impediva l'accesso alla zona da parte dei cittadini e, in applicazione del principio della soccombenza, condannava il PA convenuto al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza, interponeva appello il , PA che censurava l'intero iter logico del Giudice di primo grado, assumendo:
1. la mancanza di prova circa l'esistenza di una servitù di uso pubblico sul piazzale condominiale dell'edificio di in ed invero, dallo stesso PA Pt_2 contenuto dell'atto di citazione, si evinceva che il piazzale venne realizzato nel
1988, previa demolizione di alcuni muretti a secco (che delimitavano la relativa area);
2. che l'attore accedeva a detto piazzale non quale civis del Comune di bensì Pt_2 quale parte di un accordo privato raggiunto (in proprio e/o quale rappresentante pagina 3 di 21 del condominio di via S. Maria della Croce n. 19) con il proprietario costruttore
LL, dietro consenso all'abbattimento del muro che separava l'area da via S.T.
Guerra, per effetto del quale gli era stato consentito di parcheggiare la propria auto nel costruendo piazzale;
3. che, pertanto, il primo giudice aveva dato rilievo non a una prova certa, ma si era affidato a uno standard probatorio di tipo probabilistico, in termini indiretti e presuntivi, posto che la relazione al progetto della seconda variante presentato dai tecnici dell'impresa non conteneva alcuna volontà del costruttore di CP_2 mettere a disposizione l'area di parcheggio condominiale a vantaggio della collettività di Pt_2
4. che invero l'utilità era riferita ai proprietari e condomini di e, PA semmai, a quelli del fabbricato Mottola, ma non dell'intera collettività; pertanto, il progetto di variante mirava a far usufruire di un'area di parcheggio i soli condomini di , con indiretto beneficio anche dei condomini del PA fabbricato Mottola;
5. che, quanto al parere della Commissione edilizia di (nella seduta del Pt_2
14.10.1988), il non ebbe a richiedere la cessione gratuita dell'area da Pt_2 destinare a parcheggio pubblico e neppure ne chiese il semplice asservimento a parcheggio (comunque privato); il Tribunale, pertanto, non avrebbe dovuto trarre indici presuntivi dalle dichiarazioni dei tecnici, in quanto la volontà di una pubblica amministrazione poteva essere espressa da atti amministrativi e non dalle
“percezioni” dei propri dipendenti;
6. che, quanto alla descrizione dei luoghi contenuta negli atti di alienazione dei locali alla strada, valorizzata dal primo Giudice, si trattava di una mera illazione, posto che una siffatta descrizione, lungi dal volersi riferire ad alcuna viabilità pubblica, mirava esclusivamente alla corretta identificazione dei luoghi, effettivamente corrispondenti ad un'area, non altrimenti ubicabile, che rappresentava appunto il prolungamento della preesistente via Sottotenente Guerra (una stradina lunga pochi metri che terminava appunto a ridosso dell'accesso alla superficie scoperta di proprietà del convenuto); PA
7. che il Giudice di primo grado aveva altresì omesso di valutare il comportamento del qualificabile quale negazione dell'esistenza della servitù, Parte_2 poiché: a) la richiesta relativa all'installazione della sbarra elettrica a chiusura dell'area privata antistante il di via Roma n.13, presentata da PA
pagina 4 di 21 quest'ultimo in data 20.11.2015 ed acquisita dal con prot. n. Parte_2
16938, era stata regolarmente evasa in senso positivo dal medesimo Ente;
b) il tentativo dell'avv. Matarrese di ottenere dall'Ufficio Tecnico del Comune di la Pt_2 sospensione cautelare dei lavori di installazione della predetta sbarra, attraverso l'istanza di accesso agli atti del procedimento, si era rivelato inammissibile, oltre che infondato;
8. che anche il particolare connotato di interclusione dell'area deponeva in senso contrario all'accertata dicatio indeterminata in favore di una collettività, inducendo a concludere per una utilità limitata dell'area ai soli proprietari frontisti, dovendosi ribadire che era assolutamente inesistente la rotatoria di cui aveva parlato il primo giudice, essendo il transito consistente nelle sole manovre di entrata e uscita dai parcheggi, anche da parte dei c.d. abusivi;
9. che sussisteva l'errata valutazione da parte del Tribunale delle prove e della documentazione fotografica, laddove non teneva conto né dell'inattendibilità del teste (poiché contraddettosi più volte) né della vaghezza e Testimone_1 genericità delle dichiarazioni del teste;
e laddove non aveva Testimone_2 considerato che le fotografie prodotte dall'originario attore, ancorché prive di data, erano in verità riconducibili al periodo in cui fu installata in loco la sbarra elettrica (2016), come risultava dalla presenza nelle immagini del materiale inerte accumulato per la relativa installazione e delle tracce dell'impianto elettrico scavate ed ancora prive di copertura bituminosa, e ritraevano autovetture di proprietà degli stessi condomini di o comunque di loro parenti e PA amici.
Tanto premesso, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte dall'originario attore.
Si costituiva l'avv. Matarrese Nicola, che resisteva all'appello, esponendo:
- che il primo giudice aveva correttamente applicato sia l'art. 115 c.p.c. che l'art. 2697 c.c., avendo ritenuto provata l'esistenza della servitù di uso pubblico sul piazzale condominiale del fabbricato di in ed invero, sulla PA Pt_2
(asserita) erronea valutazione della richiesta della seconda variante del progetto edilizio, rappresentava che la volontà del costruttore era quella di creare l'accesso da Via S.T. Guerra, che avrebbe consentito un accesso più agevole ai locali ivi ubicati da parte degli inquilini del appellante, una fruizione della PA
pagina 5 di 21 detta zona (ovvero del piazzale) da parte dei condomini del fabbricato Mottola
(ovvero Condominio di Via S. Maria della Croce n. 19) ed un notevole vantaggio per tutta la circolazione (ovvero per tutta la cittadinanza di che avrebbe Pt_2 potuto nel detto piazzale invertire la marcia e parcheggiare);
- che, con riguardo all'asserita erronea valutazione del parere della Commissione edilizia del non accettava il contraddittorio sulle nuove deduzioni Parte_2 di parte appellante e ribadiva che il parere della Commissione edilizia era quello di realizzare un parcheggio pubblico a vantaggio della circolazione stradale e di tutta la cittadinanza di (cosa avvenuta per ben 27 anni), rimarcando la Pt_2 presenza sul piazzale dei tombini recanti la scritta “illuminazione pubblica” e la scritta “EAAP”, non disconosciuti neppure dall'amministratore del;
PA
- che, in ordine alla censura sull'interpretazione della descrizione dei luoghi contenuta negli atti di alienazione, evidenziava che Via S.T. Guerra non era una stradina di pochi metri ma era lunga oltre 100 metri;
inoltre, detto piazzale era considerato dal costruttore di fatto come prolungamento di Via S.T. Guerra;
diversamente, non lo avrebbe indicato in quei termini negli atti di vendita;
- che, quanto all'omesso esame del comportamento concludente assunto dal premesso che non accettava il contraddittorio sulla nuova Parte_2 deduzione di parte appellante, sottolineava che la richiesta relativa alla installazione della sbarra non era “stata regolarmente evasa” dal in Pt_2 quanto il Condominio aveva falsamente dichiarato, nella SCIA presentata per l'installazione della sbarra a pag. 5, che lo stato attuale dell'immobile risultava conforme a quello di fatto legittimato dalla concessione edilizia n. 280 del
23.12.1986 e successive varianti n. 109 dell'1.7.1988 e n. 226 del 31.10.1988 ed a pag. 28 e aveva indicato, come allegati, la ”dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori ed il verbale assemblea condominiale”
(allegazioni non effettuate, come si evinceva dalla copia della detta SCIA rilasciata il 29.6.2016 dal Responsabile del Settore Gestione e Assetto del
Territorio);
- che, sull'erronea valutazione delle prove orali e della documentazione fotografica, ribadiva l'attendibilità dei testi escussi e l'incisività delle dichiarazioni rese, evidenziando che, in sede di interrogatorio formale, la stessa amministratrice del Condominio convenuto, , non aveva escluso Controparte_3 che i veicoli parcheggiati potessero essere di proprietà di estranei al , PA
pagina 6 di 21 riferendo che, in occasione delle sagre cittadine, i condomini le avevano parlato della presenza di auto e furgoni parcheggiati sul piazzale;
inoltre, spiegava che la produzione fotografica costituiva prova che nel piazzale si parcheggiava e che, oltretutto, si continuava a parcheggiare anche durante i lavori di posizionamento della sbarra;
- che aveva offerto prova idonea circa l'intervenuta costituzione della servitù di uso pubblico, evidenziando altresì che nel piazzale vi erano senza ombra di dubbio opere permanenti, visibili ed idonee (da ben 27 anni) a rivestire funzione inequivocabile di destinazione al transito di persone (funzione e/o interesse pubblico), costituite dalla scalinata in pietra realizzata dal costruttore per il collegamento delle due strade e dall'aiuola centrale realizzata dal costruttore al centro del piazzale per la circolazione delle autovetture che, transitando intorno a detta aiuola, veniva agevolata in ingresso e in uscita;
- che, per ben 27 anni, ovvero fino alla installazione della sbarra, vi era stata completa inerzia sotto tutti i punti di vista da parte del appellante, PA che non aveva mai ostacolato l'ingresso, la circolazione e la sosta delle autovetture sul piazzale, né il transito pedonale;
- che anche il divieto di transito posto all'ingresso del piazzale - del quale vi era evidenza che fosse stato apposto nell'anno 2008 (ovvero dopo che erano trascorsi circa 20 anni, dal 1989) - non era indice di nulla, atteso che anche dopo l'apposizione di detta segnaletica si continuava ad accedere nel piazzale in maniera non sporadica nè abusiva, ma continuativa e giornaliera, senza alcuna opposizione da parte dei condomini del appellante. PA
Richiamava pertanto tutte le domande e deduzioni svolte con l'atto di citazione in primo grado, nonché tutti gli atti ed eccezioni formulate in quella sede, chiedendo che l'appello, per come proposto, venisse dichiarato infondato, con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza depositata il 15.05.2023, veniva rigettata l'istanza di inibitoria, con rinvio per precisazioni delle conclusioni all'udienza cartolare del 17.9.2024, all'esito della quale la causa veniva riservata per la decisione.
Diritto.
Deve premettersi che costituisce principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. 1, 17/7/2024, n. 19784) quello secondo cui la dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pagina 7 di 21 pubblico, postula che il proprietario, con un comportamento anche non intenzionalmente diretto a dare vita al predetto diritto, metta volontariamente il proprio bene a disposizione della collettività, con carattere di continuità e non di mera precarietà e tolleranza, assoggettandolo al relativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune dei membri della collettività considerati uti cives (cfr. Cass.,
Sez. II, 14/06/2018, n. 15618; 22/11/2000, n. 15111; di recente, Cass., sez. 1,
26/4/2024, n. 11320), e ciò indipendentemente non solo dai motivi per cui tale comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima
(cfr. Cass., Sez. II, 4/06/2001, n. 7481; 21/05/2001, n. 6924; 17/03/1995, n.
3117), ma anche dal decorso di un congruo periodo di tempo o dall'esistenza di un atto negoziale o un provvedimento ablativo (cfr. Cass., Sez. II, 10/12/1994,
n. 10574).
Va altresì evidenziato che è stata esclusa la sussistenza della dicatio ad patriam allorquando i privati avessero inteso destinare le aree di loro proprietà all'uso, come strada, dei soli proprietari e utenti degli edifici, costruiti o da costruire, sui diversi lotti fronteggianti, con la conseguente illegittimità della condotta del comune che, occupandole, le aveva sottratte ai proprietari realizzandovi opere stabili che ne avevano montato irreversibilmente la conformazione (v. Cass., sez.
1, 11/3/2016, n. 4851).
Si è anche ritenuto che il comportamento del proprietario di un fondo, il quale, nel lottizzarlo, metta volontariamente e con carattere di continuità una striscia di terreno a disposizione della collettività, assoggettandola al relativo uso pedonale e carrabile, rende applicabile l'istituto della cd. "dicatio ad patriam", quale modo di costituzione di una servitù. Ne deriva che la successiva esecuzione, da parte del di lavori di miglioria su detta striscia e, segnatamente, la Pt_2 realizzazione di un marciapiedi, non dà luogo ad una cd. occupazione usurpativa, difettandone i presupposti della trasformazione del bene in opera pubblica e della sua radicale manipolazione in guisa da farlo divenire strutturalmente un "aliud" rispetto a quello precedente e, mancando, altresì, a monte, un provvedimento amministrativo che riveli l'intendimento della P.A. di appropriarsi della strada e di trasformarla in strada pubblica, includendola nel relativo elenco (v. Cass., sez. 1,
27/6/2018, n. 16979).
Ora, il primo Giudice ha ritenuto che la servitù di uso pubblico traesse titolo dalla dicatio ad patriam, disposta dal primo proprietario dell'immobile (impresa pagina 8 di 21 costruttrice LL) nell'anno 1988, a seguito della presentazione della pratica edilizia di seconda variante al progetto edilizio, in cui (v.dsi relazione dei progettisti) si legge: “ … se ne propone la realizzazione con innesto dalla stradina prospiciente che si diparte dalla via Madonna della Croce, con la conseguente realizzazione di un parcheggio antistante, avente una superficie di mq. 658. Tale soluzione, oltre a consentire un più agevole accesso ai suddetti locali, con la zona destinata a parcheggio, offre la possibilità di migliorare le condizioni igienico- sanitarie tuttora esistenti in prossimità del fabbricato “Mottola” e di fruizione della suddetta zona anche da parte degli inquilini dello stesso stabile con notevole vantaggio per tutta la circolazione di via Madonna della Croce”.
A detta del primo Giudice, era stato lo stesso proprietario a palesare l'intenzione di realizzare un “raccordo stradale, che potesse avvantaggiare l'intera collettività cittadina, andando a snellire la circolazione nell'adiacente Via madonna della
Croce” (cfr. motiv.).
A parere della Corte, l'argomentazione non è condivisibile.
Ed invero, dalla lettura della citata relazione tecnica prodotta da parte attrice, non si evince la volontà del proprietario costruttore di mettere a disposizione della collettività l'area di parcheggio condominiale, quanto piuttosto la volontà di rendere possibile l'accesso dei condomini di anche attraverso la PA strada denominata S.ten. Guerra, con la creazione di una zona di parcheggio che consentisse non solo un più agevole accesso ai locali dell'erigendo fabbricato condominiale, ma anche di migliorare le condizioni igienico-sanitarie esistenti in prossimità del preesistente fabbricato condominiale “Mottola”, consentendo la fruizione di detta zona di parcheggio anche per gli inquilini di questo stabile, con vantaggio per tutta la circolazione di via Madonna della Croce.
In altri termini, non pare che l'animus del costruttore fosse quello di mettere a disposizione della collettività intera l'area di parcheggio, quanto di realizzare un parcheggio per i condòmini del fabbricato di , antistante i locali a PA piano terra (garage, depositi e cantinole), in modo da poter beneficiare – sia pure indirettamente – anche i condomini del fabbricato Mottola ed agevolare, così,
l'intera circolazione sulla via Madonna della Croce.
Ne deriva che non vi è prova adeguata della volontà del privato costruttore di mettere l'area privata di sua proprietà a disposizione di una comunità indeterminata di cittadini, con carattere di continuità, ma soltanto di ottenere un pagina 9 di 21 più comodo accesso ai propri locali garage/deposito attraverso l'altro accesso, da via S.T. Guerra (previo abbattimento di muretti fatiscenti e degradati), in modo da migliorare le condizioni igienico-sanitarie in prossimità del fabbricato condominiale Mottola e consentendo così, anche ai suoi abitanti, di ricevere un beneficio indiretto da questo accesso stradale.
Ma, così opinando, è del tutto evidente che il vantaggio non era per la collettività di (v. sul punto, Cass. n. 4851/2016), bensì per i soli proprietari e utenti Pt_2 degli edifici costruiti (Fabbricato Mottola) o da costruire (cond. ). PA
Va poi rilevato, in senso contrario alla dicatio ad patriam, che la documentazione depositata da parte appellante con la memoria ex art. 127 c.p.c. in data
13.9.2024 smentisce totalmente l'assunto del primo Giudice relativo alla volontà del costruttore estrinsecata nella relazione presentata con la seconda variante al progetto edilizio.
Si legge, invero, nelle note scritte depositate per l'udienza del 17.9.2024, che il documento depositato in primo grado dall'attore avv. Matarrese, fosse - in realtà
- monco di due pagine, assolutamente essenziali ai fini del decidere.
In particolare, la relazione tecnica degli arch. RB e Loperfido (presente alle pagg. 15, 16 e 17 del doc. 4 prodotto dall'attore), non era quella poi effettivamente approvata dalla Commissione Edilizia nella seduta del 14.10.1988
(e posta a base della concessione edilizia): la relazione tecnica approvata era infatti allegata alla pag. 18 del suddetto doc. 4, di cui controparte aveva tuttavia prodotto il solo frontespizio (omettendo la relativa relazione di n. 2 pagine degli stessi arch. RB e Loperfido, che corrispondeva appunto a quella approvata per il progetto effettivamente realizzato, come da planimetria corrispondente ancora oggi allo stato dei luoghi;
cfr. pagg. 19 e 20 del medesimo doc. 4).
Il parere dell'UTC, recepito dalla Commissione edilizia nella predetta seduta, faceva espressamente riferimento a n. 2 soluzioni relative alla sistemazione esterna presentate dall'impresa costruttrice: una soluzione principale (quella poi approvata) ed una soluzione subordinata, contrassegnata con la lettera “B”.
Il documento prodotto dall'avv. Matarrese, invece, faceva riferimento non alla soluzione effettivamente approvata dalla Commissione edilizia (ovverosia, “se ne propone la realizzazione con innesto dalla stradina prospiciente che si diparte dalla Via Madonna della Croce, e, correndo parallelamente al fabbricato
“MOTTOLA” smista gli accessi ai garages ed ai locali deposito. Sono previsti
pagina 10 di 21 altresì dei muri di calcestruzzo a contenimento del rilevato a scarpata con sovrastante sistemazione a verde, nonché due aree destinate a parcheggio: una di mq.100 a quota della strada a monte in adiacenza del tratto A-B e l'altra di mq. 144 alla stessa quota dell'ingresso ai garages”), bensì alla soluzione “B”, scartata dalla Commissione Edilizia, in cui si leggeva appunto: “ … se ne propone la realizzazione con innesto dalla stradina prospiciente che si diparta da Via
Madonna della Croce, con la conseguente realizzazione di un parcheggio antistante avente una superficie di mq.658. tale soluzione, oltre a consentire un più agevole accesso ai suddetti locali, con la zona destinata a parcheggio, offre la possibilità di migliorare le condizioni igienico-sanitarie tuttora esistenti in prossimità del fabbricato “MOTTOLA”, e di fruizione della suddetta zona anche da parte degli inquilini dello stesso stabile con notevole vantaggio per tutta la circolazione su Via Madonna della Croce”.
Viceversa, la relazione principale - e fatta propria dalla Commissione edilizia (in quanto vi è apposto il timbro della fa riferimento ad una zona CP_4 destinata a verde e a due aree, destinate appunto a parcheggio condominiale, per un totale di mq. 244: tale soluzione è stata poi quella approvata dalla C.E. nella seduta del 14.10.1988, con l'ulteriore precisazione “… a condizione che la superficie a verde sia sistemata a quota 400,70”.
La planimetria ivi allegata corrisponde, infatti, allo stato dei luoghi attuale.
Ora, sulla produzione documentale effettuata da parte appellante si sono incentrate le critiche di parte appellata, che ha eccepito trattarsi di documenti nuovi, che non sarebbero stati tempestivamente depositati;
tuttavia, a parare della Corte, non può parlarsi di nuovo documento (in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c.), bensì della mera regolarizzazione, con le n. 2 pagine mancanti, del doc. 4 prodotto nel fascicolo di controparte di primo grado (l'intera pratica edilizia).
Né può dubitarsi della legittimità di tale produzione: la Suprema Corte (v. Cass.
1366/2016, 17172/2007, 26030/14) ha evidenziato che “non può considerarsi nuova la produzione in originale di un documento già presente, in atti, in fotocopia, trattandosi della regolarizzazione formale di una produzione pregressa, tempestivamente avvenuta, in funzione di uno specifico mezzo istruttorio”; ne deriva che il documento non può considerarsi come “nuovo”, e che la produzione in copia di due fogli mancanti del documento prodotto in primo grado, laddove si pagina 11 di 21 tratti appunto di regolarizzare formalmente una documentazione pregressa, non viola affatto il disposto dell'art. 345 c.p.c.
Ciò posto, è evidente che la relazione approvata dal reca come unici Pt_2 destinatari del parcheggio i soli abitanti del condominio di . PA
Pur volendo prescindere da tale assorbente considerazione, e ritenere che, dagli atti prodotti, non è dato comprendere quale sia stata la soluzione approvata dalla
Commissione edilizia (in quanto, se da un lato, visivamente, il frontespizio recante la “lettera B” risulta sbarrato - in assenza di alcun elemento da cui possa evincersi l'identità dell'autore della “X” - dall'altro lato, il parere dell'U.T.C. fa espressamente riferimento ad entrambe le soluzioni, leggendosi che “ …. le due soluzioni relative alla sistemazione esterna si ritengono meritevoli di accoglimento, considerato che (vedi la soluz. B) va a bonificare un'area attualmente interessata da muri a secco in parte diroccati e antiestetici, nonché contrastanti con la igiene pubblica”), va tuttavia osservato che l'elemento che emerge dalla lettura della relazione (oltre alla necessità di demolire i muri a secco in quanto diroccati e antiestetici e considerati nocivi della igiene pubblica) è che il
LL intendeva imprimere al suddetto piazzale esterno la destinazione di parcheggio dedicato ai futuri proprietari degli appartamenti e dei locali deposito e garage (attuali inquilini del ), senza alcun PA riferimento ad un uso pubblico dello stesso, con ulteriore e indiretto vantaggio per gli inquilini del (c.d. Parte_4
“ ”). Controparte_5
Il che non equivale affatto a ritenere che l'intenzione del costruttore fosse quella di assoggettare l'area in questione ad un parcheggio fruibile dalla collettività degli abitanti di Pt_2
Quanto all'argomentazione, sostenuta in sentenza, che la volontà del costruttore fosse quella di realizzare “un raccordo stradale”, che potesse avvantaggiare
“l'intera collettività cittadina”, va detto – come osservato in modo condivisibile dalla difesa di parte appellante – che l'area del condominio di , per PA sua conformazione, non poteva affatto fungere da raccordo stradale e/o collegamento per strade pubbliche o private, in quanto aperta in una sola direzione e, dall'altra, interclusa;
per cui, non poteva che consentire solamente manovre funzionali al parcheggio ed all'entrata/uscita delle autovetture.
pagina 12 di 21 Va altresì osservato che il Comune di non avrebbe potuto rilasciare la Pt_2 concessione edilizia in mancanza della destinazione ai condòmini delle aree a parcheggio: è noto che, ai sensi dell'art. 41 sexies della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, nelle nuove costruzioni - ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse - debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 m² per ogni 20 m³ di costruzione e tale disposizione configura norma imperativa inderogabile in correlazione degli interessi pubblicistici da essa perseguiti, che opera non soltanto nel rapporto fra il costruttore o proprietario di edificio e l'autorità competente in materia urbanistica, ma anche nei rapporti privatistici inerenti detti spazi, nel senso di imporre la loro destinazione ad uso diretto delle persone che stabilmente occupano le costruzioni o ad esse abitualmente accedono.
Deve dunque ritenersi che la volontà del costruttore non fosse quella di destinare alla collettività tale area di parcheggio dell'erigendo fabbricato, bensì di assicurare degli spazi di parcheggio in favore dei proprietari del condominio di Pt_1 onde ottenere, appunto, il rilascio della concessione edilizia e, indirettamente, a quelli del fabbricato Mottola.
E, peraltro, non risulta che il Comune di bbia richiesto il calcolo del rapporto Pt_2 tra superficie dell'area scoperta e volumetria della costruzione [per dare assolto l'obbligo a favore dei condomini di (ex art. art. 18 L. 6 agosto PA
1967, n. 765)] né che abbia richiesto la cessione gratuita dell'area da destinare a parcheggio pubblico.
Venendo adesso all'altro elemento valorizzato dal Tribunale per sostenere la dicatio ad patriam, vale a dire la valutazione effettuata dai tecnici comunali, deve rilevarsi che anch'esso non appare elemento decisivo per ritenere configurata la c.d. dicatio ad patriam in favore della collettività del Parte_2
Si legge, nella motivazione del primo giudice, che “ …è indicativo anche il modo in cui, nei fatti, la commissione edilizia ebbe a recepire le intenzioni del costruttore allorquando, nella seduta del 14.10.1988, fornì parere favorevole alla richiesta di variante. Infatti, il tecnico che provvide all'istruttoria dichiarò: “le due soluzioni relative alla sistemazione esterna ritengono meritevoli di accoglimento considerato che a beneficiare un'area attualmente interessata da muri a secco in parte diroccati e antiestetici nonchè contrastanti con la igiene pubblica. Con la eliminazione di tali manufatti e il relativo livellamento delle aree attive si
pagina 13 di 21 otterrebbe un idoneo parcheggio pubblico a tutto vantaggio, tra l'altro, della circolazione nella zona particolarmente interessata al problema parcheggio”. Se ne ricava, sia pure in termini indiretti e presuntivi, che i tecnici comunali percepirono la richiesta di variante del costruttore come un comportamento che, accanto ad un interesse indubbiamente privato, consentiva anche la soddisfazione dell'esigenza pubblica di aumentare le aree di parcheggio in quella zona della città evidentemente gravata dal traffico veicolare”.
A parere della Corte, anche tale argomentazione non è condivisibile.
In primo luogo, deve farsi proprio il rilievo che le percezioni dei tecnici comunali debbono ritenersi assolutamente inconferenti ai fini di integrare la volontà del costruttore;
quel che conta è che la Commissione edilizia, nella citata seduta del
14.10.1998, rese il proprio parere favorevole, a condizione che “la superficie a verde sia sistemata a quota 400,70”.
Lo stesso tecnico istruttore comunale, peraltro, si era dichiarato favorevole alla richiesta di variante, “a condizione che i locali a piano interrato vengano vincolati
a parcheggio con idoneo atto pubblico” (cfr. doc. 4 pag. 3 attore).
Ne deriva che la dicatio ad patriam non è ravvisabile neppure dal comportamento del che nè richiese la cessione gratuita dell'area da destinare a Pt_2 parcheggio pubblico e neppure il semplice asservimento a parcheggio dell'area.
Al di là di quanto dichiarò il tecnico incaricato dell'istruttoria, resta il fatto che la relazione progettuale (A), senza riferire in alcun modo di una circolazione stradale sull'area condominiale, dichiarava di voler realizzare un parcheggio (“se ne propone la realizzazione con innesto dalla stradina prospiciente che si diparte dalla Via Madonna della Croce, e, correndo parallelamente al fabbricato “Mottola” smista gli accessi ai garages ed ai locali deposito. Sono previsti altresì dei muri di calcestruzzo a contenimento del rilevato a scarpata con sovrastante sistemazione
a verde, nonché due aree destinate a parcheggio: una di mq.100 a quota della strada a monte in adiacenza del tratto A-B e l'altra di mq. 144 alla stessa quota dell'ingresso ai garages”) a vantaggio esclusivo dei soli condòmini del fabbricato di , e che il Comune concesse la concessione edilizia a condizione PA
“…che i locali a piano interrato vengano vincolati a parcheggio con idoneo atto pubblico”, e che “la superficie a verde sia sistemata a quota 400,70”.
pagina 14 di 21 Va poi osservato che, in ossequio alla legge Ponte, l'impresa LL effettivamente destinò le aree a parcheggio dei condomini di , PA come desumibile dagli atti di alienazione prodotti.
Ne deriva che non può condividersi la prospettazione di parte appellata, secondo cui entrambe le relazioni (A e B) prevedevano la realizzazione di un parcheggio pubblico;
come detto, in nessuna delle due relazioni l'impresa LL riferiva di voler realizzare un parcheggio pubblico.
Venendo adesso al terzo elemento valorizzato dal primo Giudice, ovvero gli atti di alienazione prodotti, va premesso che il primo Giudice ha evidenziato che, in tutti gli atti di vendita dei locali siti nell'area scoperta in questione, l'impresa aveva descritto i locali come “ … aventi accesso dal prolungamento di via Sottotenente
Guerra”, con ciò “a voler ricavare un ulteriore elemento presuntivo in ordine al fatto che il proprietario considerava l'area condominiale scoperta come una zona destinata ad essere una componente della viabilità pubblica” (cfr. motiv. sentenza impugnata).
Ora, a parere della Corte, trattasi semplicemente della identificazione dell'area condominiale, altrimenti non individuabile (neppure dalla toponomastica), cui si accedeva dal prolungamento della (preesistente) via S.ten. Guerra, come tale avente una funzione di identificazione dell'oggetto della compravendita per il costruttore-venditore e di mero ausilio per la trascrizione nei pubblici registri.
Peraltro, dagli atti notarili prodotti da parte appellata, si ricava che l'impresa
LL, dopo la realizzazione del parcheggio, aveva effettivamente trasferito dette aree ai condomini di , a riprova dell'intento del costruttore di PA destinare quei beni ai condòmini suddetti.
Deve invero ribadirsi che, per costante orientamento giurisprudenziale “un'area privata può ritenersi assoggettata ad uso pubblico di passaggio quando l'uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati "uti cives" ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale e non "uti singuli", ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 21.5.2001, n. 6924, in senso conforme anche cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 28869/2021).
Quanto, poi, ai modi di costituzione di tale diritto, in mancanza di un titolo legale
(costituito da un provvedimento amministrativo o da una convenzione con il privato), esso non può che avvenire a mezzo della c.d. dicatio ad patriam oppure pagina 15 di 21 attraverso l'uso del bene da parte della collettività indifferenziata dei cittadini, protratto per il tempo di maturazione dell'usucapione ventennale (cfr. Consiglio di
Stato, Sez. V, sent. n. 6846/2021).
Ora, un valido titolo idoneo a costituire il diritto ovvero il comportamento non univoco del proprietario (che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, risulti idoneo a manifestare l'intenzione di porre il bene a disposizione della collettività, v. Cass., SS. UU., n. 1072/1988) sono elementi che
– ad avviso della Corte - non ricorrono nella fattispecie concreta.
In conclusione, non può condividersi la prospettazione del primo giudice relativamente alla sussistenza di una servitù di uso pubblico per c.d. dicatio ad patriam.
Ciò posto, deve allora esaminarsi l'ulteriore domanda, proposta in via alternativa dall'attore in primo grado - e ribadita anche in sede di gravame in caso di accoglimento del gravame - della sussistenza di una servitù di uso pubblico per maturata usucapione ventennale.
Sul punto, il primo Giudice non l'ha esaminata, ritenendola evidentemente assorbita.
Ad avviso della Corte, la domanda dell'attore (proposta in via alternativa), è fondata.
Va premesso che, come affermato dalla Suprema Corte, “perché si costituisca per usucapione una servitù pubblica di passaggio su una strada privata, è necessario che concorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
1) l'uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati "uti cives" in quanto portatori di un interesse generale, non essendo sufficiente un'utilizzazione "uti singuli", cioè finalizzata a soddisfare un personale esclusivo interesse per il più agevole accesso ad un determinato immobile di proprietà privata;
2) l'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù;
3) il protrarsi dell'uso per il tempo necessario all'usucapione” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 28632 del 29/11/2017).
Ora, sussiste anzitutto la prova di un parcheggio generalizzato di autoveicoli sul piazzale in questione protrattosi per il tempo necessario alla maturazione dell'usucapione ventennale della servitù.
pagina 16 di 21 Anzitutto, il legale rappresentante del non ha potuto disconoscere la PA presenza di autoveicoli appartenenti anche ad estranei sul piazzale in questione, rappresentati altresì da auto e furgoni, in occasione di sagre cittadine;
il teste indifferente, il quale ha riferito di conoscere i luoghi di causa perché vi Tes_2 abitavano i propri genitori (in via S.T Guerra) ha dichiarato che chiunque poteva parcheggiare nel piazzale a partire dall'estate del 1989 e sino a metà giugno del
2016, allorquando il condominio vi appose una sbarra;
il teste ha dichiarato che parcheggiavano non solo i proprietari del condominio di e del PA
(compreso l'avv. Matarrese), ma anche i vicini di via Guerra, i Controparte_6 familiari, amici e tutti i cittadini che, transitando in via Madonna della croce, avevano necessità di parcheggiare utilizzando il piazzale antistante;
detto piazzale veniva anche utilizzato dai commercianti nei giorni di mercato settimanale, nelle fiere e sagre cittadine per parcheggiare i loro veicoli ed altrettanto facevano le persone che ivi si riportavano a nelle sagre e Pt_2 festività.
Anche le foto prodotte dal Matarrese (poco prima del posizionamento della sbarra da parte del ) riproducono scatti di autoveicoli chiaramente estranei al PA
, costituiti da furgoni, caravan ed altri veicoli pesanti, a riprova del PA fatto che chiunque poteva parcheggiare sul piazzale antistante i locali garage del di e che il non aveva, quanto meno sino PA PA PA al 2008, neppure apposto un cartello con il divieto di transito.
Il teste , venditore ambulante, ha ricordato di aver parcheggiato il proprio Tes_1 furgone tutti i martedì dagli anni '80 in poi e che chiunque poteva parcheggiare nel piazzale, ivi compresi gli altri venditori ambulanti e i comuni cittadini;
ha confermato che il piazzale poteva essere attraversato anche a piedi, per portarsi da via S.T. Guerra a anche dopo il posizionamento della sbarra;
Pt_1 precisava inoltre di aver utilizzato il piazzale anche in altri giorni della settimana, oltre a quello del mercato rionale, e che nessuno gli aveva mai contestato l'utilizzo del piazzale.
Si reputa superflua l'assunzione di altri e ulteriori testi (la lista testi prodotta da parte attrice in primo grado è di 27 testimoni, ritenuta sovrabbondante dal primo
Giudice), in quanto appare evidente, anche dal corposo corredo fotografico in atti
(comprovato anche da visure al P.R.A.), che chiunque potesse parcheggiare pagina 17 di 21 l'autovettura in quel piazzale, non solo i residenti dei due condomini di PA
[...
e Mottola.
Ebbene, dal tenore di tali dichiarazioni, si desume che esistesse sullo stesso piazzale un transito pedonale e veicolare esercitato “uti cives”, essendo lo stesso compiuto non solo dagli abitanti del condominio di . PA
Come affermato dalla Suprema Corte, perché un'area privata possa ritenersi assoggettata a uso pubblico di passaggio è necessario che l'uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati "uti cives", ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale e non "uti singuli", ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene che si pretende gravato.
In questo caso, dalle deposizioni dei due testi ammessi dal primo Giudice (due per parte) - non aventi una posizione qualificata rispetto al bene garantito e quindi considerati uti cives - si desume che, dalla fine degli anni '80, chiunque potesse parcheggiare nella zona in questione, senza subire rimostranze o lamentele da parte di nessun condomino.
Del resto, è la stessa parte appellante a riferire che il condominio si risolse a chiedere l'autorizzazione per l'apposizione della sbarra solo dopo aver subito un furto ed esasperato dalle continue violazioni della privacy operate da soggetti abusivi rispetto al condominio.
Deve, pertanto, escludersi che l'uso del passaggio fosse stato in passato esercitato soltanto dai proprietari di determinati immobili “ … in dipendenza della particolare ubicazione degli stessi o da coloro che avessero occasione di accedere ad essi per esigenze connesse alla loro privata utilizzazione” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 5312 del 29/05/1998), né è possibile ritenere che lo stesso transito per il parcheggio avvenisse in modo sporadico od episodico (circostanza senz'altro compatibile con un atteggiamento di mera tolleranza da parte del proprietario).
In proposito, appare significativo che l'uso indiscriminato del parcheggio e del passaggio pedonale si sia protratto per oltre ventisette anni, il che è chiaramente incompatibile con l'atteggiamento di mera tolleranza o cortesia del proprietario, né tantomeno sintomatico della sporadicità od episodicità del passaggio.
pagina 18 di 21 Deve pertanto ritenersi che il passaggio pedonale e il parcheggio veicolare, pur abusivo, sia stato sempre esercitato sino all'apposizione della sbarra, non risultando alcuna contestazione da parte del . PA
Ne deriva che, anche sotto il profilo temporale, la domanda proposta dal
Matarrese risulta adeguatamente dimostrata, posto che l'uso generalizzato del piazzale si è protratto per un tempo sufficiente al maturare dell'usucapione.
Anche l'apposizione del cartello di divieto di transito, dopo che erano già trascorsi vent'anni, non ha costituito elemento di dissuasione dei cittadini, come riconosciuto dalla stessa parte appellante (“… il condominio stanco della presenza seppure occasionale di autovetture estranee al condominio si decise appunto ad installare la sbarra”), a riprova del fatto che alcuni cittadini – come l'avv.
Matarrese - avessero maturato la convinzione di esercitare sull'area in questione un vero e proprio diritto di parcheggio sull'area in questione, essendosi maturata una vera e propria servitù di uso pubblico.
Peraltro, la chiusura veicolare con la sbarra e la precisazione (all'ente comunale) che il avrebbe continuato a garantire il passaggio pedonale per PA passare da via S.T. Guerra a sta a significare che il passaggio pedonale Pt_1 sul detto piazzale era sempre esistito sin dalla concessione edilizia e non sarebbe stato impedito con la sbarra;
il che appare decisamente contraddittorio rispetto alla natura privata del piazzale in questione, configurando altresì l'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù di uso pubblico.
Ora, a parere della Corte, ricorrono tutti i presupposti per configurare la servitù di uso pubblico per usucapione: l'uso risponde alla necessità ed utilità di un insieme di persone, agenti come componenti della collettività, e che è stato esercitato continuativamente per oltre un ventennio, con l'intenzione di agire "uti cives" e disconoscendo il diritto del proprietario (Cass., Sez. 2, n. 11346 del 17/06/2004); la servitù di uso pubblico può inoltre essere acquistata mediante il possesso protrattosi per il tempo necessario all'usucapione anche se manchino opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, essendo il requisito dell'apparenza prescritto dall'art. 1061 c.c., soltanto per le servitù prediali (Cass., Sez. Un., n.
20138 del 03/10/2011).
In assenza di una convenzione tra i proprietari dell'area e l'ente comunale, appare dimostrato non solo l'uso generalizzato del passaggio da parte di una pagina 19 di 21 collettività indeterminata di individui considerati uti cives e l'idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse, ma anche l'avvenuto decorso del tempo necessario alla maturazione dell'usucapione.
La sussistenza di una servitù di uso pubblico non esclude, poi, la proprietà privata del terreno su cui essa grava, anzi presuppone il carattere privato del fondo servente.
Né può ritenersi che sia ricorrente nella specie un'utilizzazione del piazzale più intensa e diversa, a vantaggio dei soli condomini Mottola, che non sarebbe riconducibile al contenuto della stessa (Cass., Sez. 2, n. 21953 del 25/09/2013), essendovi l'uso generalizzato da parte di una collettività indeterminata di individui, che hanno agito uti civies e non uti singuli.
In conclusione, va accolta la domanda proposta in primo grado di avvenuta costituzione della servitù di uso pubblico per maturata usucapione.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto che la sentenza, sia pure per motivi diversi da quelli indicati dal primo giudice, è conforme a diritto, esse seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (D.M. 55/2014 e successive modif. - valore indeterminabile – complessità bassa – valori minimi).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da PA
, in persona del suo amministratore pro tempore, nei confronti
[...] dell'avv. Matarrese Nicola avverso la sentenza n. n. 4598/2022, depositata in data 3.12.2022 e notificata in data 15.12.2022, così provvede:
- accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto, rigetta la domanda dell'avv.
Matarrese di accertamento della servitù di uso pubblico per dicatio ad patriam sull'area posteriore del condominio di in avente accesso PA Pt_2 diretto dalla via Sottotenente Guerra;
- accoglie la domanda dell'avv. Matarrese proposta in via alternativa e, per l'effetto, accerta e dichiara che l'area posteriore del condominio di PA in avente accesso diretto dalla via Sottotenente Guerra, è gravata da Pt_2 servitù di uso pubblico per il transito pedonale e carrabile e per la sosta di veicoli per maturata usucapione;
- conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
pagina 20 di 21 - dichiara tenuto e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di lite in favore di parte appellata, che liquida nella complessiva somma di €
4.996,00, oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 30.12.2024
Il Giudice rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr. Michele Prencipe
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