Decreto cautelare 29 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 23 febbraio 2022
Sentenza 29 marzo 2023
Ordinanza cautelare 27 novembre 2023
Accoglimento
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/02/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01194/2025REG.PROV.COLL.
N. 08558/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8558 del 2023, proposto da:
GE - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società semplice agricola Motelli di IO Zani, in persona del legale rappresentante pro tempore, IO Zani, IU Lodi Pasini, non costituiti in giudizio;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sezione staccata di CI (Sezione Seconda) n. 00284/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Consigliere Lorenzo Cordi' e udita, per le parti appellanti, l’avvocato dello Stato Lorenza Vignato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. GE e ER hanno appellato la sentenza n. 284/2023, con la quale il T.A.R. per la Lombardia – sezione staccata di CI ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dalle odierne parti appellate avverso: i ) l’intimazione di pagamento n. 064 2021 90001514 50/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di euro 11.345,62 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1995-1996 e 1996-1997; ii ) l’intimazione di pagamento n. 064 2021 90008581 49/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata a uno dei soci illimitatamente responsabili, con la quale è stato chiesto il pagamento in solido della somma di euro 11.351,50 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1995-1996 e 1996-1997; iii ) l’intimazione di pagamento n. 064 2021 90008568 36/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata a uno dei soci illimitatamente responsabili, con la quale è stato chiesto il pagamento in solido della somma di euro 11.351,50 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1995- 1996 e 1996-1997; iv ) l’atto di pignoramento presso terzi n. 64/2021/669; v ) il ruolo “ Residui GE ex DL 27/2019 ”.
2. Il Giudice di primo grado ha osservato che: i ) il diritto di credito di GE non poteva ritenersi prescritto; ii ) la domanda volta ad ottenere una ricalcolo della quota di compensazione era inammissibile, in quanto relativa al merito dell’imputazione e “ coperta ” dal giudicato di cui alla sentenza n. 897/2015 di questo Consiglio; iii ) con la sentenza n. 537/2020 del Tribunale di Mantova si era però formato un altro giudicato favorevole ai privati; iv ) il conflitto tra tali giudicati era stato risolto dall’Amministrazione con la nota prot. n. AGEA.AGA.2022.0006596 del 22.2.2022, contenente la declaratoria di irrecuperabilità del prelievo supplementare per le campagne 1995-1996 e 1996-1997, e da intendersi come acquiescenza rispetto all’esito del giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Mantova, e, dunque, come rinuncia “ ad avvalersi di sentenze di segno opposto intervenute in controversie relative alle medesime campagne ”. Secondo il T.A.R. la posizione delle parti doveva ritenersi regolata da tale provvedimento, diverso da quello impugnato e comportante la carenza di interesse ad uno scrutinio sul merito del ricorso.
3. Le Agenzie in epigrafe hanno proposto ricorso in appello deducendo l’erroneità della sentenza di primo grado e chiedendo di ammettere nuovi documenti ex art. 104 c.p.a. in quanto indispensabili per dimostrare l’erroneità dell’assunto del Giudice di primo grado, rappresentato, in sostanza, dalla sopravvenuta inesigibilità della pretesa per le campagne 1995/1996 e 1997/1998.
4. Le parti appellate, pur ritualmente intimate, non si sono costituite in giudizio.
5. Con ordinanza n. 4763/2023 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare. In vista dell’udienza pubblica del 6.2.2025 le Agenzie hanno depositato memoria conclusionale, insistendo nelle conclusioni rassegnate. All’udienza del 6.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Prendendo l’abbrivio dall’istanza ex art. 104, comma 2, c.p.a., il Collegio osserva come la giurisprudenza della Sezione abbia evidenziato che, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., è preclusa la produzione in appello di “ nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ”. Secondo la Sezione – “ in disparte la considerazione che l’art. 104 c.p.a. sembra riferirsi al ricorrente che, soccombente in primo grado, propone appello, il quale non può ampliare il thema decidendum del giudizio dallo stesso instaurato, piuttosto che all’amministrazione appellante, la quale potrebbe non essere costituita in primo grado, se non nel caso in cui quest’ultima abbia già proposto in primo grado un’eccezione non rilevabile d’ufficio senza produrre un adeguato corredo probatorio ” – risulta condivisibile l’orientamento giurisprudenziale ampiamente prevalente, secondo cui la citata norma detta criteri alternativi e non cumulativi, destinati a essere analizzati separatamente, nel riferirsi all’ammissibilità di “ nuovi documenti ” ( cfr ., ex multis , Consiglio di Stato, VI, 2 gennaio 2024, n. 64; Id., Sez. V, 13 settembre 2023, n. 8301; Id., Sez. VI, 9 giugno 2023, n. 5670). Ne consegue che la produzione di nuovi documenti nel processo amministrativo è ammissibile in due ipotesi alternative: i ) la loro indispensabilità ai fini della decisione della causa; ii ) la impossibilità di produzione nel giudizio di primo grado per causa non imputabile. D’altra parte, “ ovvero ” è una forma rinforzata della congiunzione disgiuntiva semplice “ o ”, con lo stesso valore di “ oppure ”, sicché anche da un punto lessicale, nessun dubbio può sorgere sulla corretta esegesi della norma (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1321). In sostanza, diversamente da quanto previsto dal codice di procedura civile, il codice del processo amministrativo “ permette l’ingresso nel grado di appello anche di documenti che non siano nuovi in senso stretto, in quanto materialmente sopravvenuti, e anche al di là del caso in cui la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, purché si tratti di documenti indispensabili ai fini della decisione della causa ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1321).
7.1. Nel caso di specie, la documentazione prodotta dalle Agenzie risulta indispensabile al fine di accertare la correttezza della pronuncia del T.A.R. nella parte in cui ha ritenuto che GE avesse, in sostanza, risolto il conflitto tra diversi giudicati, dando prevalenza alla sentenza del Tribunale di Mantova e rinunciando alla pretesa di pagamento oggetto del giudizio.
8. Passando al merito del ricorso in appello il Collegio osserva come lo stesso sia fondato.
8.1. In termini generali, il Collegio osserva come i provvedimenti sopravvenuti determinano l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, qualora attuino un assetto di interesse inoppugnabile, ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio per l’impossibilità del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente (Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11200). Questo Consiglio ha precisato che l’inutilità di una pronuncia di merito sulla domanda articolata dalla parte può affermarsi solo all’esito di una indagine “ condotta con il massimo rigore ” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 10 agosto 2022, n. 7076; Id., Sez. VI, 12 settembre 2022, n. 7895), verificando, quindi, in modo puntuale, la realizzazione dell’interesse sostanziale di cui è portatrice la parte ricorrente o, per converso, l’impossibilità che lo stesso possa essere realizzato (Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11200).
7.2. Declinando tali principi al caso di specie, il Collegio osserva come la sentenza di primo grado abbia rinvenuto, in sostanza, l’avvenuta realizzazione dell’interesse della parte ricorrente (e, per converso, l’inesigibilità della pretesa dell’Amministrazione), senza, tuttavia, condurre un’analisi puntuale della documentazione che avrebbe comprovato tale situazione e che, per tale ragione, è stata acquisita nel presente giudizio. Deve, infatti, considerarsi che: i ) la sentenza del Tribunale di Mantova non ha definito il rapporto relativo alle annualità 1995/1996 e 1996/1997, essendo l’oggetto di quel giudizio l’opposizione alla cartella di pagamento n. 30020180000012251/000, inerente alle campagne 1997/98 e 1998/99, e quindi non alla cartella 30020150000008240000 di cui alle intimazioni impugnate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; ii ) la declaratoria di improcedibilità non poteva neppure fondarsi sulla declaratoria di inesigibilità di GE del 2022, la quale aveva indicato le annualità oggetto del presente giudizio per un mero refuso, che era stato poi corretto con la successiva nota allegata sub n. 3; iii ) deve, quindi, escludersi che il conflitto tra giudicati al quale ha fatto riferimento il Giudice di primo grado sia stato regolato da tale dichiarazione di GE, che, come esposto, è stata, comunque, emendata; iv ) per le annualità oggetto del presente giudizio non si è, quindi, verificata alcuna ragione estintiva del diritto di credito, la cui sussistenza è stata accertata dalla sentenza n. 897/2015 di questo Consiglio, mentre la prescrizione del diritto è stata esclusa dalla stessa sentenza appellata, non impugnata in parte qua con appello incidentale da parte dei soggetti privati.
8. Osserva, in ultimo, il Collegio come l’omessa riproposizione dei motivi di primo grado rimasti assorbiti (derivante dalla mancata costituzione in giudizio delle parti private) comporta l’esaurimento del dovere decisorio del Collegio con la disamina dell’appello delle Agenzie. Pertanto, in riforma della sentenza appellata, deve respingersi il ricorso introduttivo del giudizio. Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; Id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
9. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso introduttivo del giudizio. Condanna le parti appellate, in solido, a rifondere ad GE e ER, creditori in solido, le spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida in complessive euro 5.000 (cinquemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Cordi' | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO