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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/04/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. ssa ES Garofalo - Presidente-
Dott. ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott. ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1446 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
( , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. FONTANA ELISA presso il quale elettivamente domicilia
E
( ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2
giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. GARCEA MARIAGIOVANNA, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/09/2024, e Parte_1 CP_1
premettendo di aver contratto matrimonio il 22/10/2011 e riferendo che, tra le parti, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 1678 del 17.10.2023, resa nel procedimento RG 2127/2023, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
*********
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “1) La sig.ra Parte_1
vivrà in Sellia Marina Via Padova n. 2, nell'abitazione di proprietà della sua famiglia di origine;
2) Il sig. vivrà in Sellia Marina Via degli Ulivi, presso un'abitazione messa a CP_1
disposizione dalla sua famiglia di origine;
3) I figli minori , e ES sono Per_1 Per_2
affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione abituale presso la madre in
Sellia Marina Via Padova n. 2, come previsto nel piano genitoriale, che fa parte integrate del presente atto;
4) I coniugi dichiarano di non avere nessuna proprietà immobiliare in comune da dividere;
5) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi contributo economico a titolo di mantenimento”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a SE
AR (CZ) il 22/10/2011 (atto n. 30, parte 2, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2011);
2 • prende atto delle condizioni pattuite dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SE AR (CZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 18/03/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. ssa Fortunata Esposito Dott.ssa ES Garofalo
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