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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/06/2025, n. 2475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2475 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2061/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.6.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2061/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Annunziata Natalia e dall'avv. Parte_1
Vincenzo Palladino
RICORRENTE E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'avv. Amodio Marzocchella
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.2.2024, ha dedotto: di aver presentato in Parte_1
data 13.9.2023 domanda di riconoscimento dell'assegno sociale ai sensi della legge n.
335/1995; che la richiesta veniva rigettata;
che la sua situazione reddituale familiare le dava, invece, diritto alla prestazione vantata.
Per tali ragioni ella ha adito codesto Tribunale chiedendo di accogliere la richiesta di assegno sociale con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e di condannare l al pagamento dei relativi ratei;
spese vinte con attribuzione. CP_1
Si è costituito in giudizio l , che ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
La legge n. 335/1995 ha introdotto nel sistema pensionistico nazionale, con decorrenza dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, un assegno di base non reversibile, denominato assegno sociale, corrisposto ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali normativamente previste. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
In particolare, la legge prevede che, se il richiedente non è coniugato, il limite di reddito è pari allo stesso importo annuale dell'assegno sociale. Se, invece, è coniugato, il limite è raddoppiato. In tal caso si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine
2 rapporto, le anticipazioni sugli stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.
Per ottenere l'assegno è necessario avere i seguenti requisiti: requisito anagrafico
(inizialmente di 65 anni, poi parametrato all'aspettativa di vita in base all'art. 18 co. 4 l.
111/2011); stato di bisogno economico e cittadinanza italiana o, per i cittadini comunitari,
l'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza e la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo nonché la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Quanto allo stato di bisogno economico, l'onere della prova è a carico di parte ricorrente. Il che è confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 23477/2010) secondo cui “in tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale”.
Hanno diritto all'assegno in misura intera: i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito ovvero i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all'ammontare annuo dell'assegno.
Hanno diritto all'assegno in misura ridotta, invece, i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno oppure i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno.
Il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Sono inoltre dovuti gli interessi dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa in base all'art. 7 l. 533/73.
Il punto controverso della vicenda in esame, tuttavia, riguarda la sussistenza o meno del requisito reddituale in quanto l' giustifica il proprio rifiuto, nel provvedimento di CP_1
diniego, in ragione del fatto che dalla dichiarazione dei redditi del ricorrente risultano redditi da locazione di fabbricati.
La valutazione non può che essere effettuata caso per caso alla luce delle caratteristiche della fattispecie concreta come confermato anche dalla Suprema Corte (Cass. 16852/2018).
In primo luogo, il requisito reddituale della prestazione assistenziale in esame non è rappresentato dalla sussistenza di qualsiasi fonte potenziale di reddito o dal reddito
“percepibile” nell'anno di riferimento, ma solo ed esclusivamente dal reddito effettivamente
3 percepito dall'interessato. Il che è confermato dallo stesso dato normativo di riferimento che, per il conguaglio, si riferisce expressis verbis al “reddito effettivamente percepito”.
Tali considerazioni sono condivise dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.
6570/2010) secondo cui “in tema di assegno sociale, l'art. 3 l. n. 335 del 1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti - assegna rilievo non alla mera titolarità dei redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale.
Pertanto, la Corte di cassazione “ha ormai chiarito che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021).
A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi e', né nella lettera né nella ratio della l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass. n.
14513 del 2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla
Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di
4 condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (così Cass. n. 24954 del 2021, cit., in motivazione)”
(cfr. Cassazione civile sez. lav., 13/03/2023, n.7235).
Ebbene, applicando i principi tracciati al caso di specie, dagli atti versati in giudizio risulta che la ricorrente è in possesso del requisito anagrafico e di quello reddituale (cfr. certificato dell'Agenzia delle Entrate) normativamente previsti per beneficiare della prestazione in esame.
Sul punto, infatti, non rileva la circostanza, alla luce della giurisprudenza innanzi menzionata, che la ricorrente abbia effettuato in data 2.12.2022 una donazione di un immobile di modico valore al PO . E neppure l ha eccepito Controparte_2 CP_1
ulteriori ragioni per non corrispondere la prestazione in questione.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Dott. Giannicola Paladino, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso;
b) Per l'effetto riconosce il diritto della parte ricorrente all'assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa del 13.9.2023;
c) Per l'effetto condanna l al pagamento, in favore della parte ricorrente, CP_1
dell'assegno sociale nella misura di legge a far data dal 13.9.2023, oltre accessori come per legge;
d) Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite CP_1
che liquida in euro 1.200,00, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%,
5 IVA e CPA come per legge, con attribuzione in solido ai procuratori antistatari.
Aversa, 3.6.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria/Le spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, si compensano per il 20% e per la restante parte si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/2014 nella misura minima in ragione della non complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1.
2. condanna ?????? al pagamento, in favore di ???? delle spese di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario, che si liquidano in ??????? oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge/ compensa le spese/liquida le spese di lite in complessivi € ?????? oltre rimb. Forf. al 15%, iva e cpa come per legge, di cui compensa il 20% e condanna ?????? al pagamento in favore di ?????? del restante
?????? delle spese, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 03/06/2025 il Giudice del Lavoro
6 dott. Barbato, Rosario Capolongo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.6.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2061/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Annunziata Natalia e dall'avv. Parte_1
Vincenzo Palladino
RICORRENTE E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'avv. Amodio Marzocchella
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.2.2024, ha dedotto: di aver presentato in Parte_1
data 13.9.2023 domanda di riconoscimento dell'assegno sociale ai sensi della legge n.
335/1995; che la richiesta veniva rigettata;
che la sua situazione reddituale familiare le dava, invece, diritto alla prestazione vantata.
Per tali ragioni ella ha adito codesto Tribunale chiedendo di accogliere la richiesta di assegno sociale con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e di condannare l al pagamento dei relativi ratei;
spese vinte con attribuzione. CP_1
Si è costituito in giudizio l , che ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
La legge n. 335/1995 ha introdotto nel sistema pensionistico nazionale, con decorrenza dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, un assegno di base non reversibile, denominato assegno sociale, corrisposto ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali normativamente previste. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
In particolare, la legge prevede che, se il richiedente non è coniugato, il limite di reddito è pari allo stesso importo annuale dell'assegno sociale. Se, invece, è coniugato, il limite è raddoppiato. In tal caso si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine
2 rapporto, le anticipazioni sugli stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.
Per ottenere l'assegno è necessario avere i seguenti requisiti: requisito anagrafico
(inizialmente di 65 anni, poi parametrato all'aspettativa di vita in base all'art. 18 co. 4 l.
111/2011); stato di bisogno economico e cittadinanza italiana o, per i cittadini comunitari,
l'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza e la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo nonché la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Quanto allo stato di bisogno economico, l'onere della prova è a carico di parte ricorrente. Il che è confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 23477/2010) secondo cui “in tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale”.
Hanno diritto all'assegno in misura intera: i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito ovvero i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all'ammontare annuo dell'assegno.
Hanno diritto all'assegno in misura ridotta, invece, i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno oppure i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno.
Il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Sono inoltre dovuti gli interessi dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa in base all'art. 7 l. 533/73.
Il punto controverso della vicenda in esame, tuttavia, riguarda la sussistenza o meno del requisito reddituale in quanto l' giustifica il proprio rifiuto, nel provvedimento di CP_1
diniego, in ragione del fatto che dalla dichiarazione dei redditi del ricorrente risultano redditi da locazione di fabbricati.
La valutazione non può che essere effettuata caso per caso alla luce delle caratteristiche della fattispecie concreta come confermato anche dalla Suprema Corte (Cass. 16852/2018).
In primo luogo, il requisito reddituale della prestazione assistenziale in esame non è rappresentato dalla sussistenza di qualsiasi fonte potenziale di reddito o dal reddito
“percepibile” nell'anno di riferimento, ma solo ed esclusivamente dal reddito effettivamente
3 percepito dall'interessato. Il che è confermato dallo stesso dato normativo di riferimento che, per il conguaglio, si riferisce expressis verbis al “reddito effettivamente percepito”.
Tali considerazioni sono condivise dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.
6570/2010) secondo cui “in tema di assegno sociale, l'art. 3 l. n. 335 del 1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti - assegna rilievo non alla mera titolarità dei redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale.
Pertanto, la Corte di cassazione “ha ormai chiarito che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021).
A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi e', né nella lettera né nella ratio della l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass. n.
14513 del 2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla
Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di
4 condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (così Cass. n. 24954 del 2021, cit., in motivazione)”
(cfr. Cassazione civile sez. lav., 13/03/2023, n.7235).
Ebbene, applicando i principi tracciati al caso di specie, dagli atti versati in giudizio risulta che la ricorrente è in possesso del requisito anagrafico e di quello reddituale (cfr. certificato dell'Agenzia delle Entrate) normativamente previsti per beneficiare della prestazione in esame.
Sul punto, infatti, non rileva la circostanza, alla luce della giurisprudenza innanzi menzionata, che la ricorrente abbia effettuato in data 2.12.2022 una donazione di un immobile di modico valore al PO . E neppure l ha eccepito Controparte_2 CP_1
ulteriori ragioni per non corrispondere la prestazione in questione.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Dott. Giannicola Paladino, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso;
b) Per l'effetto riconosce il diritto della parte ricorrente all'assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa del 13.9.2023;
c) Per l'effetto condanna l al pagamento, in favore della parte ricorrente, CP_1
dell'assegno sociale nella misura di legge a far data dal 13.9.2023, oltre accessori come per legge;
d) Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite CP_1
che liquida in euro 1.200,00, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%,
5 IVA e CPA come per legge, con attribuzione in solido ai procuratori antistatari.
Aversa, 3.6.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria/Le spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, si compensano per il 20% e per la restante parte si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/2014 nella misura minima in ragione della non complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1.
2. condanna ?????? al pagamento, in favore di ???? delle spese di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario, che si liquidano in ??????? oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge/ compensa le spese/liquida le spese di lite in complessivi € ?????? oltre rimb. Forf. al 15%, iva e cpa come per legge, di cui compensa il 20% e condanna ?????? al pagamento in favore di ?????? del restante
?????? delle spese, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 03/06/2025 il Giudice del Lavoro
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