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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/04/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1375/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1375/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 22 marzo 2024 da
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Andrea Bolner
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Stenico (TN) in data 5 maggio 2012, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Stenico, Parte I, N.
3, Anno 2012, e dalla loro unione sono nati a Trento i figli , in data 23 Per_1
agosto 2013, e in data 14 settembre 2018, entrambi minorenni. Per_2
1 Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni, di seguito riportate:
“1) i coniugi vivranno separati e fermi gli obblighi di legge;
2) i minori e verranno affidati congiuntamente Per_1 Persona_3
ad entrambi i genitori e continueranno a convivere con la madre, presso
l'abitazione di proprietà di quest'ultima sita in Stenico (TN) via del Dos de la
Pianeta n. 12.
3) il SI , potrà tenerli con sé una serata infrasettimanale Parte_2
con pernottamento previo accordo con la moglie sul giorno da scegliere e da comunicarle con preavviso di almeno 48 ore con obbligo a suo carico di riaccompagnamento a scuola ed a fine settimana alterni dal venerdì al termine della scuola al lunedì mattina con possibilità di pernotto dei minori presso la sua abitazione ed obbligo di accompagnamento a scuola da parte del padre;
potrà altresì tenerli con sé due serate infrasettimanali con pernottamento ed obbligo di riaccompagamento a scuola nelle settimane il cui week-end i minori staranno con la madre, anche in questo caso con le modalità di preavviso sopra indicate;
4) il padre potrà/dovrà tenere con sé i figli durante le vacanze di Natale per almeno tre giorni consecutivi, quelle di Pasqua per almeno due giorni consecutivi e quelle estive per almeno sette giorni consecutivi oltre ad altri sette, anche non consecutivi;
i minori potranno trascorrere la Pasqua con uno dei genitori ed il Natale con
l'altro, alternando poi le Festività per l'anno successivo;
il compleanno presso
l'uno o l'altro ad anni alternati;
il tutto salvo diversi accordi dei ricorrenti;
5) nel caso di assenza di uno dei due ricorrenti dovuto a ricoveri medici, o altri eventi tali da impedire straordinariamente l'espletamento degli impegni previsti ai punti precedenti, spetterà all'altro coniuge tenere con sé i figli minori;
si concorda in ogni caso che nella ipotesi sopradescritta gli stessi potranno essere accuditi eccezionalmente anche dai nonni;
6) In considerazione del maggior tempo trascorso dai minori con la loro madre, si conviene che il SI provvederà a versare a quest'ultima Parte_2
2 a titolo di concorso nel mantenimento l'importo di € 200 a figlio rivalutabile ISTAT, che verrà accreditato sul conto corrente n. [...] entro il 15 di ogni mese;
7) il SI rimborserà alla moglie a fronte di Parte_2
presentazione di idonea documentazione il 50% delle spese straordinarie in relazione alle necessità dei figli qui di seguito indicate a mero titolo esemplificativo: spese mediche (non rimborsabili dall'ASL, dentistiche, odontotecniche, specialistiche, oculistiche, tickets sanitari), spese scolastiche (rette, materiale scolastico, scuolabus, gite scolastiche, corsi di studio all'estero, buoni mensa) extrascolastiche (corsi sportivi ed eventuali viaggi collegati e relativo abbigliamento tecnico). Altrettanto farà la SIa in favore del Parte_1
SI In ogni caso tutte le spese aventi carattere straordinario Pt_2 andranno previamente concordate tra i coniugi qualora siano superiori ad € 100.
In caso di incertezza e/o di contestazione circa la natura straordinaria dei
Contr pagamenti, si farà riferimento al protocollo approvato dal dd. 29 novembre
2017 o a quelli successivi eventualmente emanati dallo stesso.
8) dal punto di vista patrimoniale i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di nulla avere reciprocamente a pretendere;
9) l'assegno unico, così come le altre erogazioni da parte dello Stato o di Enti
Territoriali verranno interamente percepiti dalla SIa restando Parte_1 il SI sin d'ora il proprio consenso;
Pt_2
10) le parti rilasciano sin d'ora autorizzazione al rilascio/rinnovo del passaporto o del documento di espatrio per i figli minori, fermo restando l'obbligo di ciascuna parte richiedente di avvisare l'altro coniuge.
11) Una volta passata in giudicato la sentenza di separazione per cui è procedimento, verificata la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, si chiede di pronunciare, alle medesime condizioni esposte nei punti precedenti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile avvenuto in data 5 maggio 201 2 in Stenico (TN) come da estratto per riassunto dal Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2012 numero 3 parte 1, e conseguentemente di ordinare la relativa annotazione nei Registri di Stato civile;
12) spese di lite interamente a carico del ricorrente”.
3 Con sentenza di questo Tribunale n. 201/2024 di data 2 luglio 2024, pubblicata il 10 luglio 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in data 21 febbraio 2025.
La domanda di divorzio – da qualificarsi come domanda di scioglimento del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio con rito civile – congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione consensuale del presente procedimento (avvenuta in data 7 maggio 2024), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (sentenza n. 201/2024 di data 2 luglio 2024, pubblicata il 10 luglio 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori e corrispondenti al loro interesse morale e Per_1 Per_2
materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i minori ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate (cfr.
4 dichiarazioni dei redditi in atti), ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
(c.f. e (c.f. C.F._1 Parte_2
) a Stenico (TN) in data 5 maggio 2012, trascritto nel C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Stenico, Parte I, N. 3, Anno 2012, alle condizioni accessorie riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1375/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 22 marzo 2024 da
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Andrea Bolner
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Stenico (TN) in data 5 maggio 2012, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Stenico, Parte I, N.
3, Anno 2012, e dalla loro unione sono nati a Trento i figli , in data 23 Per_1
agosto 2013, e in data 14 settembre 2018, entrambi minorenni. Per_2
1 Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni, di seguito riportate:
“1) i coniugi vivranno separati e fermi gli obblighi di legge;
2) i minori e verranno affidati congiuntamente Per_1 Persona_3
ad entrambi i genitori e continueranno a convivere con la madre, presso
l'abitazione di proprietà di quest'ultima sita in Stenico (TN) via del Dos de la
Pianeta n. 12.
3) il SI , potrà tenerli con sé una serata infrasettimanale Parte_2
con pernottamento previo accordo con la moglie sul giorno da scegliere e da comunicarle con preavviso di almeno 48 ore con obbligo a suo carico di riaccompagnamento a scuola ed a fine settimana alterni dal venerdì al termine della scuola al lunedì mattina con possibilità di pernotto dei minori presso la sua abitazione ed obbligo di accompagnamento a scuola da parte del padre;
potrà altresì tenerli con sé due serate infrasettimanali con pernottamento ed obbligo di riaccompagamento a scuola nelle settimane il cui week-end i minori staranno con la madre, anche in questo caso con le modalità di preavviso sopra indicate;
4) il padre potrà/dovrà tenere con sé i figli durante le vacanze di Natale per almeno tre giorni consecutivi, quelle di Pasqua per almeno due giorni consecutivi e quelle estive per almeno sette giorni consecutivi oltre ad altri sette, anche non consecutivi;
i minori potranno trascorrere la Pasqua con uno dei genitori ed il Natale con
l'altro, alternando poi le Festività per l'anno successivo;
il compleanno presso
l'uno o l'altro ad anni alternati;
il tutto salvo diversi accordi dei ricorrenti;
5) nel caso di assenza di uno dei due ricorrenti dovuto a ricoveri medici, o altri eventi tali da impedire straordinariamente l'espletamento degli impegni previsti ai punti precedenti, spetterà all'altro coniuge tenere con sé i figli minori;
si concorda in ogni caso che nella ipotesi sopradescritta gli stessi potranno essere accuditi eccezionalmente anche dai nonni;
6) In considerazione del maggior tempo trascorso dai minori con la loro madre, si conviene che il SI provvederà a versare a quest'ultima Parte_2
2 a titolo di concorso nel mantenimento l'importo di € 200 a figlio rivalutabile ISTAT, che verrà accreditato sul conto corrente n. [...] entro il 15 di ogni mese;
7) il SI rimborserà alla moglie a fronte di Parte_2
presentazione di idonea documentazione il 50% delle spese straordinarie in relazione alle necessità dei figli qui di seguito indicate a mero titolo esemplificativo: spese mediche (non rimborsabili dall'ASL, dentistiche, odontotecniche, specialistiche, oculistiche, tickets sanitari), spese scolastiche (rette, materiale scolastico, scuolabus, gite scolastiche, corsi di studio all'estero, buoni mensa) extrascolastiche (corsi sportivi ed eventuali viaggi collegati e relativo abbigliamento tecnico). Altrettanto farà la SIa in favore del Parte_1
SI In ogni caso tutte le spese aventi carattere straordinario Pt_2 andranno previamente concordate tra i coniugi qualora siano superiori ad € 100.
In caso di incertezza e/o di contestazione circa la natura straordinaria dei
Contr pagamenti, si farà riferimento al protocollo approvato dal dd. 29 novembre
2017 o a quelli successivi eventualmente emanati dallo stesso.
8) dal punto di vista patrimoniale i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di nulla avere reciprocamente a pretendere;
9) l'assegno unico, così come le altre erogazioni da parte dello Stato o di Enti
Territoriali verranno interamente percepiti dalla SIa restando Parte_1 il SI sin d'ora il proprio consenso;
Pt_2
10) le parti rilasciano sin d'ora autorizzazione al rilascio/rinnovo del passaporto o del documento di espatrio per i figli minori, fermo restando l'obbligo di ciascuna parte richiedente di avvisare l'altro coniuge.
11) Una volta passata in giudicato la sentenza di separazione per cui è procedimento, verificata la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, si chiede di pronunciare, alle medesime condizioni esposte nei punti precedenti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile avvenuto in data 5 maggio 201 2 in Stenico (TN) come da estratto per riassunto dal Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2012 numero 3 parte 1, e conseguentemente di ordinare la relativa annotazione nei Registri di Stato civile;
12) spese di lite interamente a carico del ricorrente”.
3 Con sentenza di questo Tribunale n. 201/2024 di data 2 luglio 2024, pubblicata il 10 luglio 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in data 21 febbraio 2025.
La domanda di divorzio – da qualificarsi come domanda di scioglimento del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio con rito civile – congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione consensuale del presente procedimento (avvenuta in data 7 maggio 2024), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (sentenza n. 201/2024 di data 2 luglio 2024, pubblicata il 10 luglio 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori e corrispondenti al loro interesse morale e Per_1 Per_2
materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i minori ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate (cfr.
4 dichiarazioni dei redditi in atti), ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
(c.f. e (c.f. C.F._1 Parte_2
) a Stenico (TN) in data 5 maggio 2012, trascritto nel C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Stenico, Parte I, N. 3, Anno 2012, alle condizioni accessorie riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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