Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/03/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lecce R.G.2022 /9894
AD , AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO Parte_1 Pt_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 21.03.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art 281 sexies cpc ed ha pronunciato, al termine, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9894/2022 R.G.C., avente ad oggetto: Risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P.A. e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Lorenzis in Parte_1 virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliato nel suo studio
Attore
E
, rappresentata e difesa Controparte_1 dal avv. Michele Dionigi, domiciliata nel suo studio in virtù di mandato in atti
Convenuta
E
Convenuta
Conclusioni come da verbale in data odierna.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
Preliminarmente viene dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell''Università degli avendo il impugnato provvedimenti (revoca di benefici) CP_2 Parte_1 adottati da , Ente autonomo e dotato di propria personalità giuridica e CP_1 certamente distinto dall'Università citata.
In data 9.08.2020 il sig. ha presentato domanda di Parte_1 partecipazione al Bando “Benefici e Servizi”, approvato con deliberazione n. 25/2020 del
Consiglio di Amministrazione di , chiedendo l'assegnazione della Borsa di studio CP_1 annuale, con posto letto e servizio mensa per l'A.A. 2020/2021, in qualità di studente iscritto al secondo anno del Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Industriale presso il
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione di Lecce;
Sulla scorta della documentazione prodotta, il sig. è stato in un primo Parte_1 momento collocato nella graduatoria di merito in posizione utile per l'assegnazione di quanto richiesto all' odierna convenuta. CP_1
In conformità ai poteri di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni rese dagli studenti, (cfr. art. 22 Bando) l' ha successivamente avviato l'attività di CP_1 accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dal sig. nella domanda Parte_1 di partecipazione al bando.
CP_ L'ente convenuto ha pertanto acquisito d'ufficio dall' sia la Dichiarazione Sostitutiva
Unica (D.S.U.) presentata dall'odierno attore al proprio C.A.F. necessaria per il rilascio del Modello ISEE – anno 2020, sia il dato del valore monetario, indicato all'interno di quest'ultimo (modello), riferito all'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) applicato “alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario”;
Dalla disamina della documentazione acquisita, ha rilevato e preso atto CP_1 che l'odierno ricorrente aveva dichiarato di risiedere “fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro” e che possedeva “una adeguata capacità di reddito” (quest'ultima così come definita con d.p.c.m. 9 aprile 2001, come eventualmente modificato dal d.m. previsto dall'articolo 7, comma 7 del d.lgs. n. 68/2012)”.
L' ha, quindi, inviato apposita richiesta al Comune di Gallipoli per verificare CP_1 lo stato di famiglia e la residenza dell'odierno attore, inoltre, onde verificare se la “capacità di reddito” dichiarata nel “Quadro C” della DSU corrispondesse a quella richiesta dal Bando all'art. 9, comma 4, lett. b), ossia a quella pari o superiore ad €.
6.500,00 “fiscalmente dichiarata negli ultimi due anni” (ndr. 2018 e 2019), l'Ente convenuto ha acquisito dall'Agenzia delle Entrate, i dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2019 (Modello Unico P.F. 2020) e 2018 (Modello Unico P.F.
2019).
Da quest'ultime verifiche sul requisito reddituale, è emerso che, alla data di presentazione della propria domanda di partecipazione il sig. non fosse in Parte_1 possesso, per entrambe le annualità prese in considerazione (2018 e 2019), del presupposto di cui alla lettera b) citata, In altri termini, il reddito derivante da lavoro dipendente o assimilato del Sig. non superava, per gli anni in questione, il Parte_1 valore minimo di €. 6.500,00 richiesto dal Bando.
Difatti:
- il Modello Unico 2019, presentato in data 20/09/2019 e relativo ai redditi dell'anno
2018, indicava alla voce “redditi derivanti da lavoro dipendente o assimilato” il valore di
€. 2.971,00;
- il Modello Unico 2020, relativo ai redditi per l'anno 2019, indicava alla medesima voce l'importo di €. 2.104,00, poi rettificato con nuovo Modello Unico 2020 in €. 4.104,00.
Quanto rilevato, testimoniava dunque l'assenza in capo all'odierno attore del requisito reddituale richiesto dal Bando (art. 9, comma 4, lettera b) per qualificarsi come
“studente indipendente”.
L'attore ha contestato in giudizio l'illegittimità della valutazione effettuata dall'Amministrazione ed a confutazione delle argomentazioni dell' , afferma che: CP_1
“… a seguito della morte della propria madre , avvenuta il Persona_1
27.12.2013” (….) “ha creato un nuovo nucleo familiare e cioè quello dichiarato nel quadro “A” modulo MB.2 n. 1 della domanda di partecipazione al bando (Dichiarazione
Sostitutiva Unica - DSU), composto dalla sig.ra (indicata come: Controparte_4 dichiarante) e dallo stesso ricorrente (indicato come: altra persona convivente). Non è dunque vero che il ricorrente avrebbe dovuto, come invece assume AD “procedere, in relazione alla richiesta di prestazioni agevolate per il diritto allo studio, all'aggregazione al nucleo familiare dei genitori”; e ciò non solo in conseguenza del decesso della madre avvenuto, come visto, ben oltre “due anni rispetto alla data di presentazione della domanda”, ma anche perché il padre di parte attrice, sig. ancor Persona_2 prima della morte della madre viveva per conto proprio in un comune diverso (Parabita) da quello della moglie dalla quale era separato di fatto.
Con riferimento all'asserita capacità reddituale dichiarata nella DSU, la difesa avversaria assume che l'AD non avrebbe considerato l'effettivo reddito da lavoro dipendente o assimilato del ricorrente negli anni 2018 e 2019.
Secondo controparte, tale errore sarebbe emerso a causa della mancata qualificazione CP_ da parte dell' della “pensione da superstite”, percepita dopo la morte della madre, come reddito da “lavoro dipendente o assimilato”, tant'è che l'ISEE rilasciato successivamente all'AD avrebbe contenuto un dato errato.
Orbene, a detta del sig. il giusto reddito da lavoro dipendente o assimilato Parte_1 nel 2018 sarebbe stato di €. 5.871,00 e nel 2019 di €. 6.784,00. Redditi ai quali l'AD avrebbe dovuto considerare sommati anche quelli della sig.ra Controparte_4 dichiaratasi nel corso del giudizio innanzi al TAR non germana del ricorrente;
tanto al fine di riconoscere la piena integrazione del requisito di adeguata autonomia reddituale previsto dal Bando (per il 2018 cosi di € 13.548,00 e per il 2019 di €. 9.379,12).
Dette argomentazioni sono sfornite di giuridico fondamento e meritano di essere respinte.
Con riferimento alla costituzione del nuovo nucleo familiare ai fini della richiesta del modello ISEE da produrre in sede di domanda di partecipazione a Bando
Invero, come è emerge dal quadro istruttorio e dall'esame della normativa di riferimento, ai fini del conseguimento dei benefici o “Prestazioni per il Diritto allo Studio
Universitario” rivendicati da parte attrice, occorre prendere le mosse dalla previsione enucleabile dall'art. 8, comma 2 del D.P.C.M. n. 159/2013 a mente della quale “In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta (ndr del Modello
ISEE mediante la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica), il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che il richiedente dimostri di possedere entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo
10, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima;
b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
In analogia alla predetta disposizione, l'art. 9 comma 4 del Bando, rubricato “requisiti economici e patrimoniali” ( per l'accesso al beneficio), stabilisce che i soggetti interessati ad accedere al beneficio come “studenti indipendenti” avrebbero dovuto dimostrare di possedere “entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
b) redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni, non inferiori a €
6.500,00 annui.
In assenza di uno o di entrambi i requisiti, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere di mantenimento dello studente, l'ISEE per prestazione universitarie deve tener conto del nucleo familiare dello studente con quello dei genitori. Applicando le disposizioni normative in alto riportate, risulta chiaro ed evidente che il sig.
orfano di madre e non convivente con il padre, non essendo in possesso dei Parte_1 requisiti di indipendenza innanzi descritti, deve considerarsi, ai fini della corretta predisposizione del modello ISEE, parte del nucleo familiare paterno.
Nessun rilievo può essere dato alle dichiarazioni rese dal sig. padre Persona_2 dell'odierno attore.
In relazione al dedotto disinteresse del genitore vivente, infatti, il combinato disposto degli artt. 8 e 9 del DPCM 159/2013 stabilisce che il genitore non convivente possa essere escluso dal nucleo familiare di riferimento ai fini della richiesta di prestazioni agevolate per il diritto allo studio, qualora risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica Autorità competente in materia di servizi sociali l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
È evidente quindi che l'interessato avrebbe dovuto richiedere ed ottenere il rilascio di tale documento, prima di presentare l'attestazione ISEE oggetto di contestazione e certamente prima di richiedere prestazioni agevolate per il diritto allo studio.
Si osserva infine che non vi è stata violazione del principio del contraddittorio e del giusto procedimento: invero, stante la rilevata ed evidente incongruenza tra le dichiarazioni rese in sede di “DSU” e quanto accertato tramite la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, in applicazione dell'art. 22 del bando di concorso 2020/2021, ha CP_1 provveduto in data 28/06/2021 all'invio della nota prot. 3540 a mezzo raccomandata
A/R n. 137719611991, con la quale, ha comunicato all'odierno attore l'avvio del procedimento di accertamento. Inoltre, l'odierno ricorrente doveva comunque essere a conoscenza delle irregolarità presenti della propria attestazione, atteso che, in data
14/09/2021, ha inviato a mezzo posta una nota, assunta al prot. n. 4924 del 20/09/2021, nella quale riferiva in merito ad una rettifica dell'attestazione ISEE 2021 allegando nuova attestazione per la medesima annualità, tuttavia ininfluente rispetto all'annualità 2020 in argomento.
Pertanto, procedeva con la redazione e la notifica del verbale di accertamento n. CP_1
13 del 25/10/2021, assegnando al ricorrente un termine di trenta giorni per essere ascoltato o presentare memorie o documenti.
In riscontro a tale verbale, l'odierno ricorrente faceva pervenire, in data 13/01/2022, una nota pec da parte del proprio legale, contestandone il contenuto.
, con pec del 17/01/2022, ha, a sua volta, riscontrato le osservazioni del ricorrente, CP_1 respingendole, assegnando un ulteriore termine per la presentazione di documenti e per la richiesta di un incontro tra le parti.
Alla luce di dette argomentazione la domanda attorea è infondata e viene rigettata mentre emerge la fondatezza della spiegata domanda riconvenzionale che è accolta.
Considerato infatti che, dagli esiti delle attività di controllo esperite, è emerso che l'attore abbia reso dichiarazioni non veritiere in merito alla composizione del nucleo familiare ed è risultato altresì sprovvisto del requisito di indipendenza dal nucleo familiare di origine di cui all'art. 9 del medesimo bando, deve reputarsi legittimo il provvedimento di revoca dei benefici assegnatigli, ai sensi dell'art. 4, lettera p) del bando di concorso, quanto la declaratoria di decadenza dai benefici previsti da questo
Ente convenuto, ai sensi dell'art. 5 lettere a) e d) del su menzionato Bando e la dello studente interessato dalle graduatorie 2021/22, nelle quali la sua posizione risultava di beneficiario sospeso, in relazione agli esiti del procedimento di revoca della borsa di studio 2020/21.
Conseguentemente, il sig. è tenuto a versare ad in relazione a quanto Parte_1 CP_1 innanzi detto € 2.669,54, così determinati:
a. € 500,00 a titolo di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 38 c.3 della L. 122/2010;
b. € 1.322,00 a titolo di prima rata borsa di studio a.a. 2020/21;
c. € 120,00 a titolo di rimborso tassa regionale 2020/21;
d. € 678,92 quale corrispettivo del servizio alloggio 2020/21;
e. € 13,00 a titolo di spese postali di notifica del verbale di accertamento;
f. €. 35,62 in relazione alla fruizione del servizio mensa.
Le spese del giudizio stante la peculiarità delle questioni trattate sono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.T. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1) Dichiara la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2
[...]
2) Rigetta la domanda attrice per le ragioni esposte in motivazione;
3) Accoglie la domanda riconvenzionale e condanna al Parte_1 pagamento in favore di Controparte_1
della somma di €.2.669,54;
[...]
4) Compensa interamente le spese del giudizio Così deciso in Lecce il 21 marzo 2025
Il G.O.P.
Avv Giuseppe Quaranta