TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/07/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3465/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3465/2022 promossa da:
, (C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Iuliucci Parte_1 C.F._1
(C.F. elettivamente domiciliato in Cervinara (AV), alla Via Roma n.125, C.F._2
( iuffrè.it); Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Castellano, (C.F. , C.F._3 elettivamente domiciliata in Avellino al C.so Umberto I, 80,
( ; Email_2
APPELLATA
DEL -, Via Citorres 34, Monsummano Terme (PT); CP_2
APPELLATO CONTUMACE
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte di cui all' udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_2
203/2022 del Giudice di Pace di Cervinara, resa in data 19/08/2022 e depositata in data 09/09/2022, a definizione del procedimento di primo grado, avente R.G. 225/2021, con la quale veniva rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore.
pagina 1 di 9 L'appellante chiedeva la riforma della sentenza e nello specifico: “- previa sospensione della esecutività della sentenza di primo grado- ed in riforma della sentenza impugnata, - in riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda proposta dall'appellante; - previa dichiarazione dei responsabilità della controparte, accogliersi la domanda;
- per l'effetto condannarsi la società assicuratrice in solido e/o alternativamente all'altro convenuto al pagamento in CP_1 favore dell'attore della somma residua di €.8.591,67 per le lesioni subite oltre interessi e rivalutazione sull'intero importo con decorrenza da dì del sinistro (16/05/2020) o di quella che l'ill.mo Giudice di appello adito riterrà più equa, comunque sempre e ritenuto entro i limiti della propria competenza ed ai fini della legge 89/2001 di €.26.000,00 con c.u di €.237,00; - condannarsi, inoltre, i convenuti in solido, alle spese, diritti ed onorari di causa, - IVI COMPRESE QUELLE DI CTU e CTP come espressamente richieste - con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Costituitasi tempestivamente la che così concludeva: “Voglia l'On Controparte_1
Tribunale, contrariis reiectis, per tutte le motivazioni innanzi esposte e che qui abbia per integralmente ripetute e trascritte, così provvedere:
1. in via preliminare dichiarare con sentenza l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. per le motivazioni di cui al punto 1 dei motivi del presente atto, che qui abbiansi per integralmente ripetute e trascritte;
2. Sempre in via preliminare dichiarare, prima di procedere alla trattazione, con ordinanza, l'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 348 bis, primo comma, e ciò per le ragioni di cui al punto 2 dei motivi del presente atto, che qui abbiansi perintegralmente ripetute e trascritte;
3. Nel merito, rigettare l'appello proposto in quanto destituito di qualsivoglia fondamento, e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
203/2022 resa dal Giudice di Pace di Cervinara il 19.8.2022; In ogni caso, condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”.
Istruito il giudizio senza l'esperimento di ulteriore attività istruttoria, acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, veniva denegata la sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e dichiarata la contumacia di . CP_3
All'udienza del 4 Giugno 2025, la scrivente tratteneva la causa in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
***
§ In rito
È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis
c.p.c. sollevata dalla parte appellata, la quale asserisce che parte appellante non abbia specificato la parte di sentenza meritevole di riforma e non abbia indicato il motivo per cui si assume violata la legge nonché la mancata individuazione esatta dell'errore. pagina 2 di 9 Con la riforma del 2012, è stata ridelineata la struttura dell'atto di appello, sostituendo l'esatta indicazione dei fatti con l'esposizione sommaria dei fatti e si è introdotta la previsione dell'indicazione delle parti appellate e delle modifiche richieste da apportare al provvedimento gravato. È stato specificato come vadano, inoltre, indicate le circostanze dalle quali derivi la violazione di legge, unitamente alla loro rilevanza pratica rispetto alla riforma richiesta.
Nel caso in lite, si ritiene che l'atto introduttivo sia stato formulato in conformità rispetto alla previsione della normativa richiamata;
lo stesso contiene, invero, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata.
L'appellante individuato analiticamente la normativa che deduce essere stata violata, nonché le risultanze probatorie che asserisce essere state disattese nella contestata sentenza. Va altresì richiamata la giurisprudenza di legittimità, la quale sul punto ha chiarito che: “Ai fini della specificità dei motivi
d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché
l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado.” (Cass. civ. n. 40560/2021).
In merito alla censura mossa con riferimento alla violazione dell'art. 348 bis, quest'ultimo disciplina il sistema del filtro, prevedendo la discrezionalità del giudice d'appello nel pronunciarsi su una nuova ipotesi di inammissibilità. Invero, ai sensi del citato articolo, il giudice d'appello, oltre i casi in cui il gravame debba essere dichiarato inammissibile o improcedibile per difetti genetici o per inadempienze procedurali, è chiamato a compiere, in via preliminare, solitamente in prima udienza o non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., un'analisi circa la 'ragionevole probabilità' che l'impugnativa possa essere accolta. Sul punto la giurisprudenza si è espressa: “L'atto di gravame che sia sorretto da un'adeguata e corretta impostazione dalla quale risultino esplicitate le parti della decisione impugnata che siano destinatarie specifici motivi di gravame ed evidenzi opportunamente le varie parti con chiari richiami alle parti di motivazione censurata, non può essere ritenuto inammissibile ex art. 348 bis
c.p.c.” (Corte appello, Napoli, sez. II, 19/04/2022, n. 1654).
In applicazione dei suesposti principi, l'appello per come proposto si appalesa pertanto ammissibile e va esaminato nel merito in relazione ai motivi di appello proposti.
§ Nel merito
1. Con il primo motivo di appello parte appellante censura l'erronea quantificazione delle lesioni subite da , atteso l'utilizzo da parte del giudice di prime cure, quale criterio di liquidazione, di Parte_1 tabelle di liquidazione ex art.139 del 2012. pagina 3 di 9 Il motivo è infondato.
La relazione medica espletata nel primo grado di giudizio quantifica la percentuale complessiva di danno biologico pari al 7%, una I.P. 7%-ITT di giorni 5, una ITP al 75% di giorni 30, una ITP al 50% di giorni 20, una ITP al 25% di giorni 10, più €.1597,00 di spese mediche riconosciute.
Il danno quantificato dalla dott.ssa , C.T.U. nominato in primo grado, nella misura del 7%, Persona_1 può essere ricondotta alla categoria del danno biologico da lesioni “micropermanenti”, che si distingue per la sua lieve entità, i cui requisiti vengono individuati in un danno permanente, nel senso che i suoi esiti devono essere irreparabili ed irreversibili;
il danno deve essere suscettibile di accertamento medico-legale, ovvero la sua esistenza si deve desumere da elementi oggettivi;
il danno deve avere modesta rilevanza, nel senso che le sue conseguenze non devono incidere sensibilmente sulle funzioni esistenziali.
I principi esposti sono stati cristallizzati dal legislatore all'art. 139, comma 2, Codice delle
Assicurazioni Private, d.lg. 7 settembre 2005, n. 209, che disciplina i danni da micropermanenti generati da sinistri stradali, stabilendo il principio secondo il quale le lesioni alla salute sono suscettibili di un accertamento concreto, nella specie: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.
Il medesimo articolo disciplina, altresì, i criteri di liquidazione dei danni da lesioni c.d. micropermanenti, la cui metodologia di risarcimento prevede la risarcibilità del danno biologico permanente, secondo una tabella che contempla un valore variabile in funzione della percentuale di invalidità accertata, dell'età del danneggiato e del danno biologico temporaneo, assegnando il valore di euro 47,49, soggetto ad aggiornamento annuale, ad ogni giorno di inabilità assoluta;
l'importo può poi essere aumentato fino ad un massimo del 20% qualora ricorrano le particolari circostanze indicate dal comma 3 dell'art. 139 cod. ass. priv., ovvero qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità.
Sul punto la giurisprudenza si è espressa nel senso: “In tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente ex art. 139, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato pagina 4 di 9 dalla l. n. 124 del 2017, i criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (visivo, clinico e strumentale) non sono tra loro gerarchicamente ordinati, ma vanno utilizzati dal medico legale nella prospettiva di una obiettività dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi, con la conseguenza che ad impedire il risarcimento del danno non
è di per sé l'assenza di riscontri diagnostici strumentali ma piuttosto l'assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza, che può essere compiuta in base a qualunque elemento probatorio anche indiziario, purché munito dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c..” (Sez. 3 -, Ordinanza n. 26985 del
21/09/2023 in senso conforme Sez. 3 - , Ordinanza n. 7753 del 08/04/2020).
Pertanto, per computare l'entità del danno biologico - inteso come menomazione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore della persona, considerato nella sua intera dimensione, ivi incluse l'attività lavorativa, ulteriori attività extra lavorative, i rapporti sociali ed affettivi, attività culturali, di svago e sportive - può farsi integrale riferimento alle risultanze dell'espletata consulenza medico legale, della dott.ssa che possono essere pienamente Persona_1 condivise e fatte proprie ai fini delle valutazioni da assumere in questo procedimento.
Il nominato c.t.u., a seguito degli accertamenti medico-legali, della anamnesi traumatologica e patologica remota, nonché della disamina della documentazione medica agli atti ha concluso:
- Esame obiettivo generale: Condizioni generali discrete. Psiche esente da apprezzabili alterazioni. Deambulazione della norma.
- Esame obiettivo loco regionale: Piede Sinistro: All'ispezione alluce in varo. Alterazione del profilo ungueale. Limitazione ai gradi estremi della flesso-estensione dell'articolazione tarso- falangea del primo dito. Deambulazione sulle punte possibile ma riferita dolorosa.
- Piede e caviglia destri: Ispezione: Edema in regione perimallionare interna con plus perimetrico di un centimetro circa. Assenza di instabilità articolare. Riduzione di circa 1/3 dei movimenti di flesso estensione e eversione-inversione. Alla palpazione riferito dolore in zona tibio-astralgica e in zona parimalleolare.
- All'ispezione: Area discromica in regione rotulea, quale esito di pregressa CP_4 escoriazione. Assenza di instabilità articolare. Funzionalità articolare conservata.
Considerazioni Medico Legali: Dalla documentazione clinica disponibile, dall'indagine anamnestica e dell'esame obiettivo praticato…. Le suddette lesioni risultano per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica, evoluzione riparativa e documentazione esibita, congrue con le modalità di produzione degli eventi traumatici riferiti dal p….. I postumi che residuano dalle originarie lesioni sono rappresentati da una limitazione antalgica ai gradi estremi delle escursioni delle articolazioni tarso-falangea del primo dito con alluce in varo e alterazione del profilo ungueale e una riduzione di pagina 5 di 9 circa 1/3 dei movimenti di flesso-estensione e eversione-inversione del piede destro, esito cicatriziale al ginocchio sinistro che configura un lievissimo pregiudizio estetico. Orbene, per la valutazione dei suddetti postumi si fa riferimento a quanto previsto dalla tabella delle menomazioni dell'integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità così come da Decreto 3 luglio 2003 Ministero della
Salute, procedendo con criterio analogico proporzionale. Tanto premesso appare adeguata una valutazione complessiva dei postumi nella misura del 7% di danno biologico (inteso nella sua dimensione statico-dinamica). I predetti postumi non hanno prevedibile incidenza sulla capacità di produrre reddito e non esercitano riverberi negativi sull'aspettativa di vita e sulla sfera individuale.
Alla luce delle tabelle per le lesioni micro-permanenti il danno biologico è stimato in euro € 13.611,78, applicando la Tabella di riferimento elaborata dal Tribunale di Milano per il calcolo del danno biologico di lieve entità, alla luce dell'età del danneggiato alla data del sinistro (29 anni), di una percentuale di invalidità permanente 7%, con punto base danno permanente € 947,30, e dei giorni di invalidità temporanea (totale 5, Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30, Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20, Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10 ).
Come riconosciuto nella impugnata sentenza e come riconosciuto nell'atto di appello, la somma corrisposta dalla Compagnia assicurativa all'odierno appellante è pari ad €16.350,00, importo superiore a quello corrisposto dalla a titolo di risarcimento per il sinistro denunciato. Controparte_1
Pertanto, alla luce delle risultanze della perizia medico-legale e del corretto calcolo, effettuato dal giudice di prime cure, del danno biologico, va confermato il capo della sentenza relativo al rigetto della domanda attorea, con conseguente assorbimento della spiegata domanda di calcolo degli interessi.
2. Con il secondo motivo di appello parte appellante censura la mancata liquidazione del danno morale per le lesioni subite da , e nel dettaglio la mancata applicazione dell'art. 139, comma 3, Parte_1 del Codice delle Assicurazioni.
Occorre premettere che quanto all'entità del danno morale, le Corte di Cassazione (Cassazione Civile, sez. un., n. 26972/2008) ha riaffermato che non esistono categorie autonome di danno ed ha ribadito fermamente la necessità di non procedere ad una duplicazione risarcitoria, soprattutto in quei casi, quale quello in esame, in cui il danno biologico sia medicalmente accertato, ammettendo solo un adeguamento eventuale del risarcimento in considerazione delle peculiarità del caso concreto, principio rielaborato dalle note sentenze di San Martino dell'11.11.2019 (cfr. Cass. III, 11/11/2019, dalla n.
28985 alla n. 28994).
Non costituisce, secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidatosi, duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale - danno morale - perché non aventi base organica e normalmente pagina 6 di 9 estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza, anche in via di presunzione, di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (Cassazione Civile, Ordinanza n. 7513/2018, successivamente confermata da Cassazione
Civile, Ordinanza n. 23469/2018).
Ciò che rileva, dunque, è la distinzione concettuale tra sofferenza interiore (danno morale) e incidenza sugli aspetti relazionali della vita del soggetto (danno dinamico-relazionale); tuttavia, come già accennato, quanto agli aspetti dinamico- relazionali, la Corte di Cassazione ha chiarito che essi di norma rientrano nel danno biologico riconosciuto e, dunque, per questi non è possibile alcuna duplicazione risarcitoria, salvo il caso in cui la menomazione incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionali personali, in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali e se ne fornisca prova adeguata;
mentre il danno morale è autonomamente risarcibile, laddove pur sempre allegato e provato.
Orbene, nel caso di specie nella relazione medico legale si legge: “I predetti postumi non hanno prevedibile incidenza sulla capacità di produrre reddito e non esercitano riverberi negativi sull'aspettativa di vita e sulla sfera individuale” e, pertanto, non può considerarsi fornita la prova di tale danno dinamico - relazionale concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
Altresì nessuna prova è stata offerto dall'odierno appellante in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 139, comma 3, Codice delle Assicurazioni delle condizioni, ovvero qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità.
Pertanto, va confermato il capo della sentenza relativo all'insussistenza dei requisiti per l'applicabilità dell'art. 139, comma 3, Codice delle Assicurazioni e rigettato il motivo di appello.
3. Con il terzo viene censurato il capo della sentenza relativo alla statuizione delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, laddove il giudice di prime cure ha posto tali spese a carico della parte attrice.
Si ritengono applicabili i principi espressi dalla giurisprudenza in tema di pagamento delle spese di consulenza tecnico d'ufficio, nello specifico: “La liquidazione delle spese di consulenza tecnica
d'ufficio, effettuata dal giudice istruttore nel corso del giudizio ai sensi dell'art. 90 cod. proc. civ., non pagina 7 di 9 ha il valore ed il contenuto di una condanna al pagamento, ma solo di un ordine di anticipazione provvisorio, e destinato ad essere superato dalla statuizione della sentenza circa il relativo Onere, tenendo conto che tale anticipazione è regolata sulla base dell'interesse processuale a chiedere l'atto al quale si riferiscono le spese, laddove la decisione definitiva sul loro Onere è regolata dal principio della soccombenza nell'intera controversia, salva la compensazione di cui all'art. 92 cod. proc. civ..”
(Sez. 1, Sentenza n. 1753 del 15/03/1984) nonché In tema di accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ed assistenziale, la previsione della pronuncia sulle spese, di cui all'art. 445-bis, comma 5, c.p.c., deve essere coordinata con il principio generale sulla soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c., sicché la parte totalmente vittoriosa non può essere in alcun caso condannata al pagamento delle spese in favore della controparte”. (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12028 del 10/06/2016).
Alla luce degli espressi principi giurisprudenziali in virtù dei quali la regolamentazione delle spese della consulenza tecnica d'ufficio segue il principio di soccombenza, va confermato il capo della sentenza relativo alla statuizione delle spese della consulenza tecnica d'ufficio.
4. Con il quarto motivo di appello viene censurata la omessa quantificazione delle spese e competenze professionali, nello specifico la parte della sentenza in cui giudice di prime cure afferma che la somma di € 16.350,00 (comprensiva di €1.650,00 quali onorari) fosse già satisfattiva del dovuto.
Orbene dalla parte motiva della sentenza di evince chiaramente come la determinazione delle spese sia stata oggetto di autonomo di quantificazione rispetto al risarcimento del danno.
Circa le spese legali e tecniche sostenute in fase stragiudiziale, delle quali pure l'appellante lamenta l'omesso computo, si ritiene che anche considerando le stesse, l'importo sia stato già interamente corrisposto prima dell'introduzione del giudizio, come già rilevato dal primo giudice.
Ne discende che anche tale doglianza non può trovare accoglimento.
§Sulle spese di lite
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di legge, con riguardo alle fasi effettivamente svoltesi.
L'integrale rigetto dell'appello comporta la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata n. 203/2022;
- condanna l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater,
D.P.R. n. 115 del 2002;
pagina 8 di 9 - condanna, altresì, la parte appellante a rimborsare a parte appellata costituitasi le spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
AVELLINO, 4 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3465/2022 promossa da:
, (C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Iuliucci Parte_1 C.F._1
(C.F. elettivamente domiciliato in Cervinara (AV), alla Via Roma n.125, C.F._2
( iuffrè.it); Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Castellano, (C.F. , C.F._3 elettivamente domiciliata in Avellino al C.so Umberto I, 80,
( ; Email_2
APPELLATA
DEL -, Via Citorres 34, Monsummano Terme (PT); CP_2
APPELLATO CONTUMACE
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte di cui all' udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_2
203/2022 del Giudice di Pace di Cervinara, resa in data 19/08/2022 e depositata in data 09/09/2022, a definizione del procedimento di primo grado, avente R.G. 225/2021, con la quale veniva rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore.
pagina 1 di 9 L'appellante chiedeva la riforma della sentenza e nello specifico: “- previa sospensione della esecutività della sentenza di primo grado- ed in riforma della sentenza impugnata, - in riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda proposta dall'appellante; - previa dichiarazione dei responsabilità della controparte, accogliersi la domanda;
- per l'effetto condannarsi la società assicuratrice in solido e/o alternativamente all'altro convenuto al pagamento in CP_1 favore dell'attore della somma residua di €.8.591,67 per le lesioni subite oltre interessi e rivalutazione sull'intero importo con decorrenza da dì del sinistro (16/05/2020) o di quella che l'ill.mo Giudice di appello adito riterrà più equa, comunque sempre e ritenuto entro i limiti della propria competenza ed ai fini della legge 89/2001 di €.26.000,00 con c.u di €.237,00; - condannarsi, inoltre, i convenuti in solido, alle spese, diritti ed onorari di causa, - IVI COMPRESE QUELLE DI CTU e CTP come espressamente richieste - con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Costituitasi tempestivamente la che così concludeva: “Voglia l'On Controparte_1
Tribunale, contrariis reiectis, per tutte le motivazioni innanzi esposte e che qui abbia per integralmente ripetute e trascritte, così provvedere:
1. in via preliminare dichiarare con sentenza l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. per le motivazioni di cui al punto 1 dei motivi del presente atto, che qui abbiansi per integralmente ripetute e trascritte;
2. Sempre in via preliminare dichiarare, prima di procedere alla trattazione, con ordinanza, l'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 348 bis, primo comma, e ciò per le ragioni di cui al punto 2 dei motivi del presente atto, che qui abbiansi perintegralmente ripetute e trascritte;
3. Nel merito, rigettare l'appello proposto in quanto destituito di qualsivoglia fondamento, e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
203/2022 resa dal Giudice di Pace di Cervinara il 19.8.2022; In ogni caso, condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”.
Istruito il giudizio senza l'esperimento di ulteriore attività istruttoria, acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, veniva denegata la sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e dichiarata la contumacia di . CP_3
All'udienza del 4 Giugno 2025, la scrivente tratteneva la causa in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
***
§ In rito
È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis
c.p.c. sollevata dalla parte appellata, la quale asserisce che parte appellante non abbia specificato la parte di sentenza meritevole di riforma e non abbia indicato il motivo per cui si assume violata la legge nonché la mancata individuazione esatta dell'errore. pagina 2 di 9 Con la riforma del 2012, è stata ridelineata la struttura dell'atto di appello, sostituendo l'esatta indicazione dei fatti con l'esposizione sommaria dei fatti e si è introdotta la previsione dell'indicazione delle parti appellate e delle modifiche richieste da apportare al provvedimento gravato. È stato specificato come vadano, inoltre, indicate le circostanze dalle quali derivi la violazione di legge, unitamente alla loro rilevanza pratica rispetto alla riforma richiesta.
Nel caso in lite, si ritiene che l'atto introduttivo sia stato formulato in conformità rispetto alla previsione della normativa richiamata;
lo stesso contiene, invero, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata.
L'appellante individuato analiticamente la normativa che deduce essere stata violata, nonché le risultanze probatorie che asserisce essere state disattese nella contestata sentenza. Va altresì richiamata la giurisprudenza di legittimità, la quale sul punto ha chiarito che: “Ai fini della specificità dei motivi
d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché
l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado.” (Cass. civ. n. 40560/2021).
In merito alla censura mossa con riferimento alla violazione dell'art. 348 bis, quest'ultimo disciplina il sistema del filtro, prevedendo la discrezionalità del giudice d'appello nel pronunciarsi su una nuova ipotesi di inammissibilità. Invero, ai sensi del citato articolo, il giudice d'appello, oltre i casi in cui il gravame debba essere dichiarato inammissibile o improcedibile per difetti genetici o per inadempienze procedurali, è chiamato a compiere, in via preliminare, solitamente in prima udienza o non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., un'analisi circa la 'ragionevole probabilità' che l'impugnativa possa essere accolta. Sul punto la giurisprudenza si è espressa: “L'atto di gravame che sia sorretto da un'adeguata e corretta impostazione dalla quale risultino esplicitate le parti della decisione impugnata che siano destinatarie specifici motivi di gravame ed evidenzi opportunamente le varie parti con chiari richiami alle parti di motivazione censurata, non può essere ritenuto inammissibile ex art. 348 bis
c.p.c.” (Corte appello, Napoli, sez. II, 19/04/2022, n. 1654).
In applicazione dei suesposti principi, l'appello per come proposto si appalesa pertanto ammissibile e va esaminato nel merito in relazione ai motivi di appello proposti.
§ Nel merito
1. Con il primo motivo di appello parte appellante censura l'erronea quantificazione delle lesioni subite da , atteso l'utilizzo da parte del giudice di prime cure, quale criterio di liquidazione, di Parte_1 tabelle di liquidazione ex art.139 del 2012. pagina 3 di 9 Il motivo è infondato.
La relazione medica espletata nel primo grado di giudizio quantifica la percentuale complessiva di danno biologico pari al 7%, una I.P. 7%-ITT di giorni 5, una ITP al 75% di giorni 30, una ITP al 50% di giorni 20, una ITP al 25% di giorni 10, più €.1597,00 di spese mediche riconosciute.
Il danno quantificato dalla dott.ssa , C.T.U. nominato in primo grado, nella misura del 7%, Persona_1 può essere ricondotta alla categoria del danno biologico da lesioni “micropermanenti”, che si distingue per la sua lieve entità, i cui requisiti vengono individuati in un danno permanente, nel senso che i suoi esiti devono essere irreparabili ed irreversibili;
il danno deve essere suscettibile di accertamento medico-legale, ovvero la sua esistenza si deve desumere da elementi oggettivi;
il danno deve avere modesta rilevanza, nel senso che le sue conseguenze non devono incidere sensibilmente sulle funzioni esistenziali.
I principi esposti sono stati cristallizzati dal legislatore all'art. 139, comma 2, Codice delle
Assicurazioni Private, d.lg. 7 settembre 2005, n. 209, che disciplina i danni da micropermanenti generati da sinistri stradali, stabilendo il principio secondo il quale le lesioni alla salute sono suscettibili di un accertamento concreto, nella specie: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.
Il medesimo articolo disciplina, altresì, i criteri di liquidazione dei danni da lesioni c.d. micropermanenti, la cui metodologia di risarcimento prevede la risarcibilità del danno biologico permanente, secondo una tabella che contempla un valore variabile in funzione della percentuale di invalidità accertata, dell'età del danneggiato e del danno biologico temporaneo, assegnando il valore di euro 47,49, soggetto ad aggiornamento annuale, ad ogni giorno di inabilità assoluta;
l'importo può poi essere aumentato fino ad un massimo del 20% qualora ricorrano le particolari circostanze indicate dal comma 3 dell'art. 139 cod. ass. priv., ovvero qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità.
Sul punto la giurisprudenza si è espressa nel senso: “In tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente ex art. 139, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato pagina 4 di 9 dalla l. n. 124 del 2017, i criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (visivo, clinico e strumentale) non sono tra loro gerarchicamente ordinati, ma vanno utilizzati dal medico legale nella prospettiva di una obiettività dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi, con la conseguenza che ad impedire il risarcimento del danno non
è di per sé l'assenza di riscontri diagnostici strumentali ma piuttosto l'assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza, che può essere compiuta in base a qualunque elemento probatorio anche indiziario, purché munito dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c..” (Sez. 3 -, Ordinanza n. 26985 del
21/09/2023 in senso conforme Sez. 3 - , Ordinanza n. 7753 del 08/04/2020).
Pertanto, per computare l'entità del danno biologico - inteso come menomazione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore della persona, considerato nella sua intera dimensione, ivi incluse l'attività lavorativa, ulteriori attività extra lavorative, i rapporti sociali ed affettivi, attività culturali, di svago e sportive - può farsi integrale riferimento alle risultanze dell'espletata consulenza medico legale, della dott.ssa che possono essere pienamente Persona_1 condivise e fatte proprie ai fini delle valutazioni da assumere in questo procedimento.
Il nominato c.t.u., a seguito degli accertamenti medico-legali, della anamnesi traumatologica e patologica remota, nonché della disamina della documentazione medica agli atti ha concluso:
- Esame obiettivo generale: Condizioni generali discrete. Psiche esente da apprezzabili alterazioni. Deambulazione della norma.
- Esame obiettivo loco regionale: Piede Sinistro: All'ispezione alluce in varo. Alterazione del profilo ungueale. Limitazione ai gradi estremi della flesso-estensione dell'articolazione tarso- falangea del primo dito. Deambulazione sulle punte possibile ma riferita dolorosa.
- Piede e caviglia destri: Ispezione: Edema in regione perimallionare interna con plus perimetrico di un centimetro circa. Assenza di instabilità articolare. Riduzione di circa 1/3 dei movimenti di flesso estensione e eversione-inversione. Alla palpazione riferito dolore in zona tibio-astralgica e in zona parimalleolare.
- All'ispezione: Area discromica in regione rotulea, quale esito di pregressa CP_4 escoriazione. Assenza di instabilità articolare. Funzionalità articolare conservata.
Considerazioni Medico Legali: Dalla documentazione clinica disponibile, dall'indagine anamnestica e dell'esame obiettivo praticato…. Le suddette lesioni risultano per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica, evoluzione riparativa e documentazione esibita, congrue con le modalità di produzione degli eventi traumatici riferiti dal p….. I postumi che residuano dalle originarie lesioni sono rappresentati da una limitazione antalgica ai gradi estremi delle escursioni delle articolazioni tarso-falangea del primo dito con alluce in varo e alterazione del profilo ungueale e una riduzione di pagina 5 di 9 circa 1/3 dei movimenti di flesso-estensione e eversione-inversione del piede destro, esito cicatriziale al ginocchio sinistro che configura un lievissimo pregiudizio estetico. Orbene, per la valutazione dei suddetti postumi si fa riferimento a quanto previsto dalla tabella delle menomazioni dell'integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità così come da Decreto 3 luglio 2003 Ministero della
Salute, procedendo con criterio analogico proporzionale. Tanto premesso appare adeguata una valutazione complessiva dei postumi nella misura del 7% di danno biologico (inteso nella sua dimensione statico-dinamica). I predetti postumi non hanno prevedibile incidenza sulla capacità di produrre reddito e non esercitano riverberi negativi sull'aspettativa di vita e sulla sfera individuale.
Alla luce delle tabelle per le lesioni micro-permanenti il danno biologico è stimato in euro € 13.611,78, applicando la Tabella di riferimento elaborata dal Tribunale di Milano per il calcolo del danno biologico di lieve entità, alla luce dell'età del danneggiato alla data del sinistro (29 anni), di una percentuale di invalidità permanente 7%, con punto base danno permanente € 947,30, e dei giorni di invalidità temporanea (totale 5, Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30, Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20, Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10 ).
Come riconosciuto nella impugnata sentenza e come riconosciuto nell'atto di appello, la somma corrisposta dalla Compagnia assicurativa all'odierno appellante è pari ad €16.350,00, importo superiore a quello corrisposto dalla a titolo di risarcimento per il sinistro denunciato. Controparte_1
Pertanto, alla luce delle risultanze della perizia medico-legale e del corretto calcolo, effettuato dal giudice di prime cure, del danno biologico, va confermato il capo della sentenza relativo al rigetto della domanda attorea, con conseguente assorbimento della spiegata domanda di calcolo degli interessi.
2. Con il secondo motivo di appello parte appellante censura la mancata liquidazione del danno morale per le lesioni subite da , e nel dettaglio la mancata applicazione dell'art. 139, comma 3, Parte_1 del Codice delle Assicurazioni.
Occorre premettere che quanto all'entità del danno morale, le Corte di Cassazione (Cassazione Civile, sez. un., n. 26972/2008) ha riaffermato che non esistono categorie autonome di danno ed ha ribadito fermamente la necessità di non procedere ad una duplicazione risarcitoria, soprattutto in quei casi, quale quello in esame, in cui il danno biologico sia medicalmente accertato, ammettendo solo un adeguamento eventuale del risarcimento in considerazione delle peculiarità del caso concreto, principio rielaborato dalle note sentenze di San Martino dell'11.11.2019 (cfr. Cass. III, 11/11/2019, dalla n.
28985 alla n. 28994).
Non costituisce, secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidatosi, duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale - danno morale - perché non aventi base organica e normalmente pagina 6 di 9 estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza, anche in via di presunzione, di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (Cassazione Civile, Ordinanza n. 7513/2018, successivamente confermata da Cassazione
Civile, Ordinanza n. 23469/2018).
Ciò che rileva, dunque, è la distinzione concettuale tra sofferenza interiore (danno morale) e incidenza sugli aspetti relazionali della vita del soggetto (danno dinamico-relazionale); tuttavia, come già accennato, quanto agli aspetti dinamico- relazionali, la Corte di Cassazione ha chiarito che essi di norma rientrano nel danno biologico riconosciuto e, dunque, per questi non è possibile alcuna duplicazione risarcitoria, salvo il caso in cui la menomazione incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionali personali, in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali e se ne fornisca prova adeguata;
mentre il danno morale è autonomamente risarcibile, laddove pur sempre allegato e provato.
Orbene, nel caso di specie nella relazione medico legale si legge: “I predetti postumi non hanno prevedibile incidenza sulla capacità di produrre reddito e non esercitano riverberi negativi sull'aspettativa di vita e sulla sfera individuale” e, pertanto, non può considerarsi fornita la prova di tale danno dinamico - relazionale concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
Altresì nessuna prova è stata offerto dall'odierno appellante in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 139, comma 3, Codice delle Assicurazioni delle condizioni, ovvero qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità.
Pertanto, va confermato il capo della sentenza relativo all'insussistenza dei requisiti per l'applicabilità dell'art. 139, comma 3, Codice delle Assicurazioni e rigettato il motivo di appello.
3. Con il terzo viene censurato il capo della sentenza relativo alla statuizione delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, laddove il giudice di prime cure ha posto tali spese a carico della parte attrice.
Si ritengono applicabili i principi espressi dalla giurisprudenza in tema di pagamento delle spese di consulenza tecnico d'ufficio, nello specifico: “La liquidazione delle spese di consulenza tecnica
d'ufficio, effettuata dal giudice istruttore nel corso del giudizio ai sensi dell'art. 90 cod. proc. civ., non pagina 7 di 9 ha il valore ed il contenuto di una condanna al pagamento, ma solo di un ordine di anticipazione provvisorio, e destinato ad essere superato dalla statuizione della sentenza circa il relativo Onere, tenendo conto che tale anticipazione è regolata sulla base dell'interesse processuale a chiedere l'atto al quale si riferiscono le spese, laddove la decisione definitiva sul loro Onere è regolata dal principio della soccombenza nell'intera controversia, salva la compensazione di cui all'art. 92 cod. proc. civ..”
(Sez. 1, Sentenza n. 1753 del 15/03/1984) nonché In tema di accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ed assistenziale, la previsione della pronuncia sulle spese, di cui all'art. 445-bis, comma 5, c.p.c., deve essere coordinata con il principio generale sulla soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c., sicché la parte totalmente vittoriosa non può essere in alcun caso condannata al pagamento delle spese in favore della controparte”. (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12028 del 10/06/2016).
Alla luce degli espressi principi giurisprudenziali in virtù dei quali la regolamentazione delle spese della consulenza tecnica d'ufficio segue il principio di soccombenza, va confermato il capo della sentenza relativo alla statuizione delle spese della consulenza tecnica d'ufficio.
4. Con il quarto motivo di appello viene censurata la omessa quantificazione delle spese e competenze professionali, nello specifico la parte della sentenza in cui giudice di prime cure afferma che la somma di € 16.350,00 (comprensiva di €1.650,00 quali onorari) fosse già satisfattiva del dovuto.
Orbene dalla parte motiva della sentenza di evince chiaramente come la determinazione delle spese sia stata oggetto di autonomo di quantificazione rispetto al risarcimento del danno.
Circa le spese legali e tecniche sostenute in fase stragiudiziale, delle quali pure l'appellante lamenta l'omesso computo, si ritiene che anche considerando le stesse, l'importo sia stato già interamente corrisposto prima dell'introduzione del giudizio, come già rilevato dal primo giudice.
Ne discende che anche tale doglianza non può trovare accoglimento.
§Sulle spese di lite
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di legge, con riguardo alle fasi effettivamente svoltesi.
L'integrale rigetto dell'appello comporta la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata n. 203/2022;
- condanna l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater,
D.P.R. n. 115 del 2002;
pagina 8 di 9 - condanna, altresì, la parte appellante a rimborsare a parte appellata costituitasi le spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
AVELLINO, 4 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 9 di 9