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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/03/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele
Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3066 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2017, avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale
TRA
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , rappresentati e difesi, in virtù di
[...] C.F._2 procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Giovanni Liguori, PEC:
Email_1
ATTORI
CONTRO
, (C.F.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Silvano Lorenzo Pinto, ed elettivamente domiciliati in Potenza alla via Grippo presso la sede dell'Ufficio Legale della società;
CONVENUTO
Conclusioni come da verbale di udienza del 11/12/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori, convenivano in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, l' per sentirne affermare la Controparte_1 responsabilità “… per non aver provveduto all'eliminazione delle cause stesse del danno;
conseguentemente, per essere venuta meno al dovere di custodia dei contatori istallati;
per non aver tenuto indenne l'attore dai danni subiti, anche a seguito dell'aggravamento delle condizioni dei luoghi;
per il forte danno conseguente allo stress subìto dall'attore, per via dell'inagibilità del proprio appartamento e per tutte le conseguenze ed i disagi accertati dal CTP;
per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai sig.ri , Parte_3 economici, morali e da stress, nella misura di € 20.000,00 o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa”.
In particolare, gli odierni attori esponevano di essere comproprietari dell'immobile sito nel Comune di Sasso di Castalda (PZ) alla via Castello n° 6 e che nell'anno 2017 le numerose nevicate verificatesi provocarono la rottura dei contatori di acqua potabile istallati dalla soc. che erano esposte al gelo nelle Controparte_1
nicchie a monte della facciata nord esterna della proprietà attorea. Nella detta parte erano dislocati in due distinte nicchie, i contatori di altre due unità abitative e tali nicchie risultavano non rifinite d'intonaco e non provviste di alcun tipo di protezione.
Quindi, il contatore a causa del freddo subiva la rottura del vetro di copertura con ingente fuoriuscita di acqua che si infiltrava nella proprietà degli attori. Tanto era dovuto all'assoluta negligenza ed imperizia da parte dei tecnici nell'installazione. Le infiltrazioni determinavano danni agli intonaci del primo piano, guasti agli elettrodomestici, oltre ai danni per mancato utilizzo.
2) Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 09/02/2018, si costituiva in giudizio l chiedendo preliminarmente di Controparte_1
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva, nel merito il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto, nonché perché il fatto è ascrivibile al caso fortuito, ovvero perché imputabile all'utente per mancata custodia;
in via gradata ridurre l'entità del danno.
A sostegno la convenuta società ha dedotto che il fatto contestato non fosse ascrivibile ad in quanto ai sensi del Regolamento del Servizio Controparte_1
Idrico Integrato (All. 1), l'Utente ha l'obbligo di custodire il misuratore d'acqua, ed adottare tutte le cautele per preservarlo al fine di evitare che possa subire e/o causare danni. Il contatore che avrebbe causato danni era in dotazione del Sig. Per_1
, vicino di casa degli attori, residente in [...], l'utente presentava
[...] richiesta di allaccio che venne subordinata all'adeguamento della nicchia da realizzarsi a cura e spese dell'utente, quindi, doveva dotare la nicchia di apposita portella coibentata. Deduceva, inoltre, che nella pratica di allaccio, il richiedente aveva assunto, a proprio carico, l'esecuzione della nicchia per l'alloggiamento del contatore, compreso la fornitura e posa in opera della portella di chiusura, come risulta, tra l'altro dal preventivo. Fatto è, ritiene Acquedotto che la nicchia e la portella non erano affatto adeguata a preservare dalle basse temperature il misuratore, poiché era una portella in acciaio, istallata dal richiedente, priva di un'idonea protezione termica, pertanto, l'utente vicino di casa rimane l'unico responsabile dei danni patiti, ammesso che vengano provati e, comunque, dovuti ad omessa o insufficiente custodia. Inoltre, sussiste l'assenza di responsabilità della società per guasti ad apparecchi alimentati da acqua derivanti da cause di forza maggiore, caso fortuito, da fatti dipesi da terzi, o dalle fattispecie previste nell'art. 9 del regolamento del S.I.I.
***
La causa istruita per via documentale e prova testimoniale, all'udienza del
11/12/2024, precisate le conclusioni è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3) Preliminarmente sul difetto di legittimazione sollevato dalla società convenuta.
Nello specifico richiama il Regolamento del S.I.I. ove all'art. 34 Controparte_1 prevede che “… l'utente è depositario del misuratore e pertanto della sua buona conservazione … con la diligenza del buon padre di famiglia ... l'utente ha l'obbligo di mantenere accessibile, sgombro e pulito l'alloggiamento del misuratore e a preservare da manomissioni il contatore e gli accessori, essendo responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per danneggiamento, dolo o incuria, anche da parte di terzi o ignoti … È diritto-dovere dell'Utente controllare periodicamente il gruppo di misura … allo scopo di individuare eventuali anomalie …”.
La legitimatio ad causam passiva, ( che si ricollega al principio di cui all'art. 81
c.p.c. inteso a prevenire una sentenza inutiliter data), è istituto processuale riferibile al soggetto che ha il potere di esercitare l'azione in giudizio ed a quello nei cui confronti tale azione può essere esercitata, mentre da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva del rapporto giuridico controverso ( Cass. Civ. sez. III, 1° marzo 2004, n. 4121).
Ed invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, occorre distinguere la legittimazione ad agire o a contraddire - quale condizione all'azione, che si risolve nella coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque autore della violazione di quel diritto - dall'effettiva titolarità del rapporto fatto valere in giudizio.
La prima è verificabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi (così Cass., 23 novembre 2005, n. 24594, ove si chiarisce che la questione del difetto di legittimazione, attiva e passiva, riguarda la regolare costituzione del contraddittorio, per cui resta del tutto ininfluente che la questione sia stata o meno sollevata dalla controparte, o da una sola tra più controparti, ed in quali termini. Essa si fonda sulla mera allegazione fatta in domanda, sicché si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso), mentre la seconda attiene al merito della controversia e il suo difetto, non rilevabile d'ufficio dal giudice, è rimesso al potere dispositivo delle parti, le quali sono tenute a dedurlo nei tempi e modi previsti per le eccezioni di parte (in tal senso, fra le altre, Cass., 3 giugno 2009, n. 12832, Cass., 6 marzo 2008, n. 6132; Cass., 22 giugno 2005, n.
13403). Si tratta, in altri termini, di una verifica intrinseca alla domanda giudiziale, mentre è invece questione soltanto di merito accertare se la dedotta responsabilità -
o anche la sola competenza in materia del soggetto convenuto - sussista o meno.
Ciò posto, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
è infondata, giurisprudenza unanime ritiene “custode” ex art. 2051 c.c. non
[...]
soltanto chi sia proprietario della cosa o ne tragga utilità, ma anche colui che si faccia anche volontariamente carico della sua manutenzione.
Ebbene, all' convenuto, a mezzo della stipulazione della Convenzione di CP_1
Gestione, allegata in atti, veniva affidata in via esclusiva la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civici, di fognatura e di depurazione delle acque reflue
(cfr. Cap. II, art. 7 c. 1 Convenzione – allegato 2), come da documenti prodotti da parte convenuta.
La custodia, poi, si identifica in una potestà di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù della sua detenzione qualificata (cfr.
Cass. 12 aprile 2013, n. 8935). Dunque, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata sul potere di governo della res (cfr. Cass. 20 novembre 2009, n. 24546).
Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno. Nella fattispecie è solo che aveva il potere di installare il Controparte_1
contatore, sostituirlo in caso di malfunzionamento e di intervenire sullo stesso,
l'Utente, infatti non ha alcuna facoltà di intervento sul contatore, ma deve semplicemente allertare che è l'unico che può intervenire sul Controparte_1
contatore installato e del quale è unico proprietario.
Da evidenziare che nella fattispecie i danni /guasti non sono stati conseguenti a
“… danneggiamento, dolo o incuria, anche da parte di terzi o ignoti …”, ma sono conseguenti alla rottura del vetrino del contatore che ha determinato la fuoriuscita di acqua.
Ciò premesso, va rigettata l'eccezione sollevata dall' in Controparte_1
relazione al suo difetto di legittimazione passiva.
4) Tanto puntualizzato, la vicenda che ci occupa, all'esito dell'attività istruttoria compiuta, deve essere ricostruita come segue.
Gli odierni attori, hanno convenuto in giudizio l' al fine Controparte_1
di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per le infiltrazioni verificatisi nel proprio immobile, ritenendolo responsabile per condotta imperita e negligente nell'installazione del contatore che avveniva senza alcuna coibentazione e con uno sportello in alluminio a chiusura della nicchia.
4.1) In corso di causa sono stati escussi i testi ammessi.
All'udienza del 17/06/2022 veniva escusso l'Ing. , Testimone_1 consulente di parte degli attori, il quale riferiva che “… c'erano state in quel periodo condizioni climatiche avverse con nevicate e gelate … il vetrino del contatore dell'acqua era rotto e in quella occasione non fuoriusciva acqua.
Preciso che il contatore è posto sulla facciata esterna del fabbricato dove insiste la proprietà … la nicchia era satura d'acqua benché non fuoriuscisse Pt_1 acqua dal contatore e nemmeno dall'impianto idrico del …”. Pt_1
4.2) Il teste escusso alla medesima udienza riferiva che “… Testimone_2 nell'anno 2017 vi sono state nevicate perché, quando mi sono recato presso il fabbricato del Sig. era il mese di gennaio e c'era della neve per terra … Pt_1 ci siamo recati presso la sua abitazione … nell'aprire la porta d'ingresso … sita al piano terra ho potuto constatare che c'era dell'acqua che scendeva dai gradini, dal soffitto e dai muri del primo piano … sceso il siamo andati con l'altro Pt_1 amico al piano di sopra … vidi che il contatore dell'acqua perdeva dal Per_2 vetro superiore … era posizionato in una nicchia ove nella parte sottostante non era rifinita ma era grezzo ed era all'esterno del fabbricato …”. Inoltre, il teste riferisce che “… i vicini di casa avvisarono il la sera prima e la mattina Pt_1
dopo io e che dovevamo andare a funghi ci siamo recati al Per_2 Pt_1 fabbricato del …”. Pt_1
4.3) All'udienza del 18/11/2022 veniva escusso il teste che Testimone_3 riferiva che “… mi recai in Sasso di Castalda per cercare i funghi con e Pt_1
, ma non ricordo il cognome ed era il mese di gennaio, ma non ricordo Tes_2 il giorno e l'anno … ricordo che ero in auto con e prima di Controparte_2
raggiungere il posto dei funghi il ricevette una chiamata telefonica che Pt_1 dall'abitazione di da una porta fuoriusciva dell'acqua … Parte_4
giunti sul posto … ha aperto la porta d'ingresso posta al piano terra e ho visto che c'era acqua sul pavimento … abbiamo verificato da dove provenisse la perdita ma all'interno dell'appartamento non si vedeva la causa della fuoriuscita
… siamo andati dietro all'immobile dove al livello superiore rispetto al piano terra vi era ubicato un contatore in una nicchia chiusa da uno sportellino …”. Il teste, inoltre, riferiva che “… è intervenuto un signore … ma non so chi fosse che con una chiave all'interno della stessa nicchia ha provveduto a chiudere l'acqua.
Chiusa l'acqua, comunque, all'interno dell'appartamento l'acqua continuava a fuoriuscire dai battiscopa del piano terra … quando siamo andati via … verso le ore 13:30 ricordo che l'acqua continuava a uscire dai battiscopa …”.
5) Da quanto riferito dai testi, non vi è prova certa sulla causa dell'infiltrazione dell'acqua nell'immobile degli attori, infatti, il consulente di parte attrice ha evidenziato che il vetrino di copertura del contatore era rotto, ma che dallo stesso non fuoriusciva acqua;
ma ciò che, invece, esclude che l'infiltrazione potesse essere addebitabile al vetrino rotto del contatore è la testimonianza di
[...]
che ha riferito: “con una chiave all'interno della stessa nicchia ha Tes_3 provveduto a chiudere l'acqua. Chiusa l'acqua, comunque, all'interno dell'appartamento l'acqua continuava a fuoriuscire dai battiscopa del piano terra
… quando siamo andati via … verso le ore 13:30 ricordo che l'acqua continuava
a uscire dai battiscopa …”. Quindi, non è stata raggiunta la prova relativa alla causa dell'infiltrazione dell'acqua che, invece, può essere esclusa quale conseguenza del vetrino rotto del contatore, in quanto, come riferito dal teste di parte attrice con la chiusura del contatore l'acqua è continuata a Tes_3 fuoriuscire nell'appartamento. 5.1) E, comunque, nella fattispecie quant'anche fosse stata raggiunta la prova che l'infiltrazione si fosse verificata a causa del vetrino rotto del contatore, vi è agli atti la prova documentale ed orale che ascrive il fatto al caso fortuito a seguito degli eventi eccezionali verificatosi nel mese di gennaio del 2017.
Tanto viene riferito dal teste : “nel gennaio 2017, a seguito Testimone_4 dell'eccezionale ondata di freddo si verificarono una serie di rotture del vetro dei contatori … nella zona di competenza in cui vi è il Comune di Sasso di Castalda, si è verificato qualche centinaio di rotture di vetri di contatori …”. Il teste Tes_5
riferiva che “nell'anno 2017 le richieste di risarcimento danni pervenute
[...] all'ufficio sinistri di sede di Potenza relative alla rottura dei Controparte_1 contatori per l'anno 2017 sono state 12, di cui quattro rigettate e 8 sono state abbandonate dalle parti … le domande relative all'anno 2017 sono state tutte conseguenti alla forte gelata che si è avuta all'inizio dell'anno 2017”.
Dette circostanze venivano confermate dal teste che riferiva di Testimone_6
centinaia di rotture di contatori e condotte a causa delle gelate del gennaio 2017.
6) La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa. Detta norma, però, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa;
mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
6.1) Alla luce di quanto sopra evidenziato si ritiene che la domanda attorea non possa trovare accoglimento per una duplice ragione, perché non è stata raggiunta la prova della causa dell'infiltrazione, poiché nonostante la chiusura del contatore con il vetrino rotto, l'acqua aveva continuato a fuoriuscire all'interno dell'immobile degli attori come riferito dal teste indicato da parte attrice, e sia perché la rottura del vetrino del contatore, posta dagli attori quale causa dei danni,
è stata causata dalle eccezionali gelate verificatesi nel gennaio del 2017, che hanno avuto un impulso causale autonomo, imprevedibile e di assoluta eccezionalità, del tutto estraneo alla sua sfera di custodia.
7) Assorbita e/o rigettata ogni altra istanza, eccezione e difesa.
8) Sulle spese di giustizia, in riferimento alla controvertibilità delle questioni trattate, si ritiene equo compensarle integralmente tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 3066/2017, tra Pt_1
e (attori) e in persona
[...] Parte_2 Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore (convenuto), ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
a) Rigetta la domanda attorea, per quanto in parte motiva;
b) Compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso in Potenza in data 31/03/2025
Il G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele
Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3066 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2017, avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale
TRA
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , rappresentati e difesi, in virtù di
[...] C.F._2 procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Giovanni Liguori, PEC:
Email_1
ATTORI
CONTRO
, (C.F.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Silvano Lorenzo Pinto, ed elettivamente domiciliati in Potenza alla via Grippo presso la sede dell'Ufficio Legale della società;
CONVENUTO
Conclusioni come da verbale di udienza del 11/12/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori, convenivano in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, l' per sentirne affermare la Controparte_1 responsabilità “… per non aver provveduto all'eliminazione delle cause stesse del danno;
conseguentemente, per essere venuta meno al dovere di custodia dei contatori istallati;
per non aver tenuto indenne l'attore dai danni subiti, anche a seguito dell'aggravamento delle condizioni dei luoghi;
per il forte danno conseguente allo stress subìto dall'attore, per via dell'inagibilità del proprio appartamento e per tutte le conseguenze ed i disagi accertati dal CTP;
per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai sig.ri , Parte_3 economici, morali e da stress, nella misura di € 20.000,00 o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa”.
In particolare, gli odierni attori esponevano di essere comproprietari dell'immobile sito nel Comune di Sasso di Castalda (PZ) alla via Castello n° 6 e che nell'anno 2017 le numerose nevicate verificatesi provocarono la rottura dei contatori di acqua potabile istallati dalla soc. che erano esposte al gelo nelle Controparte_1
nicchie a monte della facciata nord esterna della proprietà attorea. Nella detta parte erano dislocati in due distinte nicchie, i contatori di altre due unità abitative e tali nicchie risultavano non rifinite d'intonaco e non provviste di alcun tipo di protezione.
Quindi, il contatore a causa del freddo subiva la rottura del vetro di copertura con ingente fuoriuscita di acqua che si infiltrava nella proprietà degli attori. Tanto era dovuto all'assoluta negligenza ed imperizia da parte dei tecnici nell'installazione. Le infiltrazioni determinavano danni agli intonaci del primo piano, guasti agli elettrodomestici, oltre ai danni per mancato utilizzo.
2) Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 09/02/2018, si costituiva in giudizio l chiedendo preliminarmente di Controparte_1
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva, nel merito il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto, nonché perché il fatto è ascrivibile al caso fortuito, ovvero perché imputabile all'utente per mancata custodia;
in via gradata ridurre l'entità del danno.
A sostegno la convenuta società ha dedotto che il fatto contestato non fosse ascrivibile ad in quanto ai sensi del Regolamento del Servizio Controparte_1
Idrico Integrato (All. 1), l'Utente ha l'obbligo di custodire il misuratore d'acqua, ed adottare tutte le cautele per preservarlo al fine di evitare che possa subire e/o causare danni. Il contatore che avrebbe causato danni era in dotazione del Sig. Per_1
, vicino di casa degli attori, residente in [...], l'utente presentava
[...] richiesta di allaccio che venne subordinata all'adeguamento della nicchia da realizzarsi a cura e spese dell'utente, quindi, doveva dotare la nicchia di apposita portella coibentata. Deduceva, inoltre, che nella pratica di allaccio, il richiedente aveva assunto, a proprio carico, l'esecuzione della nicchia per l'alloggiamento del contatore, compreso la fornitura e posa in opera della portella di chiusura, come risulta, tra l'altro dal preventivo. Fatto è, ritiene Acquedotto che la nicchia e la portella non erano affatto adeguata a preservare dalle basse temperature il misuratore, poiché era una portella in acciaio, istallata dal richiedente, priva di un'idonea protezione termica, pertanto, l'utente vicino di casa rimane l'unico responsabile dei danni patiti, ammesso che vengano provati e, comunque, dovuti ad omessa o insufficiente custodia. Inoltre, sussiste l'assenza di responsabilità della società per guasti ad apparecchi alimentati da acqua derivanti da cause di forza maggiore, caso fortuito, da fatti dipesi da terzi, o dalle fattispecie previste nell'art. 9 del regolamento del S.I.I.
***
La causa istruita per via documentale e prova testimoniale, all'udienza del
11/12/2024, precisate le conclusioni è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3) Preliminarmente sul difetto di legittimazione sollevato dalla società convenuta.
Nello specifico richiama il Regolamento del S.I.I. ove all'art. 34 Controparte_1 prevede che “… l'utente è depositario del misuratore e pertanto della sua buona conservazione … con la diligenza del buon padre di famiglia ... l'utente ha l'obbligo di mantenere accessibile, sgombro e pulito l'alloggiamento del misuratore e a preservare da manomissioni il contatore e gli accessori, essendo responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per danneggiamento, dolo o incuria, anche da parte di terzi o ignoti … È diritto-dovere dell'Utente controllare periodicamente il gruppo di misura … allo scopo di individuare eventuali anomalie …”.
La legitimatio ad causam passiva, ( che si ricollega al principio di cui all'art. 81
c.p.c. inteso a prevenire una sentenza inutiliter data), è istituto processuale riferibile al soggetto che ha il potere di esercitare l'azione in giudizio ed a quello nei cui confronti tale azione può essere esercitata, mentre da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva del rapporto giuridico controverso ( Cass. Civ. sez. III, 1° marzo 2004, n. 4121).
Ed invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, occorre distinguere la legittimazione ad agire o a contraddire - quale condizione all'azione, che si risolve nella coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque autore della violazione di quel diritto - dall'effettiva titolarità del rapporto fatto valere in giudizio.
La prima è verificabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi (così Cass., 23 novembre 2005, n. 24594, ove si chiarisce che la questione del difetto di legittimazione, attiva e passiva, riguarda la regolare costituzione del contraddittorio, per cui resta del tutto ininfluente che la questione sia stata o meno sollevata dalla controparte, o da una sola tra più controparti, ed in quali termini. Essa si fonda sulla mera allegazione fatta in domanda, sicché si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso), mentre la seconda attiene al merito della controversia e il suo difetto, non rilevabile d'ufficio dal giudice, è rimesso al potere dispositivo delle parti, le quali sono tenute a dedurlo nei tempi e modi previsti per le eccezioni di parte (in tal senso, fra le altre, Cass., 3 giugno 2009, n. 12832, Cass., 6 marzo 2008, n. 6132; Cass., 22 giugno 2005, n.
13403). Si tratta, in altri termini, di una verifica intrinseca alla domanda giudiziale, mentre è invece questione soltanto di merito accertare se la dedotta responsabilità -
o anche la sola competenza in materia del soggetto convenuto - sussista o meno.
Ciò posto, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
è infondata, giurisprudenza unanime ritiene “custode” ex art. 2051 c.c. non
[...]
soltanto chi sia proprietario della cosa o ne tragga utilità, ma anche colui che si faccia anche volontariamente carico della sua manutenzione.
Ebbene, all' convenuto, a mezzo della stipulazione della Convenzione di CP_1
Gestione, allegata in atti, veniva affidata in via esclusiva la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civici, di fognatura e di depurazione delle acque reflue
(cfr. Cap. II, art. 7 c. 1 Convenzione – allegato 2), come da documenti prodotti da parte convenuta.
La custodia, poi, si identifica in una potestà di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù della sua detenzione qualificata (cfr.
Cass. 12 aprile 2013, n. 8935). Dunque, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata sul potere di governo della res (cfr. Cass. 20 novembre 2009, n. 24546).
Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno. Nella fattispecie è solo che aveva il potere di installare il Controparte_1
contatore, sostituirlo in caso di malfunzionamento e di intervenire sullo stesso,
l'Utente, infatti non ha alcuna facoltà di intervento sul contatore, ma deve semplicemente allertare che è l'unico che può intervenire sul Controparte_1
contatore installato e del quale è unico proprietario.
Da evidenziare che nella fattispecie i danni /guasti non sono stati conseguenti a
“… danneggiamento, dolo o incuria, anche da parte di terzi o ignoti …”, ma sono conseguenti alla rottura del vetrino del contatore che ha determinato la fuoriuscita di acqua.
Ciò premesso, va rigettata l'eccezione sollevata dall' in Controparte_1
relazione al suo difetto di legittimazione passiva.
4) Tanto puntualizzato, la vicenda che ci occupa, all'esito dell'attività istruttoria compiuta, deve essere ricostruita come segue.
Gli odierni attori, hanno convenuto in giudizio l' al fine Controparte_1
di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per le infiltrazioni verificatisi nel proprio immobile, ritenendolo responsabile per condotta imperita e negligente nell'installazione del contatore che avveniva senza alcuna coibentazione e con uno sportello in alluminio a chiusura della nicchia.
4.1) In corso di causa sono stati escussi i testi ammessi.
All'udienza del 17/06/2022 veniva escusso l'Ing. , Testimone_1 consulente di parte degli attori, il quale riferiva che “… c'erano state in quel periodo condizioni climatiche avverse con nevicate e gelate … il vetrino del contatore dell'acqua era rotto e in quella occasione non fuoriusciva acqua.
Preciso che il contatore è posto sulla facciata esterna del fabbricato dove insiste la proprietà … la nicchia era satura d'acqua benché non fuoriuscisse Pt_1 acqua dal contatore e nemmeno dall'impianto idrico del …”. Pt_1
4.2) Il teste escusso alla medesima udienza riferiva che “… Testimone_2 nell'anno 2017 vi sono state nevicate perché, quando mi sono recato presso il fabbricato del Sig. era il mese di gennaio e c'era della neve per terra … Pt_1 ci siamo recati presso la sua abitazione … nell'aprire la porta d'ingresso … sita al piano terra ho potuto constatare che c'era dell'acqua che scendeva dai gradini, dal soffitto e dai muri del primo piano … sceso il siamo andati con l'altro Pt_1 amico al piano di sopra … vidi che il contatore dell'acqua perdeva dal Per_2 vetro superiore … era posizionato in una nicchia ove nella parte sottostante non era rifinita ma era grezzo ed era all'esterno del fabbricato …”. Inoltre, il teste riferisce che “… i vicini di casa avvisarono il la sera prima e la mattina Pt_1
dopo io e che dovevamo andare a funghi ci siamo recati al Per_2 Pt_1 fabbricato del …”. Pt_1
4.3) All'udienza del 18/11/2022 veniva escusso il teste che Testimone_3 riferiva che “… mi recai in Sasso di Castalda per cercare i funghi con e Pt_1
, ma non ricordo il cognome ed era il mese di gennaio, ma non ricordo Tes_2 il giorno e l'anno … ricordo che ero in auto con e prima di Controparte_2
raggiungere il posto dei funghi il ricevette una chiamata telefonica che Pt_1 dall'abitazione di da una porta fuoriusciva dell'acqua … Parte_4
giunti sul posto … ha aperto la porta d'ingresso posta al piano terra e ho visto che c'era acqua sul pavimento … abbiamo verificato da dove provenisse la perdita ma all'interno dell'appartamento non si vedeva la causa della fuoriuscita
… siamo andati dietro all'immobile dove al livello superiore rispetto al piano terra vi era ubicato un contatore in una nicchia chiusa da uno sportellino …”. Il teste, inoltre, riferiva che “… è intervenuto un signore … ma non so chi fosse che con una chiave all'interno della stessa nicchia ha provveduto a chiudere l'acqua.
Chiusa l'acqua, comunque, all'interno dell'appartamento l'acqua continuava a fuoriuscire dai battiscopa del piano terra … quando siamo andati via … verso le ore 13:30 ricordo che l'acqua continuava a uscire dai battiscopa …”.
5) Da quanto riferito dai testi, non vi è prova certa sulla causa dell'infiltrazione dell'acqua nell'immobile degli attori, infatti, il consulente di parte attrice ha evidenziato che il vetrino di copertura del contatore era rotto, ma che dallo stesso non fuoriusciva acqua;
ma ciò che, invece, esclude che l'infiltrazione potesse essere addebitabile al vetrino rotto del contatore è la testimonianza di
[...]
che ha riferito: “con una chiave all'interno della stessa nicchia ha Tes_3 provveduto a chiudere l'acqua. Chiusa l'acqua, comunque, all'interno dell'appartamento l'acqua continuava a fuoriuscire dai battiscopa del piano terra
… quando siamo andati via … verso le ore 13:30 ricordo che l'acqua continuava
a uscire dai battiscopa …”. Quindi, non è stata raggiunta la prova relativa alla causa dell'infiltrazione dell'acqua che, invece, può essere esclusa quale conseguenza del vetrino rotto del contatore, in quanto, come riferito dal teste di parte attrice con la chiusura del contatore l'acqua è continuata a Tes_3 fuoriuscire nell'appartamento. 5.1) E, comunque, nella fattispecie quant'anche fosse stata raggiunta la prova che l'infiltrazione si fosse verificata a causa del vetrino rotto del contatore, vi è agli atti la prova documentale ed orale che ascrive il fatto al caso fortuito a seguito degli eventi eccezionali verificatosi nel mese di gennaio del 2017.
Tanto viene riferito dal teste : “nel gennaio 2017, a seguito Testimone_4 dell'eccezionale ondata di freddo si verificarono una serie di rotture del vetro dei contatori … nella zona di competenza in cui vi è il Comune di Sasso di Castalda, si è verificato qualche centinaio di rotture di vetri di contatori …”. Il teste Tes_5
riferiva che “nell'anno 2017 le richieste di risarcimento danni pervenute
[...] all'ufficio sinistri di sede di Potenza relative alla rottura dei Controparte_1 contatori per l'anno 2017 sono state 12, di cui quattro rigettate e 8 sono state abbandonate dalle parti … le domande relative all'anno 2017 sono state tutte conseguenti alla forte gelata che si è avuta all'inizio dell'anno 2017”.
Dette circostanze venivano confermate dal teste che riferiva di Testimone_6
centinaia di rotture di contatori e condotte a causa delle gelate del gennaio 2017.
6) La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa. Detta norma, però, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa;
mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
6.1) Alla luce di quanto sopra evidenziato si ritiene che la domanda attorea non possa trovare accoglimento per una duplice ragione, perché non è stata raggiunta la prova della causa dell'infiltrazione, poiché nonostante la chiusura del contatore con il vetrino rotto, l'acqua aveva continuato a fuoriuscire all'interno dell'immobile degli attori come riferito dal teste indicato da parte attrice, e sia perché la rottura del vetrino del contatore, posta dagli attori quale causa dei danni,
è stata causata dalle eccezionali gelate verificatesi nel gennaio del 2017, che hanno avuto un impulso causale autonomo, imprevedibile e di assoluta eccezionalità, del tutto estraneo alla sua sfera di custodia.
7) Assorbita e/o rigettata ogni altra istanza, eccezione e difesa.
8) Sulle spese di giustizia, in riferimento alla controvertibilità delle questioni trattate, si ritiene equo compensarle integralmente tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 3066/2017, tra Pt_1
e (attori) e in persona
[...] Parte_2 Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore (convenuto), ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
a) Rigetta la domanda attorea, per quanto in parte motiva;
b) Compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso in Potenza in data 31/03/2025
Il G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante