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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli ConIGliere dott. Roberto Pascarelli ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 217/2024 RGA avverso la sentenza n. 179/2024 R.S. del Tribunale del lavoro di Modena, Sezione Lavoro, emessa in data 14.02.2024, pubblicata in data 22.02.2024 e notificata il 10.04.2024, a definizione del procedimento R.G.L. n. 444/2022; avente ad oggetto: periodo di prova e licenziamento per giusta causa;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 20/03/2025; promossa da:
- già (C.F.: , in persona del suo CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore Controparte_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Annalisa Nicoli e Roberto Retus, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Bologna (BO), Via G. Livraghi n. 1;
APPELLANTE contro
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_4 C.F._1
Prof. Antonio Giovati ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma (PR), alla
Strada Mazzini n. 6;
APPELLATO
C.F. ) – contumace;
Controparte_5 P.IVA_2
APPELLATA udita la relazione della causa fatta dal ConIGliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato 25.05.2022 il IG. ha rappresentato: di essere stato assunto alle CP_4
1 di pendenze di in data 11.1.2021 con contratto a tempo determinato della CP_5 durata di un anno, qualifica di dirigente e mansioni di Responsabile Organizzazione e
Risorse Umane;
che al suo contratto di lavoro veniva apposto un patto di prova della durata asseritamente illegittima di 6 mesi di effettivo lavoro;
che, il patto di prova doveva scadere in data 11.7.2021 posto che il CCNL non prevedeva che i 6 mesi fossero da considerarsi di effettivo lavoro;
che il dott. a decorrere dal marzo 2021, avviava una “profonda R_ ristrutturazione della struttura gerarchica organizzativa della società”, con la creazione di un vero e proprio “board direttivo”, composto da altri 3 dirigenti, oltre a lui Per_2
e , chiamati a coordinarsi nonché a rispondere
[...] Persona_3 Persona_4 direttamente al dott. che da tale “board direttivo” veniva escluso il dott. R_ CP_3 sebbene fosse stato da poco nominato Amministratore Delegato;
di avere ricevuto apprezzamenti dai vertici di per il lavoro svolto;
che, sul finire del mese di giugno, CP_2 il dott. lo rassicurava circa la sua conferma in servizio al termine del periodo di R_ prova, autorizzandolo ad avviare l'iter aziendale previsto per la formalizzazione della sua conferma;
che in i dipendenti dovevano essere informati per iscritto del positivo CP_2 superamento del periodo di prova, sebbene ciò non costituisca un passaggio obbligato;
che, nel caso di dipendenti con inquadramento dirigenziale, tali missive di conferma venivano firmate dal dott. che, tuttavia, essendo quasi sempre impegnato fuori sede, R_ aveva conferito il potere di apporre la sua sottoscrizione al dott. Parte_1
che fra gli atti per i quali il dott. era titolare del potere di firma, previa
[...] Per_4 eventuale autorizzazione orale del dott. v'erano non solo i contratti di fornitura, ma R_ anche le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro dei dirigenti;
di essersi dunque rivolto al dott. per informarlo della conferma ricevuta dal dott. e per domandargli di Per_4 R_ volersi attivare per la predisposizione della comunicazione scritta;
di avere ricevuto quest'ultima (con la firma digitale del dott. apposta dal dott. in data R_ Per_4
25.6.2021; di avere dunque ritenuto in buona fede che il dott. avesse Per_4 preventivamente richiesto ed ottenuto la necessaria autorizzazione orale del dott. R_ di avere continuato a lavorare anche allo spirare del termine del suo patto di prova
(11.7.2021) e di avere altresì preso parte alle riunioni indette dal dott. nelle giornate R_ del 13 e 14 luglio 2021; che, stando all'organigramma del 12.7.2021 (che egli stesso aveva redatto e presentava nel corso di una riunione tenutasi nella medesima giornata), egli avrebbe dovuto continuare ad essere parte del cd. “management team”; che durante detta riunione il dott. e l'altro socio di dott. elogiavano il suo operato;
di R_ CP_2 Per_5 avere ricevuto, in data 16.7.2021, una contestazione disciplinare (con la quale veniva disposta anche la sua sospensione cautelare dal lavoro) dalla società in quanto “la prosecuzione del suo rapporto di lavoro oltre il periodo di prova, e conseguentemente la formalizzazione della citata lettera di conferma in servizio, non sarebbero state autorizzate dal dott. ; di esser stato licenziato con lettera del 6.08.2021; di avere R_ impugnato tale provvedimento datoriale in data 16.9.2021; di avere dichiarato
2 formalmente l'intenzione di agire in giudizio nei confronti di domandando tuttavia CP_2 all'ITL di di convocare le parti davanti a sé per l'espletamento del tentativo di CP_2 conciliazione ex art. 410 c.p.c.; che tale istanza veniva riscontrata negativamente dalla società; che la sua retribuzione mensile lorda al momento della cessazione del rapporto era pari ad € 7.692,31.
Il dirigente domandava, in via principale, dichiararsi il licenziamento nullo, illegittimo, inefficace, privo di giusta causa, ritorsivo e fondato su un motivo illecito determinante e, per l'effetto, condannarsi in solido le società convenute al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno derivante dall'essere stato vittima di un recesso illecito, pari a € 69.230,79, oltre alla somma di € 75.000,00 (o ad altro importo che risulterà all'esito di CTU contabile) per il risarcimento del danno ex art. 1223 c.c..
Il dirigente chiedeva, in via subordinata, dichiararsi il licenziamento non sorretto da giusta causa né giustificato e, per l'effetto, condannarsi in solido le società convenute al pagamento della somma di € 75.000,00 (o ad altro importo che risulterà all'esito di CTU contabile) per il risarcimento del danno ex art. 1223 c.c..
Con tempestiva memoria si sono costituite in giudizio le società resistenti che, rilevata la necessità di estromettere dal giudizio la società nel ribadire la Controparte_5 validità del patto di prova nonché la legittimità formale e sostanziale del licenziamento irrogato, ha concluso per il rigetto delle domande di cui al ricorso.
Seguiva appendice di trattazione scritta della causa. All'esito dell'udienza di discussione del 14.2.2024 il Tribunale di Modena ha dato lettura del dispositivo della sentenza n.
179/2024 R.S., riservandosi termine di giorni sessanta per il deposito della relativa motivazione, così statuendo: “(…) 1) Dichiara il difetto di legittimazione ad agire in capo ad Controparte_5
2) In parziale accoglimento delle domande di cui al ricorso, accertata l'illegittimità dell'impugnato licenziamento, condanna in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, a corrispondere a parte ricorrente un importo pari alle retribuzioni maturate dalla data dell'ultimo giorno lavorato sino alla naturale scadenza del contratto a tempo determinato. Oltre interessi in misura legale e rivalutazione dalla data del 10.1.2022 sino al saldo effettivo.
3) Compensa integralmente le spese di lite fra parte ricorrente e Controparte_5
[...]
4) Compensate le spese di lite in misura di un terzo, condanna in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a parte ricorrente i residui due terzi, liquidati in detta frazione in complessivi € 3.600,00, oltre accessori come per legge e spese di contributo unificato;
5) Riserva termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza. (…)”.
Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, con la predetta pronuncia: 1) ha rilevato il difetto di legittimazione passiva della cedente l'azienda Controparte_5
3 acquisita da 2) ha giudicato invalido il patto di prova contenuto nel Controparte_5 contratto di lavoro del IG. in quanto di durata superiore al limite legale;
CP_4
3) ha ritenuto, sulla scorta della documentazione versta in atti, l'insussistenza dell'illecito disciplinare contestato all'allora ricorrente;
4) per l'effetto, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento disciplinare comminato al IG. condannando CP_4 CP_5
a corrispondergli un importo pari alle retribuzioni maturate dalla data dell'ultimo
[...] giorno lavorato sino alla naturale scadenza del contratto a tempo determinato, oltre interessi in misura legale e rivalutazione dalla data del 10.1.2022 sino al saldo effettivo, disattendendo le ulteriori pretese risarcitorie dell'allora ricorrente;
5) ha compensato le spese del giudizio di primo grado fra ed il lavoratore;
6) ha Controparte_5 compensato nei limiti di un terzo le spese di lite fra e l'allora ricorrente, Controparte_5 condannando quest'ultima società al pagamento della residua parte.
Con ricorso depositato telematicamente in data 11/04/2024, (già CP_1 [...]
ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che CP_5 questa Corte voglia: “contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, riformare parzialmente la sentenza indicata in epigrafe dichiarando infondate in fatto e diritto tutte le domande originarie. Voglia per l'effetto dichiarare tenuto e condannare l'appellato, ut supra domiciliato, a restituire tutto quanto corrisposto dalla società per effetto della sentenza di primo grado. In via istruttoria si ribadiscono le istanze tutte formulate in primo grado che di seguito si tra scrivono: (…)”. Nello spiegato atto di gravame, la società appellante ha censurato la sentenza gravata sulla scorta di cinque motivi di impugnazione rubricati rispettivamente: “
1. Primo motivo: erronea considerazione degli elementi di fatto di cui alla fattispecie per cui è causa e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094 c.c. 1362 e ss c.c. e art. 10 L. 604/1966
e dall'art. 2 del CCNL”; “
2. Secondo motivo: sussistenza e gravità del fatto addebitato – violazione degli art. 1362 e ss c.c. e degli artt 115 e 116 c.p.c.”; “
3. Terzo motivo: ancora sulla sussistenza del fatto accertato e sulla mancata valutazione di fatti decisivi nonché sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”; “
4. In subordine: quarto motivo d'appello: illegittima mancata ammissione delle istanze istruttorie aventi ad oggetto la dimostrazione dell'aliunde perceptum ed illegittima previsione di indetraibilità a priori di quest'ultimo nel contratto a tempo determinato”; “5.- Quinto Motivo: violazione degli art. 115, 116 cpc nonchè 117 cpc in relazione alle istanze istruttorie concernenti l'aliunde perceptum”.
Il IG. ritualmente costituitosi in giudizio, ha analiticamente contestato la CP_4 fondatezza degli avversi motivi di gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte nel giudizio a quo ed ha censurato la sentenza gravata, nelle forme dell'appello incidentale, sia nella parte in cui ha accolto solo in parte le sue pretese risarcitorie, sia nella parte in cui ha operato una compensazione parziale della spese del giudizio di prime cure fra di lui e (già , chiedendo che CP_1 Controparte_5
4 questa Corte voglia: “(…) rigettare perché inammissibile, improponibile, improcedibile, non fondato o come meglio, l'appello principale proposto dalla società Controparte_5
e, conseguentemente, rigettare perché non provate, non fondate o come meglio tutte le domande spiegate in primo grado da e quivi riproposte in sede di Controparte_5 appello.
In accoglimento del proposto appello incidentale, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, riformare, in ogni capo impugnato e nei limiti della soccombenza, la sentenza pronunciata tra le parti in epigrafe, n. 179/2024, emessa dal Tribunale di Modena,
Sezione Lavoro, Giudice Unico, dott. Edoardo Martinelli, in data 22 febbraio 2024, nella causa R.G. n. 444/2022, accogliendo le conclusioni già rassegnate in prime cure dallo stesso dott. e, per l'effetto, (i).- dichiarare nullo, illegittimo, inefficace, privo di CP_4 giusta causa, ritorsivo e fondato su un motivo illecito, il licenziamento datato 06 agosto
2021, (ii).- per l'effetto, di cui al punto (i) dichiarare tenuta e condannare la società appellante a pagare al dott. una somma, a titolo di risarcimento per CP_5 CP_4 il danno derivante dall'esser divenuto vittima di un recesso illecito, pari ad euro
#69.230,79#, o ad altra somma ritenuta di giustizia, oltre ad una somma pari ad euro
#75.000,00#, o ad altra somma che risulterà all'esito di CTU contabile, per il risarcimento del danno ex art. 1223 c.c.; (iii).- in via subordinata, dichiarare non sorretto da giusta causa e non giustificato il licenziamento predetto;
(iv).- per l'effetto di cui al punto (iii), dichiarare tenuta e condannare le società in solido fra loro, a pagare al CP_2 ricorrente, una somma, a titolo di risarcimento per il danno ex art. 1223 c.c., pari ad euro
#75.000,00#, o ad altra somma che risulterà all'esito di CTU contabile. (v).- il tutto con vittoria delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre contributo unificato e accessori come per legge. Sentenza esecutiva”. Sia l'appello principale che l'appello incidentale risultano esser stati ritualmente notificati ad non costituitasi in questo grado del giudizio e di cui è stata Controparte_5 dichiarata la contumacia all'odierna udienza. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già prodotta dalle parti in prime cure, da ritenersi esaustiva e sufficiente a disvelare i fatti rilevanti ai fini della decisione, anche in considerazione delle circostanze non oggetto di specifica e tempestiva contestazione fra le parti, con conseguente superfluità ed irrilevanza delle ulteriori istanze istruttorie formale in atti che, per l'effetto, vengono respinte.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva preliminarmente la Corte che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di trattandosi di autonoma statuizione Controparte_5 che non è stata impugnata né in via principale, né in via incidentale.
Quanto alla residua materia del contendere, ritiene la che l'appello principale Pt_2 proposto da (già non risulti meritevole di accoglimento CP_1 Controparte_5 per le ragioni appresso indicate.
5 Con il suo primo motivo di gravame la società rimprovera al Giudice a quo CP_1 di avere errato nel ritenere “eccessiva” “…la durata del patto di prova indicata nel contratto di lavoro (6 mesi di lavoro effettivo)”.
Tale eccezione, ad avviso della Corte, non risulta fondata. Ed invero, anche volendo condividere l'asserzione di parte appellante secondo cui: “l'art. 10 della legge 604/1966 esclude … l'applicabilità dell'intera legge 604 ai dirigenti;
dunque, anche volendo ritenere che il periodo di prova massimo per impiegati ed operai sia pari a 6 mesi di calendario, questo non vale e non può valere per i dirigenti quali era il dott. , il CP_4 limite massimo di mesi sei, cui si è appena fatto cenno, rimane comunque fermo, in virtù del disposto contenuto nell'art. 4 del R.D.L. n. 1825 del 1924, mai di fatto abrogato, nemmeno in forza dell'entrata in vigore della L. n. 604/1966.
Il sopracitato articolo 4, nel suo comma 4, è chiaro infatti nello stabilire che: “Il periodo di prova non può in nessun caso superare: mesi sei per gli institori, procuratori, rappresentanti a stipendio fisso, direttori tecnici o amministrativi ed impiegati di grado e funzioni equivalenti;
mesi tre, per tutte le altre categorie di impiegati.” Può dirsi d'altra parte consolidato il principio, più volte affermato anche dalla Suprema Corte, quello giusto il quale “L'art. 4 del r.d.l. n. 1825 del 1924, convertito dalla l. n. 562 del 1926, la cui disciplina sui più ampi limiti temporali del patto di prova per i dirigenti nell'impiego privato si estende solo agli impiegati con equivalenti mansioni decisionali, non è derogabile dalla contrattazione collettiva in quanto norma imperativa, e non può ritenersi abrogato né dalle sopravvenute norme del codice civile, né dall'art. 10 della l. n.
604 del 1966, che - nel definire il suo ambito applicativo quale riferito a tutti i prestatori di lavoro ovvero, per quelli assunti in prova, dal momento in cui l'assunzione divenga definitiva e in ogni caso decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro - non ha inteso dettare una nuova disciplina del contratto di assunzione in prova o fissare un nuovo termine alla sua durata, tale da rendere inoperante il previgente regime.” (Cass. civ., Sez. lavoro, 27/10/2015, n. 21874) Siffatto principio, ha poi trovato conferma anche da parte della giurisprudenza di merito, la quale ha avuto modo di ribadire che “Poiché anche ai lavoratori a tempo parziale si applica il principio, di cui all'art.
4. R.D.L. 13 novembre
1924, n. 1825, in forza del quale il patto di prova, per gli impiegati direttivi e dirigenti, non può in nessun caso superare i sei mesi e per gli impiegati non direttivi i tre mesi di calendario, è illegittimo il patto di prova commisurato ai giorni di effettiva presenza quando, in considerazione delle peculiarità di svolgimento del rapporto a tempo parziale, la durata complessiva del patto di prova ecceda i limiti sanciti dalla norma sopra richiamata”. (Tribunale Milano, decreto 20/11/2003) La critica di parte appellante, sul tema, non coglie dunque nel segno. Così come nemmeno coglie nel segno l'ulteriore critica che la società appellante elabora, provando a sostenere che il Tribunale di Modena nella gravata sentenza avrebbe gravemente errato nell'interpretare l'art. 2 del CCNL applicato. E ciò perché sarebbe “...evidente, da una
6 semplice lettura della norma che lo stesso non specifica se i mesi massimi ivi previsti dovessero ritenersi di lavoro effettivo o meno…”.
Orbene, al riguardo va evidenziato che, se fosse vero quel che afferma l'appellante, ovverosia che la disposizione contenuta nell'art. 2 del CCNL applicato consentirebbe l'apposizione di un termine massimo di durata del periodo di prova di sei mesi di effettivo lavoro e dunque più lungo di quello massimo previsto dalla legge, tale norma si porrebbe in contrasto con una norma imperativa, qual è quella contenuta all'art. 4 del r.d.l. n. 1825 del 1924, cui poc'anzi si è fatto cenno, con conseguente necessità, in applicazione degli artt. 1418 e 1339 c.c., di sostituire di diritto detta norma (i.e. l'art. 2 del CCNL applicato), alla pattuizione difforme, così da ricondurre la durata della prova allo schema legale.
Vi è però, che una siffatta sostituzione di diritto è resa oltremodo superflua dal fatto che l'art. 2 quivi in commento, nello stabilire che: “L'eventuale fissazione del periodo di prova, limitatamente ai dirigenti di nuova assunzione e comunque per una durata non superiore a sei mesi, potrà essere concordata fra le parti e dovrà risultare da atto scritto.”, non può che essere interpretato secondo la regola, sancita dalla giurisprudenza, secondo cui: “Nell' ipotesi di assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova ai sensi dell'art. 2096 cod. civ., se il termine del periodo di prova è fissato in mesi, in assenza di una specifica previsione, si deve osservare il calendario comune, con la conseguenza che resta esclusa la possibilità di tener conto dei soli giorni di lavoro effettivamente prestato
e non anche dei giorni di sospensione della prestazione lavorativa per ferie, festività, malattia, infortunio od altro.” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 10/06/2013, n. 14518). Da quanto sopra esposto, se ne ricava, dunque, che la durata del periodo di prova previsto nel contratto di lavoro del dott. quantificata in sei mesi di lavoro effettivo dalla CP_4 data di assunzione, superava in maniera illegittima, sia il limite massimo, per la durata di tale sorta di pattuizione, previsto dalla legge, sia, ancora, il limite di durata massima previsto dall'art. 2 del CCNL applicato (cfr. docc. 04-05 fasc. di prime cure del lavoratoire).
La sentenza gravata, quindi, nella parte in cui si afferma che: “...la durata del patto di prova indicata nel contratto di lavoro (6 mesi di lavoro effettivo) è da ritenersi senz'altro eccessiva poiché, come correttamente osservato da parte attrice, superiore ai termini massimi previsti...”, resiste quindi alle critiche, invero molto sfocate, dell'appellante.
Alle critiche resistono poi anche le conseguenze che il Giudice a quo ha fatto discendere dalla propria statuizione, laddove ha stabilito che “...in virtù del meccanismo di sostituzione automatica di cui all'art. 2077 c.c. e di quanto contemplato all'art. 2, co. 2, CCNL dirigenza Confapi, deve intendersi il periodo di prova oggi in discussione pari a 6 mesi solari, decorrenti dalla data di efficacia del contratto di lavoro. Onde la scadenza del patto di cui all'art. 2096 c.c. alla data dell'11.7.2021, spirato il termine semestrale decorrente dall'11.1.2021.”
Da ultimo, visti gli argomenti spesi da parte appellante, a supporto del proprio motivo di
7 gravame, i quali puntano a privilegiare un'interpretazione letterale della clausola contenuta nel contratto individuale di lavoro, conforme ad un asserita e non meglio chiarita comune volontà delle parti, nonché a privilegiare il fatto che un termine di durata del patto di prova, più lungo, possa considerarsi maggiormente favorevole agli interessi di entrambe le parti, si rileva che a tale interpretazione osta la violazione di una norma imperativa, ossia l'art. 4 r. d. l. 13 novembre 1924, n. 1825. Ed invero, “L'art. 4 r. d. l. 13 novembre 1924, n. 1825, stabilendo, in tema di contratto di impiego privato, termini di durata massima del periodo di prova è diretto a proteggere
l'impiegato da una eccessiva ed illimitata estensione di tale periodo cui si riconnettono minori diritti e minori garanzie rispetto al contratto definitivo;
detta disposizione, pertanto mentre è imperativa ed inderogabile dall'accordo delle parti in relazione a tale specifica statuizione ed alla sua correlativa funzione, non è incompatibile con la pattuizione di un periodo di prova di durata inferiore a quella massima prevista.” (Cass. civ., 08/02/1985, n. 1017)
Peraltro, in tempi assai più recenti, anche Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 26/05/2020,
n. 9789, ha ribadito che: “La clausola del contratto individuale con cui è fissata una durata del patto di prova maggiore di quella stabilita dalla contrattazione collettiva di settore deve ritenersi più sfavorevole per il lavoratore e, come tale, è sostituita di diritto ex art.
2077, comma 2, c.c. salvo che il prolungamento si risolva in concreto in una posizione di favore per il lavoratore (ad esempio per la particolare complessità delle mansioni), con onere probatorio gravante sul datore di lavoro, poiché è colui che si avvantaggia del tempo più lungo della prova godendo di più ampia facoltà di licenziamento per mancato superamento della stessa”, onere della prova nel caso di specie è rimasto indubbiamente insoddisfatto.
A tanto consegue la reiezione del primo motivo dell'appello principale proposto da
CP_1
Non coglie nel segno nemmeno il secondo motivo dell'appello principale, che gravita sulle argomentazioni trasfuse alle pagine 7 e 8 della sentenza impugnata. In esse pagine, per la verità, il Tribunale di Modena si è solo attenuto al materiale probatorio, di cui disponeva.
Il Giudice a quo, in particolare, prima di compiutamente ricostruire il percorso logico che lo ha condotto ad assumere la propria statuizione sul punto, ha infatti dimostrato di aver correttamente colto quale fosse il reale perimetro dell'addebito elevato al dott. CP_4 dalla società , con lettera datata 16 luglio 2021 (doc. 13 fasc. di primo grado CP_5 del lavoratore). A ben leggere, le considerazioni del Tribunale di Modena - su cui CP_5 concentra la propria critica - muovono dall'assunto, certamente corretto, il quale
[...] vuole che: “..sia stata contestata a parte ricorrente una condotta contraria ai canoni di buona fede, volta a ingenerare un affidamento in capo ai dipendenti e circa CP_6 Per_4
l'avvenuto superamento del proprio periodo di prova quando invece il dott. Per_6
(presidente del Cda delle società) si era determinato per la risoluzione del rapporto
8 dirigenziale stipulato con il IG. per mancato superamento del periodo di prova”. CP_4
Determinazione questa, afferente la risoluzione del rapporto dirigenziale in essere con il dott. che, stando a quanto riportato da nella propria contestazione di CP_4 CP_5 addebito, sarebbe maturata, in capo al dott. già in data 8 luglio 2021, posto Per_6 che – nella contestazione, si legge – “Nella mattina dell'8 luglio il dott. Controparte_3 su incarico del dott. ha chiesto alla dott.ssa di predisporre Per_6 Parte_3 comunicazione di mancato superamento del periodo di prova”. (cfr. doc. 13 fasc. di primo grado del lavoratore).
Dopo aver delineato il perimetro della contestazione elevata al dott. il Tribunale CP_4 di Modena ha quindi ben valutato tutti i fatti e gli accadimenti dedotti dalle parti. Il Giudice
a quo, infatti, ha correttamente considerato quel che il dott. ha sostenuto sin dalla CP_4 sua primissima difesa, ovverosia che, a prescindere dalla validità della conferma in servizio, presumibilmente disconosciuta a posteriori, è pacifico che il suo rapporto di lavoro sia comunque proseguito, anche in epoca successiva allo spirare del suo patto di prova che coincideva con la data del 11 luglio 2021.
D'altra parte, nel corso del giudizio di primo grado, è risultato ampliamente provato che, sia nei giorni immediatamente successivi alla data dell'8 luglio 2021 – data in cui stando alla contestazione, il dott. avrebbe maturato la decisione di non far proseguire il R_ rapporto con l'odierno appellato -, sia in quelli immediatamente successivi alla data dell'11 luglio 2021, il dott. ha continuato a prestare regolarmente la propria attività, CP_4 in maniera piena, in favore del proprio datore di lavoro, anche partecipando alle riunioni indette proprio dal IG. E' infatti emerso che, come allegato dall'odierno appellato R_ nel proprio ricorso di prime cure, i vertici della società hanno continuato ad CP_5 avvalersi, senza soluzione di continuità, dell'operato del medesimo dott. il quale CP_4 ha continuato a prendere parte alle riunioni direzionali, (si pensi a quelle del 12 e 13 luglio
2021 di cui ai § 4.12 a 4.17 del ricorso di prime cure), a risolvere problematiche afferenti i rapporti negoziali con i consulenti contrattualizzati dalla società, sino al 14 luglio 2021, ovvero anche dopo che il termine apposto al suo patto di prova era ormai definitivamente spirato, in tal modo manifestando un atteggiamento che era del tutto contrastante con la volontà – per la prima volta manifestata con la contestazione disciplinare - di liberarsi della di lui persona perché negativamente valutata nel suo operato, già a far tempo dall'8 luglio 2021.
Tali circostanze, puntualmente allegate dalla difesa dell'odierno appellato, come correttamente rilevato dal Giudice a quo devono considerarsi pacifiche, dato che “…la prospettazione in fatto espressa alle pagine 11 e 12 del ricorso non è stata espressamente contestata dalla resistente in sede di costituzione in giudizio…”. È d'altra parte sufficiente esaminare il contenuto delle difese svolte, sul punto, dalla società appellante, per acquisire pronta contezza del fatto che la stessa si è sempre limitata a sostenere che il dott. CP_4 fu fatto lavorare, in modo pieno, nelle giornate successive al giorno 8 luglio 2021, perché
9 “non poteva essere altrimenti fintanto che non fosse stato possibile interfacciarsi con il presidente e con il legale dell'azienda per comprendere il da farsi e, successivamente, effettuare le necessarie verifiche e poi dar corso al procedimento disciplinare”. Come puntualmente evidenziato dalla difesa del lavoratore appellato: “Vi è però, … che il teorema elaborato dalla società appellante, per quanto suggestivo, non consente affatto di spiegare: “(i).- per quale motivo il dott. dopo aver appreso in data 8 luglio CP_3
2021, dell'impossibilità di procedere al recesso del dott. entro il termine tassativo CP_4 del 11 luglio 2021 (riconosciuto da controparte), avrebbe poi atteso sino al 13 luglio
2021, per confrontarsi con il dott. (già in sede il giorno 12 luglio 2021), che tale R_ ordine gli aveva impartito? (ii).- E, ancora, per quale motivo il dott. che in data 8 R_ luglio 2021 aveva già impartito al dott. l'ordine di liberarsi del dott. prima CP_3 CP_4 della fine del suo periodo di prova e, dunque, entro e non oltre il giorno 11 luglio 2021, ritenne comunque di convocare il dott. a ben due riunioni, tutte celebratesi in un CP_4 tempo successivo, a quello entro il quale tale recesso avrebbe dovuto produrre i suoi effetti? (iii).- Perché, continuare ad avvalersi dell'operato del dott. anziché CP_4 procedere con una sospensione cautelare?”.
L'esame di tali circostanze ha dunque consentito di confermare che il dott. aveva CP_4 ottenuto effettivamente dal IG. nel giugno 2021, la conferma in servizio, poi R_ formalizzata dal dott. e che, proprio per questo motivo, egli proseguì a lavorare Per_4 anche dopo il giorno 11 luglio 2021, sino a che il medesimo IG. improvvisamente R_ decise di rivedere le sue valutazioni sulla persona dell'odierno appellato per ragioni che non è necessario approfondire in questa sede (in tesi del lavoratore appellato, perché si rifiutò di licenziare pretestuosamente la IG.ra , ex amante del IG. Persona_7 entrata con lui in conflitto e le persone a lei vicine assunte in azienda, indi la sorella, R_ IG.ra , e, fra le amiche, le IG.re e Persona_8 Controparte_7 P_
.
[...]
Sul punto, il Giudice a quo ha puntualmente scritto: “militano sul punto diverse considerazioni, tutte convergenti nell'evidenziare come parte datoriale volesse effettivamente avvantaggiarsi delle prestazioni del ricorrente anche dopo la scadenza del patto di prova (per positivo avvenuto superamento dello stesso). aspetto questo che radicalmente esclude la sussistenza fattuale dell'addebito disciplinare e, così, della contestata condotta fraudolenta.”
E così, alle considerazioni sin qui esplicitate, le quali attengono a circostanze fattuali, rimaste prive di contestazione da parte della società odierna appellante, e già in sé capaci di fornire piena prova dell'assoluta insussistenza della giusta causa posta a sostegno del licenziamento del dott. devono necessariamente aggiungersi, quelle che CP_4 discendono dall'organigramma versato negli atti del giudizio di prime cure dalla difesa del lavoratore sub. documento 12. Organigramma questo, stampato in data 12 luglio 2021, il quale prevedeva che il dott. avrebbe dovuto continuare ad essere parte di quello CP_4
10 che, nell'ambito della riorganizzazione voluta e progettata dal dott. era denominato R_ il “management team”. Peraltro, tale organigramma fu anche presentato al dott. e all'altro socio, il dott. R_
proprio dal dott. nel corso di una riunione, svoltasi in data 12 luglio 2021, Per_5 CP_4 allo scopo di confrontarsi su quella che sarebbe stata la struttura organizzativa della futura
(cfr. doc. 12 fasc. di primo grado del lavoratore). CP_5
Anche tali circostanze, non hanno trovato una valida contestazione per opera della società odierna appellante, le cui censure – come correttamente evidenziato dal Giudice a quo –
“non colgono nel segno (v. punto 45 della parte narrativa della memoria di costituzione). E tanto: 1) in ragione della piena leggibilità del doc. 12 ricorso;
2) dell'esistenza di plurimi riscontri estrinseci (logo aziendale, apposizione in basso a destra del foglio della data del 12.7.2021) circa la riferibilità alla società di tale documento;
3) della generica contestazione espressa al punto 45 della memoria di costituzione, non corredata nemmeno da specifiche istanze istruttorie (v. sul punto anche Cass. 37290/2022 nonché Cass.
5755/2023).” In ragione di quanto sopra esposto anche il secondo motivo dell'appello principale proposto da va respinto. CP_1
Con il suo terzo motivo di gravame, l'appellante principale ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale di Modena ha scritto: “La volontà datoriale di continuare ad avvalersi delle prestazioni del ricorrente trova ulteriore conferma, a livello indiziario, nel doc. 10 memoria difensiva. Il contenuto di tale documento è da ritenersi più attendibile del contenuto dei docc. 9 e 11 memoria difensiva poiché il primo si pone in linea di continuità con il già descritto quadro probatorio (volto ad evidenziare una volontà datoriale di trattenere il ricorrente in epoca successiva allo spirare del patto di prova, per avvenuto positivo superamento dello stesso) mentre i secondi sono stati pacificamente confezionati in data successiva alla data di apertura del procedimento disciplinare a carico del ricorrente.
In definitiva e per concludere deve ritenersi come parte datoriale avesse maturato la propria volontà di continuare ad avvalersi delle prestazioni lavorative del ricorrente per avvenuto positivo superamento del patto di prova. Onde l'insussistenza dell'addebito contestato e, così, l'insussistenza della causale posta a fondamento del recesso.”
Orbene il doc. 10 allegato alla memoria difensiva dell'odierna appellante principale è lo scambio di mail intervenuto tra la dott.ssa (impiegata dell'ufficio del personale) ed CP_6 il dott. (addetto all'ufficio legale) nel pomeriggio del 25 giugno 2021. Per_4
L'analisi di tali documenti ha portato, in primo luogo, a concludere che se fosse stato vero che – come sostiene -, per regola vigente in azienda, il solo ed unico soggetto CP_1 legittimato a sottoscrivere le conferme di servizio dei dirigenti era il dott. proprio CP_3 non si comprenderebbe perché il dott. senza battere ciglio, avrebbe preso in carico Per_4 la richiesta del dott. accettando di redigere la sua lettera di conferma e di apporre, CP_4
11 in calce ad essa, senza nemmeno interpellarlo, la firma del IG. che peraltro, stando R_ alle regole da lui stesso dettate, nemmeno avrebbe dovuto mai sottoscrivere tale sorta di comunicazioni.
I fatti, quindi, hanno concorso a dimostrare, non soltanto che il citato dott. era Per_4 legittimato a fare quello che il dott. gli chiese di fare, ma hanno altresì spiegato CP_4 perché nessuno mai, prima del giudizio di prime cure, abbia eccepito, nemmeno nella lettera di contestazione, che il dott. avrebbe interpellato un soggetto sbagliato, CP_4 violando le procedure aziendali.
Ciò ha spiegato ulteriormente, ed assai bene, perché il dott. non sia stato oggetto di Per_4 alcun rilievo critico, anche di natura non disciplinare, come invece ben avrebbe dovuto avvenire se avesse accettato di fare, per di più arrogandosi la massima autonomia, quel che era di esclusiva competenza del dott. ma sia stato invece indicato come teste CP_3 nel giudizio di prime cure, prima, e nel presente giudizio, poi.
Basta peraltro leggere la “deposizione” resa dal dott. e dall'odierna appellante Per_4 versata in atti nel giudizio di prime cure, quale documento 11, per acquisire l'ulteriore prova del fatto che, in essa “deposizione” il dott. nulla ha affermato in merito alla Per_4 possibilità e/o alla necessità, da lui eventualmente ravvisata - anche solo a causa dell'assenza fisica del dott. - di far sottoscrivere la conferma in servizio dal dott. R_
CP_3
Da un punto di vista logico, quindi, non esiste dubbio alcuno sul fatto che, nello specifico frangente, il dott. rispettò appieno le regole aziendali, sottoponendo la sua lettera CP_4 di conferma a chi ne aveva titolo per firmarla in vece del dott. eventualmente previa R_ consultazione con lo stesso. Il dott. non attuò alcun escamotage e non seguì alcuna CP_4 scorciatoia, ma rispettò le regole e agì con trasparenza.
Questo è il primo punto, che emerge anche dalle difese di e che il Giudice a CP_1 quo ha correttamente colto.
La “deposizione” scritta del dott. prodotta da nel giudizio di prime Per_4 CP_1 cure, raccolta (al pari di quella della dott.ssa solo dopo l'avvio del procedimento CP_6 disciplinare, ha poi schiuso alla conoscenza un ulteriore elemento prezioso. Egli vi ha infatti dichiarato espressamente che la richiesta del dott. “…non destava alcuna CP_4 perplessità nel sottoscritto…”. Nessuna perplessità, peraltro, traspare anche dalla
“deposizione” scritta della dott.ssa Ciò comprova due cose, entrambe molto CP_6 importanti. Comprova, innanzitutto, che la richiesta del dott. rivolta al dott. CP_4 Per_4 fu assolutamente appropriata, al punto da “…non destare alcuna perplessità…”. Il dott. si rivolse alla persona giusta e chiese la cosa giusta. CP_4
Comprova poi che, nel mese di giugno 2021, quando il dott. disse al collega che il CP_4 IG. gli aveva espresso l'intenzione di confermarlo e gli chiese di formalizzare tale R_ intenzione, la decisione del citato IG. risultava essere, anche al dott. (come R_ Per_4
32 anche alla dott.ssa che ha ripetuto lo stesso concetto) del tutto verosimile, tale CP_6
12 da “…non destare alcuna perplessità…”.
Ciò IGnifica, per stessa implicita ammissione della società odierna appellante, che, in quel momento, l'operato del dott. era in azienda incontestato e che la sua conferma CP_4 risultava essere il normale sbocco della sua prova. Diversamente, se il IG. si fosse R_ lamentato del lavoro dell'appellato, o comunque avesse fatto respirare al suo management un'aria di insoddisfazione o anche solo di perplessità, il dott. avrebbe dovuto Per_4 avvertire “…qualche perplessità…” ed avrebbe dovuto verificare, avendone tra l'altro tutto il tempo, se l'intenzione riferitagli dal dott. fosse o meno autentica. Invece CP_4 tutto questo non è avvenuto;
come non è avvenuto, ancora una volta molto IGnificativamente, che il dott. sia stato rimproverato, in alcun modo, per aver dato Per_4 automatico seguito alla richiesta del dott. senza farsi venire “…alcuna CP_4 perplessità…”, come invece sarebbe stato normale che avvenisse a fronte di un dipendente che, in un contesto equivoco, appone, senza fare alcuna verifica, la firma del suo “capo”, mal svolgendo la sua funzione e imputando al suo datore di lavoro una volontà inesistente.
E ciò, tanto più in ragione del fatto che, se fosse vera la tesi di quella giusto CP_1 la quale il dott. sarebbe stato il solo soggetto legittimato a sottoscrivere la conferma CP_3 in servizio del dott. il dott. avrebbe anche apposto la sottoscrizione di un CP_4 Per_4 soggetto diverso da quello realmente legittimato a vergare siffatta tipologia di atti.
Il comportamento del dott. il contenuto della sua dichiarazione, resa ad uso della Per_4 causa, e la totale assoluzione del suo operato, decretata dalla società appellante, hanno deposto quindi pienamente a favore del dott. e ne hanno confermato la CP_4 ricostruzione dei fatti. e questo è un secondo punto, che è emerso dalle difese di CP_1
nel corso del giudizio di prime cure, di cui il Giudice a quo ha correttamente tenuto
[...] conto nell'assumere la propria statuizione.
Vi è però ancora di più.
Leggendo la memoria di costituzione nel giudizio di prime cure della società odierna appellante, si rinviene la conferma del fatto che il dott. in data 25 giugno 2021, CP_4 chiese al dott. di “…redigere la lettera di superamento del periodo di prova…” Per_4
(pagina 6, punto 13 della memoria difensiva delle società resistenti); si trova pure la conferma del fatto ulteriore che il periodo di prova, al di là della formulazione contenuta nella lettera di assunzione, che prevedeva (illegittimamente) 6 mesi di effettivo lavoro, avrebbe avuto scadenza il giorno 11 luglio 2021 (pagina 6, punto 10 della memoria difensiva delle società resistenti nel giudizio di prime cure, in cui, con riferimento al giorno 8 luglio 2021, è affermato “…3 giorni prima della scadenza del patto di prova…”). Può dunque ritenersi pienamente provato che il dott. si rivolse al collega dott. CP_4
chiedendogli di redigere la sua lettera di conferma, almeno 16 giorni prima della Per_4 reale scadenza del patto di prova, sapendo che lo stesso dott. avrebbe dovuto, o Per_4 attendere il rientro dello stesso IG. ben possibile dato l'ampio lasso di tempo R_ disponibile, o apporre la firma in sua vece, come altre volte avvenuto. Orbene. La
13 circostanza risulta assai IGnificativa, ai fini che ci occupano, per almeno due ragioni.
La prima ragione è la seguente: se il dott. avesse davvero avuto l'intenzione di CP_4 indurre il dott. a firmare erroneamente per conto d'altri la sua lettera di conferma, Per_4 non avrebbe certamente concesso al suo interlocutore due settimane di tempo per riflettere su quello che gli era stato chiesto e per verificare, con pieno agio, con il IG. se R_
l'intenzione fosse davvero quella di confermare in servizio lo stesso appellato. Avrebbe, semmai, formulato la sua richiesta l'ultimo giorno o quasi, per mettere il suo interlocutore nella condizione di necessità se firmare o meno senza disporre del tempo per fare alcuna verifica e per pensarci tanto.
La scansione temporale degli eventi, quindi, confermata anche dalle società convenute in primo grado, contraddice quindi l'addebito che è stato elevato e rivela, al contrario, che il dott. agì in modo corretto e trasparente. fu semmai il IG. a sbagliare, e di CP_4 Per_4 grosso, se non fece alcuna verifica, pur disponendo di due settimane. ma di ciò, non può certo risponderne il dott. CP_4
La seconda ragione è poi la seguente: il 25 giugno 2021 come poteva il dott. essere CP_4 certo che il IG. da lui interpellato per formalizzare la lettera di conferma, non Per_4 sentisse, anche solo telefonicamente, il IG. per accertare se quanto riferitogli dallo R_ stesso dott. fosse vero, come ogni persona di normale buon senso avrebbe fatto, CP_4 avendo per di più a disposizione un ampio lasso di tempo? Inoltre, poiché il periodo di prova scadeva il successivo 11 luglio 2021, il citato IG. non aveva alcuna necessità Per_4 di firmare la lettera di conferma lo stesso giorno 25 giugno 2021. Anzi, a ben guardare, poiché il IG. era certamente in sede a il giorno 8 luglio 2021, come R_ CP_2 scrivono le società allora resistenti al punto 10, pagina 6, della loro memoria difensiva di prime cure, il medesimo dott. non aveva proprio la necessità di firmare in prima Per_4 persona alcunché, in quanto, prima della scadenza del periodo di prova, poteva permettersi di attendere il rientro del suo “capo”, sincerarsi della sua volontà e persino far firmare a lui la conferma.
Se ne deduce facilmente che, o il dott. quando si rivolse al dott. ordì un CP_4 Per_4 piano che era molto più che puerile, in quanto presupponeva che lo stesso dott. si Per_4 comportasse in modo assurdo, o il teorema accusatorio proprio non sta in piedi. E poi, non
è dato comprendere perché mai fu licenziato il solo IG. e fu invece premiato il CP_4 dott. quando, senza la sua evidentissima e plurima negligenza, il fatto addebitato Per_4 mai avrebbe potuto perfezionarsi.
Tutto questo conduce ad un ultimo fatto, la cui prova è stata fornita dalle società convenute nel giudizio di prime cure, che, ad avviso di questa Corte, chiude il ragionamento. Nei documenti da esse prodotti si rinviene infatti uno scambio di e-mail, tra il dott. e la Per_4 dott.ssa con cui lo stesso dott. accompagna l'invio alla dott.ssa della CP_6 Per_4 CP_6 lettera di conferma in servizio dello stesso dott. da lui sottoscritta con la firma CP_4 digitale del dott. (doc. 10 fasc. di primo grado delle società resistenti). In tale R_
14 messaggio il dott. scrisse: “…Eccola qui firmata come da istruzioni di ”. Per_4 Pt_4
Non scrisse, invece, “…Eccola qui firmata come da istruzioni di ”, o altra Pt_5 espressione equivalente, come avrebbe dovuto scrivere se fosse vero quel che hanno sostenuto nel giudizio di prime cure le società convenute e che in questa sede sostiene la società appellante.
Dunque, il dott. fu autorizzato dal IG. a firmare, in sua vece, la lettera di Per_4 R_ conferma. La verità è documentale. Tanto è vero che lo stesso dott. nella propria Per_4
“deposizione” scritta, si è guardato bene dall'affermare il falso, ovverosia dall'affermare che fosse stato il dott. a domandargli di firmare il documento, con la firma digitale CP_4 del dott. senza chiedere a quest'ultimo alcuna autorizzazione e/o permesso. R_
D'altra parte, non era altrimenti spiegabile che il IG. pur avendo due settimane di Per_4 tempo, non avesse verificato con il IG. telefonicamente o di persona, se poteva R_ firmare la lettera di conferma, comportandosi in modo folle, lui che, tra l'altro, era un manager di livello, non certo l'ultimo arrivato. In conclusione, se si valuta attentamente il materiale raccolto nel corso del giudizio di prime cure, anche grazie alle deduzioni e produzioni delle società allora resistenti, appare di massima evidenza che l'addebito, ascritto al dott. non è fondato, già sulla base CP_4 degli atti e senza necessità di svolgere alcuna istruttoria.
In ragione di quanto sopra esposto, anche il terzo motivo di appello principale va rigettato.
Il quarto e il quinto motivo dell'appello principale, data la loro connessione possono essere considerati congiuntamente.
Tali motivi involgono, infatti, la parte della sentenza gravata, in cui il Tribunale di
Modena ha ritenuto che: “accertata l'illegittimità del licenziamento, compete a parte ricorrente una tutela di tipo squisitamente economico, pari alle retribuzioni maturate dalla data dell'ultimo giorno lavorato (13.7.2021) sino alla naturale scadenza del contratto a tempo determinato (10.1.2022). Senza possibilità di operare, come correttamente evidenziato dalla S.C., alcun defalco a titolo di aliunde perceptum.”. Al riguardo, osserva la Corte che, come dedotto dall'appellante principale, è pacifico in giurisprudenza che in caso di illegittimo anticipato recesso del dipendente a tempo determinato in difetto di giusta causa, il lavoratore non ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro ma al risarcimento del danno, che può legittimamente quantificarsi, in via equitativa, sulla base delle retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza del termine (Cass. 1 luglio 2004, n. 12092). Poiché si tratta, peraltro, di un danno futuro, esso
è solo presunto e può essere congruamente ridotto, a norma dell'art. 1227 cod. civ., se il lavoratore abbia nel frattempo impiegato le proprie energie lavorative o avrebbe potuto farlo usando la diligenza che ordinariamente usa il lavoratore disoccupato nel ricercare una nuova occupazione (ex plurimis: Cass. 12 febbraio 2007, n. 2992; Cass. 3 febbraio
1996, n. 924). Il richiamo del primo Giudice a Cass. 1.6.2005, n. 11692 ai sensi della quale: “né da esso [ndr. il compenso spettante sino alla scadenza del termine del contratto
15 di lavoro] può essere legittimamente dedotto, a titolo di "aliunde per ceptum", quanto dal lavoratore percepito a seguito di altra sua occupazione, qualora risulti la non esclusività della prestazione illegittimamente interrotta per volontà unilaterale del da tore di lavoro.”
è del tutto inconferente rispetto al caso di specie poiché in nessun momento del giudizio è emerso che il dott. svolgesse altre prestazioni lavorative in costanza di rapporto di CP_4 lavoro con con conseguente indeducibilità dei redditi percepiti in virtù delle stesse CP_2 anche dopo il licenziamento per cui è causa.
Sul punto, vi è però da osservare che la critica dell'appellante principale non tiene in considerazione che, come più volte ribadito anche dalla Suprema Corte: “Il datore di lavoro che invochi l'aliunde perceptum da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e, ai fini dell'assolvimento del relativo onere della prova su di lui incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative”. (Cass. civ., sez. Lav., 9.10.2019, n. 25355).
Nel caso di specie, è indubbio che l'appellante principale abbia fondato la propria eccezione di alunde percpetum vel percipiendum su allegazioni del tutto generiche, formulando al riguardo istanze istruttorie meramente esplorative e come tali inammissibili.
Alla luce delle suesposte considerazioni, anche il quarto ed il quinto motivo di appello principale vanno rigettati.
Vanno altresì respinti, ad avviso della Corte, i motivi di appello incidentale proposti dal IG. per le ragioni appresso indicate. CP_4
Quanto al primo motivo di appello incidentale, a mezzo del quale il lavoratore ha censurato la quantificazione del danno operata dal Giudice di prime cure, invocando il riconoscimento di “una somma pari all'indennità supplementare nella misura massima prevista dal contratto collettivo: vale a dire, in considerazione dell'anzianità aziendale, e dell'odiosità del recesso, una somma lorda pari ad euro #69.230,79# (euro #7.692,31# x 9), pari a 9 mensilità di retribuzione globale di fatto, a titolo di indennità supplementare
(o quelle altre somme ritenute di giustizia)”, “somma questa, che, in ogni caso, andrebbe necessariamente aggiungersi a quella già ritenuta dovuta al dott. a titolo di CP_4 risarcimento del danno ex art 1223 c.c., per il tramite della Sentenza, quivi oggetto di gravame”, se ne deve rilevare l'infondatezza alla luce della giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, puntualmente citata dal Giudice a quo.
In proposito, infatti, occorre ribadire quanto già osservato dal Tribunale di Modena nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere: “Vertendosi nel caso di specie in un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato, deve evidenziarsi come l'accoglimento di uno qualsiasi dei profili di censura indicato dal ricorrente, quale che ne sia la natura, garantirebbe in ogni caso a proprio favore una tutela di tipo squisitamente economico, pari alla retribuzione da maturarsi dalla data di efficacia del recesso sino alla data di
16 naturale scadenza del termine apposto al contratto di lavoro. Senza defalco alcuno, da tale posta, di introiti retributivi percepiti in tale lasso temporale.
E tanto in virtù del condivisibile principio di diritto espresso da Cass., 29.10.2013, n.
24335: «Nei contratti di lavoro dirigenziale a tempo determinato, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, e in mancanza di una diversa previsione nel contratto individuale, il risarcimento del danno dovuto va commisurato all'entità dei compensi retributivi che sarebbero maturati dalla data del recesso fino alla scadenza del contratto, mentre non è dovuta alcuna indennità sostitutiva del preavviso, essendo questa legislativamente prevista solo per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.».
In linea di continuità con tale orientamento si era posta altresì Cass., 1.6.2005, n. 11692, secondo cui: «Il dipendente a tempo determinato illegittimamente licenziato in difetto di giusta causa (non potendosi ritenere tale la situazione di transeunte difficoltà economica del datore di lavoro) ha diritto non alla reintegrazione nel posto di lavoro ma al risarcimento del danno, che può legittimamente quantificarsi, in via equitativa, sulla base delle retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza del termine;
né da esso può essere legittimamente dedotto, a titolo di "aliunde perceptum", quanto dal lavoratore percepito a seguito di altra sua occupazione, qualora risulti la non esclusività della prestazione illegittimamente interrotta per volontà unilaterale del datore di lavoro.».
Nessuna norma di diritto positivo, quindi, suffraga l'ulteriore richiesta risarcitoria coltivata in questa sede dal dott. non potendosi operare al riguardo alcuna CP_4 distinzione circa i motivi d'invalidità del licenziamento del lavoratore a tempo determinato. Ed anche la contrattazione collettiva di settore, a ben vedere, prevede la corresponsione dell'indennità supplementare solo in caso di licenziamento ingiustificato di un dirigente a tempo indeterminato. Lo stesso appellante incidentale, del resto, non è stato in grado di dare alcun supporto normativo alla sua pretesa. Peraltro, il risarcimento del danno concepito quale “misura meramente sanzionatoria”, quale quella in concreto invocata dal dott. è istituto estraneo al nostro ordinamento giuridico. CP_4
A tanto consegue la reiezione del primo motivo di appello incidentale.
Parimenti infondato risulta essere il secondo motivo di appello incidentale proposto dal lavoratore, a mezzo del quale è stata censurata la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado operata dal Tribunale di Modena con la sentenza qui gravata.
Ed invero, ad avviso di questa Corte, il consistente divario fra le originarie pretese risarcitorie del lavoratore ed il quantum riconosciuto come dovuto dal Giudice a quo giustifica la “modica” compensazione delle spese operata dal Tribunale di Modena nella pronuncia qui impugnata ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo novellato dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, configurando una “grave ed eccezionale ragione”. In conclusione, ad avviso di questa Corte, sia l'appello principale proposto da CP_1
sia l'appello incidentale proposto dal IG. vanno disattesi, con
[...] CP_4 conseguente integrale conferma della pronuncia impugnata.
17 In ragione della reciproca soccombenza le spese del grado sono compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Da ultimo occorre dare atto dell'integrale rigetto sia dell'appello principale, che di quello incidentale ai fini del disposto dell'art. 13, co. 1-quater, del DPR n. 115/ 2002, in tema di raddoppio del c.d. contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta sia l'appello principale proposto da sia l'appello incidentale CP_1 proposto dal IG. con conseguente integrale conferma della sentenza CP_4 gravata;
- compensa le spese del grado fra le parti in causa;
- dà atto dell'integrale rigetto sia dell'appello principale, che di quello incidentale ai fini del disposto dell'art. 13, co. 1-quater, del DPR n. 115/ 2002. Così deciso a Bologna, nella camera di conIGlio del giorno 20.03.2025
Il ConIGliere est dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente.
dott.ssa Marcella Angelini
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli ConIGliere dott. Roberto Pascarelli ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 217/2024 RGA avverso la sentenza n. 179/2024 R.S. del Tribunale del lavoro di Modena, Sezione Lavoro, emessa in data 14.02.2024, pubblicata in data 22.02.2024 e notificata il 10.04.2024, a definizione del procedimento R.G.L. n. 444/2022; avente ad oggetto: periodo di prova e licenziamento per giusta causa;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 20/03/2025; promossa da:
- già (C.F.: , in persona del suo CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore Controparte_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Annalisa Nicoli e Roberto Retus, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Bologna (BO), Via G. Livraghi n. 1;
APPELLANTE contro
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_4 C.F._1
Prof. Antonio Giovati ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma (PR), alla
Strada Mazzini n. 6;
APPELLATO
C.F. ) – contumace;
Controparte_5 P.IVA_2
APPELLATA udita la relazione della causa fatta dal ConIGliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato 25.05.2022 il IG. ha rappresentato: di essere stato assunto alle CP_4
1 di pendenze di in data 11.1.2021 con contratto a tempo determinato della CP_5 durata di un anno, qualifica di dirigente e mansioni di Responsabile Organizzazione e
Risorse Umane;
che al suo contratto di lavoro veniva apposto un patto di prova della durata asseritamente illegittima di 6 mesi di effettivo lavoro;
che, il patto di prova doveva scadere in data 11.7.2021 posto che il CCNL non prevedeva che i 6 mesi fossero da considerarsi di effettivo lavoro;
che il dott. a decorrere dal marzo 2021, avviava una “profonda R_ ristrutturazione della struttura gerarchica organizzativa della società”, con la creazione di un vero e proprio “board direttivo”, composto da altri 3 dirigenti, oltre a lui Per_2
e , chiamati a coordinarsi nonché a rispondere
[...] Persona_3 Persona_4 direttamente al dott. che da tale “board direttivo” veniva escluso il dott. R_ CP_3 sebbene fosse stato da poco nominato Amministratore Delegato;
di avere ricevuto apprezzamenti dai vertici di per il lavoro svolto;
che, sul finire del mese di giugno, CP_2 il dott. lo rassicurava circa la sua conferma in servizio al termine del periodo di R_ prova, autorizzandolo ad avviare l'iter aziendale previsto per la formalizzazione della sua conferma;
che in i dipendenti dovevano essere informati per iscritto del positivo CP_2 superamento del periodo di prova, sebbene ciò non costituisca un passaggio obbligato;
che, nel caso di dipendenti con inquadramento dirigenziale, tali missive di conferma venivano firmate dal dott. che, tuttavia, essendo quasi sempre impegnato fuori sede, R_ aveva conferito il potere di apporre la sua sottoscrizione al dott. Parte_1
che fra gli atti per i quali il dott. era titolare del potere di firma, previa
[...] Per_4 eventuale autorizzazione orale del dott. v'erano non solo i contratti di fornitura, ma R_ anche le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro dei dirigenti;
di essersi dunque rivolto al dott. per informarlo della conferma ricevuta dal dott. e per domandargli di Per_4 R_ volersi attivare per la predisposizione della comunicazione scritta;
di avere ricevuto quest'ultima (con la firma digitale del dott. apposta dal dott. in data R_ Per_4
25.6.2021; di avere dunque ritenuto in buona fede che il dott. avesse Per_4 preventivamente richiesto ed ottenuto la necessaria autorizzazione orale del dott. R_ di avere continuato a lavorare anche allo spirare del termine del suo patto di prova
(11.7.2021) e di avere altresì preso parte alle riunioni indette dal dott. nelle giornate R_ del 13 e 14 luglio 2021; che, stando all'organigramma del 12.7.2021 (che egli stesso aveva redatto e presentava nel corso di una riunione tenutasi nella medesima giornata), egli avrebbe dovuto continuare ad essere parte del cd. “management team”; che durante detta riunione il dott. e l'altro socio di dott. elogiavano il suo operato;
di R_ CP_2 Per_5 avere ricevuto, in data 16.7.2021, una contestazione disciplinare (con la quale veniva disposta anche la sua sospensione cautelare dal lavoro) dalla società in quanto “la prosecuzione del suo rapporto di lavoro oltre il periodo di prova, e conseguentemente la formalizzazione della citata lettera di conferma in servizio, non sarebbero state autorizzate dal dott. ; di esser stato licenziato con lettera del 6.08.2021; di avere R_ impugnato tale provvedimento datoriale in data 16.9.2021; di avere dichiarato
2 formalmente l'intenzione di agire in giudizio nei confronti di domandando tuttavia CP_2 all'ITL di di convocare le parti davanti a sé per l'espletamento del tentativo di CP_2 conciliazione ex art. 410 c.p.c.; che tale istanza veniva riscontrata negativamente dalla società; che la sua retribuzione mensile lorda al momento della cessazione del rapporto era pari ad € 7.692,31.
Il dirigente domandava, in via principale, dichiararsi il licenziamento nullo, illegittimo, inefficace, privo di giusta causa, ritorsivo e fondato su un motivo illecito determinante e, per l'effetto, condannarsi in solido le società convenute al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno derivante dall'essere stato vittima di un recesso illecito, pari a € 69.230,79, oltre alla somma di € 75.000,00 (o ad altro importo che risulterà all'esito di CTU contabile) per il risarcimento del danno ex art. 1223 c.c..
Il dirigente chiedeva, in via subordinata, dichiararsi il licenziamento non sorretto da giusta causa né giustificato e, per l'effetto, condannarsi in solido le società convenute al pagamento della somma di € 75.000,00 (o ad altro importo che risulterà all'esito di CTU contabile) per il risarcimento del danno ex art. 1223 c.c..
Con tempestiva memoria si sono costituite in giudizio le società resistenti che, rilevata la necessità di estromettere dal giudizio la società nel ribadire la Controparte_5 validità del patto di prova nonché la legittimità formale e sostanziale del licenziamento irrogato, ha concluso per il rigetto delle domande di cui al ricorso.
Seguiva appendice di trattazione scritta della causa. All'esito dell'udienza di discussione del 14.2.2024 il Tribunale di Modena ha dato lettura del dispositivo della sentenza n.
179/2024 R.S., riservandosi termine di giorni sessanta per il deposito della relativa motivazione, così statuendo: “(…) 1) Dichiara il difetto di legittimazione ad agire in capo ad Controparte_5
2) In parziale accoglimento delle domande di cui al ricorso, accertata l'illegittimità dell'impugnato licenziamento, condanna in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, a corrispondere a parte ricorrente un importo pari alle retribuzioni maturate dalla data dell'ultimo giorno lavorato sino alla naturale scadenza del contratto a tempo determinato. Oltre interessi in misura legale e rivalutazione dalla data del 10.1.2022 sino al saldo effettivo.
3) Compensa integralmente le spese di lite fra parte ricorrente e Controparte_5
[...]
4) Compensate le spese di lite in misura di un terzo, condanna in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a parte ricorrente i residui due terzi, liquidati in detta frazione in complessivi € 3.600,00, oltre accessori come per legge e spese di contributo unificato;
5) Riserva termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza. (…)”.
Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, con la predetta pronuncia: 1) ha rilevato il difetto di legittimazione passiva della cedente l'azienda Controparte_5
3 acquisita da 2) ha giudicato invalido il patto di prova contenuto nel Controparte_5 contratto di lavoro del IG. in quanto di durata superiore al limite legale;
CP_4
3) ha ritenuto, sulla scorta della documentazione versta in atti, l'insussistenza dell'illecito disciplinare contestato all'allora ricorrente;
4) per l'effetto, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento disciplinare comminato al IG. condannando CP_4 CP_5
a corrispondergli un importo pari alle retribuzioni maturate dalla data dell'ultimo
[...] giorno lavorato sino alla naturale scadenza del contratto a tempo determinato, oltre interessi in misura legale e rivalutazione dalla data del 10.1.2022 sino al saldo effettivo, disattendendo le ulteriori pretese risarcitorie dell'allora ricorrente;
5) ha compensato le spese del giudizio di primo grado fra ed il lavoratore;
6) ha Controparte_5 compensato nei limiti di un terzo le spese di lite fra e l'allora ricorrente, Controparte_5 condannando quest'ultima società al pagamento della residua parte.
Con ricorso depositato telematicamente in data 11/04/2024, (già CP_1 [...]
ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che CP_5 questa Corte voglia: “contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, riformare parzialmente la sentenza indicata in epigrafe dichiarando infondate in fatto e diritto tutte le domande originarie. Voglia per l'effetto dichiarare tenuto e condannare l'appellato, ut supra domiciliato, a restituire tutto quanto corrisposto dalla società per effetto della sentenza di primo grado. In via istruttoria si ribadiscono le istanze tutte formulate in primo grado che di seguito si tra scrivono: (…)”. Nello spiegato atto di gravame, la società appellante ha censurato la sentenza gravata sulla scorta di cinque motivi di impugnazione rubricati rispettivamente: “
1. Primo motivo: erronea considerazione degli elementi di fatto di cui alla fattispecie per cui è causa e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094 c.c. 1362 e ss c.c. e art. 10 L. 604/1966
e dall'art. 2 del CCNL”; “
2. Secondo motivo: sussistenza e gravità del fatto addebitato – violazione degli art. 1362 e ss c.c. e degli artt 115 e 116 c.p.c.”; “
3. Terzo motivo: ancora sulla sussistenza del fatto accertato e sulla mancata valutazione di fatti decisivi nonché sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”; “
4. In subordine: quarto motivo d'appello: illegittima mancata ammissione delle istanze istruttorie aventi ad oggetto la dimostrazione dell'aliunde perceptum ed illegittima previsione di indetraibilità a priori di quest'ultimo nel contratto a tempo determinato”; “5.- Quinto Motivo: violazione degli art. 115, 116 cpc nonchè 117 cpc in relazione alle istanze istruttorie concernenti l'aliunde perceptum”.
Il IG. ritualmente costituitosi in giudizio, ha analiticamente contestato la CP_4 fondatezza degli avversi motivi di gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte nel giudizio a quo ed ha censurato la sentenza gravata, nelle forme dell'appello incidentale, sia nella parte in cui ha accolto solo in parte le sue pretese risarcitorie, sia nella parte in cui ha operato una compensazione parziale della spese del giudizio di prime cure fra di lui e (già , chiedendo che CP_1 Controparte_5
4 questa Corte voglia: “(…) rigettare perché inammissibile, improponibile, improcedibile, non fondato o come meglio, l'appello principale proposto dalla società Controparte_5
e, conseguentemente, rigettare perché non provate, non fondate o come meglio tutte le domande spiegate in primo grado da e quivi riproposte in sede di Controparte_5 appello.
In accoglimento del proposto appello incidentale, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, riformare, in ogni capo impugnato e nei limiti della soccombenza, la sentenza pronunciata tra le parti in epigrafe, n. 179/2024, emessa dal Tribunale di Modena,
Sezione Lavoro, Giudice Unico, dott. Edoardo Martinelli, in data 22 febbraio 2024, nella causa R.G. n. 444/2022, accogliendo le conclusioni già rassegnate in prime cure dallo stesso dott. e, per l'effetto, (i).- dichiarare nullo, illegittimo, inefficace, privo di CP_4 giusta causa, ritorsivo e fondato su un motivo illecito, il licenziamento datato 06 agosto
2021, (ii).- per l'effetto, di cui al punto (i) dichiarare tenuta e condannare la società appellante a pagare al dott. una somma, a titolo di risarcimento per CP_5 CP_4 il danno derivante dall'esser divenuto vittima di un recesso illecito, pari ad euro
#69.230,79#, o ad altra somma ritenuta di giustizia, oltre ad una somma pari ad euro
#75.000,00#, o ad altra somma che risulterà all'esito di CTU contabile, per il risarcimento del danno ex art. 1223 c.c.; (iii).- in via subordinata, dichiarare non sorretto da giusta causa e non giustificato il licenziamento predetto;
(iv).- per l'effetto di cui al punto (iii), dichiarare tenuta e condannare le società in solido fra loro, a pagare al CP_2 ricorrente, una somma, a titolo di risarcimento per il danno ex art. 1223 c.c., pari ad euro
#75.000,00#, o ad altra somma che risulterà all'esito di CTU contabile. (v).- il tutto con vittoria delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre contributo unificato e accessori come per legge. Sentenza esecutiva”. Sia l'appello principale che l'appello incidentale risultano esser stati ritualmente notificati ad non costituitasi in questo grado del giudizio e di cui è stata Controparte_5 dichiarata la contumacia all'odierna udienza. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già prodotta dalle parti in prime cure, da ritenersi esaustiva e sufficiente a disvelare i fatti rilevanti ai fini della decisione, anche in considerazione delle circostanze non oggetto di specifica e tempestiva contestazione fra le parti, con conseguente superfluità ed irrilevanza delle ulteriori istanze istruttorie formale in atti che, per l'effetto, vengono respinte.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva preliminarmente la Corte che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di trattandosi di autonoma statuizione Controparte_5 che non è stata impugnata né in via principale, né in via incidentale.
Quanto alla residua materia del contendere, ritiene la che l'appello principale Pt_2 proposto da (già non risulti meritevole di accoglimento CP_1 Controparte_5 per le ragioni appresso indicate.
5 Con il suo primo motivo di gravame la società rimprovera al Giudice a quo CP_1 di avere errato nel ritenere “eccessiva” “…la durata del patto di prova indicata nel contratto di lavoro (6 mesi di lavoro effettivo)”.
Tale eccezione, ad avviso della Corte, non risulta fondata. Ed invero, anche volendo condividere l'asserzione di parte appellante secondo cui: “l'art. 10 della legge 604/1966 esclude … l'applicabilità dell'intera legge 604 ai dirigenti;
dunque, anche volendo ritenere che il periodo di prova massimo per impiegati ed operai sia pari a 6 mesi di calendario, questo non vale e non può valere per i dirigenti quali era il dott. , il CP_4 limite massimo di mesi sei, cui si è appena fatto cenno, rimane comunque fermo, in virtù del disposto contenuto nell'art. 4 del R.D.L. n. 1825 del 1924, mai di fatto abrogato, nemmeno in forza dell'entrata in vigore della L. n. 604/1966.
Il sopracitato articolo 4, nel suo comma 4, è chiaro infatti nello stabilire che: “Il periodo di prova non può in nessun caso superare: mesi sei per gli institori, procuratori, rappresentanti a stipendio fisso, direttori tecnici o amministrativi ed impiegati di grado e funzioni equivalenti;
mesi tre, per tutte le altre categorie di impiegati.” Può dirsi d'altra parte consolidato il principio, più volte affermato anche dalla Suprema Corte, quello giusto il quale “L'art. 4 del r.d.l. n. 1825 del 1924, convertito dalla l. n. 562 del 1926, la cui disciplina sui più ampi limiti temporali del patto di prova per i dirigenti nell'impiego privato si estende solo agli impiegati con equivalenti mansioni decisionali, non è derogabile dalla contrattazione collettiva in quanto norma imperativa, e non può ritenersi abrogato né dalle sopravvenute norme del codice civile, né dall'art. 10 della l. n.
604 del 1966, che - nel definire il suo ambito applicativo quale riferito a tutti i prestatori di lavoro ovvero, per quelli assunti in prova, dal momento in cui l'assunzione divenga definitiva e in ogni caso decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro - non ha inteso dettare una nuova disciplina del contratto di assunzione in prova o fissare un nuovo termine alla sua durata, tale da rendere inoperante il previgente regime.” (Cass. civ., Sez. lavoro, 27/10/2015, n. 21874) Siffatto principio, ha poi trovato conferma anche da parte della giurisprudenza di merito, la quale ha avuto modo di ribadire che “Poiché anche ai lavoratori a tempo parziale si applica il principio, di cui all'art.
4. R.D.L. 13 novembre
1924, n. 1825, in forza del quale il patto di prova, per gli impiegati direttivi e dirigenti, non può in nessun caso superare i sei mesi e per gli impiegati non direttivi i tre mesi di calendario, è illegittimo il patto di prova commisurato ai giorni di effettiva presenza quando, in considerazione delle peculiarità di svolgimento del rapporto a tempo parziale, la durata complessiva del patto di prova ecceda i limiti sanciti dalla norma sopra richiamata”. (Tribunale Milano, decreto 20/11/2003) La critica di parte appellante, sul tema, non coglie dunque nel segno. Così come nemmeno coglie nel segno l'ulteriore critica che la società appellante elabora, provando a sostenere che il Tribunale di Modena nella gravata sentenza avrebbe gravemente errato nell'interpretare l'art. 2 del CCNL applicato. E ciò perché sarebbe “...evidente, da una
6 semplice lettura della norma che lo stesso non specifica se i mesi massimi ivi previsti dovessero ritenersi di lavoro effettivo o meno…”.
Orbene, al riguardo va evidenziato che, se fosse vero quel che afferma l'appellante, ovverosia che la disposizione contenuta nell'art. 2 del CCNL applicato consentirebbe l'apposizione di un termine massimo di durata del periodo di prova di sei mesi di effettivo lavoro e dunque più lungo di quello massimo previsto dalla legge, tale norma si porrebbe in contrasto con una norma imperativa, qual è quella contenuta all'art. 4 del r.d.l. n. 1825 del 1924, cui poc'anzi si è fatto cenno, con conseguente necessità, in applicazione degli artt. 1418 e 1339 c.c., di sostituire di diritto detta norma (i.e. l'art. 2 del CCNL applicato), alla pattuizione difforme, così da ricondurre la durata della prova allo schema legale.
Vi è però, che una siffatta sostituzione di diritto è resa oltremodo superflua dal fatto che l'art. 2 quivi in commento, nello stabilire che: “L'eventuale fissazione del periodo di prova, limitatamente ai dirigenti di nuova assunzione e comunque per una durata non superiore a sei mesi, potrà essere concordata fra le parti e dovrà risultare da atto scritto.”, non può che essere interpretato secondo la regola, sancita dalla giurisprudenza, secondo cui: “Nell' ipotesi di assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova ai sensi dell'art. 2096 cod. civ., se il termine del periodo di prova è fissato in mesi, in assenza di una specifica previsione, si deve osservare il calendario comune, con la conseguenza che resta esclusa la possibilità di tener conto dei soli giorni di lavoro effettivamente prestato
e non anche dei giorni di sospensione della prestazione lavorativa per ferie, festività, malattia, infortunio od altro.” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 10/06/2013, n. 14518). Da quanto sopra esposto, se ne ricava, dunque, che la durata del periodo di prova previsto nel contratto di lavoro del dott. quantificata in sei mesi di lavoro effettivo dalla CP_4 data di assunzione, superava in maniera illegittima, sia il limite massimo, per la durata di tale sorta di pattuizione, previsto dalla legge, sia, ancora, il limite di durata massima previsto dall'art. 2 del CCNL applicato (cfr. docc. 04-05 fasc. di prime cure del lavoratoire).
La sentenza gravata, quindi, nella parte in cui si afferma che: “...la durata del patto di prova indicata nel contratto di lavoro (6 mesi di lavoro effettivo) è da ritenersi senz'altro eccessiva poiché, come correttamente osservato da parte attrice, superiore ai termini massimi previsti...”, resiste quindi alle critiche, invero molto sfocate, dell'appellante.
Alle critiche resistono poi anche le conseguenze che il Giudice a quo ha fatto discendere dalla propria statuizione, laddove ha stabilito che “...in virtù del meccanismo di sostituzione automatica di cui all'art. 2077 c.c. e di quanto contemplato all'art. 2, co. 2, CCNL dirigenza Confapi, deve intendersi il periodo di prova oggi in discussione pari a 6 mesi solari, decorrenti dalla data di efficacia del contratto di lavoro. Onde la scadenza del patto di cui all'art. 2096 c.c. alla data dell'11.7.2021, spirato il termine semestrale decorrente dall'11.1.2021.”
Da ultimo, visti gli argomenti spesi da parte appellante, a supporto del proprio motivo di
7 gravame, i quali puntano a privilegiare un'interpretazione letterale della clausola contenuta nel contratto individuale di lavoro, conforme ad un asserita e non meglio chiarita comune volontà delle parti, nonché a privilegiare il fatto che un termine di durata del patto di prova, più lungo, possa considerarsi maggiormente favorevole agli interessi di entrambe le parti, si rileva che a tale interpretazione osta la violazione di una norma imperativa, ossia l'art. 4 r. d. l. 13 novembre 1924, n. 1825. Ed invero, “L'art. 4 r. d. l. 13 novembre 1924, n. 1825, stabilendo, in tema di contratto di impiego privato, termini di durata massima del periodo di prova è diretto a proteggere
l'impiegato da una eccessiva ed illimitata estensione di tale periodo cui si riconnettono minori diritti e minori garanzie rispetto al contratto definitivo;
detta disposizione, pertanto mentre è imperativa ed inderogabile dall'accordo delle parti in relazione a tale specifica statuizione ed alla sua correlativa funzione, non è incompatibile con la pattuizione di un periodo di prova di durata inferiore a quella massima prevista.” (Cass. civ., 08/02/1985, n. 1017)
Peraltro, in tempi assai più recenti, anche Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 26/05/2020,
n. 9789, ha ribadito che: “La clausola del contratto individuale con cui è fissata una durata del patto di prova maggiore di quella stabilita dalla contrattazione collettiva di settore deve ritenersi più sfavorevole per il lavoratore e, come tale, è sostituita di diritto ex art.
2077, comma 2, c.c. salvo che il prolungamento si risolva in concreto in una posizione di favore per il lavoratore (ad esempio per la particolare complessità delle mansioni), con onere probatorio gravante sul datore di lavoro, poiché è colui che si avvantaggia del tempo più lungo della prova godendo di più ampia facoltà di licenziamento per mancato superamento della stessa”, onere della prova nel caso di specie è rimasto indubbiamente insoddisfatto.
A tanto consegue la reiezione del primo motivo dell'appello principale proposto da
CP_1
Non coglie nel segno nemmeno il secondo motivo dell'appello principale, che gravita sulle argomentazioni trasfuse alle pagine 7 e 8 della sentenza impugnata. In esse pagine, per la verità, il Tribunale di Modena si è solo attenuto al materiale probatorio, di cui disponeva.
Il Giudice a quo, in particolare, prima di compiutamente ricostruire il percorso logico che lo ha condotto ad assumere la propria statuizione sul punto, ha infatti dimostrato di aver correttamente colto quale fosse il reale perimetro dell'addebito elevato al dott. CP_4 dalla società , con lettera datata 16 luglio 2021 (doc. 13 fasc. di primo grado CP_5 del lavoratore). A ben leggere, le considerazioni del Tribunale di Modena - su cui CP_5 concentra la propria critica - muovono dall'assunto, certamente corretto, il quale
[...] vuole che: “..sia stata contestata a parte ricorrente una condotta contraria ai canoni di buona fede, volta a ingenerare un affidamento in capo ai dipendenti e circa CP_6 Per_4
l'avvenuto superamento del proprio periodo di prova quando invece il dott. Per_6
(presidente del Cda delle società) si era determinato per la risoluzione del rapporto
8 dirigenziale stipulato con il IG. per mancato superamento del periodo di prova”. CP_4
Determinazione questa, afferente la risoluzione del rapporto dirigenziale in essere con il dott. che, stando a quanto riportato da nella propria contestazione di CP_4 CP_5 addebito, sarebbe maturata, in capo al dott. già in data 8 luglio 2021, posto Per_6 che – nella contestazione, si legge – “Nella mattina dell'8 luglio il dott. Controparte_3 su incarico del dott. ha chiesto alla dott.ssa di predisporre Per_6 Parte_3 comunicazione di mancato superamento del periodo di prova”. (cfr. doc. 13 fasc. di primo grado del lavoratore).
Dopo aver delineato il perimetro della contestazione elevata al dott. il Tribunale CP_4 di Modena ha quindi ben valutato tutti i fatti e gli accadimenti dedotti dalle parti. Il Giudice
a quo, infatti, ha correttamente considerato quel che il dott. ha sostenuto sin dalla CP_4 sua primissima difesa, ovverosia che, a prescindere dalla validità della conferma in servizio, presumibilmente disconosciuta a posteriori, è pacifico che il suo rapporto di lavoro sia comunque proseguito, anche in epoca successiva allo spirare del suo patto di prova che coincideva con la data del 11 luglio 2021.
D'altra parte, nel corso del giudizio di primo grado, è risultato ampliamente provato che, sia nei giorni immediatamente successivi alla data dell'8 luglio 2021 – data in cui stando alla contestazione, il dott. avrebbe maturato la decisione di non far proseguire il R_ rapporto con l'odierno appellato -, sia in quelli immediatamente successivi alla data dell'11 luglio 2021, il dott. ha continuato a prestare regolarmente la propria attività, CP_4 in maniera piena, in favore del proprio datore di lavoro, anche partecipando alle riunioni indette proprio dal IG. E' infatti emerso che, come allegato dall'odierno appellato R_ nel proprio ricorso di prime cure, i vertici della società hanno continuato ad CP_5 avvalersi, senza soluzione di continuità, dell'operato del medesimo dott. il quale CP_4 ha continuato a prendere parte alle riunioni direzionali, (si pensi a quelle del 12 e 13 luglio
2021 di cui ai § 4.12 a 4.17 del ricorso di prime cure), a risolvere problematiche afferenti i rapporti negoziali con i consulenti contrattualizzati dalla società, sino al 14 luglio 2021, ovvero anche dopo che il termine apposto al suo patto di prova era ormai definitivamente spirato, in tal modo manifestando un atteggiamento che era del tutto contrastante con la volontà – per la prima volta manifestata con la contestazione disciplinare - di liberarsi della di lui persona perché negativamente valutata nel suo operato, già a far tempo dall'8 luglio 2021.
Tali circostanze, puntualmente allegate dalla difesa dell'odierno appellato, come correttamente rilevato dal Giudice a quo devono considerarsi pacifiche, dato che “…la prospettazione in fatto espressa alle pagine 11 e 12 del ricorso non è stata espressamente contestata dalla resistente in sede di costituzione in giudizio…”. È d'altra parte sufficiente esaminare il contenuto delle difese svolte, sul punto, dalla società appellante, per acquisire pronta contezza del fatto che la stessa si è sempre limitata a sostenere che il dott. CP_4 fu fatto lavorare, in modo pieno, nelle giornate successive al giorno 8 luglio 2021, perché
9 “non poteva essere altrimenti fintanto che non fosse stato possibile interfacciarsi con il presidente e con il legale dell'azienda per comprendere il da farsi e, successivamente, effettuare le necessarie verifiche e poi dar corso al procedimento disciplinare”. Come puntualmente evidenziato dalla difesa del lavoratore appellato: “Vi è però, … che il teorema elaborato dalla società appellante, per quanto suggestivo, non consente affatto di spiegare: “(i).- per quale motivo il dott. dopo aver appreso in data 8 luglio CP_3
2021, dell'impossibilità di procedere al recesso del dott. entro il termine tassativo CP_4 del 11 luglio 2021 (riconosciuto da controparte), avrebbe poi atteso sino al 13 luglio
2021, per confrontarsi con il dott. (già in sede il giorno 12 luglio 2021), che tale R_ ordine gli aveva impartito? (ii).- E, ancora, per quale motivo il dott. che in data 8 R_ luglio 2021 aveva già impartito al dott. l'ordine di liberarsi del dott. prima CP_3 CP_4 della fine del suo periodo di prova e, dunque, entro e non oltre il giorno 11 luglio 2021, ritenne comunque di convocare il dott. a ben due riunioni, tutte celebratesi in un CP_4 tempo successivo, a quello entro il quale tale recesso avrebbe dovuto produrre i suoi effetti? (iii).- Perché, continuare ad avvalersi dell'operato del dott. anziché CP_4 procedere con una sospensione cautelare?”.
L'esame di tali circostanze ha dunque consentito di confermare che il dott. aveva CP_4 ottenuto effettivamente dal IG. nel giugno 2021, la conferma in servizio, poi R_ formalizzata dal dott. e che, proprio per questo motivo, egli proseguì a lavorare Per_4 anche dopo il giorno 11 luglio 2021, sino a che il medesimo IG. improvvisamente R_ decise di rivedere le sue valutazioni sulla persona dell'odierno appellato per ragioni che non è necessario approfondire in questa sede (in tesi del lavoratore appellato, perché si rifiutò di licenziare pretestuosamente la IG.ra , ex amante del IG. Persona_7 entrata con lui in conflitto e le persone a lei vicine assunte in azienda, indi la sorella, R_ IG.ra , e, fra le amiche, le IG.re e Persona_8 Controparte_7 P_
.
[...]
Sul punto, il Giudice a quo ha puntualmente scritto: “militano sul punto diverse considerazioni, tutte convergenti nell'evidenziare come parte datoriale volesse effettivamente avvantaggiarsi delle prestazioni del ricorrente anche dopo la scadenza del patto di prova (per positivo avvenuto superamento dello stesso). aspetto questo che radicalmente esclude la sussistenza fattuale dell'addebito disciplinare e, così, della contestata condotta fraudolenta.”
E così, alle considerazioni sin qui esplicitate, le quali attengono a circostanze fattuali, rimaste prive di contestazione da parte della società odierna appellante, e già in sé capaci di fornire piena prova dell'assoluta insussistenza della giusta causa posta a sostegno del licenziamento del dott. devono necessariamente aggiungersi, quelle che CP_4 discendono dall'organigramma versato negli atti del giudizio di prime cure dalla difesa del lavoratore sub. documento 12. Organigramma questo, stampato in data 12 luglio 2021, il quale prevedeva che il dott. avrebbe dovuto continuare ad essere parte di quello CP_4
10 che, nell'ambito della riorganizzazione voluta e progettata dal dott. era denominato R_ il “management team”. Peraltro, tale organigramma fu anche presentato al dott. e all'altro socio, il dott. R_
proprio dal dott. nel corso di una riunione, svoltasi in data 12 luglio 2021, Per_5 CP_4 allo scopo di confrontarsi su quella che sarebbe stata la struttura organizzativa della futura
(cfr. doc. 12 fasc. di primo grado del lavoratore). CP_5
Anche tali circostanze, non hanno trovato una valida contestazione per opera della società odierna appellante, le cui censure – come correttamente evidenziato dal Giudice a quo –
“non colgono nel segno (v. punto 45 della parte narrativa della memoria di costituzione). E tanto: 1) in ragione della piena leggibilità del doc. 12 ricorso;
2) dell'esistenza di plurimi riscontri estrinseci (logo aziendale, apposizione in basso a destra del foglio della data del 12.7.2021) circa la riferibilità alla società di tale documento;
3) della generica contestazione espressa al punto 45 della memoria di costituzione, non corredata nemmeno da specifiche istanze istruttorie (v. sul punto anche Cass. 37290/2022 nonché Cass.
5755/2023).” In ragione di quanto sopra esposto anche il secondo motivo dell'appello principale proposto da va respinto. CP_1
Con il suo terzo motivo di gravame, l'appellante principale ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale di Modena ha scritto: “La volontà datoriale di continuare ad avvalersi delle prestazioni del ricorrente trova ulteriore conferma, a livello indiziario, nel doc. 10 memoria difensiva. Il contenuto di tale documento è da ritenersi più attendibile del contenuto dei docc. 9 e 11 memoria difensiva poiché il primo si pone in linea di continuità con il già descritto quadro probatorio (volto ad evidenziare una volontà datoriale di trattenere il ricorrente in epoca successiva allo spirare del patto di prova, per avvenuto positivo superamento dello stesso) mentre i secondi sono stati pacificamente confezionati in data successiva alla data di apertura del procedimento disciplinare a carico del ricorrente.
In definitiva e per concludere deve ritenersi come parte datoriale avesse maturato la propria volontà di continuare ad avvalersi delle prestazioni lavorative del ricorrente per avvenuto positivo superamento del patto di prova. Onde l'insussistenza dell'addebito contestato e, così, l'insussistenza della causale posta a fondamento del recesso.”
Orbene il doc. 10 allegato alla memoria difensiva dell'odierna appellante principale è lo scambio di mail intervenuto tra la dott.ssa (impiegata dell'ufficio del personale) ed CP_6 il dott. (addetto all'ufficio legale) nel pomeriggio del 25 giugno 2021. Per_4
L'analisi di tali documenti ha portato, in primo luogo, a concludere che se fosse stato vero che – come sostiene -, per regola vigente in azienda, il solo ed unico soggetto CP_1 legittimato a sottoscrivere le conferme di servizio dei dirigenti era il dott. proprio CP_3 non si comprenderebbe perché il dott. senza battere ciglio, avrebbe preso in carico Per_4 la richiesta del dott. accettando di redigere la sua lettera di conferma e di apporre, CP_4
11 in calce ad essa, senza nemmeno interpellarlo, la firma del IG. che peraltro, stando R_ alle regole da lui stesso dettate, nemmeno avrebbe dovuto mai sottoscrivere tale sorta di comunicazioni.
I fatti, quindi, hanno concorso a dimostrare, non soltanto che il citato dott. era Per_4 legittimato a fare quello che il dott. gli chiese di fare, ma hanno altresì spiegato CP_4 perché nessuno mai, prima del giudizio di prime cure, abbia eccepito, nemmeno nella lettera di contestazione, che il dott. avrebbe interpellato un soggetto sbagliato, CP_4 violando le procedure aziendali.
Ciò ha spiegato ulteriormente, ed assai bene, perché il dott. non sia stato oggetto di Per_4 alcun rilievo critico, anche di natura non disciplinare, come invece ben avrebbe dovuto avvenire se avesse accettato di fare, per di più arrogandosi la massima autonomia, quel che era di esclusiva competenza del dott. ma sia stato invece indicato come teste CP_3 nel giudizio di prime cure, prima, e nel presente giudizio, poi.
Basta peraltro leggere la “deposizione” resa dal dott. e dall'odierna appellante Per_4 versata in atti nel giudizio di prime cure, quale documento 11, per acquisire l'ulteriore prova del fatto che, in essa “deposizione” il dott. nulla ha affermato in merito alla Per_4 possibilità e/o alla necessità, da lui eventualmente ravvisata - anche solo a causa dell'assenza fisica del dott. - di far sottoscrivere la conferma in servizio dal dott. R_
CP_3
Da un punto di vista logico, quindi, non esiste dubbio alcuno sul fatto che, nello specifico frangente, il dott. rispettò appieno le regole aziendali, sottoponendo la sua lettera CP_4 di conferma a chi ne aveva titolo per firmarla in vece del dott. eventualmente previa R_ consultazione con lo stesso. Il dott. non attuò alcun escamotage e non seguì alcuna CP_4 scorciatoia, ma rispettò le regole e agì con trasparenza.
Questo è il primo punto, che emerge anche dalle difese di e che il Giudice a CP_1 quo ha correttamente colto.
La “deposizione” scritta del dott. prodotta da nel giudizio di prime Per_4 CP_1 cure, raccolta (al pari di quella della dott.ssa solo dopo l'avvio del procedimento CP_6 disciplinare, ha poi schiuso alla conoscenza un ulteriore elemento prezioso. Egli vi ha infatti dichiarato espressamente che la richiesta del dott. “…non destava alcuna CP_4 perplessità nel sottoscritto…”. Nessuna perplessità, peraltro, traspare anche dalla
“deposizione” scritta della dott.ssa Ciò comprova due cose, entrambe molto CP_6 importanti. Comprova, innanzitutto, che la richiesta del dott. rivolta al dott. CP_4 Per_4 fu assolutamente appropriata, al punto da “…non destare alcuna perplessità…”. Il dott. si rivolse alla persona giusta e chiese la cosa giusta. CP_4
Comprova poi che, nel mese di giugno 2021, quando il dott. disse al collega che il CP_4 IG. gli aveva espresso l'intenzione di confermarlo e gli chiese di formalizzare tale R_ intenzione, la decisione del citato IG. risultava essere, anche al dott. (come R_ Per_4
32 anche alla dott.ssa che ha ripetuto lo stesso concetto) del tutto verosimile, tale CP_6
12 da “…non destare alcuna perplessità…”.
Ciò IGnifica, per stessa implicita ammissione della società odierna appellante, che, in quel momento, l'operato del dott. era in azienda incontestato e che la sua conferma CP_4 risultava essere il normale sbocco della sua prova. Diversamente, se il IG. si fosse R_ lamentato del lavoro dell'appellato, o comunque avesse fatto respirare al suo management un'aria di insoddisfazione o anche solo di perplessità, il dott. avrebbe dovuto Per_4 avvertire “…qualche perplessità…” ed avrebbe dovuto verificare, avendone tra l'altro tutto il tempo, se l'intenzione riferitagli dal dott. fosse o meno autentica. Invece CP_4 tutto questo non è avvenuto;
come non è avvenuto, ancora una volta molto IGnificativamente, che il dott. sia stato rimproverato, in alcun modo, per aver dato Per_4 automatico seguito alla richiesta del dott. senza farsi venire “…alcuna CP_4 perplessità…”, come invece sarebbe stato normale che avvenisse a fronte di un dipendente che, in un contesto equivoco, appone, senza fare alcuna verifica, la firma del suo “capo”, mal svolgendo la sua funzione e imputando al suo datore di lavoro una volontà inesistente.
E ciò, tanto più in ragione del fatto che, se fosse vera la tesi di quella giusto CP_1 la quale il dott. sarebbe stato il solo soggetto legittimato a sottoscrivere la conferma CP_3 in servizio del dott. il dott. avrebbe anche apposto la sottoscrizione di un CP_4 Per_4 soggetto diverso da quello realmente legittimato a vergare siffatta tipologia di atti.
Il comportamento del dott. il contenuto della sua dichiarazione, resa ad uso della Per_4 causa, e la totale assoluzione del suo operato, decretata dalla società appellante, hanno deposto quindi pienamente a favore del dott. e ne hanno confermato la CP_4 ricostruzione dei fatti. e questo è un secondo punto, che è emerso dalle difese di CP_1
nel corso del giudizio di prime cure, di cui il Giudice a quo ha correttamente tenuto
[...] conto nell'assumere la propria statuizione.
Vi è però ancora di più.
Leggendo la memoria di costituzione nel giudizio di prime cure della società odierna appellante, si rinviene la conferma del fatto che il dott. in data 25 giugno 2021, CP_4 chiese al dott. di “…redigere la lettera di superamento del periodo di prova…” Per_4
(pagina 6, punto 13 della memoria difensiva delle società resistenti); si trova pure la conferma del fatto ulteriore che il periodo di prova, al di là della formulazione contenuta nella lettera di assunzione, che prevedeva (illegittimamente) 6 mesi di effettivo lavoro, avrebbe avuto scadenza il giorno 11 luglio 2021 (pagina 6, punto 10 della memoria difensiva delle società resistenti nel giudizio di prime cure, in cui, con riferimento al giorno 8 luglio 2021, è affermato “…3 giorni prima della scadenza del patto di prova…”). Può dunque ritenersi pienamente provato che il dott. si rivolse al collega dott. CP_4
chiedendogli di redigere la sua lettera di conferma, almeno 16 giorni prima della Per_4 reale scadenza del patto di prova, sapendo che lo stesso dott. avrebbe dovuto, o Per_4 attendere il rientro dello stesso IG. ben possibile dato l'ampio lasso di tempo R_ disponibile, o apporre la firma in sua vece, come altre volte avvenuto. Orbene. La
13 circostanza risulta assai IGnificativa, ai fini che ci occupano, per almeno due ragioni.
La prima ragione è la seguente: se il dott. avesse davvero avuto l'intenzione di CP_4 indurre il dott. a firmare erroneamente per conto d'altri la sua lettera di conferma, Per_4 non avrebbe certamente concesso al suo interlocutore due settimane di tempo per riflettere su quello che gli era stato chiesto e per verificare, con pieno agio, con il IG. se R_
l'intenzione fosse davvero quella di confermare in servizio lo stesso appellato. Avrebbe, semmai, formulato la sua richiesta l'ultimo giorno o quasi, per mettere il suo interlocutore nella condizione di necessità se firmare o meno senza disporre del tempo per fare alcuna verifica e per pensarci tanto.
La scansione temporale degli eventi, quindi, confermata anche dalle società convenute in primo grado, contraddice quindi l'addebito che è stato elevato e rivela, al contrario, che il dott. agì in modo corretto e trasparente. fu semmai il IG. a sbagliare, e di CP_4 Per_4 grosso, se non fece alcuna verifica, pur disponendo di due settimane. ma di ciò, non può certo risponderne il dott. CP_4
La seconda ragione è poi la seguente: il 25 giugno 2021 come poteva il dott. essere CP_4 certo che il IG. da lui interpellato per formalizzare la lettera di conferma, non Per_4 sentisse, anche solo telefonicamente, il IG. per accertare se quanto riferitogli dallo R_ stesso dott. fosse vero, come ogni persona di normale buon senso avrebbe fatto, CP_4 avendo per di più a disposizione un ampio lasso di tempo? Inoltre, poiché il periodo di prova scadeva il successivo 11 luglio 2021, il citato IG. non aveva alcuna necessità Per_4 di firmare la lettera di conferma lo stesso giorno 25 giugno 2021. Anzi, a ben guardare, poiché il IG. era certamente in sede a il giorno 8 luglio 2021, come R_ CP_2 scrivono le società allora resistenti al punto 10, pagina 6, della loro memoria difensiva di prime cure, il medesimo dott. non aveva proprio la necessità di firmare in prima Per_4 persona alcunché, in quanto, prima della scadenza del periodo di prova, poteva permettersi di attendere il rientro del suo “capo”, sincerarsi della sua volontà e persino far firmare a lui la conferma.
Se ne deduce facilmente che, o il dott. quando si rivolse al dott. ordì un CP_4 Per_4 piano che era molto più che puerile, in quanto presupponeva che lo stesso dott. si Per_4 comportasse in modo assurdo, o il teorema accusatorio proprio non sta in piedi. E poi, non
è dato comprendere perché mai fu licenziato il solo IG. e fu invece premiato il CP_4 dott. quando, senza la sua evidentissima e plurima negligenza, il fatto addebitato Per_4 mai avrebbe potuto perfezionarsi.
Tutto questo conduce ad un ultimo fatto, la cui prova è stata fornita dalle società convenute nel giudizio di prime cure, che, ad avviso di questa Corte, chiude il ragionamento. Nei documenti da esse prodotti si rinviene infatti uno scambio di e-mail, tra il dott. e la Per_4 dott.ssa con cui lo stesso dott. accompagna l'invio alla dott.ssa della CP_6 Per_4 CP_6 lettera di conferma in servizio dello stesso dott. da lui sottoscritta con la firma CP_4 digitale del dott. (doc. 10 fasc. di primo grado delle società resistenti). In tale R_
14 messaggio il dott. scrisse: “…Eccola qui firmata come da istruzioni di ”. Per_4 Pt_4
Non scrisse, invece, “…Eccola qui firmata come da istruzioni di ”, o altra Pt_5 espressione equivalente, come avrebbe dovuto scrivere se fosse vero quel che hanno sostenuto nel giudizio di prime cure le società convenute e che in questa sede sostiene la società appellante.
Dunque, il dott. fu autorizzato dal IG. a firmare, in sua vece, la lettera di Per_4 R_ conferma. La verità è documentale. Tanto è vero che lo stesso dott. nella propria Per_4
“deposizione” scritta, si è guardato bene dall'affermare il falso, ovverosia dall'affermare che fosse stato il dott. a domandargli di firmare il documento, con la firma digitale CP_4 del dott. senza chiedere a quest'ultimo alcuna autorizzazione e/o permesso. R_
D'altra parte, non era altrimenti spiegabile che il IG. pur avendo due settimane di Per_4 tempo, non avesse verificato con il IG. telefonicamente o di persona, se poteva R_ firmare la lettera di conferma, comportandosi in modo folle, lui che, tra l'altro, era un manager di livello, non certo l'ultimo arrivato. In conclusione, se si valuta attentamente il materiale raccolto nel corso del giudizio di prime cure, anche grazie alle deduzioni e produzioni delle società allora resistenti, appare di massima evidenza che l'addebito, ascritto al dott. non è fondato, già sulla base CP_4 degli atti e senza necessità di svolgere alcuna istruttoria.
In ragione di quanto sopra esposto, anche il terzo motivo di appello principale va rigettato.
Il quarto e il quinto motivo dell'appello principale, data la loro connessione possono essere considerati congiuntamente.
Tali motivi involgono, infatti, la parte della sentenza gravata, in cui il Tribunale di
Modena ha ritenuto che: “accertata l'illegittimità del licenziamento, compete a parte ricorrente una tutela di tipo squisitamente economico, pari alle retribuzioni maturate dalla data dell'ultimo giorno lavorato (13.7.2021) sino alla naturale scadenza del contratto a tempo determinato (10.1.2022). Senza possibilità di operare, come correttamente evidenziato dalla S.C., alcun defalco a titolo di aliunde perceptum.”. Al riguardo, osserva la Corte che, come dedotto dall'appellante principale, è pacifico in giurisprudenza che in caso di illegittimo anticipato recesso del dipendente a tempo determinato in difetto di giusta causa, il lavoratore non ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro ma al risarcimento del danno, che può legittimamente quantificarsi, in via equitativa, sulla base delle retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza del termine (Cass. 1 luglio 2004, n. 12092). Poiché si tratta, peraltro, di un danno futuro, esso
è solo presunto e può essere congruamente ridotto, a norma dell'art. 1227 cod. civ., se il lavoratore abbia nel frattempo impiegato le proprie energie lavorative o avrebbe potuto farlo usando la diligenza che ordinariamente usa il lavoratore disoccupato nel ricercare una nuova occupazione (ex plurimis: Cass. 12 febbraio 2007, n. 2992; Cass. 3 febbraio
1996, n. 924). Il richiamo del primo Giudice a Cass. 1.6.2005, n. 11692 ai sensi della quale: “né da esso [ndr. il compenso spettante sino alla scadenza del termine del contratto
15 di lavoro] può essere legittimamente dedotto, a titolo di "aliunde per ceptum", quanto dal lavoratore percepito a seguito di altra sua occupazione, qualora risulti la non esclusività della prestazione illegittimamente interrotta per volontà unilaterale del da tore di lavoro.”
è del tutto inconferente rispetto al caso di specie poiché in nessun momento del giudizio è emerso che il dott. svolgesse altre prestazioni lavorative in costanza di rapporto di CP_4 lavoro con con conseguente indeducibilità dei redditi percepiti in virtù delle stesse CP_2 anche dopo il licenziamento per cui è causa.
Sul punto, vi è però da osservare che la critica dell'appellante principale non tiene in considerazione che, come più volte ribadito anche dalla Suprema Corte: “Il datore di lavoro che invochi l'aliunde perceptum da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e, ai fini dell'assolvimento del relativo onere della prova su di lui incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative”. (Cass. civ., sez. Lav., 9.10.2019, n. 25355).
Nel caso di specie, è indubbio che l'appellante principale abbia fondato la propria eccezione di alunde percpetum vel percipiendum su allegazioni del tutto generiche, formulando al riguardo istanze istruttorie meramente esplorative e come tali inammissibili.
Alla luce delle suesposte considerazioni, anche il quarto ed il quinto motivo di appello principale vanno rigettati.
Vanno altresì respinti, ad avviso della Corte, i motivi di appello incidentale proposti dal IG. per le ragioni appresso indicate. CP_4
Quanto al primo motivo di appello incidentale, a mezzo del quale il lavoratore ha censurato la quantificazione del danno operata dal Giudice di prime cure, invocando il riconoscimento di “una somma pari all'indennità supplementare nella misura massima prevista dal contratto collettivo: vale a dire, in considerazione dell'anzianità aziendale, e dell'odiosità del recesso, una somma lorda pari ad euro #69.230,79# (euro #7.692,31# x 9), pari a 9 mensilità di retribuzione globale di fatto, a titolo di indennità supplementare
(o quelle altre somme ritenute di giustizia)”, “somma questa, che, in ogni caso, andrebbe necessariamente aggiungersi a quella già ritenuta dovuta al dott. a titolo di CP_4 risarcimento del danno ex art 1223 c.c., per il tramite della Sentenza, quivi oggetto di gravame”, se ne deve rilevare l'infondatezza alla luce della giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, puntualmente citata dal Giudice a quo.
In proposito, infatti, occorre ribadire quanto già osservato dal Tribunale di Modena nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere: “Vertendosi nel caso di specie in un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato, deve evidenziarsi come l'accoglimento di uno qualsiasi dei profili di censura indicato dal ricorrente, quale che ne sia la natura, garantirebbe in ogni caso a proprio favore una tutela di tipo squisitamente economico, pari alla retribuzione da maturarsi dalla data di efficacia del recesso sino alla data di
16 naturale scadenza del termine apposto al contratto di lavoro. Senza defalco alcuno, da tale posta, di introiti retributivi percepiti in tale lasso temporale.
E tanto in virtù del condivisibile principio di diritto espresso da Cass., 29.10.2013, n.
24335: «Nei contratti di lavoro dirigenziale a tempo determinato, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, e in mancanza di una diversa previsione nel contratto individuale, il risarcimento del danno dovuto va commisurato all'entità dei compensi retributivi che sarebbero maturati dalla data del recesso fino alla scadenza del contratto, mentre non è dovuta alcuna indennità sostitutiva del preavviso, essendo questa legislativamente prevista solo per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.».
In linea di continuità con tale orientamento si era posta altresì Cass., 1.6.2005, n. 11692, secondo cui: «Il dipendente a tempo determinato illegittimamente licenziato in difetto di giusta causa (non potendosi ritenere tale la situazione di transeunte difficoltà economica del datore di lavoro) ha diritto non alla reintegrazione nel posto di lavoro ma al risarcimento del danno, che può legittimamente quantificarsi, in via equitativa, sulla base delle retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza del termine;
né da esso può essere legittimamente dedotto, a titolo di "aliunde perceptum", quanto dal lavoratore percepito a seguito di altra sua occupazione, qualora risulti la non esclusività della prestazione illegittimamente interrotta per volontà unilaterale del datore di lavoro.».
Nessuna norma di diritto positivo, quindi, suffraga l'ulteriore richiesta risarcitoria coltivata in questa sede dal dott. non potendosi operare al riguardo alcuna CP_4 distinzione circa i motivi d'invalidità del licenziamento del lavoratore a tempo determinato. Ed anche la contrattazione collettiva di settore, a ben vedere, prevede la corresponsione dell'indennità supplementare solo in caso di licenziamento ingiustificato di un dirigente a tempo indeterminato. Lo stesso appellante incidentale, del resto, non è stato in grado di dare alcun supporto normativo alla sua pretesa. Peraltro, il risarcimento del danno concepito quale “misura meramente sanzionatoria”, quale quella in concreto invocata dal dott. è istituto estraneo al nostro ordinamento giuridico. CP_4
A tanto consegue la reiezione del primo motivo di appello incidentale.
Parimenti infondato risulta essere il secondo motivo di appello incidentale proposto dal lavoratore, a mezzo del quale è stata censurata la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado operata dal Tribunale di Modena con la sentenza qui gravata.
Ed invero, ad avviso di questa Corte, il consistente divario fra le originarie pretese risarcitorie del lavoratore ed il quantum riconosciuto come dovuto dal Giudice a quo giustifica la “modica” compensazione delle spese operata dal Tribunale di Modena nella pronuncia qui impugnata ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo novellato dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, configurando una “grave ed eccezionale ragione”. In conclusione, ad avviso di questa Corte, sia l'appello principale proposto da CP_1
sia l'appello incidentale proposto dal IG. vanno disattesi, con
[...] CP_4 conseguente integrale conferma della pronuncia impugnata.
17 In ragione della reciproca soccombenza le spese del grado sono compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Da ultimo occorre dare atto dell'integrale rigetto sia dell'appello principale, che di quello incidentale ai fini del disposto dell'art. 13, co. 1-quater, del DPR n. 115/ 2002, in tema di raddoppio del c.d. contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta sia l'appello principale proposto da sia l'appello incidentale CP_1 proposto dal IG. con conseguente integrale conferma della sentenza CP_4 gravata;
- compensa le spese del grado fra le parti in causa;
- dà atto dell'integrale rigetto sia dell'appello principale, che di quello incidentale ai fini del disposto dell'art. 13, co. 1-quater, del DPR n. 115/ 2002. Così deciso a Bologna, nella camera di conIGlio del giorno 20.03.2025
Il ConIGliere est dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente.
dott.ssa Marcella Angelini
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