Articolo 6 della Legge 11 maggio 1951, n. 384
Articolo 5Articolo 7
Versione
13 giugno 1951
Art. 6.
L'obbligo della ritenuta di cui al n. 3) dell'articolo precedente decorre dal mese successivo a quello in cui e' avvenuta la nomina con stipendio a cancelliere o segretario giudiziario.
La ritenuta stessa rimane sospesa in caso di privazione dello stipendio e per la durata di questa. Essa termina all'atto della cessazione del servizio del funzionario.
Entrata in vigore il 13 giugno 1951