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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 11/11/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
Sezione Prima civile
R.G. 8/2025 nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni AR BE Presidente rel.
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott. Marco Vezzani Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data 13.01.2025 al n.
8/2025 promossa con citazione d.d. 03.01.2025
DA
, (C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paolo Scandolo (C.F.: – FAX: 0461/427948 – C.F._2 indirizzo PEC: del Foro di Trento ed elettivamente Email_1 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Trento (TN), via Brennero n.
316, come da mandato telematico in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, (P.Iva.: ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Santarelli Parte_2
(indirizzo PEC: e dall'Avv. Giada Nicolussi, Email_2 entrambi del Foro di Trento ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi, sito in Trento, via Dordi n. 4, come da mandato telematico in atti
PARTE APPELLATA
OGGETTO: PI
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma della sentenza appellata:
In via preliminare:
- sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza n. 1092/2024, pronunciata dal Tribunale di Trento, nel procedimento n. 2664/2023 R.G., pubblicata in data 03/12/2024 e notificata in data 04/12/2024, ricorrendone i presupposti.
Nel merito:
- Accertare e dichiarare, ai sensi e per l'effetto dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione della proprietà di mq 1530 della p.ed.
97/1 C.C. 108 Cognola, meglio individuata dalla relazione del geom.
con tutte le relative consortalità, pertinenze, così come risultanti CP_2 dal libro Fondiario, libero da pesi ed ipoteche a favore del sig.
[...]
per le ragioni tutte del presente atto e conseguentemente, previa Pt_1 ogni attività di frazionamento, ordinare al competente Ufficio Tavolare di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobiliare a favore del medesimo, nonché di provvedere alle necessarie iscrizioni, trascrizioni e volture del caso. Con rigetto di ogni domanda di parte appellata.
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende, di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: come in atti
DI PARTE APPELLATA
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza impugnata con la conseguenziale conferma pag. 2/10 dell'ordine al di rilascio della parte ad ovest della p.ed 97/1 in Parte_1
C.C. Cognola, dal muro esistente fino al confine catastale/mappale della p.f. 255/1 in C.C. Cognola, e con l'arretramento delle eventuali piante esistenti fino alla misura indicata dall'art. 892 c.c.
Spese rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13.01.2025 ha depositato appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Trento avente cron. n. 1092/2024, pubblicata il 03.12.2024 nel procedimento sub. R.G. 2664/20231, per domandare l'accoglimento delle domande sopra indicate.
A tal fine ha indicato quale motivi di appello
- l'errata valutazione dei fatti di causa e delle prove, con particolare riferimento all'art. 115 c.p.c.: il primo Giudice avrebbe errato nel rigettare la domanda di usucapione, ritenendo non provata la qualità di erede di e negando Pt_1
l'applicazione del principio di non contestazione. In particolare, il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che tale qualità fosse un “costrutto giuridico” e non un fatto (come previsto dall'art. 115 c.p.c,), con conseguente inapplicabilità dell'esonero di cui all'art. 155 citato. In tal modo, il primo Giudice è andato anche in contrasto con la possibilità, riconosciuta dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, di ritenere provata la qualità di erede in assenza di una specifica e tempestiva contestazione formulata da controparte. Nel caso in esame, infatti, non ha mai contestato né il rapporto di parentela tra e CP_1 Parte_1 il padre né il decesso di quest'ultimo, né la qualità di erede. Persona_1
Inoltre, il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha riconosciuto l'avvenuta maturazione, in capo ad dell'usucapione sul terreno in Persona_1 questione già nel 1997, da cui conseguirebbe il trasferimento per successione del diritto di proprietà a Sulla base delle medesime motivazioni, Parte_1 ha impugnato anche i capi della sentenza relativi all'accoglimento Pt_1 della domanda avversaria di rilascio della parte ad ovest della p.ed. 97/1 CC
Cognola, dal muro esistente sino al confine catastale/mappale della p.f. 255/1
C.C. Cognola, e di arretramento delle viti a mezzo metro dal confine catastale.
- Violazione dell'art. 91 c.p.c. in quanto, essendo stato l'appello erroneamente rigettato, altrettanto erronea risulta la pronuncia sulla condanna di al Pt_1 pagamento delle spese di giudizio, che, dunque, andrebbero poste, per entrambi i gradi di giudizio, in capo a CP_1
Con decreto del 15.01.2025 il Presidente ha disposto la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e ha fissato l'udienza del 17.04.2025 quale termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con atto del 24.03.2025 si è costituita in appello per chiedere il rigetto CP_1 dell'appello proposto e la conferma della sentenza impugnata.
Acquisiste le note scritte depositate per l'udienza del 17.04.2025, la Corte, con ordinanza avente la medesima data, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni per il 16.10.2025, da svolgersi sempre nella forma della trattazione scritta, assegnando i termini di cui all'art. 352 c.p.c..
Con ordinanza del 30.10.25, il Presidente istruttore, acquisiti i fogli di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica, nonché preso atto delle note depositate dalle parti per l'udienza in trattazione scritta del 18.09.2025, ha riservato la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione fondamentale e prioritaria di cui si dibatte nel presente giudizio di appello
è relativa alla verifica se la qualità di erede possa ritenersi provata in forza della mancata contestazione ex art. 115 c.p.c..
Sul punto, ritiene questa Corte di discostarsi da quanto affermato dal giudice di primo grado.
L'art. 115 c.p.c. dice che il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, il che significa, in sostanza, che i fatti che non siano stati specificamente contestati devono ritenersi provati, con conseguente pag. 4/10 esonero della parte dal relativo onere. La norma è piuttosto chiara e, soprattutto dopo la modifica del 2009, è stata interpretata in senso molto ampio, in quanto si è ritenuto che fosse ispirata a finalità di semplificazione processuale e che fosse riconducile ai principi generali che caratterizzano il processo civile, ovvero al principio dispositivo, al principio delle preclusioni (che comporta per le parti l'onere di collaborare per circoscrivere il dibattito processuale alle questioni effettivamente controverse), al principio di lealtà processuale posto a carico delle parti, nonchè al generale principio di economia processuale, che deve informare il processo in conformità dell'art. 111 Cost.
(cfr. Cass. Sez. U., 29/05/2014, n. 12065, Rv. 630997 - 01).
Il problema, dunque, risiede nella valutazione di cosa sia “fatto” ai sensi dell'art. 115 e di cosa sia escluso da tale nozione. Deve ritenersi, infatti, che l'onere di contestazione per la parte attenga alle circostanze di fatto, e non anche alla loro componente valutativa
(cfr. Cass. n.30744/2017), e, dunque, neppure in relazione alle circostanze implicanti un'attività di giudizio (Cass. n. 23445/2019) o in merito all'applicazione di regole giuridiche (Cass. SU n.761/200).
Fatte queste precisazioni, occorre ora passare all'esame della fattispecie concreta;
in particolare, ritiene questa Corte che si debba verificare come sarebbe stata offerta, in caso di mancata contestazione, idonea prova della propria qualità di erede. Ebbene, nel caso di successione legittima, la parte deve provare sia l'apertura della successione
(attraverso, per esempio, un certificato di morte), sia il rapporto di parentela (ad esempio attraverso un certificato di famiglia o di nascita). Quanto all'accettazione dell'eredità, che produce il passaggio dallo stato di chiamato alla condizione di erede, in realtà si tratta di un falso problema, considerato che l'eredità può essere accettata anche tacitamente e la proposizione di ricorso giurisdizionale può ben essere considerata quale tacita accettazione per facta concludentia, laddove la domanda giudiziale sia volta a far valere un diritto ereditario già di spettanza del de cuius e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i diritti successori
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 25/03/2024, n. 7995). Peraltro, una recentissima pronuncia della Corte suprema ha chiarito che la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità, ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di pag. 5/10 accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede (Cassazione civile, sez. II, 08/01/2025 , n. 390).
Pertanto, nel caso di specie, il avrebbe potuto provare mediante certificazioni Pt_1 il decesso di e il rapporto di discendenza diretta. Nemmeno avrebbe Persona_1 dovuto provare l'inesistenza di disposizioni testamentarie, giacchè trattasi di fatto negativo che non può essere oggetto di prova. Ci si deve, dunque, chiedere se – confinato in tale ambito l'onere probatorio della qualità di erede – tale qualità possa essere oggetto di non contestazione, ai fini della ritenuta sussistenza da parte del giudice. Ebbene, è evidente che – fermo restando che ogni prova, che sia documentale o meno, deve essere oggetto di valutazione da parte del giudice – ogni circostanza che può essere provata attraverso un documento può entrare validamente in giudizio anche mediante il meccanismo della non contestazione. Si vuol dire che la morte di un soggetto e il rapporto di parentela con il de cuius (oltre all'accettazione) sono i presupposti di fatto per l'assunzione della qualità di erede e, come tali, possono certamente essere oggetto di non contestazione. Non si vede, pertanto, per quale motivo non tanto la qualità di erede, quanto piuttosto i fatti che ne costituiscono il presupposto, non possano entrare in giudizio attraverso il meccanismo di cui all'art. 115 c.p.c., esonerando la parte dalla relativa prova. Sul punto non sembrano esservi dubbi nemmeno nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede "ab intestato", ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il "de cuius", non deve ulteriormente dimostrare, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire,
l'esistenza di tale rapporto producendo l'atto dello stato civile, attestante la filiazione, ma è sufficiente, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, che abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, di cui costituisce atto idoneo l'esercizio stesso dell'azione” (Cass. Sez. 3, 20/10/2014, n. 22223, Rv. 633200 – 01; conf. Sez. 2,
Ordinanza n. 6745 del 19/03/2018). Nel caso specifico, il aveva allegato sia il Pt_1 decesso del padre, sia il suo rapporto di parentela e tali circostanze non sono mai state pag. 6/10 contestate. In tale ottica non ha alcun rilievo il fatto che vi sia stato un mutamento di causa petendi, sia per quanto affermato dal giudice di primo grado in ordine ai diritti autodeterminati, sia perché la non contestazione non è solo espressione del principio di disponibilità dei diritti, quanto piuttosto di leale collaborazione e semplificazione processuale, che non può certo dipendere da come determinati fatti vengono poi utilizzati nel giudizio. Non contestando determinati fatti, cioè, la parte non dispone di un proprio diritto, rinunciandovi a favore della controparte, ma afferma semplicemente che tali fatti sono veri (o che egli li ritiene tali o che non ne contesta la sussistenza). E se i fatti sono veri, rimangono tali anche nel caso che le argomentazioni giuridiche che su esse si fondano siano cambiate.
Dunque, la sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui ha ritenuto che la qualità di erede (rectius: i presupposti di fatto per l'assunzione della qualità di erede) non fosse stata provata, non potendo operare il meccanismo di cui all'art. 115
c.p.c..
Peraltro, a questo punto si pone una questione ulteriore, che impedisce alla Corte di decidere la controversia. Risulta dagli atti di causa (in primis dalla denuncia di successione prodotta, ma non solo) che alla morte di furono chiamati Persona_1 alla successione, quali eredi legittimi, i due figli (tra cui l'odierno appellante) e la moglie. Sebbene per la moglie del de cuius già la sentenza di primo grado dia atto del decesso (cfr. pag. 5, terzo cpv.), non vi sono notizie aggiornate circa l'esistenza in vita della sorella del che risulta però più giovane di lui ed in età ancora non Pt_1 avanzata (dalla denuncia di successione risulta nata nel 1973). In mancanza di allegazioni diverse, deve dunque ritenersi che la sig.ra sorella Controparte_3 dell'appellante, sia anche lei erede legittimaria e, peraltro, se non vi è prova della sua accettazione, risulta invece che non abbia rinunciato all'eredità (ciò risulta dalla citata denuncia di successione). Ne consegue che se l'azione di accertamento dell'intervenuta usucapione del terreno de quo da parte del de cuius può anche essere condotta da parte di uno solo dei coeredi, ed anche in contrasto con gli altri, l'azione implica comunque il litisconsorzio necessario di tutti, giacché l'accertamento reale deve operare non limitatamente ad un soggetto, ma nella sua interezza, posto che esso non può essere contemporaneamente dichiarato per un soggetto e non per un altro. Nel nostro caso la pag. 7/10 questione riveste sia un profilo processuale (di legitimatio ad causam), sia sostanziale, in quanto il diritto di proprietà eventualmente usucapito dal Persona_1 rientrerebbe nell'asse ereditario e, dunque, verrebbe trasferito mortis causa ai due figli in parti uguali.
La Cassazione, proprio in un caso di legittimazione processuale per morte di una parte, ha ritenuto che i suoi successori a titolo universale sono tutti litisconsorti necessari e, sebbene abbia precisato che tale litisconsorzio sorga quando abbiano acquistato la qualità di eredi per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la semplice chiamata all'eredità, ha tuttavia esaminato un caso in cui vi era stata espressa rinuncia all'eredità da parte dei precedenti chiamati ed ha altresì riconosciuto la correttezza dell'ordine d'integrazione del contraddittorio, fondato sulla mera dichiarazione d'inesistenza di ulteriori eredi, in quanto è onere delle parti provvedere all'individuazione degli eredi predetti e procedere, ove ne ricorrano i presupposti, alla nomina di un curatore dell'eredità giacente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27274 del
14/11/2008, Rv. 605858 – 01; conff. Cass. n. 23901 del 2/08/2022; Cassazione civile sez. III, 16/02/2025, n.3959; Cassazione civile sez. II, 14/11/2008, n.27274). Peraltro, nel caso di specie non si sa se la sig.ra abbia accettato o meno Controparte_3
l'eredità, ben potendo averlo fatto, sia tacitamente che espressamente, senza che ciò sia emerso in questa lite. E questo perché l'originaria pretesa del era Parte_1 relativa alla usucapione da parte sua del terreno, per accessio possessionis con quello del defunto, per cui l'avvenuta o meno accettazione dell'eredità del padre da parte della era del tutto irrilevante. Oggi la causa petendi del diritto di proprietà è diversa, Pt_1 perché trova la sua ragione nell'usucapione asseritamente maturata a favore del
, ragion per cui l'accertamento non coinvolge unicamente l'appellante, Persona_1 ma tutti gli eredi di suo padre (dunque, anche sua sorella ). E' solo nei confronti CP_3 di entrambi che può essere accertato il diritto e che può procedersi alle richieste intavolazioni. Per essere più chiari, l'azione, così come riqualificata nella sentenza di primo grado, comporta in primis l'accertamento dell'intervenuta usucapione a favore di in vita. A questo primo accertamento consegue che il diritto di Persona_1 proprietà entra nell'asse ereditario, per il quale sono chiamati i figli e . Se Pt_1 CP_3
l'appellante, nelle conclusioni di appello, si fosse limitato a chiedere l'accertamento pag. 8/10 dell'intervenuta usucapione a favore del padre e quindi la ricostituzione dell'asse ereditario (demandando ad un secondo momento l'attribuzione “interna” tra i coeredi del bene recuperato), forse avrebbe potuto ritenersi, in mancanza di prova di accettazione da parte di la non necessarietà di integrazione del Controparte_3 contraddittorio, considerato che l'azione di petizione di eredità non esige l'integrale contraddittorio di tutti i coeredi (Cassazione civile , sez. II , 27/06/2011, n. 14182).
Ma il ha chiesto, nelle proprie conclusioni, anche di ordinare al Parte_1 competente Ufficio Tavolare di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobiliare a favore del medesimo, nonché di provvedere alle necessarie iscrizioni, trascrizioni e volture del caso. Qui, come correttamente osservato da controparte, il contraddittorio con la sorella, pure lei erede legittimaria, si rende assolutamente necessario, perché un conto è recuperare un bene all'eredità, per una successiva attribuzione pro quota agli eredi, altro è chiederne l'attribuzione esclusiva in presenza di coeredi, legittimari dello stesso grado, che non hanno rinunciato all'eredità e che non si sa se hanno accettato.
Va, infine, rilevato che non si può procedere alla separazione delle cause (quella proposta in via di azione in primo grado da e quella proposta in riconvenzione da CP_1
, atteso che le domande sono inscindibilmente collegate, di talchè Pt_1
l'accoglimento di una comporterebbe il rigetto dell'altra. Ragion per cui le domande contrapposte devono necessariamente essere trattate e decise contestualmente, pena il rischio di giudicati contrastanti.
In conseguenza di quanto esposto, ritenuta sussistente nel caso de quo un'ipotesi di litisconsorzio processuale, è necessario procedere all'integrazione del contraddittorio. Ai sensi dell'art. 354 c.p.c la causa deve essere rimessa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e di eventuali altri eredi del Controparte_3 defunto . Le parti dovranno riassumere il processo nel termine Persona_1 perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.
Le spese della presente fase devono essere poste a carico di , che ha dato Parte_1 luogo al rinvio in primo grado a causa della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della sorella in ordine alla domanda svolta nei confronti di CP_1
pag. 9/10 Le spese li liquidano per un valore dichiarato in appello inferiore a 26.000 euro, complessità media.
Vale la pena, infine, ricordare che in punto usucapione non si è formato alcun giudicato, considerato che alcuna pronuncia è stata resa sul punto.
p.q.m.
La Corte d'appello di Trento, definitivamente pronunciando visto l'art. 354 c.p.c., dispone la rimessione della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e di eventuali altri eredi del defunto Controparte_3 Per_1
, con onere di riassunzione nei termini di legge.
[...]
Pone a carico di le spese della presente fase di giudizio, che liquida in Parte_1 favore della controparte in complessivi € 6.947,56, di cui € 5.809,00 per compensi tabellari, € 871,35 per spese generali ed € 267,21 per CPA, oltre Iva sull'imponibile.
Trento, 30.10.2025
Il Presidente
AR BE
pag. 10/10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con la quale il Tribunale di Trento così decideva:
“…Ordina a di rilasciare la parte ad ovest della p.ed. 97/1 CC Cognola, dal muro esistente sino al Parte_1 confine catastale/mappale della p.f. 255/1 Cc Cognola, e gli ordina di arretrare le viti a mezzo metro dal confine catastale;
respinge le domande di;
Parte_1 condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese del giudizio, liquidate in € 518 per esborsi ed € 6.000,00 quale compenso per la difesa oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.” pag. 3/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
Sezione Prima civile
R.G. 8/2025 nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni AR BE Presidente rel.
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott. Marco Vezzani Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data 13.01.2025 al n.
8/2025 promossa con citazione d.d. 03.01.2025
DA
, (C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paolo Scandolo (C.F.: – FAX: 0461/427948 – C.F._2 indirizzo PEC: del Foro di Trento ed elettivamente Email_1 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Trento (TN), via Brennero n.
316, come da mandato telematico in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, (P.Iva.: ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Santarelli Parte_2
(indirizzo PEC: e dall'Avv. Giada Nicolussi, Email_2 entrambi del Foro di Trento ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi, sito in Trento, via Dordi n. 4, come da mandato telematico in atti
PARTE APPELLATA
OGGETTO: PI
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma della sentenza appellata:
In via preliminare:
- sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza n. 1092/2024, pronunciata dal Tribunale di Trento, nel procedimento n. 2664/2023 R.G., pubblicata in data 03/12/2024 e notificata in data 04/12/2024, ricorrendone i presupposti.
Nel merito:
- Accertare e dichiarare, ai sensi e per l'effetto dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione della proprietà di mq 1530 della p.ed.
97/1 C.C. 108 Cognola, meglio individuata dalla relazione del geom.
con tutte le relative consortalità, pertinenze, così come risultanti CP_2 dal libro Fondiario, libero da pesi ed ipoteche a favore del sig.
[...]
per le ragioni tutte del presente atto e conseguentemente, previa Pt_1 ogni attività di frazionamento, ordinare al competente Ufficio Tavolare di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobiliare a favore del medesimo, nonché di provvedere alle necessarie iscrizioni, trascrizioni e volture del caso. Con rigetto di ogni domanda di parte appellata.
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende, di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: come in atti
DI PARTE APPELLATA
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza impugnata con la conseguenziale conferma pag. 2/10 dell'ordine al di rilascio della parte ad ovest della p.ed 97/1 in Parte_1
C.C. Cognola, dal muro esistente fino al confine catastale/mappale della p.f. 255/1 in C.C. Cognola, e con l'arretramento delle eventuali piante esistenti fino alla misura indicata dall'art. 892 c.c.
Spese rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13.01.2025 ha depositato appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Trento avente cron. n. 1092/2024, pubblicata il 03.12.2024 nel procedimento sub. R.G. 2664/20231, per domandare l'accoglimento delle domande sopra indicate.
A tal fine ha indicato quale motivi di appello
- l'errata valutazione dei fatti di causa e delle prove, con particolare riferimento all'art. 115 c.p.c.: il primo Giudice avrebbe errato nel rigettare la domanda di usucapione, ritenendo non provata la qualità di erede di e negando Pt_1
l'applicazione del principio di non contestazione. In particolare, il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che tale qualità fosse un “costrutto giuridico” e non un fatto (come previsto dall'art. 115 c.p.c,), con conseguente inapplicabilità dell'esonero di cui all'art. 155 citato. In tal modo, il primo Giudice è andato anche in contrasto con la possibilità, riconosciuta dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, di ritenere provata la qualità di erede in assenza di una specifica e tempestiva contestazione formulata da controparte. Nel caso in esame, infatti, non ha mai contestato né il rapporto di parentela tra e CP_1 Parte_1 il padre né il decesso di quest'ultimo, né la qualità di erede. Persona_1
Inoltre, il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha riconosciuto l'avvenuta maturazione, in capo ad dell'usucapione sul terreno in Persona_1 questione già nel 1997, da cui conseguirebbe il trasferimento per successione del diritto di proprietà a Sulla base delle medesime motivazioni, Parte_1 ha impugnato anche i capi della sentenza relativi all'accoglimento Pt_1 della domanda avversaria di rilascio della parte ad ovest della p.ed. 97/1 CC
Cognola, dal muro esistente sino al confine catastale/mappale della p.f. 255/1
C.C. Cognola, e di arretramento delle viti a mezzo metro dal confine catastale.
- Violazione dell'art. 91 c.p.c. in quanto, essendo stato l'appello erroneamente rigettato, altrettanto erronea risulta la pronuncia sulla condanna di al Pt_1 pagamento delle spese di giudizio, che, dunque, andrebbero poste, per entrambi i gradi di giudizio, in capo a CP_1
Con decreto del 15.01.2025 il Presidente ha disposto la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e ha fissato l'udienza del 17.04.2025 quale termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con atto del 24.03.2025 si è costituita in appello per chiedere il rigetto CP_1 dell'appello proposto e la conferma della sentenza impugnata.
Acquisiste le note scritte depositate per l'udienza del 17.04.2025, la Corte, con ordinanza avente la medesima data, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni per il 16.10.2025, da svolgersi sempre nella forma della trattazione scritta, assegnando i termini di cui all'art. 352 c.p.c..
Con ordinanza del 30.10.25, il Presidente istruttore, acquisiti i fogli di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica, nonché preso atto delle note depositate dalle parti per l'udienza in trattazione scritta del 18.09.2025, ha riservato la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione fondamentale e prioritaria di cui si dibatte nel presente giudizio di appello
è relativa alla verifica se la qualità di erede possa ritenersi provata in forza della mancata contestazione ex art. 115 c.p.c..
Sul punto, ritiene questa Corte di discostarsi da quanto affermato dal giudice di primo grado.
L'art. 115 c.p.c. dice che il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, il che significa, in sostanza, che i fatti che non siano stati specificamente contestati devono ritenersi provati, con conseguente pag. 4/10 esonero della parte dal relativo onere. La norma è piuttosto chiara e, soprattutto dopo la modifica del 2009, è stata interpretata in senso molto ampio, in quanto si è ritenuto che fosse ispirata a finalità di semplificazione processuale e che fosse riconducile ai principi generali che caratterizzano il processo civile, ovvero al principio dispositivo, al principio delle preclusioni (che comporta per le parti l'onere di collaborare per circoscrivere il dibattito processuale alle questioni effettivamente controverse), al principio di lealtà processuale posto a carico delle parti, nonchè al generale principio di economia processuale, che deve informare il processo in conformità dell'art. 111 Cost.
(cfr. Cass. Sez. U., 29/05/2014, n. 12065, Rv. 630997 - 01).
Il problema, dunque, risiede nella valutazione di cosa sia “fatto” ai sensi dell'art. 115 e di cosa sia escluso da tale nozione. Deve ritenersi, infatti, che l'onere di contestazione per la parte attenga alle circostanze di fatto, e non anche alla loro componente valutativa
(cfr. Cass. n.30744/2017), e, dunque, neppure in relazione alle circostanze implicanti un'attività di giudizio (Cass. n. 23445/2019) o in merito all'applicazione di regole giuridiche (Cass. SU n.761/200).
Fatte queste precisazioni, occorre ora passare all'esame della fattispecie concreta;
in particolare, ritiene questa Corte che si debba verificare come sarebbe stata offerta, in caso di mancata contestazione, idonea prova della propria qualità di erede. Ebbene, nel caso di successione legittima, la parte deve provare sia l'apertura della successione
(attraverso, per esempio, un certificato di morte), sia il rapporto di parentela (ad esempio attraverso un certificato di famiglia o di nascita). Quanto all'accettazione dell'eredità, che produce il passaggio dallo stato di chiamato alla condizione di erede, in realtà si tratta di un falso problema, considerato che l'eredità può essere accettata anche tacitamente e la proposizione di ricorso giurisdizionale può ben essere considerata quale tacita accettazione per facta concludentia, laddove la domanda giudiziale sia volta a far valere un diritto ereditario già di spettanza del de cuius e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i diritti successori
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 25/03/2024, n. 7995). Peraltro, una recentissima pronuncia della Corte suprema ha chiarito che la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità, ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di pag. 5/10 accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede (Cassazione civile, sez. II, 08/01/2025 , n. 390).
Pertanto, nel caso di specie, il avrebbe potuto provare mediante certificazioni Pt_1 il decesso di e il rapporto di discendenza diretta. Nemmeno avrebbe Persona_1 dovuto provare l'inesistenza di disposizioni testamentarie, giacchè trattasi di fatto negativo che non può essere oggetto di prova. Ci si deve, dunque, chiedere se – confinato in tale ambito l'onere probatorio della qualità di erede – tale qualità possa essere oggetto di non contestazione, ai fini della ritenuta sussistenza da parte del giudice. Ebbene, è evidente che – fermo restando che ogni prova, che sia documentale o meno, deve essere oggetto di valutazione da parte del giudice – ogni circostanza che può essere provata attraverso un documento può entrare validamente in giudizio anche mediante il meccanismo della non contestazione. Si vuol dire che la morte di un soggetto e il rapporto di parentela con il de cuius (oltre all'accettazione) sono i presupposti di fatto per l'assunzione della qualità di erede e, come tali, possono certamente essere oggetto di non contestazione. Non si vede, pertanto, per quale motivo non tanto la qualità di erede, quanto piuttosto i fatti che ne costituiscono il presupposto, non possano entrare in giudizio attraverso il meccanismo di cui all'art. 115 c.p.c., esonerando la parte dalla relativa prova. Sul punto non sembrano esservi dubbi nemmeno nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede "ab intestato", ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il "de cuius", non deve ulteriormente dimostrare, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire,
l'esistenza di tale rapporto producendo l'atto dello stato civile, attestante la filiazione, ma è sufficiente, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, che abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, di cui costituisce atto idoneo l'esercizio stesso dell'azione” (Cass. Sez. 3, 20/10/2014, n. 22223, Rv. 633200 – 01; conf. Sez. 2,
Ordinanza n. 6745 del 19/03/2018). Nel caso specifico, il aveva allegato sia il Pt_1 decesso del padre, sia il suo rapporto di parentela e tali circostanze non sono mai state pag. 6/10 contestate. In tale ottica non ha alcun rilievo il fatto che vi sia stato un mutamento di causa petendi, sia per quanto affermato dal giudice di primo grado in ordine ai diritti autodeterminati, sia perché la non contestazione non è solo espressione del principio di disponibilità dei diritti, quanto piuttosto di leale collaborazione e semplificazione processuale, che non può certo dipendere da come determinati fatti vengono poi utilizzati nel giudizio. Non contestando determinati fatti, cioè, la parte non dispone di un proprio diritto, rinunciandovi a favore della controparte, ma afferma semplicemente che tali fatti sono veri (o che egli li ritiene tali o che non ne contesta la sussistenza). E se i fatti sono veri, rimangono tali anche nel caso che le argomentazioni giuridiche che su esse si fondano siano cambiate.
Dunque, la sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui ha ritenuto che la qualità di erede (rectius: i presupposti di fatto per l'assunzione della qualità di erede) non fosse stata provata, non potendo operare il meccanismo di cui all'art. 115
c.p.c..
Peraltro, a questo punto si pone una questione ulteriore, che impedisce alla Corte di decidere la controversia. Risulta dagli atti di causa (in primis dalla denuncia di successione prodotta, ma non solo) che alla morte di furono chiamati Persona_1 alla successione, quali eredi legittimi, i due figli (tra cui l'odierno appellante) e la moglie. Sebbene per la moglie del de cuius già la sentenza di primo grado dia atto del decesso (cfr. pag. 5, terzo cpv.), non vi sono notizie aggiornate circa l'esistenza in vita della sorella del che risulta però più giovane di lui ed in età ancora non Pt_1 avanzata (dalla denuncia di successione risulta nata nel 1973). In mancanza di allegazioni diverse, deve dunque ritenersi che la sig.ra sorella Controparte_3 dell'appellante, sia anche lei erede legittimaria e, peraltro, se non vi è prova della sua accettazione, risulta invece che non abbia rinunciato all'eredità (ciò risulta dalla citata denuncia di successione). Ne consegue che se l'azione di accertamento dell'intervenuta usucapione del terreno de quo da parte del de cuius può anche essere condotta da parte di uno solo dei coeredi, ed anche in contrasto con gli altri, l'azione implica comunque il litisconsorzio necessario di tutti, giacché l'accertamento reale deve operare non limitatamente ad un soggetto, ma nella sua interezza, posto che esso non può essere contemporaneamente dichiarato per un soggetto e non per un altro. Nel nostro caso la pag. 7/10 questione riveste sia un profilo processuale (di legitimatio ad causam), sia sostanziale, in quanto il diritto di proprietà eventualmente usucapito dal Persona_1 rientrerebbe nell'asse ereditario e, dunque, verrebbe trasferito mortis causa ai due figli in parti uguali.
La Cassazione, proprio in un caso di legittimazione processuale per morte di una parte, ha ritenuto che i suoi successori a titolo universale sono tutti litisconsorti necessari e, sebbene abbia precisato che tale litisconsorzio sorga quando abbiano acquistato la qualità di eredi per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la semplice chiamata all'eredità, ha tuttavia esaminato un caso in cui vi era stata espressa rinuncia all'eredità da parte dei precedenti chiamati ed ha altresì riconosciuto la correttezza dell'ordine d'integrazione del contraddittorio, fondato sulla mera dichiarazione d'inesistenza di ulteriori eredi, in quanto è onere delle parti provvedere all'individuazione degli eredi predetti e procedere, ove ne ricorrano i presupposti, alla nomina di un curatore dell'eredità giacente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27274 del
14/11/2008, Rv. 605858 – 01; conff. Cass. n. 23901 del 2/08/2022; Cassazione civile sez. III, 16/02/2025, n.3959; Cassazione civile sez. II, 14/11/2008, n.27274). Peraltro, nel caso di specie non si sa se la sig.ra abbia accettato o meno Controparte_3
l'eredità, ben potendo averlo fatto, sia tacitamente che espressamente, senza che ciò sia emerso in questa lite. E questo perché l'originaria pretesa del era Parte_1 relativa alla usucapione da parte sua del terreno, per accessio possessionis con quello del defunto, per cui l'avvenuta o meno accettazione dell'eredità del padre da parte della era del tutto irrilevante. Oggi la causa petendi del diritto di proprietà è diversa, Pt_1 perché trova la sua ragione nell'usucapione asseritamente maturata a favore del
, ragion per cui l'accertamento non coinvolge unicamente l'appellante, Persona_1 ma tutti gli eredi di suo padre (dunque, anche sua sorella ). E' solo nei confronti CP_3 di entrambi che può essere accertato il diritto e che può procedersi alle richieste intavolazioni. Per essere più chiari, l'azione, così come riqualificata nella sentenza di primo grado, comporta in primis l'accertamento dell'intervenuta usucapione a favore di in vita. A questo primo accertamento consegue che il diritto di Persona_1 proprietà entra nell'asse ereditario, per il quale sono chiamati i figli e . Se Pt_1 CP_3
l'appellante, nelle conclusioni di appello, si fosse limitato a chiedere l'accertamento pag. 8/10 dell'intervenuta usucapione a favore del padre e quindi la ricostituzione dell'asse ereditario (demandando ad un secondo momento l'attribuzione “interna” tra i coeredi del bene recuperato), forse avrebbe potuto ritenersi, in mancanza di prova di accettazione da parte di la non necessarietà di integrazione del Controparte_3 contraddittorio, considerato che l'azione di petizione di eredità non esige l'integrale contraddittorio di tutti i coeredi (Cassazione civile , sez. II , 27/06/2011, n. 14182).
Ma il ha chiesto, nelle proprie conclusioni, anche di ordinare al Parte_1 competente Ufficio Tavolare di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobiliare a favore del medesimo, nonché di provvedere alle necessarie iscrizioni, trascrizioni e volture del caso. Qui, come correttamente osservato da controparte, il contraddittorio con la sorella, pure lei erede legittimaria, si rende assolutamente necessario, perché un conto è recuperare un bene all'eredità, per una successiva attribuzione pro quota agli eredi, altro è chiederne l'attribuzione esclusiva in presenza di coeredi, legittimari dello stesso grado, che non hanno rinunciato all'eredità e che non si sa se hanno accettato.
Va, infine, rilevato che non si può procedere alla separazione delle cause (quella proposta in via di azione in primo grado da e quella proposta in riconvenzione da CP_1
, atteso che le domande sono inscindibilmente collegate, di talchè Pt_1
l'accoglimento di una comporterebbe il rigetto dell'altra. Ragion per cui le domande contrapposte devono necessariamente essere trattate e decise contestualmente, pena il rischio di giudicati contrastanti.
In conseguenza di quanto esposto, ritenuta sussistente nel caso de quo un'ipotesi di litisconsorzio processuale, è necessario procedere all'integrazione del contraddittorio. Ai sensi dell'art. 354 c.p.c la causa deve essere rimessa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e di eventuali altri eredi del Controparte_3 defunto . Le parti dovranno riassumere il processo nel termine Persona_1 perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.
Le spese della presente fase devono essere poste a carico di , che ha dato Parte_1 luogo al rinvio in primo grado a causa della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della sorella in ordine alla domanda svolta nei confronti di CP_1
pag. 9/10 Le spese li liquidano per un valore dichiarato in appello inferiore a 26.000 euro, complessità media.
Vale la pena, infine, ricordare che in punto usucapione non si è formato alcun giudicato, considerato che alcuna pronuncia è stata resa sul punto.
p.q.m.
La Corte d'appello di Trento, definitivamente pronunciando visto l'art. 354 c.p.c., dispone la rimessione della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e di eventuali altri eredi del defunto Controparte_3 Per_1
, con onere di riassunzione nei termini di legge.
[...]
Pone a carico di le spese della presente fase di giudizio, che liquida in Parte_1 favore della controparte in complessivi € 6.947,56, di cui € 5.809,00 per compensi tabellari, € 871,35 per spese generali ed € 267,21 per CPA, oltre Iva sull'imponibile.
Trento, 30.10.2025
Il Presidente
AR BE
pag. 10/10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con la quale il Tribunale di Trento così decideva:
“…Ordina a di rilasciare la parte ad ovest della p.ed. 97/1 CC Cognola, dal muro esistente sino al Parte_1 confine catastale/mappale della p.f. 255/1 Cc Cognola, e gli ordina di arretrare le viti a mezzo metro dal confine catastale;
respinge le domande di;
Parte_1 condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese del giudizio, liquidate in € 518 per esborsi ed € 6.000,00 quale compenso per la difesa oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.” pag. 3/10