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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/12/2025, n. 3342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3342 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE E MINORENNI
R.G. 590/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA CIVILE E
MINORENNI, in persona dei Magistrati:
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Consigliere relatore
Dott. ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BERGAMINI SIMONE GIUSEPPE appellante
e
(C.F. ) – Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
[...]
contumace appellato avente ad oggetto: appello contro sent. 931/2024 Trib. Venezia, Sez. Spec.
Immigrazione – ricorso contro la revoca di carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino UE (art. 20 d.lgs. 30/2007)
Posta in decisione il 17 novembre 2025 sulle CONCLUSIONI di per parte appellante, che ha chiesto: - “annullare e/o totalmente riformare l'ordinanza impugnata e in epigrafe specificata, in quanto gravemente viziata per i motivi enunciati con integrale accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado, per l'effetto annullando il provvedimento emesso dalla Questura di con conseguente rilascio CP_2
di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli art. 19, comma 2, lett. c) D. Lgs. 286/1998 e 28 D.P.R. 394/1999 o ai sensi dell'art.
30 comma 1 lett. d) D. Lgs. 286/98”; per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
In esito al provvedimento amministrativo – d.d. 17.6.2021, notificato il
17.6.2023 – con cui la ha disposto la revoca Controparte_2
della sua carta di soggiorno permanente quale familiare di cittadini UE,
l'appellante in epigrafe ha promosso ricorso avanti al Tribunale di Venezia chiedendone, in contraddittorio con la Questura di e per i motivi in CP_2
atti, il ripristino, previo annullamento del provvedimento impugnato.
Con sentenza n. 931/2024 il Giudice di primo grado, richiamati i plurimi e continuati precedenti penali del ricorrente rigettava la sua domanda e compensava le spese processuali.
Con atto di citazione il ricorrente soccombente propone il presente appello, chiedendo, previa revoca del provvedimento impugnato, accertarsi il suo diritto alla carta di soggiorno ex art. 14 d.lgs. 30/2007 e/o al permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 30 d.lgs. 286/1998.
Vinte le spese del doppio grado.
pag. 2/12 L'appellato, pur ritualmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Respinta l'istanza di sospensione della sentenza impugnata, la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni come in atti precisate, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
L'appello è infondato e va respinto.
Con riferimento al rigetto del suo ricorso contro la revoca amministrativa della carta di soggiorno, l'appellante lamenta in primo luogo che la sentenza abbia erroneamente valutato la sua pericolosità sociale, sia in assoluto, che in relazione al “diritto all'unità familiare ed al preminente interesse del minore”; in secondo luogo, che essa non abbia preso in considerazione questi ultimi due presupposti anche per valutare, d'ufficio, la sussistenza dei presupposti per il permesso di soggiorno per motivi familiari ex artt. 29 e 30 d.lgs. 286/1998.
Va preliminarmente chiarito che a mente del d.lgs. 30/2007 la carta di soggiorno può essere rilasciata, ricorrendone i presupposti, ai familiari
(coniuge, figli, ascendenti, ecc.) di cittadini dell'Unione Europea, incluso il cittadino italiano che ha esercitato il diritto alla libera circolazione in un altro Paese UE;
per contro, il permesso di soggiorno spetta ai familiari di cittadini italiani cc.dd. statici, cioè che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione nell'Unione.
Come anticipato, si tratta di istituti diversi anche per il rispettivo regime in termini di durata, facoltà attribuite al titolare, etc.
pag. 3/12 Il permesso di soggiorno per motivi familiari è disciplinato, oltre che dal richiamato d.lgs. 30/2007, dall'art. 19 lett. c) in rel. art. 30 d.lgs. 286/1998.
Fondamentale è dunque la distinzione, introdotta di recente, tra cittadino italiano “mobile” e cittadino italiano “statico”: l'uno è il cittadino italiano che ha esercitato il diritto di libera circolazione, trasferendosi o vivendo in un altro Stato membro dell'Unione Europea e che successivamente rientra in Italia;
l'altro è il cittadino italiano che non ha mai esercitato il diritto di libera circolazione, cioè che ha sempre vissuto stabilmente in Italia senza mai risiedere in un altro Stato UE.
Questa distinzione è stata introdotta con la modifica dell'art. 23, comma 1- bis, del D.Lgs. 30/2007, operata dal decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito in legge 10 agosto 2023, n. 103 per adeguare la normativa italiana al diritto eurounitario.
Esaminando nell'ordine le doglianze di parte appellante, si deve in primo luogo respingere la tesi per cui il suo curriculum criminale non sarebbe espressione di pericolosità sociale o che, comunque, esso non dovrebbe essere ostativo alla considerazione del vincolo familiare documentato ed all'integrazione sociale derivante dall'inserimento attoreo nel mondo del lavoro.
Va premesso, in fatto, che il ricorrente risulta per tabulas (coniuge divorziato dal 2019 – doc. 5 ric. I grado) e padre di cittadini italiani (docc.
3 e 4 ric. I grado) ed è da lui stesso ammesso che i suoi figli minori Per_1
(nt. 2009) e (nt. 2012), dotati anche di cittadinanza tunisina, vivono Per_2
attualmente nel Paese d'origine dove sono stati affidati ai nonni paterni in esito al divorzio dei genitori, pronunciato nel 2019 tra l'odierno appellante e la sig. ra naturalizzata italiana, dal Giudice tunisino. Parte_2
pag. 4/12 Dalla documentazione richiamata in primo grado dal
[...]
, emerge la condizione di pluripregiudicato del ricorrente, il CP_1
quale ha riportato in Italia le seguenti condanne, desumibili dal Casellario
Giudiziale: in data 28.02.2005 sentenza di applicazione pena n. 411/05 del
Tribunale di Verona per il reato di “furto”, tentato (artt. 56 e 624 c.p.), alla pena di mesi 8 di reclusione, ed Euro 200,00 di multa;
in data 23.04.2005 sentenza di applicazione pena del Tribunale di Verona per il reato di
“violazione delle norme immigrazione” (art. 14 comma 5 D.Lgs. 286/98), alla pena di mesi 6 di reclusione;
in data 06.05.2010 sentenza di applicazione pena del Tribunale di Verona per i reati di ”estorsione” (art. 629 c.p.) e “cessione illecita ” (art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90), alla pena di anni 2 di reclusione, ed Euro 2.000,00 di multa;
in data 11.03.2015 sentenza n. 649/2015 del Tribunale di Verona per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”-cocaina (art. 73 comma 5 D.P.R.
309/90), alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa;
in data
28.04.2015 sentenza del Giudice di Pace di per il reato di CP_2
“ingiurie” (art. 594 c.p.), alla multa di Euro 1.000,00; in data 15.06.2016 sentenza di applicazione pena n. 1686/16 del Tribunale di Verona per il reato di “detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti” in concorso (art. 110 c.p., art. 73 comma 5 D.P.R.309/90), alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 800,00 di multa;
in data 01.09.2017 decreto di archiviazione del procedimento penale n. 88301/16 RGNR per il reato di
“maltrattamenti in famiglia” (art. 572 c.p.); in data 06.12.2018 sentenza di applicazione della pena n. 2712/2018 del Tribunale di Verona per il reato di “detenzione illecita di sostanze stupefacenti” –cocaina (art. 73 comma 1
D.P.R.309/90), alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, ed Euro 6.000,00
pag. 5/12 di multa;
in data 27.08.2020 misura di prevenzione dell'Avviso Orale, emessa dal Questore di Verona, quale persona socialmente pericolosa, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. b) e c) D. Lgs. 159/2011; in data 10.02.2021 sentenza di applicazione pena n. 317/21 del Tribunale di Verona per il reato di “detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti” – cocaina
(art. 73 comma 1 e 5 D.P.R.309/90), alla pena di mesi 6 di reclusione, ed €
1.200,00 di multa).
Tali precedenti sono stati ritenuti dal primo Giudice ex art. 20, co. VI d.lgs.
30/2007 ostativi all'accoglimento della domanda attorea, senza possibilità di previo bilanciamento con i vincoli familiari del ricorrente.
A mente dell'art. 14, II co. d.lgs. 30/2007, infatti, “Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione”.
La sentenza impugnata postula che la condizione dell'odierno appellante rientri nell'ipotesi prevista dall'art. 14, II co. e, assimilando implicitamente residenza anagrafica e convivenza con la moglie nessuna delle quali è contestata ex adverso, ritiene – correttamente, in diritto – di dover applicare l'art. 20 d.lgs. 30/2007.
In particolare, l'art. 20, co. VI d.lgs. cit. dispone che “I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico
o di pubblica sicurezza”.
pag. 6/12 Facendo applicazione, nell'esegesi di tale norma, dei commi IV e V dell'articolo testé richiamato, occorre tenere presente che “I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti.
Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine”.
Nello specifico, correttamente, seppur sinteticamente, il primo Giudice ha chiarito che nessuno degli elementi ulteriori rispetto alla storia criminale del ricorrente era idoneo, in una pur doverosa valutazione complessiva della sua situazione, a controbilanciarne la gravità.
Ed infatti, tenuto conto del numero e della severità delle condanne e considerato che i reati erano stati commessi dopo il rilascio, nel 2014, della carta di soggiorno a tempo indeterminato e dichiarando in varie occasioni, documentate in atti, false generalità per eludere la sua corretta identificazione.
Che la condotta attorea sia (a lungo e fino a tempi molto recenti, come rivelano le condanne sopra richiamate, stata) contraria alla finalità del diritto azionato e che anzi la sua presenza in Italia, anche nei periodi in cui pag. 7/12 era legale, abbia costituito per l'appellante l'occasione delinquere, piuttosto che un'opportunità di riscatto emerge con indubitabile chiarezza da molteplici fattori.
Innanzitutto, la lunga carriera criminale dell'interessato, che per almeno tre lustri ha riportato condanne per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti;
quindi, con riferimento a questi ultimi, la loro oggettiva rilevanza ai fini della valutazione, sia in termini qualitativi che quantitativi, della pericolosità sociale dell'autore, tanto più consolidata considerando l'inattitudine del sopravvenuto matrimonio e della nascita dei figli a dissuaderlo dal delinquere.
Ultimo, ma non per importanza, è il fatto che il ricorrente non risulta inserito nel mondo del lavoro e non ha dimostrato il possesso di un pur minimo reddito (lecito): la circostanza ch'egli invii denaro ai figli in
Tunisia non è di per sé rilevante in senso contrario, così come non può esserlo l'attività lavorativa asseritamente svolta: il documento 8) a tal fine prodotto in primo grado è privo di sottoscrizione, sicché non si può escludere che sia stato formato dallo stesso ricorrente, e sembra riferito ad un rapporto di lavoro sorto dopo il provvedimento amministrativo impugnato ed appena dieci giorni prima della proposizione del ricorso di primo grado.
Un tanto chiarito, è indubitabile che le documentate plurime condanne riportate dal ricorrente esprimano, sul piano soggettivo, sia l'abitualità che la professionalità della sua condotta criminosa (anche considerando ch'egli non sembra titolare di redditi leciti, per quanto sopra esposto); sul piano oggettivo, il corpus delicti (cocaina) rappresenta un formidabile volano pag. 8/12 criminale, portando chi l'assume a compiere o essere vittima di reati anche molto gravi (stradali, sessuali, di violenza domestica, etc.).
Non si può dunque seriamente sostenere che il ragguardevole numero di episodi di spaccio di sostanze stupefacenti per cui l'appellante è stato condannato – ed anche tralasciando, in ossequio alla presunzione d'innocenza, gli altri ancora sub iudice – non sia sintomo di pericolosità sociale.
Ciò posto, diventa estremamente difficile operare un bilanciamento con altri diritti – invero, non poziori ma equiordinati – di cui l'appellante si dice titolare.
Nondimeno un siffatto bilanciamento potrebbe operarsi qualora i figli minori, cittadini italiani, fossero affidati al ricorrente e fossero residenti in
Italia, come previsto dall'art. 14, II co. lett. b) d.lgs. 30/2007: è tuttavia lo stesso ricorrente a confermare che e sono stati affidati, dal Per_1 Per_2
Giudice straniero, ai nonni paterni e che attualmente risiedono nel Paese
d'origine. Neppure si potrebbe dunque, ipotizzare, rebus sic stantibus un trasferimento dei minori in Italia, unitamente al genitore non affidatario, cosicché il motivo di gravame relativo alla mancata considerazione dell'interesse preminente dei figli minori alla residenza del padre in Italia appare quantomeno non sorretto da un attuale e concreto interesse ad agire.
Analogamente, non è neppure possibile ipotizzare che questo si sostanzi nell'interesse ad esercitare il diritto di visita della prole, fintanto che questa non si trova nel nostro Paese.
E infatti, come documentato dalla Questura di nel procedimento di CP_2
primo grado, e espressamente dedotto dall'appellante, i suoi figli minori non sono affidati al padre (che dunque, contrariamente a quando allega il pag. 9/12 suo difensore nell'atto di appello, non è “l'unico genitore esercente la responsabilità genitoriale”), ma ai nonni paterni e vivono con loro in
Tunisia.
Non vi sono dunque ragioni per condividere il primo motivo di appello, che va respinto essendo corretta la valutazione dei fatti sub specie iuris operata dal primo Giudice.
*
Queste considerazioni portano ad esaminare il secondo motivo d'appello, che si sostanzia nella critica all'omesso esame, da parte del primo Giudice, dell'applicabilità al ricorrente della disciplina interna in tema di permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 d.lgs. 286/1998.
L'art. 12, II co. d.lgs. 30/2007, cit. stabilisce, per quanto qui rileva, che “Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o che si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;
b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto
l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;
c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare;
pag. 10/12 d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie”
(sottolineatura aggiunta).
Nella specie, posto che è pacifico che non ricorra alcuno dei presupposti di fatto di cui all'art. 12, lettere b), c) e d) d.lgs. 20/2007, non è stata comprovata la durata almeno triennale del matrimonio dell'appellante con la sig. ra – attualmente sciolto con sentenza straniera trascritta in Italia Pt_2
(v. dichiarazione di intervenuta trascrizione della sentenza di divorzio emessa l'8.4.2019 – doc. 5 ric. I grado) – né che vi sia stata in tale periodo una loro coabitazione in Italia per almeno un anno continuativamente.
Peraltro, anche escludendo – diversamente dal primo Giudice – che per l'appellante odierno, operi l'automatismo di cui all'art. 14, II co. d.lgs.
20/2007, essendo egli divorziato da cittadina dell'Unione, già al momento dell'introduzione del giudizio di prime cure (e finanche della revoca della carta di soggiorno sub iudice), a mente dell'art. 14, III co. d.lgs. 20, cit.
“Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica l'articolo 30, comma
5, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni”.
L'appellante deduce che il Giudice di prime cure non abbia proceduto all'accertamento del suo diritto al permesso di soggiorno ai sensi di tale ultima norma.
pag. 11/12 Essa, tuttavia, non è applicabile nella specie, perché postula la residenza del familiare (non divorziato) in Italia: nel caso di specie, è pacifico e documentale che i figli avuti dall'ex moglie vivevano al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado e tuttora vivono in Tunisia.
Le assorbenti considerazioni portano alla reiezione dell'appello, anche in relazione al secondo motivo ed alla conferma della sentenza impugnata.
*
La soccombenza dell'appellante e la contumacia degli appellati esimono dalla statuizione sulle spese legali di grado.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, Parte_1
Sez. Sp. Immigrazione, n. 931/2024, rigetta l'appello; conferma la sentenza impugnata;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese di fase;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Venezia, l'1.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE E MINORENNI
R.G. 590/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA CIVILE E
MINORENNI, in persona dei Magistrati:
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Consigliere relatore
Dott. ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BERGAMINI SIMONE GIUSEPPE appellante
e
(C.F. ) – Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
[...]
contumace appellato avente ad oggetto: appello contro sent. 931/2024 Trib. Venezia, Sez. Spec.
Immigrazione – ricorso contro la revoca di carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino UE (art. 20 d.lgs. 30/2007)
Posta in decisione il 17 novembre 2025 sulle CONCLUSIONI di per parte appellante, che ha chiesto: - “annullare e/o totalmente riformare l'ordinanza impugnata e in epigrafe specificata, in quanto gravemente viziata per i motivi enunciati con integrale accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado, per l'effetto annullando il provvedimento emesso dalla Questura di con conseguente rilascio CP_2
di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli art. 19, comma 2, lett. c) D. Lgs. 286/1998 e 28 D.P.R. 394/1999 o ai sensi dell'art.
30 comma 1 lett. d) D. Lgs. 286/98”; per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
In esito al provvedimento amministrativo – d.d. 17.6.2021, notificato il
17.6.2023 – con cui la ha disposto la revoca Controparte_2
della sua carta di soggiorno permanente quale familiare di cittadini UE,
l'appellante in epigrafe ha promosso ricorso avanti al Tribunale di Venezia chiedendone, in contraddittorio con la Questura di e per i motivi in CP_2
atti, il ripristino, previo annullamento del provvedimento impugnato.
Con sentenza n. 931/2024 il Giudice di primo grado, richiamati i plurimi e continuati precedenti penali del ricorrente rigettava la sua domanda e compensava le spese processuali.
Con atto di citazione il ricorrente soccombente propone il presente appello, chiedendo, previa revoca del provvedimento impugnato, accertarsi il suo diritto alla carta di soggiorno ex art. 14 d.lgs. 30/2007 e/o al permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 30 d.lgs. 286/1998.
Vinte le spese del doppio grado.
pag. 2/12 L'appellato, pur ritualmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Respinta l'istanza di sospensione della sentenza impugnata, la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni come in atti precisate, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
L'appello è infondato e va respinto.
Con riferimento al rigetto del suo ricorso contro la revoca amministrativa della carta di soggiorno, l'appellante lamenta in primo luogo che la sentenza abbia erroneamente valutato la sua pericolosità sociale, sia in assoluto, che in relazione al “diritto all'unità familiare ed al preminente interesse del minore”; in secondo luogo, che essa non abbia preso in considerazione questi ultimi due presupposti anche per valutare, d'ufficio, la sussistenza dei presupposti per il permesso di soggiorno per motivi familiari ex artt. 29 e 30 d.lgs. 286/1998.
Va preliminarmente chiarito che a mente del d.lgs. 30/2007 la carta di soggiorno può essere rilasciata, ricorrendone i presupposti, ai familiari
(coniuge, figli, ascendenti, ecc.) di cittadini dell'Unione Europea, incluso il cittadino italiano che ha esercitato il diritto alla libera circolazione in un altro Paese UE;
per contro, il permesso di soggiorno spetta ai familiari di cittadini italiani cc.dd. statici, cioè che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione nell'Unione.
Come anticipato, si tratta di istituti diversi anche per il rispettivo regime in termini di durata, facoltà attribuite al titolare, etc.
pag. 3/12 Il permesso di soggiorno per motivi familiari è disciplinato, oltre che dal richiamato d.lgs. 30/2007, dall'art. 19 lett. c) in rel. art. 30 d.lgs. 286/1998.
Fondamentale è dunque la distinzione, introdotta di recente, tra cittadino italiano “mobile” e cittadino italiano “statico”: l'uno è il cittadino italiano che ha esercitato il diritto di libera circolazione, trasferendosi o vivendo in un altro Stato membro dell'Unione Europea e che successivamente rientra in Italia;
l'altro è il cittadino italiano che non ha mai esercitato il diritto di libera circolazione, cioè che ha sempre vissuto stabilmente in Italia senza mai risiedere in un altro Stato UE.
Questa distinzione è stata introdotta con la modifica dell'art. 23, comma 1- bis, del D.Lgs. 30/2007, operata dal decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito in legge 10 agosto 2023, n. 103 per adeguare la normativa italiana al diritto eurounitario.
Esaminando nell'ordine le doglianze di parte appellante, si deve in primo luogo respingere la tesi per cui il suo curriculum criminale non sarebbe espressione di pericolosità sociale o che, comunque, esso non dovrebbe essere ostativo alla considerazione del vincolo familiare documentato ed all'integrazione sociale derivante dall'inserimento attoreo nel mondo del lavoro.
Va premesso, in fatto, che il ricorrente risulta per tabulas (coniuge divorziato dal 2019 – doc. 5 ric. I grado) e padre di cittadini italiani (docc.
3 e 4 ric. I grado) ed è da lui stesso ammesso che i suoi figli minori Per_1
(nt. 2009) e (nt. 2012), dotati anche di cittadinanza tunisina, vivono Per_2
attualmente nel Paese d'origine dove sono stati affidati ai nonni paterni in esito al divorzio dei genitori, pronunciato nel 2019 tra l'odierno appellante e la sig. ra naturalizzata italiana, dal Giudice tunisino. Parte_2
pag. 4/12 Dalla documentazione richiamata in primo grado dal
[...]
, emerge la condizione di pluripregiudicato del ricorrente, il CP_1
quale ha riportato in Italia le seguenti condanne, desumibili dal Casellario
Giudiziale: in data 28.02.2005 sentenza di applicazione pena n. 411/05 del
Tribunale di Verona per il reato di “furto”, tentato (artt. 56 e 624 c.p.), alla pena di mesi 8 di reclusione, ed Euro 200,00 di multa;
in data 23.04.2005 sentenza di applicazione pena del Tribunale di Verona per il reato di
“violazione delle norme immigrazione” (art. 14 comma 5 D.Lgs. 286/98), alla pena di mesi 6 di reclusione;
in data 06.05.2010 sentenza di applicazione pena del Tribunale di Verona per i reati di ”estorsione” (art. 629 c.p.) e “cessione illecita ” (art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90), alla pena di anni 2 di reclusione, ed Euro 2.000,00 di multa;
in data 11.03.2015 sentenza n. 649/2015 del Tribunale di Verona per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”-cocaina (art. 73 comma 5 D.P.R.
309/90), alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa;
in data
28.04.2015 sentenza del Giudice di Pace di per il reato di CP_2
“ingiurie” (art. 594 c.p.), alla multa di Euro 1.000,00; in data 15.06.2016 sentenza di applicazione pena n. 1686/16 del Tribunale di Verona per il reato di “detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti” in concorso (art. 110 c.p., art. 73 comma 5 D.P.R.309/90), alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 800,00 di multa;
in data 01.09.2017 decreto di archiviazione del procedimento penale n. 88301/16 RGNR per il reato di
“maltrattamenti in famiglia” (art. 572 c.p.); in data 06.12.2018 sentenza di applicazione della pena n. 2712/2018 del Tribunale di Verona per il reato di “detenzione illecita di sostanze stupefacenti” –cocaina (art. 73 comma 1
D.P.R.309/90), alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, ed Euro 6.000,00
pag. 5/12 di multa;
in data 27.08.2020 misura di prevenzione dell'Avviso Orale, emessa dal Questore di Verona, quale persona socialmente pericolosa, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. b) e c) D. Lgs. 159/2011; in data 10.02.2021 sentenza di applicazione pena n. 317/21 del Tribunale di Verona per il reato di “detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti” – cocaina
(art. 73 comma 1 e 5 D.P.R.309/90), alla pena di mesi 6 di reclusione, ed €
1.200,00 di multa).
Tali precedenti sono stati ritenuti dal primo Giudice ex art. 20, co. VI d.lgs.
30/2007 ostativi all'accoglimento della domanda attorea, senza possibilità di previo bilanciamento con i vincoli familiari del ricorrente.
A mente dell'art. 14, II co. d.lgs. 30/2007, infatti, “Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione”.
La sentenza impugnata postula che la condizione dell'odierno appellante rientri nell'ipotesi prevista dall'art. 14, II co. e, assimilando implicitamente residenza anagrafica e convivenza con la moglie nessuna delle quali è contestata ex adverso, ritiene – correttamente, in diritto – di dover applicare l'art. 20 d.lgs. 30/2007.
In particolare, l'art. 20, co. VI d.lgs. cit. dispone che “I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico
o di pubblica sicurezza”.
pag. 6/12 Facendo applicazione, nell'esegesi di tale norma, dei commi IV e V dell'articolo testé richiamato, occorre tenere presente che “I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti.
Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine”.
Nello specifico, correttamente, seppur sinteticamente, il primo Giudice ha chiarito che nessuno degli elementi ulteriori rispetto alla storia criminale del ricorrente era idoneo, in una pur doverosa valutazione complessiva della sua situazione, a controbilanciarne la gravità.
Ed infatti, tenuto conto del numero e della severità delle condanne e considerato che i reati erano stati commessi dopo il rilascio, nel 2014, della carta di soggiorno a tempo indeterminato e dichiarando in varie occasioni, documentate in atti, false generalità per eludere la sua corretta identificazione.
Che la condotta attorea sia (a lungo e fino a tempi molto recenti, come rivelano le condanne sopra richiamate, stata) contraria alla finalità del diritto azionato e che anzi la sua presenza in Italia, anche nei periodi in cui pag. 7/12 era legale, abbia costituito per l'appellante l'occasione delinquere, piuttosto che un'opportunità di riscatto emerge con indubitabile chiarezza da molteplici fattori.
Innanzitutto, la lunga carriera criminale dell'interessato, che per almeno tre lustri ha riportato condanne per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti;
quindi, con riferimento a questi ultimi, la loro oggettiva rilevanza ai fini della valutazione, sia in termini qualitativi che quantitativi, della pericolosità sociale dell'autore, tanto più consolidata considerando l'inattitudine del sopravvenuto matrimonio e della nascita dei figli a dissuaderlo dal delinquere.
Ultimo, ma non per importanza, è il fatto che il ricorrente non risulta inserito nel mondo del lavoro e non ha dimostrato il possesso di un pur minimo reddito (lecito): la circostanza ch'egli invii denaro ai figli in
Tunisia non è di per sé rilevante in senso contrario, così come non può esserlo l'attività lavorativa asseritamente svolta: il documento 8) a tal fine prodotto in primo grado è privo di sottoscrizione, sicché non si può escludere che sia stato formato dallo stesso ricorrente, e sembra riferito ad un rapporto di lavoro sorto dopo il provvedimento amministrativo impugnato ed appena dieci giorni prima della proposizione del ricorso di primo grado.
Un tanto chiarito, è indubitabile che le documentate plurime condanne riportate dal ricorrente esprimano, sul piano soggettivo, sia l'abitualità che la professionalità della sua condotta criminosa (anche considerando ch'egli non sembra titolare di redditi leciti, per quanto sopra esposto); sul piano oggettivo, il corpus delicti (cocaina) rappresenta un formidabile volano pag. 8/12 criminale, portando chi l'assume a compiere o essere vittima di reati anche molto gravi (stradali, sessuali, di violenza domestica, etc.).
Non si può dunque seriamente sostenere che il ragguardevole numero di episodi di spaccio di sostanze stupefacenti per cui l'appellante è stato condannato – ed anche tralasciando, in ossequio alla presunzione d'innocenza, gli altri ancora sub iudice – non sia sintomo di pericolosità sociale.
Ciò posto, diventa estremamente difficile operare un bilanciamento con altri diritti – invero, non poziori ma equiordinati – di cui l'appellante si dice titolare.
Nondimeno un siffatto bilanciamento potrebbe operarsi qualora i figli minori, cittadini italiani, fossero affidati al ricorrente e fossero residenti in
Italia, come previsto dall'art. 14, II co. lett. b) d.lgs. 30/2007: è tuttavia lo stesso ricorrente a confermare che e sono stati affidati, dal Per_1 Per_2
Giudice straniero, ai nonni paterni e che attualmente risiedono nel Paese
d'origine. Neppure si potrebbe dunque, ipotizzare, rebus sic stantibus un trasferimento dei minori in Italia, unitamente al genitore non affidatario, cosicché il motivo di gravame relativo alla mancata considerazione dell'interesse preminente dei figli minori alla residenza del padre in Italia appare quantomeno non sorretto da un attuale e concreto interesse ad agire.
Analogamente, non è neppure possibile ipotizzare che questo si sostanzi nell'interesse ad esercitare il diritto di visita della prole, fintanto che questa non si trova nel nostro Paese.
E infatti, come documentato dalla Questura di nel procedimento di CP_2
primo grado, e espressamente dedotto dall'appellante, i suoi figli minori non sono affidati al padre (che dunque, contrariamente a quando allega il pag. 9/12 suo difensore nell'atto di appello, non è “l'unico genitore esercente la responsabilità genitoriale”), ma ai nonni paterni e vivono con loro in
Tunisia.
Non vi sono dunque ragioni per condividere il primo motivo di appello, che va respinto essendo corretta la valutazione dei fatti sub specie iuris operata dal primo Giudice.
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Queste considerazioni portano ad esaminare il secondo motivo d'appello, che si sostanzia nella critica all'omesso esame, da parte del primo Giudice, dell'applicabilità al ricorrente della disciplina interna in tema di permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 d.lgs. 286/1998.
L'art. 12, II co. d.lgs. 30/2007, cit. stabilisce, per quanto qui rileva, che “Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o che si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;
b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto
l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;
c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare;
pag. 10/12 d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie”
(sottolineatura aggiunta).
Nella specie, posto che è pacifico che non ricorra alcuno dei presupposti di fatto di cui all'art. 12, lettere b), c) e d) d.lgs. 20/2007, non è stata comprovata la durata almeno triennale del matrimonio dell'appellante con la sig. ra – attualmente sciolto con sentenza straniera trascritta in Italia Pt_2
(v. dichiarazione di intervenuta trascrizione della sentenza di divorzio emessa l'8.4.2019 – doc. 5 ric. I grado) – né che vi sia stata in tale periodo una loro coabitazione in Italia per almeno un anno continuativamente.
Peraltro, anche escludendo – diversamente dal primo Giudice – che per l'appellante odierno, operi l'automatismo di cui all'art. 14, II co. d.lgs.
20/2007, essendo egli divorziato da cittadina dell'Unione, già al momento dell'introduzione del giudizio di prime cure (e finanche della revoca della carta di soggiorno sub iudice), a mente dell'art. 14, III co. d.lgs. 20, cit.
“Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica l'articolo 30, comma
5, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni”.
L'appellante deduce che il Giudice di prime cure non abbia proceduto all'accertamento del suo diritto al permesso di soggiorno ai sensi di tale ultima norma.
pag. 11/12 Essa, tuttavia, non è applicabile nella specie, perché postula la residenza del familiare (non divorziato) in Italia: nel caso di specie, è pacifico e documentale che i figli avuti dall'ex moglie vivevano al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado e tuttora vivono in Tunisia.
Le assorbenti considerazioni portano alla reiezione dell'appello, anche in relazione al secondo motivo ed alla conferma della sentenza impugnata.
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La soccombenza dell'appellante e la contumacia degli appellati esimono dalla statuizione sulle spese legali di grado.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, Parte_1
Sez. Sp. Immigrazione, n. 931/2024, rigetta l'appello; conferma la sentenza impugnata;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese di fase;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Venezia, l'1.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
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