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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1503/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 1503/2023
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Masetti Sonia e Marisa Stura, con domicilio eletto in Modena, via Cardinal Morone, n. 35
RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile e Oreste Manzi, con domicilio eletto in Modena, Viale
Reiter, n. 72
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.11.2023, previo proprio atto di dissenso, il Sig.
[...]
ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 445 bis, co. 6, c.p.c. avvero le conclusioni Parte_1
cui è pervenuto il CTU a definizione del giudizio per A.T.P. rubricato a R.G. n. 123/2023.
1 In particolare, nel richiamare le considerazioni espresse dal proprio CTP, nel censurare l'elaborato peritale là dove non ha integralmente accolto le istanze attoree sottovalutando il quadro patologico del periziando, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: « •
accertarsi e dichiararsi nei confronti dell' (C.F.: ), in persona del legale CP_1 PartitaIVA_2
rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, che il Sig.
[...]
: Parte_1
• a) è affetto da infermità tali da determinare uno status di inabilità totale al lavoro, o
quanto meno riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore al 74 %;
b) è altresì persona con Handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92
c) è affetto da infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a
svolgere qualsiasi attività lavorativa, o comunque tali da determinare una permanente
riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini
personali ex L. 222/84.
Il tutto sin dalla data della domanda amministrativa, o da una data successiva secondo quanto
sarà accertato in corso di causa.
• conseguentemente, dirsi tenuto e condannarsi l previe le opportune verifiche, a CP_1
corrispondere al ricorrente la pensione ex art. 12 L. 118/71 o, in subordine, l'assegno ex art.
13 L. 118/71 nonché la pensione di inabilità ex art. 2 L. n° 222/84 o, in subordine, l'assegno di
invalidità ex art. 1 della medesima legge, il tutto sin dalla data della domanda amministrativa,
ovvero da una data successiva secondo quanto sarà accertato in corso di causa, oltre agli
accessori di legge».
Con tempestiva memoria si è costituita che, nel ribadire la correttezza dell'accertamento CP_1
peritale, ha concluso per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita mediante esperimento di CTU medico-legale sulla scorta del quesito formulato con provvedimento del 28.11.2023.
2 All'esito dell'udienza di discussione dell'11.12.2024 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127
ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum, delineato dall'opposizione dispiegata con ricorso ex art. 445 bis, co. 6,
c.p.c., ha ad oggetto la verifica dell'esistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari cui è subordinata l'erogazione dei benefici indicati in ricorso.
Le indagini peritali compiute in corso di causa, da ritenersi particolarmente accurate poiché
articolate in tre passaggi di cui si è dato diffusamente conto in sede di deposito dell'elaborato peritale (esame degli atti di causa, disamina della documentazione sanitaria, visita medico-
legale) e non contestate dai CTP in corso di causa, accertano la sussistenza in capo al ricorrente delle seguenti condizioni sanitarie: a) Invalidità civile in misura pari al 67% a decorrere dalla data del 3.5.2023; b) situazione di handicap non grave a decorrere dalla data del 3.5.2023; c)
riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali a decorrere dalla data del 3.5.2023 (v. perizia depositata in data 4.6.2024).
Alla luce dell'articolato, esaustivo percorso motivazionale illustrato nella perizia esperita in corso di causa, in questa sede condiviso in ogni suo punto, si accerta nel caso di specie la sussistenza in capo al ricorrente del seguente quadro sanitario: a) Invalidità civile in misura pari al 67% a decorrere dalla data del 3.5.2023; b) situazione di handicap non grave a decorrere dalla data del 3.5.2023; c) riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali a decorrere dalla data del 3.5.2023.
Il solo parziale accoglimento delle domande attoree e per fatti per giunta sopravvenuti in corso di causa, giustificano la compensazione delle spese di lite in misura della metà.
La residua quota, valevole per ambedue le fasi di giudizio, è posta a carico di nei termini CP_1
indicati in dispositivo a mente del tipo di contenzioso, degli adempimenti processuali compiuti e delle prescrizioni di cui al DM 55/2014 e s.m.i.
3 Si conferma in questa sede la statuizione espressa in data 31.1.2024 in ordine alle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Accerta la sussistenza in capo al Sig. dei seguenti requisiti sanitari: a) Parte_1
Invalidità civile in misura pari al 67% a decorrere dalla data del 3.5.2023; b) situazione di
handicap non grave a decorrere dalla data del 3.5.2023; c) riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali a decorrere dalla data del
3.5.2023;
2) Compensate le spese di lite in misura della metà, condanna a corrispondere a parte CP_1
ricorrente la residua metà, liquidata in detta frazione nella misura di € 1.000,00, oltre accessori come per legge e spese di contributo unificato. Somma da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Modena, 2.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 1503/2023
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Masetti Sonia e Marisa Stura, con domicilio eletto in Modena, via Cardinal Morone, n. 35
RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile e Oreste Manzi, con domicilio eletto in Modena, Viale
Reiter, n. 72
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.11.2023, previo proprio atto di dissenso, il Sig.
[...]
ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 445 bis, co. 6, c.p.c. avvero le conclusioni Parte_1
cui è pervenuto il CTU a definizione del giudizio per A.T.P. rubricato a R.G. n. 123/2023.
1 In particolare, nel richiamare le considerazioni espresse dal proprio CTP, nel censurare l'elaborato peritale là dove non ha integralmente accolto le istanze attoree sottovalutando il quadro patologico del periziando, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: « •
accertarsi e dichiararsi nei confronti dell' (C.F.: ), in persona del legale CP_1 PartitaIVA_2
rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, che il Sig.
[...]
: Parte_1
• a) è affetto da infermità tali da determinare uno status di inabilità totale al lavoro, o
quanto meno riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore al 74 %;
b) è altresì persona con Handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92
c) è affetto da infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a
svolgere qualsiasi attività lavorativa, o comunque tali da determinare una permanente
riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini
personali ex L. 222/84.
Il tutto sin dalla data della domanda amministrativa, o da una data successiva secondo quanto
sarà accertato in corso di causa.
• conseguentemente, dirsi tenuto e condannarsi l previe le opportune verifiche, a CP_1
corrispondere al ricorrente la pensione ex art. 12 L. 118/71 o, in subordine, l'assegno ex art.
13 L. 118/71 nonché la pensione di inabilità ex art. 2 L. n° 222/84 o, in subordine, l'assegno di
invalidità ex art. 1 della medesima legge, il tutto sin dalla data della domanda amministrativa,
ovvero da una data successiva secondo quanto sarà accertato in corso di causa, oltre agli
accessori di legge».
Con tempestiva memoria si è costituita che, nel ribadire la correttezza dell'accertamento CP_1
peritale, ha concluso per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita mediante esperimento di CTU medico-legale sulla scorta del quesito formulato con provvedimento del 28.11.2023.
2 All'esito dell'udienza di discussione dell'11.12.2024 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127
ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum, delineato dall'opposizione dispiegata con ricorso ex art. 445 bis, co. 6,
c.p.c., ha ad oggetto la verifica dell'esistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari cui è subordinata l'erogazione dei benefici indicati in ricorso.
Le indagini peritali compiute in corso di causa, da ritenersi particolarmente accurate poiché
articolate in tre passaggi di cui si è dato diffusamente conto in sede di deposito dell'elaborato peritale (esame degli atti di causa, disamina della documentazione sanitaria, visita medico-
legale) e non contestate dai CTP in corso di causa, accertano la sussistenza in capo al ricorrente delle seguenti condizioni sanitarie: a) Invalidità civile in misura pari al 67% a decorrere dalla data del 3.5.2023; b) situazione di handicap non grave a decorrere dalla data del 3.5.2023; c)
riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali a decorrere dalla data del 3.5.2023 (v. perizia depositata in data 4.6.2024).
Alla luce dell'articolato, esaustivo percorso motivazionale illustrato nella perizia esperita in corso di causa, in questa sede condiviso in ogni suo punto, si accerta nel caso di specie la sussistenza in capo al ricorrente del seguente quadro sanitario: a) Invalidità civile in misura pari al 67% a decorrere dalla data del 3.5.2023; b) situazione di handicap non grave a decorrere dalla data del 3.5.2023; c) riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali a decorrere dalla data del 3.5.2023.
Il solo parziale accoglimento delle domande attoree e per fatti per giunta sopravvenuti in corso di causa, giustificano la compensazione delle spese di lite in misura della metà.
La residua quota, valevole per ambedue le fasi di giudizio, è posta a carico di nei termini CP_1
indicati in dispositivo a mente del tipo di contenzioso, degli adempimenti processuali compiuti e delle prescrizioni di cui al DM 55/2014 e s.m.i.
3 Si conferma in questa sede la statuizione espressa in data 31.1.2024 in ordine alle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Accerta la sussistenza in capo al Sig. dei seguenti requisiti sanitari: a) Parte_1
Invalidità civile in misura pari al 67% a decorrere dalla data del 3.5.2023; b) situazione di
handicap non grave a decorrere dalla data del 3.5.2023; c) riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali a decorrere dalla data del
3.5.2023;
2) Compensate le spese di lite in misura della metà, condanna a corrispondere a parte CP_1
ricorrente la residua metà, liquidata in detta frazione nella misura di € 1.000,00, oltre accessori come per legge e spese di contributo unificato. Somma da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Modena, 2.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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