Ordinanza cautelare 22 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 16 giugno 2022
Sentenza 14 aprile 2023
Rigetto
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 14/04/2023, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/04/2023
N. 00340/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00780/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 780 del 2021, proposto da
Azienda Agricola Vagni Clemente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Botasso ed Enrico Corsano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensiva,
a) della cartella di pagamento n. 035 2021 00080666 42 000 dell’importo di €uro 628.715,83 avente a oggetto “prelievo latte sulle consegne” per le annate lattiere 2000/2001, 2004/2005 e 2006/2007;
b) del presupposto ruolo ordinario n. 2021/002475 reso esecutivo in data 23.06.2021;
c) di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di EA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1° marzo 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO
L’Azienda Agricola Vagni Clemente è impresa che produce latte vaccino.
La produzione di latte vaccino è stata assoggettata sino alla campagna lattiera 2014/2015 al regime delle c.d. quote-latte, ovverosia a un sistema di contingentamento della produzione per singolo Stato membro dell’Unione Europea e per singolo produttore. Tale sistema prevede che, in caso di superamento del quantitativo complessivo di produzione assegnato a livello nazionale, i produttori eccedentari siano assoggetti a un prelievo supplementare.
L’Azienda Agricola Vagni Clemente nelle campagne lattiere 2000/2001, 2004/2005 e 2006/2007 ha superato la quota individuale di produzione a essa assegnata ed è stata assoggettata da EA a prelievo supplementare, stante il superamento complessivo della quota nazionale spettante all’Italia in quelle annate. Non avendo adempiuto spontaneamente al pagamento di quanto richiesto, le è stata infine recapitata da ADER la cartella di pagamento n. 035 2021 00080666 42 000 dell’importo complessivo di €uro 628.715,83.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio l’Azienda Agricola Vagni Clemente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, la predetta cartella di pagamento, unitamente al ruolo presupposto.
Si sono costituite in giudizio l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – EA e l’Agenzia delle Entrate e Riscossione – ADER, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, per resistere al ricorso avversario e chiederne la reiezione.
Questo Giudice, ritenuto necessario, ai fini del decidere, acquisire ulteriori elementi istruttori, con ordinanza n. 504/2021, ha onerato EA del deposito di una relazione, nella quale indicare gli atti emessi negli anni nei confronti della ricorrente, anche in funzione interruttiva della prescrizione, aventi a oggetto il prelievo supplementare per cui è causa, e gli eventuali ricorsi promossi dalla ricorrente avverso tali atti con i relativi esiti. Nelle more dell’espletamento dell’incombente istruttorio, il provvedimento impugnato è stato sospeso cautelarmente.
L’ordine istruttorio è stato reiterato con ordinanza n. 443/2022, che ha anche confermato la sospensione cautelare della cartella di pagamento.
Con memoria conclusiva parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 1° marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Viene in decisione la causa promossa dall’Azienda Agricola Vagni Clemente avverso la cartella di pagamento in epigrafe indicata, concernente il prelievo supplementare per le campagne lattiere 2000/2001, 2004/2005 e 2006/2007.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato per i motivi di seguito sintetizzati.
(A) Il debito indicato nella cartella di pagamento non sarebbe certo né nell’an, né nel quantum. Invero, alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che hanno riconosciuto la non conformità alla disciplina unionale della disciplina interna delle quote-latte, nonché alla luce degli accertamenti del Giudice penale sull’inattendibilità dei dati sul patrimonio bovino nazionale e conseguentemente sulla produzione di latte vaccino, EA e ADER prima della emissione della cartella di pagamento avrebbero dovuto ricalcolare il dovuto.
Inoltre la ricorrente, prima che il proprio debito fosse esigibile o definitivamente accertato, avrebbe subito la compensazione con gli aiuti PAC ad essa spettanti: di tali compensazioni la cartella di pagamento qui impugnata non tiene conto.
(B) La cartella di pagamento impugnata violerebbe e l’articolo 7 dello Statuto del contribuente e l’articolo 3 L. n. 241/1990, non essendo state indicate le ragioni per le quali sono pretese le somme ivi indicate, anche a titolo di interessi.
(C) Il credito preteso da EA sarebbe prescritto, essendo passati oltre dieci anni dalle campagne lattiere a cui si riferiscono i prelievi supplementari richiesti con la cartella di pagamento qui impugnata.
Peraltro, al caso di specie troverebbe applicazione il Regolamento CE 2988/95, il quale prevede in via generale la prescrizione quadriennale per tutti gli atti amministrativi degli Stati membri o dell’Unione che perseguono le violazioni del diritto dell’Unione.
(D) Non sarebbe stato rispettato il termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento fissato dall’articolo 25 D.P.R. n. 602/1973, richiamato dall’articolo 18 D.Lgs. n. 46/1999, a sua volta richiamato dall’articolo 8 quinquies, comma 10, L. n. 33/2009, ovverosia il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
EA, infatti, ha – in tesi - accertato i prelievi supplementari al termine delle relative campagne lattiere e ha tenuto fermi da allora gli accertamenti, dimostrando di ritenerli definitivi, con il che sarebbe decaduta dal potere di recuperare coattivamente il credito.
(E) La cartella sarebbe nulla per violazione del cd. Codice dell’Amministrazione Digitale, in quanto stata notificata da un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri, con la conseguenza che non vi sarebbe certezza in ordine alla sua provenienza.
Il ricorso pone questioni su cui più volte la Sezione si è pronunciata, con decisioni che meritano essere qui seguite.
Muovendo da questioni di più semplice soluzione, ovverosia la pretesa decadenza di EA dal potere di riscuotere il proprio credito (questione sub D) e la pretesa nullità della cartella di pagamento per violazione della disciplina contenuta nel cd. Codice dell’Amministrazione Digitale (questione sub E), va ribadito che sono entrambe infondate per le ragioni già più volte affermate.
Nello specifico, va riaffermato che il rinvio all’articolo 25 D.P.R. n. 602/1973, contenuto nel previgente articolo 8-quinquies, comma 10-bis, D.L. n. 5/2009, è alle sole modalità della riscossione, e non implica l’introduzione di decadenze sostanziali, o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare dopo due anni dall’accertamento del debito. A ben vedere il credito per prelievo supplementare a carico dei produttori di latte vaccino eccedentari non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, e dunque è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr., ex plurimis, della Sezione, la sentenza n. 50/2023; nello stesso senso, T.A.R. Piemonte, Sez. II, sentenza n. 232/2023).
In ogni caso, la pendenza di ricorsi sul quantum del debito sospende automaticamente il suddetto termine, perché priva l’accertamento amministrativo del carattere di definitività. Di conseguenza, la notifica della cartella di pagamento oltre il secondo anno successivo alla conclusione delle campagne in esame appare irrilevante (in questo senso, ex multis, sentenza n. 1309/2022 della Sezione).
Va al contempo riaffermato che la nullità per violazione del cd. Codice dell’Amministrazione Digitale non si concretizza tutte le volte in cui, come nel caso di specie, la notifica dell’atto ha raggiunto il suo scopo, consentendo al destinatario di esercitare il proprio diritto di difesa, e comunque non vi siano dubbi in ordine alla provenienza dell’atto notificato (si veda, recentemente, anche Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 6015/2023 del 28.02.2023, per la quale «la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l’Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6-ter e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente»).
Parimenti infondate sono le doglianze in ordine al difetto di motivazione della cartella di pagamento e alla mancata considerazione delle compensazioni subite dall’impresa con gli aiuti PAC via via conseguiti (motivo sub B e in parte sub A).
La cartella di pagamento fa riferimento espresso alle annate lattiere nelle quali vi è stata da parte della destinataria uno sforamento del proprio QRI: è chiaro il titolo della pretesa, sia in sorte capitale (prelievo supplementare), sia in sorte interessi (che costituiscono obbligazione accessoria rispetto a quella principale, e per i quali sono stati indicati tasso applicato e data di decorrenza).
L’argomento della compensazione con gli aiuti PAC è prospettato dalla ricorrente in maniera del tutto generica e non è supportato da inequivoche attestazioni provenienti dagli organismi pagatori regionali e come tale non è opponibile (cfr., della Sezione, la sentenza n. 810/2022).
Parimenti generico è l’argomento basato sull’incertezza del dato della produzione nazionale di latte vaccino, e, a cascata, sull’indimostrabilità dello sforamento delle quote individuali. In ricorso vengono riportati stralci di provvedimenti giudiziari che estrapolati dal contesto sono ben poco significativi, e che forse vanno persino a detrimento della posizione della ricorrente (laddove paiono prospettare una sottostima e non una sovrastima della produzione); in ogni caso tali provvedimenti non consentono di ritenere totalmente inattendibili i dati sui quali si fonda la richiesta di prelievo supplementare, né la ricorrente ha fornito elementi di prova in tal relativi alla sua specifica posizione (cfr., T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, Sez. II, sentenza n. 382/2020).
Restano quindi da esaminare due questioni, e segnatamente quella della prescrizione del credito (motivo sub C) e quello della conformità della pretesa al diritto dell’Unione (motivo sub A), con la precisazione che a tal fine si terrà conto anche della documentazione depositata da EA in data 12 gennaio 2023, ovverosia dopo la scadenza del termine (non perentorio) fissato dall’ordinanza n. 443/2022, ma comunque entro il termine (questo sì perentorio) di cui al comma 1 dell’articolo 73 del Codice di rito.
Fatta questa premessa, va dato atto che dalla documentazione depositata in atti dalla stessa Azienda Agricola Vagni Clemente risulta che con sentenza n. 1321/2021 il Consiglio di Stato ha caducato l’atto con il quale MA (ora EA) ha determinato il relativo QRI per l’annata 2000/2001, previa disapplicazione dell’articolo 1, comma 8, D.L. n. 43/1999 «per avere con esso il Legislatore italiano scelto di effettuare le riassegnazioni ai produttori eccedentari dei quantitativi di riferimento individuali (QRI) inutilizzati per categorie secondo l’ordine indicato, e non già proporzionalmente ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore, in contrasto con la normativa eurounitaria ratione temporis applicabile»: per l’effetto è stato ordinato all’Amministrazione il ricalcolo della quota di spettanza.
L’atto caducato costituisce atto presupposto in parte qua della cartella di pagamento qui impugnata, la quale del resto è affetta dallo stesso vizio di violazione della disciplina unionale. Pertanto, in accoglimento della censura sub (A) la cartella di pagamento impugnata va annullata nella parte relativa al prelievo supplementare per l’annata lattiera 2000/2001, reiterando l’ordine ad EA di ricalcolare il dovuto secondo quanto prescrive l’articolo 2 del Reg. CEE n. 3950/92.
Considerazioni analoghe possono essere svolte per quanto concerne l’annata lattiera 2004/2005. Invero, parte ricorrente ha depositato in giudizio l’ordinanza cautelare n. 7750/2020 resa dalla terza Sezione del Consiglio di Stato nella causa R.G. n. 8393/2011. È noto che quel giudizio, di cui sono state parti (tra gli altri) l’odierna ricorrente e EA, si è concluso con la sentenza n. 8663/2022 che ha annullato «per la incompatibilità della disciplina introdotta con l’art. 9 del d.l. n. 49 del 2003, convertito nella legge n. 119 del 2003, e della disposizione dell’art. 2 del d.l. n. 157 del 2004, convertito nella legge n. 204 del 2004, che richiama il detto articolo 9, con la disciplina comunitaria applicabile all’annata lattiera 2004-2005» l’atto di determinazione degli esuberi produttivi e il relativo prelievo supplementare per la suddetta annata, con ordine all’Amministrazione di effettuare il ricalcolo del dovuto disapplicando la norma interna.
Dunque, sempre in accoglimento della censura sub (A) la cartella di pagamento impugnata va annullata nella parte relativa al prelievo supplementare per l’annata lattiera 2004/2005, reiterando l’ordine ad EA di ricalcolare il prelievo supplementare dovuto dalla ricorrente, senza prevedere quale categoria prioritaria nella restituzione del prelievo supplementare riscosso in eccesso i produttori con riferimento ai quali gli acquirenti avessero adempiuto il loro obbligo di versamento mensile di tale prelievo.
Resta da esaminare il prelievo supplementare per l’annata lattiera 2006/2007.
Al riguardo va ricordato che per giurisprudenza costante (cfr., ex plurimis, T.A.R Lazio – Latina, sentenza n. 23/2023; T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II, sentenza n, 2434/2022; T.A.R. Piemonte, Sez. II, sentenza n. 130/20229, anche della Sezione (così, tra le molte, sentenza n. 1244/2022), il termine di prescrizione del credito vantato da EA per prelievo supplementare relativo alle quote-latte, sia in sorte capitale, che in sorte interessi, è quello generale decennale, trattandosi di somme dovute a seguito di specifici accertamenti, e non periodiche.
Non può, di contro, trovare applicazione il termine di prescrizione quadriennale previsto dall’art. 3 par. 1, comma 1, del Reg. CE 18 dicembre 1995 n. 2988/95 per le misure e le sanzioni amministrative relative a violazioni del diritto europeo. Il presupposto dell’applicazione del suddetto termine è infatti un’irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell’Unione, ma tale non è la violazione della disciplina delle cd. quote-latte, in cui i singoli Stati provvedono al versamento del dovuto all’Unione, salvo rifarsi poi sui singoli produttori eccedentari. Pertanto, l’obbligo di versare il prelievo supplementare è qualificabile come obbligazione di diritto europeo per quanto riguarda la disciplina sostanziale, ma è sottoposto ai termini di prescrizione e decadenza previsti dal diritto interno per quanto riguarda le operazioni di recupero (si veda, tra le tante, della Sezione, la sentenza n. 90/2023).
Ciò premesso, è documentato che EA ha chiesto alla ricorrente il pagamento del prelievo supplementare per l’annata lattiera 2006/2007 con comunicazione di data 19.06.2009, a cui è seguita in data 5.10.2009 da parte dell’impresa ricorrente la richiesta di rateizzazione del debito, la quale comporta il riconoscimento del debito medesimo, anche se poi la procedura non si è perfezionata, e nel 2014 è intervenuto l’accertamento da parte di EA della sussistenza dei presupposti per procedere a riscossione coattiva stante la mancata accettazione da parte del debitore del contratto di rateizzazione. A questo aggiungasi che l’Azienda Agricola Vagni Clemente ha intrapreso plurimi contenziosi, con effetto sospensivo ed interruttivo della prescrizione.
Dunque, la prescrizione non è maturata.
Peraltro, i ricorsi intrapresi dall’odierna ricorrente e a cui si è fatto cenno in precedenza si sono conclusi o con declinatorie di giurisdizione da parte del Giudice ordinario a favore del Giudice amministrativo o con decreti di perenzione: in nessun caso detti giudizi si sono conclusi con una decisione di merito, suscettibile di fare stato tra le parti.
Non vi sono quindi ostacoli al ricalcolo del dovuto, previa disapplicazione del diritto interno incompatibile con quello dell’Unione, così come dedotto dalla ricorrente.
Come è noto, il contrasto della disciplina italiana con quella eurounitaria è stato dichiarato dalla Corte di Giustizia con diverse pronunce riferite a diverse annate: in particolare, per qui di interesse, è stata dichiarata l’incompatibilità dell’articolo 9, comma 3, D.L. n. 49/2003, in vigore a partire dalla campagna 2003-2004, con l’articolo 2, par. 4, del Reg. CEE 3950/92, in combinato con l’articolo 9, par. 1, del Reg. CE 9 luglio 2001 n. 1392/2001. La norma nazionale escludeva dal rimborso del prelievo in eccesso i produttori che non avevano versato il prelievo.
Questa esclusione per l’annata lattiera 2006/2007 è illegittima, con la conseguenza che EA deve calcolare il prelievo supplementare di spettanza della ricorrente, facendo concorrere in modo virtuale al rimborso del prelievo in eccesso tutti i produttori eccedentari, ivi compresa la ricorrente.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte il ricorso risulta fondato limitatamente alla lamentata violazione della disciplina unionale delle quote-latte relativa alle annate lattiere per cui è causa, esso viene pertanto accolto e per l’effetto la cartella di pagamento qui impugnata viene annullata, fermo restando l’obbligo di EA di rieditare il potere, rideterminando il prelievo supplementare a carico della ricorrente in conformità alle statuizioni della presente sentenza.
La complessità delle questioni sottese al presente giudizio, nonché l’evoluzione giurisprudenziale su di esse, giustificano senz’altro l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di SC (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese di giudizio integralmente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 1° marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
Bernardo Massari, Presidente
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Tagliasacchi | Bernardo Massari |
IL SEGRETARIO