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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 21/04/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. Nr. 2024 / 2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elena Moretti, ha pronunciato ex art. 281 sexies III co c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2024/2023 , promossa da tra
con l'avv. CARUSO PAOLO Parte_1
ATTORE
e
, con l'avv. LOGLI STEFANIA Controparte_1
con l'Avv VERONICA BARZANTI Controparte_2
CONVENUTI
Conclusioni PER PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per tutte le ragioni fatte valere e comunque per quelle di giustizia: 1) annullare e/o dichiarare nulla e/o inefficace, in tutto o in parte, l'impugnata ingiunzione di pagamento n. 5353940/2023 del 5.6.2023 per le ragioni gradatamente esposte in atti, occorrendo previa disapplicazione del Regolamento COSAP del e dei relativi allegati, e Controparte_1 conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla al e alla Parte_1 CP_1 CP_1
a titolo di canone di occupazione di suolo pubblico per l'anno 2015, con caducazione Parte_2
e annullamento o disapplicazione di ogni altro atto presupposto o conseguenziale, ovvero, solo in via subordinata, con rideterminazione degli importi dovuti, limitatamente alle occupazioni effettivamente dimostrate ed effettivamente riconducibili a e, comunque, limitatamente alla Parte_1 superficie di scavo ed escluso ogni altro coefficiente moltiplicatore;
2) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali e accessori. PER PARTE CONVENUTA;
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per tutte Controparte_1 le suesposte causali, disattesa ogni contraria istanza, previo accertamento del diritto di credito del
, respingere la presente opposizione e conseguentemente rigettare tutte le domande Controparte_1 avversarie in quanto infondate in fatto e diritto, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata;
con condanna, in ipotesi, per tutte le suesposte causali, della società opponente al pagamento, in favore del , della somma di Euro 162.815,61, oltre accessori di legge, ovvero, al Controparte_1 pagamento di quella diversa, maggiore o minor somma, che dovesse risultare di giustizia all'esito della espletanda istruttoria, con rivalutazione ed interessi come per legge. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari
PER PARTE CONVENUTA : “Nel merito: Pt_2 che venga respinta l'opposizione presentata da in quanto infondata in fatto ed Parte_1 in diritto, con susseguente conferma dell'atto impugnato. Con condanna di parte attrice alla refusione delle competenze legali (aumentate del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 10.03.2014 n. 55 e ss.mm.ii), con distrazione delle spese in favore
1 del difensore antistatario che dichiara, per il presente giudizio, di non aver riscosso gli onorari e di averne anticipato le spese. In via istruttoria: Si rinuncia alle prove per testi come capitolate nella memoria depositata ex art. 171 ter co. 1 n. 2 c.p.c., in quanto formulate per il caso di contestazione della conformità della documentazione depositata rispetto a quanto inserito nell'applicativo Non avendo CP_3 effettuato sul punto alcuna specifica contestazione (ma essendosi limitata ad affermare che Pt_1 non avrebbe curato lei il suddetto inserimento), la conformità della documentazione deve infatti ritenersi pacifica e le prove per testi richieste superflue.
Si insiste, invece, stante la contestazione relativa alla quantificazione degli importi richiesti a titolo di Cosap nell'ingiunzione impugnata, per l'ammissione di CTU tecnica volta alla determinazione e quantificazione del Canone Cosap dovuto da per l'occupazione temporanea del suolo Pt_1 pubblico nell'anno 2015, sulla base della documentazione in atti (autorizzazioni rilasciate, Regolamento Cosap, Tariffe Cosap 2014 e 2015) e degli inserimenti effettuati da Pt_1 nell'applicativo CP_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con atto di citazione ritualmente notificato la difesa attorea conveniva innanzi l'intestato Tribunale le parti convenute onde proporre opposizione avverso la ingiunzione di pagamento n. n. 5353940/2023 del 5.6.2023 emessa da nella dichiarata qualità Controparte_4 di gestore del servizio di riscossione coattiva per il , sul presupposto del mancato Controparte_1 pagamento di somme a titolo di “Canone per occupazione suolo pubblico” (COSAP), e con la quale
è stato intimato alla opponente il pagamento dell'importo di € 162.815,61, (di cui € 158.889,00 per
“Cosap Temp. – Arretrato Prato 2015”; € 3.615,94 per “interessi” oltre ad € 300,00 per “oneri di riscossione” ed € 10,67 per “spese di notifica ed esecutive”. Nella narrativa dell'atto introduttivo la difesa attorea dopo aver dedotto sullo status di essa opponente
(impresa esercente attività nelle telecomunicazioni) e quindi soggetta alla normativa relativa all'esercizio di servizi pubblici essenziali precisava, quanto alla ingiunzione opposta, come nella stessa si facesse espresso richiamo a precedente avviso prot. 4898328 del 15.12.2020 con il quale la stessa in riferimento ad alcune autorizzazioni rilasciate dal Comune di Controparte_4 CP_1 asseritamente integranti la fattispecie dell'occupazione temporanea di suolo pubblico, aveva quantificato, a carico di un importo dovuto complessivo pari a € 158.889,00 Parte_1
Riportava come l'intimazione di pagamento ricevuta non contenesse elementi sufficienti per verificare l'effettiva debenza oltre che la corretta quantificazione delle somme richieste, sottolineando come, tale inintellegibilità delle richieste fosse rimasta tale anche dopo che essa attrice aveva presentato - ai competenti uffici di e del un'istanza di accesso agli Parte_2 Controparte_1 atti in data 26.7.2023 in quanto rimasta priva di riscontro
La difesa di parte opponente articolava -quindi - la propria impugnazione sulla scorta di tre diversi ordini di motivi
• nullità dell'avviso di accertamento esecutivo per difetto assoluto di motivazione e grave genericita' e incompletezza. violazione dei diritti di difesa del destinatario. violazione art. 3, l. 241/1990 e art. 7 l. 212/2000.
La difesa di parte attrice allegava infatti la circostanza che il destinatario di pretesa impositiva della pubblica amministrazione deve essere messo in condizione di conoscere l'origine del presunto debito e i criteri con i quali è stato quantificato, cosicché il diritto di difesa possa essere pienamente esercitato
Ritenuto che l'ingiunzione opposta difettasse degli elementi minimi essenziali per decrittare la richiesta di pagamento ne assumeva la nullità per violazione della normativa di cui in epigrafe
Sottolineava come l'operazione ermeneutica non potesse dirsi possibile neanche tenendo conto delle informazioni contenute nell'avviso di pagamento del 15.12.2020 (assumendo che anche in esito alla ricezione di tale avviso avesse richiesto chiarimenti senza però ricevere alcuna risposta) Pt_1
• violazione del regolamento cosap del comune di prato con particolare riferimento all'art. 6.
2 Articolava poi ulteriore difesa rivendicando l'illegittimità della ingiunzione ex art 6 del Regolamento COSAP, rubricato “esclusioni dal canone”, ove alla lettera a) si prevede l'esclusione della applicazione del canone per le occupazioni riferite a “innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi”, fattispecie che assumeva essere riferita alla attività di essa parte attrice
• violazione dell'art. 63 del d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 93 del d.lgs. n. 259/2003 e s.m.i. illegittima quantificazione del canone
La difesa attorea lamentava, infine, come nella determinazione degli importi dovuti a titolo di Cosap sarebbero stati violati gli artt. 63 del D.Lgs. 446/1997 e 93 del D. Lgs. 259/2003, laddove non erano state applicate le tariffe agevolate nella determinazione del canone previsti nella normativa di settore, che impone l'applicazione di “speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico”. Concludeva, contestato in senso generale il quantum richiesto, come riportato in epigrafe
Si costituivano in giudizio entrambe le parti convenute con difese sostanzialmente coincidenti e che prendevano partita posizione su ciascuna delle eccezioni avanzate dalla parte attrice
In particolare rivendicando la piana legittimità della ingiunzione fiscale che risultava motivata per relationem Veniva infatti sottolineato come nell'avviso di liquidazione già inviato nel 2020 fosse stato partitamente indicato sia il titolo della richiesta di pagamento (occupazione suolo pubblico per l'esecuzione di lavori di posa di cavi telefonici e per l'installazione di armadi stradali con relative paline di alimentazione per l'anno 2015) nonché l'indicazione di come tale richiesta fosse stata formulata avuto come riferimento le autorizzazioni rilasciate dal servizio di mobilità del CP_1
per l'esecuzione di opere sulla sede stradale richieste dalla stessa.
[...] Pt_1
Le difese delle parti resistenti davano altresì atto di come i dati posti alle base della richiesta fossero stati mutuati direttamente dagli inserimenti effettuati dalla stessa attrice nell'applicativo Prato City
Works e di come in esso avviso fosse stato riportato l'importo dovuto (che coincideva, infatti, con l'importo di cui alla successiva ingiunzione di pagamento). Sottolineavano, altresì, come la semplice lettura dell'ingiunzione fiscale, consentisse di individuare in modo inequivoco sia la specifica tipologia della pretesa creditoria insoluta (“non ha corrisposto la somma complessiva, meglio indicata nella specifica sezione “Schema riepilogativo del debito presupposto” di € 158.889,00, a titolo di Canone per occupazione suolo pubblico per il CP_1
”), indicando poi nello “Schema riepilogativo” in modo dettagliato l'atto presupposto,
[...] individuato con il suo numero identificativo (4898328), l'oggetto (Cosap temp. – Arretrato prato 2015) la data di emissione (15.12.2020), la data di notificazione (16.12.2020) e l'importo dovuto (158.889,00).
Rivendicata quindi la piena ottemperanza agli oneri motivazionali imposti dalla legge le difese delle parti resistenti chiedevano il rigetto della eccezione di controparte Le difese delle parti convenute prendevano altresì posizione sulla rivendicata violazione dell'art 6 regolamento Cosap in quanto tale norma prevede si una esenzione ma solo relativamente agli “innesti
o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi” mentre quanto richiesto con la ingiunzione opposta aveva ad oggetto il canone concessorio non relativo al suolo occupato dagli impianti quanto, il suolo occupato in modo temporaneo per l'installazione dei cantieri necessari per l'effettuazione di installazione o manutenzione dei suddetti impianti ipotesi totalmente estranea alla esenzione in parola Con ciò eccependo l'inconferenza della doglianza avanzata dalla attrice
Le difese degli enti pubblici prendevano, infine, posizione anche rispetto all'ultima delle tesi difensive attoree di cui alla citazione in opposizione sottolineando come anche tale ultimo argomento fosse privo di rilevanza ai fini della opposizione svolta: esse difese rappresentavano, infatti, come i canoni agevolati a cui si riferiva la normativa di settore citata dalla difesa di parte attrice fossero applicabili per dato espresso ed univoco alle sole occupazioni permanenti di impianti e infrastrutture
3 funzionali alla erogazione del servizio con ciò restandone patentemente escluse le operazioni relative alle occupazioni temporanee riferibili a cantieri mobili per interventi sulla rete. Quanto alla contestazione del quantum richiesto le difese convenute stigmatizzavano come il calcolo del dovuto fosse caratterizzato dalla applicazione di criteri di assoluto favore per l'onerata
(applicazione dei dati inseriti dalla stessa attrice applicazione di un coefficiente standardizzato e omessa applicazione di sanzioni) con ciò chiedendo il rigetto della opposizione
Così costituitosi il contraddittorio il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta delle evidenze documentali versate in atti disponeva il mutamento del rito fissando udienza di discussione ex art 281 sexies c.p.c. con concessione alle parti per note defensionali
Alla udienza così fissata nella assenza di una delle difese costituite la causa veniva rinviata sempre per discussione a successiva udienza nella verbalizzazione di udienza la difesa della resistente Pt_2 eccepiva la tardività delle eccezioni della difesa attore di cui alla memoria defensionale autorizzata Invero in dette note la difesa attorea profilava una specifica contestazione sul quantum della richiesta in relazione agli importi relativi alle 3 maggiori voci di canone inevaso
Alla nuova udienza di discussione le parti si riportavano a tutto quanto precedentemente dedotto eccepito e richiesto ed il Giudice udita la discussione delle parti si ritirava in camera di consiglio per deliberare riservandosi il deposito della sentenza ex art 281 sexies III co c.p.c. L'opposizione avanzata non merita accoglimento
Stante l'articolazione di diversi profili di doglianza vale analizzare partitamente gli stessi
SULLA ASSERITA NULLITA' DELLA INGIUNZIONE PER DIFETTO ASSOLUTO DI
MOTIVAZIONE E GRAVE GENERICITA' E PER VIOLAZIONE ART 3 L 241/90 E ART 7 L.
212/200 La preliminare eccezione dispiegata dalla difesa attorea non merita accoglimento.
Invero a mente di consolidatissima ermeneutica di legittimità e di merito il requisito della esaustività della motivazione è integrato anche quando l 'ingiunzione con la quale viene irrogata una sanzione non sia motivata analiticamente e dettagliatamente potendo limitarsi ad una succinta motivazione con la quale si dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione. Pertanto, il provvedimento è annullabile da parte del giudice dell'opposizione soltanto nell'ipotesi in cui l'impugnata ordinanza risulti del tutto priva di motivazione (cfr tribunale di Firenze n. 372 del 09.02.2023)
Invero nel caso di specie si ravvisa come la circostanza del previo avviso di addebito ove sono dettagliatamente riportati tutti i dati degli inserimenti effettuati da parte attrice e le correlative autorizzazioni dimostri per tabulas la piena conoscenza dei dati posti alla base della ingiunzione opposta
Né risulta avere alcuna concreta efficacia difensiva l'eccezione dell'inserimento di tali dati ad opera di soggetto terzo in quanto lo stesso agiva per conto di ed a tale soggetto che faceva Pt_1 capo l'attività posta in essere SULLA ASSERITA VIOLAZIONE ART 6 REGOLAMENTO CONSAP
Di altrettanta labilità difensiva l'eccezione in punto di violazione dell'articolo regolamentare risultando che l'esenzione ivi prevista non sia riferita alle occupazioni temporanee oggetto del canone concessorio la pretesa azionata con l'ingiunzione gravata sarebbe comunque infondata nel merito, considerato che l'art 6 del Regolamento Cosap, alla lettera a), prevede l'esclusione dalla applicazione del canone per le occupazioni riferite a “innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi
Invero il dato letterale della norma evidenzia come tale ipotesi di esenzione si riferisca espressamente all'uso di sottosuolo mediante allacci (occupazioni permanenti di sottosuolo per allaccio di condutture generali funzionali alla consegna ed erogazione del servizio), che non è oggetto della richiesta opposta. Nel caso di specie il canone richiesto inerisce solo ad occupazioni temporanee della viabilità pubblica effettuate da per l'esecuzione di interventi sulla rete, per le quali non sussiste invece Pt_1 nessuna ipotesi di esenzione
4 SULLA ILLEGITTIMA QUANTIFICAZIONE DEL CANONE INGIUNTO, STANTE LA PALESE VIOLAZIONE DELL'ART.63 DEL D.LGS 446/1997 E DELL'ART. 93 DEL D.LGS 259/2002 Secondo di parte attrice, infatti, l'amministrazione, in base al combinato disposto dagli artt.93 del
D.lgs 259/2003 e 63, lett. e) del D.lgs 446/1997, avrebbe dovuto prevedere per le imprese che, come esercitano il servizio pubblico di telecomunicazioni, delle speciali agevolazioni nella Pt_1 determinazione del canone in questione.
Una prospettazione difensiva che, invero, non risulta convincente: la normativa invocata dalla attrice è univocamente riferita alle occupazioni permanenti effettuate mediante la collocazione, su suolo e sottosuolo pubblico, di impianti e infrastrutture funzionali all'erogazione del servizio, e non, invece, alle operazioni, meramente temporanee, eseguite mediante cantieri mobili per interventi sulla rete, quali sono, si ribadisce, quelle poste alla base della pretesa creditoria di cui si tratta
SULLA COMMISURAZIONE DELLA PRETESA Le difese delle parti resistenti hanno dimostrato (cfr manuale operativo) come i dati inseriti dai soggetti richiedenti non possano che essere inseriti e/o modificati dagli stessi richiedenti
La circostanza che l'autorità pubblica non possa essere intervenuta sulla concretezza dei dati inseriti né nel momento iniziale né in alcun momento successivo riassetta il concreto configurarsi degli oneri probatori in capo alle parti Non sfugge, infatti, come avendosi la prova che l'ente pubblico abbia commisurato la propria pretesa sulla scorta dei dati inseriti nelle richieste di autorizzazione avanzate dalla attrice ed a lei rilasciate l'onere di dimostrare la sussistenza e la estensione di circostanze estintive e/o modificative dei dati avrebbe dovuto essere provata dalla parte attrice
Fatta tale preliminare precisazione vale quindi considerare il difetto di emersione di alcun valido elemento probatorio di parte attrice atto a vanificare la pretesa di cui all'atto impugnato
Vale peraltro sottolineare come tutte le richieste avanzate dalle resistenti traggono origine e fondamento da un pacifico inadempimento della parte attorea (e/o dei suoi delegati) che avrebbe dovuto pagare la Consap al momento delle occupazioni (cfr testo atti autorizzativi ove è dato leggere
“Il richiedente dovrà ottenere la concessione per l'occupazione del suolo pubblico e provvedere al pagamento, se dovuto, del relativo canone, ai sensi del Regolamento ““Canone occupazione spazi ed aree pubbliche – COSAP approvato con DCC n. 213 del 20 dicembre 2007 e modificato con DCC n.
200 del 23/12/2008)
Le smagliature ricostruttive di cui solo a posteriori la attrice si duole risultano quindi pacificamente addebitabili al contegno della stessa che, pur nella consapevolezza della obbligazione sulla stessa gravante (si ribadisce infatti come tutti gli atti autorizzativi riportino la specifica ed espressa menzione del dovere del pagamento della occupazione di suolo pubblico) ha colpevolmente disatteso le proprie obbligazioni con ciò rendendo necessaria una operazione di recupero del canone attraverso l'utilizzo del metodo induttivo ricostruttivo poi effettivamente utilizzato dalle parti resistenti
Ed invero il calcolo del canone inevaso non appare calcolato in maniera incongrua anzi trovando piena eco nelle norme di cui al regolamento comunale (cfr artt 6 20 21 22 23 e 24 Regolamento
Cosap in atti)
In particolare ai sensi dell'art. 20 comma 6 lett. a) la misura dell'occupazione è determinata dalla seguente formula: “lunghezza dello scavo per larghezza dello scavo” su cui ex art 23 I co deve essere applicato un coefficiente che, nel caso in esame, appare essere stato calcolato secondo una misura forfettaria (1,5 sulla superficie dello scavo) che appare idonea a dare concreta eco della effettiva occupazione correlata alle autorizzazioni rilasciate solo che si consideri come l'area di cantiere per dato inoppugnabile non può essere ritenuta occupare la mera area dei lavori ma comporta una occupazione necessariamente maggiore della sede stradale .
Conclusivamente si rigetta quindi l'opposizione con totale conferma dell'atto impugnato La regolamentazione delle competenze di lite segue la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
5 Rigetta l'opposizione avanzata e per l'effetto conferma nella integralità l'atto impugnato
Condanna parte ricorrente alla refusione delle competenze di lite di parte resistente CP_1
che liquida ex d.m. 55/2014 in complessivi € 9.142,00 (di cui € 2.552,00 per fase di studio
[...]
€ 1.628,00 per fase introduttiva € 2.835,00 per fase di trattazione ed € 2.127,00 per fase conclusiva questi due ultimi valori abbattuti del 50% per le peculiari contrazione delle dette fasi) oltre rimborso spese generali CAP ed IVA de dovuta Co Condanna altresì parte ricorrente alla refusione delle competenze di lite di parte resistente . Pt_3 che liquida ex d.m. 55/2014 in complessivi € 9.142,00 (di cui € 2.552,00 per fase di studio € 1.628,00 per fase introduttiva € 2.835,00 per fase di trattazione ed € 2.127,00 per fase conclusiva questi due ultimi valori abbattuti del 50% per le peculiari contrazione delle dette fasi) non ritenuta l'applicabilità della maggiorazione richiesta stante la sostanziale coincidenza delle tesi difensive delle due parti resistenti e quindi sostanziandosi attività difensiva avverso la sola parte ricorrente) oltre rimborso spese generali CAP ed IVA de dovuta Somme distratte in favore del difensore di detta parte AVV
VERONICA BARZANTI dichiaratasi antistataria
Prato 18.04.2025
Il Giudice dott. Elena Moretti Sentenza resa ex articolo 281 sexies III co c.p.c.,
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elena Moretti, ha pronunciato ex art. 281 sexies III co c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2024/2023 , promossa da tra
con l'avv. CARUSO PAOLO Parte_1
ATTORE
e
, con l'avv. LOGLI STEFANIA Controparte_1
con l'Avv VERONICA BARZANTI Controparte_2
CONVENUTI
Conclusioni PER PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per tutte le ragioni fatte valere e comunque per quelle di giustizia: 1) annullare e/o dichiarare nulla e/o inefficace, in tutto o in parte, l'impugnata ingiunzione di pagamento n. 5353940/2023 del 5.6.2023 per le ragioni gradatamente esposte in atti, occorrendo previa disapplicazione del Regolamento COSAP del e dei relativi allegati, e Controparte_1 conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla al e alla Parte_1 CP_1 CP_1
a titolo di canone di occupazione di suolo pubblico per l'anno 2015, con caducazione Parte_2
e annullamento o disapplicazione di ogni altro atto presupposto o conseguenziale, ovvero, solo in via subordinata, con rideterminazione degli importi dovuti, limitatamente alle occupazioni effettivamente dimostrate ed effettivamente riconducibili a e, comunque, limitatamente alla Parte_1 superficie di scavo ed escluso ogni altro coefficiente moltiplicatore;
2) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali e accessori. PER PARTE CONVENUTA;
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per tutte Controparte_1 le suesposte causali, disattesa ogni contraria istanza, previo accertamento del diritto di credito del
, respingere la presente opposizione e conseguentemente rigettare tutte le domande Controparte_1 avversarie in quanto infondate in fatto e diritto, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata;
con condanna, in ipotesi, per tutte le suesposte causali, della società opponente al pagamento, in favore del , della somma di Euro 162.815,61, oltre accessori di legge, ovvero, al Controparte_1 pagamento di quella diversa, maggiore o minor somma, che dovesse risultare di giustizia all'esito della espletanda istruttoria, con rivalutazione ed interessi come per legge. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari
PER PARTE CONVENUTA : “Nel merito: Pt_2 che venga respinta l'opposizione presentata da in quanto infondata in fatto ed Parte_1 in diritto, con susseguente conferma dell'atto impugnato. Con condanna di parte attrice alla refusione delle competenze legali (aumentate del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 10.03.2014 n. 55 e ss.mm.ii), con distrazione delle spese in favore
1 del difensore antistatario che dichiara, per il presente giudizio, di non aver riscosso gli onorari e di averne anticipato le spese. In via istruttoria: Si rinuncia alle prove per testi come capitolate nella memoria depositata ex art. 171 ter co. 1 n. 2 c.p.c., in quanto formulate per il caso di contestazione della conformità della documentazione depositata rispetto a quanto inserito nell'applicativo Non avendo CP_3 effettuato sul punto alcuna specifica contestazione (ma essendosi limitata ad affermare che Pt_1 non avrebbe curato lei il suddetto inserimento), la conformità della documentazione deve infatti ritenersi pacifica e le prove per testi richieste superflue.
Si insiste, invece, stante la contestazione relativa alla quantificazione degli importi richiesti a titolo di Cosap nell'ingiunzione impugnata, per l'ammissione di CTU tecnica volta alla determinazione e quantificazione del Canone Cosap dovuto da per l'occupazione temporanea del suolo Pt_1 pubblico nell'anno 2015, sulla base della documentazione in atti (autorizzazioni rilasciate, Regolamento Cosap, Tariffe Cosap 2014 e 2015) e degli inserimenti effettuati da Pt_1 nell'applicativo CP_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con atto di citazione ritualmente notificato la difesa attorea conveniva innanzi l'intestato Tribunale le parti convenute onde proporre opposizione avverso la ingiunzione di pagamento n. n. 5353940/2023 del 5.6.2023 emessa da nella dichiarata qualità Controparte_4 di gestore del servizio di riscossione coattiva per il , sul presupposto del mancato Controparte_1 pagamento di somme a titolo di “Canone per occupazione suolo pubblico” (COSAP), e con la quale
è stato intimato alla opponente il pagamento dell'importo di € 162.815,61, (di cui € 158.889,00 per
“Cosap Temp. – Arretrato Prato 2015”; € 3.615,94 per “interessi” oltre ad € 300,00 per “oneri di riscossione” ed € 10,67 per “spese di notifica ed esecutive”. Nella narrativa dell'atto introduttivo la difesa attorea dopo aver dedotto sullo status di essa opponente
(impresa esercente attività nelle telecomunicazioni) e quindi soggetta alla normativa relativa all'esercizio di servizi pubblici essenziali precisava, quanto alla ingiunzione opposta, come nella stessa si facesse espresso richiamo a precedente avviso prot. 4898328 del 15.12.2020 con il quale la stessa in riferimento ad alcune autorizzazioni rilasciate dal Comune di Controparte_4 CP_1 asseritamente integranti la fattispecie dell'occupazione temporanea di suolo pubblico, aveva quantificato, a carico di un importo dovuto complessivo pari a € 158.889,00 Parte_1
Riportava come l'intimazione di pagamento ricevuta non contenesse elementi sufficienti per verificare l'effettiva debenza oltre che la corretta quantificazione delle somme richieste, sottolineando come, tale inintellegibilità delle richieste fosse rimasta tale anche dopo che essa attrice aveva presentato - ai competenti uffici di e del un'istanza di accesso agli Parte_2 Controparte_1 atti in data 26.7.2023 in quanto rimasta priva di riscontro
La difesa di parte opponente articolava -quindi - la propria impugnazione sulla scorta di tre diversi ordini di motivi
• nullità dell'avviso di accertamento esecutivo per difetto assoluto di motivazione e grave genericita' e incompletezza. violazione dei diritti di difesa del destinatario. violazione art. 3, l. 241/1990 e art. 7 l. 212/2000.
La difesa di parte attrice allegava infatti la circostanza che il destinatario di pretesa impositiva della pubblica amministrazione deve essere messo in condizione di conoscere l'origine del presunto debito e i criteri con i quali è stato quantificato, cosicché il diritto di difesa possa essere pienamente esercitato
Ritenuto che l'ingiunzione opposta difettasse degli elementi minimi essenziali per decrittare la richiesta di pagamento ne assumeva la nullità per violazione della normativa di cui in epigrafe
Sottolineava come l'operazione ermeneutica non potesse dirsi possibile neanche tenendo conto delle informazioni contenute nell'avviso di pagamento del 15.12.2020 (assumendo che anche in esito alla ricezione di tale avviso avesse richiesto chiarimenti senza però ricevere alcuna risposta) Pt_1
• violazione del regolamento cosap del comune di prato con particolare riferimento all'art. 6.
2 Articolava poi ulteriore difesa rivendicando l'illegittimità della ingiunzione ex art 6 del Regolamento COSAP, rubricato “esclusioni dal canone”, ove alla lettera a) si prevede l'esclusione della applicazione del canone per le occupazioni riferite a “innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi”, fattispecie che assumeva essere riferita alla attività di essa parte attrice
• violazione dell'art. 63 del d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 93 del d.lgs. n. 259/2003 e s.m.i. illegittima quantificazione del canone
La difesa attorea lamentava, infine, come nella determinazione degli importi dovuti a titolo di Cosap sarebbero stati violati gli artt. 63 del D.Lgs. 446/1997 e 93 del D. Lgs. 259/2003, laddove non erano state applicate le tariffe agevolate nella determinazione del canone previsti nella normativa di settore, che impone l'applicazione di “speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico”. Concludeva, contestato in senso generale il quantum richiesto, come riportato in epigrafe
Si costituivano in giudizio entrambe le parti convenute con difese sostanzialmente coincidenti e che prendevano partita posizione su ciascuna delle eccezioni avanzate dalla parte attrice
In particolare rivendicando la piana legittimità della ingiunzione fiscale che risultava motivata per relationem Veniva infatti sottolineato come nell'avviso di liquidazione già inviato nel 2020 fosse stato partitamente indicato sia il titolo della richiesta di pagamento (occupazione suolo pubblico per l'esecuzione di lavori di posa di cavi telefonici e per l'installazione di armadi stradali con relative paline di alimentazione per l'anno 2015) nonché l'indicazione di come tale richiesta fosse stata formulata avuto come riferimento le autorizzazioni rilasciate dal servizio di mobilità del CP_1
per l'esecuzione di opere sulla sede stradale richieste dalla stessa.
[...] Pt_1
Le difese delle parti resistenti davano altresì atto di come i dati posti alle base della richiesta fossero stati mutuati direttamente dagli inserimenti effettuati dalla stessa attrice nell'applicativo Prato City
Works e di come in esso avviso fosse stato riportato l'importo dovuto (che coincideva, infatti, con l'importo di cui alla successiva ingiunzione di pagamento). Sottolineavano, altresì, come la semplice lettura dell'ingiunzione fiscale, consentisse di individuare in modo inequivoco sia la specifica tipologia della pretesa creditoria insoluta (“non ha corrisposto la somma complessiva, meglio indicata nella specifica sezione “Schema riepilogativo del debito presupposto” di € 158.889,00, a titolo di Canone per occupazione suolo pubblico per il CP_1
”), indicando poi nello “Schema riepilogativo” in modo dettagliato l'atto presupposto,
[...] individuato con il suo numero identificativo (4898328), l'oggetto (Cosap temp. – Arretrato prato 2015) la data di emissione (15.12.2020), la data di notificazione (16.12.2020) e l'importo dovuto (158.889,00).
Rivendicata quindi la piena ottemperanza agli oneri motivazionali imposti dalla legge le difese delle parti resistenti chiedevano il rigetto della eccezione di controparte Le difese delle parti convenute prendevano altresì posizione sulla rivendicata violazione dell'art 6 regolamento Cosap in quanto tale norma prevede si una esenzione ma solo relativamente agli “innesti
o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi” mentre quanto richiesto con la ingiunzione opposta aveva ad oggetto il canone concessorio non relativo al suolo occupato dagli impianti quanto, il suolo occupato in modo temporaneo per l'installazione dei cantieri necessari per l'effettuazione di installazione o manutenzione dei suddetti impianti ipotesi totalmente estranea alla esenzione in parola Con ciò eccependo l'inconferenza della doglianza avanzata dalla attrice
Le difese degli enti pubblici prendevano, infine, posizione anche rispetto all'ultima delle tesi difensive attoree di cui alla citazione in opposizione sottolineando come anche tale ultimo argomento fosse privo di rilevanza ai fini della opposizione svolta: esse difese rappresentavano, infatti, come i canoni agevolati a cui si riferiva la normativa di settore citata dalla difesa di parte attrice fossero applicabili per dato espresso ed univoco alle sole occupazioni permanenti di impianti e infrastrutture
3 funzionali alla erogazione del servizio con ciò restandone patentemente escluse le operazioni relative alle occupazioni temporanee riferibili a cantieri mobili per interventi sulla rete. Quanto alla contestazione del quantum richiesto le difese convenute stigmatizzavano come il calcolo del dovuto fosse caratterizzato dalla applicazione di criteri di assoluto favore per l'onerata
(applicazione dei dati inseriti dalla stessa attrice applicazione di un coefficiente standardizzato e omessa applicazione di sanzioni) con ciò chiedendo il rigetto della opposizione
Così costituitosi il contraddittorio il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta delle evidenze documentali versate in atti disponeva il mutamento del rito fissando udienza di discussione ex art 281 sexies c.p.c. con concessione alle parti per note defensionali
Alla udienza così fissata nella assenza di una delle difese costituite la causa veniva rinviata sempre per discussione a successiva udienza nella verbalizzazione di udienza la difesa della resistente Pt_2 eccepiva la tardività delle eccezioni della difesa attore di cui alla memoria defensionale autorizzata Invero in dette note la difesa attorea profilava una specifica contestazione sul quantum della richiesta in relazione agli importi relativi alle 3 maggiori voci di canone inevaso
Alla nuova udienza di discussione le parti si riportavano a tutto quanto precedentemente dedotto eccepito e richiesto ed il Giudice udita la discussione delle parti si ritirava in camera di consiglio per deliberare riservandosi il deposito della sentenza ex art 281 sexies III co c.p.c. L'opposizione avanzata non merita accoglimento
Stante l'articolazione di diversi profili di doglianza vale analizzare partitamente gli stessi
SULLA ASSERITA NULLITA' DELLA INGIUNZIONE PER DIFETTO ASSOLUTO DI
MOTIVAZIONE E GRAVE GENERICITA' E PER VIOLAZIONE ART 3 L 241/90 E ART 7 L.
212/200 La preliminare eccezione dispiegata dalla difesa attorea non merita accoglimento.
Invero a mente di consolidatissima ermeneutica di legittimità e di merito il requisito della esaustività della motivazione è integrato anche quando l 'ingiunzione con la quale viene irrogata una sanzione non sia motivata analiticamente e dettagliatamente potendo limitarsi ad una succinta motivazione con la quale si dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione. Pertanto, il provvedimento è annullabile da parte del giudice dell'opposizione soltanto nell'ipotesi in cui l'impugnata ordinanza risulti del tutto priva di motivazione (cfr tribunale di Firenze n. 372 del 09.02.2023)
Invero nel caso di specie si ravvisa come la circostanza del previo avviso di addebito ove sono dettagliatamente riportati tutti i dati degli inserimenti effettuati da parte attrice e le correlative autorizzazioni dimostri per tabulas la piena conoscenza dei dati posti alla base della ingiunzione opposta
Né risulta avere alcuna concreta efficacia difensiva l'eccezione dell'inserimento di tali dati ad opera di soggetto terzo in quanto lo stesso agiva per conto di ed a tale soggetto che faceva Pt_1 capo l'attività posta in essere SULLA ASSERITA VIOLAZIONE ART 6 REGOLAMENTO CONSAP
Di altrettanta labilità difensiva l'eccezione in punto di violazione dell'articolo regolamentare risultando che l'esenzione ivi prevista non sia riferita alle occupazioni temporanee oggetto del canone concessorio la pretesa azionata con l'ingiunzione gravata sarebbe comunque infondata nel merito, considerato che l'art 6 del Regolamento Cosap, alla lettera a), prevede l'esclusione dalla applicazione del canone per le occupazioni riferite a “innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi
Invero il dato letterale della norma evidenzia come tale ipotesi di esenzione si riferisca espressamente all'uso di sottosuolo mediante allacci (occupazioni permanenti di sottosuolo per allaccio di condutture generali funzionali alla consegna ed erogazione del servizio), che non è oggetto della richiesta opposta. Nel caso di specie il canone richiesto inerisce solo ad occupazioni temporanee della viabilità pubblica effettuate da per l'esecuzione di interventi sulla rete, per le quali non sussiste invece Pt_1 nessuna ipotesi di esenzione
4 SULLA ILLEGITTIMA QUANTIFICAZIONE DEL CANONE INGIUNTO, STANTE LA PALESE VIOLAZIONE DELL'ART.63 DEL D.LGS 446/1997 E DELL'ART. 93 DEL D.LGS 259/2002 Secondo di parte attrice, infatti, l'amministrazione, in base al combinato disposto dagli artt.93 del
D.lgs 259/2003 e 63, lett. e) del D.lgs 446/1997, avrebbe dovuto prevedere per le imprese che, come esercitano il servizio pubblico di telecomunicazioni, delle speciali agevolazioni nella Pt_1 determinazione del canone in questione.
Una prospettazione difensiva che, invero, non risulta convincente: la normativa invocata dalla attrice è univocamente riferita alle occupazioni permanenti effettuate mediante la collocazione, su suolo e sottosuolo pubblico, di impianti e infrastrutture funzionali all'erogazione del servizio, e non, invece, alle operazioni, meramente temporanee, eseguite mediante cantieri mobili per interventi sulla rete, quali sono, si ribadisce, quelle poste alla base della pretesa creditoria di cui si tratta
SULLA COMMISURAZIONE DELLA PRETESA Le difese delle parti resistenti hanno dimostrato (cfr manuale operativo) come i dati inseriti dai soggetti richiedenti non possano che essere inseriti e/o modificati dagli stessi richiedenti
La circostanza che l'autorità pubblica non possa essere intervenuta sulla concretezza dei dati inseriti né nel momento iniziale né in alcun momento successivo riassetta il concreto configurarsi degli oneri probatori in capo alle parti Non sfugge, infatti, come avendosi la prova che l'ente pubblico abbia commisurato la propria pretesa sulla scorta dei dati inseriti nelle richieste di autorizzazione avanzate dalla attrice ed a lei rilasciate l'onere di dimostrare la sussistenza e la estensione di circostanze estintive e/o modificative dei dati avrebbe dovuto essere provata dalla parte attrice
Fatta tale preliminare precisazione vale quindi considerare il difetto di emersione di alcun valido elemento probatorio di parte attrice atto a vanificare la pretesa di cui all'atto impugnato
Vale peraltro sottolineare come tutte le richieste avanzate dalle resistenti traggono origine e fondamento da un pacifico inadempimento della parte attorea (e/o dei suoi delegati) che avrebbe dovuto pagare la Consap al momento delle occupazioni (cfr testo atti autorizzativi ove è dato leggere
“Il richiedente dovrà ottenere la concessione per l'occupazione del suolo pubblico e provvedere al pagamento, se dovuto, del relativo canone, ai sensi del Regolamento ““Canone occupazione spazi ed aree pubbliche – COSAP approvato con DCC n. 213 del 20 dicembre 2007 e modificato con DCC n.
200 del 23/12/2008)
Le smagliature ricostruttive di cui solo a posteriori la attrice si duole risultano quindi pacificamente addebitabili al contegno della stessa che, pur nella consapevolezza della obbligazione sulla stessa gravante (si ribadisce infatti come tutti gli atti autorizzativi riportino la specifica ed espressa menzione del dovere del pagamento della occupazione di suolo pubblico) ha colpevolmente disatteso le proprie obbligazioni con ciò rendendo necessaria una operazione di recupero del canone attraverso l'utilizzo del metodo induttivo ricostruttivo poi effettivamente utilizzato dalle parti resistenti
Ed invero il calcolo del canone inevaso non appare calcolato in maniera incongrua anzi trovando piena eco nelle norme di cui al regolamento comunale (cfr artt 6 20 21 22 23 e 24 Regolamento
Cosap in atti)
In particolare ai sensi dell'art. 20 comma 6 lett. a) la misura dell'occupazione è determinata dalla seguente formula: “lunghezza dello scavo per larghezza dello scavo” su cui ex art 23 I co deve essere applicato un coefficiente che, nel caso in esame, appare essere stato calcolato secondo una misura forfettaria (1,5 sulla superficie dello scavo) che appare idonea a dare concreta eco della effettiva occupazione correlata alle autorizzazioni rilasciate solo che si consideri come l'area di cantiere per dato inoppugnabile non può essere ritenuta occupare la mera area dei lavori ma comporta una occupazione necessariamente maggiore della sede stradale .
Conclusivamente si rigetta quindi l'opposizione con totale conferma dell'atto impugnato La regolamentazione delle competenze di lite segue la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
5 Rigetta l'opposizione avanzata e per l'effetto conferma nella integralità l'atto impugnato
Condanna parte ricorrente alla refusione delle competenze di lite di parte resistente CP_1
che liquida ex d.m. 55/2014 in complessivi € 9.142,00 (di cui € 2.552,00 per fase di studio
[...]
€ 1.628,00 per fase introduttiva € 2.835,00 per fase di trattazione ed € 2.127,00 per fase conclusiva questi due ultimi valori abbattuti del 50% per le peculiari contrazione delle dette fasi) oltre rimborso spese generali CAP ed IVA de dovuta Co Condanna altresì parte ricorrente alla refusione delle competenze di lite di parte resistente . Pt_3 che liquida ex d.m. 55/2014 in complessivi € 9.142,00 (di cui € 2.552,00 per fase di studio € 1.628,00 per fase introduttiva € 2.835,00 per fase di trattazione ed € 2.127,00 per fase conclusiva questi due ultimi valori abbattuti del 50% per le peculiari contrazione delle dette fasi) non ritenuta l'applicabilità della maggiorazione richiesta stante la sostanziale coincidenza delle tesi difensive delle due parti resistenti e quindi sostanziandosi attività difensiva avverso la sola parte ricorrente) oltre rimborso spese generali CAP ed IVA de dovuta Somme distratte in favore del difensore di detta parte AVV
VERONICA BARZANTI dichiaratasi antistataria
Prato 18.04.2025
Il Giudice dott. Elena Moretti Sentenza resa ex articolo 281 sexies III co c.p.c.,
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