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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 17/02/2026, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2722/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1690/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Del Greco - Via Plebiscito 80059 Torre Del Greco NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. 03218060659
-
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 063084133122 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2922/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: presente si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 29.1.2025 Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso per IMU 2019.
Il ricorrente eccepiva: l'omessa notifica avviso bonario;
la carenza di motivazione;
la violazione del contraddittorio;
la non debenza del tributo per gli immobili di cui ai righi 1-17-5-12; la duplicazione degli immobili di cui ai righi 19-21.
In data 19.5.2025 si costituiva Publiservizi s.r.l.: riconoscendo il difetto del presupposto impositivo per gli immobili di cui al rigo 1 e la duplicazione del tributo per gli immobili di cui ai righi 19-21; chiedendo per il resto il rigetto del ricorso.
In data 12.6.2025 e 5.2.2026 il ricorrente depositava note insistendo nelle proprie ragioni.
All'odierna udienza la Corte, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, alla luce della documentazione prodotta, come richiesto dal ricorrente e come riconosciuto anche da parte resistente, l'impugnato avviso di accertamento deve essere annullato con riferimento all'immobile di cui al rigo 1 (fog. 502 part. 666 sub 35), venduto dal contribuente in data 27.10.2025, ed all'immobile di cui al rigo 21 (fog. 10 part. 923 sub 18), costituente una duplicazione del medesimo immobile già indicato al rigo 19.
2. Con primi motivi il ricorrente lamentava l'omessa notifica avviso bonario e la violazione del contraddittorio preventivo.
Di contro deve rilevarsi che l'I.M.U. è un'imposta che il contribuente corrisponde in autoliquidazione, mentre l'ente impositore ha solo il compito di verificare, come previsto dall'art. 1 comma 161 Legge 296/06, se il contribuente abbia o meno ottemperato all'obbligo contributivo sulla base della propria consistenza immobiliare.
Nella fattispecie, a seguito del parziale/omesso versamento si è quindi provveduto ad emettere l'avviso opposto che rappresenta il primo atto da emettere rispetto del termine di decadenza previsto dalla norma disciplinato dall' art. I comma 161 Legge 296/06 in base al quale "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997, e successive modificazioni".
Non risulta dunque normativamente previsto alcuna preventiva notifica di un avviso bonario ovvero alcun tipo di preventivo contraddittorio tra le parti
I motivi di ricorso in questione, pertanto, devono essere rigettati.
3. Con un ulteriore motivo il ricorrente lamentava la carenza di motivazione.
Diversamente da quanto eccepito l'avviso di accertamento impugnato riporta tutti gli elementi necessari all'esatta individuazione della pretesa tributaria, per essere chiaramente individuati: il periodo di contribuzione, l'ubicazione dei locali, i dati catastali la percentuale di possesso i mesi di possesso, la base imponibile, il valore, l'aliquota ovvero tutti gli elementi, utili alla comprensione, ed alla conseguente verifica, del procedimento matematico attraverso il quale si giunge alla definizione e determinazione del quantum della pretesa tributaria.
Ed, infatti, in sede di ricorso il contribuente ben poteva formulare specifici motivi in ordine a specifici immobili per i quali riteneva di non dovere pagare l'imposta
Il motivo di ricorso in questione, pertanto, deve essere rigettato.
4. Con un ulteriore motivo il ricorrente lamentava la non debenza del tributo per gli immobili di cui ai righi 17-5-12, evidenziando in merito che non può procedersi unicamente in base alle risultanze catastali allorquando il contribuente dimostri di non essere più proprietario dell'immobile.
Coerentemente ai richiamati principi, proprio in base alla documentazione prodotta dal contribuente, come visto, l'impugnato avviso di accertamento deve essere annullato con riferimento all'immobile di cui al rigo 1
(fog. 502 part. 666 sub 35).
Per il resto occorre evidenziare che i tre immobili in questione nell'avviso impugnato non riportano i dati catastali indicati dal ricorrente bensì i seguenti dati catastali:
- rigo 17 foglio 15 part. 717 sub 20
- rigo 5 foglio 15 part. 717 sub 1
- rigo 12 foglio 10 part. 924 sub 22
Ebbene con riferimento agli immobili con i dati catastali richiamati da ultimo, a fronte della produzione delle risultanze catastali operata da parte resistente, il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione attestante di non essere più proprietario dei suddetti immobili, ma unicamente documentazione relativa ad altri immobili e l'atto di divisione ereditaria del 23.7.2005 in forma del tutto incompleta.
Il motivo di ricorso in questione con riferimento ai tre predetti immobili, pertanto, deve essere rigettato.
5. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della motivazione del provvedimento adottato, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti stesse le spese del procedimento.
P.Q.M.
In parziale accoglimento annulla l'impugnato avviso di accertamento con riferimento all'immobile di cui al rigo 1 (foglio 502 particella 666 sub. 35) ed al rigo 21 (foglio 10 particella 923 sub. 18). Rigetta nel resto. compensa le spese
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1690/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Del Greco - Via Plebiscito 80059 Torre Del Greco NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. 03218060659
-
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 063084133122 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2922/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: presente si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 29.1.2025 Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso per IMU 2019.
Il ricorrente eccepiva: l'omessa notifica avviso bonario;
la carenza di motivazione;
la violazione del contraddittorio;
la non debenza del tributo per gli immobili di cui ai righi 1-17-5-12; la duplicazione degli immobili di cui ai righi 19-21.
In data 19.5.2025 si costituiva Publiservizi s.r.l.: riconoscendo il difetto del presupposto impositivo per gli immobili di cui al rigo 1 e la duplicazione del tributo per gli immobili di cui ai righi 19-21; chiedendo per il resto il rigetto del ricorso.
In data 12.6.2025 e 5.2.2026 il ricorrente depositava note insistendo nelle proprie ragioni.
All'odierna udienza la Corte, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, alla luce della documentazione prodotta, come richiesto dal ricorrente e come riconosciuto anche da parte resistente, l'impugnato avviso di accertamento deve essere annullato con riferimento all'immobile di cui al rigo 1 (fog. 502 part. 666 sub 35), venduto dal contribuente in data 27.10.2025, ed all'immobile di cui al rigo 21 (fog. 10 part. 923 sub 18), costituente una duplicazione del medesimo immobile già indicato al rigo 19.
2. Con primi motivi il ricorrente lamentava l'omessa notifica avviso bonario e la violazione del contraddittorio preventivo.
Di contro deve rilevarsi che l'I.M.U. è un'imposta che il contribuente corrisponde in autoliquidazione, mentre l'ente impositore ha solo il compito di verificare, come previsto dall'art. 1 comma 161 Legge 296/06, se il contribuente abbia o meno ottemperato all'obbligo contributivo sulla base della propria consistenza immobiliare.
Nella fattispecie, a seguito del parziale/omesso versamento si è quindi provveduto ad emettere l'avviso opposto che rappresenta il primo atto da emettere rispetto del termine di decadenza previsto dalla norma disciplinato dall' art. I comma 161 Legge 296/06 in base al quale "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997, e successive modificazioni".
Non risulta dunque normativamente previsto alcuna preventiva notifica di un avviso bonario ovvero alcun tipo di preventivo contraddittorio tra le parti
I motivi di ricorso in questione, pertanto, devono essere rigettati.
3. Con un ulteriore motivo il ricorrente lamentava la carenza di motivazione.
Diversamente da quanto eccepito l'avviso di accertamento impugnato riporta tutti gli elementi necessari all'esatta individuazione della pretesa tributaria, per essere chiaramente individuati: il periodo di contribuzione, l'ubicazione dei locali, i dati catastali la percentuale di possesso i mesi di possesso, la base imponibile, il valore, l'aliquota ovvero tutti gli elementi, utili alla comprensione, ed alla conseguente verifica, del procedimento matematico attraverso il quale si giunge alla definizione e determinazione del quantum della pretesa tributaria.
Ed, infatti, in sede di ricorso il contribuente ben poteva formulare specifici motivi in ordine a specifici immobili per i quali riteneva di non dovere pagare l'imposta
Il motivo di ricorso in questione, pertanto, deve essere rigettato.
4. Con un ulteriore motivo il ricorrente lamentava la non debenza del tributo per gli immobili di cui ai righi 17-5-12, evidenziando in merito che non può procedersi unicamente in base alle risultanze catastali allorquando il contribuente dimostri di non essere più proprietario dell'immobile.
Coerentemente ai richiamati principi, proprio in base alla documentazione prodotta dal contribuente, come visto, l'impugnato avviso di accertamento deve essere annullato con riferimento all'immobile di cui al rigo 1
(fog. 502 part. 666 sub 35).
Per il resto occorre evidenziare che i tre immobili in questione nell'avviso impugnato non riportano i dati catastali indicati dal ricorrente bensì i seguenti dati catastali:
- rigo 17 foglio 15 part. 717 sub 20
- rigo 5 foglio 15 part. 717 sub 1
- rigo 12 foglio 10 part. 924 sub 22
Ebbene con riferimento agli immobili con i dati catastali richiamati da ultimo, a fronte della produzione delle risultanze catastali operata da parte resistente, il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione attestante di non essere più proprietario dei suddetti immobili, ma unicamente documentazione relativa ad altri immobili e l'atto di divisione ereditaria del 23.7.2005 in forma del tutto incompleta.
Il motivo di ricorso in questione con riferimento ai tre predetti immobili, pertanto, deve essere rigettato.
5. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della motivazione del provvedimento adottato, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti stesse le spese del procedimento.
P.Q.M.
In parziale accoglimento annulla l'impugnato avviso di accertamento con riferimento all'immobile di cui al rigo 1 (foglio 502 particella 666 sub. 35) ed al rigo 21 (foglio 10 particella 923 sub. 18). Rigetta nel resto. compensa le spese