Sentenza breve 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 25/02/2025, n. 4194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4194 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04194/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11211/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11211 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- S.n.c. di -OMISSIS- e C . in persona del legale rappresentante pro tempore e dal Sig. -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Mason, con domicilio eletto presso lo studio GI CI in Roma, piazza Mazzini, 8.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), Ministero dell'Interno , in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l'annullamento
- previa tutela cautelare –
-del provvedimento di diniego del visto d’ingresso in Italia per lavoro subordinato stagionale
dell’ Ambasciata d’Italia a Doha n. -OMISSIS- dell’ -OMISSIS-, notificato a mani del Sig. -OMISSIS-
- nonché di ogni altro atto presupposto- inclusa la comunicazione dei motivi ostativi in data -OMISSIS-- connesso, consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
-OMISSIS- S.n.c. di -OMISSIS- e C . è una società di persone – costituita il -OMISSIS- - il cui oggetto sociale è costituito dalla ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto e che otteneva, il -OMISSIS- – dal competente SUI - il nulla osta d’ingresso in Italia per lavoro subordinato stagionale a favore del Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, di nazionalità bengalese, residente in Quatar, al fine di assumerlo temporaneamente a Venezia, presso la -OMISSIS-,
Conseguentemente, il Sig. -OMISSIS- , l’11/3/2024 presentava istanza presso l’ Ambasciata d’Italia a Doha , per ottenere il necessario visto d’ingresso. Invece, il -OMISSIS- gli veniva notificata Comunicazione ex art. 10- Bis L 241/1990, così motivata: “1. A seguito del tuo colloquio, svoltosi il -OMISSIS-, non risulta chiara la connessione e la coerenza tra le attività lavorative e le competenze che possiedi e il lavoro che andrai a svolgere in Italia; 2. A seguito del tuo colloquio, svoltosi il -OMISSIS-, alcune informazioni riguardanti l’ubicazione del tuo lavoro in Italia non erano chiare; 3. Inoltre non sei stato in grado di fornire una registrazione commerciale italiana aggiornata. Si prega di chiarire i requisiti di cui sopra”.
Con PEC del 28/6/2024 sia il lavoratore interessato che il legale rappresentante dell’impresa che intendeva assumerlo stagionalmente formulavano i relativi chiarimenti , rappresentando all’ Ambasciata che il programmato rapporto di lavoro si basava sull’ intuitus personae; come il Sig. -OMISSIS- fosse del tutto in grado di svolgere le mansioni collegate alla preparazione di cibi e la mancata conoscenza circa l’ubicazione precisa dell’attività commerciale era dovuta al fatto di non essere mai stato in Italia. Inoltre, veniva allegata alla risposta una copia digitale della visura camerale aggiornata della società datrice di lavoro.
Nonostante i chiarimenti e la documentazione richiesti e acquisiti, la competente ES Diplomatica emetteva provvedimento di diniego in data -OMISSIS-, che veniva notificato il giorno successivo a mani proprie del Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- .
La relativa decisione negativa ribadiva sostanzialmente il contenuto del precedente preavviso di rigetto del -OMISSIS-: “ come risultato dell’intervista avuta con Lei in questa Ambasciata d’Italia nello Stato del Quatar è stato reso evidente che non ci sono connessioni e coerenza fra le attività lavorative e le competenze in suo possesso e il lavoro che andrà a svolgere in Italia. Questo è risultato evidente nella prima comunicazione -OMISSIS- adottata da Questa Ambasciata d’Italia il -OMISSIS-; come risultato dell’intervista avuta con Lei in questa Ambasciata d’Italia nello Stato del Quatar, le informazioni circa la ubicazione del suo lavoro non erano chiare”.
Con ricorso – notificato il 5 e depositato il 30/10/2024 - sia la società datrice di lavoro che aveva ottenuto il precedente nulla osta nominativo a suo favore, sia il lavoratore destinatario del successivo diniego di visto impugnavano il provvedimento negativo dell’-OMISSIS-, unitamente agli altri atti indicati in epigrafe.
Si costituivano in resistenza – in data 11/11/ 2024 – entrambi i Ministeri convenuti, a mezzo della difesa erariale.
L’Avvocatura Generale dello Stato - con memoria depositata il 13/11/2024 - eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva della società di persone nonché la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno nonché – nel merito – il rigetto del ricorso.
Parte resistente replicava con memoria depositata in pari data.
All’udienza camerale del 19/11/2024 – previo avviso di sentenza semplificata – la causa veniva trattenuta in decisione.
Ciò posto, vanno in primo luogo esaminate le eccezioni preliminari formulate dalla difesa erariale.
In proposito, il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale - correttamente indicato da parte resistente – circa il difetto di legittimazione attiva del datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta nominativo al lavoro subordinato stagionale a favore del Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-.
Né potrebbe considerarsi determinante la circostanza che il legale rappresentante della società datrice di lavoro sia il coautore delle controdeduzioni del 28/6/2024, formulate in risposta al preavviso di rigetto del -OMISSIS-, non essendovi coincidenza tra la sua legittimazione a intervenire nel procedimento amministrativo in esame ex artt. 9 e 10 L 241/1990 – correntemente ammessa – e
e la legittimazione processuale nel presente giudizio, che comporterebbe un’i nammissibile sostituzione processuale , nonostante la preclusione ex art. 81 cpc a far valere, in sede processuale, in nome proprio, un diritto altrui, fatti salvi i “ casi espressamente previsti dalla legge” , che – nel caso di specie - non ricorrono.
Pure l’eccezione in ordine al difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno è fondata, atteso che il provvedimento impugnato è stato emesso dall’ Ambasciata d’Italia a Doha , in quanto
organo del MAECI. Né l’altro Ministero convenuto ha partecipato minimamente alla formazione del relativo diniego.
Nondimeno la necessaria estromissione dal presente giudizio tanto di -OMISSIS- S.n.c. di -OMISSIS- e C .- per difetto di legittimazione attiva – che del Ministero dell’Interno, per difetto di legittimazione passiva, non inficia l’ammissibilità del ricorso, che è stato ritualmente proposto anche dal Sig. -OMISSIS- , sicuramente munito di legittimazione attiva , convenendo in giudizio pure ìl MAECI, correlativamente legittimato passivamente a resistere al gravame .
Ciò premesso, il ricorso è incentrato – in sintesi - sui seguenti motivi: Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 7, 10 e 10 bis L. 241/1990. Eccesso di potere: falsità, difetto ed erronea interpretazione dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto e/o insufficienza d’istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza.
In particolare, la competente ES Diplomatica non avrebbe osservato le norme e i principi sul giusto procedimento.
Secondo il principio processuale della “ ragione più liquida ” - che trova il suo fondamento negli artt. 24 e 111 Cost. - è possibile decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza la necessità di esaminare precisamente le altre, “imponendosi a tutela di esigenze di economia processuale, e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, ai sensi dell’art. 276 c.p.c. (Cfr .ex multis, Consiglio di Stato - Sez. V, n. 1332/2024).
Conformemente al relativo principio, deve essere prioritariamente esaminato il motivo secondo cui “ l’Amministrazione non solo ha disatteso le difese dei ricorrenti, come ben poteva, ma non le ha nemmeno considerate anche solo per rigettarle, come invece avrebbe dovuto fare. Tale violazione procedurale incide gravemente sul diritto di difesa del cittadino e viola il principio di leale collaborazione su cui l’impianto della L. 241/1990 si fonda.(…) Inoltre, il provvedimento di diniego impugnato riporta, oltre alle due contestazioni cui precedente si ha fatto menzione, un ulteriore potenziale motivo di rigetto non indicato nella comunicazione dei motivi ostativi (doc. 2). Invero, l’Ambasciata, nel provvedimento conclusivo, rileva che “la tua domanda di visto per lavoro subordinato è respinta a causa dell’assenza dei requisiti previsti negli articoli 39 del D.Lgs. No. 286/98 combinato con le regole previste dal D.P.R. No. 394/99, articolo 5, comma 6, lettera D)” (doc. 1). Il riferimento all’art. 39 del D.lgs. 286/1998 appare inconferente trattando, l’articolo in questione, della procedura di “Accesso ai percorsi di istruzione tecnico superiore e ai percorsi di formazione superiore” come da rubrica dell’articolo. L’art. 5, comma 6, lett. d), del D.P.R. 394/1999 riguarda la necessità di dimostrare le condizioni di alloggio nel Paese di destinazione. Tali contestazioni non potevano essere sollevate solamente nel provvedimento finale, senza dare all’istante la possibilità di replicare mediante la loro deduzione nella comunicazione dei motivi ostativi, così come è avvenuto con la richiesta di una copia aggiornata della visura camerale della società. In mancanza di tale passaggio endoprocedimentale il provvedimento impugnato risulta viziato”.
Il motivo è fondato .
La documentazione in atti conferma le relative deduzioni.
L’ufficio procedente - con l’impugnato diniego dell’-OMISSIS- – si è limitato ad operare una sorta di mera conferma del preavviso di rigetto del -OMISSIS-, omettendo di esaminare e - tanto meno – di confutare le pur plausibili argomentazioni contenute nelle controdeduzioni del 28/6/2024.
Chiarimenti – a ben vedere – che l’interessato aveva già fornito in occasione della cd. intervista consolare del -OMISSIS- e che, quindi, era superfluo tornare a richiedere, da parte della competente
ES Diplomatica .
Del resto – come rappresentato, sotto il profilo fattuale, nella memoria depositata il 13/11/2024 dal ricorrente, nè le circostanze di fatto allegate sono state contestate dal resistente MAECI - “dagli atti acclusi alla memoria avversaria emergono fatti che, se fossero stati correttamente considerati, avrebbero dovuto portare a un esito antitetico a quello del provvedimento impugnato. Invero il diniego veniva motivato in quanto a. “ non ci sono connessioni fra l’attività lavorativa e le competenze in tuo possesso e il lavoro che andrai a svolgere” (doc. 1). Sul punto, oltre a quanto dedotto nel ricorso, si evidenzia che il lavoratore, quanto venne sentito dall’Ambasciata, dichiarò che sarebbe stato impiegato in Italia come “aiuto pizzaiolo” e che “aveva imparato le competenze per fare la pizza nel suo Paese di origine” (doc. 1 avversario, pagg. 118). Circostanza assolutamente coerente e che permette di superare i dubbi dell’Amministrazione sulla capacità del cittadino straniero di svolgere le mansioni che gli saranno assegnate. b. “le informazioni sull’ubicazione del tuo lavoro non erano chiare”. Il ricorrente nel corso dell’intervista presso l’Ambasciata è stato “capace di indicare sulla mappa dove è l’Italia e dove è situata Venezia” (doc. 1 avversario, pagg. 118). Ha altresì prodotto una foto presa da google con cerchiata l’area in cui si trova la sede della Società datrice (doc. 1 avversario pag. 135), un biglietto da visita dell’azienda con l’indirizzo (ibidem pag. 136) nonché foto dell’attività e materiale pubblicitario (ibidem pagg. 137 - 146)”.
Il gravato provvedimento dell’-OMISSIS- contiene, inoltre, delle ulteriori – peraltro inconferenti – contestazioni che non risultano nella precedente Comunicazione ex art. 10- bis L241/1990,
del -OMISSIS-. Sicchè il lavoratore bengalese non ha potuto neanche fornire i relativi chiarimenti sin dalla fase endoprocedimentale.
In conclusione, il ricorso viene accolto – e, per l’effetto, va annullato il diniego dell’-OMISSIS- -
per la manifesta fondatezza delle censure che denunciano la violazione degli artt. 3 e 10 - bis L 241/1990, con assorbimento degli ulteriori motivi prospettati nel gravame.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta - Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1)Dichiara il difetto di legittimazione attiva di -OMISSIS- e -OMISSIS- S.n.c. di -OMISSIS- e C .
2)Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno .
Conseguentemente estromette entrambi i soggetti dal presente giudizio.
3)Accoglie il ricorso e – per l’effetto – annulla il provvedimento dell’-OMISSIS- di diniego del visto per lavoro subordinato stagionale.
Liquida le spese processuali - a carico del MAECI e a favore del solo Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- – in € 1.000 (Mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.