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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 30/09/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2546/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2546/2019 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 30 settembre 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per e l'avv. ALLEGRO CHRISTIAN anche in sostituzione dell'avv. Parte_1 PELLEGRINELLI DANIA
Per l'avv. MUSUMECI Controparte_1 VALERIA
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e precisare le conclusioni. I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate Il Giudice dopo breve discussione orale, udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2546/2019 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. PELLEGRINELLI DANIA e l'avv. Parte_1 C.F._1
ALLEGRO CHRISTIAN che lo/a rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. MUSUMECI VALERIA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 30.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato la sig.ra (in qualità di trasgressore) adiva l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo di annullare, revocare o comunque dichiarare priva di efficacia l'ordinanza ingiunzione n. 135/2019 emessa nei suoi confronti dall' di Controparte_1 CP_1 in data 25/09/2019 e notificata in data 2/10/2019 con il quale le era stato ingiunto, quale responsabile degli illeciti accertati nell'attività di vigilanza svolta nei confronti della di cui la CP_2 stessa era all'epoca dei fatti Amministratrice Unica, il pagamento della somma di € 115.701,00 per essere l'ordinanza ingiunzione infondata e ingiusta. pagina 2 di 11 In particolare, la ricorrente eccepiva la carenza dell'elemento soggettivo nelle violazioni, negava la propria responsabilità, sosteneva infatti di non aver posto in essere materialmente le violazioni amministrative, non potendo quindi essere assoggettata alla sanzione solo per aver rivestito la qualifica di amministratore della società. Eccepiva la mancanza dei contenuti minimi del verbale di accertamento, il mancato rispetto delle linee guida codice di comportamento personale ispettivo per non aver, a conclusione della verifica, il personale ispettivo rilasciato il “verbale di primo accesso”.
Si costituiva in giudizio l' , il quale, nel contestare Controparte_1 integralmente le pretese avversarie, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta e la condanna alle spese di giudizio
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'esame della documentazione prodotta.
Con decreto n. 50/2025 del 17.07.2025, prot. N. 1347 del 17.07.2025 il presente fascicolo veniva assegnato a questo Giudice e considerato la vetustà del fascicolo, veniva disposta la ricandelarizzazione dell'udienza di discussione con anticipazione della stessa dal 26.09.25 all'udienza del 9.09.2025 nella quale la causa veniva discussa e decisa sulla base degli atti e note conclusive già depositate dalle parti.
Il fatto.
Con La pretesa sanzionatoria della si fondava sulle risultanze dell'attività di verifica svolta nei confronti della – società costituita a Rovigo e poi operante con propri dipendenti CP_2 all'interno del ristorante Strike sito in presso lo Stadio del baseball – ed iniziata a seguito CP_1 della richiesta di intervento di alcuni lavoratori con il sopralluogo del 17/04/2015, all'esito della quale erano emerse numerose irregolarità riconducibili ai diversi Amministratori succedutisi nel tempo, le quali trovavano fondamento nelle dichiarazioni raccolte nel corso dell'accertamento e nell'esame della documentazione aziendale. Proprio dall'analisi della documentazione prodotta, in particolare dalla visura camerale della era emerso che la sig.ra era stata socio CP_2 Parte_1 unico e amministratore unico della società con pieni poteri di rappresentanza generale dal 22/09/2014 al 23/03/2015, con iscrizione della cessazione dalla carica in data 27/04/2015 e che, in particolare, dal
Registro Imprese di Rovigo la risultava socia e Amministratrice della sin Pt_1 CP_2 dalla costituzione della società in data 22/09/2014, avente inizialmente sede legale a Rovigo;
mentre dal Registro Imprese di risultava l'iscrizione nella sezione ordinaria a far data dal 26/09/2014, CP_1 un affitto di ramo d'azienda con cedente la società STRIKE SRL registrato in data 15/12/2014 per la gestione del ristorante di via della Repubblica e l'”apertura localizzazione” nonché l'“inizio attività” in data 20/12/2014.
pagina 3 di 11 Essendo la cessazione dalla carica di Amministratore Unico stata effettuata in data 27/04/2015, e dunque in epoca successiva all'inizio della verifica, risultava ignota all'Amministrazione e come tale Con ad essa era inopponibile. La precisava tuttavia di aver comunque limitato le contestazioni al solo periodo risultante dai registri camerali.
Preliminarmente vanno analizzate le ulteriori richieste istruttorie formulate dalla ricorrente all'esito delle prove testimoniali e reiterate anche in sede di memorie conclusive, alla quale parte resistente si è sempre opposta, riguardanti sia la richiesta ex art. 210 c.p.c. volta all'acquisizione su ordine del
Giudice della delega conferita a tale sig. per rivolgersi allo Studio della dott.ssa di Per_1 Per_2 cui la consulente aveva riferito all'udienza del 10/01/2023, sia alla richiesta di CTU calligrafica al fine di verificare la sottoscrizione del documento n. 6 allegato al ricorso (delega alla tenuta del libro unico e autorizzazione del 18/12/2014, comunicazione e dichiarazione di consenso del 18/12/2014, informativa
DVR, informativa privacy) e di quello di cui era stata richiesta la produzione ai sensi dell'art. 210 cpc.
All'udienza del 14.01.2022 la ricorrente disconosceva altresì i documenti n. 7 e 19 allegati alla Con memoria della .
Va rilevato che, quanto alla perizia richiesta per l'accertamento della veridicità della sottoscrizione della delega al consulente alla tenuta del Libro unico, oltre alla comunicazione, dichiarazione di consenso informativa DVR e all'informativa privacy, un'eventuale accertata falsità della sottoscrizione dei documenti, non esonererebbe la ricorrente dalla responsabilità in quanto i documenti disconosciuti non sono attinenti alle legittimità del provvedimento oggi impugnato, infatti gli illeciti contestati e la conseguente responsabilità della non sono fondati su detta documentazione. Quanto ai Pt_1 documenti 7 e 9, datati 22/04/2015 e 3.04.2015, entrambi disconosciuti dalla ricorrente risultano formati successivamente sia alla commissione degli illeciti che anche alla cessazione dalla carica di amministratore della avvenuta in data 23.03.2015 (benché formalmente scritta nel Registro Pt_1 delle imprese in data 27/04/2015) e pertanto in epoca successiva alla conoscenza da parte dell'Amministrazione, della cessazione dell'incarico. Da ciò deriva l'irrilevanza delle richieste istruttorie, dovendo peraltro, eventuali responsabilità di soggetti terzi nei confronti della ricorrente, essere accertati in altra sede, non rilevando all'interno del rapporto tra l'Amministrazione emittente ed il destinatario del provvedimento. Si aggiunga infine che i documenti disconosciuti sono stati trasmessi dal consulente provvisti di documenti di identità e tessera sanitaria della evidenziando quindi Pt_1 un'autorizzazione all'utilizzo della propria firma o quantomeno dei propri documenti da parte di terzi
(in questo caso del consulente) non essendo emerso alcuna denuncia in proposito.
Entrando nel merito della questione, i fatti contestati dall'Amministrazione risultano pacifici in quanto,
pagina 4 di 11 le censure mosse dalla ricorrente al provvedimento impugnato, riguardano la sussistenza in capo alla stessa della responsabilità amministrativa per le violazioni contestate essendosi limitata a sostenere la propria estraneità alla gestione della società, di essere stata solo amministratrice di diritto e che altri avessero assunto (peraltro a sua insaputa) l'amministrazione di fatto, commettendo quindi gli atti illeciti contestati alla sig.ra Pt_1
Incontestato è altresì il fatto che la cessazione dalla carica di Amministratore della è avvenuta Pt_1 in data 23/03/2015 (poi formalizzata con iscrizione nel Registro Imprese in data 27/04/2015) e che sino a tale data la società faceva capo esclusivamente a lei, in quanto unica socia e amministratrice.
Sosteneva la ricorrente di aver provato sia documentalmente sia con l'escussione dei testi assunti di non aver mai operato né gestito in alcun modo la società essendosi limitata, durante il proprio breve mandato di Amministratore Unico della società, a sottoscrivere un contratto di locazione immobiliare e uno di affitto di ramo d'azienda dalla Strike srl per la gestione del locale di , registrato in data CP_1
15.12.2014; asseriva inoltre di non essere stata a conoscenza dell'effettivo inizio dell'attività della presso l'unità locale di e dell'occupazione di personale alle dipendenze della CP_2 CP_1 società sin dal mese di dicembre 2014. Va rilevato che detta circostanza risulta tuttavia smentita dalla documentazione prodotta e dalla testimonianza resa dal professionista incaricato dott. Per_3
dalla quale invece emergeva che lo stesso, munito di procura speciale sottoscritta dalla
[...] ricorrente e corredata di documento di identità della aveva trasmesso al SUAP del Comune di Pt_1
Grosseto, con comunicazione unica trasmessa anche alla Camera di Commercio, l'avvio dell'attività di ristorazione con somministrazione a , con apertura della localizzazione in data 20/12/2014. CP_1
Con La ricorrente concludeva pertanto che la errava nel ritenere sussistente in capo a Parte_1
l'elemento soggettivo necessario ai fini della pretesa imputazione per culpa in vigilando;
condivideva infatti, il principio enunciato dal Tribunale Udine, nella sent., 18/05/2016, n. 448, “Degli illeciti omissivi contestati è l'amministratore di fatto a dover rispondere quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta. E solo laddove fosse ravvisabile l'elemento soggettivo richiesto dalla norma sanzionatrice,
l'amministratore di diritto sarebbe responsabile a titolo di concorso per violazione della posizione di garanzia.”.
In tema di illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, mentre l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non è determinato da sua colpa;
ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui pagina 5 di 11 l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, mentre l'"error iuris", che a seguito della sentenza n. 364 del 1988 della Corte cost. costituisce anch'esso causa di esclusione della responsabilità in tema di infrazione a norme amministrative, in analogia a quanto previsto dall'art. 5 del cod. pen., rileva solo a fronte della inevitabilità dell'ignoranza del precetto violato. (Cass. civ. Sentenza n. 24803 del 22/11/2006).
Invero per giurisprudenza costante, “il principio posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente. A tal fine la qualità di amministratore (come quella di componente del collegio sindacale) di una società alla quale sia imputabile l'illecito amministrativo è da sola sufficiente per configurare detta presunzione "iuris tantum" di colpa, in relazione alle funzioni svolte”. (Cass. civ. Sentenza n. 19242 del 07/09/2006).
Ed ancora, “L'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale richiede per la responsabilità nell'illecito amministrativo che la condotta attiva od omissiva abbia i caratteri della coscienza e volontarietà, sia la condotta medesima dolosa o colposa, pone una presunzione "iuris tantum" di colpa in chi ponga in essere o manchi di impedire un fatto vietato e rivesta una delle qualità che la legge espressamente contempli come costitutive dell'obbligo di tenere un comportamento diverso;
ne consegue che è legittima l'irrogazione della sanzione in assenza di deduzioni, da parte dell'opponente, atte a superare detta presunzione mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o dell'impossibilità di evitarlo tramite un diligente espletamento dei compiti connessi alla carica ricoperta. (Cass. civ. Sentenza n. 7143 del 25/05/2001).
Della responsabilità per il ruolo ed i doveri inerenti alla carica di legale rappresentante ricoperta, la ricorrente non può essere sollevata neanche laddove la stessa afferma con una nota del 16.03.2016 Con inviata alla a seguito della convocazione conseguente agli accertamenti, di avere ricoperto la carica di Amministratore ma che “della relativa gestione si occupavano i signori e PE
, sin dall'inizio ed in via esclusiva, per accordi orali intercorsi tra le parti”, “con il Persona_5 preciso accordo intercorso con i signori e che le quote PE Persona_5 societarie sarebbero state immediatamente cedute” e di “avere firmato, in tale veste, unicamente il contratto di locazione 1/12/2014 relativo ai locali di , via della Repubblica n. 2B”, e che il CP_1 pagina 6 di 11 contratto di cessione di quote societarie venne sottoscritto con tale nel marzo 2015 Persona_6
“dopo ripetute e insistenti richieste da parte della scrivente”., integrando una condotta inequivocabilmente colposa.
A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, si ritengono irrilevanti le testimonianze assunte infatti seppur alcuni lavoratori avevano abbiano dichiarato di non aver mai avuto contatti con la , né di averla mai conosciuta e/o incontrata, così che le assunzioni, i Parte_1 colloqui di lavoro, gli ordini relativi allo svolgimento delle mansioni, i pagamenti ed in genere ogni aspetto inerente la gestione operativa, amministrativa e contabile, sono tutti riconducibili direttamente all'operato di e ed altri testi hanno invece confermato un PE Persona_5
“coinvolgimento” della nella gestione della società (si veda proprio in particolare la Pt_1 testimonianza di , dottore commercialista che all'epoca dei fatti seguiva la società Persona_3 il quale ha riferito che la aveva sottoscritto la procura speciale che lo stesso aveva CP_2 Pt_1 inviato, in data 12/12/2014, al SUAP del Comune di Grosseto, con comunicazione unica trasmessa anche alla Camera di Commercio, corredata anche di documento di identità della con la quale Pt_1 veniva comunicato l'avvio dell'attività di ristorazione con somministrazione a , con apertura CP_1 della localizzazione in data 20/12/2014. Seppur lo stesso commercialista abbia riferito di aver avuto contatti prevalentemente con il sig. a lui presentatosi quale consulente amministrativo della Per_5
Viderò, ha confermato di aver parlato personalmente anche con la sig.ra “in quanto avevo Pt_1 bisogno della sua firma per fare le pratiche”.
L'odierna ricorrente ha dunque provveduto ad effettuare tutti gli adempimenti necessari per l'apertura del ristorante a partire dal mese di dicembre 2014 sottoscrivendo un contratto di locazione dei locali di via della Repubblica e un contratto di affitto di ramo d'azienda per la gestione dell'attività (per il quale ha assunto l'impegno economico di € 2.500+iva al mese sin dal dicembre 2014) e comunicando tramite il proprio commercialista munito di una regolare procura dalla stessa sottoscritta, l'avvio della stessa agli uffici competenti.
La prospettazione offerta dalla ricorrente risulta essere pertanto non corretta, si ritiene infatti che la unica proprietaria delle quote societarie e unica amministratrice della società nel periodo in Pt_1 questione, si sia sostanzialmente disinteressata delle sorti della società, della regolarità della sua gestione, pur essendo consapevole di esserne la sola responsabile sino al subentro del e pur Per_6 essendo a lei nota l'operatività e l'attività posta in essere a , in suo nome, dalla CP_1 CP_2
Non può essere considerata è una esimente la circostanza che la ricorrente fosse residente in un
[...] luogo lontano da dove veniva esercitata l'attività, né sarebbe esente da colpa, anche laddove avesse pagina 7 di 11 provato (e così non è stato) di essersi “prestata” per la sola costituzione della società; ancora, la non ha dimostrato di aver conferito ad altri alcuna specifica delega di funzioni, per il Pt_1 trasferimento di poteri e competenze regolarmente trascritto, in tal senso, l'asserita sussistenza di
“accordi orali intercorsi tra le parti”, rimasta sfornita di prova. L'aver “abbandonato” ad altri l'amministrazione e la gestione dell'attività fa emergere che la stessa ha tenuto un comportamento contrario agli obblighi di diligenza alla quale doveva adempiere per poter essere considerata esente da colpa, non risultando applicabile neanche l'esimente della buona fede, infatti come affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità “l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso”
(Cass. civ. n. 20219 del 31/07/2018; Cass. civ., sent. n.13610 dell'11/06/2007; Tribunale di Pisa, sent.
n. 159/2013).
In ragione della carica e del ruolo ricoperto la ricorrente era tenuta per legge ad assolvere gli obblighi nascenti proprio da detto incarico, sulla conduzione e gestione della società, in particolare per quanto oggi contestato, avrebbe dovuto, usando la normale diligenza, assicurare, garantire e verificare il rispetto delle norme relative all'occupazione dei lavoratori, intervenendo per evitare le situazioni di irregolarità riscontrate dall'Amministrazione.
Quanto, infine, agli ulteriori motivi di ricorso eccepiti dalla ricorrente, ovvero di non aver avuto notizia di ispezioni in essere da parte dell' , sostenendo di esserne venuta a conoscenza Controparte_1 solo dopo la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione e la lamentata omessa consegna da parte del personale ispettivo del verbale di primo accesso in qualità di presunto datore di lavoro risultano infondati è una circostanza rimasta indimostrata.
Contrariamente a quanto sostenuto, infatti, la ricorrente era a conoscenza dell'accertamento ispettivo Con prima della notifica del verbale unico di accertamento, in quanto con una nota dell'1/03/2016 la convocava la per il 21/03/2016 comunicandole di avere in corso accertamenti nei confronti Pt_1 della società “relativamente ai rapporti lavorativi svoltisi all'interno della sede CP_2 operativa sita in Via della Repubblica n. 2b “Ristorante Strike” all'ingresso dello stadio di CP_1 baseball , relativamente al periodo da dicembre 2014 al giugno 2015” per aver la Parte_2 stessa “rivestito la carica di Amministratore Unico della società relativamente al periodo dal pagina 8 di 11 22/09/2014 al 22/03/2015”. L'Amministrazione invitava la sig.ra produrre “eventuale atto Pt_1 di delega o altra documentazione avente data certa atta a comprovare la eventuale riconducibilità della gestione dei rapporti lavorativi a soggetti terzi”, avvertendola altresì che “non presentandosi senza giustificato motivo verranno adottati i provvedimenti sanzionatori previsti per legge per le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale eventualmente riscontrate”.
La in data 16.03.2019 comunicava di non poter essere presente all'incontro presentando solo Pt_1 delle memorie.
In merito alla lamentata mancata consegna del verbale di primo accesso alla ricorrente, come emerge dal doc. n. 5 (verbale di primo accesso ispettivo), in occasione del sopralluogo del 17.04.2015, gli agenti verbalizzanti trovarono a lavoro i sigg. , e ed il verbale Per_7 Per_8 Per_9 Per_4 venne consegnato al sig. qualificatosi come dipendente, come disposto dall' art. 33, comma Per_4
1, L. 133/2010, nel quale si prevede che, “Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:
a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione (…)”.
Tanto premesso, seppur sia ravvisabile la condotta colposa dell'amministratore unico alla data di consumazione degli illeciti, considerato il poco tempo in cui la stessa ha ricoperto la carica di amministratore sussistono giusti motivi per ricalcolare la misura della sanzione infatti l'art. 16 L.
689/1981 prevede l'applicazione della misura ridotta delle sanzioni in misura fissa anche in materia di collocamento obbligatorio. Poiché l'art. 16 prevede la misura ridotta nell'importo più favorevole tra il doppio del minimo e la terza parte del massimo, nel caso di sanzioni in misura fissa l'importo viene ridotto a 1/3 in fase di applicazione della misura ridotta, considerando la misura fissa quale massimo edittale.
Va detto inoltre che l'art. 6 comma 12. D. Lgs. 150/2011 prevede poi che "Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale": la questione concerne quindi la facoltà del Giudice di ridurre alla misura ridotta l'importo stabilito in misura fissa, posto che nel caso di specie il minimo e il massimo coincidono.
Rilevato ciò, in considerazione degli elevati importi sanzionatori, pur non potendosi ritenere legittima la condotta tenuta dalla ricorrente, emergendo altresì l'assenza di un comportamento gravemente pagina 9 di 11 fraudolento da parte della stessa, questo Giudice ritiene opportuno interpretare la norma applicando in sentenza la riduzione a 1/3 della sanzione individuando il minimum edittale nell'importo ridotto ex art. 16 per le sanzioni di cui al capo a) e b), mentre per le sanzioni di cui al capo C), D) ed E) deve essere Con confermato l'importo ingiunto. La pretesa sanzionatoria dell' deve essere pertanto rideterminata nel modo seguito indicato.
Per la violazione di cui al capo A) in relazione e impiegate per 60 giorni ciascuna, la Per_8 Per_10 sanzione base affievolita in ragione della successiva assunzione del 21.02.2015 è da € 1.300,00 ad €
10.400,00; la sanzione giornaliera è pari ad € 39,00. La misura minima per la base è pari ad € 1.300,00
e la misura ridotta per la sanzione in misura fissa di € 13,00 (pari ad € 39,00:3). Considerato che sono n. 2 lavoratori e n. 120 giornate, l'importo rideterminato è pari ad € 4.160,00 così calcolato € 1.300,00
x 2 lavoratori + € 13,00 x120 gg = 2600+1560 = € 4.160,00.
Per la violazione di cui al capo A) in relazione agli altri lavoratori individuati dal n. 3 al 9 (7 lavoratori) di cui alla pagina 3 dell'ordinanza impiegati per n. 303 giorni totali, la sanzione base è da € 1.950,00 ad
€ 15.600,00, la sanzione giornaliera è pari ad € 195,00. La misura minima per la base è pari ad €
1.950,00 e misura ridotta per la sanzione in misura fissa di € 65,00 (€ 195,00:3). Considerato che sono n. 7 lavoratori e n. 303 giorni totali l'importo rideterminato è pari ad € 33.345,00 così calcolato (€
1.950,00 x 7 lavoratori + € 65,00 x 303 gg=€ 13.650,00+ 19695= € 33.345,00
Le sanzioni sub A) e B) devono essere pertanto rideterminate nella somma di € 37.505,00
Per la violazione di cui al capo B) dell'ordinanza, la sanzione va da € 250 ad € 1.500,00, per ogni lavoratore, la sanzione rideterminata è pari ad € 2.250,00 così calcolata (€ 250,00 x 9 lavoratori = €
2.250,00.
Considerato che le sanzioni di cui al capo C), D) ed E) sono confermate, l'importo totale dovuto dal ricorrente a titolo di sanzione rideterminata è pari a complessivi € 41.949,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in riferimento allo scaglione di cui alla sanzione rideterminata come in dispositivo già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs.
149/2015.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in riferimento allo scaglione di cui alla sanzione rideterminata come in dispositivo già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs.
149/2015.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Con Condanna al pagamento in favore della della somma rideterminata di € 41.949,00. Parte_1
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_1
che liquida in complessivi € 5.331,20 oltre rimborso forfettario.
[...]
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 30 settembre 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2546/2019 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 30 settembre 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per e l'avv. ALLEGRO CHRISTIAN anche in sostituzione dell'avv. Parte_1 PELLEGRINELLI DANIA
Per l'avv. MUSUMECI Controparte_1 VALERIA
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e precisare le conclusioni. I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate Il Giudice dopo breve discussione orale, udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2546/2019 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. PELLEGRINELLI DANIA e l'avv. Parte_1 C.F._1
ALLEGRO CHRISTIAN che lo/a rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. MUSUMECI VALERIA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 30.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato la sig.ra (in qualità di trasgressore) adiva l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo di annullare, revocare o comunque dichiarare priva di efficacia l'ordinanza ingiunzione n. 135/2019 emessa nei suoi confronti dall' di Controparte_1 CP_1 in data 25/09/2019 e notificata in data 2/10/2019 con il quale le era stato ingiunto, quale responsabile degli illeciti accertati nell'attività di vigilanza svolta nei confronti della di cui la CP_2 stessa era all'epoca dei fatti Amministratrice Unica, il pagamento della somma di € 115.701,00 per essere l'ordinanza ingiunzione infondata e ingiusta. pagina 2 di 11 In particolare, la ricorrente eccepiva la carenza dell'elemento soggettivo nelle violazioni, negava la propria responsabilità, sosteneva infatti di non aver posto in essere materialmente le violazioni amministrative, non potendo quindi essere assoggettata alla sanzione solo per aver rivestito la qualifica di amministratore della società. Eccepiva la mancanza dei contenuti minimi del verbale di accertamento, il mancato rispetto delle linee guida codice di comportamento personale ispettivo per non aver, a conclusione della verifica, il personale ispettivo rilasciato il “verbale di primo accesso”.
Si costituiva in giudizio l' , il quale, nel contestare Controparte_1 integralmente le pretese avversarie, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta e la condanna alle spese di giudizio
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'esame della documentazione prodotta.
Con decreto n. 50/2025 del 17.07.2025, prot. N. 1347 del 17.07.2025 il presente fascicolo veniva assegnato a questo Giudice e considerato la vetustà del fascicolo, veniva disposta la ricandelarizzazione dell'udienza di discussione con anticipazione della stessa dal 26.09.25 all'udienza del 9.09.2025 nella quale la causa veniva discussa e decisa sulla base degli atti e note conclusive già depositate dalle parti.
Il fatto.
Con La pretesa sanzionatoria della si fondava sulle risultanze dell'attività di verifica svolta nei confronti della – società costituita a Rovigo e poi operante con propri dipendenti CP_2 all'interno del ristorante Strike sito in presso lo Stadio del baseball – ed iniziata a seguito CP_1 della richiesta di intervento di alcuni lavoratori con il sopralluogo del 17/04/2015, all'esito della quale erano emerse numerose irregolarità riconducibili ai diversi Amministratori succedutisi nel tempo, le quali trovavano fondamento nelle dichiarazioni raccolte nel corso dell'accertamento e nell'esame della documentazione aziendale. Proprio dall'analisi della documentazione prodotta, in particolare dalla visura camerale della era emerso che la sig.ra era stata socio CP_2 Parte_1 unico e amministratore unico della società con pieni poteri di rappresentanza generale dal 22/09/2014 al 23/03/2015, con iscrizione della cessazione dalla carica in data 27/04/2015 e che, in particolare, dal
Registro Imprese di Rovigo la risultava socia e Amministratrice della sin Pt_1 CP_2 dalla costituzione della società in data 22/09/2014, avente inizialmente sede legale a Rovigo;
mentre dal Registro Imprese di risultava l'iscrizione nella sezione ordinaria a far data dal 26/09/2014, CP_1 un affitto di ramo d'azienda con cedente la società STRIKE SRL registrato in data 15/12/2014 per la gestione del ristorante di via della Repubblica e l'”apertura localizzazione” nonché l'“inizio attività” in data 20/12/2014.
pagina 3 di 11 Essendo la cessazione dalla carica di Amministratore Unico stata effettuata in data 27/04/2015, e dunque in epoca successiva all'inizio della verifica, risultava ignota all'Amministrazione e come tale Con ad essa era inopponibile. La precisava tuttavia di aver comunque limitato le contestazioni al solo periodo risultante dai registri camerali.
Preliminarmente vanno analizzate le ulteriori richieste istruttorie formulate dalla ricorrente all'esito delle prove testimoniali e reiterate anche in sede di memorie conclusive, alla quale parte resistente si è sempre opposta, riguardanti sia la richiesta ex art. 210 c.p.c. volta all'acquisizione su ordine del
Giudice della delega conferita a tale sig. per rivolgersi allo Studio della dott.ssa di Per_1 Per_2 cui la consulente aveva riferito all'udienza del 10/01/2023, sia alla richiesta di CTU calligrafica al fine di verificare la sottoscrizione del documento n. 6 allegato al ricorso (delega alla tenuta del libro unico e autorizzazione del 18/12/2014, comunicazione e dichiarazione di consenso del 18/12/2014, informativa
DVR, informativa privacy) e di quello di cui era stata richiesta la produzione ai sensi dell'art. 210 cpc.
All'udienza del 14.01.2022 la ricorrente disconosceva altresì i documenti n. 7 e 19 allegati alla Con memoria della .
Va rilevato che, quanto alla perizia richiesta per l'accertamento della veridicità della sottoscrizione della delega al consulente alla tenuta del Libro unico, oltre alla comunicazione, dichiarazione di consenso informativa DVR e all'informativa privacy, un'eventuale accertata falsità della sottoscrizione dei documenti, non esonererebbe la ricorrente dalla responsabilità in quanto i documenti disconosciuti non sono attinenti alle legittimità del provvedimento oggi impugnato, infatti gli illeciti contestati e la conseguente responsabilità della non sono fondati su detta documentazione. Quanto ai Pt_1 documenti 7 e 9, datati 22/04/2015 e 3.04.2015, entrambi disconosciuti dalla ricorrente risultano formati successivamente sia alla commissione degli illeciti che anche alla cessazione dalla carica di amministratore della avvenuta in data 23.03.2015 (benché formalmente scritta nel Registro Pt_1 delle imprese in data 27/04/2015) e pertanto in epoca successiva alla conoscenza da parte dell'Amministrazione, della cessazione dell'incarico. Da ciò deriva l'irrilevanza delle richieste istruttorie, dovendo peraltro, eventuali responsabilità di soggetti terzi nei confronti della ricorrente, essere accertati in altra sede, non rilevando all'interno del rapporto tra l'Amministrazione emittente ed il destinatario del provvedimento. Si aggiunga infine che i documenti disconosciuti sono stati trasmessi dal consulente provvisti di documenti di identità e tessera sanitaria della evidenziando quindi Pt_1 un'autorizzazione all'utilizzo della propria firma o quantomeno dei propri documenti da parte di terzi
(in questo caso del consulente) non essendo emerso alcuna denuncia in proposito.
Entrando nel merito della questione, i fatti contestati dall'Amministrazione risultano pacifici in quanto,
pagina 4 di 11 le censure mosse dalla ricorrente al provvedimento impugnato, riguardano la sussistenza in capo alla stessa della responsabilità amministrativa per le violazioni contestate essendosi limitata a sostenere la propria estraneità alla gestione della società, di essere stata solo amministratrice di diritto e che altri avessero assunto (peraltro a sua insaputa) l'amministrazione di fatto, commettendo quindi gli atti illeciti contestati alla sig.ra Pt_1
Incontestato è altresì il fatto che la cessazione dalla carica di Amministratore della è avvenuta Pt_1 in data 23/03/2015 (poi formalizzata con iscrizione nel Registro Imprese in data 27/04/2015) e che sino a tale data la società faceva capo esclusivamente a lei, in quanto unica socia e amministratrice.
Sosteneva la ricorrente di aver provato sia documentalmente sia con l'escussione dei testi assunti di non aver mai operato né gestito in alcun modo la società essendosi limitata, durante il proprio breve mandato di Amministratore Unico della società, a sottoscrivere un contratto di locazione immobiliare e uno di affitto di ramo d'azienda dalla Strike srl per la gestione del locale di , registrato in data CP_1
15.12.2014; asseriva inoltre di non essere stata a conoscenza dell'effettivo inizio dell'attività della presso l'unità locale di e dell'occupazione di personale alle dipendenze della CP_2 CP_1 società sin dal mese di dicembre 2014. Va rilevato che detta circostanza risulta tuttavia smentita dalla documentazione prodotta e dalla testimonianza resa dal professionista incaricato dott. Per_3
dalla quale invece emergeva che lo stesso, munito di procura speciale sottoscritta dalla
[...] ricorrente e corredata di documento di identità della aveva trasmesso al SUAP del Comune di Pt_1
Grosseto, con comunicazione unica trasmessa anche alla Camera di Commercio, l'avvio dell'attività di ristorazione con somministrazione a , con apertura della localizzazione in data 20/12/2014. CP_1
Con La ricorrente concludeva pertanto che la errava nel ritenere sussistente in capo a Parte_1
l'elemento soggettivo necessario ai fini della pretesa imputazione per culpa in vigilando;
condivideva infatti, il principio enunciato dal Tribunale Udine, nella sent., 18/05/2016, n. 448, “Degli illeciti omissivi contestati è l'amministratore di fatto a dover rispondere quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta. E solo laddove fosse ravvisabile l'elemento soggettivo richiesto dalla norma sanzionatrice,
l'amministratore di diritto sarebbe responsabile a titolo di concorso per violazione della posizione di garanzia.”.
In tema di illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, mentre l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non è determinato da sua colpa;
ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui pagina 5 di 11 l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, mentre l'"error iuris", che a seguito della sentenza n. 364 del 1988 della Corte cost. costituisce anch'esso causa di esclusione della responsabilità in tema di infrazione a norme amministrative, in analogia a quanto previsto dall'art. 5 del cod. pen., rileva solo a fronte della inevitabilità dell'ignoranza del precetto violato. (Cass. civ. Sentenza n. 24803 del 22/11/2006).
Invero per giurisprudenza costante, “il principio posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente. A tal fine la qualità di amministratore (come quella di componente del collegio sindacale) di una società alla quale sia imputabile l'illecito amministrativo è da sola sufficiente per configurare detta presunzione "iuris tantum" di colpa, in relazione alle funzioni svolte”. (Cass. civ. Sentenza n. 19242 del 07/09/2006).
Ed ancora, “L'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale richiede per la responsabilità nell'illecito amministrativo che la condotta attiva od omissiva abbia i caratteri della coscienza e volontarietà, sia la condotta medesima dolosa o colposa, pone una presunzione "iuris tantum" di colpa in chi ponga in essere o manchi di impedire un fatto vietato e rivesta una delle qualità che la legge espressamente contempli come costitutive dell'obbligo di tenere un comportamento diverso;
ne consegue che è legittima l'irrogazione della sanzione in assenza di deduzioni, da parte dell'opponente, atte a superare detta presunzione mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o dell'impossibilità di evitarlo tramite un diligente espletamento dei compiti connessi alla carica ricoperta. (Cass. civ. Sentenza n. 7143 del 25/05/2001).
Della responsabilità per il ruolo ed i doveri inerenti alla carica di legale rappresentante ricoperta, la ricorrente non può essere sollevata neanche laddove la stessa afferma con una nota del 16.03.2016 Con inviata alla a seguito della convocazione conseguente agli accertamenti, di avere ricoperto la carica di Amministratore ma che “della relativa gestione si occupavano i signori e PE
, sin dall'inizio ed in via esclusiva, per accordi orali intercorsi tra le parti”, “con il Persona_5 preciso accordo intercorso con i signori e che le quote PE Persona_5 societarie sarebbero state immediatamente cedute” e di “avere firmato, in tale veste, unicamente il contratto di locazione 1/12/2014 relativo ai locali di , via della Repubblica n. 2B”, e che il CP_1 pagina 6 di 11 contratto di cessione di quote societarie venne sottoscritto con tale nel marzo 2015 Persona_6
“dopo ripetute e insistenti richieste da parte della scrivente”., integrando una condotta inequivocabilmente colposa.
A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, si ritengono irrilevanti le testimonianze assunte infatti seppur alcuni lavoratori avevano abbiano dichiarato di non aver mai avuto contatti con la , né di averla mai conosciuta e/o incontrata, così che le assunzioni, i Parte_1 colloqui di lavoro, gli ordini relativi allo svolgimento delle mansioni, i pagamenti ed in genere ogni aspetto inerente la gestione operativa, amministrativa e contabile, sono tutti riconducibili direttamente all'operato di e ed altri testi hanno invece confermato un PE Persona_5
“coinvolgimento” della nella gestione della società (si veda proprio in particolare la Pt_1 testimonianza di , dottore commercialista che all'epoca dei fatti seguiva la società Persona_3 il quale ha riferito che la aveva sottoscritto la procura speciale che lo stesso aveva CP_2 Pt_1 inviato, in data 12/12/2014, al SUAP del Comune di Grosseto, con comunicazione unica trasmessa anche alla Camera di Commercio, corredata anche di documento di identità della con la quale Pt_1 veniva comunicato l'avvio dell'attività di ristorazione con somministrazione a , con apertura CP_1 della localizzazione in data 20/12/2014. Seppur lo stesso commercialista abbia riferito di aver avuto contatti prevalentemente con il sig. a lui presentatosi quale consulente amministrativo della Per_5
Viderò, ha confermato di aver parlato personalmente anche con la sig.ra “in quanto avevo Pt_1 bisogno della sua firma per fare le pratiche”.
L'odierna ricorrente ha dunque provveduto ad effettuare tutti gli adempimenti necessari per l'apertura del ristorante a partire dal mese di dicembre 2014 sottoscrivendo un contratto di locazione dei locali di via della Repubblica e un contratto di affitto di ramo d'azienda per la gestione dell'attività (per il quale ha assunto l'impegno economico di € 2.500+iva al mese sin dal dicembre 2014) e comunicando tramite il proprio commercialista munito di una regolare procura dalla stessa sottoscritta, l'avvio della stessa agli uffici competenti.
La prospettazione offerta dalla ricorrente risulta essere pertanto non corretta, si ritiene infatti che la unica proprietaria delle quote societarie e unica amministratrice della società nel periodo in Pt_1 questione, si sia sostanzialmente disinteressata delle sorti della società, della regolarità della sua gestione, pur essendo consapevole di esserne la sola responsabile sino al subentro del e pur Per_6 essendo a lei nota l'operatività e l'attività posta in essere a , in suo nome, dalla CP_1 CP_2
Non può essere considerata è una esimente la circostanza che la ricorrente fosse residente in un
[...] luogo lontano da dove veniva esercitata l'attività, né sarebbe esente da colpa, anche laddove avesse pagina 7 di 11 provato (e così non è stato) di essersi “prestata” per la sola costituzione della società; ancora, la non ha dimostrato di aver conferito ad altri alcuna specifica delega di funzioni, per il Pt_1 trasferimento di poteri e competenze regolarmente trascritto, in tal senso, l'asserita sussistenza di
“accordi orali intercorsi tra le parti”, rimasta sfornita di prova. L'aver “abbandonato” ad altri l'amministrazione e la gestione dell'attività fa emergere che la stessa ha tenuto un comportamento contrario agli obblighi di diligenza alla quale doveva adempiere per poter essere considerata esente da colpa, non risultando applicabile neanche l'esimente della buona fede, infatti come affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità “l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso”
(Cass. civ. n. 20219 del 31/07/2018; Cass. civ., sent. n.13610 dell'11/06/2007; Tribunale di Pisa, sent.
n. 159/2013).
In ragione della carica e del ruolo ricoperto la ricorrente era tenuta per legge ad assolvere gli obblighi nascenti proprio da detto incarico, sulla conduzione e gestione della società, in particolare per quanto oggi contestato, avrebbe dovuto, usando la normale diligenza, assicurare, garantire e verificare il rispetto delle norme relative all'occupazione dei lavoratori, intervenendo per evitare le situazioni di irregolarità riscontrate dall'Amministrazione.
Quanto, infine, agli ulteriori motivi di ricorso eccepiti dalla ricorrente, ovvero di non aver avuto notizia di ispezioni in essere da parte dell' , sostenendo di esserne venuta a conoscenza Controparte_1 solo dopo la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione e la lamentata omessa consegna da parte del personale ispettivo del verbale di primo accesso in qualità di presunto datore di lavoro risultano infondati è una circostanza rimasta indimostrata.
Contrariamente a quanto sostenuto, infatti, la ricorrente era a conoscenza dell'accertamento ispettivo Con prima della notifica del verbale unico di accertamento, in quanto con una nota dell'1/03/2016 la convocava la per il 21/03/2016 comunicandole di avere in corso accertamenti nei confronti Pt_1 della società “relativamente ai rapporti lavorativi svoltisi all'interno della sede CP_2 operativa sita in Via della Repubblica n. 2b “Ristorante Strike” all'ingresso dello stadio di CP_1 baseball , relativamente al periodo da dicembre 2014 al giugno 2015” per aver la Parte_2 stessa “rivestito la carica di Amministratore Unico della società relativamente al periodo dal pagina 8 di 11 22/09/2014 al 22/03/2015”. L'Amministrazione invitava la sig.ra produrre “eventuale atto Pt_1 di delega o altra documentazione avente data certa atta a comprovare la eventuale riconducibilità della gestione dei rapporti lavorativi a soggetti terzi”, avvertendola altresì che “non presentandosi senza giustificato motivo verranno adottati i provvedimenti sanzionatori previsti per legge per le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale eventualmente riscontrate”.
La in data 16.03.2019 comunicava di non poter essere presente all'incontro presentando solo Pt_1 delle memorie.
In merito alla lamentata mancata consegna del verbale di primo accesso alla ricorrente, come emerge dal doc. n. 5 (verbale di primo accesso ispettivo), in occasione del sopralluogo del 17.04.2015, gli agenti verbalizzanti trovarono a lavoro i sigg. , e ed il verbale Per_7 Per_8 Per_9 Per_4 venne consegnato al sig. qualificatosi come dipendente, come disposto dall' art. 33, comma Per_4
1, L. 133/2010, nel quale si prevede che, “Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:
a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione (…)”.
Tanto premesso, seppur sia ravvisabile la condotta colposa dell'amministratore unico alla data di consumazione degli illeciti, considerato il poco tempo in cui la stessa ha ricoperto la carica di amministratore sussistono giusti motivi per ricalcolare la misura della sanzione infatti l'art. 16 L.
689/1981 prevede l'applicazione della misura ridotta delle sanzioni in misura fissa anche in materia di collocamento obbligatorio. Poiché l'art. 16 prevede la misura ridotta nell'importo più favorevole tra il doppio del minimo e la terza parte del massimo, nel caso di sanzioni in misura fissa l'importo viene ridotto a 1/3 in fase di applicazione della misura ridotta, considerando la misura fissa quale massimo edittale.
Va detto inoltre che l'art. 6 comma 12. D. Lgs. 150/2011 prevede poi che "Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale": la questione concerne quindi la facoltà del Giudice di ridurre alla misura ridotta l'importo stabilito in misura fissa, posto che nel caso di specie il minimo e il massimo coincidono.
Rilevato ciò, in considerazione degli elevati importi sanzionatori, pur non potendosi ritenere legittima la condotta tenuta dalla ricorrente, emergendo altresì l'assenza di un comportamento gravemente pagina 9 di 11 fraudolento da parte della stessa, questo Giudice ritiene opportuno interpretare la norma applicando in sentenza la riduzione a 1/3 della sanzione individuando il minimum edittale nell'importo ridotto ex art. 16 per le sanzioni di cui al capo a) e b), mentre per le sanzioni di cui al capo C), D) ed E) deve essere Con confermato l'importo ingiunto. La pretesa sanzionatoria dell' deve essere pertanto rideterminata nel modo seguito indicato.
Per la violazione di cui al capo A) in relazione e impiegate per 60 giorni ciascuna, la Per_8 Per_10 sanzione base affievolita in ragione della successiva assunzione del 21.02.2015 è da € 1.300,00 ad €
10.400,00; la sanzione giornaliera è pari ad € 39,00. La misura minima per la base è pari ad € 1.300,00
e la misura ridotta per la sanzione in misura fissa di € 13,00 (pari ad € 39,00:3). Considerato che sono n. 2 lavoratori e n. 120 giornate, l'importo rideterminato è pari ad € 4.160,00 così calcolato € 1.300,00
x 2 lavoratori + € 13,00 x120 gg = 2600+1560 = € 4.160,00.
Per la violazione di cui al capo A) in relazione agli altri lavoratori individuati dal n. 3 al 9 (7 lavoratori) di cui alla pagina 3 dell'ordinanza impiegati per n. 303 giorni totali, la sanzione base è da € 1.950,00 ad
€ 15.600,00, la sanzione giornaliera è pari ad € 195,00. La misura minima per la base è pari ad €
1.950,00 e misura ridotta per la sanzione in misura fissa di € 65,00 (€ 195,00:3). Considerato che sono n. 7 lavoratori e n. 303 giorni totali l'importo rideterminato è pari ad € 33.345,00 così calcolato (€
1.950,00 x 7 lavoratori + € 65,00 x 303 gg=€ 13.650,00+ 19695= € 33.345,00
Le sanzioni sub A) e B) devono essere pertanto rideterminate nella somma di € 37.505,00
Per la violazione di cui al capo B) dell'ordinanza, la sanzione va da € 250 ad € 1.500,00, per ogni lavoratore, la sanzione rideterminata è pari ad € 2.250,00 così calcolata (€ 250,00 x 9 lavoratori = €
2.250,00.
Considerato che le sanzioni di cui al capo C), D) ed E) sono confermate, l'importo totale dovuto dal ricorrente a titolo di sanzione rideterminata è pari a complessivi € 41.949,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in riferimento allo scaglione di cui alla sanzione rideterminata come in dispositivo già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs.
149/2015.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in riferimento allo scaglione di cui alla sanzione rideterminata come in dispositivo già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs.
149/2015.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Con Condanna al pagamento in favore della della somma rideterminata di € 41.949,00. Parte_1
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_1
che liquida in complessivi € 5.331,20 oltre rimborso forfettario.
[...]
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 30 settembre 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
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