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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 05/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone di: dott. Aldo Gubitosi Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1098/23 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Salerno nel giudizio iscritto al n. 515/24, pubblicata il 4.10.2023
TRA
Ing. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Lenza Parte_1
Appellante
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti Giorgio Polverino e Chiara Polverino
Appellata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta, di precisazione delle conclusioni e da atti di costituzione
Svolgimento del processo
Si rinvia alla sentenza impugnata per il riassunto dello svolgimento del processo di primo grado, incluse le domande, le eccezioni e le deduzioni delle parti, in quanto l'esposizione contenuta in essa è completa, non richiede correzioni e può considerarsi già nota.
1 Con la sentenza n. 4210/2023, il Tribunale di Salerno, all'esito dell'istruttoria svolta, sulla domanda di pagamento formulata da nei confronti Parte_1 della ha così statuito: Controparte_1
1) Condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di compenso per attività professionale, della somma di € 11.500,00 oltre interessi legali dalla messa in mora del 18.05.12 fino al soddisfo;
2) Compensa integralmente le spese di lite e pone in misura paritaria a carico delle parti il compenso al CTU già liquidato in separato provvedimento”.
Il Tribunale ha attribuito rilievo dirimente, ai fini della decisione, all'accordo del
16.2.10, intercorso tra le parti, con il quale era stato pattuito il pagamento del complessivo importo di € 30.000,00 per l'attività professionale svolta dall'ing. in favore della Pt_1 Controparte_1
Premesso, in diritto, che l'accordo per la determinazione del compenso professionale può essere stipulato anche oralmente e che il contratto di prestazione d'opera, normalmente oneroso, può essere svolto gratuitamente, il giudice di primo grado ha, infatti, ritenuto che anche un “brogliaccio” con il quale venga pattuito un compenso notevolmente ridotto possa assumere rilievo laddove vi sia rappresentata la volontà delle parti e sia presente la sottoscrizione.
Sul punto, il Tribunale ha evidenziato, in primo luogo, il contenuto palese dell'accordo, con il quale era stato fissato liberamente in € 30.000.00 (“+ 1 caffè
e fattura a saldo”) il compenso dovuto all'ing. per la concessione del titolo Pt_1 edilizio, rinviando ad ulteriori e diverse pattuizioni tra il professionista e la Pt_2
- società permutataria di taluni terreni della nonché Controparte_1 appaltatrice dei lavori per la realizzazione di un opificio – la determinazione dell'ulteriore compenso per la progettazione e le pratiche amministrative, posto a carico della stessa Pt_2
Ha inoltre rilevato il primo giudice che l'ing. aveva riconosciuto la firma Pt_1 apposta sul documento del 16.02.2010, ma ne aveva disconosciuto il contenuto, senza, tuttavia, provare di aver apposto la sottoscrizione su un foglio bianco poi abusivamente riempito dall'altra parte, né che l'altro contraente ne avesse modificato o integrato il contenuto.
2 Ad integrazione del proprio convincimento in merito alla sussistenza di un accordo sul compenso tra le parti in causa, ha rilevato il Tribunale che dalla documentazione prodotta dalla convenuta si desumeva che la _1
, proprietaria di una vasta consistenza di terreni sita in Montecorvino
[...]
Pugliano, dopo aver ottenuto un permesso di costruire, con successiva variante, per la realizzazione di opifici industriali e commerciali, avvalendosi per la sola fase iniziale dell'opera dell'ing. aveva concluso con la FMC Unipersonale Pt_1 un contratto preliminare di permuta - stipulato il giorno successivo a quello della scrittura in contestazione – e poi un contratto di permuta del 15.7.11, avente ad oggetto una parte dei propri terreni e l'appalto per la realizzazione di un opificio Parte su una altra porzione di terreni;
con il primo contratto la si era accollata le spese dell'appalto, nonché, tra l'altro, le spese e gli onorari per la progettazione e le pratiche amministrative, attività affidata all'ing. indicato, quale Pt_1
Parte direttore dei lavori affidati all'impresa esecutrice unipersonale, nella successiva comunicazione di inizio lavori del 08.02.10,
Così ricostruita la vicenda, ha ritenuto il Tribunale che con la scrittura del
16.02.10 le parti originarie avessero inteso definire il loro rapporto, demandando la determinazione del compenso dell'ing. per la direzione dei lavori ad un Pt_1 successivo accordo da stipulare direttamente con la permutataria Pt_2 accordo evidentemente non rispettato da quest'ultima, come confermato dall'avvenuta iscrizione ipotecaria, per un importo di oltre € 205.000,00, eseguita dal nei confronti della società Pt_1 Pt_2
Conclusivamente, affermata la piena vincolatività dell'accordo del 16.2.10 - anche per effetto del mancato avveramento della condizione risolutiva ivi prevista – ed accertato l'avvenuto versamento, da parte della società attrice, dell'importo di € 18.500,00, il Tribunale ha condannato la stessa al pagamento della residua somma di € 11.500,00.
Avverso detta pronuncia, con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
ha proposto appello, affidato ad un unico articolato motivo, così Pt_1 concludendo:
“Voglia la Corte di Appello adita, in accoglimento del presente gravame, riformare ed annullare la Sentenza n° 4210/2023(RG 515/2014) resa dal
3 Tribunale di Salerno in persona del in data 04.10.2.023, Parte_3 pubblicata e notificata in pari data, relativamente ai capi indicati in narrativa, e per l'effetto:
1) condannare in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento in favore dell'appellante, a titolo di compenso per attivita' professionale, della somma di € 107.475,85(137.475,85 – 30.000 pagati nelle more), oltre interessi legali dalla messa in mora del 18.05.2.012 al soddisfo;
2) condannare al pagamento di spese (ctu compresa) e Controparte_1 compensi di doppio grado di giudizio, a distrarsi”
L'appellata si è costituita contestando la fondatezza dell'impugnazione e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Disposta la trattazione scritta, concessi i termini di cui all'articolo 352 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Motivi della decisione
Con il proposto appello l'appellante denuncia la violazione da parte del Tribunale degli artt. 115(disponibilità delle prove) e 116(valutazione delle prove) c.p.c. nonché' degli artt. 1325 e 2697c.c. (violazione e falsa applicazione di norme di diritto) e degli artt. 91 e segg. c.p.c. (condanna alle spese).
In particolare, con unico motivo, articolato in più doglianze, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sull'esistenza di un accordo sul compenso pari ad € 30.000,00 dando rilievo al documento datato 16.02.2010.
Assume che detto documento, da definirsi “brogliaccio”, difetta dei requisiti del contratto e che in esso non è fatta menzione della somma di € 30.000,00, ma solo di “30K”, indicazione numerica e letterale di cui l'appellante dichiara di non conoscere il significato.
Pur riconoscendo come propria la firma apposta in calce al documento,
l'appellante dichiara di disconoscerne il contenuto ed assume in proposito che il documento prodotto è stato redatto su un foglio bianco privo delle linee tipiche del foglio protocollo e come tale suscettibile di aggiunte e/o modifiche successive con la stessa grafia di chi ha scritto l'originario appunto, che, peraltro non risulta
4 sottoscritto neanche dal legale rappresentante della società _1
.
[...]
Sostiene che la proposta conciliativa avanzata dall'appellata all'udienza dell'8.06.2023, con la quale quest'ultima aveva proposto il pagamento di €
40.000,00 ad integrazione di quanto già corrisposto (€ 18.500,00) dimostra, per facta concludentia, l'inesistenza di qualsivoglia accordo tra le parti.
Censura il ragionamento logico seguito dal primo giudice nella parte in cui ha tratto conferma circa l'esistenza di un accordo sul compenso dalla documentazione allegata da parte convenuta nella memoria ex art. 183 cpc VI comma.
In particolare sostiene che il Tribunale “effettua alcune considerazioni prive di alcun supporto probatorio se non un suo libero convincimento, quando afferma che gli accordi indicati nel brogliaccio trovano un riscontro nella documentazione allegata da parte convenuta nella memoria ex art. 183 cpc VI comma,ovvero che l'Ing. avendo iscritto ipoteca per € 205.000,00 (replica di parte Pt_1 convenuta del 19.10.2.022) abbia cercato di recuperare ex post il credito vantato Parte verso dalla ”. Controparte_1
Deduce al riguardo che all'epoca della sottoscrizione del preliminare di permuta Parte del 17.02.2.010 da parte della e la , era stato già Controparte_1 rilasciato il provvedimento unico conclusivo 1189/2010 del 21.01.2.010, relativo alla sola progettazione architettonica ed allo studio di impatto ambientale commissionato da , mentre nel preliminare di permuta del Controparte_1
Parte 17.02.2.010 veniva previsto espressamente che si accollasse le spese del progetto architettonico di variante, progetto architettonico totalmente diverso da quello oggetto dell'incarico conferitogli dalla , circostanza Controparte_1 mai contestata dalla convenuta in primo grado.
Trattandosi di diversi incarichi, prosegue l'appellante, ha errato il primo giudice nel ritenere che egli avesse agito nei confronti della per il Controparte_1
Parte recupero del credito, rimasto impagato, vantato nei confronti della società per la realizzazione della variante, come confermato dall'offerta di pagamento formulata dall'appellata e dal fatto che la stessa avesse allegato che in merito
5 alle prestazioni in suo favore fosse intervenuto un accordo sul compenso pari ad
€ 30.000,00.
L'appello è infondato.
Va innanzitutto chiarito che secondo granitica giurisprudenza di legittimità “le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo – non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria – in alcun modo rappresentano riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 c.c., nel caso in cui non raggiungano l'effetto desiderato” (Cass. n. 5721/2019; Cass.
n. 18879/2015; Cass. n. 17016/2010; Cass. n. 4804/2007)
In applicazione di tale principio, alla proposta transattiva formulata dalla convenuta in sede di udienza di comparizione, fissata dopo la rimessione della causa sul ruolo, non può conferirsi natura di atto ricognitivo del debito stante il contesto nel quale essa è stata resa e la chiara volontà, desumibile anche dalla ricomprensione delle spese legali nell'offerta di pagamento, di pervenire alla conciliazione della lite, la cui definizione in primo grado è durata quasi un decennio.
Quanto al disconoscimento del contenuto della scrittura intercorsa tra le parti in causa operato dall'appellante, vale rammentare che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco, tutte le volte in cui il riempimento risulti contestato
"absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, postula la proposizione della querela di falso (v. Cass. n.
18234/2023;Cass. n. 21587/2019 Cass. n. 18664/2012; in quest'ultima pronuncia la Cassazione ha affermato che “la scrittura privata, una volta intervenuto il riconoscimento o un equipollente legale di questo, è assistita da una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità di essa al suo sottoscrittore. La difformità fra l'imputabilità formale del documento e l'effettiva titolarità della volontà che esso esprime, quando non attenga ad una intrinseca divergenza del contenuto, ma all'estrinseco collegamento dell'espressione apparente, non è accertabile con i normali mezzi di prova o di contestazione, ma
6 con lo speciale procedimento previsto dalla legge per infirmare il collegamento fra dichiarazione e sottoscrizione, cioè con la querela di falso”).
Nella specie l'appellante non solo non ha mai proposto querela di falso per contestare l'abusivo riempimento (abque pactis) del foglio firmato in bianco, ma neanche ha censurato specificamente quanto argomentato dal primo giudice sul punto ossia che “Parte attrice riconosce la firma apposta sull'accordo, ma ne disconosce il contenuto;
tuttavia, non ha provato di aver apposto la sottoscrizione su un foglio in bianco poi riempito dall'altra parte, né che l'altro contraente ne abbia modificato o integrato il contenuto”.
Non è contestabile, inoltre, che il documento, quand'anche esso voglia definirsi
“brogliaccio”, sia rappresentativo della volontà delle parti di convenire l'entità del compenso pattuito per le prestazioni professionali rese dall'ingegnere Pt_1
Come condivisibilmente rilevato dal giudice di primo grado in esso “veniva fissato liberamente in € 30.000.00 (+ 1 caffè e fattura a saldo) il compenso dovuto all'ing per la concessione del titolo edilizio;
e che in caso di approvazione Pt_1 della variante, l'ulteriore compenso (compreso nei costi tecnici) sarebbe stato posto a carico della con cui la era intenzionata a Pt_2 Controparte_1 stipulare una permuta del terreno su cui realizzare l'opificio industriale”.
La doglianza con la quale l'appellante sostiene insussistente l'accordo perché la sottoscrizione apposta sul documento appartiene a soggetto privo del potere rappresentativo della società , oltre ad essere inammissibile Controparte_1 perché formulata solo in tale sede, è anche infondata in quanto sulla stessa è apposto anche il timbro della società che rende riconducibile alla stessa la scrittura. Inoltre, l'assenza di potere rappresentativo di un ente da parte del sottoscrittore non rileva ove sia intervenuta la ratifica del legale rappresentante;
ratifica che evidentemente è avvenuta nel caso di specie visto che la società ha prodotto il documento invocandone la sua efficacia probatoria a sostegno della dedotta sussistenza dell'accordo sul compenso.
Quanto alla contestazione del significato della dicitura “30k” contenuta nella scrittura, cui il giudice di primo grado ha attribuito il significato di “€ 30.000,00”, si osserva che costituisce fatto notorio che la lettera "k" nell'ambito della finanza, del commercio e dei social media è comunemente usata come
7 abbreviazione per indicare "mille" in contesti numerici;
che il suddetto numero sia riferito alla moneta corrente (€), pur in assenza di specifica menzione, è chiaramente evincibile dall'espressione “con si chiude a 30k (o a 30k _1
-5k) + 1 caffè e fattura a saldo di . Pt_1
Sono, infine, sostanzialmente irrilevanti le ulteriori critiche alla sentenza prospettate nell'atto di appello perché colpiscono argomentazioni che il Tribunale ha posto solo ad colorandum, come facilmente si comprende dalla lettura della sentenza alle pagg. 9 e 10.
Ed infatti il rilievo dato ai rapporti tra l'ing. e la società permutataria del Pt_1
Parte terreno di proprietà della , la sono argomentazioni di Controparte_1 contorno, poste a supporto del convincimento in ordine al perfezionamento dell'esistenza di un accordo sul compenso con il quale le parti in causa avevano definito i propri rapporti. Parte Che l'ing. avesse realizzato un autonomo progetto in favore della o Pt_1 che quest'ultima si fosse accollata il costo del progetto di variante realizzato su Parte incarico della , che la avesse o meno adempiuto ai Controparte_1 propri obblighi nei confronti dell'ing. per l'attività professionale da questi Pt_1 espletata in suo favore, sono circostanze del tutto ininfluenti sulla ritenuta esistenza di un accordo sul compenso intervenuto tra le parti in causa con il quale le parti hanno evidentemente inteso definire i propri rapporti prima della stipula da parte della della permuta del terreno sul quale Controparte_1
Parte doveva essere realizzato il progetto in variante, di cui la si assumeva i relativi oneri di pagamento (v. contratti preliminare e definitivo di permuta).
Assume al riguardo rilievo la circostanza, desumibile dalla documentazione valorizzata dal primo giudice, che soltanto il giorno dopo la redazione di detta scrittura (avvenuta in data 16.02.210), ossia in data 17.02.2010, la _1
Parte
e la unipersonale stipulavano il preliminare di permuta del
[...] terreno;
sulla vincolatività dell'accordo sul compenso a definizione di ogni pretesa dell'ing. per la redazione del progetto di massima in favore Pt_1 dell'appellata (unica attività di cui il professionista ha comprovato di avere effettivamente espletato) assume altresì rilievo la circostanza che esso, come risulta dal ridetto documento, veniva sottoposto alla condizione risolutiva del
8 mancato rilascio del permesso in variante, i cui relativi oneri erano stati assunti dalla permutataria, e che tale condizione non si è verificata, in quanto, come rilevato dal primo giudice, la variante è stata approvata (provvedimento n.
05/11 del 04.03.11 del Comune di Montecorvino Pugliano).
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello va rigettato e confermata la sentenza appellata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante.
Infine, rilevato che l'impugnazione in esame è sottoposta alla disciplina di cui alla legge 228/2012 (che ha modificato l'art. 13 t.u. di cui al d.p.r. 30 maggio
2002 n. 115, introducendo dopo il comma 1 ter il comma 1 quater), l'appellante
è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dall'appellata liquidando il compenso professionale in € 3.800,00 oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso, IVA e CAP come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari, avv.ti Giorgio Polverino e Chiara
Polverino;
3) dichiara l'appellante tenuto al versamento di un ulteriore importo pari a quello per il contributo unificato (ex art. 13, comma 1-quater, del DPR
115/2002).
Così deciso in Salerno il 19 gennaio 2025 il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott. Aldo Gubitosi
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