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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/10/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 10.9.2025, svolta mediante il deposito di note telematiche, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n.3336/2024 promosso da Pt_1 da
elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Marcello Mastroianni n.14 Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Andrea Ranalli, che lo rappresenta e difende in forza di delega in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappr.te p.t., elett.te Controparte_1 dom.to in Frosinone, Piazza Gramsci n.4, nell'Ufficio Legale della Sede di Frosinone, presso CP_1
l'Avv. Maria A, Tuminelli, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura alle liti, in atti
- resistente -
Oggetto: indebito assistenziale
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.10.2024, ha convenuto in giudizio Parte_2
l' chiedendo di dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti dell'Istituto datate 23.12.2022 e CP_1
4.7.2024, aventi ad oggetto la richiesta di restituzione di somme asseritamente percepite in maniera indebita dall'attore dal 1°.10.2019 al 31.7.2024, sulla prestazione assistenziale in godimento (assegno sociale AS n. 04308242), per un importo di €.5.365,53.
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto l'irripetibilità delle somme richieste giusta applicazione dell'art.13 L. 412/91, giusta applicazione dei principi stabiliti in materia di indebito assistenziale per motivi reddituali, ripetibile soltanto a partire dal provvedimento che ne abbia accertata l'esistenza, nonché per l'assenza di prova circa la fondatezza della pretesa restitutoria.
Per l'effetto, l'attore ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare irripetibile l'indebito de quo e dunque di dichiarare l' tenuto a restituire quanto nel frattempo recuperato. Nel merito, l'attore CP_1 ha chiesto di rigettare la pretesa avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, comunque non provata. In via subordinata, sempre nel merito, il ricorrente ha chiesto di accertare l'esistenza e l'esatto ammontare dell'indebito nonché il periodo di riferimento e, ove esistente, dichiarare il concludente tenuto a restituire quanto effettivamente percepito in maniera indebita.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, perché gli indebiti, oggetto del giudizio, CP_1 erano sorti a seguito di una verifica incrociata realizzata tra l'Ente e i dati risultanti dall'Agenzia Delle
Entrate. In relazione ai redditi dichiarati dal ricorrente, nel corso del tempo, erano emerse difformità evidenti sia in riferimento a redditi propri, sia con riguardo ai redditi della coniuge. Gli indebiti erano ripetibili, stante l'omissione dolosa di dichiarazioni dei redditi da parte dell'attore e le loro difformità rispetto quanto risultante dai dati comunicati dall'Amministrazione finanziaria.
Sulle conclusioni indicate la causa è stata decisa con sentenza all'esito dell'udienza del 10.9.2025, svolta mediante il deposito di note telematiche.
La domanda attorea non può essere accolta.
Al fine di individuare il regime che governa l'indebito nella presente controversia, ben possono essere richiamate alcune affermazioni della giurisprudenza di legittimità e, in particolare, va considerato quanto si legge nella sentenza della Cassazione n.13915 del 20.5.2021, ove sono espressi i passaggi chiave della materia in esame.
La Cassazione ha evidenziato che in materia di indebito assistenziale non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art.52 L. n.88 del 1989 e dall'art.13 della
L. n.412 del 1991. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo, cfr. Cass. n.31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
È vero, in sostanza, che, come sostiene l' in materia di indebito assistenziale non si possa CP_1 fare applicazione della disciplina della L. n.412 del 1991, art.13, che si riferisce all'indebito previdenziale. Ma, deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale. La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando
(con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha evidenziato che "[...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n.
431 del 1993)".
Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che “[...] l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla [...] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica [...] dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore”.
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass.
n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018).
L' sostiene che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la regola sarebbe quella CP_1 di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto dell'art.42, co. 5, d.l. 269/2003, conv. in
L. 326/2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che «non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali». Sicché, secondo l'ente erogatore, dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c.
Tale conclusione, in conformità con quanto espresso da Cass. n.28771 dei 2018 citata, non può però essere condivisa, in quanto le disposizioni richiamate non implicano un necessario contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, previsioni comprese, secondo la della Corte di
Cassazione nel quadro normativo costituito dal D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, dal D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (cfr. Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006,
n. 7048; Cass. n. 1446 del 2008; Cass 26 aprile 2002, n. 6091).
La disposizione in commento, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa, ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste.
Dunque non può dirsi che la disposizione in questione abbia l'effetto di escludere l'indebito derivante dal venire meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale.
Anzi, dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate si trae conferma del principio secondo il quale l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
In definitiva. la Cassazione (Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n.28771 dei
2018) ha affermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens.
Questo è il principio di diritto sancito da Cass. n.28771/2018: "a) nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033
c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali"; b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l' art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del
1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento".
Nel caso di specie, l' , con note datate 23.12.2022 e 4.7.2024, ha chiesto la restituzione di CP_1 quanto pagato all'attore in maniera indebita dal 1°.10.2019 al 31.7.2024, sulla prestazione assistenziale in godimento (assegno sociale AS n. 04308242), per un importo di €.5.365,53.
Come evidenziato dalla richiamata giurisprudenza accertata la mancanza del requisito reddituale, nella specie incontestata, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
Nel caso in esame l'erogazione indebita è pienamente addebitabile all'attore.
Invero, dalla documentazione in atti emerge che: a) l'attore è titolare di pensione Cat. VOART
n.018330033026477, dal luglio 2019 e di pensione Cat. AS n.04308242, dall'ottobre 2019; b) in data
19.10.2022, l'attore ha presentato all'ente domanda di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale sulla pensione Cat. VOART, dichiarando redditi coniugali pari zero;
c) la predetta domanda
è stata respinta dall' per la seguente motivazione: “La dichiarazione dei redditi dichiarati nella CP_1 domanda non corrisponde a quelli dichiarati alla Agenzia Delle Entrate”; d) l' a seguito di una CP_1 verifica dei redditi, ha emesso quindi la nota di ricalcolo del 23.12.2022 sulla base dei redditi comunicati all'Agenzia delle Entrate per l'anno 2020, dalla quale scaturiva un indebito su pensione cat. AS per l'importo di €.2.697,47, relativo al periodo dal gennaio 2021 al gennaio 202,3 per rideterminazione dell'importo spettante;
e) a seguito delle verifiche effettuate, erano invero risultate difformità reddituali rilevate anche dalla stessa Agenzia delle Entrate. La stessa infatti ha provveduto a liquidare: 1) la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2020 il 10.5.2023, a fronte di una prima dichiarazione del 20.9.2021 e ad una integrazione del 24.11.2022; 2) la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2021 presentata il 20.9.2022 in data 6.5.2024. La dichiarazione per l'anno d'imposta 2022 risultava ancora in fase di liquidazione;
f) in data 29.6,2024, all'esito della comunicazione dei redditi per l'anno 2021 (inferiori rispetto al 2020), l' ha riliquidato CP_1
d'ufficio la pensione cat. AS e dalla riliquidazione è scaturito un credito di €.4.283,42 dal gennaio
2022 al luglio 2024; g) in data 2.7/2024 l'attore ha presentato domanda di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale su pensione cat. AS dichiarando questa volta redditi propri corretti e redditi del coniuge pari a zero;
h) l'Ente in sede di verifica, ha accertato che i redditi propri e del coniuge dichiarati erano in realtà difformi da quelli da dichiarati ed accertati dall'Agenzia delle Entrate ed ha quindi provveduto in data 4.7.2024 al ricalcolo della prestazione dalla data di decorrenza. Da tale ricalcolo è derivato un debito di €.2.668,06 per il periodo dal dall'ottobre 2019 al luglio 2024.
Gli indebiti, oggetto del giudizio, sono quindi emersi a seguito di una verifica incrociata operata dall' con i dati risultanti dall'Agenzia Delle Entrate. I redditi, propri e della coniuge, dichiarati CP_1 dal ricorrente nel corso del tempo risultano difformi dai redditi effettivi. Gli indebiti sono quindi ripetibili, stante l'omissione dolosa di dichiarazioni dei redditi veritiere da parte dell'attore, dichiarazioni che sono risultate difformi rispetto quanto risultante dai dati comunicati dall'Amministrazione finanziaria.
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, deve ritenersi la piena ripetibilità dell'indebito contestato dall' al ricorrente con le note datate 23.12.2022 e 4.7.2024. CP_1
In definitiva, per le motivazioni esposte, il ricorso va rigettato.
Dichiara parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese di lite, in base al novellato CP_1 art. 152 disp. att. c.p.c., poiché il ricorrente ha dimostrato che il reddito imponibile IRPEF del proprio nucleo familiare non supera il doppio del reddito stabilito dagli artt.76, 1°, 2° e 3° comma, e 77 del
D.P.R. 30.5.2002, n. 115.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta a rimborsare all'Istituto le spese di lite.
Frosinone, 14/10/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi