Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 16/06/2025, n. 4497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4497 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04497/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01484/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1484 del 2022, proposto da
LE AG, CO CC, NI BE, NN NA, NN PA, HE AS, NI VI OT, CO CE, RI LA LE, AN De AR, EG NO, UI IC, VI BA, AT ON, NI NO, NE AN, CI UN, SA IE, MA IC, TO VE, EL NA Varone, rappresentati e difesi dall'avvocato HE Dulvi Corcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. M_D GCMM REG2021 0001800 dell'11.06.2021 (delibera n. 7416 del plenum 10 giugno 2021 Consiglio della Magistratura Militare) adottato dal Plenum del Consiglio della Magistratura Militare, partecipato ai ricorrenti in data 23 dicembre 2021, con il quale il CMM ha richiamato, a motivazione del diniego ivi espresso, il parere reso dal Ministero della Difesa in data 16 marzo 2021, con prot. M_D GUDC REG2021 001233308 (mai notificato ai ricorrenti) con il quale ha negato e/o prestato diniego al riconoscimento ed alla conseguente corresponsione dell'indennità di amministrazione richiesta dai ricorrenti a mezzo apposita istanza, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale, allo stato non conosciuto e, comunque, incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso, ivi compreso il prefato parere del Ministero Difesa prot. M_D GUDC REG2021 001233308 del 16 marzo 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 15 maggio 2025 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 21.02.2022 e depositato il 17.03.2022, i ricorrenti meglio indicati in epigrafe adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Napoli, al fine di ottenere l'annullamento dei provvedimenti meglio indicati in epigrafe.
Esponevano in fatto di essere tutti militari, incardinati nei diversi ruoli delle FF.AA. ed in servizio presso il Tribunale Militare di Napoli, coadiuvando gli addetti alle cancellerie ed adoperandosi per il corretto funzionamento delle stesse.
In data 19.02.2020 i predetti trasmettevano al Tribunale Militare di Napoli, un’istanza finalizzata a vedersi riconosciuta l’erogazione della cd. indennità giudiziaria (indennità d’amministrazione) ex L. n. 221/1988, nonché L. n. 51/1989.
In data 23.12.2021, il Tribunale Militare di Napoli rendeva edotti gli istanti circa il diniego all’accoglimento delle richieste in questione, trasmettendo integralmente la delibera di Plenum del Consiglio della Magistratura Militare n. 7416 prot. M_D GCMM REG2021 0001800, in uno al parere negativo espresso dal Ministero della Difesa con prot. MD GUDC REG 2021 001233308 del 16 marzo 2021.
Avverso detti esiti provvedimentali i ricorrenti insorgevano, sollevando a tal riguardo plurimi profili di doglianza e, in particolare, “violazione e/o falsa applicazione l. n. 221 del 22.06.1988 – violazione e/o falsa applicazione l. n. 51 del 15.02.1989 – violazione e/o falsa applicazione art. 3 c. 60 l. n. 537/1993”.
In estrema quanto doverosa sintesi, i ricorrenti sostenevano che tali norme, integrate dalla giurisprudenza amministrativa, avevano riconosciuto il diritto all’indennità a tutto il personale effettivamente impegnato in attività amministrative presso uffici giudiziari, indipendentemente dall’appartenenza formale ai ruoli dell’amministrazione giudiziaria.
In tesi, la ratio della normativa era compensare il servizio intenso e delicato connesso al funzionamento degli uffici, senza distinzioni tra personale di ruolo, comandato o distaccato.
Si evidenziava, infine, che lo stesso Consiglio della Magistratura Militare, nella delibera impugnata, riconosceva la legittimità della spettanza delle richieste somme in linea teorica, ma si dichiarava incompetente a disporne l’erogazione.
In data 21.03.2022 si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa a mezzo dell’Avvocatura erariale.
In data 25.03.2022 venivano depositati nell’interesse del Ministero costituito atti inconferenti con la causa in esame e riguardanti un diverso contenzioso.
All’udienza pubblica del giorno 15.05.2025, assenti le parti, il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe tratteneva definitivamente la causa in decisione.
Tutto ciò premesso, le doglianze formulate in atti sono infondate e, pertanto, non possono essere accolte.
In primo luogo, l'Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa, con parere prot. M_D GUDC REG2021 001233308 del 16 marzo 2021, ha chiarito in modo inequivocabile l'incompatibilità strutturale tra l'indennità giudiziaria e il trattamento economico del personale militare.
L'indennità giudiziaria, concepita come compensazione accessoria per il servizio intensivo e ininterrotto nelle cancellerie giudiziarie, non può cumularsi con le indennità operative di cui già godono i militari, classificate anch'esse come trattamenti accessori.
Tale incompatibilità discende direttamente dal disposto dell'art. 3, comma 63 della Legge 537/1993, il quale vieta espressamente la cumulazione di emolumenti accessori tra amministrazione di appartenenza e amministrazione utilizzatrice.
La pretesa dei ricorrenti di percepire entrambe le indennità comporterebbe un'assurda disparità di trattamento tra militari impegnati in funzioni di polizia giudiziaria e quelli addetti ad attività amministrative, alterando i principi di coerenza dell'ordinamento retributivo delle Forze Armate.
In secondo luogo, la natura speciale del regime giuridico-militare costituisce un ostacolo insormontabile all'applicazione analogica della Legge 221/1988.
Mentre il personale civile distaccato presso uffici giudiziari rientra esplicitamente nel novero dei beneficiari previsti dalla Legge 51/1989, il legislatore ha deliberatamente omesso di includere il personale militare, segnalando la necessità di una disciplina settoriale ad hoc .
L'Ufficio Legislativo ha ribadito che l'attribuzione di nuovi emolumenti al personale militare richiede necessariamente l'adozione di specifiche disposizioni normative, idonee a definire requisiti, condizioni di compatibilità e copertura finanziaria, in ossequio ai principi di tipicità e legalità della spesa pubblica.
L'assenza di tale quadro regolatorio rende giuridicamente infondata ogni pretesa automatica al riconoscimento dell'indennità.
In terzo luogo, il Consiglio della Magistratura Militare, nella delibera impugnata, ha correttamente declinato ogni competenza in materia, riconoscendo che le proprie attribuzioni istituzionali non includono il potere di disporre l'erogazione concreta dell'indennità.
Pur condividendo in linea di principio le argomentazioni funzionalistiche espresse nel parere del Consiglio di Stato n. 334/2019 – secondo cui l'indennità spetterebbe a chiunque svolga effettivamente funzioni amministrative, indipendentemente dall'inquadramento organico – il CMM ha dovuto prendere atto dei vincoli giuridici rappresentati dall'Ufficio Legislativo.
Tale forma di autocontenimento rientra nella corretta dialettica tra organi costituzionali e amministrativi, rispettando il riparto di competenze definito dall'ordinamento.
Infine, la giurisprudenza amministrativa invocata dai ricorrenti risulta inapplicabile al caso concreto.
Le sentenze citate, infatti, riguardano esclusivamente personale civile distaccato presso magistrature ordinarie o speciali, mai personale militare caratterizzato da un regime retributivo autonomo e incompatibile.
L'estensione acritica di tali pronunce al contesto militare ignorerebbe la ratio della Legge 537/1993, che subordina l'applicabilità dell'indennità giudiziaria alla preventiva verifica di compatibilità con i trattamenti accessori già previsti per le categorie interessate.
Pertanto, la delibera impugnata non solo rispetta i parametri legali, ma rappresenta un esercizio di doverosa prudenza amministrativa, evitando di creare sperequazioni e oneri privi di copertura normativa.
La richiesta di annullamento si rivela dunque priva di fondamento sotto ogni profilo giuridico. L'impugnativa, pertanto, merita di essere respinta in ogni sua parte.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e della minima ed imprecisa attività defensionale svolta, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sede di Napoli, Sezione VII, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfredo Giuseppe Allegretta | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO