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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 2609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2609 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di OL, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo generale 559/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 52/2021, pubblicata in data 5 gennaio 2021, del tribunale di OL Nord,
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli Avv.
[...] C.F._2
Massimo Garzilli (C.F. ) e Giuseppe Mazzarella (C.F. C.F._3
) e con gli stessi elettivamente domiciliati in OL al C.F._4
Corso Umberto I n. 293 giusta procura alle liti agli atti
Appellanti
E
(C.F. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._5
difesa dagli Avv.ti Giacomo Migliaccio (C.F. ) e Rita Di C.F._6
Marino (C.F. ) e con gli stessi elettivamente domiciliata in C.F._7
Mugnano di OL (Na) al Viale Menna n. 10, giusta procura alle liti agli atti
1 Appellata
Conclusioni
All'udienza di discussione del 22 maggio 2025 le parti hanno concluso come da verbale.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 24 maggio 2017, la signora , premesso di essere proprietaria degli immobili in Controparte_1
Melito di OL (Na) alla Via E. De Nicola n. 8 già n. 12, e precisamente appartamento al piano secondo, interno 5, e due locali garage posti al piano seminterrato con interni n. 8 e 9, proponeva azione di rilascio nei confronti dei signori e , rispettivamente comodatario e Parte_1 Parte_2
occupante sine titulo dei predetti immobili.
A sostegno, assumeva:
- di essere proprietaria dei beni oggetto di causa giusta atto per Notar
del 2 maggio 2016 con il quale gli immobili le erano stati Persona_1
ceduti a titolo gratuito e in esecuzione dell'accordo di separazione dal coniuge
; SO
- che gli immobili erano pervenuti al giusta atto di compravendita per ER
Notar del 15 marzo 2013 stipulato tra la dante causa, Per_3 Parte_2
, e l'avente causa, nel quale si prevedeva
[...] SO
l'occupazione senza corresponsione di indennità da parte della venditrice;
- che in data 01 aprile 2013 il coniuge aveva sottoscritto con ER Pt_1
contratto di comodato a uso gratuito dei predetti immobili di durata
[...]
annuale;
2 - che l'istante invitata e diffidava , occupante sine titulo, Parte_2
al rilascio immediato dell'immobile e delle sue pertinenze;
- che l'istante notificava, altresì, atto stragiudiziale nei confronti di Pt_1
comunicando formale e sostanziale disdetta del contratto di comodato
[...]
d'uso per la scadenza del 01 aprile 2016;
- preso atto dell'esito negativo del tentativo stragiudiziale, CP_1
esercitava, quindi, azione giudiziaria di rilascio degli immobili in
[...]
Melito di OL (Na), Via E. De Nicola n. 8 già n. 12, nei confronti dei convenuti, , per scadenza del contratto di comodato, e Parte_1 Parte_2
, quale occupante sine titulo, chiedendone la condanna all'immediato
[...]
rilascio degli immobili oltre risarcimento danni per l'illegittima occupazione.
A.b.) Si costituivano, con un'unica difesa, i convenuti eccependo,
preliminarmente, l'inammissibilità delle domande proposte e, nel merito, la loro infondatezza rappresentando, in particolare, che:
- acquistava i beni in oggetto con contratto di SO
compravendita per Notar del 15 marzo 2013 (rep. n. 91564 – racc. Persona_4
n. 34415) stipulato con;
Parte_2
- che era la compagna convivente di , un Parte_2 Parte_1
imprenditore edile il quale si era avvalso, nello svolgimento della sua attività,
quale cottimista, di nei cui confronti aveva un debito di € SO
8.400,00 a saldo di lavori eseguiti;
- che il versando in uno stato di forte crisi economica, decise, Pt_1
d'accordo con il , di dare luogo a una operazione fittizia in cui il ER ER
avrebbe acquistato l'appartamento e i box di proprietà della compagna del l'importo che avrebbe ricevuto dalla Pt_1 Parte_2 ER
3 Banca, a titolo di mutuo, sarebbe stato versato al e alla per Pt_1 Pt_2
ripianare la grave esposizione debitoria;
- che il si sarebbe fatto carico della restituzione dei ratei del mutuo alla Pt_1
Banca, in luogo del , e, in cambio, questi avrebbe ricevuto un aggio di € ER
5.000,00; il tutto previa intesa che la avrebbe riacquistato la proprietà Pt_2
dei beni, una volta ripianati tutti i debiti del nei confronti del;
Pt_1 ER
- che, pertanto, la vendita apparentemente stipulata tra (dante causa ER
della ricorrente ) e dissimulava, in Controparte_1 Parte_2
realtà, una operazione ben più complessa, ovvero un mutuo garantito da patto commissorio, così violando il divieto di patto commissorio.
Chiedevano quindi “in via preliminare e gradata: 1) Dichiarare il ricorso
inammissibile per i superiori motivi;
2) Dichiarare la nullità del ricorso per
indeterminatezza del suo oggetto;
3) Dichiarare il ricorso improcedibile per il
mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione.
Nel merito: 4) Accertare e dichiarare incidentalmente la simulazione del
contratto di compravendita per Notar del 15.03.13 (Rep. n. 91564 Persona_4
– Racc. n. 34415) con cui il Sig. acquistava dalla Sig.ra SO
i beni immobili facenti parte del fabbricato sito in Melito di Parte_2
OL, alla via Enrico De Nicola n. 12 A. Sempre incidenter tantum accertare e
dichiarare la nullità del negozio dissimulato (vendita a scopo di garanzia) ai
sensi del combinato disposto degli artt. 1344 e 1418 c.c.; 5) Rigettare il ricorso
perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertare l'insussistenza del
diritto della ricorrente ad ottenere il rilascio degli immobili da parte dei
resistenti, alla luce di tutto quanto esposto in narrativa. 6) In ogni caso,
condannare la ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite, da distrarsi
4 ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
A.c) Ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dalla sola parte resistente, stante l'irrilevanza di quella di parte ricorrente in quanto afferente circostanze incontestate, il tribunale rinviava la causa per la decisione all'udienza del 5 gennaio 2021. All'esito, decideva così statuendo:
“a) accoglie la domanda e, per l'effetto;
b) condanna e all'immediato rilascio in Parte_1 Parte_2
favore di degli immobili esattamente indicati in atti, liberi Controparte_1
e vuoti da persona e da cose, anche interposte;
c) condanna e al pagamento in favore Parte_1 Parte_2
del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 80,00 per spese, euro 2.430,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura
del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Migliaccio Giacomo e Rita Di Martino”.
A.d) Rigettata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento incidentale della pretesa simulazione, che, secondo parte ricorrente avrebbe dovuto essere oggetto di domanda autonoma, il giudice a quo
ne riconosceva, tuttavia, nel merito, l'infondatezza disponendone il rigetto.
E infatti, richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “il divieto del patto commissorio si estende a qualsiasi negozio, ancorchè
di per sè astrattamente lecito, allorché esso venga impiegato per conseguire il
fine concreto, riprovato dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore,
costringendolo al trasferimento di un bene a scopo di garanzia nell'ipotesi di
mancato adempimento di un'obbligazione assunta” e che “allorchè venga dedotta
la nullità di un contratto di compravendita siccome dissimulante un patto
commissorio, la simulazione costituisce la causa petendi, cioè il fatto rivelatore
del vietato patto posto a base dell'azione di nullità del contratto, sicchè il relativo 5 accertamento non è soggetto alle limitazioni ex art. 1417 c.c., quanto alla prova
testimoniale, essendo volta a far valere l'illiceità ex lege del negozio
dissimulato”, rilevava tuttavia che dall'istruttoria svolta non era emerso alcun elemento da cui desumere la malafede della ricorrente . Controparte_1
Premesso che “per opporre la simulazione al terzo che abbia acquistato dal
titolare apparente, al fine di integrare il requisito della malafede necessario ai
sensi dell'art. 1415 c.c., non è sufficiente neppure la mera scienza della
simulazione, richiedendosi che il terzo abbia proceduto all'acquisto per effetto
della simulazione, nel senso che, accordandosi con il titolare apparente, abbia
inteso favorire il simulato alienante, allo scopo di consolidare rispetto agli altri
terzi, la finalità pratica perseguita con la simulazione, ovvero abbia voluto
personalmente profittare della simulazione stessa in danno del simulato
alienante” il tribunale riteneva che, nel caso di specie, i resistenti non avevano né
allegato né provato alcuna situazione di malafede della ricorrente, limitandosi a dolersi di una situazione di mera conoscenza della denunciata operazione negoziale che la , ex moglie del , “non poteva non avere”. CP_1 ER
Considerato, quindi, che il solo elemento della mera scienza, pur dove accertato, non è comunque sufficiente a integrare la malafede del terzo, il Giudice
a quo rigettava l'eccezione di nullità del contratto di compravendita stipulato tra e , per poi procedere all'esame della Parte_2 SO
domanda di rilascio, di cui riconosceva la fondatezza nei confronti di entrambi i convenuti che, per l'effetto, condannava al rilascio dell'immobile conteso.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponevano appello e Parte_1
, da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si Parte_2
6 rimanda quale parte espressa della presente decisione, sulla base di un unico articolato motivo così rubricato:
“Violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 1415 cod. civ. in relazione
all'art. 2744 cod. civ. – Vizio di motivazione” dolendosi della decisione di rigetto dell'eccepita nullità del contratto di compravendita stipulato in data 15 marzo
2013 tra e , fondata sulla violazione del Parte_2 SO
divieto di patto commissorio, denunciando omessa decisione ed erronea applicazione dell'art. 1415 c.c. in relazione all'eccepito art. 2744 c.c. che avrebbe generato, nel giudice di prime cure, l'evidente confusione tra nullità del contratto e buona fede del terzo acquirente.
Gli appellanti, in particolare, lamentavano l'errore di diritto commesso dal tribunale, richiamando e basando la sua decisione sull'art. 1415 c.c. (che riguarda gli effetti della simulazione rispetto ai terzi in buona fede) da ritenersi, secondo la prospettazione di e , del tutto inconferente rispetto al caso in Pt_1 Pt_2
questione.
Lamentavano che il tribunale non avrebbe colto il punto centrale della difesa,
articolata in ordine all'accertamento, chiesto in via incidentale, della nullità di un contratto (quello tra e ) per vizio genetico della causa Pt_2 ER
(violazione del divieto di patto commissorio) e, quindi, assolutamente estranea al tema, rilevato, invece, dal giudice di primo grado, dell'opponibilità di un contratto simulato al terzo acquirente.
Denunciavano, quindi, l'omessa decisione in ordine alla focale eccezione di nullità del contratto ex art. 2744 c.c., frettolosamente superata dal richiamo all'inconferente normativa di cui all'art. 1415 c.c..
Evidenziavano l'irrilevanza, nel caso di specie, della buona fede del terzo
7 acquirente ( ), segnalando che la pronuncia di nullità di un Controparte_1
contratto, in quanto contrario al divieto di cui all'art. 2744 c.c., produce effetti retroattivamente, ex tunc, travolgendo i diritti acquistati dai terzi, siano essi in buona fede o mala fede, da ritenersi “a non domino”, così contestando la decisione di rigetto dell'eccezione di nullità, erroneamente basata sulla pretesa mancanza di prova della mala fede di . CP_1
Per questa via, gli appellanti evidenziavano, altresì, l'irrilevanza delle altre questioni affrontate dal giudice ai fini della decisione, in particolare la distinzione tra azione di rivendica (reale) e azione restitutoria (personale) nonché
l'interpretazione di specifiche clausole del contratto di comodato, in essere tra e poiché la nullità del contratto di acquisto pregiudica, in radice, ER Pt_1
la titolarità del diritto di . Controparte_1
In ultimo, denunziavano l'errata valutazione del materiale istruttorio,
dolendosi della decisione laddove il tribunale, dopo aver correttamente riconosciuto l'ammissibilità della prova testimoniale, avrebbe frettolosamente esaminato le risultanze istruttorie che, invece, secondo la prospettazione di parte appellante, confermerebbero i fatti posti a fondamento della loro difesa,
dimostrando, in particolare, la pressione esercitata da e la funzione di ER
garanzia assunta dal trasferimento dell'immobile.
Gli appellanti, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado e previa sospensione dell'impugnata decisione, così concludevano:
“- in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- in accoglimento del presente gravame, previa riforma totale della sentenza gravata, accertare e dichiarare, in via incidentale, la nullità dell'atto di acquisto del
15 marzo 2013 (rep. n. 91564 – racc. n. 34415) stipulato tra e SO
, in violazione del divieto del patto commissorio ex art. 2744 Parte_2
8 cod. civ., con ogni ulteriore conseguenza di legge in termini di opponibilità del contratto nullo alla avente causa a non domino;
Controparte_1
- per lo effetto, rigettare la domanda di restituzione degli immobili per cui è causa proposta da nei confronti di e di Controparte_1 Parte_2
, per la inesistenza di qualsivoglia diritto in capo alla intimante che Parte_1
ne possa giustificare la restituzione;
- condannare al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1
doppio grado di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari ex art. 93 c.p.c.”.
B.b.) Si costituiva in giudizio parte appellata che resisteva con diffuse argomentazioni all'impugnazione, così concludendo:
“In via preliminare sia rigettata la formulata richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza. Si conclude poi perché sia l'appello dichiarato inammissibile, improponibile e totalmente infondato. Andrà pertanto rigettato con conferma della sentenza di I grado e consequenziale condanna per essi appellanti alle spese e competenze del presente grado di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari”.
B.c.) Sospesa la provvisoria esecutorietà della impugnata sentenza,
limitatamente al capo di condanna dei resistenti, odierni appellanti, all'immediato rilascio degli immobili in favore della controparte, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per essere decisa.
C – Analisi dei motivi di appello
L'appello, pur contenendo critiche condivisibili riguardo al percorso motivazionale seguito del tribunale, nel merito non può condurre alla riforma della sentenza gravata, per le ragioni che seguono.
C.a.) In primo luogo si evidenzia che l'appellante ha rappresentato – la cosa ha la sua evidente importanza, come vedremo – di avere impugnato, innanzi al tribunale di OL Nord, in via principale e diretta l'atto con il quale Parte_2
9 vendeva l'immobile, oggetto della richiesta di rilascio da parte della Pt_2
, a , e da quest'ultimo trasferito alla odierna CP_1 SO
ricorrente/appellata in data 2.5.2016 in forza degli accordi di separazione,
giudizio che ha assunto il n. 10544/2018.
La corte ha chiesto notizia dello stato di quel giudizio che risulta sospeso in attesa della decisione del presente appello.
Occorrerebbe porre in risalto come semmai sarebbe logicamente pregiudiziale quel giudizio a questo e non viceversa, posto che in questa sede è stato chiesto soltanto un sindacato incidentale – senza nessuna efficacia di giudicato – sulla validità della vendita posta in essere tra il e la , ai fini di ER Pt_2
'legittimare' la successiva proprietà trasferita in capo alla , che qui CP_1
agisce per il rilascio degli immobili.
Nel caso in esame, inoltre, manca la partecipazione al giudizio del e la ER
cosa è tutt'altro che irrilevante anche, come si sta per esaminare, da un punto di vista istruttorio.
C.b.) Tanto premesso, va immediatamente osservato che i convenuti
[...]
, pur nella commistione dei differenti profili di resistenza alla domanda CP_2
della , avendo fatto anche riferimento alla “simulazione” dell'atto di CP_1
vendita della in favore del – cosa che può avere in parte Pt_2 ER
generato l'equivoco in cui è incorso il tribunale – intendevano sostanzialmente eccepire che quell'operazione si inseriva nel più ampio contesto di una situazione tramite la quale, il , creditore del coniuge della , ER Pt_1 Pt_2
acquistava gli immobili per i quali è causa in violazione del divieto del patto commissorio ex art. 2744 c.c.: in pratica la vendita 'simulava', in senso atecnico,
una vendita a scopo di garanzia e non con causa di scambio, essendo finalizzata a
10 garantire la restituzione di un prestito, in mancanza della quale la proprietà era ceduta al , o per meglio dire, ceduta al , non sarebbe stata ER ER
retrocessa alla . Pt_2
In questi termini, pertanto, non era alle norme riguardanti la simulazione e,
quindi, l'opponibilità al terzo – la – che occorreva fare riferimento, ma CP_1
a quelle della nullità della vendita tra e la , in conseguenza della ER Pt_2
quale anche il successivo trasferimento alla , in forza del principio CP_1
quod nullum est nullum producit effectum, veniva a mancare, costituendo un trasferimento a non domino.
Sicché, posto che nel nostro ordinamento quel principio può subire deroghe in virtù dell'integrarsi di altre fattispecie, per vedere legittimato l'acquisto della dovrebbero sussistere i presupposti previsti dall'art. 2652 n. 6 c.c., CP_1
secondo il quale “Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi in buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.”.
In pratica occorrono le seguenti condizioni: che il terzo acquirente sia in buona fede;
che abbia trascritto il suo titolo e che sia stato trascritto anche il titolo nullo del suo dante causa;
che la trascrizione della domanda di nullità sia successiva alla sua trascrizione e sia stata effettuata dopo che siano decorsi cinque anni dalla trascrizione dell'atto impugnato.
Presumendosi che sia l'atto di vendita per notar del 15.3.2013 in favore Per_3
del , sia quello per notar del 2.5.2016 in favore della , ER Per_1 CP_1
in quanto atti notarili, siano stati trascritti, dando per non censurata l'affermazione di buona fede della , a bene vedere, comunque, non è CP_1
11 stato dedotto e tantomeno provato che la domanda giudiziale proposta dai
[...]
, ai fini della declaratoria di nullità dell'atto per notar del CP_2 Per_3
15.3.2013, sia stata trascritta, considerato che costa agli atti il solo atto di citazione e non sono stati prodotti altri atti relativi a tale giudizio, ma solo rappresentato che tale domanda è stata proposta e che il giudizio ha assunto il numero di rg 10544/2018.
C.c.) In ogni caso, gli appellanti, dopo avere censurato la decisione di primo grado riguardo all'errore commesso dal tribunale in relazione all'applicazione delle norme in tema di simulazione e di opponibilità al terzo in buona fede, hanno dedicato, nel merito, relativamente alla prova dell'esistenza del patto commissorio, il solo paragrafo 7, 'ripercorrendo' esclusivamente le dichiarazioni dei due testi escussi in prima istanza in virtù delle quali ritengono essere stato assolto l'onere della prova su di loro gravante, senza nessuna ulteriore deduzione,
precisazione, o richiamo ed illustrazione di documentazione.
Deve, innanzi tutto evidenziarsi che, in termini generali e da un punto di vista logico genera, comunque, dubbi la costruzione delle circostanze e delle modalità
attraverso le quali si sarebbe giunti al prestito in favore del considerato Pt_1
che il , già creditore di oltre 8.000,00 euro, invece di pretendere la ER
restituzione di tale somma, avrebbe contratto a sua volta un mutuo con la banca
'fittiziamente' per far fronte all'acquisto nei confronti della , ma, in Pt_2
realtà, per dare la somma presa in prestito al al fine di permettergli di Pt_1
ripianare le ulteriori esposizioni debitorie nei confronti di terzi soggetti,
garantendosi la restituzione con la vendita dell'immobile.
Se si passa ad esaminare il contenuto delle deposizioni testimoniali quella di risulta essere, in verità, assai poco probante, attesa la sua Testimone_1
12 assoluta genericità, visto che riferisce di circostanza per sentito dire (“So”) o che erano notorie (“era fatto notorio pertanto ne ero a conoscenza anche io” – “ho sentito che doveva pagare il mutuo al ”), senza precisare la fonte Pt_1 ER
della sua conoscenza circa l'accordo di retrocedere gli immobili una volta restituito il prestito, pur dichiarando di non essere stato presente alla sottoscrizione del contratto di vendita, né di sapere nulla della restituzione a del mutuo mediante assegni, tantomeno sulle somme da restituire, ER
riferendo solo che i due litigavano perché non si “trovavano” sull'importo.
Riguardo alla testimonianza di egli, dopo aver dichiarato di Testimone_2
conoscere i fatti in quanto ex socio del e attuale idraulico del ER Pt_1
sostiene che era debitore del per lavori idraulici Parte_1 ER
(dovrebbe supporsi siano gli 8.400,00 euro indicati) e in ragione di ciò “decisero di simulare l'acquisto di un mutuo” – che, però, come sappiamo, era contratto dal
– e che se il non avesse pagato l'immobile sarebbe diventato del ER Pt_1
; conferma, evidentemente a rettifica della precedente dichiarazione, ER
genericamente il capo 4 secondo cui il mutuo sarebbe servito per ripianare altri debiti del ma dichiara di non potere dire nulla relativamente al capo 5, Pt_1
che si riferisce proprio all'accordo di restituzione del bene una volta pagati i debiti nei confronti del , “perché non ricordo da chi dei due mi venne ER
riferito”, quindi potrebbe essere anche da parte del con valenza Pt_1
assolutamente nulla perché proveniente dalla parte;
di non sapere nulla riguardo al capo 6; che il fatto che dovesse restituire le rate del mutuo al gli era ER
stato riferito da entrambi, ma di non sapere nulla relativamente alle modalità, né
di avere mai assistito alla restituzione di somme, tantomeno di sapere se il pretendeva, per far riacquistare la proprietà, somme di gran lunga ER
13 superiori al prezzo della compravendita.
E' evidente che anche le dichiarazioni di sono assolutamente Testimone_2
imprecise e inidonee a supportare gli assunti dei resistenti, oggi appellanti.
Inoltre, pur volendo prescindere da quanto già osservato circa il fatto che gli appellanti hanno del tutto omesso in questa sede di spiegare le difese svolte in primo grado o di indicare documentazione a supporto delle proprie tesi,
illustrando i risultati di prova che quella documentazione avrebbe dovuto garantire – anzi, addirittura, persino mancando di operare un generico richiamo alla stessa – a voler esaminare i documenti prodotti sebbene non tenuta, questa corte deve osservare che gli assegni sono tutti intestati a soggetti terzi e non vi sono elementi, neppure, come visto, offerti dalle riportate incerte deposizioni, che consentano di collegarli alla supposta operazione di vendita/mutuo allegata.
Mentre, relativamente alla dichiarazione prodotta del 17.4.2013, a firma asseritamente del , da cui dovrebbe emergere la finalità di restituzione del ER
bene ad estinzione delle passività del nei confronti del , oltre ad Pt_1 ER
apparire incongrua rispetto al complesso dell'operazione denunciata, visto che non si fa cenno alcuno al mutuo contratto, subordinando il pagamento dopo il ritrasferimento e non viceversa – oltretutto per un debito parzialmente vantato anche da e per un importo 'imputabile' al di poco più di Testimone_2 ER
16.000,00 euro – non può non rilevarsi che essa è asseritamente a firma di un soggetto che non è in lite in questo giudizio, rispetto alla quale neppure potrebbe pretendersi, pertanto, che sia opponibile alla o che questa possa CP_1
disconoscerne la sottoscrizione, argomentazione che vale anche per la restante documentazione prodotta.
Ogni altra argomentazione del tribunale che ha condotto all'accoglimento della
14 domanda di rilascio, riguardante i rapporti di comodato o in forza dei quali la e il si trovano nell'immobile, non è stata censurata nell'atto di Pt_2 Pt_1
appello, da ciò discendendo, in conseguenza di quanto esposto, il rigetto del gravame.
D – Le spese
Non vi sono ragioni per derogare alla regola della soccombenza relativamente alle spese del grado (valore indeterminato di bassa complessità), con liquidazione nei minimi, considerati i rilievi d'ufficio e la parziale infondatezza di parte delle difese svolte dalla riguardo alla fattispecie applicata dal tribunale per CP_1
risolvere la controversia, avuto riguardo all'ulteriore principio espresso dal giudice di legittimità per il quale <
del soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia".>> (Cass. nn.
968/2022 e 26113/2023), trattandosi, comunque, di causa relativa a rilascio di immobile detenuto in comodato gratuito, sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit...
P.Q.M.
La Corte d'appello di OL, sezione VI civile, definitivamente pronunciando
15 sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti a rifondere le spese del grado che liquida, con attribuzione al procuratore dell'appellata, in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
OL, così deciso all'udienza del 22 maggio 2025
Il cons. rel est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di OL, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo generale 559/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 52/2021, pubblicata in data 5 gennaio 2021, del tribunale di OL Nord,
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli Avv.
[...] C.F._2
Massimo Garzilli (C.F. ) e Giuseppe Mazzarella (C.F. C.F._3
) e con gli stessi elettivamente domiciliati in OL al C.F._4
Corso Umberto I n. 293 giusta procura alle liti agli atti
Appellanti
E
(C.F. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._5
difesa dagli Avv.ti Giacomo Migliaccio (C.F. ) e Rita Di C.F._6
Marino (C.F. ) e con gli stessi elettivamente domiciliata in C.F._7
Mugnano di OL (Na) al Viale Menna n. 10, giusta procura alle liti agli atti
1 Appellata
Conclusioni
All'udienza di discussione del 22 maggio 2025 le parti hanno concluso come da verbale.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 24 maggio 2017, la signora , premesso di essere proprietaria degli immobili in Controparte_1
Melito di OL (Na) alla Via E. De Nicola n. 8 già n. 12, e precisamente appartamento al piano secondo, interno 5, e due locali garage posti al piano seminterrato con interni n. 8 e 9, proponeva azione di rilascio nei confronti dei signori e , rispettivamente comodatario e Parte_1 Parte_2
occupante sine titulo dei predetti immobili.
A sostegno, assumeva:
- di essere proprietaria dei beni oggetto di causa giusta atto per Notar
del 2 maggio 2016 con il quale gli immobili le erano stati Persona_1
ceduti a titolo gratuito e in esecuzione dell'accordo di separazione dal coniuge
; SO
- che gli immobili erano pervenuti al giusta atto di compravendita per ER
Notar del 15 marzo 2013 stipulato tra la dante causa, Per_3 Parte_2
, e l'avente causa, nel quale si prevedeva
[...] SO
l'occupazione senza corresponsione di indennità da parte della venditrice;
- che in data 01 aprile 2013 il coniuge aveva sottoscritto con ER Pt_1
contratto di comodato a uso gratuito dei predetti immobili di durata
[...]
annuale;
2 - che l'istante invitata e diffidava , occupante sine titulo, Parte_2
al rilascio immediato dell'immobile e delle sue pertinenze;
- che l'istante notificava, altresì, atto stragiudiziale nei confronti di Pt_1
comunicando formale e sostanziale disdetta del contratto di comodato
[...]
d'uso per la scadenza del 01 aprile 2016;
- preso atto dell'esito negativo del tentativo stragiudiziale, CP_1
esercitava, quindi, azione giudiziaria di rilascio degli immobili in
[...]
Melito di OL (Na), Via E. De Nicola n. 8 già n. 12, nei confronti dei convenuti, , per scadenza del contratto di comodato, e Parte_1 Parte_2
, quale occupante sine titulo, chiedendone la condanna all'immediato
[...]
rilascio degli immobili oltre risarcimento danni per l'illegittima occupazione.
A.b.) Si costituivano, con un'unica difesa, i convenuti eccependo,
preliminarmente, l'inammissibilità delle domande proposte e, nel merito, la loro infondatezza rappresentando, in particolare, che:
- acquistava i beni in oggetto con contratto di SO
compravendita per Notar del 15 marzo 2013 (rep. n. 91564 – racc. Persona_4
n. 34415) stipulato con;
Parte_2
- che era la compagna convivente di , un Parte_2 Parte_1
imprenditore edile il quale si era avvalso, nello svolgimento della sua attività,
quale cottimista, di nei cui confronti aveva un debito di € SO
8.400,00 a saldo di lavori eseguiti;
- che il versando in uno stato di forte crisi economica, decise, Pt_1
d'accordo con il , di dare luogo a una operazione fittizia in cui il ER ER
avrebbe acquistato l'appartamento e i box di proprietà della compagna del l'importo che avrebbe ricevuto dalla Pt_1 Parte_2 ER
3 Banca, a titolo di mutuo, sarebbe stato versato al e alla per Pt_1 Pt_2
ripianare la grave esposizione debitoria;
- che il si sarebbe fatto carico della restituzione dei ratei del mutuo alla Pt_1
Banca, in luogo del , e, in cambio, questi avrebbe ricevuto un aggio di € ER
5.000,00; il tutto previa intesa che la avrebbe riacquistato la proprietà Pt_2
dei beni, una volta ripianati tutti i debiti del nei confronti del;
Pt_1 ER
- che, pertanto, la vendita apparentemente stipulata tra (dante causa ER
della ricorrente ) e dissimulava, in Controparte_1 Parte_2
realtà, una operazione ben più complessa, ovvero un mutuo garantito da patto commissorio, così violando il divieto di patto commissorio.
Chiedevano quindi “in via preliminare e gradata: 1) Dichiarare il ricorso
inammissibile per i superiori motivi;
2) Dichiarare la nullità del ricorso per
indeterminatezza del suo oggetto;
3) Dichiarare il ricorso improcedibile per il
mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione.
Nel merito: 4) Accertare e dichiarare incidentalmente la simulazione del
contratto di compravendita per Notar del 15.03.13 (Rep. n. 91564 Persona_4
– Racc. n. 34415) con cui il Sig. acquistava dalla Sig.ra SO
i beni immobili facenti parte del fabbricato sito in Melito di Parte_2
OL, alla via Enrico De Nicola n. 12 A. Sempre incidenter tantum accertare e
dichiarare la nullità del negozio dissimulato (vendita a scopo di garanzia) ai
sensi del combinato disposto degli artt. 1344 e 1418 c.c.; 5) Rigettare il ricorso
perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertare l'insussistenza del
diritto della ricorrente ad ottenere il rilascio degli immobili da parte dei
resistenti, alla luce di tutto quanto esposto in narrativa. 6) In ogni caso,
condannare la ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite, da distrarsi
4 ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
A.c) Ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dalla sola parte resistente, stante l'irrilevanza di quella di parte ricorrente in quanto afferente circostanze incontestate, il tribunale rinviava la causa per la decisione all'udienza del 5 gennaio 2021. All'esito, decideva così statuendo:
“a) accoglie la domanda e, per l'effetto;
b) condanna e all'immediato rilascio in Parte_1 Parte_2
favore di degli immobili esattamente indicati in atti, liberi Controparte_1
e vuoti da persona e da cose, anche interposte;
c) condanna e al pagamento in favore Parte_1 Parte_2
del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 80,00 per spese, euro 2.430,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura
del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Migliaccio Giacomo e Rita Di Martino”.
A.d) Rigettata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento incidentale della pretesa simulazione, che, secondo parte ricorrente avrebbe dovuto essere oggetto di domanda autonoma, il giudice a quo
ne riconosceva, tuttavia, nel merito, l'infondatezza disponendone il rigetto.
E infatti, richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “il divieto del patto commissorio si estende a qualsiasi negozio, ancorchè
di per sè astrattamente lecito, allorché esso venga impiegato per conseguire il
fine concreto, riprovato dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore,
costringendolo al trasferimento di un bene a scopo di garanzia nell'ipotesi di
mancato adempimento di un'obbligazione assunta” e che “allorchè venga dedotta
la nullità di un contratto di compravendita siccome dissimulante un patto
commissorio, la simulazione costituisce la causa petendi, cioè il fatto rivelatore
del vietato patto posto a base dell'azione di nullità del contratto, sicchè il relativo 5 accertamento non è soggetto alle limitazioni ex art. 1417 c.c., quanto alla prova
testimoniale, essendo volta a far valere l'illiceità ex lege del negozio
dissimulato”, rilevava tuttavia che dall'istruttoria svolta non era emerso alcun elemento da cui desumere la malafede della ricorrente . Controparte_1
Premesso che “per opporre la simulazione al terzo che abbia acquistato dal
titolare apparente, al fine di integrare il requisito della malafede necessario ai
sensi dell'art. 1415 c.c., non è sufficiente neppure la mera scienza della
simulazione, richiedendosi che il terzo abbia proceduto all'acquisto per effetto
della simulazione, nel senso che, accordandosi con il titolare apparente, abbia
inteso favorire il simulato alienante, allo scopo di consolidare rispetto agli altri
terzi, la finalità pratica perseguita con la simulazione, ovvero abbia voluto
personalmente profittare della simulazione stessa in danno del simulato
alienante” il tribunale riteneva che, nel caso di specie, i resistenti non avevano né
allegato né provato alcuna situazione di malafede della ricorrente, limitandosi a dolersi di una situazione di mera conoscenza della denunciata operazione negoziale che la , ex moglie del , “non poteva non avere”. CP_1 ER
Considerato, quindi, che il solo elemento della mera scienza, pur dove accertato, non è comunque sufficiente a integrare la malafede del terzo, il Giudice
a quo rigettava l'eccezione di nullità del contratto di compravendita stipulato tra e , per poi procedere all'esame della Parte_2 SO
domanda di rilascio, di cui riconosceva la fondatezza nei confronti di entrambi i convenuti che, per l'effetto, condannava al rilascio dell'immobile conteso.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponevano appello e Parte_1
, da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si Parte_2
6 rimanda quale parte espressa della presente decisione, sulla base di un unico articolato motivo così rubricato:
“Violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 1415 cod. civ. in relazione
all'art. 2744 cod. civ. – Vizio di motivazione” dolendosi della decisione di rigetto dell'eccepita nullità del contratto di compravendita stipulato in data 15 marzo
2013 tra e , fondata sulla violazione del Parte_2 SO
divieto di patto commissorio, denunciando omessa decisione ed erronea applicazione dell'art. 1415 c.c. in relazione all'eccepito art. 2744 c.c. che avrebbe generato, nel giudice di prime cure, l'evidente confusione tra nullità del contratto e buona fede del terzo acquirente.
Gli appellanti, in particolare, lamentavano l'errore di diritto commesso dal tribunale, richiamando e basando la sua decisione sull'art. 1415 c.c. (che riguarda gli effetti della simulazione rispetto ai terzi in buona fede) da ritenersi, secondo la prospettazione di e , del tutto inconferente rispetto al caso in Pt_1 Pt_2
questione.
Lamentavano che il tribunale non avrebbe colto il punto centrale della difesa,
articolata in ordine all'accertamento, chiesto in via incidentale, della nullità di un contratto (quello tra e ) per vizio genetico della causa Pt_2 ER
(violazione del divieto di patto commissorio) e, quindi, assolutamente estranea al tema, rilevato, invece, dal giudice di primo grado, dell'opponibilità di un contratto simulato al terzo acquirente.
Denunciavano, quindi, l'omessa decisione in ordine alla focale eccezione di nullità del contratto ex art. 2744 c.c., frettolosamente superata dal richiamo all'inconferente normativa di cui all'art. 1415 c.c..
Evidenziavano l'irrilevanza, nel caso di specie, della buona fede del terzo
7 acquirente ( ), segnalando che la pronuncia di nullità di un Controparte_1
contratto, in quanto contrario al divieto di cui all'art. 2744 c.c., produce effetti retroattivamente, ex tunc, travolgendo i diritti acquistati dai terzi, siano essi in buona fede o mala fede, da ritenersi “a non domino”, così contestando la decisione di rigetto dell'eccezione di nullità, erroneamente basata sulla pretesa mancanza di prova della mala fede di . CP_1
Per questa via, gli appellanti evidenziavano, altresì, l'irrilevanza delle altre questioni affrontate dal giudice ai fini della decisione, in particolare la distinzione tra azione di rivendica (reale) e azione restitutoria (personale) nonché
l'interpretazione di specifiche clausole del contratto di comodato, in essere tra e poiché la nullità del contratto di acquisto pregiudica, in radice, ER Pt_1
la titolarità del diritto di . Controparte_1
In ultimo, denunziavano l'errata valutazione del materiale istruttorio,
dolendosi della decisione laddove il tribunale, dopo aver correttamente riconosciuto l'ammissibilità della prova testimoniale, avrebbe frettolosamente esaminato le risultanze istruttorie che, invece, secondo la prospettazione di parte appellante, confermerebbero i fatti posti a fondamento della loro difesa,
dimostrando, in particolare, la pressione esercitata da e la funzione di ER
garanzia assunta dal trasferimento dell'immobile.
Gli appellanti, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado e previa sospensione dell'impugnata decisione, così concludevano:
“- in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- in accoglimento del presente gravame, previa riforma totale della sentenza gravata, accertare e dichiarare, in via incidentale, la nullità dell'atto di acquisto del
15 marzo 2013 (rep. n. 91564 – racc. n. 34415) stipulato tra e SO
, in violazione del divieto del patto commissorio ex art. 2744 Parte_2
8 cod. civ., con ogni ulteriore conseguenza di legge in termini di opponibilità del contratto nullo alla avente causa a non domino;
Controparte_1
- per lo effetto, rigettare la domanda di restituzione degli immobili per cui è causa proposta da nei confronti di e di Controparte_1 Parte_2
, per la inesistenza di qualsivoglia diritto in capo alla intimante che Parte_1
ne possa giustificare la restituzione;
- condannare al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1
doppio grado di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari ex art. 93 c.p.c.”.
B.b.) Si costituiva in giudizio parte appellata che resisteva con diffuse argomentazioni all'impugnazione, così concludendo:
“In via preliminare sia rigettata la formulata richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza. Si conclude poi perché sia l'appello dichiarato inammissibile, improponibile e totalmente infondato. Andrà pertanto rigettato con conferma della sentenza di I grado e consequenziale condanna per essi appellanti alle spese e competenze del presente grado di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari”.
B.c.) Sospesa la provvisoria esecutorietà della impugnata sentenza,
limitatamente al capo di condanna dei resistenti, odierni appellanti, all'immediato rilascio degli immobili in favore della controparte, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per essere decisa.
C – Analisi dei motivi di appello
L'appello, pur contenendo critiche condivisibili riguardo al percorso motivazionale seguito del tribunale, nel merito non può condurre alla riforma della sentenza gravata, per le ragioni che seguono.
C.a.) In primo luogo si evidenzia che l'appellante ha rappresentato – la cosa ha la sua evidente importanza, come vedremo – di avere impugnato, innanzi al tribunale di OL Nord, in via principale e diretta l'atto con il quale Parte_2
9 vendeva l'immobile, oggetto della richiesta di rilascio da parte della Pt_2
, a , e da quest'ultimo trasferito alla odierna CP_1 SO
ricorrente/appellata in data 2.5.2016 in forza degli accordi di separazione,
giudizio che ha assunto il n. 10544/2018.
La corte ha chiesto notizia dello stato di quel giudizio che risulta sospeso in attesa della decisione del presente appello.
Occorrerebbe porre in risalto come semmai sarebbe logicamente pregiudiziale quel giudizio a questo e non viceversa, posto che in questa sede è stato chiesto soltanto un sindacato incidentale – senza nessuna efficacia di giudicato – sulla validità della vendita posta in essere tra il e la , ai fini di ER Pt_2
'legittimare' la successiva proprietà trasferita in capo alla , che qui CP_1
agisce per il rilascio degli immobili.
Nel caso in esame, inoltre, manca la partecipazione al giudizio del e la ER
cosa è tutt'altro che irrilevante anche, come si sta per esaminare, da un punto di vista istruttorio.
C.b.) Tanto premesso, va immediatamente osservato che i convenuti
[...]
, pur nella commistione dei differenti profili di resistenza alla domanda CP_2
della , avendo fatto anche riferimento alla “simulazione” dell'atto di CP_1
vendita della in favore del – cosa che può avere in parte Pt_2 ER
generato l'equivoco in cui è incorso il tribunale – intendevano sostanzialmente eccepire che quell'operazione si inseriva nel più ampio contesto di una situazione tramite la quale, il , creditore del coniuge della , ER Pt_1 Pt_2
acquistava gli immobili per i quali è causa in violazione del divieto del patto commissorio ex art. 2744 c.c.: in pratica la vendita 'simulava', in senso atecnico,
una vendita a scopo di garanzia e non con causa di scambio, essendo finalizzata a
10 garantire la restituzione di un prestito, in mancanza della quale la proprietà era ceduta al , o per meglio dire, ceduta al , non sarebbe stata ER ER
retrocessa alla . Pt_2
In questi termini, pertanto, non era alle norme riguardanti la simulazione e,
quindi, l'opponibilità al terzo – la – che occorreva fare riferimento, ma CP_1
a quelle della nullità della vendita tra e la , in conseguenza della ER Pt_2
quale anche il successivo trasferimento alla , in forza del principio CP_1
quod nullum est nullum producit effectum, veniva a mancare, costituendo un trasferimento a non domino.
Sicché, posto che nel nostro ordinamento quel principio può subire deroghe in virtù dell'integrarsi di altre fattispecie, per vedere legittimato l'acquisto della dovrebbero sussistere i presupposti previsti dall'art. 2652 n. 6 c.c., CP_1
secondo il quale “Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi in buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.”.
In pratica occorrono le seguenti condizioni: che il terzo acquirente sia in buona fede;
che abbia trascritto il suo titolo e che sia stato trascritto anche il titolo nullo del suo dante causa;
che la trascrizione della domanda di nullità sia successiva alla sua trascrizione e sia stata effettuata dopo che siano decorsi cinque anni dalla trascrizione dell'atto impugnato.
Presumendosi che sia l'atto di vendita per notar del 15.3.2013 in favore Per_3
del , sia quello per notar del 2.5.2016 in favore della , ER Per_1 CP_1
in quanto atti notarili, siano stati trascritti, dando per non censurata l'affermazione di buona fede della , a bene vedere, comunque, non è CP_1
11 stato dedotto e tantomeno provato che la domanda giudiziale proposta dai
[...]
, ai fini della declaratoria di nullità dell'atto per notar del CP_2 Per_3
15.3.2013, sia stata trascritta, considerato che costa agli atti il solo atto di citazione e non sono stati prodotti altri atti relativi a tale giudizio, ma solo rappresentato che tale domanda è stata proposta e che il giudizio ha assunto il numero di rg 10544/2018.
C.c.) In ogni caso, gli appellanti, dopo avere censurato la decisione di primo grado riguardo all'errore commesso dal tribunale in relazione all'applicazione delle norme in tema di simulazione e di opponibilità al terzo in buona fede, hanno dedicato, nel merito, relativamente alla prova dell'esistenza del patto commissorio, il solo paragrafo 7, 'ripercorrendo' esclusivamente le dichiarazioni dei due testi escussi in prima istanza in virtù delle quali ritengono essere stato assolto l'onere della prova su di loro gravante, senza nessuna ulteriore deduzione,
precisazione, o richiamo ed illustrazione di documentazione.
Deve, innanzi tutto evidenziarsi che, in termini generali e da un punto di vista logico genera, comunque, dubbi la costruzione delle circostanze e delle modalità
attraverso le quali si sarebbe giunti al prestito in favore del considerato Pt_1
che il , già creditore di oltre 8.000,00 euro, invece di pretendere la ER
restituzione di tale somma, avrebbe contratto a sua volta un mutuo con la banca
'fittiziamente' per far fronte all'acquisto nei confronti della , ma, in Pt_2
realtà, per dare la somma presa in prestito al al fine di permettergli di Pt_1
ripianare le ulteriori esposizioni debitorie nei confronti di terzi soggetti,
garantendosi la restituzione con la vendita dell'immobile.
Se si passa ad esaminare il contenuto delle deposizioni testimoniali quella di risulta essere, in verità, assai poco probante, attesa la sua Testimone_1
12 assoluta genericità, visto che riferisce di circostanza per sentito dire (“So”) o che erano notorie (“era fatto notorio pertanto ne ero a conoscenza anche io” – “ho sentito che doveva pagare il mutuo al ”), senza precisare la fonte Pt_1 ER
della sua conoscenza circa l'accordo di retrocedere gli immobili una volta restituito il prestito, pur dichiarando di non essere stato presente alla sottoscrizione del contratto di vendita, né di sapere nulla della restituzione a del mutuo mediante assegni, tantomeno sulle somme da restituire, ER
riferendo solo che i due litigavano perché non si “trovavano” sull'importo.
Riguardo alla testimonianza di egli, dopo aver dichiarato di Testimone_2
conoscere i fatti in quanto ex socio del e attuale idraulico del ER Pt_1
sostiene che era debitore del per lavori idraulici Parte_1 ER
(dovrebbe supporsi siano gli 8.400,00 euro indicati) e in ragione di ciò “decisero di simulare l'acquisto di un mutuo” – che, però, come sappiamo, era contratto dal
– e che se il non avesse pagato l'immobile sarebbe diventato del ER Pt_1
; conferma, evidentemente a rettifica della precedente dichiarazione, ER
genericamente il capo 4 secondo cui il mutuo sarebbe servito per ripianare altri debiti del ma dichiara di non potere dire nulla relativamente al capo 5, Pt_1
che si riferisce proprio all'accordo di restituzione del bene una volta pagati i debiti nei confronti del , “perché non ricordo da chi dei due mi venne ER
riferito”, quindi potrebbe essere anche da parte del con valenza Pt_1
assolutamente nulla perché proveniente dalla parte;
di non sapere nulla riguardo al capo 6; che il fatto che dovesse restituire le rate del mutuo al gli era ER
stato riferito da entrambi, ma di non sapere nulla relativamente alle modalità, né
di avere mai assistito alla restituzione di somme, tantomeno di sapere se il pretendeva, per far riacquistare la proprietà, somme di gran lunga ER
13 superiori al prezzo della compravendita.
E' evidente che anche le dichiarazioni di sono assolutamente Testimone_2
imprecise e inidonee a supportare gli assunti dei resistenti, oggi appellanti.
Inoltre, pur volendo prescindere da quanto già osservato circa il fatto che gli appellanti hanno del tutto omesso in questa sede di spiegare le difese svolte in primo grado o di indicare documentazione a supporto delle proprie tesi,
illustrando i risultati di prova che quella documentazione avrebbe dovuto garantire – anzi, addirittura, persino mancando di operare un generico richiamo alla stessa – a voler esaminare i documenti prodotti sebbene non tenuta, questa corte deve osservare che gli assegni sono tutti intestati a soggetti terzi e non vi sono elementi, neppure, come visto, offerti dalle riportate incerte deposizioni, che consentano di collegarli alla supposta operazione di vendita/mutuo allegata.
Mentre, relativamente alla dichiarazione prodotta del 17.4.2013, a firma asseritamente del , da cui dovrebbe emergere la finalità di restituzione del ER
bene ad estinzione delle passività del nei confronti del , oltre ad Pt_1 ER
apparire incongrua rispetto al complesso dell'operazione denunciata, visto che non si fa cenno alcuno al mutuo contratto, subordinando il pagamento dopo il ritrasferimento e non viceversa – oltretutto per un debito parzialmente vantato anche da e per un importo 'imputabile' al di poco più di Testimone_2 ER
16.000,00 euro – non può non rilevarsi che essa è asseritamente a firma di un soggetto che non è in lite in questo giudizio, rispetto alla quale neppure potrebbe pretendersi, pertanto, che sia opponibile alla o che questa possa CP_1
disconoscerne la sottoscrizione, argomentazione che vale anche per la restante documentazione prodotta.
Ogni altra argomentazione del tribunale che ha condotto all'accoglimento della
14 domanda di rilascio, riguardante i rapporti di comodato o in forza dei quali la e il si trovano nell'immobile, non è stata censurata nell'atto di Pt_2 Pt_1
appello, da ciò discendendo, in conseguenza di quanto esposto, il rigetto del gravame.
D – Le spese
Non vi sono ragioni per derogare alla regola della soccombenza relativamente alle spese del grado (valore indeterminato di bassa complessità), con liquidazione nei minimi, considerati i rilievi d'ufficio e la parziale infondatezza di parte delle difese svolte dalla riguardo alla fattispecie applicata dal tribunale per CP_1
risolvere la controversia, avuto riguardo all'ulteriore principio espresso dal giudice di legittimità per il quale <
del soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia".>> (Cass. nn.
968/2022 e 26113/2023), trattandosi, comunque, di causa relativa a rilascio di immobile detenuto in comodato gratuito, sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit...
P.Q.M.
La Corte d'appello di OL, sezione VI civile, definitivamente pronunciando
15 sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti a rifondere le spese del grado che liquida, con attribuzione al procuratore dell'appellata, in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
OL, così deciso all'udienza del 22 maggio 2025
Il cons. rel est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
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