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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/10/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa BR TA Presidente rel.
dr. Barbara Fatale Consigliera
dr. Domenico Ottavio Siclari G.O.A.
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 200 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
, con l'avv. LAMPASI SONIA, Parte_1
appellante
E
, con l'avv. IIRITANO FABIO, CP_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n.
103/2023, pubblicata in data 01/02/2023; opposizione a decreto ingiuntivo n 82/18 del 10.5.2018.
FATTO.
1. ha notificato in data 17/05/2018 alla il decreto ingiuntivo n CP_1 Parte_1
82/18, del 10/05/18 avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto pari alla complessiva somma di
€ 5.942,93 maturato in diversi periodi di lavoro alle dipendenze della predetta società, e segnatamente € 3.374,60 dal 1/07/10 al 05/10/12, € 1769,00 per il periodo 03/11/14 al 31/12/15, €
799,33 per il periodo 01/01/2016 al 06/07/16 (il tutto secondo le risultanze del CUD e/o dei conteggi eseguiti dall'Ufficio vertenze della UIL.).
1 2.Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione deducendo l'erroneo Parte_1 calcolo dei contributi, e comunque il versamento di tutto quanto dovuto tramite bonifici bancari e in contanti.
3.Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il lavoratore ha tra l'altro contestato gli avvenuti pagamenti deducendo:
-che < i bonifici effettuati in data 20.12.2012 e 11.7.2013, fanno riferimento ad ulteriori crediti vantati dal per le retribuzioni dei periodi precedenti che non erano state tempestivamente CP_1 versate. Infatti, la causale del bonifico dell'11.7.2013 è genericamente “buste paga anno 2012”, senza alcuna specificazione in merito (v. allegato n. 3 del fascicolo di parte).Poiché la società era ancora debitrice nei confronti del della somma di € 491,25 quale saldo delle retribuzioni di CP_1 febbraio e marzo 2012 (v. allegato n. 4 del fascicolo di parte, costituente dalle buste paga di febbraio e marzo 2012 e relativi pagamenti), il pagamento dell'11.7.2013 deve essere imputato al debito scaduto, e tra i debiti scaduti al più antico ex art. 1193 c.c.>;
-che < Per quanto riguarda i bonifici di pagamento dell'08.09.2016, 27.10.2016 e 22.12.2016, indicanti il presunto pagamento della busta paga di luglio 2016, si fa presente che anche tali pagamenti devono essere correttamente imputati a crediti retributivi del sig. precedenti al CP_1 mese di luglio 2016. Infatti, la società era ancora debitrice nei confronti del della somma CP_1 di € 1.769,98 quale saldo delle retribuzioni di agosto, settembre 2014 e marzo, maggio, giugno
2015 (v. allegato 5), per cui i pagamenti dedotti dall'opponente devono essere imputati ai debiti più risalenti>.
3.Il Tribunale, all'esito di prova testimoniale e ctu contabile, ha rigettato l'opposizione sulla base delle seguenti considerazioni:
<<…5. Gli argomenti dedotti dalla società non persuadono, vieppiù alla luce dell'istruttoria svolta.
5.1. Il tenore convergente e univoco delle deposizioni raccolte nel corso del procedimento – oltre a rendere superflua un'eventuale prosecuzione dell'istruzione stessa – conduce alla confutazione di quanto affermato dall'odierno opponente.
6. Ciò chiarito, relativamente – poi – all'asserita scorrettezza dell'ingiunzione delle spettanze al lordo delle ritenute di legge, occorre precisare come sia ormai pacifico l'orientamento esattamente contrario, in virtù del quale «l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute
2 previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a quest'ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli» (si consideri, al riguardo, Cass. 18044/2015; Cass. n. 19790/2011;
Cass. n. 21010/2013 e Cass. n. 3525/2013).
6.1. Risulta, pertanto, necessario escludere l'ammissibilità di un'ingiunzione al netto delle ritenute di legge, e ribadire la correttezza del calcolo del suo ammontare, come compiuto al lordo delle medesime (come – appunto – avvenuto nel caso in esame).
7. A ciò si aggiunga, inoltre, come le censure formulate dalla compagine circa i criteri di quantificazione del dovuto al prestatore appaiano generiche, e comunque superate dalla consulenza tecnica svolta nel giudizio, la quale ha confermato l'esistenza di un debito attoreo nei riguardi dell'opposto, non infirmabile per effetto del contenuto delle testimonianze raccolte, essendo il pagamento insuscettibile di formare oggetto di prova per testi (si consideri – sul punto e fra le altre – Trib. Ancona, Sez. Lav., sent. 27 marzo 2022).
8. Ne discende, pertanto, l'ineccepibilità del provvedimento pure impugnato dalla compagine sociale.
9. Per le ragioni sopra esposte, allora, l'opposizione non può trovare accoglimento.
10. L'esito della lite, condizionato dalla controvertibilità fattuale della vicenda, consiglia – nondimeno – la compensazione integrale fra le parti delle spese processuali. 11. Le spese consulenziali, liquidate con decreto separato, sono poste a carico della società opponente.>>.
3. La società ha appellato la sentenza e ne ha chiesto la riforma addebitando al tribunale ,in estrema sintesi:
a) di non avere tenuto conto della prova documentale fornita attestante il pagamento della quasi totalità dell'importo ingiunto;
3 b)di avere travisato l' accertamento peritale che ha confermato l'avvenuto pagamento delle quasi totalità delle somme ingiunte tramite bonifico e determinato un residuo credito in capo al lavoratore pari a € 806,13;
c) di non avere considerato gli esiti della prova per testi che riscontrano il pagamento integrale del dovuto.
4. , ritualmente costituito, ha insistito nel rigetto del gravame assumendone CP_1
l'infondatezza sia in fatto che in diritto.
5.La Corte ha disposto la trattazione cartolare ai sensi dell'art.127 ter cpc e, all'esito del deposito delle note, ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
6.L'appello è in parte fondato.
7.Ha ragione l'appellante a dolersi della mancata considerazione della prova documentale dalla quale risulta il pagamento di somme in favore del a soddisfazione di parte del credito a CP_1 titolo di TFR oggetto di ingiunzione.
Nei bonifici infatti la causale rimanda alle busta paga “ottobre 2012” e alla busta paga “luglio
2016” nella quali è indicato anche il credito relativo al TFR.
8.-Priva di pregio è la tesi dell'appellato secondo cui i pagamenti effettuati con i bonifici in questione devono essere imputati ai sensi dell'art.1193 cc ai debiti retributivi scaduti e tra i debiti scaduti al più antico e segnatamente: il bonifico dell'11.7.2013 al saldo delle retribuzioni di febbraio e marzo 2012 pari alla somma di € cui 491,25; i bonifici di pagamento dell'08.09.2016,
27.10.2016 e 22.12.2016, al saldo delle retribuzioni di agosto, settembre 2014 e marzo, maggio, giugno 2015 pari alla somma di € 1.769,98.
8.1-Ed invero, il rapporto di lavoro subordinato è regolato da una normativa speciale che deroga a quella civilistica generale.
E' infatti principio pacifico che L'imputazione di pagamento - che, secondo la norma generale del primo comma dell'art. 1193 cod. civ., costituisce una facoltà del debitore, al mancato esercizio della quale sopperiscono i criteri legali dettati dal secondo comma dello stesso articolo - si pone, invece, nel rapporto di lavoro subordinato come un obbligo del datore di lavoro, essendo questi
4 tenuto alla consegna delle buste-paga previste dalla legge 5 gennaio 1953, n. 4…. > (
Cass.11632/20189).
La legge n. 4/1953 impone al datore di lavoro l'obbligo di consegnare al dipendente una busta paga dettagliata, che specifichi tutte le voci retributive e le somme corrisposte. Questo documento non è una semplice quietanza, ma un atto con una precisa funzione legale: consentire al lavoratore di verificare la corrispondenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente corrispostogli ( v. Cass.cit.
n.11632).
8.2-Ne discende che l'indicazione specifica di un pagamento sulla busta paga costituisce un'imputazione vincolante e incontestabile, che adempie a un obbligo di legge.
8.3-La pretesa del di potere trattenere le somme oggetto dei bonifici in discussione a CP_1 soddisfacimento di debiti pregressi, in difformità dall'imputazione effettuata dal datore di lavoro,
a ben vedere è estranea alla controversia come delimitata nel ricorso per ingiunzione nel quale si domanda unicamente il pagamento del TFR, liquidato in busta paga, che si assume non erogato.
9.Ha ancora ragione l'appellante quando lamenta che il Tribunale si è discostato immotivatamente dall'accertamento effettuato dal nominato CTU, il quale nella relazione, all'esito di un accurato esame della documentazione contabile messa a disposizione delle parti (Buste paga dal
01/07/2010 al 05/10/2012 (1° periodo);
2. Buste paga dal 03/11/2014 al 06/07/2016 (2° periodo) 3.
Quietanza competenze TFR del 31/10/2012; 4. Dichiarazione Consulente del Lavoro Per_1
(all. n. 3);
5. Busta Paga Ottobre 2012 6. Bonifico Bancario del 20/12/2012 di € 1.198,90;
[...]
Causale: “Busta Paga Ottobre 2012”; Bonifico Bancario del 11/07/2013 di € 798,90; Causale:
“Busta Paga anno 2012 Ottobre”;
8. Quietanza competenze TFR del 31/07/2016; 9. Dichiarazione
Consulente del Lavoro (all. n. 8); 10. Busta Paga Luglio 2016; 11. Bonifico Persona_1
Bancario del 08/09/2016 di € 598,90; Causale: “Acconto Busta Paga Luglio 2016”; 12. Bonifico
Bancario del 27/10/2016 di € 898,90; Causale: “Acconto Busta Paga Luglio 2016”; 13. Bonifico
Bancario del 22/12/2016 di € 681,21; Causale: “Saldo Busta Paga Luglio 2016”>) ha dato atto che:
- i tre periodi indicati dal ricorrente ( dall'1/07/10 al 05/10/12; dal 03/11/14 al 31/12/15; dall'1/01/2016 al 6/07/16) vanno accorpati in due periodi lavorativi e segnatamente Il primo periodo decorre dal 01/07/2010, data di assunzione, fino al 05/10/2012, data di cessazione del rapporto di lavoro. Il secondo periodo decorre dal 03/11/2014, data di assunzione, fino al
06/07/2016, data di cessazione del rapporto di lavoro.>;
5 - < L'importo complessivamente maturato dal dipendente a titolo di TFR per i CP_1 due periodi di lavoro effettuati alle dipendenze della ditta è pari a € 4.522,24 e Parte_1 precisamente:
• (dal 01/07/2010 – al 05/10/2012) TFR lordo, rivalutato al netto dell'imposta CP_2 sostitutiva: € 3.308,71 (-) Imposta Irpef da trattenere e versare all'Erario: € 713,93 (=) L'importo da corrispondere al dipendente: € 2.594,77
• (dal 03/11/2014 al 06/07/2016) TFR lordo, rivalutato al netto dell'imposta Controparte_3 sostitutiva: € 2.443,32 (-) Imposta Irpef da trattenere e versare all'Erario: € 515,85 (=) L'importo netto da corrispondere al dipendente: € 1.927,47>;
- al fine di stabilire con esattezza quale sia l'importo dei bonifici da imputare alla retribuzione corrente e al TFR, occorre procedere allo scorporo nelle buste paga di ottobre 2012 e luglio 2016 di quanto in esse liquidato a titolo di retribuzione mensile netta di competenza dello stesso periodo e quanto a titolo il Tfr. Così testualmente: < Primo periodo :La busta paga di Ottobre 2012, (primo periodo) comprende oltre al Tfr liquidato anche la retribuzione mensile netta di competenza dello stesso periodo, cioè la retribuzione spettante per il numero di giornate lavorate, per un importo complessivo di € 2.928,74. Preliminarmente, si è proceduto a separare i due importi (Tfr –
Retribuzione di competenza) al fine di stabilire con esattezza quale fosse l'importo da imputare alla retribuzione corrente (tale è € 251,87). Si è proceduto poi a depurare l'importo del primo bonifico di € 1.198,90 dalla retribuzione corrente (€ 251,87) ottenendo così la quota di bonifico relativa al solo Tfr (tale è € 947,03) (*). Da ultimo si è proceduto a sottrarre dall'importo del Tfr netto (€
2.594,77) gli importi già pagati al dipendente, a titolo di Tfr, rilevati dalle copie dei bonifici allegati…. ottenendo così il Tfr ancora dovuto al netto delle somme già corrisposte. Dai calcoli effettuati, riscontrando la documentazione probatoria in atti, l'importo che sarebbe ancora dovuto al dipendente è stato determinato in € 848,84. Secondo Periodo: Analogamente al primo periodo, la busta paga di Luglio 2016, (allegato 9) comprende oltre al Tfr liquidato anche la retribuzione di competenza dello stesso periodo, cioè la retribuzione spettante per il numero di giornata lavorate. Pertanto, si è proceduto analogamente al primo periodo a separare i due importi (Tfr –
Retribuzione di competenza) al fine di stabilire con esattezza quale fosse l'importo da imputare alla retribuzione corrente (tale è € 208,83). Si è proceduto poi a depurare l'importo del primo bonifico di € 598,90 con causale “acconto busta paga luglio 2016” (allegato 10) dalla retribuzione corrente
(€ 208,83) ottenendo così la quota di bonifico relativa al solo Tfr (tale è € 390,07) (*). A questo punto si è proceduto a sottrarre dall'importo del Tfr netto (€ 1.927,47) gli importi già pagati al
6 dipendente, come alla tabella che segue, ottenendo così il Tfr dovuto al netto delle somme già percepite. In base ai computi, come sopra effettuati, per il secondo periodo, il dipendente avrebbe percepito in più rispetto a quanto effettivamente dovutogli, la somma di € 42,71.>;
- in conclusione, al netto delle somme già corrisposte, spetta ancora al lavoratore l'importo a titolo di TFR maturato nel primo periodo 1/7/2010-5/10/2012, pari a € 848,84 ; mentre nulla spetta per il secondo periodo, in relazione al quale ha ricevuto somme eccedenti (nella misura di € 42,71) il dovuto.
10.Ebbene, alla stregua delle ragioni esposte e ritenendo la Corte di condividere le conclusioni peritali in quanto ispirate a corretti criteri e basate su argomentazioni persuasive ( peraltro non contestate dal lavoratore1 ), il credito per trattamento di fine rapporto che è ancora dovuto al risulta essere pari a euro 848,84. CP_1
11.Ne consegue che va parzialmente accolta l'opposizione proposta da e,per l'effetto CP_4 revocato il decreto ingiuntivo, l'opponente società va condannata al pagamento in favore del della somma sopra indicata, maggiorata di interessi e rivalutazione dal dì della maturazione CP_1 al soddisfo.
In tale senso va parzialmente riformata l'impugnata sentenza, ferma restando la statuizione di condanna della società opponente al pagamento delle spese di ctu.
La reciproca parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1 depositato il 10/03/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 103/2023, pubblicata in data 01/02/2023 , così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al Parte_1 pagamento della somma di euro 848,84, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì della maturazione al soddisfo;
-conferma nel resto;
-compensa le spese del doppio grado.
7 Così deciso nella camera di consiglio del 18/7/2025
La Presidente est.
BR TA
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. pag. 4 della memoria di costituzione in appello: determinare le somme dovute al lavoratore opposto, in quanto la stessa ha mirato solo alla quantificazione del TFR, senza esplorare l'aspetto degli ulteriori e pregressi debiti della società nei confronti del lavoratore, per cui le conclusioni a cui è pervenuto il consulente possono essere utili solo sotto il profilo della quantificazione del TFR, che corrisponde (nel suo importo lordo) a quanto ingiunto…>
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa BR TA Presidente rel.
dr. Barbara Fatale Consigliera
dr. Domenico Ottavio Siclari G.O.A.
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 200 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
, con l'avv. LAMPASI SONIA, Parte_1
appellante
E
, con l'avv. IIRITANO FABIO, CP_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n.
103/2023, pubblicata in data 01/02/2023; opposizione a decreto ingiuntivo n 82/18 del 10.5.2018.
FATTO.
1. ha notificato in data 17/05/2018 alla il decreto ingiuntivo n CP_1 Parte_1
82/18, del 10/05/18 avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto pari alla complessiva somma di
€ 5.942,93 maturato in diversi periodi di lavoro alle dipendenze della predetta società, e segnatamente € 3.374,60 dal 1/07/10 al 05/10/12, € 1769,00 per il periodo 03/11/14 al 31/12/15, €
799,33 per il periodo 01/01/2016 al 06/07/16 (il tutto secondo le risultanze del CUD e/o dei conteggi eseguiti dall'Ufficio vertenze della UIL.).
1 2.Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione deducendo l'erroneo Parte_1 calcolo dei contributi, e comunque il versamento di tutto quanto dovuto tramite bonifici bancari e in contanti.
3.Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il lavoratore ha tra l'altro contestato gli avvenuti pagamenti deducendo:
-che < i bonifici effettuati in data 20.12.2012 e 11.7.2013, fanno riferimento ad ulteriori crediti vantati dal per le retribuzioni dei periodi precedenti che non erano state tempestivamente CP_1 versate. Infatti, la causale del bonifico dell'11.7.2013 è genericamente “buste paga anno 2012”, senza alcuna specificazione in merito (v. allegato n. 3 del fascicolo di parte).Poiché la società era ancora debitrice nei confronti del della somma di € 491,25 quale saldo delle retribuzioni di CP_1 febbraio e marzo 2012 (v. allegato n. 4 del fascicolo di parte, costituente dalle buste paga di febbraio e marzo 2012 e relativi pagamenti), il pagamento dell'11.7.2013 deve essere imputato al debito scaduto, e tra i debiti scaduti al più antico ex art. 1193 c.c.>;
-che < Per quanto riguarda i bonifici di pagamento dell'08.09.2016, 27.10.2016 e 22.12.2016, indicanti il presunto pagamento della busta paga di luglio 2016, si fa presente che anche tali pagamenti devono essere correttamente imputati a crediti retributivi del sig. precedenti al CP_1 mese di luglio 2016. Infatti, la società era ancora debitrice nei confronti del della somma CP_1 di € 1.769,98 quale saldo delle retribuzioni di agosto, settembre 2014 e marzo, maggio, giugno
2015 (v. allegato 5), per cui i pagamenti dedotti dall'opponente devono essere imputati ai debiti più risalenti>.
3.Il Tribunale, all'esito di prova testimoniale e ctu contabile, ha rigettato l'opposizione sulla base delle seguenti considerazioni:
<<…5. Gli argomenti dedotti dalla società non persuadono, vieppiù alla luce dell'istruttoria svolta.
5.1. Il tenore convergente e univoco delle deposizioni raccolte nel corso del procedimento – oltre a rendere superflua un'eventuale prosecuzione dell'istruzione stessa – conduce alla confutazione di quanto affermato dall'odierno opponente.
6. Ciò chiarito, relativamente – poi – all'asserita scorrettezza dell'ingiunzione delle spettanze al lordo delle ritenute di legge, occorre precisare come sia ormai pacifico l'orientamento esattamente contrario, in virtù del quale «l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute
2 previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a quest'ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli» (si consideri, al riguardo, Cass. 18044/2015; Cass. n. 19790/2011;
Cass. n. 21010/2013 e Cass. n. 3525/2013).
6.1. Risulta, pertanto, necessario escludere l'ammissibilità di un'ingiunzione al netto delle ritenute di legge, e ribadire la correttezza del calcolo del suo ammontare, come compiuto al lordo delle medesime (come – appunto – avvenuto nel caso in esame).
7. A ciò si aggiunga, inoltre, come le censure formulate dalla compagine circa i criteri di quantificazione del dovuto al prestatore appaiano generiche, e comunque superate dalla consulenza tecnica svolta nel giudizio, la quale ha confermato l'esistenza di un debito attoreo nei riguardi dell'opposto, non infirmabile per effetto del contenuto delle testimonianze raccolte, essendo il pagamento insuscettibile di formare oggetto di prova per testi (si consideri – sul punto e fra le altre – Trib. Ancona, Sez. Lav., sent. 27 marzo 2022).
8. Ne discende, pertanto, l'ineccepibilità del provvedimento pure impugnato dalla compagine sociale.
9. Per le ragioni sopra esposte, allora, l'opposizione non può trovare accoglimento.
10. L'esito della lite, condizionato dalla controvertibilità fattuale della vicenda, consiglia – nondimeno – la compensazione integrale fra le parti delle spese processuali. 11. Le spese consulenziali, liquidate con decreto separato, sono poste a carico della società opponente.>>.
3. La società ha appellato la sentenza e ne ha chiesto la riforma addebitando al tribunale ,in estrema sintesi:
a) di non avere tenuto conto della prova documentale fornita attestante il pagamento della quasi totalità dell'importo ingiunto;
3 b)di avere travisato l' accertamento peritale che ha confermato l'avvenuto pagamento delle quasi totalità delle somme ingiunte tramite bonifico e determinato un residuo credito in capo al lavoratore pari a € 806,13;
c) di non avere considerato gli esiti della prova per testi che riscontrano il pagamento integrale del dovuto.
4. , ritualmente costituito, ha insistito nel rigetto del gravame assumendone CP_1
l'infondatezza sia in fatto che in diritto.
5.La Corte ha disposto la trattazione cartolare ai sensi dell'art.127 ter cpc e, all'esito del deposito delle note, ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
6.L'appello è in parte fondato.
7.Ha ragione l'appellante a dolersi della mancata considerazione della prova documentale dalla quale risulta il pagamento di somme in favore del a soddisfazione di parte del credito a CP_1 titolo di TFR oggetto di ingiunzione.
Nei bonifici infatti la causale rimanda alle busta paga “ottobre 2012” e alla busta paga “luglio
2016” nella quali è indicato anche il credito relativo al TFR.
8.-Priva di pregio è la tesi dell'appellato secondo cui i pagamenti effettuati con i bonifici in questione devono essere imputati ai sensi dell'art.1193 cc ai debiti retributivi scaduti e tra i debiti scaduti al più antico e segnatamente: il bonifico dell'11.7.2013 al saldo delle retribuzioni di febbraio e marzo 2012 pari alla somma di € cui 491,25; i bonifici di pagamento dell'08.09.2016,
27.10.2016 e 22.12.2016, al saldo delle retribuzioni di agosto, settembre 2014 e marzo, maggio, giugno 2015 pari alla somma di € 1.769,98.
8.1-Ed invero, il rapporto di lavoro subordinato è regolato da una normativa speciale che deroga a quella civilistica generale.
E' infatti principio pacifico che L'imputazione di pagamento - che, secondo la norma generale del primo comma dell'art. 1193 cod. civ., costituisce una facoltà del debitore, al mancato esercizio della quale sopperiscono i criteri legali dettati dal secondo comma dello stesso articolo - si pone, invece, nel rapporto di lavoro subordinato come un obbligo del datore di lavoro, essendo questi
4 tenuto alla consegna delle buste-paga previste dalla legge 5 gennaio 1953, n. 4…. > (
Cass.11632/20189).
La legge n. 4/1953 impone al datore di lavoro l'obbligo di consegnare al dipendente una busta paga dettagliata, che specifichi tutte le voci retributive e le somme corrisposte. Questo documento non è una semplice quietanza, ma un atto con una precisa funzione legale: consentire al lavoratore di verificare la corrispondenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente corrispostogli ( v. Cass.cit.
n.11632).
8.2-Ne discende che l'indicazione specifica di un pagamento sulla busta paga costituisce un'imputazione vincolante e incontestabile, che adempie a un obbligo di legge.
8.3-La pretesa del di potere trattenere le somme oggetto dei bonifici in discussione a CP_1 soddisfacimento di debiti pregressi, in difformità dall'imputazione effettuata dal datore di lavoro,
a ben vedere è estranea alla controversia come delimitata nel ricorso per ingiunzione nel quale si domanda unicamente il pagamento del TFR, liquidato in busta paga, che si assume non erogato.
9.Ha ancora ragione l'appellante quando lamenta che il Tribunale si è discostato immotivatamente dall'accertamento effettuato dal nominato CTU, il quale nella relazione, all'esito di un accurato esame della documentazione contabile messa a disposizione delle parti (Buste paga dal
01/07/2010 al 05/10/2012 (1° periodo);
2. Buste paga dal 03/11/2014 al 06/07/2016 (2° periodo) 3.
Quietanza competenze TFR del 31/10/2012; 4. Dichiarazione Consulente del Lavoro Per_1
(all. n. 3);
5. Busta Paga Ottobre 2012 6. Bonifico Bancario del 20/12/2012 di € 1.198,90;
[...]
Causale: “Busta Paga Ottobre 2012”; Bonifico Bancario del 11/07/2013 di € 798,90; Causale:
“Busta Paga anno 2012 Ottobre”;
8. Quietanza competenze TFR del 31/07/2016; 9. Dichiarazione
Consulente del Lavoro (all. n. 8); 10. Busta Paga Luglio 2016; 11. Bonifico Persona_1
Bancario del 08/09/2016 di € 598,90; Causale: “Acconto Busta Paga Luglio 2016”; 12. Bonifico
Bancario del 27/10/2016 di € 898,90; Causale: “Acconto Busta Paga Luglio 2016”; 13. Bonifico
Bancario del 22/12/2016 di € 681,21; Causale: “Saldo Busta Paga Luglio 2016”>) ha dato atto che:
- i tre periodi indicati dal ricorrente ( dall'1/07/10 al 05/10/12; dal 03/11/14 al 31/12/15; dall'1/01/2016 al 6/07/16) vanno accorpati in due periodi lavorativi e segnatamente Il primo periodo decorre dal 01/07/2010, data di assunzione, fino al 05/10/2012, data di cessazione del rapporto di lavoro. Il secondo periodo decorre dal 03/11/2014, data di assunzione, fino al
06/07/2016, data di cessazione del rapporto di lavoro.>;
5 - < L'importo complessivamente maturato dal dipendente a titolo di TFR per i CP_1 due periodi di lavoro effettuati alle dipendenze della ditta è pari a € 4.522,24 e Parte_1 precisamente:
• (dal 01/07/2010 – al 05/10/2012) TFR lordo, rivalutato al netto dell'imposta CP_2 sostitutiva: € 3.308,71 (-) Imposta Irpef da trattenere e versare all'Erario: € 713,93 (=) L'importo da corrispondere al dipendente: € 2.594,77
• (dal 03/11/2014 al 06/07/2016) TFR lordo, rivalutato al netto dell'imposta Controparte_3 sostitutiva: € 2.443,32 (-) Imposta Irpef da trattenere e versare all'Erario: € 515,85 (=) L'importo netto da corrispondere al dipendente: € 1.927,47>;
- al fine di stabilire con esattezza quale sia l'importo dei bonifici da imputare alla retribuzione corrente e al TFR, occorre procedere allo scorporo nelle buste paga di ottobre 2012 e luglio 2016 di quanto in esse liquidato a titolo di retribuzione mensile netta di competenza dello stesso periodo e quanto a titolo il Tfr. Così testualmente: < Primo periodo :La busta paga di Ottobre 2012, (primo periodo) comprende oltre al Tfr liquidato anche la retribuzione mensile netta di competenza dello stesso periodo, cioè la retribuzione spettante per il numero di giornate lavorate, per un importo complessivo di € 2.928,74. Preliminarmente, si è proceduto a separare i due importi (Tfr –
Retribuzione di competenza) al fine di stabilire con esattezza quale fosse l'importo da imputare alla retribuzione corrente (tale è € 251,87). Si è proceduto poi a depurare l'importo del primo bonifico di € 1.198,90 dalla retribuzione corrente (€ 251,87) ottenendo così la quota di bonifico relativa al solo Tfr (tale è € 947,03) (*). Da ultimo si è proceduto a sottrarre dall'importo del Tfr netto (€
2.594,77) gli importi già pagati al dipendente, a titolo di Tfr, rilevati dalle copie dei bonifici allegati…. ottenendo così il Tfr ancora dovuto al netto delle somme già corrisposte. Dai calcoli effettuati, riscontrando la documentazione probatoria in atti, l'importo che sarebbe ancora dovuto al dipendente è stato determinato in € 848,84. Secondo Periodo: Analogamente al primo periodo, la busta paga di Luglio 2016, (allegato 9) comprende oltre al Tfr liquidato anche la retribuzione di competenza dello stesso periodo, cioè la retribuzione spettante per il numero di giornata lavorate. Pertanto, si è proceduto analogamente al primo periodo a separare i due importi (Tfr –
Retribuzione di competenza) al fine di stabilire con esattezza quale fosse l'importo da imputare alla retribuzione corrente (tale è € 208,83). Si è proceduto poi a depurare l'importo del primo bonifico di € 598,90 con causale “acconto busta paga luglio 2016” (allegato 10) dalla retribuzione corrente
(€ 208,83) ottenendo così la quota di bonifico relativa al solo Tfr (tale è € 390,07) (*). A questo punto si è proceduto a sottrarre dall'importo del Tfr netto (€ 1.927,47) gli importi già pagati al
6 dipendente, come alla tabella che segue, ottenendo così il Tfr dovuto al netto delle somme già percepite. In base ai computi, come sopra effettuati, per il secondo periodo, il dipendente avrebbe percepito in più rispetto a quanto effettivamente dovutogli, la somma di € 42,71.>;
- in conclusione, al netto delle somme già corrisposte, spetta ancora al lavoratore l'importo a titolo di TFR maturato nel primo periodo 1/7/2010-5/10/2012, pari a € 848,84 ; mentre nulla spetta per il secondo periodo, in relazione al quale ha ricevuto somme eccedenti (nella misura di € 42,71) il dovuto.
10.Ebbene, alla stregua delle ragioni esposte e ritenendo la Corte di condividere le conclusioni peritali in quanto ispirate a corretti criteri e basate su argomentazioni persuasive ( peraltro non contestate dal lavoratore1 ), il credito per trattamento di fine rapporto che è ancora dovuto al risulta essere pari a euro 848,84. CP_1
11.Ne consegue che va parzialmente accolta l'opposizione proposta da e,per l'effetto CP_4 revocato il decreto ingiuntivo, l'opponente società va condannata al pagamento in favore del della somma sopra indicata, maggiorata di interessi e rivalutazione dal dì della maturazione CP_1 al soddisfo.
In tale senso va parzialmente riformata l'impugnata sentenza, ferma restando la statuizione di condanna della società opponente al pagamento delle spese di ctu.
La reciproca parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1 depositato il 10/03/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 103/2023, pubblicata in data 01/02/2023 , così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al Parte_1 pagamento della somma di euro 848,84, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì della maturazione al soddisfo;
-conferma nel resto;
-compensa le spese del doppio grado.
7 Così deciso nella camera di consiglio del 18/7/2025
La Presidente est.
BR TA
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. pag. 4 della memoria di costituzione in appello: determinare le somme dovute al lavoratore opposto, in quanto la stessa ha mirato solo alla quantificazione del TFR, senza esplorare l'aspetto degli ulteriori e pregressi debiti della società nei confronti del lavoratore, per cui le conclusioni a cui è pervenuto il consulente possono essere utili solo sotto il profilo della quantificazione del TFR, che corrisponde (nel suo importo lordo) a quanto ingiunto…>