Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
715/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
rappresentata dagli avv.ti Parte_1
Roberto Castelli e Gabriele Cascino, come da mandato allegato alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
e Controparte_1 CP_2 CP_3
e difeso
[...] Controparte_4 dall'avv.to Matteo Andracco per procura allegata alla comparsa di appello.
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Piaccia all'Ecc.ma
Corte, ogni contraria eccezione, istanza e deduzione disattesa, previe le declaratorie meglio viste e segnatamente acquisizione del fascicolo relativo al primo grado di giudizio, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza n. 27/2024, pubblicata in data
12.01.2024, repertorio n. 37/2024, del Tribunale
145/2024, emessa dal Giudice Dott. P. Longarini, resa inter-partes, mai notificata, della cui impugnazione trattasi;
previa rinnovazione all'occorrenza della Ctu in punto accertamento del confine tra le due proprie tà dei mappali 240 e 305 nonché di descrivere lo stato dei luoghi con i manufatti ivi eretti;
ed in ogni caso quantificazione dell'indennità prevista ex art. 1053 c.c. a favore del fondo servente;
accertare e dichiarare l'esatto confine tra la proprietà attorea, mappale 240, e dei convenuti, mappale 305, e conseguentemente dichiarare tenuti e per l'effetto condannare i convenuti i Signori (C.F.: Controparte_5
), , (C.F.: CodiceFiscale_1 Parte_2
, , (C.F. : CodiceFiscale_2 Controparte_3
) e CodiceFiscale_3 Controparte_4
, (C.F.: , a
[...] CodiceFiscale_4 rilasciare immediatamente in favore dell'attore le superfici illegittimamente occupate all'interno del fondo di proprietà attorea ed a rimuovere ogni struttura e/o manufatto ivi abusivamente collocato;
rigettare l'appello incidentale siccome infondato in fatto e diritto, e comunque rigettare ogni avversa domanda siccome destituita di fondamento tanto in fatto quanto in diritto, anche e comunque eccepita
l'usucapione ventennale per quanto riguarda le porzioni del mappale 305 che risulterebbero essere nella consistenza materiale del mappale 240 di proprietà ; e nel caso di costituzione della Pt_1 servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c. ovvero art. 1052 c.c., si domand a il riconoscimento della congrua indennità prevista dall'art. 1053 c.c. in favore del fondo servente;
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello respingere l'appello svolto dal signor
e, in accoglimento dell'appello Parte_1 incidentale, riformare la sentenza come segue: - dichiari che i signori Controparte_1
, e Parte_2 Controparte_3 [...]
hanno usucapito il diritto di Controparte_4 servitù di passaggio carrabile e pedonale sulla porzione del mappale 240 foglio 37 denominata
“triangolo esterno” negli atti e nella CTU Geom.
[...]
dell'estensione di mq 6 a favore dei Per_1 fondi censiti a CF Sanremo foglio 37 mappali 243 sub 1; 243 sub 2; 2040 sub 5; 2040 sub 6; 2040 sub 7; 2040 sub 8; 2040 sub 4; 2071 sub 2 e CT
Sanremo foglio 37 mappali 241, 242, 255, 256,
305, 688, 995, 996, 997, 998, 1000, 1002, 1003,
1004, 1005, 1006, 1088, 1090 e 2198; - dichiari la costituzione di una servitù di passaggio carrabile e pedonale ex art. 1052 c.c. sulla porzione del mappale 240 foglio 37 denominata “triangolo interno” negli atti e nella CTU geom. Persona_1 dell'estensione di mq 8 a favore dei fondi censiti a
CF Sanremo foglio 37 mappali 243 sub 1; 243 sub
2; 2040 sub 5; 2040 sub 6; 2040 sub 7; 2040 sub
8; 2040 sub 4; 2071 sub 2 e CT Sanremo foglio 37 mappali 241, 242, 255, 256, 305, 688, 995, 996,
997, 998, 1000, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
1088, 1090 e 2198 e liquidare a favore di Pt_1
a titolo di indennità ex art. 1053 c.c.
[...]
l'importo di Euro 320,00 (€ 40,00 per mq 8). - condanni il signor alla rifusione Parte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio”
MOTIVI 1 Il giudizio di primo grado
ha citato in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Imperia, Controparte_1
e e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
ed ha sostenuto:
[...]
• di essere proprietario del fondo mapp. 240;
• che tale fondo era confinante con quello dei convenuti mapp. 305, sul quale era presente una strada;
• che questi ultimi si erano appropriati di una parte della sua proprietà, in quanto avevano demolito e, poi, ricostruito, spostandolo all'interno della proprietà attorea, il cordolo che separava la stradina presente sul mapp. 305 dal mapp. 240, inglobando in quest'ultima parte della sua proprietà.
L'attore ha, quindi, chiesto di condannare i convenuti a rilasciare immediatamente, in favore dell'attore, le superfici illegittimamente occupate ed a rimuovere ogni struttura e/o manufatto ivi abusivamente collocato.
I convenuti si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto di respingere le domande proposte nei loro confronti.
I convenuti hanno, poi sostenuto:
• di essere nel possesso ultraventennale di una porzione del fondo di parte attrice (cd “triangolo esterno”), inglobata nella strada che collegava la loro proprietà alla via pubblica, fin dagli anni 70'-
80';
• di avere ricevuto il consenso, nel 2003, da parte di e proprietari illo tempore del CP_6 CP_7 mappale 204, di allargare l'imbocco della strada, spostando ulteriormente il cordolo di separazione dei rispettivi fondi ed occupando una ulteriore porzione (cd “triangolo interno”);
I convenuti, in via riconvenzionale, hanno chiesto, relativamente al “triangolo esterno”, a) di accertare l'acquisto della proprietà per usucapione;
b) in via subordinata, di accertare l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio;
c) in via ulteriormente gradata, di costituire una servitù di passo carrabile ex art. 1051 e 1052 c.c. per esigenze dell'agricoltura.
Relativamente al “triangolo interno”, i convenuti hanno chiesto di costituire coattivamente la servitù di passaggio ex art. 1051 e 1052 c.c. per esigenze dell'agricoltura.
La causa è stata istruita a mezzo ctu ed a mezzo prove testimoniali ed è stata decisa con la sentenza n. 27 del 2024, pubblicata in data 12 gennaio 2025, che ha così statuito in dispositivo:
“1) dichiara la costituzione di una servitù di passaggio carrabile e pedonale ex art. 1052 Cc a carico delle porzioni del mappale F.37/mapp. 240
(denominate “triangolo esterno” e “triangolo interno”) di proprietà di a favore Parte_1 dei fondi di proprietà di , Controparte_5
, e Parte_2 Controparte_3 [...]
censiti a F.37/ mappali 243 sub Controparte_4
1- 243 sub 2- 2040 sub 5- 2040 sub 6-2040 sub 7-
2040 sub 8- 2040 sub 4- 2071 sub 2 e
F.37/mappali 241, 242, 255, 256, 305, 688, 9 95,
996, 997, 998, 1000, 1002, 1003, 1004, 1005,
1006, 1088, 1090 e 2198, e, per l'effetto, condanna
, Controparte_5 Parte_2 CP_3
e a versare in
[...] Controparte_4 favore di la somma complessiva di Parte_1
€ 1.400,00, oltre interessi ex art. 1284, co.4, cc a far data dalla sentenza all'effettivo soddisfo, a titolo di indennità di servitù di passaggio ex art.
1053 Cc. 2) respinge nel resto 3) compensa le spese di lite tra le parti 4) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido tra loro. 5) ordina al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari, con manleva da ogni responsabilità, di procedere alla trascrizione della presente sentenza”.
Il Tribunale ha escluso che i convenuti avessero dimostrato di aver usucapito la proprietà e/o la servitù di passo delle porzioni di terreno di proprietà della controparte. “L'ampliamento della stradina per consentire il passaggio attraverso mezzi pesanti sulla porzione di fondo di proprietà di non è sufficiente, perché, di per Parte_1 sé, non esprime in modo inequivocabile, l'intento dei convenuti di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o del diritto di servitù, sia accompagnata da univoci indizi, assenti nel caso che ci occupa non essendo desumibili dalle dichiarazioni rese dai testi auditi, dalle quali non si evince che le condotte delle parti convenute fossero accompagnate da un atto di interversione del possesso, che non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna”.
Secondo il Tribunale, diversamente, sussistevano i presupposti per la costituzione coattiva della servitù di passo su entrambi i triangoli di terra contesi, ai sensi dell'art. 1052 c.c., dal momento che il compendio agricolo-produttivo dei convenuti necessitava, ai fini del suo razionale sfruttamento, di ottenere l'accesso con mezzi di trasporto professionale.
Infine, il Tribunale ha quantificato in euro
1.400,00 l'indennizzo da versare alla controparte, ai sensi dell'art. 1053 c.c.
2 Il giudizio di appello ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza in esame ed ha chiesto di respingere le domande proposte dalla controparte e di ordinare a quest'ultima il rilascio dell'immobile occupato.
Le controparti si sono costituite in giudizio ed hanno chiesto di respingere l'appello e, in accoglimento dell'impugnazione incidentale proposta, di accogliere la domanda di usucapione proposta e di rideterminare a loro favore la disciplina delle spese di lite.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 11 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 I motivi di appello
3.1 L'appello principale
Con il primo motivo di appello, ha Parte_1 lamentato la “Violazione dell'art. 1052 c.c. per aver accertato e così costituito la servitù di passaggio carrabile e pedonale a favore di fondo non intercluso in assenza del presupposto del passaggio inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e della rispondenza alle concrete esigenze dell'agricoltura o dell'industria; erronea ed illogica motivazione nell'aver ritenuto esistente l'esigenza superiore della produzione rispetto alla proprietà privata altrui”.
La costituzione della servitù sul triangolo interno non rispondeva affatto alle esigenze della servitù
e si si traduceva in un mero sacrificio imposto al fondo del Signor al solo fine di consentire Pt_1 il passaggio di camion sempre più di maggior dimensioni. Infatti, la stradella di accesso consentiva pacificamente, anche senza il c.d.
“triangolo interno”, il passaggio carraio, anche di autocarri, dalla via pubblica alla proprietà dei convenuti, ragion per cui mancava il requisito dell'interclusione.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la “Erronea quantificazione della indennità dovuta ex art. 1053 c.c. in favore del fondo servente di proprietà del Signor;
vizio della sentenza Pt_1 per erroneo positivo vaglio della relazione peritale laddove la stessa in realtà non risponde adeguatamente e logicamente alle pertinenti osservazioni dal Consulente di parte Geom. ai quesiti 1, 2 e 3, a pagina 11 della CP_8 perizia”. L'indennità quantificata era inadeguata, in quanto teneva conto unicamente della porzione di superficie occupata, ma non degli ulteriori danni causati alla intera proprietà attorea. Il transito di mezzi di grande mole avrebbe reso incommerciabile la restante porzione di terreno ed esposto a rischi di incidenti. Inoltre, il Tribunale aveva sbagliato a non indagare, tramite ctu, in merito alla tenuta strutturale del muretto di contenimento sulla proprietà ed Pt_1 all'esistenza di un divieto al passaggio di camion a tre assi sulla via pubblica per giungere alla stradella in contestazione.
3.2 L'appello incidentale
Con il primo motivo di appello incidentale, inerente al “Capo relativo al rigetto della domanda di accertamento dell'acquisto a titolo originario per usucapione del diritto di servitù di passaggio sulla porzione di mappale 240 denominata “triangolo esterno” per non aver dimostrato l'interversione del possesso – violazione degli articoli 1061 e 1158 c.c.
(punti 2.1 e 2.1.1 della sentenza)”, gli appellati hanno sostenuto che il Tribunale aveva sbagliato a respingere la domanda di usucapione della servitù di passo relativamente al triangolo esterno, per un difetto di prova dell'intervenuta interversione del possesso, dal momento che nessuno aveva mai allegato che l'uso della strada rispondesse ad una concessione del proprietario del fondo. Diversamente da quanto deciso dal
Tribunale, i presupposti per l'acquisto per usucapione della servitù di passo carrabile sussistevano, in quanto l'appellante aveva dimostrato: l'esercizio del passaggio su tale porzione del mappale 240 per oltre venti anni in maniera pubblica, pacifica ed ininterrotta;
-
l'apparenza di tale servitù ai sensi dell'articolo
1061 c.c., concretizzata dal fatto che la porzione usucapenda del mappale 240 denominata
“triangolo esterno” era da sempre inbitumata/ ricoperta di asfalto al pari della restante strada di proprietà dei convenuti (mappale 305). Per effetto dell'accoglimento della domanda, la corresponsione di qualsivoglia inde nnità ex articolo 1053 c.c., liquidata in relazione al
“triangolo esterno”, in Euro 600,00, avrebbe dovuto essere esclusa.
Con il secondo motivo di appello incidentale, inerente al “Capo relativo alla determinazione dell'indennità di passaggio in Euro 100,00 per ogni mq di mappale 240 sul quale viene costituita la servitù ai sensi dell'articolo 1052 c.c. – violazione dell'articolo 1038 c.c. e 1053 c.c. (punto 2.1.2.4 della sentenza)”, gli appellati hanno contestato la quantificazione dell'indennità costituita ex art. 1053 c.c., in quanto la ctu aveva fatto riferimento ad un danno da deterioramento del terreno servente, ai sensi dell'art. 1038 c.c. che, però, nella specie era insussistente.
Con l'ultimo motivo di appello, gli appellanti hanno contestato la compensazione delle spese di lite, sia perché non c'era stata alcuna soccombenza reciproca, sia perché gli appellati avevano offerto 3.000,00 euro per l'indennità.
4 I luoghi di causa
Va premesso che sul mapp. 305, di proprietà degli appellati, è presente una strada asfaltata, che collega le altre proprietà di questi ultimi con la via pubblica.
Gli appellati hanno ampliato tale strada, spostando, in due momenti diversi, il muretto di confine con il mapp. 205.
Una prima volta, gli appellati si sono appropriati di una porzione del fondo attoreo, denominata
“triangolo esterno”.
In un secondo tempo, invece, questi hanno inglobato il cd “triangolo interno”.
I due triangoli inglobati dalla strada presente sul mapp. 305 sono ben visibili nelle foto da 4 a 7 all.
1 della ctu e nell'allegato 2 della ctu, nonché nella prod. 2, 8, 9 e 10 di parte . Pt_2
5 L'acquisto per usucapione della servitù del triangolo esterno Per ragioni logiche, viene esaminato per primo l'appello incidentale proposto dagli appellati in merito all'acquisto per usucapione della servitù di passo sulla porzione denominata triangolo esterno.
Tale motivo di appello è fondato.
Si può parlare di interversione del possesso solo nel caso in cui il potere di fatto sia qualificabile in termini di detenzione. Non è questo, però, il caso.
La distinzione tra possesso e detenzione non è sempre agevole.
Possessore è colui che utilizza il bene come lo terrebbe il proprietario;
non è, quindi, possessore chi dà segno di riconoscere l'altrui diritto, il quale
è, al più, detentore.
Per lo più, per differenziare le due ipotesi, la giurisprudenza fa riferimento all'animus: solo il possessore intende agire come proprietario del bene.
Tuttavia, dimostrare, in un processo, qual è
l'intento soggettivo di una parte è impresa ardua;
per questa ragione, si ricorre a presunzioni.
Una prima presunzione è di origine giurisprudenziale: nel caso in cui il godimento del bene si giustifichi sulla base di una convenzione intercorsa tra le parti, per stabilire se si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento al contenuto del titolo che si riflette sull'elemento psicologico del soggetto stesso. Bisogna, cioè, valutare se la convenzione ha effetti reali o effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'animus possidendi nell'indicato soggetto (Cass. 14272/17).
Su queste basi, quindi, è detentore chi esercita un potere sul bene in virtù di un titolo che fonda o è idoneo a fondare semplicemente un rapporto obbligatorio o un rapporto precario con il possessore, mentre è possessore chi ha con la cosa un rapporto di ingerenza: a) che non si basa su alcun titolo;
b) che si basa su un titolo che gli attribuisce un diritto reale.
Quindi, se il possesso può non basarsi su un titolo, la detenzione in senso tecnico si fonda, invece, sempre su un titolo: si tratta di un titolo idoneo a dar vita ad un rapporto di natura meramente obbligatoria o precaria.
Il possesso è una situazione di fatto;
la detenzione una situazione di diritto.
Dal momento che, nella specie, non c'è alcun titolo posto alla base dell'occupazione degli appellanti incidentali e, soprattutto, non è mai stato neppure allegato che la disponibilità del triangolo fu concessa da alcuno, il loro potere di fatto non può essere qualificato come detenzione.
Ciò, del resto, è coerente con la presunzione posta dall'art. 1141, co. 1 c.c., secondo cui si presume il possesso.
Da quanto precede, discende che non c'era alcuna necessità, da parte degli appellanti incidentali, di compiere un atto di interversione del possesso, così come, invece, sostenuto dal Tribunale.
Che il cd triangolo esterno fu inglobato nella strada utilizzata e mantenuta dall'uso della strada da parte degli odierni appellati, i quali hanno provveduto alla sua manutenzione, a far data dalla fine degli anni 70', è circostanza pacifica. Ne discende che c'è la prova del possesso ultraventennale e continuo.
L'acquisto della servitù per usucapione implica, poi, la prova della sussistenza di opere permanenti e visibili, come si evince dalla previsione dell'art. 1061 c.c.
Secondo giurisprudenza, le opere permanenti, rilevanti ex art. 1061 c.c., devono essere tali da escludere la clandestinità del possesso e da farne presumere la conoscenza da parte del proprietario del fondo servente (Cass. 15447/07). Esse, in sostanza, devono dimostrare a chiunque che quel fondo è specificamente asservito a quell'altro ed il profilo funzionale dell'asservimento. Di conseguenza, ai fini dell'art. 1061 c.c., non basta,
l'esistenza di un percorso per raggiungere il fondo dominante, qualunque esso sia, per ritenere sussistenti opere permanenti e visibili;
infatti, “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile;
ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù”.
(Cass. 11834/21; Cass. 7004/17; Cass.
13228/10; Cass. 3389/09; Cass. 15447/07; Cass.
15869/06; Cass. 3076/05; Cass. 2994/04; Cass.
6208/98).
Nella specie, è evidente l'assoggettamento del
“triangolo esterno” a servizio della strada presente sul mapp. 305, tanto da essere inglobata in essa.
Detto in altri termini, la suddetta porzione ha caratteristiche tali per cui non può che essere strumento di collegamento tra il mapp. 305 e la via pubblica.
Da quanto precede, discende anche che nessuna indennità è dovuta per la servitù sul triangolo esterno.
6 La costituzione coattiva della servitù di passo carrabile sul triangolo interno
Si può, quindi, esaminare il primo motivo di appello incidentale, che è infondato.
Il Tribunale ha richiamato l'art. 1052 c.c.; tuttavia, tale qualifica, pure non contestata dalle parti, non convince.
Nella specie, come si è visto, il fondo degli attori ha un diritto di passo sul fondo altrui, a seguito dell'accoglimento della domanda di usucapione sul triangolo esterno. Bisogna solo valutare se tale accesso è sufficiente o va ampliato per il transito di veicoli a trazione meccanica, secondo quanto previsto dall'art. 1051, co. 3 c.c.
Diversamente, l'art. 1052 c.c. riguarda l'ipotesi in cui sia necessaria l'apertura di un nuovo passaggio - richiesta perché quello preesistente, anche su fondo altrui, non è ampliabile. Allorché l'accesso o il passaggio esistente possa essere ampliato e, quindi, viene coinvolto solo il fondo già servente e non un diverso fondo la norma in questione non è applicabile (Cass. 10595/13).
Per questa ragione, l'art. 1052 c.c. richiede requisiti più stringenti legati alle esigenze collettive della produzione dell'agricoltura o dell'industria, in quanto nel caso da essa contemplato si rende necessaria la creazione coattiva di una servitù di passaggio ubicata in altra zona del fondo servente.
Nella specie, invece, tale ampliamento, come visto,
è possibile (ed anzi è già stato di fatto realizzato).
Inoltre, la giurisprudenza ha sostenuto che “In tema di passaggio coattivo, la disposizione dell'art.
1051, terzo comma, cod. civ., essendo diretta a consentire l'adeguamento della servitù alle esigenze del fondo che ne beneficia, mediante ampliamento della sede del transito già esistente sul fondo altrui, è applicabile anche nell'ipotesi in cui si domandi di ampliare una strada inclusa nel fondo dominante tramite asservimento di una parte del fondo latistante” (Cass. 3092/14; Cass.
9752/91).
La riqualificazione della fattispecie nei termini di cui all'art. 1051 c.c. è possibile in quanto non sono necessari nuovi accertamenti in fatto. Sul punto, Cass. 3092/14, secondo cui “Non incorre in extrapetizione il giudice che, a fronte della domanda di costituzione coattiva della servitù di passaggio, applichi la disposizione dell'art. 1051, terzo comma, cod. civ., poiché i fatti allegati e gli effetti giuridici domandati restano integri nella loro originaria deduzione”. Inoltre, con riferimento ai poteri del Giudice di appello, si veda Cass. 30607/18, secondo cui “In virtù del principio "iura novit curia" di cui all'art.
113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il potere -dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo por re a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art.
112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti”.
Nella specie, l'allargamento risponde ad un uso conveniente del fondo, da intendersi qualunque forma di utilizzazione razionale del fondo.
I fondi dominanti serviti da tale accesso sono utilizzati per attività floricola. A tal fine, sulla proprietà degli appellati sono presenti, oltre ai loro alloggi, magazzini per usi agricoli, circa 4600 mq di serre in profilati metallici e dotate di impianti di riscaldamento e ferti -irrigazione, un ampio piazzale carrabile (situato a cavallo tra le particelle 305 e 1090) ove vengono effettuate le operazioni di carico e scarico delle produzioni vegetali e delle materie utili all'attività produttiva
(vasi, concimi, gasolio per riscaldamento serre et cetera). Nel 2021, tale attività si è arricchita di ulteriori terreni presi in affitto, come da prod. 2, pag. 1 di parte appellata e 5.
Secondo parte appellante, l'accesso di mezzi di grandi dimensioni a tali terreni è indispensabile per poter trasportare i prodotti del terreno per la loro vendita.
Tale conclusione è condivisibile, tenuto conto del fatto che i mezzi di grandi dimensioni consentono di evitare di frazionare i viaggi per caricare i prodotti agricoli, tenuto conto della necessità di stipare sul mezzo piante e fiori sufficientemente distanziati e tenuto conto del notevole giro di affari dell'impresa ivi esercitata, documentato dai bilanci prodotti. Come, poi, dimostrato dalla ctu
(pag. 10), senza l'ampliamento dell'accesso, non è possibile far arrivare i suddetti mezzi alla proprietà degli originari convenuti.
A giudizio della Corte, la necessità di tale accesso risponde alle esigenze della agricoltura.
Infatti, il trasporto per la vendita dei prodotti del terreno costituisce attività accessoria rispetto a quella della produzione agricola, anche tenuto conto del fatto che fiori e piante sono beni deperibili che necessitano di un immediato trasporto a destinazione.
Inoltre, anche una valutazione costi benefici tra i diversi fondi induce ad accogliere la domanda proposta. Per l'appellante, si tratta di rinunciare a pochi mq (8) di fondo, comunque a ridosso di una strada già percorsa da mezzi. Come si vedrà, non vi sono altri pregiudizi patiti dalla sua proprietà. Diversamente, la costituzione del fondo aumenterà la produttività del fondo dominante, riducendo costi e tempi di consegna.
7 La determinazione dell'indennità ex art. 1053 c.c.
A tale problematica sono dedicati sia il secondo motivo di appello principale che il secondo motivo di appello incidentale.
Rimane da decidere unicamente in merito alla liquidazione dell'indennità per il cd triangolo interno.
Per questo, il ctu ha determinato l'indennità dovuta in euro 800,00, calcolando 40,00 euro per ogni mq, quale valore di mercato occupato, a cui ha aggiunto 60,00 euro per il deterioramento della porzione di terreno occupata, tenuto conto del fatto che questa porzione è stata trasformata da terreno agricolo in strada.
Secondo la giurisprudenza, “L'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, sicché, per la sua determinazione, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, dovendosi tenere altresì conto di ogni altro pregiudizio subìto dal fondo servente, in relazione alla sua destinazione, a causa del transito di persone e di veicoli”. (Cass. 21866/20).
Nella specie, l'importo riconosciuto a titolo di valore venale del fondo occupato assorbe e risarcisce tutti i possibili pregiudizi, tenuto conto del fatto che, come evidenziato dal ctu, “il lotto servente non è stato separato in due o più parti e considerando che il lotto residuale (mq 890,00) non è interessato da alcuna occupazione”. Non c'è prova che, per effetto del passaggio di automezzi di grandi dimensioni sulla strada, come sostenuto da parte appellante, la parte residuale del terreno non potrà essere sfruttata. Del resto, come evidenziato dal ctu, “l'occupazione di parte convenuta a carico di parte attrice si sta svolgendo su una superficie posta all'angolo sud-ovest (mq
14,00) del più ampio terreno residuale (mq 890,00) che non arreca danno alla parte residuale”.
La strada in questione, infatti, era già aperta al traffico e, se è vero che i mezzi destinati a passare saranno di maggiori dimensioni, è anche vero che, presumibilmente, sarà ridotto il numero dei mezzi circolanti, proprio per la loro maggior capacità di carico.
Fatte tali premesse, non si vede per quale ragione debba essere riconosciuto l'ulteriore incremento proposto dal ctu ai sensi dell'art. 1038 c.c.
L'imposizione della servitù non determina alcun deterioramento del terreno, che rimane di proprietà piena del signor e, quindi, non Pt_1 vi è alcun spazio o fondamento giuridico per liquidare l'indennità addizionale di Euro 60,00 per mq.
8 Le spese di lite
I convenuti sono risultati soccombenti in relazione alla domanda di usucapione della proprietà della porzione di triangolo esterno. Ciò giustifica una compensazione parziale delle spese di lite, in misura pari a 1/3. Per la quota restante, seguono la maggior soccombenza di parte appellante principale. Peraltro, parte appellante ha rifiutato la proposta transattiva formulata dalla Corte di Appello alla prima udienza. Ne discende, ex art. 91, co. 1 seconda parte c.p.c., che le spese della fase decisoria dell'appello sono poste integralmente a carico di parte appellante.
PQM
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Imperia n. 27 del 2024, pubblicata in data 12 gennaio 2024 ed in accoglimento dei motivi di appello proposti dagli appellanti incidentali, dichiara l'intervenuta usucapione del diritto di servitù di passo a carico della porzione del mappale F. 37/mapp. 240 Catasto di Sanremo
(denominata “triangolo esterno” meglio descritta nella ctu geom. nell'allegato 2, Per_1 secondo elaborato grafico, parte in verde) di proprietà di ed a favore dei fondi Parte_1 di proprietà di e Controparte_5 CP_2
e Controparte_3 Controparte_4 censiti a F.37/ mappali 243 sub 1- 243 sub 2-
2040 sub 5- 2040 sub 6-2040 sub 7- 2040 sub 8-
2040 sub 4- 2071 sub 2 e F.37/mappali 241, 242,
255, 256, 305, 688, 995, 996, 997, 998, 1000,
1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1088, 1090 e
2198, ridetermina in euro 320,00 l'indennità dovuta ex art. 1053 c.c. di cui al capo 1, seconda parte del dispositivo della sentenza impugnata;
Compensa le spese di lite del giudizio di primo grado tra le parti in misura pari a 1/3;
Condanna a rifondere a Parte_1 CP_1
e e
[...] CP_2 Controparte_3 [...]
la restante frazione delle spese Controparte_4 di lite, frazione che liquida in euro 1.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
Pone le spese di ctu per il 75% a carico di Pt_1
e per la quota restante a carico delle
[...] controparti;
Compensa i compensi dell'appello per la fase di studio e quella introduttiva in misura pari a 1/3; condanna a rifondere alle Parte_1 controparti la restante quota delle spese di lite di appello, quota che liquida in euro 1.567,00 per compensi, oltre spese generali al 1%5 e accessori di legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte di di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dpr 115/02.
Genova 18 febbraio 2025
Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno